Richiedenti asilo e rifugiati in Italia
Docente: Anna Elia
Processi migratori, territorio e politiche
Livelli di protezione
STATUS DI RIFUGIATO
Protezione Internazionale
PROTEZIONE
SUSSIDIARIA
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
PERMESSO DI SOGGIORNO PER
MOTIVI UMANITARI
Sistema di protezione nazionale
La definizione di rifugiato – clausola di
inclusione
Art. 1.A.2, Conv. Ginevra 1951, integrato dal Prot. New York 1967
È rifugiato chi “temendo a ragione di essere perseguitato per
ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova
fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale
paura, non vuole avvalersi della protezione di questo paese;
oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal
paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi,
non può o per paura non vuole ritornarvi”.
Carattere dichiarativo della qualifica di rifugiato
L’obbligo di tutela nasce nel momento in cui l’individuo
soddisfa i criteri indicati nell’art. 1 della Convenzione
di Ginevra e giunge nel territorio o si trova nella
giurisdizione di uno Stato estero, indipendentemente
dal riconoscimento formale dello status di rifugiato.
Una persona non diventa rifugiato perché è
riconosciuta come tale, ma è riconosciuta come tale
proprio perché è un rifugiato.
Manuale UNHCR, par. 28
Gli elementi costitutivi della definizione:
1.
La presenza fuori dal Paese di nazionalità o di residenza
abituale
2.
L’impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione
dello Stato di cittadinanza/residenza
3.
Il fondato timore di persecuzione
4.
La persecuzione
5.
I motivi della persecuzione (razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni
politiche)
1. La presenza fuori dal Paese di nazionalità o
residenza abituale
-
… si trova fuori dal paese del quale è cittadino oppure, non avendo una
cittadinanza, si trova fuori dal paese della sua abituale residenza …
La Convenzione di Ginevra permette il riconoscimento dello
status di rifugiato solo a coloro che abbiano varcato i confini
dello Stato di nazionalità o di residenza abituale (nel caso
degli apolidi)
3. Il fondato timore
… temendo a ragione …
Timore = elemento soggettivo
Fondato = elemento oggettivo
3. Il fondato timore: l’elemento soggettivo
- Elemento soggettivo: paura, anticipazione
- Il rifiuto di tornare nel paese di origine
- Il fatto di aver presentato una domanda di protezione internazionale
indica la presenza di un timore
- Questione di credibilità: il richiedente teme veramente quello che
dice che gli potrebbe succedere in caso di rimpatrio?
- Considerare: contesto personale, di famiglia e sociale, esperienze
personali (persecuzioni passate), danni subiti da persone in una
situazione simile
3. Il fondato timore: l’elemento soggettivo
- Manuale UNHCR, § 40: La considerazione dell’elemento soggettivo è
inseparabile da una valutazione della personalità del richiedente, dato che
le reazioni psicologiche degli individui non sono necessariamente identiche
nelle stesse circostanze [..]
Art. 3.3 Dlgs. 251/2007‘Esame dei fatti e delle circostanze’
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente
[..] condizione sociale, sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle
circostanze personale , [..] gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si
configurino come persecuzione o danno grave;
Motivi di persecuzione: razza
La persecuzione per ragioni di “razza” comprende, fra
l’altro, le persecuzioni fondate su:
- COLORE DELLA PELLE
- DISCENDENZA
- APPARTENENZA AD UN GRUPPO ETNICO
Le razze non esistono? Esistono i razzisti ed anche le persecuzioni di carattere razziale.
