L’organizzazione turistica. Il quadro di
riferimento.
Excursus normativo:
• L. 863/1910: prima legge organica sul turismo
• L. 217/1983: "Legge quadro per il turismo e
interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica"
• L. 135/2001: "Riforma della Legislazione
Nazionale del Turismo“
• L. Costituzionale n.3/2001: “Modifiche al
Titolo V, Parte II della Costituzione”
La Riforma del titolo V parte II della
Costituzione:
art. 117
Ante Riforma
Post Riforma
• Turismo e industria • Turismo e industria
alberghiera sono di
alberghiera sono di
competenza
competenza
concorrente tra Stato
esclusiva
e Regioni
delle Regioni
La Riforma della legislazione nazionale del turismo
L.135/2001
Principi ispiratori (art. 1)
•
Novità introdotte:
- “Conferenza nazionale del turismo”
(art. 3)
- “Promozione dei diritti del turista”
(art. 4)
- “Sistemi turistici locali” (art. 5)
- “Fondo di rotazione per il prestito e
il risparmio turistico” (art. 10)
D.P.C.M. 13 settembre 2002:
Recepisce
un
accordo
fondamentale
tra
Stato,
Regioni e Province autonome
di Trento e
Bolzano sui
principi per l’armonizzazione,
la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico
allo
scopo
di
assicurare
l’unitarietà del comparto.
Spetta alle Regioni e province autonome attuare
autonomamente ma concordemente quanto disposto dalla
l.135/2001 e D.P.C.M. per garantire l’unitarietà del
settore.
Sistemi Turistici Locali (l.135/2001 art.5) (1/5)
DEFINIZIONE
Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici
omogeneni o integrati, comprendenti ambiti
territoriali appartenenti anche a regioni diverse,
caratterizzati dall’offerta integrata dei beni culturali,
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici dell’agricoltura locale, o dalla presenza
diffusa di imprese turistiche singole o associate.
(comma 1)
Legislazione
di
principio
che
lascia
“libertà”
nell’individuazione degli strumenti, degli istituti e delle
forme giuridiche e organizzative
Sistemi Turistici Locali (l.135/2001 art.5) (2/5)
PROMOZIONE
Gli enti locali o soggetti provati, singoli o
associati, promuovono i sistemi turistici locali
attraverso forme di concertazione con gli enti
funzionali, con le associazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell’offerta
turistica, nonché con i soggetti pubblici e
privati interessati. (comma 2)
Processo di promozione di tipo bottom-up
Sistemi Turistici Locali (l.135/2001 art.5) (3/5)
RICONOSCIMENTO
Nell'ambito delle proprie funzioni di
programmazione e per favorire l'integrazione
tra politiche del turismo e politiche di governo
del territorio e di sviluppo economico,
le Regioni provvedono, ai sensi del capo V del
titolo II della parte I del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al
presente articolo.(comma 3)
Sistemi Turistici Locali (l.135/2001 art.5) (4/5)
FINALITÀ
[... ] le Regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo
6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del
finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali,
predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata,
che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
a) … attività di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche…
b) … interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione
dell’offerta turistica…;
c) sostenere l'innovazione tecnologica …promozione degli standard dei
servizi…
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche… sviluppo di marchi
di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e di club di prodotto,
nonche' alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici (comma 4)
Sistemi Turistici Locali (l.135/2001 art.5) (5/5)
RISORSE FINANZIARIE
Il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, a decorrere dall’esercizio finanziario
2001, nell’ambito delle disponibilità assegnate dalla
legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle
imprese, di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, provvede agli interventi di
cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per
i progetti di sviluppo che presentino ambiti
interregionali o sovra-regionali.
Possono essere destinante ulteriori provvidenze ed
agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali
(commi 5 e 6)
Sistemi Turistici Locali: le diverse applicazioni
nelle Regioni (1/3)
Le esperienze normative regionali sinora condotte
presentano caratteristiche tutt’altro che univoche:
– alcune Regioni hanno rinunciato a introdurre i STL (es.
Toscana)
– altre hanno adeguato la propria struttura alla linea
tracciata dalla legge quadro (es. Umbria)
• Tendenza a personalizzare il concetto di STL espresso
dalla l.135/2001 alle differenti esperienze locali
• In ogni caso, gli STL previsti sono sempre stati
improntati alla logica della massima flessibilità
Sistemi Turistici Locali: le diverse
applicazioni nelle Regioni (2/3)
Fondamentale è la questione della forma giuridica del
STL:
• Una tendenza è quella di evitare un’eccessiva
“entificazione” per non essere costretti a sostenere alte
spese di gestione della struttura e avere pochi fondi
per la valorizzazione/promozione del territorio
• Di pari passo si afferma una tendenza verso la forma
societaria del STL che meglio riesce a mettere insieme
l’anima pubblica e quella privata
• In ogni caso lo spirito della 135 (e quindi
auspicabilmente anche quello dei diversi recepimenti
regionali) è di dare maggiore importanza al
Programma di sviluppo da cui dovrebbe discendere,
funzionalmente, la forma di gestione più idonea
STL: le diverse applicazioni nelle Regioni
(3/3)
Gli attori del sistema Italia.
