Decreto interministeriale
“ANTI-INCHINI”
Contenuto e recepimento dello stesso
Decreto interministeriale del 02/03/2012
• Art 2 comma 1 b:
nella laguna di Venezia:
1) è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale
della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e
passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;
2) al fine di conseguire i più elevati livelli di sicurezza anche
ambientale l’Autorità Marittima, sentita l’Autorità Portuale, con
ordinanza disciplina, secondo la stazza lorda delle navi, la
distanza minima alla quale le stesse devono mantenersi l’una
dall’altra qualora navighino nello stesso senso.
Decreto interministeriale del 02/03/2012
• Art 3 comma 1 b:
Il divieto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1), si
applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazione
praticabili alternative a quelle vietate, come individuate
dall’Autorità marittima con proprio provvedimento. Nelle
more di tale disponibilità, l’ Autorità marittima, d’intesa con
il Magistrato alle acque di Venezia e l’Autorità portuale,
adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al
regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela
dell’ambiente lagunare
Recepimento decreto ordinanza CP n.23/12
DISTANZA MINIMA
Art 2 comma 1 b
Nuova norma
Vecchia norma
• Le navi che navigano nel canale • Le navi che navigano nel
Malamocco – Marghera qualora
canale Malamocco –
navighino nello stesso senso
Marghera qualora navighino
devono mantenersi a distanza
nello stesso senso devono
non inferiore 0,7 miglia dalla
mantenersi a distanza non
poppa della nave che la
inferiore 1000 mt. (pari 0,53
precede. Tale distanza è elevata
miglia) dalla poppa della
a 1,0 miglia tra le navi
nave che la precede.
passeggeri di stazza superiore a
40.000 GT
Recepimento – decreto ordinanza CP n.23/12
DISTANZA MINIMA
Art 2 comma 1 b
• Le navi che entrando dalla bocca di Lido attraversano
i canali di grande navigazione San Marco – Giudecca
qualora navighino nello stesso senso devono
mantenersi a distanza non inferiore ad 0,7 miglia
dalla poppa della nave che la precede. Tale distanza
è elevata a 2,0 miglia TRA le navi passeggeri di
stazza superiore a 40.000 GT
Recepimento decreto ordinanza CP n.23/12
MITIGAZIONE RISCHI
Art 3 -RIMORCHIO
Nuova norma
• Nel Canale di San Marco (Riva
Sette Martiri) e nel Canale
della Giudecca(Marittima), le
navi di stazza lorda superiore
a 40.000 GT sono obbligate ad
operare con l’assistenza di
almeno 2 (due) rimorchiatori
“con cavo voltato”.
Vecchia norma
• Nel tratto compreso tra Riva
Sette Martiri del Canale
marittimo Lido-Marittima, le
navi di lunghezza uguale o
superiore a 250 metri sono
obbligate ad operare con
l’assistenza di almeno 2 (due)
rimorchiatori “con cavo
voltato”.
Recepimento decreto ordinanza CP n.23/12
MITIGAZIONE RISCHI
Art 3 -PILOTAGGIO
Nuova norma
• E’ reso obbligatorio
l’impiego del 2^ PILOTA (…)
per le navi uguali o
superiori a 40.000 G.T. se
adibite al trasporto
passeggeri.
Vecchia norma
• E’ reso obbligatorio
l’impiego del 2^ PILOTA (…)
per le navi uguali o
superiori a 50.000 G.T. se
adibite al trasporto
passeggeri.
Recepimento decreto ordinanza CP n.23/12
MITIGAZIONE RISCHI
Art 3 –RIVA SETTE MARTIRI
• L’ormeggio di Riva Sette Martiri è vietato alle
navi di stazza superiore a 40.000 GT.
Scarica

paragone