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Breve premessa su soggetti e operazioni
sottoposti al d.lgs 231/2007;
Definizioni di riciclaggio art. 2 d.lgs
231/2007 e dir. 2005/60/CE; artt. 648 c.p.,
648 bis c.p., 648 ter c.p. ricettazione,
riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di
provenienza illecita, sintetica descrizione
delle fattispecie normative;
La segnalazione dei reati tributari cui al D.lgs.
74/2000;
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Segnalazione e segreto professionale art. 200
c.p.p. e 622 c.p., art. 41 c. 6^ d.lgs.;
Esclusione dell’obbligo di segnalazione ex
art. 12 c. 2^ D.lgs. 231/2007;
Riservatezza delle informazioni, privacy e
antiriciclaggio, art. 45 D.lgs. 231/2007;
Sanzioni amministrative e penali;
Iter per l’applicazione delle sanzioni e ricorsi.
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Ai sensi dell’art. 12 sono soggetti alla normativa
antiriciclaggio:
Iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili;
Iscritti nel registro dei revisori contabili;
Iscritti all’albo dei consulenti del lavoro:
Notai ed avvocati, nella realizzazione di operazioni riguardanti:
il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o
attività economiche;
la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e
conti di titoli;
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di società;
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti,
trust o soggetti giuridici analoghi.
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Gli avvocati in particolare sono tenuti ad identificare il cliente qualora la prestazione
professionale fornita abbia oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità il cui valore anche se si
tratta di operazioni frazionate, sia superiore a 15.000 euro, ovvero sia indeterminato o
indeterminabile, oppure salvo il caso di sospetto di attività di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo.
Le attività di valore indeterminato o indeterminabile che non comportano obbligo di adeguata
verifica sono:
Docenze a corsi o convegni;
Redazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi;
Tenuta della contabilità;
Funzioni di revisore, sindaco, componente di organo di controllo in società sottoposta a
antiriciclaggio;
Attività svolte dal professionista su incarico dell’autorità giudiziaria (incarico di curatore,
commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e
amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario
del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure concorsuali, Incarico di custode
giudiziale, stime giurate su incarico giudiziale)
Vendita di beni mobili registrati o di beni immobili entro i 15.000 euro;
Recupero crediti entro i 12.500 euro;
Mediazione l. 69/2009;
Pareri giuridici;
Perizie e consulenze tecniche (salvo attività determinata o determinabile finalizzata a obiettivo
di natura finanziaria o patrimoniale);
Adempimenti in materia del personale (consulenti del lavoro)
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Costituiscono riciclaggio ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 231/2007 le
seguenti azioni :
La conversione o il trasferimento di beni essendo a conoscenza della
provenienza illecita;
L’occultamento o la dissimulazione della reale natura dei beni di origine
criminosa;
L’acquisto, la detenzione, l’utilizzazione dei predetti beni;
La mera partecipazione, l’associazione, il tentativo, l’istigazione,
l’agevolazione alla commissione di uno di questi atti.
La previsione cui all’art. 2 del d.lgs 231/2007 in recepimento della
direttiva 2005/60/CE non sostituisce le fattispecie penali previste dal
Codice ma fornisce una definizione uniforme di riciclaggio a livello
dell’Unione Europea.
Il Codice Rocco disciplina le attività volte a nascondere l’esistenza, la
fonte, l’utilizzo di redditi illegali attraverso tre fattispecie:
art. 648 c.p. Ricettazione;
art. 648 bis c.p. Riciclaggio;
art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Rilevano inoltre condotte criminose di:
_ concorso materiale o morale di persone nel reato, 110 c.p.;
- associazione per delinquere qualora, ex art. 416 c.p., tre o più persone si
associano allo scopo di commettere più delitti.
 Da segnalare poi la possibile configurabilità di responsabilità per:
_ il delitto di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. che punisce chi
in seguito alla commissione di un delitto da parte di terzi, dia supporto
ai responsabili affinché eludano le investigazioni ovvero si sottraggano
alle ricerche dell'Autorità;
- la ipotizzabilità del delitto di favoreggiamento reale ai sensi dell’art. 379
c.p. che persegue colui che, pur essendo estraneo al reato commesso da
altri, presti il proprio aiuto perché venga assicurato il profitto o, in
generale, i benefici per cui il reato è stato posto in essere.
Sebbene gli esercenti le libere professioni, quali il commercialista,
l’avvocato e il notaio, fatichino a immedesimarsi in questo duplice ruolo
di fiduciari del cliente e di collaboratori dell’apparato giudiziario, sotto il
profilo dell’autotutela, l’adempimento agli obblighi dell’antiriciclaggio
consente di evitare possibili coimputazioni nei reati commessi dagli
assistiti a titolo concorsuale o per favoreggiamento.
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Le fattispecie codicistiche si indirizzano a chiunque sia l’autore
del reato, mentre la previsione cui all’art. 2 del d.lgs. 231/2007
definisce l’attività di riciclaggio ad uso degli specifici soggetti
investiti dall’ordinamento di obblighi di collaborazione attiva nel
contrasto del fenomeno del riciclaggio.
Il riciclaggio ex art. 648 bis c.p.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di
un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
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A differenza delle ipotesi cui all’art. 2 del citato d.lgs. 231/2007
l’art. 648 bis c.p. individua quale reato presupposto “un delitto
non colposo” mentre nella normativa speciale si parla più
genericamente di “azioni”.
Potranno quindi integrare proventi meritevoli di segnalazione ex
art. 2 anche quelli derivanti da ipotesi contravvenzionali, quali ad
es. il gioco d’azzardo o l’esercizio abusivo di giochi non
d’azzardo ex art. 718 c.p.
