LA FUNZIONE DEL COLLOCAMENTO
Dal diritto del lavoro al diritto del mercato
del lavoro?
La regolamentazione
del lavoro crea
lavoro?
[Slides a cura della Dott. S.Cherubini]
Il lavoro non è una merce
E’ il principio sancito dalla Convenzione OIL
n. 2 del 1919
Sulla base di questo principio si è fondato per
lungo tempo il divieto di esercitare l’attività di
collocamento privato a titolo oneroso da parte
di agenzie di mediazione, decretando dunque la
natura
pubblicistica
della
funzione
di
collocamento.
FONDAMENTO COSTITUZIONALE
ART. 4 Cost.
Art 4. Cost.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Il collocamento nell’ordinamento
repubblicano
art.7 della 264/1949
“Il collocamento è funzione pubblica
esercitata secondo le norme del
presente titolo”.
Senza soluzione di continuità rispetto alla
normativa dell’epoca corporativa che regolava
l’incontro tra domanda e offerta di mano
d’opera,
demandando obbligatoriamente alle
organizzazioni corporative la competenza del
collocamento (RD 1938 n.1934).
Fino al processo di riforma iniziato negli
anni ’90
la legge 264/1949 stabiliva:
 Monopolio dello Stato in quanto funzione pubblica




(art.7),
Richiesta numerica (art.14). Questo avrebbe dovuto
consentire la redistribuzione delle occasioni di lavoro
sulla base di quei criteri oggettivi con i quali erano
costruite le liste di collocamento.
Preventiva autorizzazione all’assunzione di un
soggetto (nella possibilità limitata di assunzione
nominativa)
Apparato burocratico di controllo del mercato
Divieto di esercitare la mediazione, anche se
gratuitamente (lo scopo di lucro è considerato
un’aggravante, art.27).
Una funzione “blindata”
Lo Statuto dei lavoratori
rafforzò
ulteriormente
il
controllo
pubblico del sistema di collocamento
prevedendo (agli artt. 33 e 34 oggi
abrogati) l’estensione ulteriore della
richiesta numerica, salvo rare eccezioni
(per gli impiegati di concetto)
pubblico vs. privato
Per lungo tempo infatti il problema principale è
consistito
nella
diffidenza
nei
confronti
degli
intermediari privati: si identificava l’intermediazione
privata con il fenomeno del caporalato, che si
accompagnava a situazioni di sfruttamento lavorativo.
La consacrazione di tale diffidenza è stato il regime di
monopolio pubblico del collocamento, una funzione
svolta per lungo tempo dagli uffici di collocamento,
afferenti all’amministrazione statale, in modo statico e
burocratico.
A ciò si accompagnava la legislazione che sanciva il
divieto di intermediazione di manodopera (la l.
1369/1960)
I PILASTRI DEL COLLOCAMENTO
ex L. n. 264/1949
1. Natura
pubblico-statale
della
gestione
demandata alle strutture territoriali del
Ministero del Lavoro
2. Monopolio pubblico del collocamento: divieto
ai privati di esercitare l’attività di mediazione
privata tra domanda e offerta di lavoro
Il fallimento del collocamento
pubblico
 Il sistema delineato dalla legge 264/1949 risultò
tuttavia inefficiente e inefficace: la rigidità che lo
caratterizzava generava meccanismi elusivi che gli
uffici di collocamento non riuscivano a controllare.
 Iniziarono così ad avvicendarsi vari interventi
normativi diretti ad apportare correttivi al sistema.
 Con la legge 608/1996 la richiesta numerica venne
superata e si introdusse la regola dell’assunzione
diretta.
 L’ufficio di collocamento si ridusse ad un apparato
meramente “certificatorio”, perdendo la funzione
originaria.
