Materiale parzialmente tratto da :
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
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Autovalutazione rischi

Art.29 comma 5
 “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, letto
f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono auto certificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi.
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Nota del 31 gennaio 2013.

Questo ad esclusione delle attività di cui all’articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,
soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6
e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre
50 lavoratori.
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Nota del 31 gennaio 2013.

Il termine originariamente fissato nel 30 giugno
2012, era stato differito (prima proroga) dal
decreto legge 57 del 12 maggio 2012, ma “per
consentire ai datori di lavoro di effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate (decreto interministeriale del 30
novembre 2012) si è determinata una ulteriore
proroga, quella inserita nella Legge di Stabilità
2013.
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Autovalutazione rischi

19/4/2013
Da qui la precisazione del
Ministero: i datori di
lavoro delle imprese che
occupano fino a 10
lavoratori, che nel passato
hanno utilizzato
l’autocertificazione per
eseguire la valutazione dei
rischi aziendali, possono
ancora farlo ma fino e non
oltre il 31 maggio 2013.
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Scopo della procedura
standardizzata

Lo scopo della procedura
standardizzata è quello di
indicare il modello di
riferimento sulla base del
quale:
◦ effettuare la valutazione dei
rischi e il suo
aggiornamento;
◦ individuare le adeguate
misure di prevenzione e di
protezione;
◦ elaborare il programma delle
misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei
livelli di salute e sicurezza.
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Campo di applicazione

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La procedura si applica
alle imprese che occupano
fino a 10 lavoratori (art.
29 comma 5, D.Lgs. 81/08
s.m.i.) ma può essere
utilizzata anche dalle
imprese fino a 50 lavoratori
(art.29 comma 6 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i
limiti di cui al comma 7).
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Campo di applicazione
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Campo di applicazione
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Compiti e responsabilità

Il datore di lavoro effettua la valutazione sulla
base della procedura standardizzata
coinvolgendo i vari soggetti della sicurezza in
conformità a quanto previsto dal Titolo I,
Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione
all'attività e alla struttura dell'azienda.
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Compiti e responsabilità
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Compiti e responsabilità
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Istruzioni operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se
diverso dal Datore di la-voro) e il Medico
competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.),
effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la
compilazione del documento, previa consultazione del
RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in
suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da
segnalazioni dei lavoratori,
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Istruzioni operative

Il Datore di lavoro effettuerà la valutazione dei
rischi aziendali e la compilazione del documento
secondo i passi di seguito riportati:
1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle
mansioni;
2. identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e
individuazione delle misure di prevenzione e protezione
attuate;
4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza.
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La valutazione dei rischi …
un processo dinamico

La valutazione dei
rischi, essendo un
processo dinamico,
deve essere
riesaminata:
◦ qualora intervengano
cambiamenti significativi,
ai fini della salute e
sicurezza:
 nel processo produttivo
 nell'organizzazione del lavoro
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La valutazione dei rischi …
un processo dinamico

La valutazione dei rischi, essendo un
processo dinamico, deve essere
riesaminata:
◦ in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
◦ a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della
sorveglianza sanitaria.
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Valutazione dei rischi:
principi guida

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il
Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione
e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08
s.m.i. all'art. 15 e sono così sintetizzabili:
◦ l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
◦ la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio
di completezza della valutazione);
◦ il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro,
nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature;
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Valutazione dei rischi:
principi guida

Si ricorda che …:
◦ la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
◦ il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
◦ l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati
per i lavoratori;
◦ la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
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Valutazione dei rischi:
principi guida

Si ricorda che …:
◦ le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
◦ l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
(segnaletica di salute e sicurezza);
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Valutazione dei rischi:
principi guida

Si ricorda che …:
◦ la regolare manutenzione di
ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
◦ la programmazione delle
misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute
sicurezza.
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DESCRIZIONE
GENERALE
DELL'AZIENDA
Frontespizio
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Istruzioni operative:
descrizione generale dell’azienda

Inserire nel
MODULO 1.1 i
seguenti dati
identificativi
dell'azienda:
◦ Dati aziendali
◦ Sistema di prevenzione e
protezione aziendale
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Istruzioni operative:
descrizione generale dell’azienda

Dati aziendali
◦
◦
◦
◦
Ragione sociale;
Attività economica;
Codice ATECO 2007 (facoltativo);
Nominativo del Titolare/Legale
Rappresentante;
◦ Indirizzo della sede legale;
◦ Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i
cantieri temporanei e mobili - Titolo IV
D.Lgs.81/08 s.m.i.).
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Istruzioni operative:
descrizione generale dell’azienda

