“ALFABETIZZAZIONE SULLE
TEMATICHE DELL’ASILO”
Palma di Montechiaro, 20/05/2014
Palazzo Degli Scolopi
L’articolo 32, della Legge 189/02 – la cosiddetta Bossi-
Fini – di modifica all’art.1 della legge 39/90
istituisce
• il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR), come unico sistema nazionale di accoglienza e
integrazione
•
il Servizio Centrale, affidato all’Anci.
•
il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo
(FNPSA), al fine di mettere a disposizione specifiche
risorse per le attività dello SPRAR.
Le risorse del FNPSA vengono gestite dal Ministero
dell’Interno che provvede, con cadenza triennale, al
finanziamento dei singoli progetti territoriali (di cui sono titolari
gli Enti locali coadiuvati da associazioni presenti sul territorio)
mediante apposito decreto ministeriale.
S.P.R.A.R
SISTEMA DI
PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI
ASILO E
RIFUGIATI
IL RIFUGIATO È
• una persona che ha un timore
fondato di essere perseguitata,
nel proprio Paese di origine o,
se non ha una cittadinanza di
residenza abituale, per motivi
diversi.
PERSEGUITATI PER MOTIVI DI
RAZZA
ad esempio, per il colore della pelle
o per la appartenenza a un gruppo
etnico, a una tribù\comunità o a una
minoranza
PERSEGUITATI PER MOTIVI DI
RELIGIONE
ad esempio, per il fatto di
professare o di non
professare una determinata
religione o di appartenere ad
un determinato gruppo
religioso
PERSEGUITATI PER MOTIVI DI
NAZIONALITÀ
ad esempio, per
l’appartenenza ad una
minoranza etnica o
linguistica
PERSEGUITATI PER APPARTENENZA AD UN
GRUPPO SOCIALE
Cioè a gruppi di persone che condividono
una caratteristica comune o, che sono
percepite come un gruppo dalla società, in
base a :
sesso - genere,
orientamento sessuale,
famiglia,
cultura,
educazione - professione …
PERSEGUITATI PER MOTIVI DI
OPINIONE POLITICA
ad esempio, per le opinioni
politiche, per le attività politiche
per le opinioni politiche attribuite
per l’obiezione di coscienza
ACCESSO ALLA
PROCEDURA PER LA
RICHIESTA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Fase 1
La domanda di protezione internazionale è
individuale e deve essere presentata dal
rifugiato
• alla Polizia di Frontiera, al momento
dell’arrivo in Italia;
• alla Questura- Ufficio Immigrazione di
Polizia, se già si trovano in Italia.
Dopo la presentazione della domanda, il
rifugiato è autorizzato a rimanere
sul territorio dello Stato, sino alla decisione
della Commissione territoriale in merito alla
richiesta di protezione internazionale
presentata.
• La domanda di protezione internazionale non
può essere respinta , né esclusa solo per il
fatto di non essere stata presentata
tempestivamente. Non ci sono termini di
scadenza temporale per la presentazione della
domanda.
Se il rifugiato è entrato in Italia senza visto di
ingresso ( in maniera irregolare), la legge italiana
prevede una procedura di identificazione che
verrà effettuata dalla Polizia; questo vuol dire
che dovrà essere identificato, prima della
proposizione della domanda di asilo.
Regolare- Domanda
Irregolare- Identificazione - Domanda
Per l’Identificazione verrà indicata la data
per un appuntamento all’interno dell’ufficio di
Polizia, durante il quale sarà presente un
funzionario della Polizia e – se necessario –
un interprete che parla la lingua del
richiedente oppure una lingua che gli
permetta di esprimersi.
In questura ,la Polizia procederà al
“fotosegnalamento” con le fotografie e le
impronte digitali).
In seguito, ci sarà un appuntamento per la
formalizzazione della domanda, durante il
quale verrà compilato il “Modello per il
riconoscimento dello status di rifugiato ai
sensi della Convenzione di Ginevra”
(Modello C\3).
VERBALE DELLE
DICHIARAZIONI DEGLI
STRANIERI CHE CHIEDONO IN
ITALIA IL RICONOSCIMENTO
DELLO STATUS DI RIFUGIATO
Le domande riguarderanno i dati personali del
richiedente (nome, cognome, data di nascita,
luogo di nascita, nazionalità) e familiari (nome e
cognome dei genitori, nome e cognome del
marito / moglie, nome e cognome dei figli/e,
luogo in cui si trovano i familiari); inoltre verrà
chiesto ancora :
- di descrivere il viaggio dal Paese d’origine verso
l’Italia (es. periodo della partenza, durata del
viaggio, mezzi di trasporto usati);
- di raccontare e scrivere in breve i motivi per cui
ha lasciato il Paese nella sua lingua oppure in una
lingua che gli permetta di esprimersi
Se il rifugiato ha difficoltà a leggere o a scrivere
bisogna informare gli operatori o la Polizia
La Polizia terrà l’originale del modello C\3 e ne
darà copia agli interessati.
