CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA
29 ottobre 2015
JOBS ACT
DV STUDIO LEGALE
MILANO – LUGANO - SHANGHAI
VIA LAMARMORA, 36
20122 MILANO
TEL: 02.39.29.23.60
FAX: 02.39.29.23.79
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La semplificazione
delle procedure
per la gestione del
rapporto di lavoro
1
GLI ULTIMI QUATTRO DECRETI ATTUATIVI
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 23 settembre 2015:
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI
RAPPORTO DI LAVORO (D.Lgs. 148/2015)
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E
LEGISLAZIONE SOCIALE (D.Lgs. 149/2015)
RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE
(D.Lgs. 150/2015)
RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO
DI CITTADINI E IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO E PARI
OPPORTUNITA’ (D.Lgs. 151/2015)
2
LA RIFORMA DEL LAVORO
 7 MARZO 2015 – Decreti nn. 22 e 23 /2015
Ammortizzatori sociali a conclusione del rapporto di lavoro e contratto a tutele crescenti
 21 GIUGNO 2015 – Decreti nn. 80 e 81 /2015
Tutela delle esigenze di cura, vita, lavoro e testo organico dei contratti di lavoro
 23 SETTEMBRE 2015 – Decreti nn. 148 – 149 – 150 - 151 /2015
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, attività ispettiva e servizi per il lavoro,
semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti in tema di lavoro
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JOBS ACT
La semplificazione
delle procedure per
la gestione del
rapporto di lavoro
IL CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’DEI
LAVORATORI
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IL CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’ DEI LAVORATORI
ART. 4 LEGGE N. 300/1970
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che
siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma
dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di
tali impianti.
ART. 4 LEGGE N. 300/1970
COME MODIFICATO DAL D.LGS 151/2015
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del
lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale
5
IL CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’ DEI LAVORATORI
ART. 4 LEGGE N. 300/1970
possono essere installati soltanto previo
accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con
la commissione interna. In difetto di accordo,
su istanza del datore di lavoro, provvede
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra,
le modalità per l'uso di tali impianti.
ART. 4 LEGGE N. 300/1970
COME MODIFICATO DAL D.LGS 151/2015
possono essere installati previo accordo
collettivo
stipulato
dalla
rappresentanza
sindacale unitaria o dalle rappresentanze
sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più
regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza
di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al
periodo precedente possono essere installati
previa autorizzazione della Direzione territoriale
del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese
con unità produttive dislocate negli ambiti di
competenza di più Direzioni territoriali del lavoro,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6
IL CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’ DEI LAVORATORI
ART. 4 LEGGE N. 300/1970
ART. 4 LEGGE N. 300/1970
COME MODIFICATO DAL D.LGS 151/2015
La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere
la prestazione lavorativa e agli strumenti di
registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2
sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto
di lavoro a condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione delle modalità d'uso degli
strumenti e di effettuazione dei controlli e nel
rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
7
IL CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’ DEI LAVORATORI
ELIMINAZIONE DEL GENERALE DIVIETO «DI PRINCIPIO»: ORA IL DIVIETO DEI
CONTROLLI INTENZIONALI E’ RIASSUNTO NEL TERMINE «ESCLUSIVAMENTE»
AUMENTATO IL NOVERO DELLE ESIGENZE A FONDAMENTO DELLA POSSIBILITA’
DI UTILIZZO
SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE IN CASO SI DEBBA
RICORRERE ALLA DTL O EVENTUALMENTE AL MINISTERO PER IMPRESE
DISTRIBUITE IN PIU’ REGIONI O UNITA’
CRISTALLIZZAZIONE DELLE FINALITA’ PER CUI POSSONO ESSERE UTILIZZATI I DATI
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI (ANCHE AI FINI DISCIPLINARI)
8
IL CONTROLLO
DELL’ATTIVITA’ DEI LAVORATORI
 ESCLUSIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER L’ESERCIZIO DELLA PRESTAZIONE
E DEGLI STRUMENTI PER MONITORARE GLI ACCESSI -> per questi non è
necessario un accordo o la preventiva autorizzazione
COSA SI INTENDE PER STRUMENTI: SOLO HARDWARE O ANCHE SOFTWARE?