Sistema di prevenzione e protezione aziendale
◦ Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro
svolge i compiti del SPP);
◦ Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro;
◦ Nominativi ASPP (ove nominati);
◦ Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso;
◦ Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione;
◦ Nominativo del Medico Competente (ove nominato);
◦ Nominativo del RLS/RLST.
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Istruzioni operative:
descrizione generale dell’azienda

Sistema di prevenzione e protezione
aziendale
Evidenziare le figure esterne al Servizio di
prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti
ove presenti), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere
d) ed e), e allegare eventualmente l'organigramma
aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni
specifiche.
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Istruzioni operative:
descrizione delle lavorazioni

Si potrà utilizzare il
MODULO 1.2
inserendo le seguenti
informazioni nei
campi e nelle colonne
corrispondenti: …
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Istruzioni operative:
descrizione delle lavorazioni

"Ciclo lavorativo/Attività“
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si
potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo.
◦ colonna 1 - "Fasi“
Individuazione delle fasi che compongono il ciclo
lavorativo.
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Istruzioni operative:
descrizione delle lavorazioni

"Ciclo lavorativo/Attività“
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si
potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo.
◦ colonna 2 - "Descrizione Fasi“
Descrizione sintetica di ciascuna fase.
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Istruzioni operative:
descrizione delle lavorazioni

"Ciclo lavorativo/Attività“
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si
potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo.
◦ colonna 3 - "Area/Reparto /Luogo di lavoro“
indicazione dell'ambiente o degli ambienti, sia al chiuso
che all'aperto, o del reparto in cui si svolge la fase.
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Istruzioni operative:
descrizione delle lavorazioni

"Ciclo lavorativo/Attività“
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si
potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo.
◦ colonna 4 - "Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi,
utensili, ed impianti“
Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in
ciascuna fase.
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Istruzioni operative:
descrizione delle lavorazioni

"Ciclo lavorativo/Attività“
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si
potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo.
◦ colonna 5 – “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e
prodotti. Scarti di lavorazione“
Elencazione di quelle relative a ciascuna fase.
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Istruzioni operative:
descrizione delle lavorazioni

"Ciclo lavorativo/Attività“
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi si
potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo.
◦ colonna 6 - "Mansioni/postazioni"
Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase.
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Istruzioni operative :
descrizione delle lavorazioni


colonna 1 - "Fasi“
L’esame delle fasi che
compongono il ciclo/attività
deve essere completo,
includendo anche quelle di:
◦ manutenzione, ordinaria e
straordinaria,
◦ riparazione,
◦ pulizia,
◦ arresto e riattivazione,
◦ cambio di lavorazioni,
◦ ecc.
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Istruzioni operative :
descrizione delle lavorazioni

colonna 2 - "Descrizione Fasi“
È importante evidenziare, ove presenti,
situazioni lavorative quali ad esempio:
lavoro notturno, lavoro in solitario in
condizioni critiche.
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Istruzioni operative :
descrizione delle lavorazioni

colonna 3 - "Area/ Reparto/ Luogo di lavoro“
importante indicare le attività effettuate
all’interno di aziende in qualità di
appaltatore, attività svolte in ambienti
confinati, lavori in quota, ecc.
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Istruzioni operative :
descrizione delle lavorazioni


colonna 4 - "Attrezzature
di lavoro: macchine,
apparecchi, utensili, ed
impianti“
È utile allegare al Modulo,
ove presente, la
planimetria degli
ambienti di lavoro e dei
locali di servizio con la
disposizione delle
attrezzature (lay-out).
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Istruzioni operative :
descrizione delle lavorazioni
colonna 5 – “Materie prime, semilavorati e
sostanze impiegati e prodotti. Scarti di
lavorazione“
 Importante cercare informazioni circa
tutte le sostanze utilizzate
raccogliendone
la relativa
scheda di
sicurezza.