Il più ampio margine di discrezionalità lasciato a coloro sui quali
incombono gli obblighi di segnalazione ex art. 41 del d.lgs
231/2007 è accompagnato dalla previsione di legittimità di
segnalazioni fondate su sospetti circa la liceità dell’operazione
effettuate in “buona fede”, che non colliderebbero quindi con i
presidi deontologici volti a garantire il cliente nell’esecuzione del
mandato conferito al professionista.
Si segnala che il dubbio circa l’origine illecita dei beni può fare
sorgere la responsabilità come afferma la giurisprudenza penale.
L’incauto acquisto è perseguibile per colpa.
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Altra importante differenza si rileva nella mancata riproposizione
nell’art. 2 del d.lgs 231/2007 della clausola di riserva presente
nell’incipit dell’art. 648 bis che esclude dalla applicabilità del
delitto in discorso i casi di autoriciclaggio, poiché l’autore o il
concorrente del reato presupposto commettono un post-factum
non punibile per il Codice Penale vigente.
Nella definizione cui all’art. 2 è inclusa anche l’ipotesi in cui
l’attività di riciclaggio sia posta in essere dal colpevole del reato
presupposto, data l’innegabile sussistenza della “conoscenza”
della provenienza illecita dei beni.
La perseguibilità di condotte partecipative, a mente dell’art. 2 del
citato decreto, è infine sovrapponibile a quanto stabilito ai sensi
dell’art. 110 c.p. in tema di
responsabilità concorsuale,
estendendosi però la possibilità di applicazione anche al
semplice “consiglio”.
Costituiscono presupposto del riciclaggio per il d.lgs 231/2007
anche attività illegali che hanno generato beni da riciclare
svoltesi all’estero, sia in uno stato UE che in un Paese terzo.
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La più ampia efficacia della previsione cui all’art. 2 deriva anche
dall’ampiezza della portata del termine “dissimulazione” in riferimento
alla provenienza illecita dei beni che può connotare una molteplicità di
condotte equivalenti sotto il profilo del risultato.
In particolare sotto il profilo della dissimulazione rilevano le condotte di
“trasferimento” di beni ad altro soggetto ad esempio di immobili o titoli,
ovvero mutamenti di intestazione, anche fittizi.
Si segnala a tale ultimo riguarda la previsione cui all’art. 12 quinquies
del d.l. n. 306/1992 che persegue il trasferimento fraudolento di valori,
consistente nel fittizio conferimento a terzi della signoria sui proventi di
reato.
La responsabilità del professionista che presti la propria attività
professionale alla realizzazione di una dissimulazione mediante
interposizione fittizia sarebbe integrata sia per quanto disposto dall’art.
2 del d.lgs 231/2007 sia come concorrente ex art. 110 c.p., rispetto al
delitto cui all’art. 12 quinquies del d.l. n. 306/1992. E’ prevista per
quest’ultima ipotesi delittuosa la sanzione della reclusione da 2 a 6 anni.
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La ricettazione ex art. 648 c.p.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad
altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da
un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare,
ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e
con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La differenza tra riciclaggio e ricettazione consiste nel fatto che il
riciclaggio richiede un quid pluris rispetto la ricettazione che persegue
penalmente il solo possesso del bene di illecita provenienza. Ad esempio
commetterà ricettazione colui che metta in contatto acquirente e
venditore di un bene proveniente da delitto, mentre risponderà di
concorso in riciclaggio colui che intervenga materialmente nel
trasferimento del bene.
Il riciclaggio richiede un’attività di alterazione o manipolazione del bene
che, a mente del citato art. 2 del d.lgs 231/2007 conduce ad una
“dissimulazione” delle origini criminose dello stesso attraverso la sua
“sostituzione”, “trasferimento” o “altre operazioni”.
L’ipotesi di ricettazione è ricompresa nell’alveo dell’art. 2 sotto il profilo
dell’acquisto, detenzione, utilizzazione dei beni di origine illecita, però
la norma penale richiede il dolo specifico e il fine di profitto.
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Al di fuori delle ipotesi cui agli artt. 648 e 648 bis c.p. il nostro legislatore
persegue penalmente con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
euro 1.032 a 15.493, ai sensi dell’art. 648 ter c.p. chiunque, fuori dei casi di
concorso nel reato, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto. La pena è aumentata quando il fatto è
commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
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E’ sanzionato quindi il reimpiego dei proventi di reato in attività economiche o
finanziarie, rilevando anche il caso in cui tali beni o denari siano già stati “riciclati”.
Anche detta ipotesi rientra nell’alveo della disciplina cui all’art. 2 del d.lgs
231/2007.
E’ opportuno evidenziare il caso in cui il reimpiego in diverse operazioni
finanziarie concerna denari provenienti da evasione fiscale. Ci si chiede quindi se
sussista un obbligo di segnalazione in capo al professionista qualora questi abbia
il sentore che l’investimento in determinate operazioni economiche vede come
antefatto un delitto previsto dal d.lgs 74/2000.
Si premette però che l’obbligo di segnalazione ai sensi dell’art. 41 del d.lgs
231/2007, da parte del professionista, concerne soltanto i casi in cui il predetto
abbia il sospetto che l’operazione celi la natura di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo sulla base di circostanze conosciute in ragione delle funzioni esercitate
ed in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito
dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un carico .