NECESSITA’ DI ADEGUATA INFORMAZIONE AL DIPENDENTE, differenziata a
seconda della tipologia di strumento cui deve essere applicata
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JOBS ACT
La semplificazione
delle procedure per
la gestione del
rapporto di lavoro
NUOVE MODALITA’
PER DIMISSIONI
E RISOLUZIONI
CONSENSUALI
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DIMISSIONI E RISOLUZIONI
ART. 4 COMMI 17 E SEG. LEGGE N. 92/2012
ART. 26 D.LGS. N. 151/2015
Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito
dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore
e della risoluzione consensuale del rapporto è
sospensivamente condizionata alla convalida
effettuata presso la Direzione territoriale del
lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente
competenti, ovvero presso le sedi individuate dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55,
comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e
la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente
con modalità telematiche su appositi moduli resi
disponibili dal Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali
attraverso
il
sito
www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro
e alla Direzione territoriale del lavoro
competente con le modalità individuate con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di cui al comma 3.
11
DIMISSIONI E RISOLUZIONI
ART. 4 COMMI 17 E SEG. LEGGE N. 92/2012
ART. 26 D.LGS. N. 151/2015
In alternativa alla procedura di cui al comma 17,
l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del
lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto
è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di
apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore
apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di
cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, possono essere individuate ulteriori modalità
semplificate per accertare la veridicità della data e la
autenticità della manifestazione di volontà della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni
o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione
dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione
della disciplina in materia di comunicazioni
obbligatorie.
La trasmissione dei moduli di cui al comma 1
può avvenire anche per il tramite dei
patronati, delle organizzazioni sindacali
nonché degli enti bilaterali e delle commissioni
di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
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DIMISSIONI E RISOLUZIONI
ART. 4 COMMI 17 E SEG. LEGGE N. 92/2012
Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore
non proceda alla convalida di cui al comma 17
ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il
rapporto di lavoro si intende risolto, per il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora
la lavoratrice o il lavoratore non aderisca,
entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a
presentarsi presso le sedi di cui al comma 17
ovvero all'invito ad apporre la predetta
sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro,
tramite comunicazione scritta, ovvero qualora
non effettui la revoca di cui al comma 21.
ART. 26 D.LGS. N. 151/2015
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione
del rapporto di lavoro da cui si intende recedere
o che si intende risolvere, i dati di identificazione
del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità
di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a
definire la data certa di trasmissione.
Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione a far data dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma del Ministro del Lavoro.
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DIMISSIONI E RISOLUZIONI
ART. 4 COMMI 17 E SEG. LEGGE N. 92/2012
ART. 26 D.LGS. N. 151/2015
Nei sette giorni di cui al comma 19, che
possono sovrapporsi con il periodo di
preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha
facoltà di revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale. La revoca può essere
comunicata in forma scritta.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del
modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la
facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione
consensuale con le medesime modalità.
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DIMISSIONI E RISOLUZIONI
ART. 4 COMMI 17 E SEG. LEGGE N. 92/2012
ART. 26 D.LGS. N. 151/2015
Qualora, in mancanza della convalida di cui al
comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al
comma 18, il datore di lavoro non provveda a
trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la
comunicazione contenente l'invito entro il
termine di trenta giorni dalla data delle
dimissioni e della risoluzione consensuale, le
dimissioni si considerano definitivamente prive
di effetto.
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DIMISSIONI E RISOLUZIONI
ART. 4 COMMI 17 E SEG. LEGGE N. 92/2012
ART. 26 D.LGS. N. 151/2015
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che abusi del foglio firmato in bianco
dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di
simularne le dimissioni o la risoluzione
consensuale del rapporto, è punito con la
sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro
30.000. L'accertamento e l'irrogazione della
sanzione sono di competenza delle Direzioni
territoriali del lavoro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa da euro
5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e
l'irrogazione della sanzione sono di
competenza delle Direzioni territoriali del
lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
16
DIMISSIONI E RISOLUZIONI
ART. 4 COMMI 17 E SEG. LEGGE N. 92/2012
ART. 26 D.LGS. N. 151/2015
Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23
trovano applicazione, in quanto compatibili,
anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati
con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, di cui
all'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con
contratti di associazione in partecipazione di
cui all'articolo 2549, secondo comma, del
codice civile.