Riferimenti in diritto internazionale: Conv. ONU eliminazione discriminazione razziale del
1965
Riferimenti in diritto comunitario: art. 10, lett. a) Dir. 2004/83/CE
Riferimenti in diritto italiano: art. 8, lett. a) D. Lgs. 251/2007
4. La persecuzione
Non esiste una definizione universalmente accettata di persecuzione
Persecuzione come:
-
minaccia alla vita o alla libertà (art. 31 e 33 Conv. Ginevra 1951)
Art. 7, D. Lgs. 251/07
- gravi violazioni di altri diritti umani fondamentali (in particolare, tortura,
altri atti o trattamenti inumani e degradanti, riduzione in schiavitù o servitù, condanna
penale per fatti non previsti anticipatamente come reato, o con pene più gravi di quelle
anticipatamente stabilite dalla legge)
- somma di diverse misure, incluse eventuali violazioni dei diritti umani, il cui
impatto complessivo sia sufficientemente grave da avere un effetto analogo ad
una violazione grave di diritti umani fondamentali
LE FORME DELLA PERSECUZIONE (ESEMPI)
•
Atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale;
•
provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o
attuati in modo discriminatorio;
•
azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
•
rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione
sproporzionata o discriminatoria;
•
azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare
servizio militare in un conflitto in cui potrebbero essere richiesto il
compimento di atti criminali;
•
atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.
Riferimenti in diritto comunitario: art. 9.2 Dir. 2004/83/CE
Riferimenti in diritto italiano: art. 7 D. Lgs. 251/2007
4.La persecuzione: questioni controverse
• Persecuzione / discriminazione
Manuale UNHCR, parag. 54
“Differenze di trattamento più o meno rilevanti fra diversi gruppi sociali esistono in
molte società. Le persone che godono di un trattamento meno favorevole per
effetto di tali differenze non sono necessariamente vittime di persecuzione. E’ solo
in circostanze particolari che la discriminazione determina persecuzione. Ciò
avviene se le misure discriminatorie implicano conseguenze pregiudizievoli per la
persona colpita”
• Fuga dalla persecuzione / fuga dalla giustizia
Le persone che fuggono dall’applicazione della pena per la commissione di reati
comuni non sono considerate rifugiati, a meno che:
- non sia inflitta una pena eccessiva
- l’applicazione della legge penale sia discriminatoria
Inoltre: anche una persona condannata per un crimine di diritto comune può essere
riconosciuto rifugiato (ma, possibile applicazione della clausola di esclusione)
L’agente di persecuzione
Posizione UNHCR: Stato, agente non statuale ove la Stato non può o non
vuole fornire protezione
• Persecuzioni direttamente imputabili allo Stato
• Persecuzioni imputabili a soggetti assimilabili allo Stato (es. partiti o
organizzazioni politiche che controllano un territorio)
• Persecuzioni imputabili a soggetti privati o gruppi sociali, contro cui lo
Stato non voglia o non sia in grado di offrire adeguata protezione
NB: affinché vi sia persecuzione non è necessario dimostrare l’intento
persecutorio o valutare le motivazioni del soggetto agente
Riferimenti in diritto comunitario: art. 6 e 7 Dir. 2004/83/CE
Riferimenti in diritto italiano: art. 5 e 6 D. Lgs. 251/2007
5. I motivi di persecuzione
Secondo la Convenzione di Ginevra, si è rifugiati solo se la
persecuzione temuta è riferibile ad una delle seguenti ragioni:
•
•
•
•
•
Razza
Religione
Nazionalità
Opinioni politiche
Appartenenza ad un determinato gruppo sociale
I motivi indicati dalla Convenzione non si escludono l’un l’altro.
•
•
Riferimenti in diritto comunitario art. 10 Dir. 2004/83/CE
Riferimenti in diritto italiano art. 8 D. Lgs. 251/2007
Motivi di persecuzione: razza
La persecuzione per ragioni di “razza” comprende, fra
l’altro, le persecuzioni fondate su:
- COLORE DELLA PELLE
- DISCENDENZA
- APPARTENENZA AD UN GRUPPO ETNICO
Le razze non esistono? Esistono i razzisti ed anche le persecuzioni di carattere razziale.
Riferimenti in diritto internazionale: Conv. ONU eliminazione discriminazione razziale del
1965
Riferimenti in diritto comunitario: art. 10, lett. a) Dir. 2004/83/CE
Riferimenti in diritto italiano: art. 8, lett. a) D. Lgs. 251/2007
Permesso di soggiorno
•
Status di rifugiato = permesso per ASILO - 5 anni rinnovabile (art. 23,
c. 1 D. Lgs. 251/07).