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ll D.lgs. n. 74/2000 contempla diverse fattispecie delittuose, di cui le
prime quattro in materia di dichiarazione:
art. 2: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti;
art. 3: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, con soglia per
imposta evasa superiore con riferimento a taluna delle singole imposte,
a euro trentamila e con riferimento a taluna delle singole imposte, a
euro trentamila e ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
ad imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,
superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli
elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro
un milione
art. 4: dichiarazione infedele, con soglia per imposta evasa superiore
con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila e
ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, superiore al dieci
per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in
dichiarazione o, comunque, superiore ad euro due milioni
art. 5: omessa dichiarazione, con soglia per imposta evasa superiore con
riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
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art. 8: emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al
fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
art. 10: occultamento o distruzione di documenti contabili;
artt. 10 bis e 10 ter: omesso versamento o indebita compensazione, di ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituti di imposta, oppure di IVA, con
soglia di cinquantamila euro per periodo di imposta;
art. 11: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, con soglia per imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi
a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
Prima di procedere alla segnalazione sarà necessario accertarsi della rilevanza
penale del fatto presupposto.
Ai sensi del D.lgs. n. 74/2000 sono punibili penalmente solo le violazioni
concernenti l’ IVA e le imposte sui redditi, restando escluse le violazioni in materia
di IRAP, e di imposte indirette.
E’ necessario poi che per le fattispecie che prevedono una soglia di rilevanza
questa sia integrata.
Deve sussistere il dolo di evasione.
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Relativamente alle ipotesi delittuose con previsione di soglie (artt. 3, 4, 5
dichiarazione fraudolenta con artifici, dichiarazione infedele, omessa
dichiarazione, art. 11 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)
in generale sarà opportuno evitare le segnalazioni quando l’investimento
derivi da sospette elusioni fiscali in cui l’imponibile riferibile alla singola
operazione sospettata non sia significativo rispetto alla massa
rappresentata dall’attività ordinaria del soggetto.
Si rammenta poi che per i reati di infedele dichiarazione, omessa
dichiarazione e frode fiscale (artt. 2, 3, 4, 5) si perfezionano con la
presentazione della dichiarazione dei redditi. E’ pertanto da evitarsi,
anche in questi casi, la segnalazione di sospette operazioni di riciclaggio
in riferimento ad illeciti che non si sono ancora consumati.
In merito all’ipotesi cui all’art. 11, sottrazione fraudolenta al pagamento
di imposte, la cessione di beni al fine di sottrarli al Fisco pur integrando
un reato tributario non costituisce un’ipotesi di riciclaggio di beni
provenienti da illecito fiscale. Questo salvo il frangente in cui sussistano
elementi che testimonino come i beni ceduti tramite atti fraudolenti o
simulati costituiscano a loro volta la locupletazione derivante da altri e
antecedenti reati fiscali. Solo in detta remota ipotesi potrebbe
configurarsi un’attività di riciclaggio con obbligo di segnalazione.
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Ad ogni buon conto si rammenta ancora che ai sensi dell’art. 41 del
d.lgs 231/2007 “il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura
dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione
delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a
disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta
ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.
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La valutazione del professionista deve pertanto avvenire sulla base dei
soli documenti che egli è tenuto a domandare per il corretto svolgimento
delle proprie funzioni, senza dunque che possa configurarsi a suo carico
un obbligo di investigazioni volte ad escludere l’esistenza di reati fiscali,
attività di controllo queste spettanti alle autorità fiscali.
Rileveranno poi ai fini della costruzione del sospetto soltanto
circostanze di fatto obiettive e fornite di riscontro, non mere
supposizioni.
Infine si ricorda che l’opinabilità di della valutazione circa la natura
elusiva di un dato comportamento è tale che la stessa Amministrazione
finanziaria, prima di formalizzare la relativa contestazione è obbligata a
chiedere chiarimenti per iscritto al contribuente, e non può riscuotere in
via provvisoria imposte se non dopo la decisione di primo grado.
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Tra le fattispecie tipologiche più ricorrenti emerse dall’analisi delle segnalazioni
esaminate nella relazione del 2012 del Direttore dell’Unità di Informazione
Finanziaria sul tema Operazioni sospette di riciclaggio e reati fiscali si richiamano,
a titolo esemplificativo
quelle connesse con fenomeni di elusione ed evasione riguardanti:
conti intestati a imprese edili o di servizi, che ricevono bonifici o assegni e uso di
contanti per pagare i dipendenti o per dirottare i fondi verso l’estero;
commistioni tra conti dell’impresa e conti personali;
quelle connesse con operazioni di scudo fiscale relative a utilizzi sospetti di
somme scudate in passato;
operazioni non coerenti col profilo soggettivo del segnalato, ritenuto un possibile
prestanome.
La casistica evidenzia poi pagamenti di fatture per operazioni inesistenti a società
di comodo a fronte di prestazioni non effettuate e compensi per consulenze o
pareri fittizi.
Si è riscontrata infine una particolare correlazione tra casi di elusione/evasione
fiscale e utilizzo di fondi neri per la corruzione. Le occasioni corruttive più
frequenti e rilevanti sono legate alle gare di appalto, ai controlli fiscali, alle
pratiche urbanistiche, alle commesse estere di beni e servizi forniti da società del
settore pubblico.
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L’art. 622 del Codice Penale prevede quanto segue:
“Rivelazione di segreto professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio,
o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza
giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è
punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione
fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori,
direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi
svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
L’art. 200 del Codice di Procedura penale, prescrive che: “non
possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
in ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi
in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: gli
avvocati, i consulenti tecnici e i notai; gli esercenti altri uffici o
professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal
deporre determinata dal segreto professionale”.
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A mente dell’art. 10 del D.M. Economia e Finanze del 3 febbraio
2006, n. 141 «gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o
ottenute riguardo allo stesso nel corso:
dell'esame della posizione giuridica del cliente
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del
medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un
procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o
dopo il procedimento stesso».