I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro
domestico e nel caso in cui le dimissioni o la
risoluzione consensuale intervengono nelle
sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del
codice civile o avanti alle commissioni di
certificazione di cui all'articolo 76 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
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JOBS ACT
La semplificazione
delle procedure per
la gestione del
rapporto di lavoro
CESSIONE
DI RIPOSI E FERIE
18
CESSIONE DI RIPOSI E FERIE
I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati
ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro
al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari
condizioni di salute necessitano di cure costanti
nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro
19
JOBS ACT
La semplificazione
delle procedure per
la gestione del
rapporto di lavoro
AMMORTIZZATORI
SOCIALI AL TERMINE
DEL RAPPORTO DI
LAVORO
20
STATO DI DISOCCUPAZIONE
Art. 19 D.Lgs. n. 150/2015
Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale
delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione dal momento
della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso (c.d. lavoratori
“a rischio di disoccupazione”).
Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati
ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura
automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali.
La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della
disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.
21
PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
Art. 20 D.Lgs. n. 150/2015
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i
centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione dello stato di disoccupazione, e, in mancanza, sono convocati dai centri per
l'impiego per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.
Il patto deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche
predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli
stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.
22
PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
Art. 20 D.Lgs. n. 150/2015
Nel patto deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca
attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per
sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di
politica attiva o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell'articolo 25 del presente
decreto.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione dello stato di disoccupazione, il disoccupato
che non sia stato convocato dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite
posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di
profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione
23
Art. 21 D.Lgs. n. 150/2015
La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), di Nuova Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL), e la domanda di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, resa equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa
dall'INPS all'ANPAL dall'interessato all'INPS,, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle
politiche attive.
I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito, ancora privi di occupazione, contattano i
centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda e, in mancanza, sono convocati dal centro per l’impiego per
stipulare il patto di servizio personalizzato.
Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) è necessario che il richiedente
abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato
24
SANZIONI
Art. 21 D.Lgs. n. 150/2015
Il decreto introduce sanzioni specifiche, con riferimento all'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL),
all’Assegno di disoccupazione (ASDI) e all'indennità di mobilità in caso di:
 mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti fissati presso il Centro per l’Impiego
 mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento
 mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere
formativo
 mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua
25
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
Art. 23 D.Lgs. n. 150/2015
Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) la cui durata di
disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il
quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato, una somma denominata «assegno individuale di
ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego
o presso i servizi accreditati. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale
finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza.
L'assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione
e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non
è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
E’ spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per
l'impiego o presso i soggetti privati accreditati. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo
stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio
dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero
ammontare dell’assegno.
La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio
personalizzato
26
OFFERTA DI LAVORO CONGRUA
Art. 25 D.Lgs. n. 150/2015
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro
congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo
mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi
di solidarietà
27
UTILIZZO DIRETTO DEI LAVORATORI
Art. 26 D.Lgs. n. 150/2015
Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori
che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono
essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale
di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche nel
territorio del comune ove siano residenti.
Le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni specifiche convenzioni, sulla
base della convenzione quadro predisposta dall’ANPAL.
L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro
e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti
massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il
livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto
per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento.
28
JOBS ACT
La semplificazione
delle procedure per
la gestione del
rapporto di lavoro
PROCEDURE PER
LA CASSA
INTEGRAZIONE
29
AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN COSTANZA DI RAPPORTO
D.LGS. N. 148 / 2015
Abroga gli articoli 1, 2 e da 12 a 14 della Legge n. 223/1991 e il D.P.R. n. 218 / 2000
Introduce nuove disposizioni in materia di CIGS per ciò che riguarda: (i) causali di intervento; (ii)
durata del trattamento; (iii) procedimento amministrativo per la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale
CIRCOLARE del MINISTERO DEL LAVORO, n. 24 del 5 ottobre 2015
30
ENTRATA IN VIGORE
Il D.Lgs. n. 148/2015 è entrato in vigore il 24 settembre 2015.
Quando non diversamente disposto, la nuova normativa si applica ai trattamenti
di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento.