•
Protezione sussidiaria = permesso per PROTEZIONE SUSSIDIARIA - 3
anni rinnovabile previa verifica permanenza condizioni (art. 23, c. 2
D. Lgs. 251/07).
•
Protezione umanitaria = permesso di soggiorno per MOTIVI
UMANITARI – periodo “non superiore alle necessità documentate”
(nella prassi, un anno). Rinnovabile. (art. 5, c. 3 lett. e) TUIMM; art.
11, c. 1 lett. c-ter) DPR 394/1999;
Definizione di persona ammissibile alla protezione
sussidiaria
Art. 2, lett. g D. Lgs n.251/07
Cittadino straniero che non possiede i requisiti per
essere riconosciuto come rifugiato ma nei confronti
di cui sussistono fondati motivi di ritenere che, se
ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno e il quale non può
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della
protezione di detto Paese.
Definizione di DANNO GRAVE
Art. 14, D.Lgs n. 251/07
• A) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di
morte
• B) la tortura o altra forma di pena o trattamento
inumano o degradante
• C) la minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno
o internazionale
DIFFERENZE TRA STATUS DI RIFUGIATO E
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
1) Persecuzione / Danno grave
2) Fondato timore/ Fondati motivi
3) Nel caso del rifugiato deve sussistere il
presupposto del nesso causale (motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale)
Le regolamentazioni al diritto di asilo introdotte dalla
legge 30 luglio del 2002 - Bossi-Fini
• Vengono istituite le Commissioni territoriali (prima c’era solo una
commissione nazionale).
• Sono previsti 20 giorni di tempo dalla presentazione della domanda alla
decisione di prima istanza.
• Inoltre, viene introdotta la possibilità di un riesame dell'eventuale
decisione negativa in prima istanza dalla stessa Commissione, integrata da
un membro della Commissione nazionale per l'asilo.
• L'introduzione della protezione umanitaria per coloro i quali, pur non
rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 1951, necessitano di una forma di protezione sussidiaria
poiché in fuga da guerre o da violenze generalizzate; e l'istituzione del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
I CARA
(Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo)
• Con il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 (Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato,
introduce i CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo).
Dai CARA il richiedente asilo ha la facoltà di uscire dal centro
nelle ore diurne.
• Dal 1998, la gestione dei CARA è affidata alla gestione di
centri e associazioni con finalità prettamente umanitarie e
sociali. Il fine era quello di coniugare l’aspetto socioassistenziale dell’accoglienza, a quello della sicurezza.
• Nei centri devono essere presenti esponenti dell’ACNUR. Un
membro dell’ONU è presente nella commissione territoriale.
• Sedi commissioni territoriali: Gorizia;
Milano;Foggia;Siracusa; Crotone con competenza a
conoscere delle domande presentate nelle Regioni
Calabria, Basilicata;Trapani.
• La legge prevede che la Commissione territoriale
provveda all’audizione del richiedente asilo entro 30
giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla
Questura e che la decisione venga poi adottata entro
i successivi 3 giorni.
Lo SPRAR
• 2002 – (L. 189/02) istituzionalizzazione del sistema
con la costituzione del “Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) e del Servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali la cui
gestione è affidata dal Ministero dell’Interno all’ANCI.
Gli attori territoriali della rete SPRAR sono:
•
gli enti locali, in qualità di enti responsabili di progetto;
• le organizzazioni del terzo settore, in qualità di enti attuatori;
• gli attori locali che partecipano attivamente e con ruoli
differenti (partenariato attivo, collaborazioni, ecc.) alla vita dei
soggetti territoriali: le scuole, gli uffici del lavoro, le ASL, le
associazioni di volontariato.
• il progetto SPRAR è il frutto dell’azione coordinata di questa
pluralità di soggetti, coinvolti sia in modo formale (ad
esempio, attraverso protocolli di intesa) che in via informale.