La ratio di tale esenzione è giustificata dal rispetto del diritto di
difesa garantito dall'art. 24 della nostra Carta Costituzionale per
il cliente e, di riflesso, dall'esigenza di garantire il libero
esercizio della professione e l'utilizzazione di tutte le possibili
tecniche giuridiche per assicurare la giusta tutela agli interessi
del cliente.
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
Ai sensi dell’art. 41, 6^ c., d.lgs 231/2007, «le segnalazioni di
operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del
presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di
segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni
alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale
o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e,
se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non
comportano responsabilità di alcun tipo».
La norma, intesa nella sua interpretazione letterale, sul fronte
della responsabilità del professionista in merito alla segnalazione
di operazione sospetta inoltrata nei confronti del cliente,
sembrerebbe non ammettere dubbi di alcun tipo vuol dire
responsabilità di natura civile, penale, amministrativa,
disciplinare, ecc.
Questo, tuttavia, non può impedire che il cliente del
professionista, che irritualmente venga a sapere che quest'ultimo
lo ha segnalato, lo citi avanti al giudice civile per danni, ove
ritenga che la segnalazione stessa sia ingiusta.


In ogni caso l'art. 622 c.p. esclude la punibilità
nel caso in cui il segreto sia rivelato per giusta
causa, ed il Codice Penale prevede, tra le
scriminanti l'adempimento del dovere ex art. 51
c.p., il quale esclude la punibilità del soggetto
agente quando il comportamento di quest'ultimo
è posto in essere per adempiere ad un dovere
imposto da norma giuridica.
Ne consegue che, laddove la segnalazione
avvenga
nel
rispetto
delle
disposizioni antiriciclaggio, non potrà sussistere,
alcuna responsabilità per violazione del segreto
professionale.
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
Per l’avvocatura il Codice deontologico forense prevede delle
disposizioni particolari in tema di segreto professionale e attività illecite
poste in essere dal cliente.
L'art. 9 del codice deontologico forense, che disciplina il dovere di
segretezza e riservatezza dell'avvocato, al canone IV prevede
espressamente che costituiscono eccezioni alla regola generale di
mantenimento del segreto i casi nei quali la divulgazione sia necessaria,
e tra questi si fa riferimento esplicito al caso in cui sia necessario
impedire la commissione, da parte dello stesso assistito, di un reato di
particolare gravità.
L’art. 36, canone III del codice deontologico forense, che disciplina
l'autonomia del rapporto dell'avvocato con la parte assistita, stabilisce
poi che l'avvocato deve rifiutare la propria attività professionale
allorquando dagli elementi conosciuti si possa fondatamente desumere
che l'attività stessa sia finalizzata alla realizzazione di un'operazione
illecita. Ciò significa, in buona sostanza, che l'avvocato deve rinunciare
al mandato (o comunque deve rifiutarsi di accettarlo) nel caso in cui il
proprio assistito sia intenzionato ad utilizzare l'attività professionale per
la realizzazione di fini illeciti.

Sulla base di quanto sin qui esposto pare che
per l'avvocato come per le altre libere
professioni, caratterizzate da un duplice obbligo
di fedeltà, tanto al cliente, quanto alla legge, non
siano facilmente eludibili gli obblighi imposti
dalle misure antiriciclaggio, fatto salvo il
disposto cui all’art. 12 c. 2^ del d.lgs 231/2007.
Ciò in ragione anche del fatto che le prescrizioni
in materia di antiriclaggio e soprattutto l'obbligo
di segnalazione, non risultano essere confliggenti
con il segreto professionale e con altri obblighi di
natura deontologica.
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L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41
non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 cui
all’art. 12 del d.lgs. 231/2007 e ai sensi dell’art. 13
periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti;
soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di
contabilità e tributi;
i notai e gli avvocati;
società di revisione e revisori contabili
per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono
riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso.

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
L’esclusione dall’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette è applicabile per estensione ai giudizi arbitrali o
di risoluzione delle controversie (ADR) avanti gli organismi
di conciliazione ed anche alle consulenze tecniche d’ufficio
e di parte (CTU e CTP), anche se queste ultime, al contrario
di arbitrati, conciliazioni e CTU devono essere registrate e
assoggettate ad adeguata verifica della clientela. (Nota
MEF n. 65633 del 12.06.2008)
Esemplificativamente per il commercialista rileverà
l’esenzione nei giudizi tributari, oltre che nel corso di
giudizi arbitrali, ADR, CTU.
E’ buona cautela impostare i pareri rilasciati nei casi di
sospette operazioni astrattamente soggette a obbligo di
segnalazione come parei finalizzati a evitare contenziosi
ad esempio col Fisco.
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Con il parere n. 62 del 24/10/2012 (Rel. Cons. Merli) il Consiglio
Nazionale Forense ha chiarito che per gli avvocati non esiste obbligo di
segnalazione ai sensi dell’art. 41 del decreto con riferimento alle
informazioni su eventuali operazioni sospette, attribuibili al proprio
cliente, acquisite nel corso dell’attività professionale prima, durante e
dopo il procedimento giudiziario.
La stessa esenzione dall’obbligo di segnalazione previsto all’art. 41, a
parere del Consiglio Nazionale Forense si applica anche alle fattispecie
di preliminare disamina della posizione giuridica del cliente e di
valutazione della convenienza di intentare o evitare un procedimento, in
quanto la norma (art. 12, comma 2) richiama singolarmente le diverse,
possibili fasi nelle quali potrebbe estrinsecarsi l’attività professionale
richiesta.
Non è vincolata, quindi, l’esenzione alla necessaria esistenza di un
procedimento giudiziario.
