Modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI L. 662/1996 Rosaria Fanfoni – Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale Roma, 28 maggio 2013 Indice Pagina 3 Storia del Fondo di Garanzia Pagina 13 Misure di particolare rilievo Pagina 17 Caratteristiche del Fondo di Garanzia Pagina 21 Sezioni speciali Pagina 26 Le Riserve Pagina 31 Modalità operative Pagina 39 Criteri di valutazione Pagina 46 La certificazione del merito di credito Pagina 50 Le nuove Disposizioni Operative: modifiche e integrazioni Pagina 67 Attivazione della Garanzia Pagina 75 Controlli Documentali 2 Storia del Fondo di Garanzia 3 Storia del Fondo di Garanzia Evoluzione Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” Il Fondo interviene su operazioni finanziarie, a favore di PMI, perfezionate da banche, intermediari finanziari “107”, SFIS (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo), SGR e Società di Gestione Armonizzate. E’ inoltre prevista la controgaranzia del Fondo a favore delle garanzie prestate dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia. Disposizioni di estremo rilievo circa l’operatività del Fondo, sono state introdotte dalla Legge anti-crisi n. 2/2009 (Art. 11 “Potenziamento finanziario dei Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato”) e dalla Legge incentivi n. 33/2009 (Art. 7 quinquies) e dalla Legge Salva Italia n. 214/2011 (Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 4 Storia del Fondo di Garanzia Governance L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione composto da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, Locali, dell’ABI e delle categorie. Il gestore del Fondo, che si occupa dell’istruttoria delle pratiche, è attualmente un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui Mediocredito Centrale agisce in qualità di mandataria. IL COMITATO DI GESTIONE E’ composto da 21 membri in rappresentanza di: MISE (6) MIT (1) MEF (1) E’ composto da 5 istituti bancari che si sono aggiudicati la gara (bando pubblicato in G.U.R.I. 5^ aerie speciale n. 107 del 15 settembre 2010): MiPAAF (1) Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo mandataria) MIUR (1) Artigiancassa S.p.a. Regioni (1) MPS Capital Service Banca per le imprese spa ABI (1) Categorie (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Unatras e Confcooperative) 5 IL GESTORE Mediocredito Italiano spa Istituto Centrale delle banche Popolari Italiane spa Storia del Fondo di Garanzia Governance RTI 6 Dinamica sull’utilizzo del Fondo 7 Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI A partire dal 2009, l’operatività del Fondo ha sperimentato una forte dinamica di crescita. Le domande accolte hanno segnato un incremento del 76,5% rispetto al 2008. I dati relativi al 2012 rafforzano tale evoluzione, evidenziando un numero di domande accolte superiore alle 61.000 operazioni, con un aumento del 10,1% rispetto al 2011. Nella difficile fase congiunturale in atto, il Fondo di Garanzia si è dimostrato uno strumento particolarmente utile per le PMI, sostenendo le esigenze di liquidità e di nuovi investimenti e limitando il fenomeno della contrazione del credito. La dinamica delle domande accolte (2000-2012) Domande accolte (n.) 61,408 55,206 50,076 24,598 8 1,213 1,752 2,229 3,893 2000 2001 2002 2003 5,700 6,492 2004 2005 12,886 13,938 2007 2008 8,592 2006 2009 2010 2011 2012 Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI La dinamica delle domande e dei finanziamenti accolti per Area Territoriale (2011-2012) Domande accolte (n.) 29,785 25,605 19,147 10,454 2011 Nord 2012 19,144 12,479 Centro Mezzogiorno Finanziamenti accolti (€ mld) 4.5 4.6 2.4 2011 9 Nord 2012 2.1 1.5 1.4 Centro Mezzogiorno Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI La distribuzione delle operazioni accolte per tipo d’impresa a valere sul Fondo di Garanzia nel corso del 2011 conferma la dinamica di riduzione del volume dei finanziamenti. Dal confronto con i dati relativi all’anno precedente si sottolinea una contrazione delle: Aziende localizzate nel mezzogiorno (dal 34,7% al 31,2%); Imprese del settore Industria (dal 44,6% al 43,5%), Commercio (dal 38,4% al 33,1%), Servizi (dal 16,4% al 15,2%); Aziende di micro dimensioni (dal 63,5% al 60,5%); Operazioni di controgaranzia (dal 67,9% al 67,3%) Distribuzione delle domande accolte 2011 - 2012 (%) Settore Settore Area territoriale 2012 48.5% 2011 20.3% 46.4% 0% Nord 18.9% 20% 40% Centro 31.2% 60% 34.7% 80% 100% Mezzogiorno 2012 43.5% 2011 44.6% 0% Industria 20% Commercio 60.5% 2011 10 30.7% 63.5% 0% 20% 40% Micro Piccola Media 28.9% 60% 15.2% 38.4% 40% Servizi 60% Altro 8.1% 16.4% 80% 80% 8.7% 0.1% 2012 67.3% 32.5% 7.5% 2011 67.9% 32.1% 100% 0% Controgaranzia 20% 40% Garanzia diretta 60% Cogaranzia 80% 0.6% 100% Tipologia di garanzia Dimensione 2012 33.1% 0.2% 100% Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI 2012: Supporto in assenza di garanzie reali L’importante sostegno del Fondo al sistema delle PMI è testimoniato dal significativo numero di imprese ammesse in assenza della presentazione di garanzie reali. La quasi totalità delle aziende, pari al 99,5% del totale, ha avuto accesso al finanziamento senza prestare garanzie reali, mentre solamente lo 0,5% ha presentato garanzie costituite da ipoteche (0,1% del totale) e da pegni (0,4% del totale). Risultati Distribuzione delle domande accolte per tipologia di garanzia 1°gennaio - 31 dicembre 2011 (%) 2011 Ipoteca 0,1% Op. senza garanzie reali 99,5% 11 Pegno 0,4% Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI 2012: Poche le domande escluse Nonostante la continua espansione delle richieste di accesso al Fondo, l’incidenza delle domande escluse nel 2012 è risultata contenuta (1,4% del totale), su un livello inferiore a quello sperimentato nell’anno precedente (2,9%). Incidenza delle domande escluse, 2011 - 2012 (%) 2012 98,6% 2011 1,4% 97,1% 0% 20% 40% Domande accolte 2,9% 60% 80% 100% Domande escluse A cosa si riconduce l’esclusione? Le motivazioni di esclusione delle domande sono riconducibili prevalentemente a: 12 cash flow insufficiente al pagamento della rata (21,6% del totale); basso rapporto del MOL sul fatturato (13,3%); elevato passivo circolante in relazione al fatturato (16,9%). Misure di particolare rilievo 13 Misure di particolare rilievo Potenziamento dello strumento A partire dalla fine del 2008 sono stati adottati alcuni provvedimenti che hanno favorito la continuità operativa e il potenziamento dello strumento. In particolare: l’estensione alle imprese artigiane, creando così un unico fondo per tutte le tipologie di imprese, rafforzandone la mutualità; concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo, al fine di consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle imprese debitrici; costituzione della Sezione Speciale dedicata alle imprese di autotrasporto merci, assegnandole 50 milioni di € a titolo di dotazione; revisione dei criteri di valutazione delle imprese, individuando nuovi valori di riferimento per gli indicatori economico-finanziari in grado comunque di selezionare imprese economicamente e finanziariamente sane, per far fronte alla particolare dinamica congiunturale in atto, che ha determinato il peggioramento dei conti economici delle aziende; revisione dei criteri per l’assegnazione dell’autorizzazione a certificare il merito di credito per confidi ed altri fondi di garanzia, al fine di accelerarne l’iter e di monitorare costantemente le performances dei soggetti autorizzati; 14 Misure di particolare rilievo Potenziamento dello strumento rifinanziamento per € 1.200 mln per il triennio 2012 – 2014 con l’incremento dell’importo massimo garantito a € 2,5 mln, la copertura max all’80% e la revisione