Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al
comma 2, le attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono essere
conformi alle specifiche
disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di
prodotto.
 (arresto
da tre a sei mesi o
ammenda da 2.500 a
6.400 euro il datore di
lavoro e il dirigente)
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all’emanazione di norme
legislative e regolamentari 3.1.3 Le macchine adibite al
di recepimento delle
sollevamento di carichi, escluse
direttive comunitarie di
quelle azionate a mano, devono
prodotto, devono essere
recare un’indicazione
conformi ai requisiti
chiaramente visibile del loro
generali di sicurezza
carico nominale e, all’occorrenza,
di cui all’ ALLEGATO V.
una targa di carico indicante il
carico nominale di ogni singola
configurazione della macchina.
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

3. Si considerano conformi
alle disposizioni di cui al
comma 2 le attrezzature di
lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei decreti
ministeriali adottati ai sensi
dell’articolo 395 del decreto
Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547,
ovvero dell’articolo 28 del
decreto legislativo
19settembre 1994, n. 626.
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

4. Qualora gli organi di vigilanza, […] constatino che
un’attrezzatura di […] presenti una situazione di rischio
riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, ne informano
immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del
mercato competente per tipo di prodotto.
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

In tale caso le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, vengono
espletate:
 a) dall'organo di vigilanza che ha
accertato in sede di utilizzo la
situazione di rischio, nei confronti del
datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare di attrezzatura,
mediante apposita prescrizione a
rimuovere tale situazione nel caso in
cui sia stata accertata una
contravvenzione, oppure mediante
idonea disposizione in ordine alle
modalità di uso in sicurezza
dell’attrezzatura di lavoro ove non sia
stata accertata una contravvenzione;
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

In tale caso le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
 b) dall'organo di vigilanza territorialmente
competente rispettivamente, nei confronti
del fabbricante ovvero dei soggetti della
catena della distribuzione, qualora, alla
conclusione dell'accertamento tecnico
effettuato dall'autorità nazionale per la
sorveglianza del mercato, risulti la non
conformità dell’attrezzatura ad uno o più
requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1
dell’articolo 70.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento
delle direttive comunitarie.
 (arresto
da tre a
sei mesi o
ammenda da
2.500 a 6.400
euro il datore
di lavoro e il
dirigente)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
 a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
 b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
 c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
 d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature
già in uso.
 (arresto
da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il
datore di lavoro e il dirigente)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi
all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ ALLEGATO VI.
2.1 Se un'attrezzatura di lavoro
manovra in una zona di lavoro,
devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di
circolazione.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

3. […].
 (Il
datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro – cfr
allegato VI)
 (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800
il datore di lavoro ed il dirigente – nota: limitatamente ai punti
dell’allegato VI, diversi da quelli sopra indicati per una più
precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI )
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
 a) le attrezzature di lavoro siano:
 1)
installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d’uso;
 2) oggetto di idonea manutenzione
al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di
sicurezza di cui all’articolo 70 e
siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d’uso e
libretto di manutenzione;
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 a) […]

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il
datore di lavoro e il dirigente nota: per una più precisa
identificazione delle fattispecie si veda l’allegato VI)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro
prende le misure
necessarie affinché:
 b) siano curati la tenuta
e l’aggiornamento del
registro di controllo
delle attrezzature di
lavoro per cui lo stesso
è previsto.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le
condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma
1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano
immissione sul mercato
ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo
periodo, sempre che
non comportino
modifiche delle
modalità di utilizzo e
delle prestazioni previste
dal costruttore.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso
delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e
rispondano ai principi dell’ergonomia.

(sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500
a euro 1.800 il datore
di lavoro ed il dirigente)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
 a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione,
formazione ed addestramento adeguata;
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

7. Qualora le attrezzature […]
 b) in caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati
in maniera specifica per svolgere
detti compiti.
 (arresto
da tre a sei mesi o
ammenda da 2.500 a 6.400 euro il
datore di lavoro e il dirigente)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di
lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in
assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle
buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
 a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo
iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)
e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o
in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento;
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro,
secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di
queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da
linee guida, provvede affinché:
 a) […]
 b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose
siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di
buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

8. Fermo restando quanto disposto al
comma 4, il datore di lavoro, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero,
in assenza di queste, dalle pertinenti
norme tecniche o dalle buone prassi o
da linee guida, provvede affinché:
 c) Gli interventi di controllo di cui alle
lettere a) e b) sono volti ad
assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro
e devono essere effettuati da
persona competente.
 (arresto
da tre a sei mesi o
ammenda da 2.500 a 6.400 euro il
datore di lavoro e il dirigente)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere
riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni,
devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi
di vigilanza.

(sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500
a euro 1.800 il datore di
lavoro ed il dirigente)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

10. Qualora le attrezzature di
lavoro di cui al comma 8 siano
usate al di fuori della sede
dell’unità produttiva devono essere
accompagnate da un documento
attestante l’esecuzione dell’ultimo
controllo con esito positivo.
 (sanzione
amministrativa
pecuniaria da euro 500 a euro
1.800 il datore di lavoro ed il
dirigente)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a
verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi
provvede nel termine di
60 giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il
quale il datore di lavoro
può avvalersi delle ASL e
di soggetti pubblici o
privati abilitati con le
modalità di cui al comma 13.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

11 […]
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al
precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con
le modalità del comma 13.
 (sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

12. Per l’effettuazione delle
verifiche di cui al comma 11,
le ASL e l’ISPESL possono
avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati
abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica
di incaricati di pubblico
servizio e rispondono
direttamente alla struttura
pubblica titolare della
funzione.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro


13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’
ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o
privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione
consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’
ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da
sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

13 […]
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

13 […]
Allegato VII – Verifiche di attrezzature
Allegato VII – Verifiche di attrezzature
Procedura di controllo
4.01 Apparecchi di sollevamento non conformi
ai requisiti di sicurezza.




Il coordinatore deve accertare che le attrezzature messe a
disposizione per il sollevamento dei materiali in cantiere siano
conformi ai requisiti di cui all’art.70 del D.Lgs.81/08, idonee ai
fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi.
In caso di accertamento negativo, comprovato da “effettive
anomalie tecniche” riconducibili al non rispetto di principi
normativi e che espongono i lavoratori a rischio, L'Ente di
controllo procederà con la contestazione della violazione
dell’art.71 comma 1 del D.Lgs.81/08.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di
eliminare le situazioni antigiuridiche e fonte di pericolo.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere
provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo
pericoloso.
4.01 Apparecchi di sollevamento non conformi
ai requisiti di sicurezza.

Il concetto di idoneità fa riferimento alla conformità a norme
tecnico/scientifiche ed all’efficienza dei dispositivi di sicurezza
in dotazione alla macchina e non a misure formali e/o
procedurali.
Il concetto di adeguatezza fa riferimento alla congruità
dell’attrezzatura rispetto al lavoro da svolgere (es. gru utilizzata
per il sollevamento di persone).
4.02 Macchine messe in servizio in regime di omologazione
statale (ante 96), omologate ISPESL (con libretto), prive della
verifica periodica





Il coordinatore deve accertare l’avvenuta verifica periodica
secondo la periodicità prevista (annuale per le gru da cantiere).
In caso di accertamento negativo, e in assenza di richiesta di
tale verifica, L'Ente di controllo procederà con la contestazione
al DdL della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08
(sanzione amministrativa).
L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di
regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale verifica.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente
di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato
nel presente documento.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere
provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo
pericoloso.
4.02 Macchine messe in servizio in regime di omologazione
statale (ante 96), omologate ISPESL (con libretto), prive della
verifica periodica