La normativa degli anni ‘90
• l.23 luglio 1991, n.223 Facoltà per i datori di lavoro privati
si assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa,
con nulla osta dell’ufficio di collocamento (art.25). Non si
tratta, tuttavia, della rinuncia da parte dello Stato a
controllare il mercato del lavoro: contestualmente si impone,
ai datori di lavoro che effettuino quella scelta, una quota di
riserva per determinati lavoratori considerati svantaggiati
• l.n. 608/1996 Assunzione diretta, con successiva
comunicazione dell’assunzione all’ufficio di collocamento
(art. 9 bis)
• l.n. 196/1997 (Pacchetto Treu) Lavoro temporaneo
IL NUOVO INDIRIZZO DELL’OIL
La convenzione OIL n. 181/1997
Nel
nuovo
contesto
socio-economico
si
riconosce ai privati un ruolo importante
nell’allocazione dell’offerta di lavoro e, in
generale, nell’ottimizzazione del funzionamento
del mercato del lavoro.
Il principio secondo cui il lavoro non è una
merce è ancora posto a fondamento del
principio di gratuità per i lavoratori dell’attività
di collocamento privato
LA SVOLTA INDOTTA DALLA
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Corte giustizia Comunità europee, 11-12-1997, n. 55/96
Soc. Coop. job centre,
 “Lo stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e
interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta
dagli uffici pubblici di collocamento viola la disciplina comunitaria
della concorrenza se determina una situazione per cui gli uffici
pubblici di collocamento siano necessariamente indotti a sfruttare
abusivamente la loro posizione dominante, ricorrendo i seguenti
presupposti:

a) gli uffici pubblici non sono palesemente in grado di soddisfare,
per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del
lavoro;

b) l’espletamento delle attività di collocamento da parte delle
imprese private è reso impossibile da disposizioni di legge che
vietano tali attività;
 c) le attività di collocamento svolte da imprese private possono
estendersi a cittadini o territori di altri stati membri”.
IL DECENTRAMENTO DELLA FUNZIONE
Nel quadro della grande riforma della Pubblica
Amministrazione, la l. 15 marzo 1997, n. 59
(Bassanini) delega il governo ad emanare decreti
legislativi volti a “conferire” alle Regioni ed agli enti
locali “tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte
le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei
rispettivi territori in atto esercitati da qualunque
organo o amministrazione dello Stato, centrali o
periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici”(art.1, co.2)
Il collocamento:
da funzione pubblica a servizio pubblico
 Da una vecchia concezione del collocamento si
passa ad una nuova accezione della funzione di
collocamento: i servizi per l’impiego.
 La tutela del lavoratore non è più “statica”e
preordinata all’incontro tra domanda e offerta
di lavoro, ma si sposta sul piano della tutela del
lavoratore nel mercato del lavoro.
La Strategia europea per l’occupazione
I servizi per l’impiego si riportano al concetto
comunitario della promozione dell’occupabilità
dei lavoratori, che rapporta la tutela e
l’intervento pubblico al percorso professionale
piuttosto che al posto di lavoro.
COSA SI INTENDE PER SERVIZI PER
L’IMPIEGO
 Offrire un supporto – facoltativo – alla ricerca di
un impiego
 Facoltà di comunicare i dati dei soggetti
presenti negli elenchi anagrafici al fine di
promuovere l’occupazione e l’accesso ad attività
di orientamento e formazione professionale
 Accertare lo stato di disoccupazione, quindi
offrire ai soggetti che si trovino in questo stato
colloqui di orientamento, proponendo iniziative
di inserimento e riqualificazione professionale.
La coesistenza di pubblico e privato nel
mercato del lavoro




La riforma del collocamento resasi necessaria a
seguito della sentenza Job centre si è mossa in due
direzioni:
apertura ai privati nell’attività di intermediazione
riqualificazione del collocamento pubblico
D.lgs. N. 469/1997:
trasferimento della funzione di collocamento alle
Regioni, già competenti in materia di formazione
professionale
Legalizzazione dell’intermediazione privata, previa
autorizzazione amministrativa
Legge 296/2006
Segna un ulteriore passo nella riorganizzazione dei
servizi per l’impiego:
la comunicazione di assunzione deve essere
effettuata nel giorno antecedente all’instaurazione
del rapporto di lavoro (non più entro cinque giorni).
