La Competenza
Università di Pisa,
5 Novembre 2013
La competenza: nozione generale
La competenza è la misura della giurisdizione spettante a
ciascun ufficio giudiziario. Tramite la competenza, il
potere di decidere viene distribuito tra i diversi uffici
appartenenti al medesimo ordine.
A ciascun giudice, pertanto, competerà una determinata
frazione della giurisdizione. La competenza ha lo scopo di
individuare tale frazione.
Perpetuatio Iurisdictionis
Anche per la competenza vige la regola già illustrata della
perpetuatio iurisdictionis: essa si individuerà in base alla legge
vigente ed allo stato di fatto esistente al momento
della proposizione della domanda giudiziale (art. 5).
Le vicende successive non potranno scalfire il radicamento
della competenza in base ai criteri di cui sopra.
Artt. 7 e segg.
Competenza
Verticale
Valore
Orizziontale
Materia
Territorio
Competenza per valore
La competenza per valore si determina sulla base del valore
economico della causa. Ex art. 10 c.p.c., il valore della causa
si determina dalla domanda, indipendentemente dalla
fondatezza della stessa.
Si applica il principio del cumulo: nel caso di più domande
proposte nello stesso processo, esse si sommano tra loro
(capitale + interessi scaduti).
Il cumulo può essere:
a. Oggettivo: Più domande proposte contro la stessa persona. I
valori si sommano tra loro.
b. Soggettivo: Adempimento per quote di un’obbligazione,
richiesto da più persone o contro più persone. Si ha riguardo
all’ammontare dell’obbligazione nel suo complesso.
Limiti della competenza per valore
La competenza per valore si ripartisce tra Tribunale e
Giudice di pace.
Il Giudice di pace ha competenza per le cause fino a €
5.000,00, tranne che per le cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di autoveicoli e natanti,
per le quali è competente fino a € 20.000,00.
Il Tribunale ha competenza residuale su tutte le altre cause
che non siano di competenza di un altro giudice.
Criteri particolari di determinazione del valore:
Rapporti Obbligatori e Divisione
Quando la controversia ha ad oggetto un rapporto
obbligatorio, il valore della causa si determina in base a
quella parte del rapporto che è in contestazione.
Può darsi che il rapporto complessivamente inteso sia di
importo maggiore, ma se il giudice è chiamato a
pronunciarsi solo su una parte di esso, ciò non influenza il
valore della causa e quindi la determinazione della
competenza per valore.
Quando la controversia ha ad oggetto una divisione, il valore
si determina in base all’importo della massa attiva
oggetto di divisione.
Criteri particolari di determinazione del valore:
Prestazioni Alimentari e Rendite
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, il valore si
determina in base all’ammontare delle somme dovute
per due anni.
Nelle cause relative a rendite perpetue (cioè non solo in
favore del beneficiario, ma anche delle generazioni
successive), il valore si determina sommando venti
annualità.
Nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, il
valore si determina cumulando le annualità domandate
fino ad un massimo di dieci.
Criteri particolari di determinazione del valore:
Cause relative a somme di denaro e beni mobili
Ex art. 14, nelle cause relative a somme di denaro o beni
mobili, il valore si determina in base alla somma indicata
o al valore dichiarato dall’attore. In mancanza di
indicazione o dichiarazione, si presume che la causa sia di
competenza del giudice adito.
Il convenuto nella prima difesa può contestare che il valore
rientri nella competenza del giudice adito; in tal caso il
giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a ciò
che risulta dagli atti di causa e senza attività istruttoria.
Se il convenuto non contesta, il valore rimane fissato, anche
agli effetti del merito, nei limiti della competenza del
giudice adito.
Criteri particolari di determinazione del valore:
Cause relative a beni immobili
Nelle cause relative a beni immobili, il valore si determina
moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita
catastale del fabbricato per un certo coefficiente, che
cambia a seconda che l’oggetto della controversia sia la
proprietà o un diritto reale minore.
La competenza per materia
La competenza per materia si determina sulla base della
natura del rapporto giuridico oggetto della causa.
La materia prevale sul valore: se una controversia è
attribuita alla competenza di un giudice in base alla
materia, non si ha riguardo al valore della stessa.