Ad esempio la consulenza fornita da un legale in materia di rimpatrio di
capitali dall’estero, impostata nell’ottica della volontà di evitare al cliente
controversie con l’erario, nel rispetto della normativa vigente, sarebbe
attività esclusa dagli obblighi di antiriciclaggio.
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Ai sensi dell’art. 45 del citato decreto, sotto la rubrica “Tutela della
riservatezza”, i soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni
sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono
adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
A tal fine, gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali
soggetti sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare
dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.
Il professionista sarà considerato responsabile per i danni cagionati al
cliente per effetto dello scorretto trattamento dei dati personali, salvo
quanto previsto per le segnalazioni sospette.
Ulteriore disposizione tendente ad una maggiore tutela del segnalante si
rinviene al 4^ co. dell’ art. 45, secondo cui la trasmissione delle
segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di
approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle
operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le
autorità di vigilanza e gli ordini professionali devono avvenire per via
telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della
trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle
informazioni trasmesse.
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Il dovere di segnalazione può essere adempiuto rivolgendosi alla Unità di
Informazione Finanziaria ovvero al proprio Ordine professionale ai sensi
dell’art. 43.
Gli Ordini, una volta attivata la possibilità di ricezione delle segnalazioni,
saranno tenuti a trasmetterle senza ritardo integralmente alla UIF,
peraltro senza indicare il nominativo del segnalante.
Quando l’informativa sia stata data direttamente dal professionista
all’UIF, gli approfondimenti sull’operazione sospetta debbono essere
compiuti adottando adeguate misure per garantire la riservatezza del
segnalante (art. 45, comma 3, lett. c).
Anche nelle ipotesi di denuncia o di rapporto ex artt. 331 e 347 c.p.p., il
successivo 6° co. prevede che l'identità delle persone fisiche e dei
soggetti comunque destinatari degli obblighi che hanno effettuato le
segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non debba essere
menzionata.
Una deroga a tale previsione è prevista dal 7° co. dell'art. 45, poiché
l'identità delle persone fisiche segnalanti potrà essere rivelata nel caso in
cui l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile
ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
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Riguardo tale deroga si invitano i potenziali segnalatori alla massima
prudenza in quanto il termine “Autorità giudiziaria'' comprende sia il
giudice che il pubblico ministero, che stia procedendo per qualsiasi
reato, anche diverso dai fenomeni di riciclaggio.
Ed ancora, la “motivazione'' del decreto può essere estremamente
succinta, come l‘”indispensabilità'' può essere soltanto affermata e non
dimostrata. Ne consegue che il segnalante può venire ad essere sentito
come persona informata sui fatti per illeciti che ben poco hanno a che
vedere con il sospetto di riciclaggio segnalato.
Si rammenta che il potere di elaborare e riferire all’autorità giudiziaria la
notizia di reato è riservata all’UIF, e non è compito del professionista,
come si evince non solo dall’art. 47, comma 1, lett. d), ma ancor più
chiaramente dalla norma che prevede la sanzione amministrativa e non
quella penale a carico di chi omette di segnalare le operazioni sospette
(art. 57, comma 1, lett. c).
Non è configurabile infatti il reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. a
carico del professionista perché egli non assume la qualifica di pubblico
ufficiale nel momento in cui si manifestano indici di anomalia tali da
integrare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
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Le attività di segnalazione e di identificazione e
registrazione, costituiscono trattamento di dati
protetti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 196/2003,
pertanto nell’informativa sulla privacy rilasciata al
cliente il professionista dovrà specificare che il
trattamento dei dati verrà effettuato anche in
ottemperanza
agli
obblighi
in
materia
di
antiriciclaggio.
Gli incaricati al trattamento dei dati individuati ex art.
30 del d.lgs. 196/2003, dovranno operare sotto la
responsabilità del titolare dell’attività professionale.
E’ necessario inoltre che vengano rispettate le misure
di sicurezza minime previste dal Codice privacy
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L’ art. 34 del d.lgs 196/2003 fornisce le prescrizioni inerenti al trattamento di dati personali
effettuato con strumenti elettronici. Tale trattamento è consentito solo se sono adottate le
seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
dati e dei sistemi;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari;
L’ art. 35 disciplina il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici, consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per
lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
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L’inosservanza dell’obbligo di fornire al cliente
l’informativa sulla privacy comprensiva delle
finalità legate alla normativa antiriciclaggio (Art.
13, D.Lgs. 196/2003) comporta una sanzione
pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro,
aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in
caso di dati sensibili o giudiziari.
Tale sanzione si può elevare fino al triplo in
ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
I DOVERI DI INFORMATIVA art. 6 c. 6^
A norma dell’art. 6, comma 6, lett. c), la UIF, sulla base delle segnalazioni
ricevute, acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti che hanno dato
notizia di operazioni sospette e quindi anche presso i professionisti.
La trasgressione dei doveri di informativa nei confronti della UIF costituisce illecito
amministrativo (art 57, comma 5^) ma anche illecito penale (55 c. 3^).
Quando sarà attivata presso gli Ordini la possibilità di ricevere le segnalazioni le
informazioni saranno richieste allo stesso organo Collegiale e non al
professionista (art. 45, comma 3, lett. b), con la conseguenza che l’illecito
amministrativo non sarà configurabile nel caso in cui l’Ordine non possa fornire
l’informazione per inerzia o rifiuto dell’iscritto all’Albo, salvi i poteri sanzionatori
deontologici.
La segnalazione pervenuta alla UIF comporta che si formi direttamente in capo al
professionista (art. 45, comma 3, lett. c), la responsabilità per l’omessa
comunicazione degli ulteriori dati richiesti, sanzionabile, anche in presenza della
sola colpa,con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Se l’omissione tuttavia dovesse essere integrata dalla mancata esibizione di uno
specifico documento il soggetto non è passibile di sanzione in quanto la UIF non
ha il potere di richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti.