Le misure di accoglienza dello SPRAR
• i centri di accoglienza per richiedenti asilo – CARA;
• i centri di accoglienza polifunzionali metropolitani – nel 2007 sono
stati stilati accordi tra grosse realtà comunali ed il ministero(Roma,
Milano, Firenze e Torino). Obiettivo coniugare l’aspetto dei servizi di
base forniti nei centri di accoglienza governativi con quelli diretti
all’integrazione erogati dai comuni (collegamento con le aziende
sanitarie locali e gli ospedali, percorsi di inserimento sociale degli
ospiti nel tessuto urbano);
• i progetti territoriali dello SPRAR: progetti territoriali ordinari;
progetti per categorie vulnerabili (minori non accompagnati; vittime
di violenza o di torture; madri sole; famiglie);
• Sperimentazione progetti di reinsediamento (Rieti, Riace, Trapani
transitamento CARA) – UNHCR – FER – Ministero dell’Interno.
L’arrivo dei migranti dal nord Africa:
le strategie di “contenimento” dei flussi migratori – gennaio-aprile 2011
"Dobbiamo chiudere i rubinetti e cominciare a svuotare la
vasca“ (Dichiarazione Bossi 5 aprile 2011.)
• I trasferimenti forzati da Lampedusa verso le tendopoli dopo 60
giorni di permanenza sull’isola (la produzione dell’emergenza)
• I rimpatri arbitrari dei cittadini tunisini via mare, le proposte di
sostegno finanziario ai rientri
• 5 aprile - Gli accordi di natura economica con il governo tunisino per
i rimpatri (100milioni per frenare lo tsunami umano)
• Le tendopoli: CIE o centri di accoglienza? Il divieto di ingresso alle
organizzazioni umanitarie e agli organismi di volontariato
• Le “disattenzioni” verso i minori non accompagnati
• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI del 7 aprile 2011 Dichiarazione dello stato
di emergenza umanitaria “nel territorio del Nord
Africa” per consentire un “efficace contrasto”
all’eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari
nel territorio nazionale. (11A04894) (GU n. 83 del 114-2011)
Una “parvenza” di accoglienza per i richiedenti asilo originari dal Corno
d’Africa e dall’area Subsahariana:
le dinamiche
• I nuovi « CARA » gestiti dalla protezione civile in
collaborazione con organismi del terzo settore
« selezionati » nella totale disinformazione degli enti
locali (l’umanizzazione delel pratiche detentive
(Bauman 1998))
• La detrazione di risorse e di autonomia alle
amministrazioni comunali e ai soggetti sociali
impegnati nel sistema SPRAR
• I rimpatri assistiti
I provvedimenti legati allo “stato di emergenza”
• I CIE – Centri di Identificazione ed Espulsione (trattenimento
fino a 18 mesi – legge 2 agosto 2011, n. 129)
• La repressione delle rivolte a Lampedusa settembre 2011: le
prigioni galleggianti (il trattenimento dei migranti sui CIE
adibiti sulle navi a Porto Empedocle); i trasferimenti forzati
dall’isola verso le destinazioni sconosciute
• I rimpatri forzati dai diversi CIE e le espulsioni immediate dalle
coste del meridione d’Italia: dall’inizio dell’anno al 1
novembre 2011 sono 3.592 i rimpatri coatti verso la Tunisia e
965 quelli verso l’Egitto.
• L’accoglienza dei richiedenti asilo negli hotel disusati
Dati protezione civile sulla presenza dei migranti dal nord-Africa nei CARA e
nei progetti SPRAR di accoglienza integrata (10/10/2011)
Piemonte
Valle
d’Aosta
Liguria
Lombardia
1.748 Marche
43 Lazio
583 Abruzzo
3.060 Molise
565
2.337
0
126
PA Trento
210 Campania
2.278
PA Bolzano
182 Puglia
1.376
Veneto
Friuli V. G.
1.711 Basilicata
517 Calabria
Emilia
Rom.
1.710 Sicilia
Toscana
1.253 Sardegna
Umbria
390 TOTALE
252
1.025
2.270
581
22.217
• Ministero dell'Interno, circolare del 1° marzo
2013
Chiusura Emergenza umanitaria Nord Africa
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lezione rifugiati 2013 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali