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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 65
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“IMPORT/EXPORT”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Import/Export
IMPORT/EXPORT
Definizione
L’attività di import export riguarda il commercio internazionale e si occupa di acquisto/vendita di partite di merci da/a paesi
esteri.
Requisiti
I requisiti sono gli stessi per le normali attività di commercio:
- Requisiti morali
- Requisiti professionali (solo per il commercio di prodotti alimentari)
1.
2.
Requisiti morali
Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
coloro che abbiano riportato una condanna per delitto non colposo, accertata con sentenza passata in giudicato, per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una
pena superiore al minimo edittale
coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti contro la pubblica amministrazione (da art. 314 a art. 360 c.p.: Tit. II Lb. II c. p; per uno dei delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio (da art. 499 a art. 518 c.p.; Tit. VIII Lb. II c.p.); per ricettazione (art. 648
c.p.), riciclaggio (art. 648bis c.p.), emissione di assegni a vuoto (Legge 386/1990; D. Lgs. 507/1999), insolvenza
fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216, 223, 227 L. Fall.), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona
a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.)
3. coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria riportate nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per commercio di sostanze
contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.), turbata libertà
dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza in attività commerciale con minaccia o violenza (art.
513bis c.p.) frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.),
vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) o per frode nella preparazione o nel commercio degli
alimenti, previsti da leggi speciali
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4. coloro che siano sottoposto applicazione di:
- una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27/12/1956 n. 1423
- una delle misure di prevenzione di cui alla L. 31/05/1965, n. 575
siano stati dichiarati delinquenti abituali (artt. 102 e 103 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.).
Il divieto di esercizio permane per cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è scontata o si sia in altro modo estinta o,
qualora vi sia stata la sospensione condizionale della pena, da quando si è avuto il passaggio in giudicato della relativa
sentenza.
La riabilitazione in ambito civile o penale fa venir meno il divieto all'esercizio dell'attività.
•
Il possesso di questi requisiti deve essere in capo :
• al titolare dell'impresa individuale
• a tutti i soci nelle società in nome collettivo
• ai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice
al legale rappresentante nonché ai componenti del consiglio di amministrazione nelle società di capitali, società
cooperative, consorzi con attività esterna, società consortili
• a coloro che sono rappresentanti stabili di società estere nel territorio dello Stato ex art. 2506 c.c.
Requisiti professionali (solo per commercio di prodotti alimentari)
1. Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio nel settore merceologico alimentare istituito
o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano
2. aver esercitato in proprio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita di prodotti alimentari o aver
prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore
alimentare in qualità di dipendente qualificato alla vendita o all'amministrazione o di coadiutore familiare (se coniuge,
parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore), comprovata dall'iscrizione all’Inps
Adempimenti per l’esercizio dell’attività
Per avviare un’attività di import export sono necessarie:
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- Domanda di attribuzione del numero di partita iva
- Dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle entrate
- Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo
(REA)
- Iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail
- Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l'Inps
Una volta registrata l‘impresa sarà necessario richiedere il Codice Meccanografico, un codice alfanumerico ad 8 caratteri, di
carattere statistico, attribuito esclusivamente alle imprese attive, necessario per svolgere un’attività commerciale abituale
con l’estero (si considera abitualmente operante con l’estero l’impresa che effettui almeno 2 operazioni all’anno, il cui
valore sia uguale o superiore a 12.500,00 euro). Pertanto, se l’operazione di import o export che si intende effettuare
rimarrà verosimilmente l’unica nel corso del tempo, non vi sarà ragione di richiedere il Codice Meccanografico.

Il Codice meccanografico viene assegnato, su richiesta dell’impresa, dall’ufficio Documenti Estero della Camera di
commercio territorialmente competente, mediante presentazione di:
un apposito questionario, disponibile presso l’ufficio indicato oppure on-line, debitamente compilato e firmato dal legale
rappresentante;
 una fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;
 un’eventuale copia della ricevuta dell’ufficio Registro Imprese comprovante la comunicazione di inizio attività
dell’impresa richiedente.
Altri adempimenti
Nel caso di commercio con l’estero ci sono una serie di documenti necessari che vanno ad accompagnare le merci durante il
trasporto:
 la fattura commerciale: emessa dal venditore nella lingua richiesta dal paese destinatario della merce e nel numero di
copie da esso richieste, in cui devono essere riportati: la ragione sociale dell’esportatore e del destinatario; la descrizione,
la quantità ed il prezzo della merce nella valuta concordata; i termini di resa della merce (vedi la pagina Incoterms2000);
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il nome del vettore o spedizioniere; gli oneri accessori, se ve ne sono (imballaggi, assicurazioni, ecc.); il numero
meccanografico dell’esportatore; la modalità di regolamento del prezzo; il paese di origine della merce.
