I TRATTATI
Dott. Giorgio Dissegna
L’accordo internazionale
• L’incontro della volontà di due o più Stati, dirette a
regolare una determinata sfera di rapporti riguardanti
questi ultimi.
• La terminologia utilizzabile è ampia, sono equivalenti
all’accordo: il trattato, la convenzione, il patto, la carta, lo
statuto, lo scambio di note diplomatiche.
Gli accordi di codificazione
• Trattati internazionali che si propongono di trasfondere in testi
•
•
•
•
•
scritti il diritto internazionale generale
Non sempre tutte le norme di un accordo di codificazione
riflettono norme consuetudinarie effettivamente esistenti
L’esistenza di un accordo di codificazione non toglie natura
consuetudinaria alla norma che intende codificare, infatti
Talvolta vengono codificate norme delle quali si può ritenere
che la formazione sia in corso
Talvolta è possibile che vengano inserite norme non aventi
natura consuetudinaria, con lo scopo del progressivo sviluppo
del DI
L’accordo di codificazione è pur sempre un trattato
internazionale. Ciò significa che non è possibile estendere alla
generalità degli Stati, e quindi anche agli Stati non parte, il
contenuto non corrispondente al diritto internazionale generale
Gli accordi di codificazione
• Accordi di codificazione promossi dalla CDI, aventi per
oggetto il diritto dei trattati:
• Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. (in
vigore dal 1980)
• Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei
trattati del 1978. (in vigore dal 1996)
• La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e
organizzazioni internazionali o tra organizzazioni
internazionali del 1986.
Procedura di formazione «solenne»
• Negoziazione
• Firma
• Ratifica
• Scambio/deposito delle ratifiche
Rappresentanti dello Stato
Art. 7 par. 1 CDV/69: un individuo è considerato rappresentante
di uno Stato:
1) quando presenti i pieni poteri del caso;
2) se risulta dalla pratica degli Stati interessati che essi
avevano l’intenzione di considerare quella persona come
rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la
presentazione dei pieni poteri.
Pieni poteri: documento emanato dall’autorità competente di
uno Stato che designa una o più persone a rappresentare lo
Stato per la negoziazione, l’adozione, l’autenticazione del testo
di un trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere
obbligato da un trattato. (art. 2, lettera c CDV/69)
Rappresentanti dello Stato - segue
• Art. 7 par. 2. In virtù delle loro funzioni e senza essere
tenuti ad esibire pieni poteri sono considerati
Rappresentanti dello Stato:
1) i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari
esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;
2) i capi di missioni diplomatiche, per l’adozione del testo di
un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato
accreditatario;
3) i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza
internazionale o presso un’organizzazione internazionale o
uno dei suoi organi, per l’adozione del testo di un trattato
nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione
o detto organo.
Negoziazione
La complessità di questa fase è determinata, oltre che dalla
materia, dalla numerosità dei partecipanti.
Al fine di facilitare il raggiungimento del consenso, la regola
dell’unanimità va cedendo il passo al principio della
maggioranza.
• Art. 9 CDV/69:
• 1. L’adozione del testo di un trattato si compie con il consenso
di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo i casi
previsti dal par. 2.
• 2. L’adozione del testo di un trattato in una conferenza
internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli
Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano,
con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.
Firma
• Il negoziato si chiude con la firma da parte dei
plenipotenziari.
• La firma indica l’autenticazione del testo finale
dell’accordo, nella procedura normale di formazione non
determina un vincolo per lo Stato.
Ratifica
• Manifestazione di volontà ad obbligarsi verso gli altri Stati
• Può avvenire secondo diverse modalità:
- scambio degli strumenti di ratifica;
- deposito dello strumento presso uno Stato (depositario) o la
sede di organismo internazionale…
• Il trattato entra in vigore:
- al momento stesso del deposito o scambio (spt. Nei bilaterali) o
- al raggiungimento del numero di ratifiche previsto dal trattato
stesso
• La competenza alla ratifica per ciascuno Stato è soggetta alla
disciplina interna
Ratifica secondo l’ordinamento italiano
• Art. 87, comma 8, della Costituzione indica tra le
competenze del Presidente della Repubblica la ratifica dei
trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere;
• Art. 80, Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi (RISERVA DI LEGGE)
• Art. 89, Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che
ne assumono la responsabilità.