La sanzione sarà prevista anche nel caso di mancata denuncia
di messa in servizio, prevista dall’art. 11, comma 3, del DPR
459/96 (rif. Art. 18 D. Lgs. 17/10), poiché ricorrendo tale
fattispecie non si fissa una data certa a cui fare riferimento per
attivare le verifiche periodiche con la frequenza stabilita
dall’Allegato VII del D.Lgs.81/08.
Nell’ambito del processo di incorporazione di Enti ed Organismi pubblici
previsto dal Decreto Legge 31 Maggio 2010 n.78, convertito, con
modificazioni, nella Legge 30 Luglio 2010 n.122, l’INAIL ha comunicato che
dal 6 luglio 2011 il Dipartimento ex ISPESL di Padova, che ha competenza
anche per le province di Rovigo e di Vicenza, si è trasferito presso gli uffici
della Sede Provinciale INAIL di Padova - Via Nancy 2 – 35131 - Padova – (PD)
- Tel. 0498226511- Fax 0498226700 - E-mail: [email protected] - Gli uffici
sono aperti all’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 .
4.03 Macchine messe in servizio in regime di omologazione
statale (ante 96), con procedura non completata (regolarmente
denunciate ma senza libretto)





Il coordinatore deve accertare la regolare manutenzione della
macchina (dimostrata tramite verifica di un tecnico abilitato) ed il
sollecito annuale all’INAIL / ISPESL.
L'Ente di controllo procederà con la contestazione della violazione
dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08 (sanzione amministrativa).
L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di
regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare il sollecito ed ad
effettuare la relativa manutenzione prevista dal fabbricante ed
eventuale verifica a cura di un tecnico abilitato.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di
controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel
presente documento.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti
atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
4.04 Macchine messe in servizio dopo il settembre 96 (Marcate
CE) e prima del 15/05/2008 (entrata in vigore del D.Lgs.81/08) e
NON denunciate all’ISPESL






Il coordinatore deve accertare la regolare manutenzione della
macchina nonché la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo.
L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della
violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08 sia per la mancata
denuncia sia per la conseguente assenza di verifiche.
In caso di mancanza di registro di controllo attenersi a quanto
indicato …..
L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di
regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale denuncia
all’INAIL / ISPESL e contestuale richiesta sempre all’INAIL / ISPESL di
prima verifica secondo le modalità di cui all’art.71 comma 11.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di
controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel
presente documento.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti
atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
4.05 Macchine messe in servizio dopo il settembre 96 (Marcate
CE) e prima del 15/05/2008 (entrata in vigore del D.Lgs.81/08) e
denunciate all’ISPESL





Il coordinatore deve accertare l’avvenuta verifica periodica
secondo la periodicità prevista (annuale).
In caso di accertamento negativo, e in assenza di richiesta di
tale verifica, l'Ente di controllo procederà con la contestazione
al ddl della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08.
L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di
regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale verifica.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente
di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato
nel presente documento.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere
provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo
pericoloso.
4.06 Macchine messe in servizio dal 15/05/2008 (entrata in
vigore del D.Lgs.81/08) e NON denunciate all’ISPESL






Il coordinatore deve accertare la regolare manutenzione della
macchina nonché la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo.
L'Ente di controllo procederà con la contestazione al ddl della
violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08 sia per la mancata
denuncia sia per l’eventuale conseguente assenza di verifiche.
In caso di mancanza di registro di controllo attenersi a quanto
indicato ….
L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di
regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale denuncia
all’INAIL / ISPESL ed eventuale richiesta sempre all’INAIL / ISPESL di
prima verifica secondo le modalità di cui all’art.71 comma 11.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di
controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel
presente documento.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti
atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
4.07 Macchine messe in servizio dal 15/05/2008 (entrata in
vigore del D.Lgs.81/08) e denunciate all’ISPESL





Il coordinatore deve accertare l’avvenuta verifica periodica
secondo la periodicità prevista (annuale per le gru da cantiere).
In caso di accertamento negativo, e in assenza di richiesta di
tale verifica, l'Ente di controllo procederà con la contestazione
al ddl della violazione dell’art.71 comma 11 del D.Lgs.81/08.
L'Ente di controllo provvederà ad emettere un provvedimento di
regolarizzazione per obbligare la ditta ad effettuare tale verifica.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente
di controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato
nel presente documento.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere
provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo
pericoloso.
4.08 Basamento non presente



Il coordinatore deve verificare la stabilità dell’apparecchio di
sollevamento ed il possesso, da parte del datore di lavoro, di un
documento che certifichi l’idoneità del terreno a sopportare il
peso della gru in fase di montaggio e in esercizio.
In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà
con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 3
del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con il punto 3.1.3
dell'Allegato VI del D.Lgs. 81/08.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di
effettuare tale valutazione e di fornire il relativo documento.
4.09 Macchine prive di verifiche periodiche di
funi e catene





