DIRITTO DEL LAVORO 1
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Lezione 1
a.a. 2014-2015
Piera Campanella
TEMI
1. COSA E’ IL DIRITTO SINDACALE
2. L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO SINDACALE:
ORIGINI E SVILUPPI
2.1. LA NASCITA E SVILUPPO DEL MOVIMENTO
SINDACALE
2.2. LA REAZIONE DELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO: DAL PERIODO PRECORPORATIVO
ALLA COSTITUZIONE ITALIANA
3. LA LIBERTA’ SINDACALE/ LE FONTI DEL
DIRITTO SINDACALE
4. IL SINDACATO
2
5. SCIOPERO E SERRATA
IL DIRITTO SINDACALE
Il diritto sindacale:
una partizione del diritto
del lavoro
Partizioni del diritto del
lavoro
1.
Rapporto individuale
di lavoro (diritto del
lavoro in senso stretto)
2.
Diritto sindacale
3.
Previdenza sociale
3
IL RAPPORTO TRA DIRITTO
SINDACALE E DIRITTO DEL
LAVORO
La nascita del diritto sindacale è strettamente legata alla
storia del movimento operaio
Il complesso di regole che costituisce oggi il diritto del
lavoro è frutto delle rivendicazioni condotte dai
lavoratori collettivamente organizzati e, pertanto, ha tra
le sue FONTI peculiari il contratto collettivo
Il diritto sindacale consiste nell’insieme delle norme,
statuali o contrattuali, che disciplinano l’organizzazione
collettiva ed autonoma (sindacati) dei gruppi
professionali (lavoratori e datori di lavoro) e gli
strumenti della loro azione (attività sindacale,
contrattazione e contratto collettivo, partecipazione,
conflitto collettivo), trovando sul piano delle FONTI un
nesso diretto con il rapporto individuale di lavoro
subordinato
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LE FONTI DEL DIRITTO
SINDACALE
 Le
fonti internazionali: le convenzioni e le
raccomandazioni dell’OIL; la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo
 Le fonti comunitarie: il Trattato di Lisbona
e la Carta dei diritti fondamentali (artt. 27
e 28); i regolamenti; le direttive e la loro
efficacia; la Corte di Giustizia; il contratto
collettivo europeo
 La fonte legislativa: l’inattuazione del
disegno del Costituente; lo Statuto dei
lavoratori
 Il contratto collettivo
 La giurisprudenza
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LO SVILUPPO DEL DIRITTO
SINDACALE IN ITALIA
1864: Abolizione delle corporazioni (di arti e mestieri) nel
Regno d’Italia (già lo Statuto albertino nel 1848).
Seconda metà del 1800: Nel nord Italia primi grossi nuclei
industriali ed agglomerati urbani, con persone che
vivono in stato di miseria e lavorano in condizioni
penose.
Società di mutuo soccorso (L. n. 3818/1886), leghe di
resistenza, Camere del Lavoro (1891): prime forme di
organizzazione collettiva degli operai (questi si dotano
anche di propri partiti: partito operaio italiano -1885partito dei lavoratori italiani -1892- poi partito socialista
italiano-1895-).
Dal sindacato di mestiere all’organizzazione per ramo
d’industria: 1901 nasce la FIOM
Le lotte sindacali e la stipula di “concordati di tariffa”.
L. n. 3657/1886: legge sul lavoro dei fanciulli
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I “CONCORDATI DI TARIFFA”
Contratti stipulati “tra gruppi di operai e
industriali su determinate norme” perché
entrassero a far parte dei singoli contratti di
lavoro e funzionassero “come fonte del loro
regolamento” (E. Redenti, 1906).
Furono chiamati “di tariffa” perché in origine si
limitavano a regolare collettivamente il prezzo –
la tariffa appunto – del lavoro.
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IL PERIODO CORPORATIVO
Si registra il passaggio da un sistema
caratterizzato dall’astensione legislativa ad un
sistema minutamente regolato dalla legge in
funzione repressiva del conflitto sindacale
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IL CONTRATTO COLLETTIVO
CORPORATIVO
La funzione:
Nel contratto collettivo
(nazionale) corporativo
trova espressione la
solidarietà tra i vari
fattori della produzione
(capitale e lavoro)
mediante la conciliazione
di opposti interessi dei
datori e dei lavoratori e la
loro subordinazione agli
interessi superiori della
produzione nazionale
Natura:
Contratto di diritto
pubblico, fonte del diritto
come la legge, tipico e
nominato, disciplinato
dalle norme del libro V
del codice civile
Efficacia:
Erga omnes come la legge
(art. 2070 c.c.)
Inderogabile con efficacia
reale (art. 2077 c.c.)
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ART. 40 COST.
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano
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ART. 39 COST.
L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
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ART. 46 COST.
Ai fini della elevazione economica e sociale del
lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
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LA LIBERTA’ SINDACALE
Convenzioni OIL n. 87 e 98
LE FONTI
CEDU, art. 11
Artt. 12 e 28 Carta dei diritti
fondamentali UE
Art. 39, comma 1, Cost.
Legge n. 300/1970 (Statuto dei
lavoratori)
13
CONTENUTO DELLA LIBERTA’
SINDACALE: ART. 39, 1° COMMA, COST.
I profili individuali:
Libertà sindacale positiva
I profili collettivi
Libertà di organizzazione
(v. anche oltre)
Libertà sindacale negativa
Libertà di azione
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IL CARATTERE SINDACALE
DELL’ORGANIZZAZIONE PROTETTA
Il criterio teleologico
Il criterio degli “strumenti” impiegati
Il profilo soggettivo
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LA TITOLARITA’ DELLA LIBERTA’
SINDACALE
La libertà sindacale degli imprenditori
La libertà sindacale dei lavoratori parasubordinati e
autonomi
La libertà sindacale dei pubblici dipendenti
I militari e la polizia di Stato
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LA MULTIDIREZIONALITA’ DELLA
LIBERTA’ SINDACALE
La libertà sindacale nei
confronti dei pubblici poteri
La libertà sindacale nei
confronti del datore di lavoro
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LIBERTA’ SINDACALE
(TITOLO II ST. LAV.)
Artt. 14-18
Della libertà sindacale
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ART. 14
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ
SINDACALE
Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi
di lavoro.
 Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi
momento organizzativo collettivo.
 Il limite della salvaguardia del normale svolgimento
dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma,
St. lav.).
 Contenuti individuali e collettivi del diritto:
impossibilità del datore di ingerirsi nella vita interna dei
sindacati (v. P. Macerata, 10.02.1995, in FI, 1996, I,
724).
 Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo
sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non
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segretezza).

