Modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI
L. 662/1996
Rosaria Fanfoni – Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale
Roma, 28 maggio 2013
Indice
Pagina 3 Storia del Fondo di Garanzia
Pagina 13
Misure di particolare rilievo
Pagina 17
Caratteristiche del Fondo di Garanzia
Pagina 21
Sezioni speciali
Pagina 26 Le Riserve
Pagina 31 Modalità operative
Pagina 39 Criteri di valutazione
Pagina 46 La certificazione del merito di credito
Pagina 50 Le nuove Disposizioni Operative: modifiche e integrazioni
Pagina 67 Attivazione della Garanzia
Pagina 75 Controlli Documentali
2
Storia del Fondo di Garanzia
3
Storia del Fondo di Garanzia
Evoluzione
Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso con Legge n. 662/96 (art. 2,
comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai
crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”
Il Fondo interviene su operazioni finanziarie, a favore di PMI, perfezionate da
banche, intermediari finanziari “107”, SFIS (Società Finanziarie per l’Innovazione e
lo Sviluppo), SGR e Società di Gestione Armonizzate. E’ inoltre prevista la
controgaranzia del Fondo a favore delle garanzie prestate dai Confidi e dagli altri
fondi di garanzia.
Disposizioni di estremo rilievo circa l’operatività del Fondo, sono state introdotte
dalla Legge anti-crisi n. 2/2009 (Art. 11 “Potenziamento finanziario dei Confidi
anche con addizione della garanzia dello Stato”) e dalla Legge incentivi n. 33/2009
(Art. 7 quinquies) e dalla Legge Salva Italia n. 214/2011 (Art. 39 Misure per le
micro, piccole e medie imprese
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Storia del Fondo di Garanzia
Governance
L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione composto da
rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, Locali, dell’ABI e delle categorie.
Il gestore del Fondo, che si occupa dell’istruttoria delle pratiche, è attualmente un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui Mediocredito Centrale agisce in
qualità di mandataria.
IL COMITATO DI GESTIONE
E’ composto da 21 membri in rappresentanza
di:
MISE (6)
MIT (1)
MEF (1)
E’ composto da 5 istituti bancari che si sono
aggiudicati la gara (bando pubblicato in
G.U.R.I. 5^ aerie speciale n. 107 del 15
settembre 2010):
MiPAAF (1)
Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo
mandataria)
MIUR (1)
 Artigiancassa S.p.a.
Regioni (1)
MPS Capital Service Banca per le imprese
spa
ABI (1)
Categorie (Confindustria, Confapi,
Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, CNA, Casartigiani, Unatras e
Confcooperative)
5
IL GESTORE
Mediocredito Italiano spa
Istituto Centrale delle banche Popolari
Italiane spa
Storia del Fondo di Garanzia
Governance
RTI
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Dinamica sull’utilizzo del Fondo
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Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI
 A partire dal 2009, l’operatività del Fondo ha sperimentato una forte dinamica di crescita. Le
domande accolte hanno segnato un incremento del 76,5% rispetto al 2008. I dati relativi al
2012 rafforzano tale evoluzione, evidenziando un numero di domande accolte superiore alle
61.000 operazioni, con un aumento del 10,1% rispetto al 2011.
 Nella difficile fase congiunturale in atto, il Fondo di Garanzia si è dimostrato uno strumento
particolarmente utile per le PMI, sostenendo le esigenze di liquidità e di nuovi investimenti e
limitando il fenomeno della contrazione del credito.
La dinamica delle domande accolte (2000-2012)
Domande accolte (n.)
61,408
55,206
50,076
24,598
8
1,213
1,752
2,229
3,893
2000
2001
2002
2003
5,700
6,492
2004
2005
12,886
13,938
2007
2008
8,592
2006
2009
2010
2011
2012
Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI
La dinamica delle domande e dei finanziamenti accolti per Area Territoriale (2011-2012)
Domande accolte (n.)
29,785
25,605
19,147
10,454
2011
Nord
2012
19,144
12,479
Centro
Mezzogiorno
Finanziamenti accolti (€ mld)
4.5
4.6
2.4
2011
9
Nord
2012
2.1
1.5
1.4
Centro
Mezzogiorno
Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI
La distribuzione delle operazioni accolte per tipo d’impresa a valere sul Fondo di Garanzia nel corso
del 2011 conferma la dinamica di riduzione del volume dei finanziamenti.
Dal confronto con i dati relativi all’anno precedente si sottolinea una contrazione delle:
 Aziende localizzate nel mezzogiorno (dal 34,7% al 31,2%);
 Imprese del settore Industria (dal 44,6% al 43,5%), Commercio (dal 38,4% al 33,1%), Servizi (dal
16,4% al 15,2%);
 Aziende di micro dimensioni (dal 63,5% al 60,5%);
 Operazioni di controgaranzia (dal 67,9% al 67,3%)
Distribuzione delle domande accolte 2011 - 2012 (%)
Settore
Settore
Area territoriale
2012
48.5%
2011
20.3%
46.4%
0%
Nord
18.9%
20%
40%
Centro
31.2%
60%
34.7%
80%
100%
Mezzogiorno
2012
43.5%
2011
44.6%
0%
Industria
20%
Commercio
60.5%
2011
10
30.7%
63.5%
0%
20%
40%
Micro
Piccola
Media
28.9%
60%
15.2%
38.4%
40%
Servizi
60%
Altro
8.1%
16.4%
80%
80%
8.7% 0.1%
2012
67.3%
32.5%
7.5%
2011
67.9%
32.1%
100%
0%
Controgaranzia
20%
40%
Garanzia diretta
60%
Cogaranzia
80%
0.6%
100%
Tipologia di garanzia
Dimensione
2012
33.1%
0.2%
100%
Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI
2012: Supporto in assenza di garanzie reali
 L’importante sostegno del Fondo al sistema delle PMI è testimoniato dal significativo numero
di imprese ammesse in assenza della presentazione di garanzie reali.
 La quasi totalità delle aziende, pari al 99,5% del totale, ha avuto accesso al finanziamento
senza prestare garanzie reali, mentre solamente lo 0,5% ha presentato garanzie costituite da
ipoteche (0,1% del totale) e da pegni (0,4% del totale).
Risultati
Distribuzione delle domande accolte per tipologia di garanzia 1°gennaio - 31 dicembre 2011 (%)
2011
Ipoteca
0,1%
Op. senza
garanzie reali
99,5%
11
Pegno
0,4%
Dinamica dello strumento di sostegno alle PMI
2012: Poche le domande escluse
 Nonostante la continua espansione delle richieste di accesso al Fondo, l’incidenza delle
domande escluse nel 2012 è risultata contenuta (1,4% del totale), su un livello inferiore a quello
sperimentato nell’anno precedente (2,9%).
Incidenza delle domande escluse, 2011 - 2012 (%)
2012
98,6%
2011
1,4%
97,1%
0%
20%
40%
Domande accolte
2,9%
60%
80%
100%
Domande escluse
A cosa si riconduce l’esclusione?
 Le motivazioni di esclusione delle domande sono riconducibili prevalentemente a:
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 cash flow insufficiente al pagamento della rata (21,6% del totale);
 basso rapporto del MOL sul fatturato (13,3%);
 elevato passivo circolante in relazione al fatturato (16,9%).
Misure di particolare rilievo
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Misure di particolare rilievo
Potenziamento dello strumento
A partire dalla fine del 2008 sono stati adottati alcuni provvedimenti che hanno
favorito la continuità operativa e il potenziamento dello strumento.
In particolare:
 l’estensione alle imprese artigiane, creando così un unico fondo per tutte le
tipologie di imprese, rafforzandone la mutualità;
 concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo, al fine di
consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle
imprese debitrici;
 costituzione della Sezione Speciale dedicata alle imprese di autotrasporto merci,
assegnandole 50 milioni di € a titolo di dotazione;
 revisione dei criteri di valutazione delle imprese, individuando nuovi valori di
riferimento per gli indicatori economico-finanziari in grado comunque di
selezionare imprese economicamente e finanziariamente sane, per far fronte alla
particolare dinamica congiunturale in atto, che ha determinato il peggioramento
dei conti economici delle aziende;
 revisione dei criteri per l’assegnazione dell’autorizzazione a certificare il merito di
credito per confidi ed altri fondi di garanzia, al fine di accelerarne l’iter e di
monitorare costantemente le performances dei soggetti autorizzati;
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Misure di particolare rilievo
Potenziamento dello strumento
 rifinanziamento per € 1.200 mln per il triennio 2012 – 2014 con l’incremento
dell’importo massimo garantito a € 2,5 mln, la copertura max all’80% e la
revisione dei coefficienti di accantonamento;
 emanazione del decreto “fund raising” attuativo della norma della legge 2/2009
che consente a regioni, banche, SACE, ed altri importanti organismi di
partecipare alla dotazione del Fondo incrementandone la capacità operativa
tramite la creazione di apposite sezioni speciali;
 specifici criteri di valutazione per le imprese operanti su commessa o a progetto,
che prevedono di affiancare alla classica valutazione sui dati storici di bilancio
anche la valutazione sull’iniziativa che si intende realizzare;
 specifici criteri di valutazione per le imprese di autotrasporto merci per conto
terzi, che, tenuto conto della specificità delle aziende del settore per le quali è
stata costituita apposita Sezione Speciale, dispongono una rimodulazione della
selettività con la quale stabilire il possesso dello status di impresa
economicamente e finanziariamente sana.
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Misure di particolare rilievo
Potenziamento dello strumento
 Estensione dell’importo massimo garantito fino a 2,5 milioni di € (ad eccezione
delle operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario, delle
“altre operazioni finanziarie” e delle operazioni a favore delle imprese dell’indotto
di imprese in amministrazione straordinaria).
 Definizione delle operazioni finanziarie ammissibili (operazioni di durata non
inferiore a 36 mesi, operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.,
operazioni sul capitale di rischio, operazioni di consolidamento delle passività a
breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata, operazioni
a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione
straordinaria di durata non inferiore a 5 anni, altre operazioni finanziarie.
 Estensione dei Soggetti Richiedenti la Garanzia Diretta (SGR e le Società di
gestione armonizzate).
 Le ulteriori modifiche e integrazioni introdotte dall’entrata in vigore delle nuove
disposizioni operative hanno riguardato la varie fasi della procedura operativa
dalla concessione della garanzia alla gestione dell’operazione fino all’attivazione
del Fondo.
16
Il Fondo di Garanzia
Caratteristiche del Fondo di Garanzia
17
Caratteristiche del Fondo di Garanzia
Punti di forza
18
Ammissibilità per
qualunque
operazione
finanziaria
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata
all’attività di impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con benefici
in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della
struttura finanziaria delle imprese.
Intersettorialità
Con l’estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle
imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso
l’autotrasporto merci su strada. L’intervento si è rivelato particolarmente
efficace nel sostenere le imprese in fase di start up.
Escutibilità a prima
richiesta
La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a
prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri
fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata,
irrevocabile.
Cumulabilità con
altre agevolazioni
pubbliche
Nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione €pea.
Procedure snelle
Per accedere al Fondo è possibile presentare le domande on line con
tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.
Caratteristiche del Fondo di Garanzia
Ponderazione zero
Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita
dal Fondo è pari a zero.
La garanzia di
ultima istanza
dello stato
La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo
permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di
capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a
parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di
miglior favore alle imprese finanziate.
Essa agisce:
 nel caso di garanzia diretta;
 nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima
richiesta sul patrimonio del garante.
Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia
prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su
“fondo rischi” da Confidi o altro Fondo di Garanzia.
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Caratteristiche del Fondo di Garanzia
Modalità di intervento
20
Garanzia
diretta
E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107
DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate (queste ultime
due solo per le operazioni sul capitale di rischio)
Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre,
nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei
soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio
nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa nel Lazio
e in Toscana
Controgaranzia
E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia
(gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde
in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il
Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle
somme da questi versate a titolo definitivo.
Cogaranzia
Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia che
abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola i criteri
le modalità e le procedure di concessione e di attivazione.
Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si applicano
tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione della garanzia
diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese situate nel Lazio e in
Toscana.
Il Fondo di Garanzia
Sezioni speciali
21
Sezioni speciali
La Sezione Speciale per le PMI di autotrasporto merci conto terzi
prevede alcune condizioni di favore per le imprese del settore:
Autotrasporto
 Esenzione dal pagamento della commissione (ad eccezione delle
operazioni sul capitale di rischio e delle operazioni di consolidamento su
stessa banca/gruppo bancario).
 Criteri di valutazione specifici che tengono conto delle caratteristiche
del settore
 Inserimento di parametri che favoriscono l’accesso alla procedura di
microcredito
Camere di
Commercio
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Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale delle Camere di
Commercio riguardano interventi di cogaranzia e di controgaranzia a
prima richiesta del Fondo di garanzia, in collaborazione con il sistema
dei Confidi, per facilitare l’accesso al credito delle PMI a copertura di
investimenti
e
spese
correnti
destinate
a
piani
di
internazionalizzazione.
Le Sezioni Speciali delle Camere di commercio
 In particolare, le tipologie di operazioni ammissibili all’intervento del Fondo di garanzia
interessano investimenti e spese correnti destinate a:
Partecipazione a fiere estere
Viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia
Partecipazione a fiere internazionali in Italia
Corsi di formazione professionale per operatori esteri
Realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant, materiale informatico, ecc. redatti in lingua estera
Apertura sito internet (in lingua estera)
Pubblicità effettuata all’estero su giornali, riviste specializzate,
radio e televisione, web
Realizzazione di una struttura a fini commerciali (purché si tratti di
una struttura configurabile come singola, al fine di escludere il
finanziamento di una rete distributiva); nel caso di acquisto di
Workshop, conferenze ed incontri con operatori e giornalisti esteri
immobile è ammissibile il 50% del valore
 Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo e delle operazioni ammissibili della Sezione
Speciale, la percentuale di copertura può raggiungere un’intensità massima dell’80%, a
fronte di una quota garantita dai Confidi, che non può superare l’80%.
 Sulla base di quanto previsto nel Protocollo tra il MiSE, il MEF e le Camere di Commercio,
le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione
con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50% tra le risorse
a valere sul Fondo e quelle sulla Sezione Speciale.
23
 A oggi, le Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo sono 19, con un
contributo totale al Fondo pari a € 15,6 mln.
La Sezione speciale Abruzzo
Con decreto del Mise/MEF del 29 ottobre 2012 è stata istituita una sezione destinata
alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie
imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché degli
studi professionali, con unità locali ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 9
aprile 2009.
Alla Sezione Abruzzo è attribuita una dotazione finanziaria, a valere sulle disponibilità
del Fondo, di euro 10.000.000,00.
La Sezione Abruzzo è destinata alla concessione, a titolo gratuito e per un importo
massimo garantito per soggetto beneficiario finale fino a euro 2.500.000,00, di
garanzie dirette e controgaranzie, con copertura massima:
• dell’80 percento dell’ammontare di ciascun finanziamento, nel caso di Garanzia
Diretta;
• del 90 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso
di Controgaranzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non
superiore all’80 percento di ciascun finanziamento.
Le richieste di garanzia a valere sulla Sezione Abruzzo saranno esaminate con priorità dal
Comitato di gestione.
La Sezione Abruzzo può rilasciare garanzie per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data
di pubblicazione del decreto del 29 ottobre 2012. Decorso tale periodo, le risorse
eventualmente non impegnate sono utilizzate per altri interventi del Fondo.
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La Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari opportunità
Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità riguardano interventi di
garanzia diretta, cogaranzia e controgaranzia del Fondo di garanzia a favore
di Imprese femminili con sede operativa e/o legale ubicata nel territorio
nazionale
Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, la percentuale di copertura
può raggiungere un’intensità massima dell’80%.
Sulla base di quanto previsto dall’Atto di Convenzione tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, le
risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in
compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita
nella misura del 50%.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
opportunità verserà al Fondo un contributo totale pari a € 10 mln.
25
Il Fondo di Garanzia
Le Riserve
26
Le Riserve PON “Ricerca e Competitività 2007-2013” e POI
“Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013”
Con Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2009 sono state istituite due
Riserve finalizzate agli interventi del Fondo a favore delle imprese ubicate
nei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia).
Le Riserve istituite, con contabilità separata, sono state attivate a valere su:
 risorse del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività
2007/2013”, Asse II, Obiettivo operativo “Miglioramento del mercato dei capitali” –
Azione “Capitalizzazione delle PMI ed accesso al credito” (dotazione pari ad euro
150.000.000,00);
 risorse del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e
risparmio energetico 2007/2013” (dotazione pari ad euro 96.000.000,00).
Per entrambe le Riserve, il Fondo di Garanzia può intervenire per le operazioni di
garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia, con quote di copertura
dell’80%.
Fermo restando quanto previsto per le percentuali massime di copertura,
l’importo massimo garantibile per ciascun soggetto beneficiario finale è
pari ad euro 2.500.000,00.
27
La Riserva PON “Ricerca e Competitività 2007-2013” (1/2)
La Riserva PON RC è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle
Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), secondo termini e condizioni
previste dalle relative Linee Guida.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze del 6 dicembre 2012, ha emendato il precedente dell’11 dicembre 2009 e
ampliato le modalità d’intervento del Fondo nell’ambito della Riserva PON RC. Innanzitutto, è
stata rimossa la limitazione degli interventi di Garanzia Diretta del Fondo alle sole
operazioni finanziarie a favore di pool di imprese, prevedendo che, per tutte le modalità
tecniche già previste dalla disciplina ordinaria del Fondo, ovvero Garanzia Diretta,
Controgaranzia e Cogaranzia, i requisiti specifici che i soggetti beneficiari finali devono
soddisfare ai fini dell’ammissibilità alla Riserva PON RC sono:
a) ubicazione della PMI nelle Regioni Convergenza;
b) rispetto delle condizioni previste in via ordinaria per l’ammissibilità al Fondo e
rispetto dei vincoli previsti dai regimi di aiuto applicabili.
Inoltre, è stata rimossa la limitazione degli interventi di garanzia del Fondo alle sole
operazioni finanziarie finalizzate ad investimenti produttivi, prevedendo l’ammissibilità alla
garanzia delle operazioni finanziarie concesse :
a) a fronte d’investimenti;
b) per gli interventi sul capitale circolante.
28
La Riserva PON “Ricerca e Competitività 2007-2013” (2/2)
La Garanzia Diretta a valere sulle risorse della Riserva PON RC a favore di
soggetti beneficiari finali ubicati nel territorio della Regione Puglia, può essere
concessa esclusivamente a fronte di operazioni finanziarie di importo superiore
a:
 400.000,00 euro per gli interventi sul capitale circolante;
 1.000.000,00 euro per il consolidamento di passività a breve termine;
 1.500.000,00 per gli investimenti.
Rientrano nel “capitale circolante” – e, dunque, sono ammissibili alla garanzia della
Riserva PON – le operazioni finanziarie a breve, medio e lungo termine
finalizzate alla copertura dei fabbisogni finanziari dell’impresa. Rientrano nel
“capitale circolante” anche le operazioni di consolidamento di passività a breve
termine con “banca/gruppo bancario diversi” o di rinegoziazione del debito,
a condizione che il nuovo finanziamento concesso preveda l’erogazione
all’impresa di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo
del debito residuo in essere dei finanziamenti oggetto di consolidamento o
rinegoziazione.
29
La Riserva POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico
2007/2013”
La Riserva POI è finalizzata agli interventi del Fondo a favore delle PMI ubicate nelle Regioni
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), secondo termini e condizioni previste dalle
relative Linee Guida.
La riserva POI è costituita da cinque sottoriserve ognuna delle quali è destinata a garantire
finanziamenti a fronte di investimenti previsti nell’ambito delle Attività 1.1, 1.2, 1.4, 2.1 e 2.5 del
Programma Operativo e descritti nelle Linee Guida:
 Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.1: Interventi di attivazione di
filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo
del territorio (con una dotazione pari a € 32,6 mln);
 Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.2: Interventi a sostegno dello
sviluppo dell’imprenditoria collegata alla ricerca e all’applicazione di tecnologie innovative nel settore
delle fonti rinnovabili (con una dotazione pari a € 5,7 mln);
 Asse I “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” - Attività 1.4: Interventi sperimentali di
geotermia ad alta entalpia (con una dotazione pari a € 15,5 mln);
 Asse II : “Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico” - Attività 2.1:
Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento
alla creazione di imprese e alle reti (con una dotazione pari a € 8,2 mln);
 Asse II : “Efficienza energetica e ottimizzazione del sistema energetico” - Attività 2.5:
Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento
e teleraffrescamento (con una dotazione pari a € 34,0 mln).
30
Modalità operative
31
Modalità operative
Soggetti beneficiari
Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP
del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre
2005, ed alla Raccomandazione della Commissione €pea 2003/361/CE
del 6 maggio 2003:

valutate economicamente e finanziariamente sane;

appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione di alcuni settori esclusi
dalla UE (trasporti ad eccezione dell’autotrasporto merci c/terzi,
cantieristica navale, industria automobilistica, etc). Il settore agricolo è
I soggetti
beneficiari finali
escluso dalla garanzia diretta (ad eccezione delle classi 01.41, 01.42,
01.5, 0.2) ma non dalla controgaranzia;


situate sul territorio nazionale;
Non sono ammesse alla Garanzia le operazioni a favore di soggetti
beneficiari finali per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle
procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di
prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite dal Fondo.
N.B. Non è ammesso l’intervento del Fondo in garanzia diretta per le
imprese aventi sede legale/operativa nel Lazio e in Toscana.
32
Modalità operative
Soggetti richiedenti

Possono richiedere la Garanzia Diretta previo accreditamento:




Banche anche in qualità di capofila di pool di banche
intermediari finanziari ex art. 107
S.F.I.S. (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo)
SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole
Operazioni sul capitale di Rischio.
Per l’accreditamento i richiedenti devono presentare richiesta
scritta al gestore ovvero richiesta di credenziali per l’utilizzo
della piattaforma web
I soggetti
richiedenti

Possono richiedere la Controgaranzia e la Cogaranzia:

Confidi

Altri Fondi di Garanzia gestiti da Banche e Intermediari
Per l’accreditamento i richiedenti devono presentare richiesta
scritta al gestore ovvero richiesta di credenziali per l’utilizzo
della piattaforma web e copia della documentazione di iscrizione
nell’elenco generale o nell’apposita sezione 107, copia
dell’ultimo bilancio, informazioni redatte sul modulo allegato 6,
copia delle convenzioni sottoscritte con le banche .
33
Modalità operative
Operazioni finanziarie ammissibili

La Garanzia è concessa secondo il regime de minimis per le
seguenti tipologie di operazione finanziaria:




Operazioni
ammissibili



34
Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
Operazioni sul capitale di rischio;
Operazioni di consolidamento delle passività a BT su
stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di
imprese in amministrazione straordinaria di durata non
inferiore a 5 anni;
Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi (con
esclusione dei Prestiti partecipativi e dei Finanziamenti a
medio - lungo termine);
Altre operazioni finanziarie (con esclusione dei Prestiti
partecipativi e dei Finanziamenti a medio - lungo termine).
Per i Finanziamenti a M/L Termine ed i Prestiti partecipativi, la
Garanzia è concessa secondo il regime agevolativo individuato
dal Regolamento CE n. 800/2008 a meno che i soggetti
beneficiari finali richiedano espressamente che sia comunque
concessa secondo il regime de minimis
Modalità Operative
Procedure per la concessione della garanzia
Richiesta di
ammissione
Richiesta
preventiva
35
Deve pervenire al Gestore entro 6 mesi:
 dalla data di delibera dell’operazione da parte dei soggetti richiedenti
- Garanzia Diretta
 dalla data di delibera del soggetto richiedente e del soggetto finanziatore
- Controgaranzia
Occorre trasmettere il solo modulo di domanda, senza la necessità di
presentare bilanci o altra documentazione. Il modulo di domanda deve
essere inviato dal soggetto richiedente al gestore mediante:
 piattaforma web;
 posta raccomandata A/R;
 fax.
Il soggetto richiedente conserva agli atti il modulo Allegato 4 compilato dal
legale rappresentante dell’impresa.
E’ possibile presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle
operazioni da parte dei soggetti finanziatori. In tal caso, entro 3 mesi dalla
delibera del Comitato deve essere trasmessa al Gestore la comunicazione
della delibera di concessione.
Modalità Operative
Procedure per la concessione della garanzia
Istruttoria
Il Gestore assegna alle richieste un nr. di posizione identificativo e
comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali entro 15 gg
lavorativi dall’arrivo delle richieste, il nr. di posizione assegnato e il
Responsabile per l’istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.
Il soggetto richiedente deve inviare le eventuali integrazioni richieste entro
3 mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte del Gestore
Delibera del
Comitato
Comunicazioni
al Gestore
36
Le proposte sono deliberate dal Comitato entro 2 mesi dalla data di
arrivo o di completamento della richiesta.
Per ogni comunicazione, i soggetti richiedenti possono utilizzare dei
modelli e/o degli allegati predefiniti facilmente compilabili e reperibili on
line sul sito web
Modalità Operative
Garanzie integrative
 Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere
acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria, che invece
possono essere acquisite sulla parte residua del finanziamento, purché il
loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento
non coperta dalla garanzia del Fondo.
Garanzie
integrative
 Nel caso in cui sulla quota non coperta dalla Garanzia venga acquisita
una garanzia reale, il soggetto richiedente deve indicare, in fase di
richiesta di ammissione o, eventualmente, in fase di richiesta di
conferma della garanzia l’ubicazione e la proprietà del bene, il grado
dell’eventuale ipoteca, eventuali precedenti gravami, l’ammontare
dell’eventuale debito residuo nonché il valore iscritto a garanzia.
 Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno
su valori mobiliari o denaro, l’importo garantito dal Fondo viene ridotto
del valore nominale del citato pegno.
37
Modalità Operative
Erogazioni
38
Operazioni di
durata pari o
inferiore a 18 mesi
che non
presentano un
PDA
I soggetti richiedenti devono comunicare, in fase di richiesta di
ammissione, o, nel caso di richieste preventive, in sede di comunicazione
della delibera del soggetto finanziatore, la data di scadenza e il costo
della garanzia, il tasso e le commissioni bancarie applicate. Nel caso di
operazioni finanziarie (ad esempio “anticipazioni auto liquidanti”), la data
di stipula o perfezionamento può essere assimilata, ai fini della
determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera di
concessione del soggetto finanziatore.
Operazioni di
durata superiore a
18 mesi ed
operazioni di
durata pari o
inferiore a 18 mesi
che presentano un
PDA
Le operazioni devono essere perfezionate mediante contratto di
finanziamento e atto di erogazione.
almeno il 25% dell’importo deve essere erogato entro 6 mesi dalla
delibera del Comitato
L’erogazione a saldo deve avvenire entro 18 mesi dalla data della
delibera del Comitato.
Ciascuna erogazione, parziale o a saldo, deve essere comunicata entro
3 mesi dalla data di erogazione.
In caso di erogazione parziale o a saldo antecedente alla data di
concessione della garanzia e non indicata sulla richiesta di ammissione, il
soggetto richiedente (e/o il soggetto finanziatore, nel caso di
Controgaranzia “a prima richiesta”), deve comunicare l’erogazione entro 3
mesi dalla data di delibera di ammissione all’intervento del Fondo.
Sono previste diverse tempistiche di erogazione (parziale e a saldo) per le operazioni di leasing
mobiliare e immobiliare e per le operazioni sul capitale di rischio.
Criteri di Valutazione
39
Criteri di valutazione
Scoring e Fasce di Valutazione
40

Ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo le PMI vengono valutate, mediante appositi
modelli, sulla base dei dati di bilancio degli ultimi due esercizi e della situazione contabile
aggiornata a data recente.

I modelli di valutazione sono suddivisi per settore economico, regime di contabilità
(ordinaria o semplificata) e tipologia di operazione presentata.

Per ogni impresa viene calcolato lo scoring sulla base di 4 indici calcolati sugli ultimi due
bilanci

Dopo il calcolo dello scoring, è possibile attribuire all’impresa una delle fasce di
valutazione:
 FASCIA 1: proposta positiva del Comitato
 FASCIA 2: da valutare caso per caso
 FASCIA 3: proposta negativa al Comitato

NB: Indipendentemente dalla Fascia ottenuta nel primo bilancio, l’impresa viene collocata
in Fascia 3 qualora l’Indice Mezzi propri / Totale fatturato < 5% (nel caso di imprese di
autotrasporto < 4%) e/o in caso di richiesta al Fondo su finanziamenti di durata < 36 mesi
il cui importo sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo superi il 25% (nel
caso di imprese di autotrasporto superi il 60%) del fatturato relativo all’ultimo bilancio
approvato.
Criteri di valutazione
Procedura semplificata
 impresa rientrante nella fascia 1 del modello di valutazione
 assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative
 importo dell’operazione < 30% del fatturato dell’impresa (20% nel
Procedura semplificata
caso di operazioni fino a 36 mesi)
 eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto
all’esercizio precedente < 40%
 eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci < 5% fatturato
41
Criteri di valutazione
Procedura importo ridotto
Microcredito
42
 assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative, utile in almeno uno degli
ultimi due bilanci approvati , eventuale perdita ultimo bilancio <= 10% fatturato
Importo dell’operazione < 20.000 €, elevabile fino a 100.000 € al ricorrere di
determinate condizioni:
 anzianità dell’impresa (+ 5% per ogni anno con un limite di 20.000 €)
 n. “addetti” (+ 25% per ogni addetto con un limite di 20.000 €)
 finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili (+ 20% del
valore dei beni con un limite di 30.000 €) (per le imprese di autotrasporto è
40% con lo stesso limite di 30.000 €) ovvero finanziamento a fronte di
investimenti da effettuare dopo la domanda (+ 10% del valore dei beni con un
limite di 20.000 €)
 crescita del fatturato almeno del 5% (per autotrasporto crescita almeno del
3%) nell’ultimo esercizio (+ 50% dell’importo base), oppure crescita del
fatturato almeno del 10% (per autotrasporto 7%) nell’ultimo esercizio (+ 100%
dell’importo base)
 immobile aziendale di proprietà (+200% dell’importo base); acquisito in
leasing (+100% dell’importo base); con contratto di locazione di durata
residua > durata del finanziamento (+75+%dell’importo base).
Nel caso di autotrasporto si conteggia anche il mezzo di proprietà (+100%
importo base) L’importo risultante, così come calcolato secondo gli elementi
sopracitati, è incrementato del 40%, fino ad un massimo di 100.000 €, nel caso
di richieste inviate da Confidi o da Altri fondi di garanzia autorizzati
Criteri di valutazione
Imprese Start Up
Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività
non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:
 sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a
fronte di un programma di investimento;
 rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
 non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di
erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano
mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale),
sono < al 25% dell’importo del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento o dell’acquisizione
della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea
documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei Mezzi Propri.
Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio
previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema previsto nell’ Allegato 7. Nel
caso di operazioni finanziarie di importo ≤ 50.000 €, per la valutazione di tali nuove imprese
deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale
(ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo ≤
25.000 €), compilato secondo lo schema dell’Allegato 7bis.
Criteri di valutazione
Imprese con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto
Le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto,
non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista
della congruità dei volumi di bilancio in relazione all’iniziativa da realizzare sono valutate in
base a:
 Capacità di realizzazione
•
•
•
•
•
analisi della struttura organizzativa
approfondimento del progetto
precedenti esperienze nella realizzazione di progetti similari
analisi delle componenti di spesa
definizione dei tempi di realizzazione
 Capacità di remunerazione
•
•
•
•
piano dei costi
individuazione delle fonti finanziarie interne ed esterne
analisi del mercato di sbocco
importi, qualificazione ed orizzonte temporale dei rientri attesi
(1/2)
Criteri di valutazione
Imprese con cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto
(2/2)
 rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
 sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è un
finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
 sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un
business plan compilato secondo lo schema dell’Allegato 7ter;
 non sono ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo
economico dell’iniziativa;
 non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di
erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci
in conto futuro aumento di capitale sociale), sono < al 10% dell’importo complessivo dei
costi dell’iniziativa.
Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti
devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento
dei mezzi propri.
La certificazione del merito di credito
46
Requisiti per la certificazione del merito di credito-
Riferimenti normativi:
 DM 18 marzo 2011 – Modifica dei criteri per autorizzare i Confidi a certificare il merito di
credito
 Circolare MCC 591
I Confidi devono:
 Possedere una capacità di valutazione ritenuta adeguata dal Comitato sulla base dei criteri
stabiliti dal decreto
 Impegnarsi a non richiedere l’intervento del Fondo su operazioni di imprese rientranti in
fascia 3 di valutazione
 Rispettare i criteri di cui alla lettera J, Parte VI D.O. (importo del fatturato dell’ultimo bilancio
non deve avere una diminuzione rispetto all’esercizio precedente pari o superiore al 40% e
in uno degli ultimi due bilanci approvati non deve risultare una perdita superiore al 5% del
fatturato)
47
Requisiti per la certificazione del merito di credito
Tre fasce di valutazione:
a) x ≥ 30
Fascia 1 Proposta positiva al Comitato
b) 25 ≤ x < 30 Fascia 2 Da valutare caso per caso
c) X < 25
Fascia 3 proposta negativa al Comitato
MONITORAGGIO E CONTROLLI
 Entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno i Confidi autorizzati devono far arrivare al
Gestore un aggiornamento di tutti i dati al 30 giugno e al 31 dicembre.
Il mancato rispetto di quanto previsto è motivo di decadenza dell’autorizzazione.
 Il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno, previa comunicazione
del tasso medio di sofferenza ai soggetti autorizzati, il gestore effettua un monitoraggio dei
tassi di sofferenza e comunica il raggiungimento della soglia di sofferenza. Il raggiungimento
del III livello di soglia comporta la proposta al Comitato di revoca dell’autorizzazione
48
Certificazione del merito di creditoRequisiti Operazione
Soggetto richiedente
autorizzato
Confidi o altri Fondi di Garanzia
Requisiti Operazione:
 Soggetto beneficiario finale rientrante nella fascia 1 e 2
 Eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente <
40%
 Eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci approvati < 5% fatturato
N.B. solo i soggetti richiedenti autorizzati nel caso di Microcredito:
possono avere l’importo (post maggiorazioni) incrementato del 40%, fino ad un massimo di
100.000 euro.
49
Le nuove Disposizioni Operative:
integrazioni
50
modifiche e
Le nuove Disposizioni Operative: modifiche e integrazioni ai criteri e alle
modalità di concessione della garanzia
Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative,
adottate:
 in attuazione a quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012 (decreto attuativo
dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 8, comma 5,
lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106);
 per una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo nel
rispetto dei principi di sana e prudente gestione e dei criteri di semplificazione
previsti dall’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio
1999;
 per recepire le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione
del Fondo.
51
Le fasi del processo normativo e definizione delle nuove Disposizioni Operative
del Fondo
Il processo normativo
Dicembre 2011
Giugno 2012
Agosto 2012
D.L. “Salva
Italia”
convertito con
legge n. 214
del 22/12/2011
Decreto MiSE
- MEF del
26/06/2012
Pubblicazione
in G.U. del
20/08/2012 del
Decreto MiSEMEF
Definizione delle Disposizioni Operative
Agosto 2012
Definizione
nuove
Disposizioni
Operative del
Fondo
52
Ottobre 2012
Ottobre 2012
Approvazione
Disposizioni
Operative da
parte del
Comitato
Fondo
Trasmissione
Disposizioni
Operative
MISE
7 dicembre2012
Decreto
Ministro MISE
In vigore
Disposizioni
Operative
Modalità operative del Fondo di Garanzia
Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di copertura e importo
massimo garantito 1/5

COPERTURA
MASSIMA DEL
80%
Soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle
Regioni del Mezzogiorno;
 Imprese femminili;
 Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON;
Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn
Energia e relative sottoriserve;
 Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;
Operazioni finanziarie a favore delle piccole imprese dell’indotto di
imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5
anni.
 Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. accordate a
COPERTURA
MASSIMA DEL
70%
53
soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa su tutto il
territorio nazionale. L’importo di tali operazioni non può essere superiore
all’ammontare dei crediti certificati dall’Amministrazione debitrice;
 Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi a favore di
soggetti beneficiari finali diversi da quelli con copertura massima pari
all’80%.
Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di copertura e
importo massimo garantito 2/5
COPERTURA
MASSIMA DEL
60%
COPERTURA
MASSIMA DEL
50%
COPERTURA
MASSIMA DEL
30%
54
Le operazioni finanziarie rientranti nella tipologia “Altre operazioni
finanziarie”;
Le operazioni sul capitale di rischio; in tal caso la Garanzia Diretta è
efficace a partire dal ventiquattresimo mese e non oltre il settimo
anno di detenzione della partecipazione.
Le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su
stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata.
Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di copertura e
importo massimo garantito 4/5
Per ciascun soggetto beneficiario finale, per le seguenti operazioni:
IMPORTO
MASSIMO
GARANTITO FINO
2.500.000 €
- Operazioni sul capitale di rischio;
- Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON;
- Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn
Energia e relative
- Sottoriserve;
- Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;
- Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.
Per ciascun soggetto beneficiario finale, per le seguenti operazioni:
IMPORTO
MASSIMO
GARANTITO FINO
1.500.000 €
55
- Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa
banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in
amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
- Altre operazioni finanziarie.
Attuazione del decreto 26 giugno 2012: le percentuali di copertura e l’importo
massimo garantito
Le percentuali di copertura e l’importo massimo garantito
Operazioni di Garanzia diretta
IMPRESE
Imprese ubicate nel
Mezzogiorno
Imprese femminili
Riserve PON e Poin
OPERAZIONI
Imprese colpite dagli
eventi sismici del maggio
2012
Altre imprese
Quota di copertura / Importo massimo garantito
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione
70%
€ 2,5 mln
70%
€ 2,5 mln
70%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
70%
€ 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi
80%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
70%
€ 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo
bancario
30%
€ 1,5 mln
30%
€ 1,5 mln
30%
€ 1,5 mln
80%
€ 2,5 mln
30%
€ 1,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio
50%
€ 2,5 mln
50%
€ 2,5 mln
50%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
50%
€ 2,5 mln
Altra operazione finanziaria
80%
€ 1,5 mln
80%
€ 1,5 mln
80%
€ 1,5 mln
80%
€ 2,5 mln
60%
€ 1,5 mln
Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5
anni: quota di copertura 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln.
Operazioni di Controgaranzia
IMPRESE
Imprese ubicate nel
Mezzogiorno
Imprese femminili
Riserve PON e Poin
OPERAZIONI
Imprese colpite dagli
eventi sismici del maggio
2012
Altre imprese
Quota di copertura / Importo massimo garantito
56
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione
80% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
90% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi
80% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
90% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo
bancario
60% di 60%
€ 1,5 mln
60% di 60%
€ 1,5 mln
60% di 60%
€ 1,5 mln
90% di 80%
€ 2,5 mln
60% di 60%
€ 1,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio
80% di 60%
€ 2,5 mln
80% di 60%
€ 2,5 mln
80% di 60%
€ 2,5 mln
90% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 60%
€ 2,5 mln
Altra operazione finanziaria
80% di 80%
€ 1,5 mln
80% di 80%
€ 1,5 mln
80% di 80%
€ 1,5 mln
90% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 1,5 mln
Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5
anni: quota di copertura 80% di 80% e importo massimo garantito € 1,5 mln.
Attuazione del decreto 26 giugno 2012: le operazioni finanziarie ammissibili
Le operazioni finanziarie ammissibili
Con il Decreto del 26 giugno 2012, che ha definito percentuali di copertura e importo massimo garantito
per tipologie di operazioni finanziarie (articoli da 3 a 8), le Disposizioni Operative classificano le operazioni
finanziarie ammissibili al Fondo, come di seguito indicato:
operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
operazioni sul capitale di rischio (S.G.R.e S.G.A. nuovi soggetti richiedenti della garanzia diretta);
operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di
qualsiasi durata;
operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di
durata non inferiore a 5 anni;
altre operazioni finanziarie.
Nell’ambito delle Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle Altre operazioni finanziarie, sono
ammissibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
operazioni di liquidità (con la specifica della finalità del finanziamento)
operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore
diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti
oggetto di consolidamento;
operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine;
operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività “caratteristica” dell’impresa e aventi ad
oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale;
operazioni a fronte di investimento.
57
Attuazione del decreto 26 giugno 2012: versamenti al Fondo
Versamenti
Ai sensi dell’articolo 9 (Commissioni per
la garanzia)al
delFondo
Decreto del 26 giugno 2012, le Disposizioni
Operative hanno previsto le nuove modalità di versamento al Fondo.
La commissione non è dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.
La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di
consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di
rischio, riferite a:
 soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
 imprese femminili;
 piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
 micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete;
 imprese sociali;
 imprese di autotrasporto;.
La commissione non è inoltre dovuta fino al 7/6/2015 per le Micro e PMI ubicate nei territori colpiti dagli
eventi sismici del maggio 2012 per tutte le operazioni finanziarie (D.L. 73/2012).
Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una
commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo.
La misura della commissione “una tantum” è variabile in funzione della tipologia di intervento e di
operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale,
secondo quanto indicato nelle successive tabelle.
58
Per le Operazioni sul capitale di rischio, oltre alla commissione “una tantum” versata a seguito della
concessione della garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti devono altresì versare entro il 31/01 di ciascun
anno, una commissione annuale, per ciascuno degli anni della partecipazione, nella misura dello 0,25%
dell’importo garantito per i primi 5 anni e nella misura dello 0,5% dell’importo garantito per gli anni
successivi.
Attuazione del decreto 26 giugno 2012: versamenti al Fondo
Versamenti al Fondo
Commissioni in percentuale dell’importo garantito a carico dei soggetti richiedenti per operazioni di
Garanzia Diretta e Controgaranzia
Micro/piccole
e medie con
CTR Rete
Imprese
sociali
Imprese
autotrasporto
Imprese
colpite
sisma 2012
Non dovuto
fino 7.6.2015
Regioni Mezzogiorno
Restanti territori
Imprese
femminili
3% (2 % **)
3% (2 % **)
3% (2 % **)
3% (2 % **)
3% (2 % **)
3% (2 % **)
3% (2 % **)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Non dovuto
fino 7.6.2015
Non dovuto
fino 7.6.2015
Non dovuto
fino 7.6.2015
Non dovuto
Non dovuto
Non Dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
fino 7.6.2015
Consolidamento passività a
breve stessa banca/gruppo
Operazioni su capitale di
rischio:
-anno di ammissione
-anni successivi fino al 5°
-anni successivi al 5°
Anticipazione crediti
Pubblica Amministrazione
m*
Operazioni finanziarie di
durata > 36 mesi
Altre operazioni
P*
M*
m*
P*
M*
Non dovuto
0,25% 0,5%
1%
Non Dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
fino 7.6.2015
Non dovuto
0,25% 0,5%
1%
Non Dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
Non dovuto
fino 7.6.2015
*m= micro; P= piccola; M= media
** In caso di operazioni di controgaranzia
59
Piccole
imprese
indotto di
imprese in
amm.
straordi.
Attuazione del decreto 26 giugno 2012: Piano della trasparenza
Piano della trasparenza
Ai sensi dell’articolo 12 (Informazione alle imprese) del Decreto del 26 giugno 2012, le Disposizioni Operative
introducono obblighi di informazione e trasparenza con riferimento alla concessione della garanzia del Fondo.
A tal fine le Disposizioni Operative prevedono sia nel Paragrafo A (Caratteristiche della garanzia e soggetti
richiedenti), sia nel Paragrafo E (Procedure per la concessione della garanzia diretta e della controgaranzia)