La competenza per materia del Giudice di Pace
Il Giudice di Pace è competente per materia, indipendentemente
dal valore, per le seguente cause:
1. Apposizione di termini ed osservanza delle distanze;
2. Misura e modalità d’uso dei servizi di condominio di
case (n.b. non rientrano in questo ambito le controversie nelle
quali si discute dell’esistenza o inesistenza del diritto a fruire
della cosa o del servizio condominiale);
3. Immissioni di fumo o calore, esalazioni, rumori,
scuotimenti e altre propagazioni che superino la normale
tollerabilità
4. Opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni fino al valore di €
15.493,00
La competenza per materia del Tribunale
Il Tribunale è competente per materia, indipendentemente dal valore, per le
seguente cause:
1. Stato e capacità delle persone e diritti onorifici;
2. Querela di falso;
3. Espropriazione forzata;
4. Cause di valore indeterminabile;
5. Opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, in determinate materie
sottratte alla competenza del Giudice di Pace
6. Cause in materia di imposte e tasse, solo in via residuale rispetto
alla giurisdizione tributaria (è necessaria un’espressa previsione
normativa)
Il Tribunale decide in primo grado in composizione monocratica, salvo i
casi di cui all’art. 50 bis, nei quali è prevista la composizione collegiale.
La competenza per Territorio
Attraverso la competenza per territorio si attua la distribuzione
orizzontale delle cause tra i vari uffici.
La ratio è quella di rendere più agevole la difesa delle parti,
dunque la competenza per territorio è generalmente
derogabile con atto scritto, tranne le ipotesi di cui all’art. 28
c.p.c.
Le regole della competenza per territorio possono prevedere la
coesistenza di fori diversi:
1. Foro generale, innanzi a cui una parte può essere convenuta
per qualsiasi controversia;
2. Foro speciale, innanzi a cui la parte può essere convenuta
solo per determinate controversie.
Il Foro Speciale
Il foro speciale può a sua volta essere:
1. Esclusivo, se prevale sul foro generale e si sostituisce
radicalmente a questo, oppure
2. Facoltativo, se si aggiunge a quello generale ma non
esclude la possibilità di incardinare lì la controversia
Foro Generale delle Persone Fisiche (art. 18 c.p.c.)
Per le persone fisiche, è generalmente competente il giudice
del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il
domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo
in cui il convenuto ha la dimora.
Se nessuno di questi luoghi si trova in Italia o se sono tutti
sconosciuti, è competente il giudice del luogo in cui
risiede l’attore.
Tali fori sono tra loro successivamente concorrenti.
Foro Generale delle Persone Giuridiche
ed Associazioni non riconosciute (art. 19 c.p.c.)
Per le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute, è
generalmente competente il giudice del luogo in cui la
persona giuridica convenuta ha sede, oppure quello
del luogo dove la persona giuridica convenuta ha uno
stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare
in giudizio rispetto a quella controversia.
Si tratta di fori tra loro elettivamente concorrenti.
Foro Facoltativo per le cause relative
a diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.)
Se la causa ha ad oggetto un diritto di obbligazione, è altresì
competente il giudice del luogo dove è sorta (forum
contractus) o deve eseguirsi l’obbligazione (forum
destinatae solutionis).
Si tratta, in entrambi i casi, di fori facoltativi: l’attore sarà
libero di utilizzarli, o di preferire il foro generale.
Foro Speciale per diritti reali
ed azioni possessorie (art. 21 c.p.c.)
Quando la controversia ha ad oggetto diritti reali su immobili,
locazioni, comodati o affitti, nonché termini o distanze, è
sempre competente il giudice del luogo dove è posto il
bene.
Il c.d. forum rei sitae è esclusivo, ma le parti possono
concordemente derogarvi.
Per le azioni possessorie, si ha riguardo al luogo ove è
avvenuto il fatto denunciato.
Foro Erariale (art. 25 c.p.c.)
Ogniqualvolta una delle parti in causa sia un’amministrazione
dello Stato, sarà competente il giudice del luogo ove ha
sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui
distretto si trova il giudice che sarebbe competente
secondo le regole ordinarie.
Il foro erariale si applica alle amministrazioni dello Stato ma
non alle altre amministrazioni pubbliche né agli enti locali.
Il foro erariale è inderogabile e la sua violazione può essere
rilevata in ogni stato e grado anche d’ufficio.
Accordo delle parti
Salvo i casi di inderogabilità, la competenza per territorio può
essere derogata convenzionalmente dalle parti, purché tale
accordo abbia ad oggetto uno o più affari determinati e sia
concluso per scritto (forma scritta ad substantiam).