Scambio o deposito delle ratifiche
• Equivalente alla ratifica è l’adesione, che avviene
quando uno Stato decide di prendere parte ad un accordo
senza avere partecipato alla fase di negoziazione di solito
già chiusa da tempo (trattati multilaterali aperti)
• La registrazione, prevista dall’art. 102 della Carta ONU,
non è vincolante, una sua assenza implica l’impossibilità
di invocare il trattato davanti ad un organo delle Nazioni
Unite.
Accordi in forma semplificata
• L’accordo in forma semplificata è concluso con la sola sottoscrizione
del testo da parte del rappresentante dello Stato, non è quindi
prevista la fase di ratifica.
• Art. 12 CDV/69 : Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un
trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato:
• a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto;
• b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai
negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto;
o
• c) quando l’intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti
dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso
dei negoziati.
• È comunque necessario, che emerga una sicura volontà di obbligarsi
Accordi in forma semplificata - segue
• Anche in questo caso, I limiti alla competenza a stipulare
dipendono dagli ordinamenti interni a ciascuno Stato.
• In Italia, la possibilità di stipulare accordi in forma
semplificata è formalmente da escludere solo per le
materie coperte da RISERVA dell’art. 80 della
Costituzione.
• -> cosa succede se la riserva non è rispettata?
La violazione di norme interne sulla
competenza a stipulare
• Se l’organo interno che stipula l’accordo non ha competenza o
viola delle procedure previste dal diritto interno, quali sono le
conseguenze?
RISPETTO AGLI ALTRI STATI PARTE
• Art. 46 CDV/69 – uno Stato deve comunque adempiere ad un
trattato anche se il consenso sia stato espresso violando una
disposizione del suo diritto interno concernente la competenza
a concludere trattati -> il trattato esternamente è valido
• Eccezione: solo se tale violazione sia stata manifesta e
concerna una norma di importanza fondamentale del proprio
diritto interno che gli altri Stati avrebbero in buona fede dovuto
conoscere -> l’accordo concluso rimane un’intesa priva di
carattere vincolante
• Nella prassi l’organo estromesso ha successivamente
manifestato il suo assenso con un atto che ha sanato (almeno
ex post) l’incongruenza con le norme interne
Accordi conclusi dalle regioni
• Sent. 3.7.1975 n. 170. La Corte costituzionale nega la competenza
•
•
•
•
agli organi regionali in tema di stipulazione di accordi con soggetti
propri di altri ordinamenti.
D.p.r. 24.7.1977. La Corte riconosce la possibilità di svolgere “attività
promozionali all’estero, previo assenso governativo
Sent. n. 179/1987. La Corte riconosce la possibilità per le Regioni di
stipulare accordi idonei a impegnare la responsabilità dello Stato solo
nelle materie connesse alle competenze regionali e previo assenso
governativo
Art. 3 Legge cost. 18.10.2001 n. 3. Nelle materie di sua competenza,
la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato
Legge 5.6.2003 n.3, art. 6. prevede il conferimento dei poteri alla
Regione da parte del Governo, attribuendo così alle Regioni la
competenza a stipulare per conto dello Stato in materie determinate
(art. 117 Cost.) e nei limiti di delega
Accordi delle organizzazioni internazionali
Dallo statuto di ogni organizzazione è possibile individuare
gli organi competenti a stipulare.
La violazione grave di norme statutarie sulla competenza a
stipulare comporta l’invalidità dell’accordo
L’inefficacia dei trattati nei confronti degli
Stati terzi
• Le norme pattizie valgono solo per gli Stati che le pongono in
•
•
•
•
essere
Il trattato, come il contratto, fa legge solo tra le parti.
Quando uno Stato non partecipa ad un trattato ma emergono
singoli diritti a suo favore o singoli obblighi a suo carico,
rimane comunque necessaria una manifestazione della volontà
di accettazione da parte dello Stato terzo e la possibilità di
accettazione deve essere inoltre prevista dal trattato stesso
Da un trattato possono inoltre emergere comportamenti che
risultano vantaggiosi per uno Stato non contraente (accordi
sulla libertà di navigazione, tutela dell’integrità territoriale).
Tali “vantaggi” però non rappresentano diritti finchè il terzo non
partecipa direttamente all’accordo; gli Stati contraenti possono
infatti revocare tali vantaggi in qualunque momento.
Incompatibilità fra norme convenzionali
• Se uno Stato si obbliga, tramite accordo, a mantenere un
certo comportamento e con un altro accordo con Stati non
coincidenti, si impegna a mantenere un comportamento
diverso, cosa accade?