dei coefficienti di accantonamento; emanazione del decreto “fund raising” attuativo della norma della legge 2/2009 che consente a regioni, banche, SACE, ed altri importanti organismi di partecipare alla dotazione del Fondo incrementandone la capacità operativa tramite la creazione di apposite sezioni speciali; specifici criteri di valutazione per le imprese operanti su commessa o a progetto, che prevedono di affiancare alla classica valutazione sui dati storici di bilancio anche la valutazione sull’iniziativa che si intende realizzare; specifici criteri di valutazione per le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, che, tenuto conto della specificità delle aziende del settore per le quali è stata costituita apposita Sezione Speciale, dispongono una rimodulazione della selettività con la quale stabilire il possesso dello status di impresa economicamente e finanziariamente sana. 15 Misure di particolare rilievo Potenziamento dello strumento Estensione dell’importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di € (ad eccezione delle operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario, delle “altre operazioni finanziarie” e delle operazioni a favore delle imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria). Definizione delle operazioni finanziarie ammissibili (operazioni di durata non inferiore a 36 mesi, operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., operazioni sul capitale di rischio, operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni, altre operazioni finanziarie. Estensione dei Soggetti Richiedenti la Garanzia Diretta (SGR e le Società di gestione armonizzate). Le ulteriori modifiche e integrazioni introdotte dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni operative hanno riguardato la varie fasi della procedura operativa dalla concessione della garanzia alla gestione dell’operazione fino all’attivazione del Fondo. 16 Il Fondo di Garanzia Caratteristiche del Fondo di Garanzia 17 Caratteristiche del Fondo di Garanzia Punti di forza 18 Ammissibilità per qualunque operazione finanziaria Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese. Intersettorialità Con l’estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l’autotrasporto merci su strada. L’intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up. Escutibilità a prima richiesta La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche Nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione €pea. Procedure snelle Per accedere al Fondo è possibile presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti. Caratteristiche del Fondo di Garanzia Ponderazione zero Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. La garanzia di ultima istanza dello stato La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate. Essa agisce: nel caso di garanzia diretta; nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante. Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su “fondo rischi” da Confidi o altro Fondo di Garanzia. 19 Caratteristiche del Fondo di Garanzia Modalità di intervento 20 Garanzia diretta E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate (queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio) Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa nel Lazio e in Toscana Controgaranzia E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93). Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo. Cogaranzia Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola i criteri le modalità e le procedure di concessione e di attivazione. Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese situate nel Lazio e in Toscana. Il Fondo di Garanzia Sezioni speciali 21 Sezioni speciali La Sezione Speciale per le PMI di autotrasporto merci conto terzi prevede alcune condizioni di favore per le imprese del settore: Autotrasporto Esenzione dal pagamento della commissione (ad eccezione delle operazioni sul capitale di rischio e delle operazioni di consolidamento su stessa banca/gruppo bancario). Criteri di valutazione specifici che tengono conto delle caratteristiche del settore Inserimento di parametri che favoriscono l’accesso alla procedura di microcredito Camere di Commercio 22 Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale delle Camere di Commercio riguardano interventi di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta del Fondo di garanzia, in collaborazione con il sistema dei Confidi, per facilitare l’accesso al credito delle PMI a copertura di investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione. Le Sezioni Speciali delle Camere di commercio In particolare, le tipologie di operazioni ammissibili all’intervento del Fondo di garanzia interessano investimenti e spese correnti destinate a: Partecipazione a fiere estere Viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia Partecipazione a fiere internazionali in Italia Corsi di formazione professionale per operatori esteri Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc. redatti in lingua estera Apertura sito internet (in lingua estera) Pubblicità effettuata all’estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione, web Realizzazione di una struttura a fini commerciali (purché si tratti di una struttura configurabile come singola, al fine di escludere il finanziamento di una rete distributiva); nel caso di acquisto di Workshop, conferenze ed incontri con operatori e giornalisti esteri immobile è ammissibile il 50% del valore Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo e delle operazioni ammissibili della Sezione Speciale, la percentuale di copertura può raggiungere un’intensità massima dell’80%, a fronte di una quota garantita dai Confidi, che non può superare l’80%. Sulla base di quanto previsto nel Protocollo tra il MiSE, il MEF e le Camere di Commercio, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50% tra le risorse a valere sul Fondo e quelle sulla Sezione Speciale. 23 A oggi, le Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo sono 19, con un contributo totale al Fondo pari a € 15,6 mln. La Sezione speciale Abruzzo Con decreto del Mise/MEF del 29 ottobre 2012 è stata istituita una sezione destinata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli studi professionali, con unità locali ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9 aprile 2009. Alla Sezione Abruzzo è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilità del Fondo, di euro 10.000.000,00. La Sezione Abruzzo è destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale fino a euro 2.500.000,00, di garanzie dirette e controgaranzie, con copertura massima: • dell’80 percento dell’ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di Garanzia Diretta; • del 90 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di Controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all’80 percento di ciascun finanziamento. Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione Abruzzo saranno esaminate con priorità dal Comitato di gestione. La Sezione Abruzzo può rilasciare garanzie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del 29 ottobre 2012. Decorso tale periodo, le risorse eventualmente non impegnate sono utilizzate per altri interventi del Fondo. 