31
Art. 1 – LAVORATORI BENEFICIARI
Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti e
lavoratori a domicilio
I lavoratori devono possedere, nell’unità produttiva interessata dal trattamento,
un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione
della domanda (salvo i casi di trattamenti «ordinari» per eventi oggettivamente
non evitabili nel settore industriale)
Le giornate sono intese come giornate di presenza, a prescindere dall’orario,
compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni, maternità obbl.
32
Art. 4 – DURATA MASSIMA COMPLESSIVA
Limite esterno complessivo: per ciascuna unità produttiva, il trattamento
ordinario e straordinario di integrazione salariale, non possono superare la
durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile
La durata dei trattamenti per la causale contratti di solidarietà viene computata
nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per l’intero per la
parte eccedente (e cioè, ad es., se si chiede l’intervento solo per tale causale, la
durata potrà essere pari a 36 mesi: fino ai 24 mesi, l’intervento è infatti
computato per 12, cui si aggiungono altri 12 mesi fino al tetto dei complessivi 24)
Per le imprese industriali o artigiane dei settori edile e lapideo, il tetto è innalzato
a 30 mesi nel quinquennio mobile
33
Art. 4 – DURATA MASSIMA COMPLESSIVA
Ai fini del computo della durata, i trattamenti richiesti prima del 24.09.2015 si
computano per la sola parte del periodo utilizzato successiva a tale data
I trattamenti straordinari conseguenti a procedure di consultazione sindacale già
concluse al 24.09.2015 mantengono la durata prevista negli accordi. I trattamenti
riguardanti periodi successivi si computano ai fini della durata massima
I periodi di CIGS per qualsiasi causale e conclusi prima del 24.09.2015 non
saranno computati ai fini della durata massima
34
Art. 10 - CAMPO DI APPLICAZIONE
OGGETTIVO CIGO
Imprese industriali manifatturiere di trasporti, estrattive, di installazione impianti, produzione e distribuzione energia
Coop. di produzione e lavoro (salvo quelle elencate nel DPR 602/1970)
Impresa dell’industria boschiva, floreale e del tabacco
Coop. agricole, zootecniche e loro consorzi
Imprese di noleggio e distribuzione film
Imprese industriali per la frangitura delle olive
Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato
Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici
Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini
Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
(…)
35
Art. 11 - CAUSALI CIGO
Ai dipendenti delle imprese di cui all’art. 10, nei seguenti casi:
1. Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili
all’impresa o ai dipendenti incluse le intemperie stagionali
2. Situazioni temporanee di mercato
36
Art. 12 – DURATA CIGO
1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane
continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata
concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare
complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati
da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e
artigiane dell’edilizia o lapidei
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione
salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con
riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la
domanda di concessione dell'integrazione salariale.
37
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
L’impresa presenta in via telematica all’INPS entro il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (nella disciplina previgente il termine era quello
di «25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto
inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro»)
Competente per la concessione del trattamento è la sede INPS territorialmente competente
38
Art. 20 - CAMPO DI APPLICAZIONE
OGGETTIVO CIGS
Le imprese che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente più di 15
dipendenti (inclusi dirigenti e apprendisti) nei seguenti settori:
Imprese industriali comprese edili ed affini
Imprese artigiane che procedono alle sospensioni in conseguenza di sospensioni o riduzioni
dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente
Imprese appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione, per difficoltà dell’appaltante (cigs)
Imprese appaltatrici di servizi di pulizia, per difficoltà dell’appaltante (cigs)
Imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e
manutenzione del materiale rotabile
Imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi
Imprese di vigilanza
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Art. 20 - CAMPO DI APPLICAZIONE
OGGETTIVO CIGS
Le imprese che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente più di 50
dipendenti (inclusi dirigenti e apprendisti) nei seguenti settori:
Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle di logistica
Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici
A prescindere dal numero di dipendenti, per:
Le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e società da queste derivate
I partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni (con specifici limiti di spesa previsti
per ciascun anno)
40
Art. 20 - CAMPO DI APPLICAZIONE
OGGETTIVO CIGS
ATTENZIONE: ART. 27 del D.LGS. N. 81/2015
«Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale
o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene
conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti,
impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.»
I dipendenti a tempo determinato non sono più conteggiati come unità intera nel
mese di osservazione?