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Istruzioni operative :
identificazione delle mansioni


colonna 6 "Mansioni/postazioni"
Importante
individuare le
mansioni da ritenersi
di fatto dei gruppi
omogenei di rischio
su cui sviluppare la
successiva analisi dei
rischi.
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Istruzioni operative :
identificazione delle mansioni

Ad ogni “Mansione” deve essere possibile
associare, anche attraverso
documentazione esterna al DVR
standardizzato disponibile presso la sede
legale (p.es.: uno specifico allegato, Libro
Unico del Lavoro, contratto di lavoro o
altro), il nominativo dei lavoratori operanti in
azienda. Tornitore
Saldatore
Taglio/piega
…
19/4/2013
Paolo Conte
Antonio Bianchi
Maria Rossi
…
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Istruzioni operative :
identificazione delle mansioni

L’identificazione dei nominativi è funzionale a:
◦ Valutazione dei rischi, anche connessi a:
 stato di gravidanza,
 differenza di genere, età, provenienza da altri paesi
 specifica tipologia contrattuale”
(art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08);
19/4/2013
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Istruzioni operative :
identificazione delle mansioni

L’identificazione dei nominativi
è funzionale a:
◦ Informazione, Formazione ed
Addestramento (artt. 36 e 37 del
D.L.gs 81/08);
◦ Sorveglianza Sanitaria, qualora ne
ricorra l’obbligo (art. 41 del
D.L.gs 81/08);
◦ Uso di specifiche attrezzature di
lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08);
◦ Uso dei Dispositivi di Protezione
Individuali, eventualmente messi a
disposizione dei lavoratori (art.
77 del D.L.gs 81/08).
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INDIVIDUAZIONE DEI
PERICOLI PRESENTI IN
AZIENDA
Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli

Questi sono legati:
◦ alle caratteristiche:
 degli ambienti di lavoro,
 delle attrezzature di lavoro,
 dei materiali;
◦ agli agenti fisici, chimici o
biologici presenti;
◦ al ciclo lavorativo,
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Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli

Questi sono legati:
◦ a tutte le attività svolte
(comprese quelle di
manutenzione, ordinaria e
straordinaria, riparazione,
pulizia, arresto e
riattivazione, cambio di
lavorazioni, ecc.);
◦ a fattori correlati
all’organizzazione del
lavoro adottata;
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47
Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli

Questi sono legati:
◦ alla formazione,
informazione e
addestramento necessari
e, in generale, a
qualunque altro fattore
potenzialmente dannoso
per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
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Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli

Si tenga presente che il
datore di lavoro è tenuto ad
effettuare, ogni qualvolta sia
possibile, le lavorazioni
pericolose o insalubri in
luoghi separati allo scopo di
non esporvi senza necessità
i lavoratori addetti ad altre
lavorazioni (D.Lgs. 8 1/08
s.m.i., Allegato IV punto
2.1.4).
19/4/2013
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49
Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli

Per individuare i
pericoli si utilizzerà il
MODULO 2, che
dovrà essere barrato
nelle caselle delle
colonne 3 e 4.
19/4/2013
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50
Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli

Il modulo contiene:
◦ colonna 1 - “Famiglia di pericoli”;
◦ colonna 2 - “Pericoli”;
◦ colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per
indicare la presenza o l’assenza del pericolo in
azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo
1.2;
◦ colonna 5 - “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al
D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative
di riferimento;
◦ colonna 6 - “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni
pericolo elencato.
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Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
52
Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli

Ulteriori pericoli identificati dal datore di
lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno
essere riportati nella riga “Altro”, posta in
calce alla tabella.
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Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli


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Al fine di una più facile
gestione del documento,
qualora compilato su
formato elettronico, si
consiglia di riportare solo
i pericoli presenti.
Potranno essere utilizzati
uno o più MODULO 2
in relazione al ciclo
lavorati-vo/attività.
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54
Istruzioni operative :
individuazione dei pericoli

In riferimento ai cantieri
temporanei e mobili si specifica
che non si applicano le
disposizioni del Titolo lI ma
quelle contenute nel Titolo IV e
relativi allegati del D.Lgs. 8 1/08
s.m.i..
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
ASSOCIATI AI PERICOLI
INDIVIDUATI
E IDENTIFICAZIONE
DELLE MISURE ATTUATE
Valutazione dei rischi

Per ciascun pericolo individuato nel MODULO
2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla
legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso,
anche avvalendosi delle norme tecniche),
verificando che siano attuate tutte le misure:
◦
◦
◦
◦

tecniche, organizzative, procedurali,
DPI,
di informazione, formazione e addestramento,
di sorveglianza sanitaria (ove prevista)
necessarie a garantire la salute e sicurezza dei
lavoratori.
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57
Valutazione dei rischi