• Combinazione di due principi:
• 1) successione dei trattati nel tempo (il successivo
prevale sul precedente stipulato tra le stesse parti)
• 2) inefficacia dei trattati per gli Stati terzi
Incompatibilità fra norme convenzionali segue
• Per quanto riguarda il diritto interno, la scelta avviene
quando entrambi gli accordi ricevano attuazione mediante
atti legislativi. L’atto normativo posteriore prevarrà quindi
su quello anteriore.
• Clausole di compatibilità. Art. 30 par. 2 CDV/69. Quando
un trattato precisa che esso è subordinato ad un trattato
anteriore o posteriore o che esso non deve essere
considerato incompatibile con siffatto trattato, le
disposizioni di quest’ultimo prevalgono.
Le riserve
• La riserva indica la volontà di uno Stato di:
• non accettare certe clausole del trattato o
• di accettarle con talune modifiche oppure
• secondo una specifica interpretazione
• L’accordo si forma solo per la parte non investita dalla
riserva se la riserva è accettata da tutte le altre Parti
• Le riserve svolgono un ruolo fondamentale nel favorire la
massima adesione possibile ai grandi accordi multilaterali
Le riserve
• Classificazione:
• a) riserva eccettuativa: è una dichiarazione unilaterale
mediante la quale lo Stato si obbliga al rispetto di un trattato,
escludendo però l’applicazione di una o più disposizioni
• b) Riserva modificativa: è una dichiarazione unilaterale con la
quale lo Stato si vincola ad un trattato con la modifica di una o
più clausole
• c) Riserva interpretativa: è una dichiarazione unilaterale
mediante la quale lo Stato si vincola ad un trattato specificando
che una o più disposizioni saranno accettate come vincolanti
soltanto se intese secondo un determinato significato ed
escludendone ogni altro astrattamente possibile
Le riserve
• Secondo il diritto internazionale classico, la possibilità di
apporre una riserva doveva essere concordata nella fase di
negoziazione.
• La riserva non era apponibile nella fase di ratifica perchè
impediva, secondo la dottrina, la formazione del consenso.
• Parere 28.5.1951 della CIG in merito alla Convenzione sulla
repressione del Genocidio. “una riserva può essere formulata
all’atto della ratifica anche se la relativa facoltà non è
espressamente prevista nel testo del trattato purchè essa sia
compatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Gli altri Stati
contraenti hanno la facoltà di contestare la riserva. Se gli Stati
non raggiungono un accordo sul punto, il trattato non può
considerarsi esistente tra i due Stati”.
Le riserve
• Art. 19 CDV/69. Uno Stato, al momento della firma, della
ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione di un trattato o al
momento dell’adesione, può formulare una riserva, a meno
che:
• a) la riserva non sia vietata dal trattato;
• b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate
riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o
• c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva
sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato.
• Art. 20 par. 5 CDV/69. Una riserva può essere contestata entro
12 mesi dalla notifica, altrimenti si ritiene accettata.
Le riserve
• Ulteriore evoluzione. Possibilità di apporre riserve in un
momento successivo alla ratifica purché nessuna delle
altri parti contraenti manifesti obiezioni entro 12 mesi.
• Giurisprudenza CEDU:
• - una riserva, anche se inammissibile, non comporta
l’estraneità dello Stato rispetto al trattato ma l’invalidità
della sola riserva;
• - si deve prescindere dalla qualificazione della riserva
operata dallo Stato riservatario al momento della
presentazione e verificare sempre se essa incide
sull’oggetto o lo scopo del trattato
Riserve e giudice interno o internazionale
• Se la riserva è stata accettata deve ritenersi ammissibile
anche se contraria all’oggetto e allo scopo del trattato? Se
la riserva invece ha incontrato obiezioni è inamissibile
anche se non contraria all’oggetto e allo scopo del
trattato?
• Il giudice, interno o internazionale, può decidere con
effetti limitati al caso di specie.
• In mancanza dell’intervento di un giudice, si deve tenere
comunque conto delle obiezioni o della mancanza di
obiezioni alla riserva.
Riserve e ordinamento italiano
• Il governo può formulare riserve non previste dalla legge
di autorizzazione alla ratifica?
• La riserva è valida se formulata autonomamente dagli
organi interni (sia esecutivo sia legislativo) aventi i pieni
poteri che concorrono alla manifestazione della volontà
dello Stato.