Il Ministero chiarisce che non si tiene conto di tale disposizione, ma vengono
conteggiati come unità
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Artt. 21 E 22
CAUSALI DI INTERVENTO CIGS E DURATA
1) Riorganizzazione aziendale
 programma di riorganizzazione caratterizzato dalla presenza di un piano d’interventi volto
a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale e produttiva, con indicazioni sugli
investimenti
 programma finalizzato ad un consistente recupero occupazionale del personale
interessato
 comprende le fattispecie di ristrutturazione e conversione aziendale (art. 1 L. 223/1991)
 24 mesi anche continuativi in un quinquennio mobile
42
Artt. 21 E 22
CAUSALI DI INTERVENTO CIGS E DURATA
2) Crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi
di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa
 piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria,
gestionale o derivanti da condizionamenti esterni
 deve indicare gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili per la
continuazione dell’attività e la salvaguardia dell’occupazione
 comprende le fattispecie di crisi per andamento involutivo o negativo degli indicatori
economico-finanziari, la crisi aziendale per evento improvviso e imprevedibile e, fino al
31.12.2015, la crisi per cessazione di attività
 durata massima di 12 mesi continuativi nel quinquennio. Una nuova autorizzazione può essere
richiesta solo una volta trascorso un periodo pari a 2/3 di quello autorizzato.
43
Artt. 21 E 22
CAUSALI DI INTERVENTO CIGS E DURATA
Per i casi di Riorganizzazione e Crisi aziendale potranno essere
autorizzate solo sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80%
delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al
programma autorizzato (art. 22 co. 4)
Questa disposizione non trova applicazione per i primi 24 mesi
dall’entrata in vigore del decreto in esame. Pertanto la disposizione si
applicherà dal 25.09.2017 (art. 44 co. 3)
44
Artt. 21 E 22
CAUSALI DI INTERVENTO CIGS E DURATA
3) Contratto di solidarietà
 necessaria la stipulazione di un accordo collettivo aziendale che stabilisca
una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la riduzione o la
dichiarazione di esubero del personale
 la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile del lavoratori
 per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario
di lavoro non può essere superiore al 70% (come media) nell’arco
dell’intero periodo per il quale il cds è stipulato
 durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile (salvo possibilità di
raggiungere i 36 mesi nel quinquennio mobile in caso di computo ai sensi
delle previsioni dell’art. 4 co. 1 e 5)
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Artt. 21 E 22
CAUSALI DI INTERVENTO CIGS E DURATA
Abrogata la causale Procedure concorsuali dal 1.01.2016.
Pertanto, a decorrere da quella data, nel caso in cui l’impresa sia
sottoposta a procedura concorsuale, ove sussistano i presupposti, la
fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle altre causale previste dal
decreto
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
A. CONSULTAZIONE SINDACALE con la procedura di cui all’art. 24 comma 1 e 2 L. 223/1991
Oggetto dell’esame: (i) il programma che l’impresa intende attuare; (ii) durata e numero dei
lavoratori interessati; (iii) ragioni che non consentono di attuare forme alternative di
riduzione d’orario; (iv) misure previste per l’eventuale gestione di eccedenze del personale;
(v) criteri di scelta dei lavoratori; (vi) criteri di rotazione o mancato ricorso alla rotazione
(entro 60 gg con decreto verrò stabilito l’incremento della contribuzione addizionale per
mancato rispetto della rotazione).
Salvo il caso di imprese edili ed affini, le parti devono dichiarare nell’esame congiunto la non
percorribilità della causale dei c.d.s.
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
B.
PROCEDURA AMMINISTRATIVA
 PRESENTAZIONE ISTANZA
La domanda deve essere presentata con modalità telematica entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura
di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale e deve essere corredata dall’elenco
nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni d’orario.
La sospensione o la riduzione dell’orario decorrono non prima del trentesimo giorno successivo alla data di
presentazione dell’istanza (per i trattamenti richiesti dal 1.11.2015)
In caso di presentazione tardiva dell’istanza (oltre i 7 giorni) il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo
alla data di presentazione della domanda medesima.
 ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
La concessione del trattamento avviene con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro adottato entro 90 giorni
dalla domanda, fatte salve eventuali sospensioni istruttorie.
 VERIFICA ISPETTIVA
Le DTL territorialmente competenti procedono a verifiche nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento
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Artt. 3 e 7
TRATTAMENTO CIGO E CIGS
 Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore
per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola
tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.