•la distinta di carico: emessa dal venditore, in cui devono essere riportati: il numero di fattura commerciale cui la distinta fa
riferimento; il numero e la tipologia dei colli; la descrizione delle merci contenute in ciascun collo; eventuali estremi del
container all’interno del quale vengono caricate le merci.
•il certificato di origine: emesso dal venditore, attesta l’esatta ed ufficiale origine delle merci da sdoganare. È uno strumento
indispensabile per la dogana del paese importatore che può così verificare il regime fiscale (agevolato o meno) da applicare
alla merce. Tale certificato è da richiedere presso l’Ufficio Estero della Camera di commercio competente territorialmente,
compilando l’apposita domanda secondo un modello prestabilito e disponibile presso l’Ufficio Estero stesso. Talvolta può
accadere che un determinato paese ne richieda la vidimazione anche presso il proprio consolato o ambasciata.
•il certificato EUR.1: è un documento che serve ad attestare l’origine comunitaria delle merci, costituendo il titolo
giustificativo per l’applicazione del regime tariffario preferenziale (dazio ridotto o nullo) in base agli accordi bilaterali tra
l’Unione Europea ed alcuni paesi. Viene rilasciato solo su domanda scritta presentata dall’esportatore e sotto la sua
responsabilità.
•l’attestato di libera vendita: richiesto da diversi paesi extra-comunitari, serve ad attestare che il prodotto esportato da una
ditta dell’Unione Europea ha libera circolazione sia nei paesi comunitari, sia all’estero, dando prova di aver superato i
controlli previsti dalla normativa comunitaria. Viene rilasciato dall’Ufficio Estero della Camera di commercio competente
territorialmente, dietro domanda dell’esportatore redatta su carta intestata.
•il documento di trasporto: è un documento che attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il mittente ed il vettore e che
comprova la presa in carico della merce da parte del vettore per effettuarne la spedizione nei termini convenuti tra le parti. I
principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, ferroviaria e stradale.
•il certificato di assicurazione: è un documento che riporta le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione stipulato
sulla merce in corso di trasferimento dal mittente al destinatario.
•Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale che consente l’introduzione temporanea delle merci destinate a
fiere, mostre ecc., senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l’ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.
•Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci senza rottura di
carico.;permette cioè di evitare alcuni controlli doganali intermedi sulle merci trasportate nei paesi aderenti alla Convenzione
TIR.
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Riferimenti Normativi Nazionali
- D.M. 2.6.1992, n. 339 (G.U. n. 167 del 17.7.1992) - Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.
- LEGGE 25.01.1966 N. 31 - Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari .
- D.L. 11.09.1967 N. 794 conv. in Legge 10.11.1967 n. 1000 - Modifica e proroga della legge 25.1.1966 n. 31 concernente l'istituzione di albi nazionali di
prodotti ortofrutticoli ed agrumari .
- LEGGE 10.11.1967 N. 1000 .
- D.M. del Comm. Estero 03.07.1981 - Ricostituzione della Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari
e degli esportatori di fiori e di piante ornamentali .
- D.LGS. 30.12.1992 N. 535 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali .
- D.M. 02.06.1992 N. 339 - Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.
- D.M. 9.2.1993, n. 72.
- D.M. 11.07.1995 N. 393 - Regolamento recante modificazioni al D.M. 02.06.1992 n. 339 concernente disposizioni in materia di controlli di qualità dei
prodotti ortofrutticoli.
Disposizioni comunitarie
- Reg. CEE 2913/92 e successive modificazioni
- Reg. CEE 2454 del 2.7.1993
- Reg. CEE n. 2638/69 della Commissione del 24.12.1969 .
- Reg. CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18.05.1972 .
- Reg. CEE n. 1450/85 della Commissione del 31.05.1985 .
- Reg. CEE n. 2251/92 della Commissione del 29.07.1992 .
- Comunicato del Ministero del commercio con l'estero n. 5 del 04.03.1996 Modalità sull’esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari freschi.
Codice Attività Economica ATECO
Vari a seconda del tipo di merce importata o esportata
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