A questo punto al rifugiato viene riconosciuto il
diritto all’assistenza sanitaria attraverso l’
S.T.P
STP= Straniero Temporaneamente
Presente
• è una sorta di "tesserino sanitario", valido su tutto il
territorio nazionale, che viene rilasciato, su richiesta, agli
immigrati extracomunitari non in regola con le norme di
ingresso e di soggiorno. Attraverso il codice STP
vengono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le
cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia e infortunio (art. 35
Decreto Legislativo 286 del 1998 e Circolare n. 5 del
2000 del Ministero della Sanità) Il codice STP indicato
sulla ricetta, consente di acquistare i farmaci nelle
farmacie pagando il solo prezzo del ticket, a parità di
trattamento con i cittadini italiani.
Fase 2
La decisione sulla domanda di protezione internazionale
è compito di un organo chiamato
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale,
composto da 4 membri:
- 2 del Ministero dell’Interno,
- 1 rappresentante del comune (o della provincia o della
regione),
- 1 rappresentante dell’UNHCR.
La legge prevede che la convocazione per essere sentiti
davanti alla Commissione nell’audizione (o intervista)
venga comunicata in forma scritta dalla Polizia.
All’audizione parteciperà un interprete che parla la tua
lingua e che traduce quello che viene detto
• La legge prevede che la convocazione per
essere sentiti davanti alla Commissione
nell’audizione (o intervista) venga
comunicata in forma scritta dalla Polizia.
• All’audizione parteciperà un interprete che
parla la sua lingua e che traduce quello
che viene detto.
I DIRITTI CONNESSI ALLO
STATUS DI PROTEZONE
INTERNAZIONALE
I diritti sanciti dal decreto
qualifiche (art. 21 e ss)
In primis il diritto al mantenimento
del nucleo familiare
I riferimenti normativi
• Convenzione di Ginevra
• Decreto qualifiche
• Testo unico dell’immigrazione
Il permesso di soggiorno
Status di rifugiato
Pds per ASILO - 5 anni rinnovabile
Pds per PROTEZIONE SUSSIDIARIA - 3 anni rinnovabile
previa verifica permanenza condizioni
e convertibile
Pds per MOTIVI UMANITARI – periodo “non superiore
alle necessità documentate” (nella prassi, un anno).
Rinnovabile e convertibile
Documenti di viaggio
status di rifugiato: documento di viaggio di
validità quinquennale rinnovabile
status di protezione sussidiaria e protetti
umanitari: titolo di viaggio per stranieri ma solo
“Quando sussistono fondate ragioni che non
consentono al titolare dello status di protezione
Sussidiaria (e umanitaria) di chiedere il
passaporto alle autorità diplomatiche del Paese
di cittadinanza”
Accesso all'occupazione
Accesso a:
 lavoro subordinato privato;
 lavoro autonomo; agli albi professionali alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani
 pubblico impiego, con i limiti previsti per i
cittadini dell’Unione europea (esclusione per i
posti che comportino esercizio effettivo di
pubblico potere: magistratura, dirigenza pubblica
ecc.). N.B: la protezione sussidiaria ed
umanitaria è esclusa dal pubblico impiego
In caso di protezione umanitaria:
Accesso al lavoro privato e autonomo, alle
condizioni previste per gli altri stranieri
abilitati al lavoro regolare
Accesso all’istruzione
1. I minori hanno accesso agli studi di ogni ordine
e grado, secondo le modalità previste per il
cittadino italiano
2. I maggiorenni hanno diritto di accedere al
sistema di istruzione generale e di
aggiornamento e perfezionamento professionale
nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri
regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano le disposizioni concernenti il
riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli
stranieri per i cittadini italiani.
Assistenza sanitaria e sociale
I titolari dello status di rifugiato e dello status
di protezione sussidiaria hanno diritto al
medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza
sociale e sanitaria
In ambito sanitario un nodo critico
è rappresentato dalla esenzione ticket di
compartecipazione:
Tale condizione cessa con il passaggio di status: il
titolare, dal momento del possesso del nuovo
permesso non è più garantito dall’esenzione a
meno di non rientrare nelle categorie di
esenzione previste per i cittadini italiani. In
assenza di patologie specifiche, egli però non è
esentabile
in quanto inoccupato (non può avere avuto
precedenti occupazioni ) e non – in termini di
definizioni dei
regolamenti –disoccupato
In ambito sociale un nodo critico
è rappresentato dal riconoscimento del
diritto alla residenza: “la chiave dell’accesso ai diritti
sociali”
art. 6 del D.Lgs 298/98 (Testo Unico) ”le iscrizioni e
variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso
la
dimora dello straniero si considera abituale anche
in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro di accoglienza”
Libera circolazione, integrazione e
alloggio
Gli stranieri titolari di “carta di soggiorno” e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una
regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo hanno diritto di accedere,
in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Tempi di accoglienza nello SPRAR
Il punto 3 delle linee guida allegate al DM 22/07/2008 prevedono che il richiedente
protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all’accoglienza fino alla notifica
dell’esito della commissione territoriale.
In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione
umanitaria, lo stesso potrà rimanere in accoglienza per un periodo non superiore ad
ulteriori sei mesi.
Il periodo dei sei mesi di permanenza massima nel progetto valgono anche nel caso di
beneficiari che entrano in accoglienza già con uno status di protezione internazionale o
con un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nel caso in cui il beneficiario sia un minore straniero non accompagnato richiedente o
titolare di protezione internazionale o umanitaria, è comunque previsto il protrarsi
dell’accoglienza fino a 6 mesi dal compimento della maggiore età.
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Presentazione SEMINARIO DEL 20 MAGGIO