24 La Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari opportunità Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità riguardano interventi di garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore di Imprese femminili con sede operativa e/o legale ubicata nel territorio nazionale Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, la percentuale di copertura può raggiungere un’intensità massima dell’80%. Sulla base di quanto previsto dall’Atto di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità verserà al Fondo un contributo totale pari a € 10 mln. 25 Il Fondo di Garanzia Le Riserve 26 Le Riserve PON “Ricerca e Competitività 2007-2013” e POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013” Con Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009 sono state istituite due Riserve finalizzate agli interventi del Fondo a favore delle imprese ubicate nei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). Le Riserve istituite, con contabilità separata, sono state attivate a valere su: risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività 2007/2013”, Asse II, Obiettivo operativo “Miglioramento del mercato dei capitali” – Azione “Capitalizzazione delle PMI ed accesso al credito” (dotazione pari ad euro 150.000.000,00); risorse del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013” (dotazione pari ad euro 96.000.000,00). Per entrambe le Riserve, il Fondo di Garanzia può intervenire per le operazioni di garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia, con quote di copertura dell’80%. Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura, l’importo massimo garantibile per ciascun soggetto beneficiario finale è pari ad euro 2.500.000,00. 27 La Riserva PON “Ricerca e Competitività 2007-2013” (1/2) La Riserva PON RC è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), secondo termini e condizioni previste dalle relative Linee Guida. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2012, ha emendato il precedente dell’11 dicembre 2009 e ampliato le modalità d’intervento del Fondo nell’ambito della Riserva PON RC. Innanzitutto, è stata rimossa la limitazione degli interventi di Garanzia Diretta del Fondo alle sole operazioni finanziarie a favore di pool di imprese, prevedendo che, per tutte le modalità tecniche già previste dalla disciplina ordinaria del Fondo, ovvero Garanzia Diretta, Controgaranzia e Cogaranzia, i requisiti specifici che i soggetti beneficiari finali devono soddisfare ai fini dell’ammissibilità alla Riserva PON RC sono: a) ubicazione della PMI nelle Regioni Convergenza; b) rispetto delle condizioni previste in via ordinaria per l’ammissibilità al Fondo e rispetto dei vincoli previsti dai regimi di aiuto applicabili. Inoltre, è stata rimossa la limitazione degli interventi di garanzia del Fondo alle sole operazioni finanziarie finalizzate ad investimenti produttivi, prevedendo l’ammissibilità alla garanzia delle operazioni finanziarie concesse : a) a fronte d’investimenti; b) per gli interventi sul capitale circolante. 28 La Riserva PON “Ricerca e Competitività 2007-2013” (2/2) La Garanzia Diretta a valere sulle risorse della Riserva PON RC a favore di soggetti beneficiari finali ubicati nel territorio della Regione Puglia, può essere concessa esclusivamente a fronte di operazioni finanziarie di importo superiore a: 400.000,00 euro per gli interventi sul capitale circolante; 1.000.000,00 euro per il consolidamento di passività a breve termine; 1.500.000,00 per gli investimenti. Rientrano nel “capitale circolante” – e, dunque, sono ammissibili alla garanzia della Riserva PON – le operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine finalizzate alla copertura dei fabbisogni finanziari dell’impresa. Rientrano nel “capitale circolante” anche le operazioni di consolidamento di passività a breve termine con “banca/gruppo bancario diversi” o di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento concesso preveda l’erogazione all’impresa di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere dei finanziamenti oggetto di consolidamento o rinegoziazione. 29 La Riserva POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013” La Riserva POI è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), secondo termini e condizioni previste dalle relative Linee Guida. La riserva POI è costituita da cinque sottoriserve ognuna delle quali è destinata a garantire finanziamenti a fronte di investimenti previsti nell’ambito delle Attività 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 e 2.5 del Programma Operativo e descritti nelle Linee Guida: Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.1: Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio (con una dotazione pari a € 32,6 mln); Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.2: Interventi a sostegno dello sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca e all’applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili (con una dotazione pari a € 5,7 mln); Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.4: Interventi sperimentali di geotermia ad alta entalpia (con una dotazione pari a € 15,5 mln); Asse II : “Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico” - Attività 2.1: Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti (con una dotazione pari a € 8,2 mln); Asse II : “Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico” - Attività 2.5: Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento (con una dotazione pari a € 34,0 mln). 30 Modalità operative 31 Modalità operative Soggetti beneficiari Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione €pea 2003/361/CE del 6 maggio 2003: valutate economicamente e finanziariamente sane; appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di alcuni settori esclusi dalla UE (trasporti ad eccezione dell’autotrasporto merci c/terzi, cantieristica navale, industria automobilistica, etc). Il settore agricolo è I soggetti beneficiari finali escluso dalla garanzia diretta (ad eccezione delle classi 01.41, 01.42, 01.5, 0.2) ma non dalla controgaranzia; situate sul territorio nazionale; Non sono ammesse alla Garanzia le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite dal Fondo. N.B. Non è ammesso l’intervento del Fondo in garanzia diretta per le imprese aventi sede legale/operativa nel Lazio e in Toscana. 32 Modalità operative Soggetti richiedenti Possono richiedere la Garanzia Diretta previo accreditamento: Banche anche in qualità di capofila di pool di banche intermediari finanziari ex art. 107 S.F.I.S. (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo) SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole Operazioni sul capitale di Rischio. Per l’accreditamento i richiedenti devono presentare richiesta scritta al gestore ovvero richiesta di credenziali per l’utilizzo della piattaforma web I soggetti richiedenti Possono richiedere la Controgaranzia e la Cogaranzia: Confidi Altri Fondi di Garanzia gestiti da Banche e Intermediari Per l’accreditamento i richiedenti devono presentare richiesta scritta al gestore ovvero richiesta di credenziali per l’utilizzo della piattaforma web e copia della documentazione di iscrizione nell’elenco generale o nell’apposita sezione 107, copia dell’ultimo bilancio, informazioni redatte sul modulo allegato 6, copia delle convenzioni sottoscritte con le banche . 