 L'importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di
integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di
mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di
mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.
 Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)
e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella
misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati.
 Gli importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 17, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in
favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
49
Artt. 3 e 7
TRATTAMENTO CIGO E CIGS

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.

L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora
conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla
data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.

Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con
il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su
espressa richiesta di questa.

Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al
trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove
spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il
servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.
50
CIGS E CIGO: LA CONTRIBUZIONE
1.
RIDOTTO IL CONTRIBUTO ORDINARIO PER CIGO
Il contributo è stato ridotto mediamente del 10%. Le aliquote variano in relazione alle
dimensioni aziendali (aliquota maggiorata al superamento dei 50 dipendenti)
2.
INALTERATO IL CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA CIGS
Confermato il contributo in misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni
(0,60% a carico del datore e 0,30% a carico del lavoratore)
51
CIGS E CIGO: LA CONTRIBUZIONE
3.
AUMENTATO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE SE SI FA RICORSO A CIGO O CIGS
SISTEMA PREVIGENTE
•
•
•
•
•
SISTEMA ATTUALE
4% per la CIGO – aziende industriali fino 50 dip. • 9% fino a 52 settimane (primo anno di durata) in
8% per la CIG – aziende con +50 dip.
un quinquennio mobile
5% per aziende settore edile e lapideo
• 12% dalla 53° alla 104° settimana (secondo anno
3% per la CIGS – aziende industriali fino a 50 dip.
di durata) in un quinquennio mobile
4,5% per la CIGS – aziende con +50 dip.
• 15% dalla 105° settimana in poi (dall’inizio del
terzo anno di durata in poi) in un quinquennio
52
CIGS E CIGO: LA CONTRIBUZIONE
 Aumentata la misura percentuale
 La misura percentuale cresce in base alla durata dell’intervento ma non assumono più
rilevanza il settore o il numero dei dipendenti
 Modifica della base imponibile del contributo: calcolato sulla retribuzione che sarebbe
spettata per le ore non lavorate e non più sulle integrazioni erogate
 Il contributo non è più differenziato a seconda della tipologia di integrazione salariale
applicata, quindi ogni integrazione salariale rileva quantitativamente rispetto alla
determinazione della contribuzione addizionale
 Confermato l’esonero dal versamento del contributo addizionale quando l’integrazione è
autorizzata per eventi c.d. «oggettivamente non evitabili» (casi fortuiti, improvvisi e non
prevedibili)
53
FOCUS: CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
 DIVIENE UNO DEI CASI DI RICORSO ALL’INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA
 MAGGIORE ONEROSITÀ
Perde il beneficio dell’esclusione dal contributo addizionale per la cassa integrazione e viene
assoggettato al massimale mensile
 RIDUZIONE DELLA DURATA MASSIMA
Con le precedenti disposizioni, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 223/1991, ora abrogato, poteva
raggiungere a particolari condizioni la durata di 48 o 60 mesi e, in caso di alternativa alla
mobilità, poteva anche essere superato il tetto del quinquennio. Attualmente, invece, la durata
massima nel quinquennio mobile, può arrivare a 36 mesi.
 IRRIGIDIMENTO DELLA DIMINUZIONE ORARIA: impossibile sforare il tetto del 70% come
contrazione media individuale dell’orario di lavoro
54
FOCUS: CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
 LIMITAZIONE ALLA POSSIBILITA’ DI CONGUAGLIO DEL TFR MATURATO IN COSTANZA DI
SOLIDARIETA’: essa sarà negata per le quote di TFR relative a lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo o nell’ambito di un licenziamento collettivo entro 90 giorni dal termine del
periodo di fruizione dell’integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di
fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120
giorni dal termine del precedente -> tali quote di tfr rimangono a carico del datore di lavoro
 LA SOSPENSIONE DEI LAVORATORI NON POTRA’ INIZIARE PRIMA DEL TRENTESIMO GIORNO
SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL MINISTERO
55
DV STUDIO LEGALE
MILANO – LUGANO - SHANGHAI
VIA LAMARMORA, 36
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
20122 MILANO
TEL: 02.39.29.23.60
FAX: 02.39.29.23.79
[email protected]
56
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