Il coordinatore deve accertare l’avvenuta verifica periodica di “tutte”
le funi e catene utilizzate negli apparecchi di sollevamento.
In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la
contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 3 del
D.Lgs.81/08 in combinato disposto con il punto 3.1.2 dell’allegato VI.
L'Ente di controllo provvederà ad invitare la ditta ad effettuare tale
verifica ed a riportarne gli esisti nell’apposita sezione del libretto della
gru.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza palesi, L'Ente di
controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel
presente documento.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti
atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
4.10 Macchine prive di idonea manutenzione



Il coordinatore deve accertare l’avvenuta manutenzione degli
apparecchi di sollevamento.
In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà
con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 4
lettera a) punto 2) del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con il
punto 1, lettera z) dell’art.15 dello stesso decreto.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di
effettuare tale manutenzione.
4.11 Macchine prive di idoneo registro di
controllo.



Il coordinatore deve accertare il possesso ed il regolare
aggiornamento del registro di controllo qualora previsto (es.
macchine marcate CE).
In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà
con la contestazione della violazione dell’art.71 comma 4
lettera b) del D.Lgs.81/08.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di curare
la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo
dell’attrezzatura se previsto.
4.11 Macchine prive di idoneo registro di
controllo.


L’art.71 comma 4) lettera b) del D.Lgs.81/08 prevede che il
datore di lavoro curi la tenuta e l’aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto
come, ad esempio, nel caso di apparecchi di sollevamento
marcati CE.
Dalla lettura delle norma e visto quanto indicato all’inizio del
comma 8 dell’art.71 del D.Lgs.81/08, si evince che i controlli di
manutenzione di cui al punto 4 dello stesso decreto non sono
da considerarsi gli stessi di cui al comma 8 dello stesso articolo
né il registro dei controlli di cui alla lettera b) dello stesso
comma 4 la documentazione di cui al comma 9.
4.12 Macchine prive di controlli periodici.




Il coordinatore deve accertare l’avvenuta effettuazione dei
controlli periodici.
In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà
con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 8
del D.Lgs.81/08.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di
effettuare tali controlli secondo quanto indicato dal costruttore,
da norme di buona tecnica o da codice di buona prassi.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza, L'Ente di
controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel
presente documento.
4.12 Macchine prive di controlli periodici.


Si precisa che la violazione prende corpo quando non sono stati
effettuati i controlli periodici previsti da specifiche indicazioni
riportate sul manuale di istruzione della macchina. Spetta al
personale che effettua la vigilanza identificare l’oggetto di tali
controlli e non limitarsi ad evidenziarne solo una generale
mancanza.
In caso di apparecchi di sollevamento immessi sul mercato
prima dell’entrata in vigore della Direttiva Comunitaria relativa
al prodotto, o in caso di apparecchi di sollevamento marcati CE,
per i quali il fabbricante non ha previsto controlli strutturali
periodici, si ritiene che, in presenza di elementi che possano
dare origine a dubbi sull’integrità di componenti costituenti la
struttura della macchina, il coordinatore può richiedere un
controllo approfondito, per poter verificare, senza margini di
incertezza, l’idoneità della stessa ai fini della sicurezza; ….
4.13 Macchine prive di controlli straordinari.



Il coordinatore deve accertare l’avvenuta effettuazione dei
controlli straordinari.
In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà
con la contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 8
del D.Lgs.81/08.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di
effettuare tali controlli secondo quanto indicato dal costruttore,
da norme di buona tecnica o da codice di buona prassi. Nel
frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza, L'Ente di
controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel
presente documento.
4.13 Macchine prive di controlli straordinari.