ART. 15
ATTI DISCRIMINATORI
Il nucleo originario della norma e la successiva
evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003
I motivi discriminatori vietati: tassativi o
esemplificativi? Per molto tempo ha prevalso la
prima opinione:
 ma in senso diverso Cass. 1.02.1988, n. 868, in
RGL, 1988, II, 354; P. Nola, 5 agosto 1994, in OGL,
1995, 716.
Divieto di discriminazione non equivale a parità di
trattamento
Atti e patti vietati:
 fattispecie aperta e solo teleologicamente
determinata
 Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza
giuridica (non ad es. una minaccia)
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ART. 16
TRATTAMENTI ECONOMICI COLLETTIVI
DISCRIMINATORI
Trattamenti economici collettivi: vietati ad es. i
premi antisciopero
Artt. 15 e 16:
Atti omissivi: rifiuto di assumere, di promuovere, di
concedere trattamenti economici
La scarsa utilizzazione degli artt. 15 e 16:
Preferito l’art. 28. Motivi?
Maggiore ampiezza (comportamenti e non solo atti)
Azione collettiva (sindacato e non singolo lavoratore)
Sanzione più efficace (cessazione del comportamento
e non nullità dell’atto)
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ART. 17
SINDACATI DI COMODO
Il fenomeno vietato
 La condotta datoriale: atti di favoritismo,
corruzione, collusione, finanziamento
 La sanzione
 Ricorso ex art. 28 St. lav., ma non allo scopo di
ottenere una radicale eliminazione
dell’organizzazione sindacale illegittimamente
sovvenzionata.
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ART. 18
REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO
E’ la norma di tutela contro il licenziamento
illegittimo:
Rinvio
(v. seconda parte del programma: il rapporto di
lavoro subordinato)
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LA MANCATA ATTUAZIONE DELL’ART.
39,SECONDA PARTE, COST.
Le ragioni storiche
La contrarietà della CISL e della UIL che sarebbero risultate minoritarie
nella rappresentanza unitaria.
L’estrema complessità e rigidità del meccanismo
La diffidenza per un controllo statale del sindacato in sede di
registrazione(soprattutto dopo il d.d.l. Rubinacci, che ingabbiava il
sindacato, la contrattazione collettiva e lo sciopero in un rigido sistema di
regolamentazione e controllo statuale)
La contrarietà della stessa Confindustria preoccupata di veder scardinato il
sistema accentrato di relazioni sindacali che era andato sviluppandosi fino
a quel momento sulla base dei reali rapporti di forza
I governi dei primi anni ‘50 capirono che l’assenza di una legge sindacale non
avrebbe impedito il controllo sul movimento sindacale. In quegli anni alla
repressione dei conflitti e dell’attività sindacali corrispose, sul piano
giudiziario, l’orientamento restrittivo dei giudici in tema di sciopero
(divieto di sciopero politico e delle forme anomale di lotta sindacale)
La stessa dottrina giuslavoristica cominciò a mettere definitivamente da
parte le vecchie categorie corporative, valorizzando l’inquadramento
privatistico ed il sistema sindacale di fatto che andava ormai
consolidandosi in quegli anni
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IL C.D. SISTEMA SINDACALE DI FATTO
Data l’assenza di una legge ad hoc in materia di sindacato e
contrattazione collettiva, attuativa dell’art. 39, seconda parte, Cost., se si
eccettua il settore pubblico (v. D.Lgs. n. 165/2001), il nostro sistema
sindacale si regge su:
l’art. 39, c. 1, Cost. e, quindi, sul principio del pluralismo sindacale (fermo
restando, naturalmente in tema di conflitto, l’art. 40 Cost. e la L. n.
146/1990 per lo specifico ambito dei servizi pubblici essenziali);