• Se invece il governo non tiene conto di una riserva
contenuta in una legge di autorizzazione, si ha una
violazione grave del diritto interno (v. supra)
L’interpretazione dei trattati
• Fino agli anni ‘60 del secolo scorso prevaleva il metodo di
interpretazione soggettivistico:
- in caso di dubbio interpretativo bisognava rifarsi alla
volontà degli Stati -> problemi per ricostruirla e non
trasparenza per gli Stati aderenti
- Con la convenzione dell’Aja del 1969 sul diritto dei trattati
viene invece fatto prevalere il metodo obbiettivistico
- Le norme sull’interpretazione sono divenute quasi tutte di
rango consuetudinario e quindi si applicano anche a
Stati terzi
L’interpretazione dei trattati
• Metodo obbiettivistico:
- al trattato va attribuito il senso che è fatto palese dalle
parole usate nel suo testo, che va letto nella sua globalità
alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato stesso,
secondo buona fede
- Occorre fare riferimento in primo luogo:
- a tutte le parti che compongono il testo (preambolo per
oggetto e scopo, contesto, allegati, relazioni esplicative..)
- e SOLO in via sussidiaria alle prassi successive
all’entrata in vigore (spazio residuale rimasto a favore
dell’impostazione soggettivistica)
L’interpretazione dei trattati
Nel caso di trattati redatti in più lingue ufficiali facenti
ugualmente fede ma con significati contrastanti: che
versione linguistica prevale?
Tradizionalmente: prevaleva quella più restrittiva
Con la convenzione dell’Aja del 1969 (artt. 33):
se il contrasto non si può risolvere ricorrendo alle regole ex
art. 31 e 32
deve essere adottato: “il significato che, tenuto conto
dell’oggetto e dello scopo del trattato, concilia meglio detti
testi”
La successione degli Stati
• Circostanze di fatto, costituite dall’affermarsi, dal ritirarsi e
dall’espandersi della sovranità territoriale.
• Tipologie:
1) Distacco di parti del territorio
2) Secessione
3) Smembramento
4) Incorporazione
5) Fusione
Successione
• Alla successione è dedicata la Convenzione di Vienna del
1978, entrata in vigore nel 1996, ma ratificata solo da 22
Stati.
• Sfera di applicazione: art. 7 par. 1: si applica alle
successioni che siano intervenute dopo l’entrata in vigore
della Convenzione.
• Art 7 par.2: Convenzione applicabile anche alle
dichiarazioni di successione occorse prima dell’entrata in
vigore, ma valida solo per i coentraenti che accettano tale
dichiarazione.
Successione
• Trattati localizzabili. Lo Stato che in qualsiasi modo si
sostituisce ad un altro nel governo di una comunità
territoriale, è vincolato dai trattati (o da clausole)
localizzabili che hanno come oggetto l’uso di determinate
parti di territorio (servitù passive, libertà di navigazione,
costruzione di opere sui confini o fiumi, come dighe).
• L’obbligo di rispettare le frontiere stabilite del
predecessore deriva invece dal rispetto del diritto di
sovranità territoriale di ciascun Paese.
Distacco di parti del territorio
• Per effetto di cessione o conquista, la parte di territorio
distaccatasi si aggiunge a quello di uno Stato esistente. Al
territorio in questione si estendono gli accordi vigenti nello
Stato che acquista il territorio.
• Dottrina della mobilità delle frontiere nei trattati.
Secessione
• Quando sulla parte di territorio distaccatasi si formano uno o
•
•
•
•
più nuovi Stati.
Gli Stati di nuovi formazione hanno sempre preteso
l’applicazione del principio della tabula rasa (Cuba dopo la
secessione dalla Spagna 1898, Panama dopo la secessione
dalla Colombia 1903, Finlandia dopo la secessione dalla
Russia nel 1917)
Accordi di devoluzione. Non trasmettono direttamente gli
obblighi pattizi. Non hanno efficacia nei confronti delle altre
parti contraenti, pone soltanto l’obbligo per la ex-colonia di
compiere i passi necessari affinchè gli accordi siano rinnovati.
L’applicazione del principio della tabula rasa, è integrale per I
trattati bilaterali o multilaterali chiusi.
Per I trattati multilaterali aperti è prevista la possibilità di
notificare la successione; la partecipazione al trattato
retroagisce al momento dell’indipendenza.
Smembramento
• Quando uno Stato si estingue e sul suo territorio si formano
•
•
•
•
due o più Stati.