33 Modalità operative Operazioni finanziarie ammissibili La Garanzia è concessa secondo il regime de minimis per le seguenti tipologie di operazione finanziaria: Operazioni ammissibili 34 Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.; Operazioni sul capitale di rischio; Operazioni di consolidamento delle passività a BT su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi (con esclusione dei Prestiti partecipativi e dei Finanziamenti a medio - lungo termine); Altre operazioni finanziarie (con esclusione dei Prestiti partecipativi e dei Finanziamenti a medio - lungo termine). Per i Finanziamenti a M/L Termine ed i Prestiti partecipativi, la Garanzia è concessa secondo il regime agevolativo individuato dal Regolamento CE n. 800/2008 a meno che i soggetti beneficiari finali richiedano espressamente che sia comunque concessa secondo il regime de minimis Modalità Operative Procedure per la concessione della garanzia Richiesta di ammissione Richiesta preventiva 35 Deve pervenire al Gestore entro 6 mesi: dalla data di delibera dell’operazione da parte dei soggetti richiedenti - Garanzia Diretta dalla data di delibera del soggetto richiedente e del soggetto finanziatore - Controgaranzia Occorre trasmettere il solo modulo di domanda, senza la necessità di presentare bilanci o altra documentazione. Il modulo di domanda deve essere inviato dal soggetto richiedente al gestore mediante: piattaforma web; posta raccomandata A/R; fax. Il soggetto richiedente conserva agli atti il modulo Allegato 4 compilato dal legale rappresentante dell’impresa. E’ possibile presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori. In tal caso, entro 3 mesi dalla delibera del Comitato deve essere trasmessa al Gestore la comunicazione della delibera di concessione. Modalità Operative Procedure per la concessione della garanzia Istruttoria Il Gestore assegna alle richieste un nr. di posizione identificativo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali entro 15 gg lavorativi dall’arrivo delle richieste, il nr. di posizione assegnato e il Responsabile per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità. Il soggetto richiedente deve inviare le eventuali integrazioni richieste entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte del Gestore Delibera del Comitato Comunicazioni al Gestore 36 Le proposte sono deliberate dal Comitato entro 2 mesi dalla data di arrivo o di completamento della richiesta. Per ogni comunicazione, i soggetti richiedenti possono utilizzare dei modelli e/o degli allegati predefiniti facilmente compilabili e reperibili on line sul sito web Modalità Operative Garanzie integrative Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria, che invece possono essere acquisite sulla parte residua del finanziamento, purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo. Garanzie integrative Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla Garanzia venga acquisita una garanzia reale, il soggetto richiedente deve indicare, in fase di richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di conferma della garanzia l’ubicazione e la proprietà del bene, il grado dell’eventuale ipoteca, eventuali precedenti gravami, l’ammontare dell’eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia. Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l’importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del citato pegno. 37 Modalità Operative Erogazioni 38 Operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un PDA I soggetti richiedenti devono comunicare, in fase di richiesta di ammissione, o, nel caso di richieste preventive, in sede di comunicazione della delibera del soggetto finanziatore, la data di scadenza e il costo della garanzia, il tasso e le commissioni bancarie applicate. Nel caso di operazioni finanziarie (ad esempio “anticipazioni auto liquidanti”), la data di stipula o perfezionamento può essere assimilata, ai fini della determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera di concessione del soggetto finanziatore. Operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un PDA Le operazioni devono essere perfezionate mediante contratto di finanziamento e atto di erogazione. almeno il 25% dell’importo deve essere erogato entro 6 mesi dalla delibera del Comitato L’erogazione a saldo deve avvenire entro 18 mesi dalla data della delibera del Comitato. Ciascuna erogazione, parziale o a saldo, deve essere comunicata entro 3 mesi dalla data di erogazione. In caso di erogazione parziale o a saldo antecedente alla data di concessione della garanzia e non indicata sulla richiesta di ammissione, il soggetto richiedente (e/o il soggetto finanziatore, nel caso di Controgaranzia “a prima richiesta”), deve comunicare l’erogazione entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione all’intervento del Fondo. Sono previste diverse tempistiche di erogazione (parziale e a saldo) per le operazioni di leasing mobiliare e immobiliare e per le operazioni sul capitale di rischio. Criteri di Valutazione 39 Criteri di valutazione Scoring e Fasce di Valutazione 40 Ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo le PMI vengono valutate, mediante appositi modelli, sulla base dei dati di bilancio degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata a data recente. I modelli di valutazione sono suddivisi per settore economico, regime di contabilità (ordinaria o semplificata) e tipologia di operazione presentata. Per ogni impresa viene calcolato lo scoring sulla base di 4 indici calcolati sugli ultimi due bilanci Dopo il calcolo dello scoring, è possibile attribuire all’impresa una delle fasce di valutazione: FASCIA 1: proposta positiva del Comitato FASCIA 2: da valutare caso per caso FASCIA 3: proposta negativa al Comitato NB: Indipendentemente dalla Fascia ottenuta nel primo bilancio, l’impresa viene collocata in Fascia 3 qualora l’Indice Mezzi propri / Totale fatturato < 5% (nel caso di imprese di autotrasporto < 4%) e/o in caso di richiesta al Fondo su finanziamenti di durata < 36 mesi il cui importo sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo superi il 25% (nel caso di imprese di autotrasporto superi il 60%) del fatturato relativo all’ultimo bilancio approvato. Criteri di valutazione Procedura semplificata impresa rientrante nella fascia 1 del modello di valutazione assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative importo dell’operazione < 30% del fatturato dell’impresa (20% nel Procedura semplificata caso di operazioni fino a 36 mesi) eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente < 40% eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci < 5% fatturato 41 Criteri di valutazione Procedura importo ridotto Microcredito 42 assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative, utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati , eventuale perdita ultimo bilancio <= 10% fatturato Importo dell’operazione < 20.000 €, elevabile fino a 100.000 € al ricorrere di determinate condizioni: anzianità dell’impresa (+ 5% per ogni anno con un limite di 20.000 €) n. “addetti” (+ 25% per ogni addetto con un limite di 20.000 €) finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili (+ 20% del valore dei beni con un limite di 30.000 €) (per le imprese di autotrasporto è 40% con lo stesso limite di 30.000 €) ovvero finanziamento a fronte di investimenti da effettuare dopo la domanda (+ 10% del valore dei beni con un limite di 20.000 €) crescita del fatturato almeno del 5% (per autotrasporto crescita almeno del 3%) nell’ultimo esercizio (+ 50% dell’importo base), oppure crescita del fatturato almeno del 10% (per autotrasporto 7%) nell’ultimo esercizio (+ 100% dell’importo base) immobile aziendale di proprietà (+200% dell’importo base); acquisito in leasing (+100% dell’importo base); con contratto di locazione di durata residua > durata del finanziamento (+75+%dell’importo base). Nel caso di autotrasporto si conteggia anche il mezzo di proprietà (+100% importo base) L’importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi sopracitati, è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 €, nel caso di richieste inviate da Confidi o da Altri fondi di garanzia autorizzati Criteri di valutazione Imprese Start Up Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati: sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento; rientrano tutte nella modalità “caso per caso”; non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono < al 25% dell’importo del programma di investimento. Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento o dell’acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei Mezzi Propri. Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema previsto nell’ Allegato 7. Nel caso di operazioni finanziarie di importo ≤ 50.000 €, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo ≤ 25.000 €), compilato secondo lo schema dell’Allegato 7bis. Criteri di valutazione Imprese con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto Le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all’iniziativa da realizzare sono valutate in base a: Capacità di realizzazione • • • • • analisi della struttura organizzativa approfondimento del progetto precedenti esperienze nella realizzazione di progetti similari analisi delle componenti di spesa definizione dei tempi di realizzazione Capacità di remunerazione • • • • piano dei costi individuazione delle fonti finanziarie interne ed esterne analisi del mercato di sbocco importi, qualificazione ed orizzonte temporale dei rientri attesi (1/2) Criteri di valutazione Imprese con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto (2/2) rientrano tutte nella modalità “caso per caso”; sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa; sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema dell’Allegato 7ter; non sono ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa; non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono < al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa. Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri. La certificazione del merito di credito 46 Requisiti per la certificazione del merito di credito- Riferimenti normativi: DM 18 marzo 2011 – Modifica dei criteri per autorizzare i Confidi a certificare il merito di credito Circolare MCC 591 I Confidi devono: Possedere una capacità di valutazione ritenuta adeguata dal Comitato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto Impegnarsi a non richiedere l’intervento del Fondo su operazioni di imprese rientranti in fascia 3 di valutazione Rispettare i criteri di cui alla lettera J, Parte VI D.O. (importo del fatturato dell’ultimo bilancio non deve avere una diminuzione rispetto all’esercizio precedente pari o superiore al 40% e in uno degli ultimi due bilanci approvati non deve risultare una perdita superiore al 5% del fatturato) 47 Requisiti per la certificazione del merito di credito Tre fasce di valutazione: a) x ≥ 30 Fascia 1 Proposta positiva al Comitato b) 25 ≤ x < 30 Fascia 2 Da valutare caso per caso c) X < 25 Fascia 3 proposta negativa al Comitato MONITORAGGIO E CONTROLLI Entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno i Confidi autorizzati devono far arrivare al Gestore un aggiornamento di tutti i dati al 30 giugno e al 31 dicembre. Il mancato rispetto di quanto previsto è motivo di decadenza dell’autorizzazione. Il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno, previa comunicazione del tasso medio di sofferenza ai soggetti autorizzati, il gestore effettua un monitoraggio dei tassi di sofferenza e comunica il raggiungimento della soglia di sofferenza. Il raggiungimento del III livello di soglia comporta la proposta al Comitato di revoca dell’autorizzazione 48 Certificazione del merito di creditoRequisiti Operazione Soggetto richiedente autorizzato Confidi o altri Fondi di Garanzia Requisiti Operazione: Soggetto beneficiario finale rientrante nella fascia 1 e 2 Eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente < 40% Eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati < 5% fatturato N.B. solo i soggetti richiedenti autorizzati nel caso di Microcredito: possono avere l’importo (post maggiorazioni) incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 euro. 49 Le nuove Disposizioni Operative: integrazioni 50 modifiche e Le nuove Disposizioni Operative: modifiche e integrazioni ai criteri e alle modalità di concessione della garanzia Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative, adottate: in attuazione a quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012 (decreto attuativo dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106); per una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione e dei criteri di semplificazione previsti dall’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999; per recepire le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo. 51 Le fasi del processo normativo e definizione delle nuove Disposizioni Operative del Fondo Il processo normativo Dicembre 2011 Giugno 2012 Agosto 2012 D.L. “Salva Italia” convertito con legge n. 214 del 22/12/2011 Decreto MiSE - MEF del 26/06/2012 Pubblicazione in G.U. del 20/08/2012 del Decreto MiSEMEF Definizione delle Disposizioni Operative Agosto 2012 Definizione nuove Disposizioni Operative del Fondo 52 Ottobre 2012 Ottobre 2012 Approvazione Disposizioni Operative da parte del Comitato Fondo Trasmissione Disposizioni Operative MISE 7 dicembre2012 Decreto Ministro MISE In vigore Disposizioni Operative Modalità operative del Fondo di Garanzia Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di copertura e importo massimo garantito 1/5 COPERTURA MASSIMA DEL 80% Soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno; Imprese femminili; Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON; Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Energia e relative sottoriserve; Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012; Operazioni finanziarie a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni. Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. accordate a COPERTURA MASSIMA DEL 70% 53 soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa su tutto il territorio nazionale. L’importo di tali operazioni non può essere superiore all’ammontare dei crediti certificati dall’Amministrazione debitrice; Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi a favore di soggetti beneficiari finali diversi da quelli con copertura massima pari all’80%. Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di copertura e importo massimo garantito 2/5 COPERTURA MASSIMA DEL 60% COPERTURA MASSIMA DEL 50% COPERTURA MASSIMA DEL 30% 54 Le operazioni finanziarie rientranti nella tipologia “Altre operazioni finanziarie”; Le operazioni sul capitale di rischio; in tal caso la Garanzia Diretta è efficace a partire dal ventiquattresimo mese e non oltre il settimo anno di detenzione della partecipazione. Le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata. Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di copertura e importo massimo garantito 4/5 Per ciascun soggetto beneficiario finale, per le seguenti operazioni: IMPORTO MASSIMO GARANTITO FINO 2.500.000 € - Operazioni sul capitale di rischio; - Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON; - Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Energia e relative - Sottoriserve; - Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012; - Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.; - Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi. Per ciascun soggetto beneficiario finale, per le seguenti operazioni: IMPORTO MASSIMO GARANTITO FINO 1.500.000 € 55 - Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; - Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; - Altre operazioni finanziarie. Attuazione del decreto 26 giugno 2012: le percentuali di copertura e l’importo massimo garantito Le percentuali di copertura e l’importo massimo garantito Operazioni di Garanzia diretta IMPRESE Imprese ubicate nel Mezzogiorno Imprese femminili Riserve PON e Poin OPERAZIONI Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 Altre imprese Quota di copertura / Importo massimo garantito Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 70% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 70% € 2,5 mln Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario 30% € 1,5 mln 30% € 1,5 mln 30% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln 30% € 1,5 mln Operazioni sul capitale di rischio 50% € 2,5 mln 50% € 2,5 mln 50% € 2,5 mln 80% € 2,5 mln 50% € 2,5 mln Altra operazione finanziaria 80% € 1,5 mln 80% € 1,5 mln 80% € 1,5 mln 80% € 2,5 mln 60% € 1,5 mln Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln. Operazioni di Controgaranzia IMPRESE Imprese ubicate nel Mezzogiorno Imprese femminili Riserve PON e Poin OPERAZIONI Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 Altre imprese Quota di copertura / Importo massimo garantito 56 Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 2,5 mln Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario 60% di 60% € 1,5 mln 60% di 60% € 1,5 mln 60% di 60% € 1,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 60% di 60% € 1,5 mln Operazioni sul capitale di rischio 80% di 60% € 2,5 mln 80% di 60% € 2,5 mln 80% di 60% € 2,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 60% € 2,5 mln Altra operazione finanziaria 80% di 80% € 1,5 mln 80% di 80% € 1,5 mln 80% di 80% € 1,5 mln 90% di 80% € 2,5 mln 80% di 80% € 1,5 mln Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni: quota di copertura 80% di 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln. Attuazione del decreto 26 giugno 2012: le operazioni finanziarie ammissibili Le operazioni finanziarie ammissibili Con il Decreto del 26 giugno 2012, che ha definito percentuali di copertura e importo massimo garantito per tipologie di operazioni finanziarie (articoli da 3 a 8), le Disposizioni Operative classificano le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, come di seguito indicato: operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.; operazioni sul capitale di rischio (S.G.R.e S.G.A. nuovi soggetti richiedenti della garanzia diretta); operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; altre operazioni finanziarie. Nell’ambito delle Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle Altre operazioni finanziarie, sono ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo): operazioni di liquidità (con la specifica della finalità del finanziamento) operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento; operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine; operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività “caratteristica” dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale; operazioni a fronte di investimento. 57 Attuazione del decreto 26 giugno 2012: versamenti al Fondo Versamenti Ai sensi dell’articolo 9 (Commissioni per la garanzia)al delFondo Decreto del 26 giugno 2012, le Disposizioni Operative hanno previsto le nuove modalità di versamento al Fondo. La commissione non è dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio, riferite a: soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; imprese femminili; piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; imprese sociali; imprese di autotrasporto;. La commissione non è inoltre dovuta fino al 7/6/2015 per le Micro e PMI ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 per tutte le operazioni finanziarie (D.L. 73/2012). Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo. La misura della commissione “una tantum” è variabile in funzione della tipologia di intervento e di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale, secondo quanto indicato nelle successive tabelle. 58 Per le Operazioni sul capitale di rischio, oltre alla commissione “una tantum” versata a seguito della concessione della garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti devono altresì versare entro il 31/01 di ciascun anno, una commissione annuale, per ciascuno degli anni della partecipazione, nella misura dello 0,25% dell’importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,5% dell’importo garantito per gli anni successivi. Attuazione del decreto 26 giugno 2012: versamenti al Fondo Versamenti al Fondo Commissioni in percentuale dell’importo garantito a carico dei soggetti richiedenti per operazioni di Garanzia Diretta e Controgaranzia Micro/piccole e medie con CTR Rete Imprese sociali Imprese autotrasporto Imprese colpite sisma 2012 Non dovuto fino 7.6.2015 Regioni Mezzogiorno Restanti territori Imprese femminili 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 3% (2 % **) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Non dovuto fino 7.6.2015 Non dovuto fino 7.6.2015 Non dovuto fino 7.6.2015 Non dovuto Non dovuto Non Dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto fino 7.6.2015 Consolidamento passività a breve stessa banca/gruppo Operazioni su capitale di rischio: -anno di ammissione -anni successivi fino al 5° -anni successivi al 5° Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione m* Operazioni finanziarie di durata > 36 mesi Altre operazioni P* M* m* P* M* Non dovuto 0,25% 0,5% 1% Non Dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto fino 7.6.2015 Non dovuto 0,25% 0,5% 1% Non Dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto Non dovuto fino 7.6.2015 *m= micro; P= piccola; M= media ** In caso di operazioni di controgaranzia 59 Piccole imprese indotto di imprese in amm. straordi. Attuazione del decreto 26 giugno 2012: Piano della trasparenza Piano della trasparenza Ai sensi dell’articolo 12 (Informazione alle imprese) del Decreto del 26 giugno 2012, le Disposizioni Operative introducono obblighi di informazione e trasparenza con riferimento alla concessione della garanzia del Fondo. A tal fine le Disposizioni Operative prevedono sia nel Paragrafo A (Caratteristiche della garanzia e soggetti richiedenti), sia nel Paragrafo E (Procedure per la concessione della garanzia diretta e della controgaranzia) impegni per i l Gestore – MCC e per i soggetti richiedenti in tema di informazione e trasparenza. ■ I soggetti richiedenti: • provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della trasparenza; • comunicano, in sede di richiesta di ammissione, ovvero, nel caso di richieste preventive, in sede di comunicazione dell’avvenuta concessione dell’operazione, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i soggetti beneficiari finali e le eventuali commissioni applicate da banche o confidi; • hanno l’obbligo di acquisire (prima della presentazione della richiesta di ammissione) e di conservare il modulo debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della PMI e la documentazione sulla cui base la PMI ha compilato il modulo di richiesta di ammissione. Il Gestore comunica ai soggetti richiedenti mediante procedura telematica, fax o posta (raccomandata A/R) e ai soggetti beneficiari finali (attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica) l’ammissione ovvero la non ammissione all’intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. Nella comunicazione ai soggetti beneficiari finali sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli Investimenti Nell’ambito del Comitato di gestione è stato istituito un gruppo di lavoro per dare piena attuazione a quanto disposto dall’articolo 12 (Informazioni alle imprese) del Decreto del 26 giugno 2012. 