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L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ex art. 37 e 38
Ove il professionista non adempia all’obbligo di registrazione, questi
può rispondere sia a titolo di illecito amministrativo, che a titolo di
illecito penale per quanto si dirà poi.
L’art. 57, comma 3, punisce l’omessa istituzione del registro della
clientela, cartaceo o informatico, con le sanzioni amministrative
pecuniarie da 5.000 a 50.000 euro.
La tenuta del registro cartaceo consente tre giorni di margine rispetto
alla richiesta di esibizione dello stesso (art. 38 c. 4^.)
Determinano l’irrogabilità della sanzione anche:
la compilazione del registro in modo tale da non consentire un adeguato
controllo da parte della UIF o delle autorità di polizia;
la tenuta del registro in difetto delle prescritte formalità cui all. art. 38 c.
3^, quali l’omessa numerazione, la mancanza delle sigle o
dell’indicazione del numero delle pagine;
L’omessa tenuta del registro unico informatico ex art. 37 è sanzionata
pecuniariamente da 50.000 a 500.000 euro per i soggetti cui agli artt.
11, 13.14 intermediari finanziari, revisori, società di revisione, altri
soggetti specificatamente indicati.
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LA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE OPERAZIONI
ex art. 6 c. 7^
La mancata ottemperanza all’ordine della UIF di
sospensione dell’esecuzione di un’operazione per un
massimo di cinque giorni lavorativi (art. 6 c. 7^) configura
l’illecito previsto dall’art. 57, comma 1 punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000
euro.
La misura cautelare amministrativa prescinde dalla
intervenuta segnalazione e può provenire dall’A.G. o dagli
organi investigativi.
In base alla stessa ratio il professionista ha il dovere di
astenersi dal compiere l’operazione fino a quando non ha
effettuato la segnalazione (art. 41, comma 5), ma
l’inosservanza di questa norma non comporta alcuna
conseguenza sanzionatoria.
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L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ex art. 41
L’omessa segnalazione delle operazioni sospette è sanzionata solo in via
amminstrativa dall’art. 57, comma 4.
Tuttavia è presente clausola di riserva in cui si fa salva l’ipotesi che il fatto
costituisca reato. Si fa cioè riferimento al caso in cui si possano ritenere
sussistenti gli elementi costitutivi di
concorso in riciclaggio, qualora la condotta del professionista abbia agevolato la
commissione del crimine, o rafforzato la determinazione del reo nel commetterlo;
favoreggiamento del cliente.
Tali ipotesi si verificano quando un’operazione non segnalata alla UIF, sia stata
posta in essere nella consapevolezza della provenienza illecita di denaro o beni
sottoposti a conversione, trasferimento o altre operazioni dissimulatorie della loro
natura criminosa, e/o al fine di consentire al cliente di assicurarsi il profitto del
reato.
Al di fuori del concorso nel reato e del favoreggiamento l’omissione della
segnalazione è punita con la sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo
dell’operazione non comunicata.
Nei casi più gravi è applicata anche la sanzione accessoria della pubblicazione del
decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui
almeno uno economico
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LE SANZIONI PENALI
sono tutelati da sanzioni criminali:
il dovere di adeguata verifica della clientela;
l’obbligo di registrazione.
Si rammenta che gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli
obblighi di registrazione non sussistono in relazione allo svolgimento
della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni
derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di
amministrazione del personale per i consulenti del lavoro.
L’adeguata verifica della clientela dev’essere effettuata per operazioni
superiori ai 15.000 euro o per operazioni di valore indeterminato o
indeterminabile salvo le esclusioni esplicitate dalla norma tra cui i pareri
giuridici pro veritate.
Su un piano diverso vengono poi protetti dalle norme penali:
l’interesse alla effettività dei controlli sulla natura delle operazioni;
l’interesse al segreto sulla pendenza di accertamenti in relazione alle
operazioni sospette segnalate.
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L’OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE ex art. 18
La violazione dell’obbligo di identificare il cliente secondo quanto
prescritto dall’art. 18, comma 1, lett. a) e b) configura il delitto previsto
dall’art. 54, comma 1, punito con la multa da 2.600 a 15.000 euro.
L’elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo che potrà ritenersi
integrato ad esempio:
dalla assoluta mancanza di documenti identificativi presso lo studio del
professionista;
dalla acquisizione di documenti manifestamente inidonei perché scaduti
o ottenuti da una fonte inaffidabile o non indipendente.
Una violazione meramente colposa dell’obbligo di identificazione non
comporta alcuna responsabilità.
Costituisce ipotesi aggravata l’avvalersi di mezzi fraudolenti per
ostacolare l’identificazione del cliente. Un caso può consistere
nell’acquisizione di un documento di identità manifestamente falso (art.
55, comma 6).
L’integrazione dell’aggravante determina il raddoppio della sanzione
irrogabile.
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LA DISSIMULAZIONE DEL CLIENTE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA
Più grave della precedente ipotesi è il reato di dissimulazione del
cliente effettuata del professionista che compie una operazione
in suo nome e per suo conto (art. 55, comma 2, in relazione
all’art. 12, comma 1, lett. c).
Il fatto di reato si realizza quando colui che compie l’operazione
spende il proprio nome per nascondere l’identità di una terza
persona che non vuole apparire.
L’illecito sussiste quando il professionista
omette di indicare le generalità del mandante,
indica generalità false.
E’ sempre necessario il dolo.
La pena prevista è della reclusione da sei mesi a un anno
congiuntamente alla multa da 500 a 5.000 euro.