Lo smembramento si verifica quando non c’è continuità
nell’organizzazione del governo preesistente in nessuno degli
Stati di nuova formazione. (es. RFT e RDT dopo Reich)
Iugoslavia. Smembramento o secessione della Croazia, della
Slovenia, della Bosnia-Erzegovina e della Macedonia dalla
Repubblica Iugoslava (Serbia-Montenegro). L’ipotesi da è
escludere, per il cambiamento di regime e di costituzione.
Si applica principio della tabula rasa con possibilità di notifica di
successione per i trattati multilaterali aperti.
Prassi recente. Tendenza a recepire le obbligazioni pattizie
dello Stato smembrato. In particolare, distribuzione pro quota
dei debiti contratti con Stati esteri e organizzazioni
internazionali.
Incorporazione e fusione
• Incorporazione. Quando uno Stato estinguendosi passa a
•
•
•
•
•
far parte di un altro Stato. (Regno d’Italia)
Fusione. Quando due o più Stati si estinguono e danno
vita ad un nuovo Stato. (Repubblica yemenita)
Il criterio di distinzione rimane la continuità
nell’organizzazione del governo.
Principio della mobilità delle frontiere dei trattati per
l’incorporazione.
Principio della tabula rasa per i casi di fusione.
In caso di unione federale, continuità degli accordi.
Mutamento radicale del governo
• Quando si instaura un regime radicalmente diverso muta
la persona di diritto internazionale.
• Si ha continuità per i trattati compatibili con il nuovo
regime.
• Applicazione del principio rebus sic stantibus, i trattati
comunque si estinguono se mutano in modo radicale le
circostanze esistenti al momento della loro conclusione
Successione nei debiti contratti mediante
accordo internazionale
• Debiti derivanti da accordi internazionali con altri Stati o
con organizzazioni internazionali (FMI)
• Principio della tabula rasa, salvo i debiti localizzabili.
• Prassi recente, tendenza ad una partizione dei debiti al
fine, soprattutto, di mantenere i flussi di credito
Cause di invalidità e di estinzione dei
trattati
Cause di invalidità:
1) Errore essenziale (art. 48 CDV/69)
2) Dolo (art. 49 CDV/69)
3) Corruzione dell’organo stipulante (art. 50 CDV/69)
4) Violenza esercitata sull’organo stipulante (art. 51 CDV/69)
Cause di estinzione:
1) Condizione risolutiva
2) Termine finale
3) Denuncia o recesso
4) Inadimpimento della controparte
5) Sopravvenuta impossibilità all’esecuzione
6) Abrogazione totale o parziale
Violenza sullo Stato
• art. 52 CDV/69. è nullo qualsiasi trattato la cui conclusione sia
stata ottenuta con le minacce o con l’uso della forza in
violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella
Carta delle Nazioni Unite
• Quando tra la minaccia dell’uso della forza e la conclusione di
un accordo vi è un rapporto immediato e diretto, l’accordo è
invalido. (Trattato di Berlino 29.11.38 sulla cessione del
territorio dei Sudeti alla Germania di Hitler)
• Le pressioni politiche o economiche non sono considerabili
come cause di invalidità
• Il problema dei trattati ineguali può essere risolto attraverso
un’interprezione restrittiva relativemente agli obblighi gravanti
sulla parte più debole.
Rebus sic stantibus
• Il trattato si estingue per il mutamento delle circostanze di fatto
esistenti al momento della stipulazione, purché si tratti di
circostanze essenziali, di circostanze senza le quali le parti non
avrebbero concluso l’accordo.
• Art. 62 CDV/69 par. 1. Un fondamentale mutamento di
circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che
esistevano al momento della conclusione di un trattato e che
non era stato previsto dalle parti, non può essere invocato
come motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso,
a meno che:
• a) l’esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base
essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal
trattato; e che
• b) tale cambiamento non abbia l’effetto di trasformare
radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in
base al trattato.
Automatica operatività delle cause di
invalidità e di estinzione
• Alcune cause operano automaticamente. (termine finale,
•
•
•
•
•
abrogazione)
Per le altre cause è fondamentale il giudizio degli operatori
giuridici interni. Tale giudizio vale però solo per il caso
concreto.
La denuncia è invece un atto formale che indica agli altri
contraenti la volontà di sciogliersi definitivamente dal vincolo
contrattuale.
La denuncia vincola gli organi dello Stato denunciante alla
disapplicazione.
La denuncia tuttavia non vincola gli altri Stati contraenti.
In Italia la competenza a denunciare è attribuita al potere
esecutivo, ma progressiva tendenza verso una maggiore
collaborazione tra Governo e Parlamento
Scarica

I soggetti del diritto internazionale