Governo e turismo: dall’abrogazione del
Ministero del Turismo (’93) ad oggi
1959 – con L 617/1959 viene istituito il Ministero del Turismo e dello Spettacolo
1993 – con referendum abrogativo viene soppresso il Ministero e interviene subito la
L.97/1995 che trasferisce alle Regioni funzioni e competenze amministrative del
soppresso Ministero, salvo quelle attribuite espressamente allo Stato. Viene creato
il Dipartimento del Turismo
2001 – Il turismo passa sotto la competenza del Ministero delle Attività Produttive –
Dipartimento delle Imprese che, tra le varie Direzioni, comprende anche la
Direzione Generale per il Turismo
2006 – con dl 181/2006 convertito dalla l. 233/2006 e mod. succ., viene soppressa la
DG Turismo. La competenza in materia è attribuita alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri che istituisce al suo interno il Dipartimento per lo Sviluppo e la
Competitività del Turismo.
FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO: programmazione e controllo, supporto tecnico
alla produzione normativa e regolamentare di settore, definizione di iniziative
normative e incentivazione del settore turistico nazionale, tutela del turista,
promozione della qualità del prodotto turistico e delle relazioni internazionali e
funzioni di studio, ricerca e valutazione
Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo
2006 – con DPR 207/2006 viene istituito l'Osservatorio Nazionale del Turismo
presso il Dipartimento. Con DPCM 16 feb 2007 si definisce la sua organizzazione,
composizione, funzionamento e risorse
FUNZIONI dell’OSSERVATORIO: studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche
economico-sociali del turismo.
2009 – con DPR 8 maggio 2009 l’on. Michela Vittoria Brambilla è nominata
Ministro del Turismo senza portafoglio
DPCM 15 maggio 2009: le vengono delegate nuove funzioni in materia di turismo
DPCM 2 lug 2009: viene prevista la riorganizzazione del Dipartimento come
struttura di supporto al Ministero del Turismo per assolvere compiti quali:
intensificazione relazioni istituzionali con le Regioni per attuare forme di
programmazione concordata; intensificazione attività di ideazione di grandi
eventi; cooperazione istituzionale per definire u indirizzo politico unitario in
materia di formazione.
La riorganizzazione è subordinata a un decreto del Ministro del Turismo che definirà
la riorganizzazione
ENIT: excursus storico
• 1919 - Nasce l’ENIT, Ente Nazionale per l’incremento
dell’industria turistica
• 1960 – Riordinamento dell’ENIT che assume la denominazione di
Ente Nazionale Italiano per il Turismo e viene sottoposto alla
vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo
• 2005 – Nell’ambito del “decreto competitività” (L.14 mag 2005
n.80, Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale) l’ENIT viene trasformato in ENIT- Agenzia nazionale
del turismo (art.12 L.80/2005)
L’ENIT si conferma come il soggetto nazionale deputato alla
promozione dell’Italia turistica all’estero
ENIT: organi
Presidente: Matteo Marzotto (DG: Eugenio Magnani)
Consiglio di amministrazione: svolge compiti di programmazione, organizzazione,
indirizzo e controllo strategico
Composizione: 6 membri in rappresentanza delle Regioni, 2 designati dal Ministero dei Beni e le
Attività Culturali, 1 designato dal Ministero degli Affari esteri, 1 designato da Unioncamere, 3
designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, il Coordinatore degli
assessori regionali al turismo.
Il Collegio dei Revisori: controlla la regolarità amministrativa e contabile dell’azienda
Composizione: 4 membri, compreso il Presidente.
Presso l’Agenzia è inoltre istituito il Comitato tecnico consultivo con
funzioni consultive sull’attività dell’Enit
Composizione: 40 membri tra cui 12 rappresentanti delle Regioni, 13 rappresentanti dei Ministeri,
2 membri designati dalla conferenza unificata, 13 rappresentanti delle principali associazioni
imprenditoriali, sindacali e di turismo sociale, 1 rappresentante delle Camere di Commercio, 1
rappresentante delle associazioni di categoria del turismo congressuale
ENIT: finalità e struttura
FINALITÀ
Promuovere l’immagine unitaria
dell’offerta turistica italiana
e favorirne la commercializzazione
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
• Sede centrale: Roma
• Sedi estere: è presente in 21 nazioni di
cui 12 Paesi europei (con 15 sedi) e 9
Paesi extraeuropei (con 11 sedi)
L’organizzazione turistica nelle Regioni Italiane.