Tale modifica connota sempre più gli adempimenti
procedurali del collocamento di una valenza
“certificativa” della regolarità del rapporto. Tant’è
vero che il progressivo sviluppo della banca dati
delle comunicazioni di assunzioni è diventato
strumento basilare per l’attività di accertamento
degli organi ispettivi.
Il collocamento oggi
La funzione pubblica di controllo delle dinamiche
dell’incontro domanda/offerta di lavoro non si
estrinseca più con la gestione diretta dell’attività
di collocamento,
bensì mediante:
1. il controllo dei soggetti privati che esplicano
l’attività di intermediazione e fornitura di
manodopera,
verificando
il
possesso
di
determinati requisiti di affidabilità economica e
professionale (mediante il procedimento di
autorizzazione delle agenzie e l’iscrizione all’albo)
Il collocamento oggi (segue)
2. Con limiti alla libertà di scelta del datore di
lavoro
mediante
l’applicazione
di
normative
antidiscriminatorie la garanzia della riservatezza
individuale del lavoratore, la previsione di diritti di
precedenza nell’assunzione a favore di alcune categorie
di lavoratori (contratti a termine per attività stagionali,
lavoratori
in
mobilità,
lavoratori
cessati
per
trasferimenti d’azienda nei confronti del subentrante)
3. La disciplina vincolistica prevista per alcune
categorie di lavoratori, in ragione della loro debolezza
nel mercato del lavoro (i disabili) oppure per ragioni di
ordine pubblico da cui discendono le limitazioni
all’ingresso dei lavoratori extracomunitari
I SOGGETTI
La Provincia
Attività di mediazione
Gestione delle politiche attive
Servizio di certificazione - attestazione in
via esclusiva dello stato di
disoccupazione
Gli altri operatori
Agenzie per il lavoro
offrono i seguenti servizi:
 Somministrazione di lavoro (fornitura
professionale di manodopera)
 Intermediazione (mediazione tra domanda e
offerta di lavoro)
 ricerca e selezione del personale
 supporto alla ricollocazione professionale
Gli altri operatori previsti dal d.lgs.276/2003
 Università
pubbliche
e
private,
fondazioni
universitarie
 Comuni, camere di commercio, istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari
(comma 2)
 Associazioni sindacali dei datori e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative firmatarie
di CCNL;
associazioni in possesso di
riconoscimento
istituzionale
di
rilevanza
nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e
l’assistenza delle attività imprenditoriali, del
lavoro o delle disabilità; enti bilaterali (comma 3)
 Fondazione o altro soggetto giuridico costituito
nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro(comma 4).
Gli adempimenti successivi all’assunzione
 L’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi
gestiti dai servizi per l’impiego ha consentito la
semplificazione degli adempimenti del datore di
lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
 La comunicazione dell’assunzione al centro
dell’impiego deve essere effettuata il giorno
precedente ed assolve una funzione generale di
trasparenza e monitoraggio del mercato del
lavoro
 L’informazione che il datore di lavoro è tenuto a
dare al lavoratore consente a quest’ultimo di
conoscere gli elementi essenziali del proprio
contratto di lavoro.
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO
DL 112/2008 conv. in L. 133/2008
L’introduzione del libro unico del lavoro ha
superato gli “storici” libri paga e matricola: viene
meno la funzione “certificativa” della regolare
costituzione del rapporto con l’iscrizione nel libro
aziendale (ora attestata dalla comunicazione
telematica al centro per l’impiego) per dar spazio
ad una funzione di rappresentazione dell’organico
aziendale e del singolo rapporto di lavoro in un
unico libro, che deve essere aggiornato entro il
giorno 16 del mese successivo.
Il collocamento dei disabili
l. 68/1999
Il collocamento dei disabili resta caratterizzato da una
disciplina vincolistica in cui si registra una forte presenza
pubblica nella dinamica domanda/offerta di lavoro.
In questo settore vige ancora il principio della richiesta
numerica
Le
aziende aventi una determinata dimensione
occupazionale sono obbligate ad assumere una
percentuale di lavoratori che presentino specifici requisiti.
I disabili disponibili all’avviamento al lavoro sono iscritti
in un elenco secondo una graduatoria unica.
I disabili
Rientrano in questa categoria:
 gli invalidi civili (riduzione della capacità
lavorativa pari al 45%, non vedenti e sordomuti
accertata da Commissione medica presso Ausl)
 gli invalidi del lavoro (con grado di invalidità
superiore al 33% accertata dall’INAIL)
 Invalidi di guerra, civili di guerra (commissione
medica per le pensioni di guerra)
 È anche possibile che l’invalidità sopravvenga
all’assunzione, in tal caso il datore di lavoro
può computarlo nella quota di riserva se la
riduzione della capacità lavorativa è superiore
al 60%
 Il lavoratore già invalido che non sia stato
assunto tramite collocamento obbligatorio può
comunque essere computato nella quota di
riserva purchè l’invalidità civile sia non
inferiore al 60%
QUOTA DI RISERVA
Dipendenti computabili
Assunzioni obbligatorie
da15 a 35
1
da 36 a 50
2
Oltre 50
7% dei lavoratori occupati
Datori di lavoro esclusi dall’obbligo
 I D.T. che abbiano meno di 15 dipendenti
 I d.t. del settore edile
 I d.t. del trasporto aereo marittimo e terrestre e
autotrasporto con riguardo al personale viaggiante
Il collocamento dei disabili
 Per le aziende aventi più unità produttive è
possibile procedere alla compensazione
territoriale
 Per le aziende che dimostrino la peculiarità
della loro attività, tale da non consente loro di
occupare l’intera percentuale di disabili, è
previsto un esonero parziale
 Qualora l’azienda versi in una situazione di
crisi aziendale accertata, è possibile ottenere la
sospensione del collocamento obbligatorio.
 I
dt soggetti alla disciplina delle assunzioni
obbligatorie devono presentare entro il 31 gennaio un
prospetto riepilogativo della situazione occupazionale
qualora vi siano state delle modifiche
 Entro 60 gg dall’insorgenza dell’obbligo il dt deve
presentare la domanda di assunzione obbl. presso il
Centro per l’impiego (l’assunzione nominativa è
ammessa fino a 35 dipendenti, poi solo il 50% o il
60% può essere assunto nominativamente.
 In caso di assunzione numerica, gli uffici avviano al
lavoro i disabili aventi la qualifica richiesta, se non ce
ne sono, il d.t può stipulare con i servizi per l’impiego
una convenzione per definire percorsi formativi
 Se una volta esperita la procedura non sia possibile
effettuare l’avviamento per causa non imputabile al
datore di lavoro, questi può presentare domanda di
esonero parziale.
 Se invece il dt non adempie o si rifiuta di adempiere
il Centro per l’impiego trasmettono gli atti ai servizi
ispettivi per l’irrogazione delle sanzioni.
L’accesso al lavoro dei cittadini
extracomunitari
 Mentre la disciplina del rapporto di lavoro del cittadino
extracomunitario non presenta rilevanti tratti di
specialità, l’ingresso nel mercato del lavoro nazionale è
invece sottoposto alle restrizioni derivanti dal controllo
dei flussi migratori, mediante un sistema di
programmazione annuale delle quote d’ingresso.
 L’aspetto peculiare dell’accesso al lavoro del cittadino
extracomunitario è dato dalla stretta correlazione tra
contratto di lavoro e permesso di soggiorno.
Scarica

le090415