impegni per i l Gestore – MCC e per i soggetti richiedenti in tema di informazione e trasparenza.
■ I soggetti richiedenti:
• provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della
trasparenza;
• comunicano, in sede di richiesta di ammissione, ovvero, nel caso di richieste preventive, in sede di
comunicazione dell’avvenuta concessione dell’operazione, il tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato
con i soggetti beneficiari finali e le eventuali commissioni applicate da banche o confidi;
• hanno l’obbligo di acquisire (prima della presentazione della richiesta di ammissione) e di conservare il modulo
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della PMI e la documentazione sulla cui base la
PMI ha compilato il modulo di richiesta di ammissione.
 Il Gestore comunica ai soggetti richiedenti mediante procedura telematica, fax o posta (raccomandata A/R) e ai
soggetti beneficiari finali (attraverso posta elettronica certificata o posta elettronica) l’ammissione ovvero la non
ammissione all’intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta,
entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato. Nella comunicazione ai soggetti beneficiari finali
sono esplicitamente richiamati gli obblighi a carico degli stessi per la verifica della realizzazione degli Investimenti
Nell’ambito del Comitato di gestione è stato istituito un gruppo di lavoro per dare piena attuazione a quanto disposto
dall’articolo 12 (Informazioni alle imprese) del Decreto del 26 giugno 2012.
60
Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal
Comitato
Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative, adottate per
assicurare una maggiore completezza della disciplina di funzionamento del Fondo, nonché per
recepire le delibere di carattere generale già approvate dal Comitato di gestione del Fondo nel
corso degli ultimi anni di operatività dello strumento.
Le modifiche e le integrazioni introdotte sono evidenziate in funzione delle diverse fasi
caratteristiche della gestione del Fondo:
 Concessione della garanzia
 Gestione dell’operazione
 Cause di inefficacia della garanzia
 Attivazione della garanzia
61
Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal
Comitato – Concessione della garanzia
Di seguito si riportano le modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative per la parte
riguardante la presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.
 In fase di ammissione sono improcedibili e respinte d’ufficio le operazioni per le quali rettifiche,
integrazioni ovvero chiarimenti richiesti, non pervengano al Gestore entro il termine di 3 mesi
dalla data di ricezione della richiesta (anziché 6 mesi come precedentemente previsto) (Parte
II, E.2.2)
 Le Disposizioni Operative esplicitano la metodologia di calcolo del valore cauzionale qualora
sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisita un’ipoteca di grado successivo al primo.
In questi casi al valore cauzionale viene sottratto l’importo del debito residuo corrispondente al
precedente gravame. (Parte II, E.3.14)
 Qualora sulla quota non garantita dal Fondo venga acquisito un pegno su valori mobiliari o
denaro, l’importo garantito dal Fondo viene ridotto del valore nominale del pegno stesso (Parte
II, E.3.15)
62
Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal
Comitato – Gestione dell’operazione
Di seguito si riportano le modifiche e le integrazioni delle Disposizioni Operative riguardanti la fase
di gestione dell’operazione introdotte sulla base dell’esperienza pregresse nella gestione dello
strumento con l’obiettivo di assicurare una maggiore chiarezza circa le regole di funzionamento
del Fondo. Le integrazioni sono distinte per tipologia di operazione, con specifiche riguardanti i
requisiti per la concessione della garanzia e la verifica della realizzazione degli investimenti.
Operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di
ammortamento
 Nel caso di operazioni finanziarie a breve termine la data di stipula o perfezionamento può
essere assimilata, ai fini della determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera
di concessione del soggetto richiedente (Parte II, F.1.3)
 Maggiori specifiche riguardano anche la durata e la decorrenza della garanzia; le Disposizioni
Operative prevedono che la garanzia ha effetto dalla data di concessione o perfezionamento
dell’operazione finanziaria (Parte II, F.4.2)
63
Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal
Comitato – Gestione dell’operazione
Operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore
a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento
 A pena di inefficacia, una quota non inferiore al 25% dell’importo dell’operazione finanziaria
deve essere erogato entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione alla Garanzia (anziché
12 mesi come precedentemente previsto) (Parte II, F.2.4)
 L’operazione finanziaria deve essere erogata a saldo entro 18 mesi dalla data di delibera di
ammissione (termine precedentemente non previsto) (Parte II, F.2.4)
 Viene introdotta un’ulteriore precisazione dei termini (in passato non prevista), per il soggetto
richiedente che, a pena di inefficacia, deve comunicare al Gestore ciascuna erogazione,
parziale o a saldo, entro 3 mesi dalla relativa data di erogazione (Parte II, F.2.5)
 Nel caso di richieste preventive di ammissione all’intervento del Fondo relative ad operazioni di
durata superiore a 18 mesi, la Garanzia ha effetto dalla data di ammissione all’intervento del
Fondo, ovvero dalla data di valuta dell’erogazione o del perfezionamento del finanziamento
(Parte II, F.4.3)
64
Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal
Comitato – Gestione dell’operazione
Variazioni dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è concessa la
garanzia
Le Disposizioni Operative, da un lato, confermano le precedenti modalità per convalidare la
garanzia in caso di variazioni, dall’altro, sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione dello
strumento integrano le modalità, individuando in maniera puntuale i documenti da inviare nei casi
in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti
dall’operazione già garantita.
Un’ulteriore novità, volta a semplificare le modalità di richiesta e gestione del Fondo, riguarda
l’individuazione dei casi in cui la garanzia è confermata d’ufficio:
 cessione della titolarità del credito in una data successiva all’ammissione dell’operazione
alla Garanzia Diretta (Parte II, F.6.3);
 per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., qualora, a seguito di
un’estensione dell’operazione, il soggetto richiedente faccia espressa richiesta di
allungamento della Garanzia, a fronte del mancato pagamento dei crediti nei termini
dell’operazione di anticipazione e a condizione che la
certificazione di tali crediti
dell’Amministrazione debitrice non prevedesse una data di pagamento (facoltà concessa al
soggetto richiedente per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a
12 mesi). (Parte II, F.6.3)
65
Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal
Comitato – Gestione dell’operazione
Verifica della realizzazione degli investimenti
Ai fini della semplificazione e di una migliore disciplina del Fondo in materia di verifica deli
investimenti (ad eccezione di quelli erogati secondo il regime de minimis) si prevedono impegni
per i soggetti richiedenti, che sono tenuti a richiedere alla PMI idonea documentazione (copia
delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli investimenti, prima
dell’erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall’avvenuta erogazione dello stesso
(Parte II, F.7.1)
Le Disposizioni Operative specificano inoltre che:
 il mancato invio della documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti da parte
della PMI può comportare la revoca della concessione dell’agevolazione e il pagamento da
parte della PMI di un importo pari all’ESL comunicato dal Gestore. In tale caso, a fronte della
revoca dell’agevolazione, la garanzia per il soggetto richiedente rimane efficace (Parte II,
F.7.1; G.2.1)
 il soggetto richiedente deve trasmettere la documentazione comprovante la realizzazione degli
investimenti al Gestore o dimostrare di aver richiesto tale documentazione alla PMI tramite
mezzi che forniscano la prova certa di ricezione ovvero di aver previsto tale obbligo in capo a
quest’ultimo all’interno del contratto di finanziamento o nei singoli atti di erogazione (Parte II,
F.7.2)
66
Attivazione della garanzia
67
Attivazione
Definizioni e termini
(1/2)
In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono
avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri
mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale
inadempiente e, per conoscenza, al Gestore, l’intimazione del pagamento dell’ammontare
dell’esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.
Per data di inadempimento si intende:
 per i finanziamenti con durata ≤ a 18 mesi senza PDA la data di risoluzione/revoca;
 per i finanziamenti con PDA la data della prima rata insoluta, anche parzialmente;
 nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata
insoluta, la data di ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali:
 la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato
preventivo;
 la data di ammissione alle altre procedure concorsuali.
 nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa.
68
Attivazione
Definizioni e termini
(2/2)