Anche per questo delitto è prevista l’applicabilità della
aggravante del mezzo fraudolento che comporta il raddoppio
della pena (art. 55, comma 6).
OMESSA, TARDIVA, INCOMPLETA REGISTRAZIONE
Il delitto di omessa, tardiva o incompleta registrazione dei dati
identificativi e delle informazioni relative all’operazione è
previsto dall’art. 55, comma 4.
Punisce la mancata ottemperanza di quanto prescritto dall’art.
36 che stabilisce, fra l’altro, l’obbligo di procedere alla
registrazione entro il termine di 30 giorni dalla operazione o
dalla fine della prestazione professionale (art. 36 co. 3^).
Il reato è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
Si tratta di condotta diversa da quella configurata come illecito
amministrativo ai sensi dell’art. 57, comma 3, che, come si è
visto, punisce la sola omessa tenuta del registro come
documento cartaceo, ovvero la compilazione del registro in
modo non conforme alle prescrizioni normative, ed è
sanzionabile in base alla sola colpa.
L’omessa registrazione prevista dall’art. 55, comma 4, è invece
punibile solo a titolo di dolo in quanto qualificata come delitto.
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VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Un
rapporto
di
complementarietà
tra
illecito
amministrativo e illecito penale sussiste anche in materia
di inosservanza del dovere di fornire informazioni alle
autorità pubbliche investite a vario titolo di poteri di
monitoraggio o di investigazione.
Si è già ricordato più sopra che le violazioni degli obblighi
informativi nei confronti della UIF sono punite con
sanzione amministrativa (art. 57, co. 5).
A norma dell’art. 55, co. 3, è invece punito con l’arresto da
sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.0000
euro l’esecutore di una operazione che non fornisca
informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
professionale o le fornisca false.
La fattispecie penale è connotata da elementi
specializzanti rispetto a quella amministrativa.
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1. L’informativa rifiutata o fornita con contenuto inveritiero deve
riguardare il profilo oggettivo del rapporto con il cliente, vale a
dire deve investire dati come la causale, l’importo, i mezzi di
pagamento e la tipologia dell’operazione (art. 18, comma 1, lett.
c) e 36, comma 2, lett. b). Rimane quindi fuori il profilo
soggettivo attinente alla identificazione del cliente.
2. Deve poi trattarsi di una informazione relativa ad una
operazione già eseguita, e non semplicemente segnalata come
sospetta, con conseguente astensione ex art. 41, comma 5.
3. Infine, la specificità e la rilevanza della informazione negata
rendono evidente, nel silenzio legislativo circa l’autorità che la
abbia sollecitata, che il reato sussiste non solo quando la
richiesta è stata fatta dalla UIF, ma anche nel caso in cui gli
organi investigativi o l’Autorità giudiziaria abbiano ordinato al
professionista di chiarire il contenuto della prestazione
professionale resa.
RIVELAZIONE ABUSIVA DELLA SEGNALAZIONE
Il professionista che violi il segreto di ufficio posto a tutela della
efficacia delle indagini, rilevando al cliente di aver segnalato
l’operazione (art. 46, co. 1^) o di aver ricevuto notizia del
seguito che la sua segnalazione ha avuto, è punito, a norma
dell’art. 55, comma 8, con l’arresto da 6 mesi ad un anno o con
l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro,
Sanzione applicabile sempre che non sussistano gli elementi
costitutivi del reato di favoreggiamento.
Trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, è
ammissibile l’oblazione a norma dell’art. 162 bis c.p. che
consente attraverso il pagamento di una somma corrispondente
alla metà del massimo dell‘ammenda prima dell‘apertura del
dibattimento o del decreto di condanna l‘estinzione del reato.
Non è perseguibile la rivelazione della segnalazione fatta a
colleghi o colloboratori nell‘esercizio dell‘attività professionale
ma detta informazione non deve essere poi comunicata a terzi.
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1. Chiunque effettui un trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali
o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell’operazione, anche se frazionata, => a
5.000 euro incorre nella sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. E’ data la
possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro.
2. Chiunque emetta assegni bancari o postali per importi => di 5.000 euro senza l’indicazione
del beneficiario o la clausola di non trasferibilità incorre nella sanzione pecuniaria dall’1% al
40% dell’importo trasferito. E’ data la possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi
fino a 250.000 euro.
3. Chiunque emetta assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché
direttamente per l’incasso a banche o Poste Italiane incorre nella sanzione pecuniaria dall’1% al
40% dell’importo trasferito.
4. Chiunque emetta assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del
beneficiario o la clausola di non trasferibilità incorre nella sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
dell’importo trasferito. E’ data la possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino
a 250.000 euro.
5. Chiunque sia in possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo => a
5.000 euro incorre in sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo
6. Chiunque non estingua o riduca il saldo entro il 30/06/2009 dei libretti dei deposito al
portatore incorre in sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo.
7. Chiunque non comunichi alla banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi del cessionario
e la data di trasferimento dei libretti di deposito al portatore incorre nella sanzione pecuniaria
dal 10% al 20% del saldo
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Il professionista ha 30 giorni per effettuare la
comunicazione al MEF delle infrazioni inerenti l’uso
del contante o di assegni o di libretti al portatore.
Per assegni bancari e circolari, libretti al portatore o
titoli simili la comunicazione va effettuata dalla Banca
o dalle Poste che ne effettuano l’estinzione
Le comunicazioni dei professionisti dovranno
pervenire alle Ragionerie dello Stato per violazioni
non oblazionabili superiori a 250.000 euro.
Tali comunicazioni non sono soggette a riservatezza.
Sui professionisti incombe inoltre l’obbligo di
segnalare l’uso del contante pari o superiore a 1.000
euro (D.L. 201/2011) alle Ragionerie dello Stato
competenti per territorio.