Legislazione turistica regionale, una panoramica
La struttura dell’organizzazione turistica,
un confronto regionale (1/2)
La struttura dell’organizzazione turistica, un
confronto regionale (1/2 - segue)
La struttura dell’organizzazione turistica, un
confronto regionale (1/2 - segue)
Funzioni della Regione
Veneto
• Definizione degli strumenti della politica del turismo
del Veneto
• Programmazione e organizzazione delle iniziative
turistiche di interesse regionale
• Promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine
unitaria del turismo veneto
• Coordinamento della raccolta, elaborazione e
diffusione delle informazioni sulla domanda e offerta
turistica regionale
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Funzioni delle Province
(1)
• Informazione, accoglienza, assistenza turistica e
promozione delle singole località in ambito regionale
• Rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e
delle informazioni relativi al territorio di competenza
• Classificazione di tutte le tipologie di strutture
turistiche su standard regionali
• Rilevazione attrezzature e prezzi delle strutture
ricettive
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Funzioni delle Province
(2)
• Accertamento requisiti oggettivi e soggettivi per
agenzie di viaggio, associazioni senza fini di lucro,
direttori tecnici di agenzia
• Esami abilitazioni ed elenchi professioni turistiche
(guide, accompagnatori, etc.)
• Incentivazioni e tenuta albo pro loco
• Incentivazioni a sezioni CAI
• Gestione uffici provinciali di informazione e
accoglienza 
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Turismo Padova Terme Euganee
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Funzioni dei Comuni
• Proposte alla Provincia per l’attivazione di uffici di informazioni e
accoglienza turistica
• Realizzazione di iniziative e manifestazioni di interesse turistico
• Rilascio autorizzazioni relative all’apertura di strutture ricettive,
concessioni demaniali marittime
• comuni capoluogo: rilascio licenza per l’esercizio della
professione di guida turistica; comuni di residenza: licenza per
accompagnatore turistico, animatore turistico, guida
naturalistico-ambientale
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Funzioni delle Camere di
Commercio
• Attribuzione dei marchi e delle
certificazioni di qualità così come
individuati dalla Regione sulla base di
parametri e modalità da questa definiti.
Ma …….
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I Consorzi di Promozione
Turistica (1)
• Al fine di promuovere i sistemi turistici locali, la Regione
coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una struttura di
promozione turistica associata (consorzio) per ogni ambito
territoriale così come individuato all’art. 13 del T.U. (attualmente
ambito ex A.P.T.)
• Alle strutture associate possono partecipare imprese e soggetti
privati interessati al settore turistico, nonché in qualità di soci
sostenitori, le camere di commercio, gli enti fieristici, le società
aeroportuali, i consorzi fra associazioni Pro Loco, gli enti
pubblici, le associazioni imprenditoriali e le associazioni di
organismi senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica
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I Consorzi di Promozione
Turistica (2)
•
La somma delle quote sociali degli enti pubblici deve essere minoritaria
rispetto al totale del capitale sociale
•
Salve le strutture già esistenti, per la costituzione di un consorzio
nell’ambito di un s.t.l. si richiedono almeno 4 milioni di presenze
turistiche (dati anno precedente) e 40 imprese se la struttura interessa
solo un s.t.l., 70 se opera su più s.t.l.