Non c’è dubbio, infatti, che eventi meteorici di forte intensità
(venti eccezionali, trombe d’aria ecc.) possano influire
negativamente sulle condizioni di installazione di una gru a torre
(deformazioni indotte nella struttura, cedimento parziale delle
opere di fondazione). Non di minore importanza è l’attenzione
che deve essere riservata alla macchina che è rimessa in
esercizio dopo un lungo periodo d’inattività. Anche in questo
caso le situazioni che si presentano nella ordinaria attività
aziendale e di cantiere sono molte e variegate, dalla gru a torre
smontata nelle sue componenti e lasciata per lungo tempo
ferma all’aperto (esaltazione dei fenomeni di ossidazione,
deterioramento di componenti meccaniche ed elettriche, perdita
di funzionalità delle funi, ecc.) al paranco lasciato per anni in
magazzino (stato generale delle componenti, revisione generale
della lubrificazione, ecc.).
4.14 Macchine in servizio ante CE (esempio
con più di 20 anni)



Il coordinatore deve accertare che sia stata eseguita una
indagine supplementare secondo le norme tecniche (es. UNI EN
9927), finalizzata ad individuare gli eventuali vizi, difetti o
anomalie, prodottesi nell’utilizzo della gru nonché a stabilire la
vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in
condizioni di sicurezza.
In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà
con la contestazione della violazione dell’ art.29 comma 1 del
D.Lgs.81/08 in combinato disposto con la violazione art.71
comma 8 lett. b) punto 2) dello stesso decreto.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di
effettuare tale indagine. Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di
sicurezza, L'Ente di controllo provvederà a contestarli secondo
quanto indicato nel presente documento.
4.15 Macchine prive di documentazione dei
controlli




Il coordinatore deve accertare che l’esito dei controllo (periodici
e straordinari) siano documentati e che gli stessi siano
conservati per almeno tre anni.
In caso di accertamento negativo, ovvero di effettuazione di
controllo senza riportare per iscritto gli esiti o non aver tenuto gli
stessi per almeno tre anni, l'Ente di controllo procederà con la
contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 9 del
D.Lgs.81/08.
L'Ente di controllo provvederà a diffidare la ditta a riportare per
iscritto gli esiti dei controlli che ha eventualmente dimostrato di
aver svolto.
Nel frattempo, se ci sono evidenti vizi di sicurezza, L'Ente di
controllo provvederà a contestarli secondo quanto indicato nel
presente documento.
4.15 Macchine prive di documentazione dei
controlli


Il comma 9 dell’art.71 del D.Lgs.81/08, prevede che
l’effettuazione dei controlli sia documentata attraverso
l’emissione di rapporti scritti e che gli stessi siano conservati
per almeno tre anni e tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza.
In definitiva, una persona competente dovrà effettuare, secondo
scadenze ordinarie e/o straordinarie, alcuni controlli, anche
disgiunti dall’attività manutentiva, riportandone l’esito su alcune
schede predisposte per lo scopo che il datore di lavoro dovrà
conservare per almeno tre anni. Se poi, come nel caso di gru a
torre, di autogrù, di piattaforme elevabili ecc., ci si trova di fronte
ad attrezzature trasferibili o mobili, in base al comma 10
dell’art.71 del D.Lgs.81/08, la macchina dovrà essere
accompagnata dall’ultimo rapporto, ovviamente riportante
l’esito positivo del controllo effettuato.
4.16 Operatori non formati adeguatamente.



Il coordinatore deve verificare che tutti gli utilizzatori dei mezzi
di sollevamento abbiano ricevuto una formazione ed un
addestramento sufficienti.
In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà
con la contestazione al ddl della violazione dell’art.37 comma 1
del D.Lgs.81/08 in combinato disposto con l’art.71 comma 7
punto a) e l’art.73 comma 4.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di
garantire la formazione e l’addestramento di tutti gli operatori
che utilizzano i mezzi di sollevamento. L’attività potrà essere
affiancata dal divieto agli altri lavoratori di utilizzare tali
attrezzature.
4.16 Operatori non formati adeguatamente.