le norme del codice civile (libro IV, tit. II e alcune norme del libro V, tit. I,
capo III sul contratto collettivo corporativo, debitamente rilette e adattate
dalla giurisprudenza);
l’art. 19 St. lav. (sulla rappresentanza e la rappresentatività nei luoghi di
lavoro ai fini del godimento dei diritti sindacali);
vari accordi sindacali (Protocolli triangolari, Accordi interconfederali
stipulati dalle maggiori confederazioni e associazioni sindacali
unitariamente, salvo alcune eccezioni): Protocollo del 23 luglio 1993;
Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993; Accordo quadro del 22
gennaio 2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del 15
aprile 2009 (senza la firma della CGIL); Accordo interconfederale del2528
giugno 2011; Accordo interconfederale 31 maggio 2013;
DA ULTIMO: TU sulla rappresentanza 10 gennaio 2014.
LA “PRIVATIZZAZIONE” DEL DIRITTO
SINDACALE
LE CONSEGUENZE:
IL DIRITTO SINDACALE ITALIANO TROVA
FONDAMENTO NELL’ART. 39, 1° COMMA,
Cost. e NELLE NORME DEL CODICE
CIVILE
IL SINDACATO E’ UN’ASSOCIAZIONE NON
RICOSCIUTA
IL CONTRATTO COLLETTIVO E’ UN
CONTRATTO C.D. DI DIRITTO COMUNE
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LIBERTA’SINDACALE
COME LIBERTA’ DI ORGANIZZAZIONE DEI
SINDACATI
27
IL SINDACATO: MODELLI
ORGANIZZATIVI
I Modelli organizzativi del sindacato:
come è andato strutturandosi il sindacato italiano
all’ombra del nostro regime costituzionale di
libertà sindacale?
Quali forme organizzative ha assunto?
28
L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI
LAVORATORI E DEGLI
IMPRENDITORI
Linee generali
 Dal sindacalismo di mestiere al sindacalismo
industriale
 Sindacalismo confederale e sindacalismo
autonomo
 Crescita del terziario e modelli organizzativi
diversi da quelli del sindacalismo tipicamente
industriale
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L’ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO DEI
LAVORATORI
La doppia linea organizzativa: verticale e
orizzontale
 Il pluralismo sindacale: sindacalismo confederale
(CGIL – CISL – UIL)
 sindacalismo autonomo “tradizionale”: spesso
sindacati di mestiere, recentemente riunitisi in
confederazioni.
 Nuovi soggetti sindacali: presenti specialmente nel
settore dei servizi, di tipo movimentista (COBAS,
CUB) o professionale (COMU), oggi riuniti in
confederazioni.

30
L’ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO
DEI DATORI DI LAVORO
L’organizzazione degli imprenditori: la distinzione
tra i grandi settori economici (industria,
commercio, agricoltura); in quest’ambito, rileva poi
la dimensione delle imprese e la natura pubblica o
privata del datore di lavoro.
 La struttura organizzativa si articola anche qui
secondo una doppia linea, orizzontale e verticale,
con prevalenza della prima.
 Le funzioni non sono esclusivamente sindacali, ma
anche economiche (erogazione di servizi, ecc.)
 La più consistente associazione sindacale datoriale
è la Confindustria

31
ORGANIZZAZIONI SINDACALI A
LIVELLO SOVRANAZIONALE
Particolarmente importanti quelle a livello
europeo:
 Confederazione Europea dei Sindacati (CES) per
i lavoratori
 Unione delle Industrie della Comunità Europea
(UNICE)
 Attualità e prospettive del sindacato in ambito
comunitario

32
IL SINDACATO: REGIME
GIURIDICO
La scelta privatistica ed il sindacato come associazione
non riconosciuta
La disciplina giuridica dell’associazione non
riconosciuta
artt. 36, 37 e 38 cod. civ.
33
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