Per avvio delle procedure di recupero si intende:
 nel caso di finanziamenti di durata ≤ a 18 mesi, la revoca/risoluzione dell’operazione
contenente l’intimazione al pagamento;
 nel caso di finanziamenti di durata > a 18 mesi l’invio di una diffida di pagamento, ovvero il
deposito del decreto ingiuntivo;
 in caso di procedure concorsuali, il deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo
o atto equivalente
 Per le operazioni di durata ≤ a 18 mesi senza PDA a pena di inefficacia l’avvio delle
procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre il mese successivo alla scadenza e
deve esserne data comunicazione al Gestore entro 3 mesi dalla data di scadenza
dell’operazione.
 Per le operazioni di durata > a 18 mesi e per le operazioni ≤ a 18 mesi con PDA a pena di
inefficacia l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire inviandone comunicazione al
soggetto beneficiario finale inadempiente e per conoscenza al Gestore entro 12 mesi dalla
data di inadempimento
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Attivazione
Garanzia diretta - definizione, termini e modalità
Garanzia diretta
 Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il
pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, il soggetto richiedente può
richiedere l’attivazione del Fondo.
 A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante
raccomandata A/R, entro 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito.
 A pena di improcedibilità, alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la
documentazione prevista nel manuale operativo. Il Gestore può richiedere copia dell’eventuale
documentazione che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti, rettifiche
e/o integrazioni.
 Sono improcedibili e decadono d’ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non
venga trasmessa dal soggetto richiedente entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte
del Gestore.
 La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d’ufficio :
a) se presentata prima di 60 giorni dall’avvio delle procedure di recupero del credito;
b) se la Garanzia Diretta risulta inefficace, ovvero qualora sia stata presentata dichiarazione di
rinuncia.
 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione, il Gestore propone al Comitato la
liquidazione della perdita a favore del soggetto richiedente, secondo le percentuali prestabilite. A
seguito della delibera del Comitato, il Gestore liquida il soggetto richiedente.
70
Attivazione
Controgaranzia “ a prima richiesta” – definizioni, termini e modalità
La Controgaranzia “a prima richiesta” è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti
beneficiari finali, a richiesta:
 dei Confidi e degli Altri Fondi di Garanzia ammessi all’intervento del Fondo che hanno già
pagato la quota da essi garantita, o che hanno assunto l’impegno a pagare la quota da essi
garantita, ovvero;
 dei Soggetti Finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei Confidi o
degli Altri fondi di garanzia (entro 120 giorni dalla data della richiesta del soggetto
finanziatore al pagamento) e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei
confronti di questi ultimi.
In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti finanziatori devono avviare
le procedure di recupero del credito inviando, al soggetto beneficiario finale inadempiente e
per conoscenza al Gestore, l’intimazione del pagamento.
La richiesta di attivazione del Fondo, completa della documentazione prevista, deve pervenire
al Gestore, successivamente all’avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque,
entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento al
soggetto finanziatore.
Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione il Gestore, verificata l’efficacia
della Controgaranzia, propone al Comitato la liquidazione della perdita a favore del soggetto
richiedente.
71
Attivazione
Controgaranzia “ sussidiaria”
A pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto
finanziatore entro 18 mesi dalla data di inadempimento del debitore e comunicatone l’avvio al
Gestore entro 3 mesi.
La richiesta di attivazione del Fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al
Gestore dopo la conclusione delle procedure di recupero o l’accertata irrecuperabilità del credito
ed entro tre mesi dal versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal soggetto richiedente al
soggetto finanziatore.
La Controgaranzia sussidiaria può essere attivata a titolo di acconto, su espressa richiesta e
previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all’80% della
somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti
finanziatori e, in ogni caso, in misura non superiore all’80% dell’importo massimo garantito.
In caso di conguaglio a favore del Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal
soggetto richiedente e la quota della perdita a carico del Fondo deve essere versata al Fondo
entro 1 mese dalla data della comunicazione dell’esito della richiesta di liquidazione della
perdita.
72
Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal
Comitato – Cause di inefficacia della garanzia
Nel rispetto dei principi di semplificazione e trasparenza nella gestione del Fondo, le Disposizioni
Operative introducono la distinzione tra:
 Cause di inefficacia della garanzia: le Disposizioni Operative presentano uno specifico paragrafo
che definisce e esplicita i motivi che comportano l’inefficacia della garanzia per il soggetto
richiedente quali ad es. mancato rispetto dei termini previsti per l’assunzione e comunicazione
delle delibere, tempistica e importi delle erogazioni, mancato pagamento delle commissioni, ecc.
(Parte II, G.1)
 Cause di revoca dell’agevolazione, con mantenimento dell’efficacia della garanzia per il
soggetto richiedente: le Disposizioni Operative introducono come novità rispetto al passato i
casi di revoca dell’agevolazione distinguendoli dalle cause di inefficacia, qualora (Parte II, G.2) :
• la PMI non abbia provveduto a inviare la documentazione comprovante la realizzazione degli
investimenti
• la PMI abbia compilato il modulo di richiesta della garanzia sulla base di dati, notizie o
dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai
fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo;
• nell’operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l’ammissione
alla garanzia.
73
In caso di revoca della concessione dell’agevolazione, la PMI è tenuta a versare al Fondo un importo
pari all’ESL comunicato dal Gestore in fase di ammissione alla garanzia.
Migliore disciplina del Fondo e recepimento delle delibere già adottate dal
Comitato – Attivazione della garanzia
Accordi transattivi
Per dare attuazione a quanto già deliberato dal Comitato di gestione, le Disposizioni Operative
sono state integrate con la disciplina delle transazioni. Le proposte di accordi transattivi introdotte sulla base dell’esperienza consolidata nella gestione dello strumento e al fine di non
aggravare ulteriormente la situazione economica delle PMI in difficoltà - se valutate positivamente
dai soggetti richiedenti possono essere equiparate, ai fini dell’attivazione e dell’efficacia della
garanzia, all’avvio delle procedure di recupero (Parte II, H.2.3)
Le Disposizioni Operative individuano puntualmente gli elementi che i soggetti richiedenti devono
indicare per presentare le proposte transattive al Gestore per il successivo esame del Comitato di
Gestione del Fondo. (Parte II, H.2.4)
74
Controlli documentali
75
Controlli documentali
Per tenere conto delle delibere già adottate dal Comitato di gestione nonché delle modifiche e
integrazioni delle Disposizioni Operative, è stato dedicato un paragrafo ai controlli documentali
effettuati dal Gestore(Parte IX). Nello specifico, le Disposizioni Operative prevedono:
 le modalità di individuazione delle operazioni da sottoporre a controllo - Il Gestore
effettua controlli documentali su un campione statistico pari al 5% delle operazioni ammesse
al Fondo nel corso di ciascun esercizio, ed erogate dai soggetti finanziatori. Viene sottoposto
al Comitato, con cadenza trimestrale, un distinto elenco pari al 10% delle operazioni a fronte
di investimenti deliberate ed erogate da non oltre 3 mesi, pur mantenendo al 5% la
percentuale complessiva delle operazioni da sottoporre a verifica su base annua.
 attività di informazione delle attività di controllo - Per le operazioni che sono oggetto di
verifica, il Gestore informa la PMI dell’avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica
e invia al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva,
l’elenco di documentazione da trasmettere. Per le operazioni di controgaranzia viene altresì
fornita la comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai soggetti finanziatori, affinché gli
stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all’avvio dei controlli documentali.
In ragione delle nuove modalità di intervento del Fondo disciplinate dalle nuove Disposizioni
Operative è stata eliminata la richiesta della documentazione afferente la comprova degli aiuti
concessi in regime de minimis, che verrà effettuata d’ufficio dal Gestore sulla base delle
informazioni disponibili sui nuovi modelli di domanda di ammissione al Fondo.
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SUGGERIMENTI
Per essere sempre informati
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“Fondo di garanzia” sottosezione “Presentazione on line delle domande”
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