La formazione deve essere specifica, nel senso che riguarda
quello specifico apparecchio di sollevamento. Una formazione
fatta su una gru a torre non vale, ad esempio, per una gru su
autocarro che presenta differenti rischi specifici (si pensi alla
stabilizzazione).
E' da tenere presente che il Testo Unico, nell'Allegato I,
considera la mancata formazione e addestramento come una
delle gravi violazioni punibile con la sospensione dell'attività
imprenditoriale (comma 1, art. 14, D.Lgs. 81/08).
Indicativamente, sino alla pubblicazione delle linee guida sulla
formazione dei lavoratori, è da ritenersi sufficiente un corso
effettuato da personale esperto sia in tecniche di insegnamento
sia negli aspetti tecnici, di n.8 ore, possibilmente svolto in forma
pratica e soprattutto in azienda e/o cantiere.
4.17 Macchine troppo vicine a linee elettriche




Il coordinatore deve verificare che gli elementi degli apparecchi di
sollevamento rimangano ad una distanza di sicurezza da parti attive
di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette.
In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la
contestazione al ddl della violazione dell’art.83 del D.Lgs.81/08 in
combinato disposto con quanto riportato nella tab.1 dell’allegato 9
dello stesso decreto.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di spostare
l’apparecchio di sollevamento a distanza di sicurezza e/o ad adottare
misure efficaci ad impedire che gli elementi mobili si avvicinino alle
parti attive non protette delle linee elettriche.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti
atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
4.17 Macchine troppo vicine a linee elettriche

L’art. 83 del D.Lgs.81/08 (Lavori in prossimità di parti attive)
modifica la distanza dalle linee elettriche aeree
precedentemente fissata dall’abrogato DPR 164/56 art. 11, in
5 metri. La nuova distanza varia in funzione della tensione
agente sulla linea elettrica come indicato nella Tabella 1
dell’Allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.
Un (kV)
≤1
1 < Un ≤ 30
30 < Un ≤
132
> 132
D (m)
3
3,5
5
7
4.17 Macchine troppo vicine a linee elettriche

Per adempiere quindi alle disposizioni di legge il datore di lavoro
deve valutare il rischio elettrico indotto dalla vicinanza di una
linea elettrica al pari della valutazione del rischio indotto
dall’interferenza creata dalla contemporanea presenza in
cantiere di 2 o più gru a torre appartenenti alla stessa ditta o a
imprese diverse.
4.18 Gru interferenti.




Il coordinatore deve verificare che sia stato elaborato un piano antiinterferenziale tra i diversi apparecchi di sollevamento..
In caso di accertamento negativo L'Ente di controllo procederà con la
contestazione al ddl della violazione dell’art.71 comma 3 del
D.Lgs.81/08 in combinato disposto con il punto 3.2.1. dell’allegato VI
dello stesso decreto.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alle ditte proprietarie degli
apparecchi di sollevamento interferenti di spostare i mezzi qualora
possibile. In alternativa dovrà essere prescritto di prendere misure
appropriate, anche attraverso l’elaborazione e l’adozione di un piano
anti-interferenziale, come da circolare ministeriale n.22856/PR1 del
12/11/1984.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti
atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
4.18 Gru interferenti.


Quando questo non è possibile evitare queste situazioni, ad
esempio nel caso di diverse imprese che lavorano nella
medesima area, bisogna prevedere la direzione unica del
cantiere ed un servizio di coordinamento interaziendale con
compiti di programmazione, coordinare e gestire di efficaci
sistemi di intercomunicazione tra gli addetti all’uso delle gru.
Per adempiere quindi alle disposizioni del T.U., il Datore di
Lavoro deve valutare il rischio indotto dall’interferenza creata
dalla contemporanea presenza in cantiere di 2 o più gru a torre
appartenenti alla stessa ditta o a imprese diverse. In questo
caso è obbligatoria la redazione di un piano anti-interferenziale
con nomina di gruisti, numerazione delle gru, dichiarazione di
precedenza e schema grafico degli ingombri (Layout).
4.19 Macchine a noleggio senza attestazione
di buono stato.




Il coordinatore deve verificare che per ogni apparecchio di
sollevamento il noleggiatore abbia rilasciato una attestazione (diversa
per macchine marcate CE e non) che ne attesti le condizioni di
sicurezza necessarie per l’utilizzo.
In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà con la
contestazione al ddl della violazione dell’art.72 comma 1 o 2 del
D.Lgs.81/08 a seconda si tratti rispettivamente di macchina non
marcata CE o marcata CE.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di noleggio di
attestare che le macchine sono conformi al momento della consegna
ai requisiti di cui all’allegato V del D.gs.81/08 per le non marcate CE o
il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di
sicurezza per le marcate CE.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti
atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
4.19 Macchine a noleggio senza attestazione
di buono stato.

