Materiale parzialmente tratto da : 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 2 Autovalutazione rischi Art.29 comma 5 “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, letto f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto certificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 3 Nota del 31 gennaio 2013. Questo ad esclusione delle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 4 Nota del 31 gennaio 2013. Il termine originariamente fissato nel 30 giugno 2012, era stato differito (prima proroga) dal decreto legge 57 del 12 maggio 2012, ma “per consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (decreto interministeriale del 30 novembre 2012) si è determinata una ulteriore proroga, quella inserita nella Legge di Stabilità 2013. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 5 Autovalutazione rischi 19/4/2013 Da qui la precisazione del Ministero: i datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 10 lavoratori, che nel passato hanno utilizzato l’autocertificazione per eseguire la valutazione dei rischi aziendali, possono ancora farlo ma fino e non oltre il 31 maggio 2013. Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 6 Scopo della procedura standardizzata Lo scopo della procedura standardizzata è quello di indicare il modello di riferimento sulla base del quale: ◦ effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento; ◦ individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione; ◦ elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 7 Campo di applicazione 19/4/2013 La procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7). Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 8 Campo di applicazione 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 9 Campo di applicazione 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 10 Compiti e responsabilità Il datore di lavoro effettua la valutazione sulla base della procedura standardizzata coinvolgendo i vari soggetti della sicurezza in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 11 Compiti e responsabilità 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 12 Compiti e responsabilità 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 13 Istruzioni operative Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di la-voro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 14 Istruzioni operative Il Datore di lavoro effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento secondo i passi di seguito riportati: 1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; 2. identificazione dei pericoli presenti in azienda; 3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; 4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 15 La valutazione dei rischi … un processo dinamico La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata: ◦ qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza: nel processo produttivo nell'organizzazione del lavoro 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 16 La valutazione dei rischi … un processo dinamico La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata: ◦ in relazione al grado di evoluzione della tecnica; ◦ a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 17 Valutazione dei rischi: principi guida Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili: ◦ l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; ◦ la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione); ◦ il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature; 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 18 Valutazione dei rischi: principi guida Si ricorda che …: ◦ la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; ◦ il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria); ◦ l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori; ◦ la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 19 Valutazione dei rischi: principi guida Si ricorda che …: ◦ le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; ◦ l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza); 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 20 Valutazione dei rischi: principi guida Si ricorda che …: ◦ la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; ◦ la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 21 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA Frontespizio 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 24 Istruzioni operative: descrizione generale dell’azienda Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell'azienda: ◦ Dati aziendali ◦ Sistema di prevenzione e protezione aziendale 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 25 Istruzioni operative: descrizione generale dell’azienda Dati aziendali ◦ ◦ ◦ ◦ Ragione sociale; Attività economica; Codice ATECO 2007 (facoltativo); Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante; ◦ Indirizzo della sede legale; ◦ Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili - Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 26 Istruzioni operative: descrizione generale dell’azienda Sistema di prevenzione e protezione aziendale ◦ Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP); ◦ Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro; ◦ Nominativi ASPP (ove nominati); ◦ Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso; ◦ Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione; ◦ Nominativo del Medico Competente (ove nominato); ◦ Nominativo del RLS/RLST. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 27 Istruzioni operative: descrizione generale dell’azienda Sistema di prevenzione e protezione aziendale Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), e allegare eventualmente l'organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 28 Istruzioni operative: descrizione delle lavorazioni Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti: … 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 29 Istruzioni operative: descrizione delle lavorazioni "Ciclo lavorativo/Attività“ Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo. ◦ colonna 1 - "Fasi“ Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 30 Istruzioni operative: descrizione delle lavorazioni "Ciclo lavorativo/Attività“ Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo. ◦ colonna 2 - "Descrizione Fasi“ Descrizione sintetica di ciascuna fase. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 31 Istruzioni operative: descrizione delle lavorazioni "Ciclo lavorativo/Attività“ Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo. ◦ colonna 3 - "Area/Reparto /Luogo di lavoro“ indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 32 Istruzioni operative: descrizione delle lavorazioni "Ciclo lavorativo/Attività“ Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo. ◦ colonna 4 - "Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti“ Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 33 Istruzioni operative: descrizione delle lavorazioni "Ciclo lavorativo/Attività“ Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo. ◦ colonna 5 – “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione“ Elencazione di quelle relative a ciascuna fase. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 34 Istruzioni operative: descrizione delle lavorazioni "Ciclo lavorativo/Attività“ Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo. ◦ colonna 6 - "Mansioni/postazioni" Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 35 Istruzioni operative : descrizione delle lavorazioni colonna 1 - "Fasi“ L’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di: ◦ manutenzione, ordinaria e straordinaria, ◦ riparazione, ◦ pulizia, ◦ arresto e riattivazione, ◦ cambio di lavorazioni, ◦ ecc. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 36 Istruzioni operative : descrizione delle lavorazioni colonna 2 - "Descrizione Fasi“ È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 37 Istruzioni operative : descrizione delle lavorazioni colonna 3 - "Area/ Reparto/ Luogo di lavoro“ importante indicare le attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota, ecc. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 38 Istruzioni operative : descrizione delle lavorazioni colonna 4 - "Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti“ È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 39 Istruzioni operative : descrizione delle lavorazioni colonna 5 – “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione“ Importante cercare informazioni circa tutte le sostanze utilizzate raccogliendone la relativa scheda di sicurezza. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 40 Istruzioni operative : identificazione delle mansioni colonna 6 "Mansioni/postazioni" Importante individuare le mansioni da ritenersi di fatto dei gruppi omogenei di rischio su cui sviluppare la successiva analisi dei rischi. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 41 Istruzioni operative : identificazione delle mansioni Ad ogni “Mansione” deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale (p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda. Tornitore Saldatore Taglio/piega … 19/4/2013 Paolo Conte Antonio Bianchi Maria Rossi … Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 42 Istruzioni operative : identificazione delle mansioni L’identificazione dei nominativi è funzionale a: ◦ Valutazione dei rischi, anche connessi a: stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi specifica tipologia contrattuale” (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08); 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 43 Istruzioni operative : identificazione delle mansioni L’identificazione dei nominativi è funzionale a: ◦ Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81/08); ◦ Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l’obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); ◦ Uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); ◦ Uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81/08). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 44 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA Istruzioni operative : individuazione dei pericoli Questi sono legati: ◦ alle caratteristiche: degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; ◦ agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; ◦ al ciclo lavorativo, 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 46 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli Questi sono legati: ◦ a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); ◦ a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 47 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli Questi sono legati: ◦ alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 48 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 8 1/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 49 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 50 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli Il modulo contiene: ◦ colonna 1 - “Famiglia di pericoli”; ◦ colonna 2 - “Pericoli”; ◦ colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2; ◦ colonna 5 - “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento; ◦ colonna 6 - “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni pericolo elencato. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 51 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 52 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga “Altro”, posta in calce alla tabella. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 53 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli 19/4/2013 Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti. Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2 in relazione al ciclo lavorati-vo/attività. Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 54 Istruzioni operative : individuazione dei pericoli In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del Titolo lI ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 8 1/08 s.m.i.. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 55 VALUTAZIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AI PERICOLI INDIVIDUATI E IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE Valutazione dei rischi Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure: ◦ ◦ ◦ ◦ tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 57 Valutazione dei rischi Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli : ◦ riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ◦ connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), ◦ connessi all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), ◦ alla provenienza da altri Paesi ◦ connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, deI D.Lgs. 81/08 s.m.i.). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 58 Valutazione dei rischi Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 59 Valutazione dei rischi Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 60 Valutazione dei rischi Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire: ◦ dall’Area/Reparto /Luogo di lavoro ◦ dalle mansioni/postazioni ◦ dai pericoli individuati. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 61 Valutazione dei rischi Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”. La prima sezione è composta dalle seguenti colonne: • colonna 1 - “Area/reparto/luogo di lavoro” • colonna 2 - “Mansione/Postazione” • colonna 3 - “Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza” • colonna 4 - “Eventuali strumenti di supporto” • colonna 5 - “Misure attuate” 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 62 Valutazione dei rischi Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”. La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne: • colonna 6 - “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive” • colonna 7 - “Incaricati della realizzazione” • colonna 8 - “Data di attuazione delle misure di miglioramento” 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 63 Valutazione dei rischi Il MODULO 3 deve riportare in modo coerente: ◦ le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), ◦ le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 64 Valutazione dei rischi Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 65 Valutazione dei rischi Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 66 Valutazione dei rischi La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 8 1/08 s.m.i. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 67 Valutazione dei rischi Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc. si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 68 Valutazione dei rischi In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati: ◦ sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni Lavorative dell’azienda; e, ove disponibili, ◦ su strumenti di supporto, ◦ su dati desumibili da: registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 69 Valutazione dei rischi Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate. Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 70 Valutazione dei rischi In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 71 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO Programma di miglioramento Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 73 Programma di miglioramento Completano il modulo i dati relativi all’incaricato/i della realizzazione delle misure di miglioramento (che può essere lo stesso datore di lavoro), (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 74 Programma di miglioramento Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 75 Programma di miglioramento Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria. misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, 19/4/2013 misure di prevenzione e protezione tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria. Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 76 Programma di miglioramento Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 77 F.A.Q. (FREQUENTLY ASKED QUESTION) 1. Che cosa sono le Procedure Standardizzate? Le procedure standardizzate sono modelli di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più opportune ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 79 2. Quali sono i vantaggi delle Procedure Standardizzate? In breve, la redazione del DVR secondo le procedure standardizzate consente di: ◦ ◦ ◦ ◦ operare in maniera semplice e guidata; essere certi di aver considerato tutti i rischi; utilizzare un metodo oggettivo di valutazione; mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore; ◦ operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 80 3. A chi sono rivolte le Procedure Standardizzate? Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). NOTA: Con l’interpello n. 7 del 22 novembre 2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato con le indicazioni delle Procedure Standardizzate. Tuttavia, lo stesso Ministero riconosce i vantaggi dovuti all’elaborazione del DVR secondo le Procedure Standardizzate. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 81 4. Chi altro può utilizzare le Procedure Standardizzate? Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) con le eccezioni di cui all'art. 29, comma 7, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 82 5. Chi NON può utilizzare le Procedure Standardizzate? Le Procedure Standardizzate non possono essere utilizzate dalle seguenti aziende: ◦ Aziende che occupano più di 50 lavoratori. ◦ Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività riguardano: aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari; fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 83 6. Per lavoratori si intendono solo i dipendenti? NO! I lavoratori non coincidono sempre con i dipendenti e secondo l'art. 2, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 la loro casistica è più ampia: ◦ Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. modificazioni. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 84 6. Per lavoratori si intendono solo i dipendenti? Sono equiparati ai lavoratori anche: ◦ il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; ◦ l'associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; ◦ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 85 6. Per lavoratori si intendono solo i dipendenti? Sono equiparati ai lavoratori anche: ◦ l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ◦ i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; ◦ il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (lavoratori socialmente utili). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 86 7. Quali categorie NON rientrano nel computo dei lavoratori … ? Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, cui è collegato l'obbligo di valutazione dei rischi in base alle Procedure Standardizzate o meno, NON devono essere conteggiati solo i seguenti: ◦ i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo); ◦ i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; ◦ gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale; ◦ i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L'esclusione dal computo avviene solo in caso di assenza con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale e aspettativa); 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 87 7. Quali categorie NON rientrano nel computo dei lavoratori … ? Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, cui è collegato l'obbligo di valutazione dei rischi in base alle Procedure Standardizzate o meno, NON devono essere conteggiati solo i seguenti: ◦ i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro; ◦ i lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; ◦ i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; ◦ i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili; ◦ i lavoratori autonomi; ◦ i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente; ◦ i lavoratori in prova. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 88 8. Le Procedure Standardizzate sono già pubblicate in gazzetta ufficiale? Le Procedure Standardizzate sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il giorno 16 maggio 2012, hanno ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Stato Regioni in data 25 ottobre 2012, e sono state emanate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (comunicazione in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2012 ed in vigore il 6 febbraio 2013). 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 89 9. Da quando le aziende fino a 10 lavoratori dovranno effettuare …? L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), così come odificato dalla cosiddetta "legge di stabilità" (L. 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in S.O. della G.U. il 29/12/2012, n. 212), prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 3° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale succitato e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2013. Con la nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 è lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a precisare che il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi è il 31 maggio 2013. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 90 10. Chi è il responsabile della valutazione dei rischi? Effettuare la valutazione dei rischi è responsabilità del Datore di Lavoro che, in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda, coinvolgerà i seguenti soggetti: ◦ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ◦ il Medico Competente (ove previsto), ◦ il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), ◦ i dirigenti e i preposti, ◦ i lavoratori e le eventuali altre persone esterne all'azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 91 11. Con quali modalità dovrà essere conservato il documento …? Il documento di valutazione dei rischi deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce. Inoltre, deve essere munito di data certa e riportare la firma del Datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data certa, anche dal: ◦ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), ◦ dal Medico Competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) ◦ dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 92 12. Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento … ? per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive; per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, dispositivi di protezione individuale, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da € 2.000 a € 4.000; per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da € 1.000 a € 2.000. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 93 CONSIGLI 10 consigli 1. 2. 3. Le procedure standardizzate NON SOSTITUISCONO la valutazione dei rischi classica. Dove viene individuato un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori questo deve essere valutato con le classiche modalità. Prima di redigere il DVR secondo le Procedure standardizzate, occorre verificare se per l’azienda è sufficiente utilizzarle per prevenire TUTTI I RISCHI PRESENTI Le procedure standardizzate non sono una scorciatoia legale. Costituiscono uno schema pratico, talvolta essenziale, sicuramente non adatto ad imprese in cui vi sono rischi “alti” per la sicurezza del lavoro 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 95 10 consigli 4) Fare attenzione nella fase di individuazione dei rischi aziendali. Non omettere alcuna tipologia di rischio. 5) Fare attenzione a inserire correttamente le misure di miglioramento individuate 6) Fare attenzione a individuare correttamente il personale incaricato della verifica dell’applicazione delle misure di miglioramento, nonché delle date di intervento 7) Definire per iscritto organigramma, ansionario e sistema di deleghe per la sicurezza del lavoro 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 96 10 consigli 8) Estendere la valutazione dei rischi anche alle strutture dell’azienda e non solo alle fasi di lavorazione 9) Valutare la pianificazione e il controllo dei ritmi di lavoro, la corretta effettuazione delle attività di formazione e informazione, il grado di partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali e organizzativi dell’azienda, le modalità di esecuzione delle manutenzione, il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, le procedure di emergenza, pronto soccorso e sorveglianza sanitaria. 10) Porre attenzione nei confronti dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che, di fatto, hanno la funzione di proteggere i lavoratori dai rischi non eliminabili in altro modo. 19/4/2013 Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale 97