Nella valutazione si terrà conto delle condizioni
che possono determinare una specifica
esposizione ai rischi, tra cui anche quelli :
◦ riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
◦ connessi alle differenze di genere (considerando le
problematiche al maschile e al femminile),
◦ connessi all’età (considerando non solo i giovani
lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over
50),
◦ alla provenienza da altri Paesi
◦ connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c.
1, deI D.Lgs. 81/08 s.m.i.).
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58
Valutazione dei rischi

Qualora si verifichi che per alcuni pericoli
non siano state attuate le misure previste
dalla legislazione di cui sopra, necessarie a
garantire la salute e sicurezza dei lavoratori,
si dovrà provvedere con interventi immediati.
19/4/2013
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59
Valutazione dei rischi

Il MODULO 3
consente di
documentare
sinteticamente la
valutazione dei rischi,
l’individuazione delle
misure di
prevenzione e
protezione attuate e
il programma di
miglioramento.
19/4/2013
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60
Valutazione dei rischi

Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà
più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se
effettuare la valutazione del rischio e la conseguente
compilazione del MODULO 3 a partire:
◦ dall’Area/Reparto /Luogo di lavoro
◦ dalle mansioni/postazioni
◦ dai pericoli individuati.
19/4/2013
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61
Valutazione dei rischi


Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e
misure attuate” e “Programma di miglioramento”.
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 1 - “Area/reparto/luogo di lavoro”
• colonna 2 - “Mansione/Postazione”
• colonna 3 - “Pericoli che determinano rischi per la salute e
sicurezza”
• colonna 4 - “Eventuali strumenti di supporto”
• colonna 5 - “Misure attuate”
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62
Valutazione dei rischi
Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi
e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.
 La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 6 - “Misure di miglioramento da adottare e tipologie
di misure preventive/protettive”
• colonna 7 - “Incaricati della realizzazione”
• colonna 8 - “Data di attuazione delle misure di
miglioramento”

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Valutazione dei rischi

Il MODULO 3 deve riportare in modo coerente:
◦ le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1),
◦ le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati
nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3)
individuati nel MODULO 2.
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Valutazione dei rischi

Per quanto riguarda le attrezzature di
lavoro dovranno essere indicate le singole
tipologie di attrezzature già identificate nel
proprio ciclo lavorativo/attività.
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Valutazione dei rischi
Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di
prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile
inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna
mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori.
 Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei
lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte.

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Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi sarà effettuata
per tutti i pericoli individuati, utilizzando le
metodiche ed i criteri ritenuti più
adeguati alle situazioni lavorative
aziendali, tenendo conto dei principi
generali di tutela previsti dall’art. 15 del
D.Lgs. 8 1/08 s.m.i.
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Valutazione dei rischi

Laddove la legislazione fornisce indicazioni
specifiche sulle modalità di valutazione:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

rischi fisici,
chimici,
biologici,
incendio,
videoterminali,
movimentazione manuale dei carichi,
stress lavoro-correlato
ecc.
si adotteranno le modalità indicate dalla
legislazione stessa, avvalendosi anche delle
informazioni contenute in banche dati
istituzionali nazionali ed internazionali.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
68
Valutazione dei rischi

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle
modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati:
◦ sull’esperienza e conoscenza
delle effettive condizioni
Lavorative dell’azienda;

e, ove disponibili,
◦ su strumenti di supporto,
◦ su dati desumibili da:








registro infortuni,
profili di rischio,
indici infortunistici,
dinamiche infortunistiche,
liste di controllo,
norme tecniche,
istruzioni di uso e manutenzione,
ecc.
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
69
Valutazione dei rischi

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi,
verranno definite per tipo ed entità le misure di
prevenzione e protezione adeguate.
Gli strumenti informativi di supporto in generale,
ove utilizzati nel processo valutativo, verranno
indicati nel MODULO 3 (colonna 4).
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
70
Valutazione dei rischi

In relazione al pericolo specifico individuato (colonna
3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le
misure di prevenzione e protezione attuate (scelte,
tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI,
di informazione, formazione e addestramento, di
sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno
indicate in colonna 5.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
71
DEFINIZIONE DEL
PROGRAMMA DI
MIGLIORAMENTO
Programma di miglioramento

Le misure ritenute opportune per il
miglioramento della tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori dovranno essere
indicate nella colonna 6.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
73
Programma di miglioramento

Completano il modulo i dati relativi
all’incaricato/i della realizzazione delle
misure di miglioramento (che può essere lo
stesso datore di lavoro), (colonna 7) e la
data di attuazione delle stesse (colonna 8).
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
74
Programma di miglioramento

Per programma di miglioramento si intende il
programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo
delle misure di sicurezza attuate per
verificarne lo
stato di efficienza
e di funzionalità).
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
75
Programma di miglioramento

Da un punto di vista metodologico, ai fini della
gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di
prevenzione e protezione previste per il piano di
miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali,
organizzative, dispositivi di protezione individuali,
formazione, informazione e addestramento,
sorveglianza sanitaria.
misure di prevenzione e
protezione previste per il
piano di miglioramento,
19/4/2013
misure di prevenzione e protezione
tecniche, procedurali, organizzative,
dispositivi di protezione individuali,
formazione, informazione e
addestramento, sorveglianza
sanitaria.
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
76
Programma di miglioramento

Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai
fini di una migliore descrizione del processo di
valutazione del rischio seguito e della gestione della
attuazione delle misure di prevenzione e protezione,
la modulistica indicata nei passi precedenti può essere
ampliata con informazioni riportate in colonne
aggiuntive.
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
77
F.A.Q. (FREQUENTLY
ASKED QUESTION)
1. Che cosa sono le Procedure
Standardizzate?

Le procedure standardizzate sono modelli
di riferimento per effettuare la
valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro,
al fine di individuare le misure di
prevenzione e protezione più opportune
ed elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
79
2. Quali sono i vantaggi delle
Procedure Standardizzate?

In breve, la redazione del DVR secondo le
procedure standardizzate consente di:
◦
◦
◦
◦
operare in maniera semplice e guidata;
essere certi di aver considerato tutti i rischi;
utilizzare un metodo oggettivo di valutazione;
mettersi al riparo da contestazioni da parte di
un eventuale ispettore;
◦ operare in maniera più veloce rispetto alla
modalità classica.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
80
3. A chi sono rivolte le Procedure
Standardizzate?

Tutti i datori di lavoro di aziende che
occupano fino a 10 lavoratori (art. 29,
comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
NOTA: Con l’interpello n. 7 del 22 novembre 2012, il Ministero del
Lavoro ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro delle
imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR,
scegliendo di non autocertificare la valutazione, tale documento non
dovrà essere necessariamente rielaborato con le indicazioni delle
Procedure Standardizzate. Tuttavia, lo stesso Ministero riconosce i
vantaggi dovuti all’elaborazione del DVR secondo le Procedure
Standardizzate.
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
81
4. Chi altro può utilizzare le
Procedure Standardizzate?

Tutti i datori di lavoro di aziende che
occupano fino a 50 lavoratori (art. 29,
comma 5, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) con
le eccezioni di cui all'art. 29, comma 7,
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte
nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni,
connessi all’esposizione ad amianto;
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
82
5. Chi NON può utilizzare le
Procedure Standardizzate?

Le Procedure Standardizzate non possono
essere utilizzate dalle seguenti aziende:
◦ Aziende che occupano più di 50 lavoratori.
◦ Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui
attività riguardano:
 aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del
D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
 centrali termoelettriche;
 impianti ed installazioni nucleari;
 fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
 esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
83
6. Per lavoratori si intendono solo i
dipendenti?

NO! I lavoratori non
coincidono sempre con i
dipendenti e secondo l'art. 2,
comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 la loro casistica è più ampia:
◦ Il lavoratore è la persona che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e
familiari. modificazioni.
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
84
6. Per lavoratori si intendono solo i
dipendenti?

Sono equiparati ai lavoratori anche:
◦ il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
◦ l'associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti
del Codice civile;
◦ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
85
6. Per lavoratori si intendono solo i
dipendenti?

Sono equiparati ai lavoratori anche:
◦ l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o
ai laboratori in questione;
◦ i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione
Civile;
◦ il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni (lavoratori socialmente utili).
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
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7. Quali categorie NON rientrano
nel computo dei lavoratori … ?

Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, cui è
collegato l'obbligo di valutazione dei rischi in base alle
Procedure Standardizzate o meno, NON devono essere
conteggiati solo i seguenti:
◦ i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e
affini entro il secondo);
◦ i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento;
◦ gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti
ai corsi di formazione professionale;
◦ i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro. L'esclusione dal computo
avviene solo in caso di assenza con diritto alla conservazione del
posto (malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale e
aspettativa);
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
87
7. Quali categorie NON rientrano
nel computo dei lavoratori … ?

Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, cui è collegato
l'obbligo di valutazione dei rischi in base alle Procedure
Standardizzate o meno, NON devono essere conteggiati solo i
seguenti:
◦ i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
◦ i lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
◦ i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
◦ i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
◦ i lavoratori autonomi;
◦ i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la
loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
◦ i lavoratori in prova.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
88
8. Le Procedure Standardizzate sono
già pubblicate in gazzetta ufficiale?

Le Procedure Standardizzate sono state
approvate dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro il giorno 16 maggio 2012, hanno
ricevuto parere favorevole dalla Conferenza
Stato Regioni in data 25 ottobre 2012, e
sono state emanate con Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012
(comunicazione in G.U. n. 285 del 6
dicembre 2012 ed in vigore il 6 febbraio
2013).
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
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9. Da quando le aziende fino a 10
lavoratori dovranno effettuare …?
L'articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro
(D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), così come odificato dalla cosiddetta
"legge di stabilità" (L. 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in
S.O. della G.U. il 29/12/2012, n. 212), prevede che i datori di
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano
autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi fino al 3°
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale succitato e, comunque, non oltre il 30
Giugno 2013.
 Con la nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 è lo stesso
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a precisare che
il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi
è il 31 maggio 2013.

19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
90
10. Chi è il responsabile della
valutazione dei rischi?

Effettuare la valutazione dei rischi è responsabilità
del Datore di Lavoro che, in relazione all'attività
e alla struttura dell'azienda, coinvolgerà i seguenti
soggetti:
◦ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP),
◦ il Medico Competente (ove previsto),
◦ il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale (RLST),
◦ i dirigenti e i preposti,
◦ i lavoratori e le eventuali altre persone esterne
all'azienda in possesso di specifiche conoscenze
professionali.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
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11. Con quali modalità dovrà essere
conservato il documento …?


Il documento di valutazione dei rischi deve essere
conservato presso l'unità produttiva alla quale si
riferisce.
Inoltre, deve essere munito di data certa e
riportare la firma del Datore di lavoro e, ai soli
fini della prova della data certa, anche dal:
◦ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(se persona diversa dallo stesso datore di lavoro),
◦ dal Medico Competente (nominato solo nei casi in
cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria)
◦ dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
19/4/2013
Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
92
12. Quali sono le sanzioni in caso di
mancato adempimento … ?



per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda
da € 2.500 a € 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende
a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici,
cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive;
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle
misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione,
dispositivi di protezione individuale, procedure sulle misure da
adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità:
ammenda da € 2.000 a € 4.000;
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla
relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle
mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed
adeguata formazione: ammenda da € 1.000 a € 2.000.
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
93
CONSIGLI
10 consigli
1.
2.
3.
Le procedure standardizzate NON
SOSTITUISCONO la valutazione dei rischi classica.
Dove viene individuato un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori questo deve essere valutato
con le classiche modalità.
Prima di redigere il DVR secondo le Procedure
standardizzate, occorre verificare se per l’azienda è
sufficiente utilizzarle per prevenire TUTTI I RISCHI
PRESENTI
Le procedure standardizzate non sono una
scorciatoia legale. Costituiscono uno schema
pratico, talvolta essenziale, sicuramente non adatto
ad imprese in cui vi sono rischi “alti” per la
sicurezza del lavoro
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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
95
10 consigli
4) Fare attenzione nella fase di individuazione dei
rischi aziendali. Non omettere alcuna tipologia di
rischio.
 5) Fare attenzione a inserire correttamente le
misure di miglioramento individuate
 6) Fare attenzione a individuare correttamente il
personale incaricato della verifica dell’applicazione
delle misure di miglioramento, nonché delle date
di intervento
 7) Definire per iscritto organigramma, ansionario
e sistema di deleghe per la sicurezza del lavoro

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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
96
10 consigli
8) Estendere la valutazione dei rischi anche alle strutture
dell’azienda e non solo alle fasi di lavorazione
 9) Valutare la pianificazione e il controllo dei ritmi di lavoro, la
corretta effettuazione delle attività di formazione e
informazione, il grado di partecipazione dei lavoratori ai
processi decisionali e organizzativi dell’azienda, le modalità di
esecuzione delle manutenzione, il corretto utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuale, le procedure di
emergenza, pronto soccorso e sorveglianza sanitaria.
 10) Porre attenzione nei confronti dei Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) che, di fatto, hanno la funzione
di proteggere i lavoratori dai rischi non eliminabili in altro
modo.

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Dott. Giancarlo Negrello: Procedure standardizzate: il modello nazionale
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