Lo stesso noleggiatore deve altresì acquisire e conservare agli
atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che
riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del
loro uso, i quali devono risultare formati. Per questi ultimi è bene
che lo stesso noleggiatore acquisisca la reale documentazione
che “dimostri” la
formazione avvenuta
(attestati, certificati,
diplomi, ecc.) non
limitandosi ad una mera
dichiarazione del datore
di lavoro poco tutelante
anche in caso di
contenzioso.
4.20 Macchine a noleggio non rispondenti alle
disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza.




Il coordinatore deve verificare, fermo restando gli obblighi posti in
capo all’utilizzatore e già analizzati ai punti precedenti, che il
noleggiatore abbia fornito apparecchi di sollevamento rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà con la
contestazione della violazione dell’art.23 comma 1 del D.Lgs.81/08 a
carico del fornitore sia che si tratti di un noleggio o di una
concessione in uso.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere alla ditta di noleggio di
provvedere a regolarizzare la macchina oggetto del noleggio o
sostituirla con altra rispondente alle disposizioni come sopra indicato
anche tenuto conto del regime di verifiche a cui la stessa deve
sottostare.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere provvedimenti
atti a far interrompere qualsiasi utilizzo pericoloso.
4.20 Macchine a noleggio non rispondenti alle
disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza.

L’art.23 prevede l’obbligo dei fornitori, oltre che dei costruttori,
di fornire attrezzature regolamentari. L’obbligo si affianca a
quello dell’utilizzatore non escludendo le responsabilità di
quest’ultimo qualora in uso venga rinvenuto un apparecchio di
sollevamento non conforme alle indicazioni normative in materia
di salute e sicurezza.
La violazione dell’art.23 del D.Lgs.81/08 “potrà” essere
contestata nei casi in cui all’utilizzatore viene contestata la
violazione di uno dei precetti contenuti nell’art.71. Non vi sono
ad oggi elementi giuridici per il riconoscimento di tale violazione
di norma, che risulta essere di carattere penale, per il
noleggiatore che non sia in grado di produrre copia delle
verifiche periodiche previste per gli anni precedenti di cui al
comma 11.
4.21 Macchine installate ed utilizzate dai
lavoratori autonomi




Il coordinatore deve verificare che i componenti dell’impresa
familiare, i lavoratori autonomi e le altre figure di cui all’art.21
del D.Lgs.81/08, utilizzino correttamente le attrezzature di
lavoro e che le stesse siano sicure.
In caso di accertamento negativo l'Ente di controllo procederà
con la contestazione al ddl della violazione dell’art.21 comma 1
lettera a) del D.Lgs.81/08.
L'Ente di controllo provvederà a prescrivere di regolarizzare
l’apparecchio di sollevamento indipendentemente dal fatto che
di fronte non vi sia una impresa con dipendenti.
Se si evidenziano rischi importanti si possono emettere
provvedimenti atti a far interrompere qualsiasi utilizzo
pericoloso.
4.21 Macchine installate ed utilizzate dai
lavoratori autonomi