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Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio che
omettono la comunicazione al MEF delle infrazioni relative
all’uso del denaro contante e di titoli al portatore di cui
hanno avuto notizia (elencate nelle sette precedenti
violazioni) incorrono nella sanzione pecuniaria dal 3% al
30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto
ovvero del conto;
Chiunque trasferisce denaro contante per importi => a 2.000 euro effettuato per il tramite di
Money transfer incorre in sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito;
Chiunque trasferisce denaro contante per importi => a 2.000 e < a 5.000 euro, per il tramite
di Money transfer, senza documentazione incorre in sanzione pecuniaria dal 20% al 40%
dell’importo trasferito;
Chiunque apre in qualunque forma conti, o libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia incorre in sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo
Chiunque utilizzi in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia aperti presso Stati esteri incorre in sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del
saldo
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
Viene sanzionato anche cliente che non fornisce idonee e
corrette informazioni impedendo al professionista di
adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Commette un delitto (art. 55 c. 2^) sanzionato con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a
5.000 euro colui che impedendo l’individuazione del
titolare effettivo dell’operazione in quanto esecutore della
stessa non fornisce le generalità del soggetto per il quale
agisce, o le fornisce false.
E’ illecito contravvenzionale (art. 55 c. 3^) il rifiuto di
fornire da parte del cliente informazioni sullo scopo e sulla
natura del rapporto continuativo o della prestazione
professionale, punito con l’aresto da sei mesi a tre anni e
l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
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La Polizia Tributaria potrà intraprendere un’ispezione in
materia di antiriciclaggio, previo rilascio di apposita delega
agli specifici poteri di polizia valutaria da parte del Nucleo
Speciale Polizia Valutaria competente.
La circolare n. 83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di
Finanza precisa che le operazioni di accesso devono
avvenire a norma dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972:
nel caso di locali adibiti sia ad abitazione che a
professione, previa autorizzazione del P.M. e dietro
ordine, riportato nel foglio di servizio, del Comandante del
Reparto;
nel caso di locali destinati all’esercizio professionale, esse
andranno eseguite in presenza del titolare dello studio o
di un suo delegato, costituendo tale presenza requisito di
legittimità degli atti conseguenti.
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L’attività di accesso e ispezione potrà
riguardare:
la ricerca ed acquisizione di registri,
documenti e scritture contabili attinenti alle
operazioni oggetto di controllo/ antiriclaggio;
l’elenco anagrafico dei clienti e la data di
conferimento dell’incarico professionale;
L’ elenco delle operazioni e delle prestazioni
professionali,distinte per rilevanza di importi;
i fascicoli dei clienti.
LA PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E
L’IMPUGNAZIONE
Sul piano procedurale, va ricordato che la competenza ad irrogare le sanzioni
amministrative è attribuita al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che procede
a norma delle disposizioni stabilite dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Resta comunque impregiudicato il potere degli Ordini professionali di applicare le
sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
La legge n.689/81 con l'articolo 11, stabilisce i criteri per l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie che, testualmente recita: " Nella
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determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un
limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie
facoltative, si ha riguardo
alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione,
alla personalità dell’agente e alle sue condizioni economiche.
E’ dato tuttavia registrarsi una prassi secondo cui viene applicata come sanzione
pecuniaria circa il dieci per cento dell'ammontare delle operazioni evidenziato dal
verbale di contestazione della Guardia di finanza all'atto del controllo a suo tempo
svolto nei confronti del professionista o di altro soggetto.
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Il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 l. 689/81
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari
alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo
della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione
si applica solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro
contante e titoli al portatore ovvero di mancata apposizione della
clausola di non trasferibilità, se obbligatoria il cui importo non
sia superiore a 250.000 euro.
Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già
avvalso della medesima facoltà per altra violazione della stessa
natura, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto
dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di
contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
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La legge 689/81 prescrive che la violazione, quando è possibile, deve
essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona coobbligata
in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è stato possibile eseguire la contestazione immediata, gli estremi della
violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Il termine è interrotto ove l’ufficio ricevente la comunicazione sia costretto a
chiedere ulteriori elementi al segnalante, in tal caso i termini ripartono dal
momento della ricezione dei dati.
Il
mancato
rispetto
del
termine
prescritto
comporta
l'estinzione
dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per
l'amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria.
Il soggetto che ha accertato la violazione antiriciclaggio deve inviare il relativo
verbale al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) competente, come già
detto, per l'irrogazione delle sanzioni.
L'autore della violazione può entro trenta giorni (sessanta se residente all'estero)
dalla contestazione del MEF o della GDF presentare memorie difensive e chiedere
un'audizione personale.
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo aver sentito gli
interessati che ne abbiano fatto richiesta ed analizzato i documenti
inviati e gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento circa la
sussistenza dell'illecito emette il decreto con il quale irroga la sanzione
pecuniaria e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza
motivata di archiviazione e la comunica all'organo che ha redatto il
rapporto.
Alla decretazione segue la notificazione del provvedimento
sanzionatorio entro 5 anni dall’avvenuta notifica della contestazione
all’autore della violazione.
Competente per decidere dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento
delle sanzioni è il Tribunale e non il Giudice di Pace, trattandosi di
norme di tipo valutario.
Il ricorso può essere presentato innanzi al Tribunale del luogo in cui è
stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notificazione del
decreto.
L’appello può essere proposto entro 6 mesi dal deposito della sentenza
o entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Scaduti i termini per l’impugnazione il provvedimento sanzionatorio
diviene definitivo e entra in fase esecutiva.
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ASPETTI PENALISTICI DELLA NORMATIVA