•
Le strutture associate svolgono le seguenti attività:
a) commercializzazione del prodotto turistico;
b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi
promozionali, produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e
materiale promozionale e pubblicitario;
c)consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per
sostenere e favorire la domanda e l’offerta turistica nei mercati
interessati
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La gestione dell’accoglienza
turistica: I diversi modelli
Il Testo Unico sugli enti locali prevede diverse modalità di
gestione dei servizi pubblici locali. In assenza di indicazioni
precise da parte della Regione Veneto ciascuna Provincia ha
quindi potuto adottare per le attività di informazione e
accoglienza turistica uno dei seguenti modelli:
• Gestione in economia (RO, TV)
• Concessione a terzi (VI)
• Azienda Speciale (PD) (VE)
• Istituzione
• Società a prevalente capitale pubblico locale (BL,VR)
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L’Azienda speciale (1)
• Con deliberazione n. 30 del 15.04.2002 il
Consiglio Provinciale ha istituito l’Azienda
speciale “Turismo Padova Terme Euganee”
per la gestione dell’attività di informazione,
accoglienza ed assistenza turistica e di
promozione locale in ciascuno degli ambiti
territoriali a tipologia di offerta turistica
omogenea
• Anche lo “Statuto” contenente le norme per
la disciplina dell’ordinamento e del
funzionamento dell’Azienda è approvato dal
Consiglio Provinciale che l’ha di recente
modificato con deliberazione n. 37 del
27.07.2009
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L’Azienda Speciale (2)
• Con successive deliberazioni sono stati approvati il
“contratto di servizio” disciplinante i rapporti tra la
Provincia e l’azienda speciale e il “piano programma”
contente gli indirizzi programmatici per lo svolgimento di
attività, iniziative e progetti dell’azienda
• L’Azienda Speciale è un ente strumentale della
Provincia, dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto,
approvato dal Consiglio Provinciale
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L’Azienda Speciale (3)
•
L’Azienda Speciale persegue le seguenti finalità:
a) esercitare attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica,
elaborazione, produzione, distribuzione di materiale informativo e promopubblicitario relativo alle risorse turistiche locali;
b) favorire la promozione locale mediante la conoscenza e la valorizzazione
delle risorse turistiche, paesaggistiche e storico-artistiche del territorio;
c) diffondere e veicolare le manifestazioni, le iniziative e gli eventi locali a
spiccata valenza promozionale nei mass-media, anche con supporti informatici
e telematici;
d) fornire assistenza ed accoglienza ad operatori turistici, giornalisti ed addetti
alle attività di comunicazione;
e) gestire attività rivolte all’utenza turistica anche attraverso la
commercializzazione di beni e servizi.
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Gli Organi dell’Azienda
Gli Organi dell’Azienda Speciale sono:
•
Il Consiglio di Amministrazione: è composto da un Presidente e da altri 4
membri nominati dal Pr, esidente della Provincia di cui 1 su designazione della
CCIAA in rappresentanza delle categorie economiche, 1 su designazione del
Comitato Provinciale UNPLI in rappresentanza del volontariato,e 2 Consiglieri
Provinciali designati dal Consiglio Provinciale di cui uno in rappresentanza delle
minoranze;
•
Il Presidente: è un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale;
•
Il Direttore dell’Azienda: è l’organo di gestione dell’Azienda. E’ nominato dal
C.d.A. a seguito di pubblico concorso o con contratto di lavoro a tempo
determinato.
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Il Consiglio di
Amministrazione
•
Il C.d.A. provvede all’amministrazione dell’Azienda e in particolare:
- delibera il piano programma, il bilancio preventivo economico
annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti di organizzazione e la pianta organica;
- delibera su atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di tre anni;
- nomina, tra i propri membri, un consigliere delegato competente per
l’ambito di Padova e uno per quello delle Terme Euganee;
- provvede alla nomina del Direttore e alla sua revoca;
- autorizza il Direttore a stare in giudizio;
- nomina un Vicedirettore tra il personale apicale dell’Azienda;
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Il Presidente
• Il Presidente del C.d.A. è nominato dal
Presidente della Provincia
• Il Presidente rappresenta l’Azienda
Speciale nei rapporti con gli enti locali e
con le altre Autorità
• Il Presidente in caso di assenza o
impedimento è sostituito dal consigliere
più anziano.
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Il Direttore
•
Il Direttore è responsabile del funzionamento dei servizi dell’Azienda Speciale e
dà esecuzione alle decisioni del C.d.A. e del Presidente
•
Il Direttore partecipa con voto consultivo alle sedute del C.d.A.
•
Il Direttore persegue gli obiettivi indicati nei programmi di attività ed in
particolare:
a) formula al C.d.A. le proposte inerenti le materie oggetto di deliberazione;
b) rappresenta, se autorizzato dal C.d.A., l’Azienda in giudizio;
c) dirige il personale e adotta gli atti di gestione secondo quanto stabilito dai
contratti collettivi;
d) organizza e coordina l’attività degli uffici e dei servizi;
e) assume tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dell’Azienda e
comunque ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri
organi.
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L’organizzazione aziendale
• Una sede amministrativa a Padova con uffici di
direzione, segreteria, amministrazione, personale, editoria
e gestione magazzino, promozione, statistica Sede
staccata a Montegrotto Terme con uffici segreteria terme
e statistica
• Uffici I.A.T. Padova:
Stazione Ferroviaria/Galleria Pedrocchi
Piazza del Santo (stagionale)
• Uffici I.A.T. Terme Euganee:
Abano Terme/Montegrotto Terme
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