Il comma 1 lettera a) dell’art.21 del D.Lgs.81/08 prevede che
diverse figure, tra le quali i componenti dell’impresa familiare ed
i lavoratori autonomi, devono utilizzare attrezzature di lavoro in
conformità alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso
decreto. E’ unanime l’interpretazione che le attrezzature stesse
devono risultare regolari. Quanto indicato a proposito degli
apparecchi di sollevamento ai punti precedenti deve ritenersi
pertanto applicabile anche a queste figure.
Per quanto attiene alla loro formazione non si può ad oggi
confermare l’obbligo di partecipazione a corsi o ad altro tipo di
attività addestrativa.
Macchine messe in servizio in regime di omologazione statale (ante 96)
SI
SI
NO
NO
omologate
omologate ISPESL
ISPESL
(con
(con libretto)
libretto)
Violazione
Violazione art.71
art.71 c.
c. 11
11
SI
SI
Con
Con verifica
verifica
periodica
periodica
SI
SI
NO
NO
Emettere
Emettere un
un provvedimento
provvedimento di
di regolarizzazione
regolarizzazione
per
per obbligare
obbligare la
la ditta
ditta ad
ad effettuare
effettuare ilil sollecito
sollecito
ed
ed ad
ad effettuare
effettuare la
la relativa
relativa manutenzione
manutenzione
prevista
prevista dal
dal fabbricante
fabbricante ed
ed eventuale
eventuale
verifica
verifica aa cura
cura di
di un
un tecnico
tecnico abilitato.
abilitato.
Richiesta
Richiesta
di
di verifica.
verifica.
NO
NO
Violazione
Violazione art.71
art.71 c.
c. 11
11
Emettere
Emettere un
un provvedimento
provvedimento di
di
regolarizzazione
regolarizzazione per
per obbligare
obbligare
la
la ditta
ditta ad
ad effettuare
effettuare tale
tale verifica.
verifica.
Verificare
Verificare generale
generale
condizioni
condizioni della
della macchina
macchina
Macchine messe in servizio fuori regime di omologazione statale (marcatura CE)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Verifica
Verifica periodica
periodica
Denuncia
Denuncia ISPESL
ISPESL
NO
NO
In
In servizio
servizio prima
prima
del
del 15/05/2008
15/05/2008
NO
NO
Violazione
Violazione art.71
art.71 c.
c. 11
11
Violazione
Violazione art.71
art.71 c.
c. 11
11
Emettere
Emettere un
un provvedimento
provvedimento di
di regolarizzazione
regolarizzazione
per
obbligare
la
ditta
ad
effettuare
per obbligare la ditta ad effettuare tale
tale verifica.
verifica.
Verificare
Verificare generale
generale
condizioni
condizioni della
della macchina
macchina
Emettere
Emettere un
un provvedimento
provvedimento di
di regolarizzazione
regolarizzazione
per
obbligare
la
ditta
ad
effettuare
per obbligare la ditta ad effettuare tale
tale denuncia
denuncia
all’INAIL
/
ISPESL
e
contestuale
all’INAIL / ISPESL e contestuale richiesta
richiesta
sempre
sempre all’INAIL
all’INAIL // ISPESL
ISPESL di
di prima
prima verifica
verifica
secondo
le
modalità
di
cui
all’art.71
secondo le modalità di cui all’art.71 comma
comma 11.
11.
Macchine messe in servizio fuori regime di omologazione statale (marcatura CE)
NO
NO
In
In servizio
servizio prima
prima
del
del 15/05/2008
15/05/2008
SI
SI
SI
SI
Verifica
Verifica periodica
periodica
SI
SI
Denuncia
Denuncia ISPESL
ISPESL
NO
NO
NO
NO
Violazione
Violazione art.71
art.71 c.
c. 11
11
Richiesta
Richiesta
di
di verifica.
verifica.
NO
NO
Violazione
Violazione art.71
art.71 c.
c. 11
11
Verificare
Verificare generale
generale
condizioni
condizioni della
della macchina
macchina
Emettere
Emettere un
un provvedimento
provvedimento
di
di regolarizzazione
regolarizzazione per
per obbligare
obbligare la
la ditta
ditta
ad
ad effettuare
effettuare tale
tale denuncia
denuncia all’INAIL
all’INAIL // ISPESL
ISPESL
ed
ed eventuale
eventuale richiesta
richiesta sempre
sempre all’INAIL
all’INAIL // ISPESL
ISPESL
di
di prima
prima verifica
verifica secondo
secondo le
le modalità
modalità
di
di cui
cui all’art.71
all’art.71 comma
comma 11.
11.
Emettere
Emettere un
un provvedimento
provvedimento di
di regolarizzazione
regolarizzazione per
per obbligare
obbligare
la
la ditta
ditta ad
ad effettuare
effettuare tale
tale verifica.
verifica.


Quanto presente vale fino all’entrata in vigore del Decreto 11
aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9
aprile 2008,n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti
di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo.
Per ogni ulteriore chiarimento si potrà fare riferimento a quanto
contenuto nella guida “Indicazioni operative e procedurali
sull’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica
delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di
lavoro” pubblicata dall’ISPESL in collaborazione con il
dipartimento di sanità della Regione Lombardia del maggio
2010.
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