60 Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative, adottate per assicurare una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo, nonché per recepire le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo nel corso degli ultimi anni di operatività dello strumento. Le modifiche e le integrazioni introdotte sono evidenziate in funzione delle diverse fasi caratteristiche della gestione del Fondo: Concessione della garanzia Gestione dell’operazione Cause di inefficacia della garanzia Attivazione della garanzia 61 Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Concessione della garanzia Di seguito si riportano le modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative per la parte riguardante la presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia. In fase di ammissione sono improcedibili e respinte d’ufficio le operazioni per le quali rettifiche, integrazioni ovvero chiarimenti richiesti, non pervengano al Gestore entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta (anziché 6 mesi come precedentemente previsto) (Parte II, E.2.2) Le Disposizioni Operative esplicitano la metodologia di calcolo del valore cauzionale qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisita un’ipoteca di grado successivo al primo. In questi casi al valore cauzionale viene sottratto l’importo del debito residuo corrispondente al precedente gravame. (Parte II, E.3.14) Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o denaro, l’importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del pegno stesso (Parte II, E.3.15) 62 Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative riguardanti la fase di gestione dell’operazione introdotte sulla base dell’esperienza pregresse nella gestione dello strumento con l’obiettivo di assicurare una maggiore chiarezza circa le regole di funzionamento del Fondo. Le integrazioni sono distinte per tipologia di operazione, con specifiche riguardanti i requisiti per la concessione della garanzia e la verifica della realizzazione degli investimenti. Operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento Nel caso di operazioni finanziarie a breve termine la data di stipula o perfezionamento può essere assimilata, ai fini della determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera di concessione del soggetto richiedente (Parte II, F.1.3) Maggiori specifiche riguardano anche la durata e la decorrenza della garanzia; le Disposizioni Operative prevedono che la garanzia ha effetto dalla data di concessione o perfezionamento dell’operazione finanziaria (Parte II, F.4.2) 63 Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione Operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento A pena di inefficacia, una quota non inferiore al 25% dell’importo dell’operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla Garanzia (anziché 12 mesi come precedentemente previsto) (Parte II, F.2.4) L’operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data di delibera di ammissione (termine precedentemente non previsto) (Parte II, F.2.4) Viene introdotta un’ulteriore precisazione dei termini (in passato non prevista), per il soggetto richiedente che, a pena di inefficacia, deve comunicare al Gestore ciascuna erogazione, parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione (Parte II, F.2.5) Nel caso di richieste preventive di ammissione all’intervento del Fondo relative ad operazioni di durata superiore a 18 mesi, la Garanzia ha effetto dalla data di ammissione all’intervento del Fondo, ovvero dalla data di valuta dell’erogazione o del perfezionamento del finanziamento (Parte II, F.4.3) 64 Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione Variazioni dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è concessa la garanzia Le Disposizioni Operative, da un lato, confermano le precedenti modalità per convalidare la garanzia in caso di variazioni, dall’altro, sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione dello strumento integrano le modalità, individuando in maniera puntuale i documenti da inviare nei casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall’operazione già garantita. Un’ulteriore novità, volta a semplificare le modalità di richiesta e gestione del Fondo, riguarda l’individuazione dei casi in cui la garanzia è confermata d’ufficio: cessione della titolarità del credito in una data successiva all’ammissione dell’operazione alla Garanzia Diretta (Parte II, F.6.3); per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., qualora, a seguito di un’estensione dell’operazione, il soggetto richiedente faccia espressa richiesta di allungamento della Garanzia, a fronte del mancato pagamento dei crediti nei termini dell’operazione di anticipazione e a condizione che la certificazione di tali crediti dell’Amministrazione debitrice non prevedesse una data di pagamento (facoltà concessa al soggetto richiedente per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi). (Parte II, F.6.3) 65 Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Gestione dell’operazione Verifica della realizzazione degli investimenti Ai fini della semplificazione e di una migliore disciplina del Fondo in materia di verifica deli investimenti (ad eccezione di quelli erogati secondo il regime de minimis) si prevedono impegni per i soggetti richiedenti, che sono tenuti a richiedere alla PMI idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli investimenti, prima dell’erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall’avvenuta erogazione dello stesso (Parte II, F.7.1) Le Disposizioni Operative specificano inoltre che: il mancato invio della documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti da parte della PMI può comportare la revoca della concessione dell’agevolazione e il pagamento da parte della PMI di un importo pari all’ESL comunicato dal Gestore. In tale caso, a fronte della revoca dell’agevolazione, la garanzia per il soggetto richiedente rimane efficace (Parte II, F.7.1; G.2.1) il soggetto richiedente deve trasmettere la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti al Gestore o dimostrare di aver richiesto tale documentazione alla PMI tramite mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto tale obbligo in capo a quest’ultimo all’interno del contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione (Parte II, F.7.2) 66 Attivazione della garanzia 67 Attivazione Definizioni e termini (1/2) In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Per data di inadempimento si intende: per i finanziamenti con durata ≤ a 18 mesi senza PDA la data di risoluzione/revoca; per i finanziamenti con PDA la data della prima rata insoluta, anche parzialmente; nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali: la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; la data di ammissione alle altre procedure concorsuali. nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa. 68 Attivazione Definizioni e termini (2/2) Per avvio delle procedure di recupero si intende: nel caso di finanziamenti di durata ≤ a 18 mesi, la revoca/risoluzione dell’operazione contenente l’intimazione al pagamento; nel caso di finanziamenti di durata > a 18 mesi l’invio di una diffida di pagamento, ovvero il deposito del decreto ingiuntivo; in caso di procedure concorsuali, il deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente Per le operazioni di durata ≤ a 18 mesi senza PDA a pena di inefficacia l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre il mese successivo alla scadenza e deve esserne data comunicazione al Gestore entro 3 mesi dalla data di scadenza dell’operazione. Per le operazioni di durata > a 18 mesi e per le operazioni ≤ a 18 mesi con PDA a pena di inefficacia l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire inviandone comunicazione al soggetto beneficiario finale inadempiente e per conoscenza al Gestore entro 12 mesi dalla data di inadempimento 69 Attivazione Garanzia diretta - definizione, termini e modalità Garanzia diretta Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, il soggetto richiedente può richiedere l’attivazione del Fondo. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante raccomandata A/R, entro 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito. A pena di improcedibilità, alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la documentazione prevista nel manuale operativo. Il Gestore può richiedere copia dell’eventuale documentazione che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d’ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal soggetto richiedente entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del Gestore. La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d’ufficio : a) se presentata prima di 60 giorni dall’avvio delle procedure di recupero del credito; b) se la Garanzia Diretta risulta inefficace, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di rinuncia. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione, il Gestore propone al Comitato la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente, secondo le percentuali prestabilite. A seguito della delibera del Comitato, il Gestore liquida il soggetto richiedente. 70 Attivazione Controgaranzia “ a prima richiesta” – definizioni, termini e modalità La Controgaranzia “a prima richiesta” è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, a richiesta: dei Confidi e degli Altri Fondi di Garanzia ammessi all’intervento del Fondo che hanno già pagato la quota da essi garantita, o che hanno assunto l’impegno a pagare la quota da essi garantita, ovvero; dei Soggetti Finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia (entro 120 giorni dalla data della richiesta del soggetto finanziatore al pagamento) e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti di questi ultimi. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, al soggetto beneficiario finale inadempiente e per conoscenza al Gestore, l’intimazione del pagamento. La richiesta di attivazione del Fondo, completa della documentazione prevista, deve pervenire al Gestore, successivamente all’avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento al soggetto finanziatore. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione il Gestore, verificata l’efficacia della Controgaranzia, propone al Comitato la liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente. 71 Attivazione Controgaranzia “ sussidiaria” A pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto finanziatore entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore e comunicatone l’avvio al Gestore entro 3 mesi. La richiesta di attivazione del Fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al Gestore dopo la conclusione delle procedure di recupero o l’accertata irrecuperabilità del credito ed entro tre mesi dal versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore. La Controgaranzia sussidiaria può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all’80% della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori e, in ogni caso, in misura non superiore all’80% dell’importo massimo garantito. In caso di conguaglio a favore del Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal soggetto richiedente e la quota della perdita a carico del Fondo deve essere versata al Fondo entro 1 mese dalla data della comunicazione dell’esito della richiesta di liquidazione della perdita. 72 Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Cause di inefficacia della garanzia Nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza nella gestione del Fondo, le Disposizioni Operative introducono la distinzione tra: Cause di inefficacia della garanzia: le Disposizioni Operative presentano uno specifico paragrafo che definisce e esplicita i motivi che comportano l’inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente quali ad es. mancato rispetto dei termini previsti per l’assunzione e comunicazione delle delibere, tempistica e importi delle erogazioni, mancato pagamento delle commissioni, ecc. (Parte II, G.1) Cause di revoca dell’agevolazione, con mantenimento dell’efficacia della garanzia per il soggetto richiedente: le Disposizioni Operative introducono come novità rispetto al passato i casi di revoca dell’agevolazione distinguendoli dalle cause di inefficacia, qualora (Parte II, G.2) : • la PMI non abbia provveduto a inviare la documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti • la PMI abbia compilato il modulo di richiesta della garanzia sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo; • nell’operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l’ammissione alla garanzia. 73 In caso di revoca della concessione dell’agevolazione, la PMI è tenuta a versare al Fondo un importo pari all’ESL comunicato dal Gestore in fase di ammissione alla garanzia. Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal Comitato – Attivazione della garanzia Accordi transattivi Per dare attuazione a quanto già deliberato dal Comitato di gestione, le Disposizioni Operative sono state integrate con la disciplina delle transazioni. Le proposte di accordi transattivi introdotte sulla base dell’esperienza consolidata nella gestione dello strumento e al fine di non aggravare ulteriormente la situazione economica delle PMI in difficoltà - se valutate positivamente dai soggetti richiedenti possono essere equiparate, ai fini dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia, all’avvio delle procedure di recupero (Parte II, H.2.3) Le Disposizioni Operative individuano puntualmente gli elementi che i soggetti richiedenti devono indicare per presentare le proposte transattive al Gestore per il successivo esame del Comitato di Gestione del Fondo. (Parte II, H.2.4) 74 Controlli documentali 75 Controlli documentali Per tenere conto delle delibere già adottate dal Comitato di gestione nonché delle modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative, è stato dedicato un paragrafo ai controlli documentali effettuati dal Gestore(Parte IX). Nello specifico, le Disposizioni Operative prevedono: le modalità di individuazione delle operazioni da sottoporre a controllo - Il Gestore effettua controlli documentali su un campione statistico pari al 5% delle operazioni ammesse al Fondo nel corso di ciascun esercizio, ed erogate dai soggetti finanziatori. Viene sottoposto al Comitato, con cadenza trimestrale, un distinto elenco pari al 10% delle operazioni a fronte di investimenti deliberate ed erogate da non oltre 3 mesi, pur mantenendo al 5% la percentuale complessiva delle operazioni da sottoporre a verifica su base annua. attività di informazione delle attività di controllo - Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il Gestore informa la PMI dell’avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica e invia al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva, l’elenco di documentazione da trasmettere. Per le operazioni di controgaranzia viene altresì fornita la comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai soggetti finanziatori, affinché gli stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all’avvio dei controlli documentali. In ragione delle nuove modalità di intervento del Fondo disciplinate dalle nuove Disposizioni Operative è stata eliminata la richiesta della documentazione afferente la comprova degli aiuti concessi in regime de minimis, che verrà effettuata d’ufficio dal Gestore sulla base delle informazioni disponibili sui nuovi modelli di domanda di ammissione al Fondo. 76 SUGGERIMENTI Per essere sempre informati - Visitare il sito www.fondidigaranzia.it e registrarsi alla mailing -list che si trova nella sezione “Fondo di garanzia” sottosezione “Presentazione on line delle domande” - 77 Iscriversi alla Newsletter sul sito www.incentivionline.mcc.it Grazie per l’attenzione Per maggiori informazioni consultate il sito www.ponrec.it