Vi sono alcuni casi in cui ex art. 28 c.p.c. le regole di competenza
territoriale assumono particolare rilievo e pertanto non è mai
ammessa deroga:
1. Cause in cui il PM deve intervenire a pena di nullità
2. Cause di esecuzione forzata e di opposizione alla stessa
3. Procedimenti cautelari e possessori
4. Procedimenti in camera di consiglio
5. Ogni altro caso previsto dalla legge (ad es. foro erariale)
Il regime di rilevabilità dell’incompetenza (art. 38 c.p.c.)
A seguito della riforma operata dalla l. 69/2009, il regime di
rilevazione dell’incompetenza è stato equiparato,
indipendentemente dalle ragioni della stessa (territorio,
materia, valore).
L’eccezione di incompetenza deve sempre essere proposta,
a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da
depositare in cancelleria almeno 20 giorni prima della
prima udienza.
L’eccezione di incompetenza si ha per non proposta se la
parte che la formula non indica contestualmente anche il
giudice che essa ritiene competente.
Il regime di rilevabilità dell’incompetenza (Segue)
Nei casi di competenza per territorio derogabile, quando le parti
costituite aderiscono all’indicazione contenuta nell’eccezione,
la competenza del secondo giudice rimane ferma se la cause è
riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo. Con
la riassunzione, il processo proseguirà nella nuova sede. In
caso contrario, si avrà estinzione.
Quando invece l’incompetenza attiene a ragioni di materia, valore
o territorio derogabile, essa potrà essere anche rilevata
d’ufficio dal giudice, entro la prima udienza di
trattazione.
Sulla competenza, il giudice si pronuncerà nelle forme
dell’ordinanza.
Il regolamento di competenza
Il regolamento di competenza serve a risolvere un conflitto
tra due o più giudici in ordine alla competenza. Su di esso
deciderà la Corte di Cassazione con ordinanza in
camera di consiglio.
Il conflitto potrà essere:
a. Reale, quando entrambi i giudici si siano già pronunciati
sulla competenza;
b. Virtuale o potenziale, quando ancora non vi sia stata
pronuncia di entrambi i giudici sulla competenza.
Il regolamento di competenza (segue)
Il conflitto potrà altresì essere:
a. Positivo, quando entrambi i giudici si ritengano
competenti;
b. Negativo, quando entrambi i giudici si ritengano
incompetenti
Il regolamento di competenza su istanza di parte
Si tratta di un mezzo di impugnazione, con il quale si
lamenterà l’erroneità di una decisione in punto di
competenza.
Il regolamento di competenza su istanza di parte potrà essere:
a. Necessario (art. 42 c.p.c.), qualora si intenda impugnare
un provvedimento che abbia deciso soltanto sulla
competenza
b. Facoltativo (art. 43 c.p.c.), qualora si intenda impugnare
un provvedimento che abbia deciso anche ma non soltanto
sulla competenza
Il regolamento necessario di competenza
Quando il provvedimento ha deciso soltanto sulla
competenza, il regolamento necessario è l’unico mezzo
con cui impugnare la pronuncia.
Il mezzo potrà essere esperito non solo avverso i
provvedimenti riguardanti la competenza, ma anche (per
analogia di ratio) quelli riguardanti la sospensione
necessaria del processo, la litispendenza e la continenza.
Il regolamento facoltativo di competenza
Quando il provvedimento ha deciso anche ma non soltanto
sulla competenza, il regolamento facoltativo si aggiunge
all’impugnazione del provvedimento nelle forme
ordinarie.
Pertanto, se si vuole criticare solo la decisione sulla
competenza occorrerà utilizzare il regolamento, mentre se
si vogliono formulare anche doglianze diverse occorrerà
ricorrere alle forme ordinarie.
Il regolamento facoltativo in rapporto
agli altri mezzi di impugnazione
Se
il regolamento facoltativo è proposto prima
dell’impugnazione ordinaria, i termini per quest’ultima
sono sospesi e decorreranno a partire dalla decisione del
regolamento.
Se invece l’impugazione ordinaria è proposta per prima, solo
le altre parti che non hanno proposto tale impugnazione
possono proporre l’istanza di regolamento.
Translatio Judicii
Una volta che sia stata emessa l’ordinanza che dichiara
l’incompetenza del giudice adito, se essa non è impugnata
con il regolamento di competenza, si produrrà l’effetto
dell’incontestabilità dell’incompetenza del giudice adito
e della competenza del giudice indicato, e per salvare gli
effetti della domanda occorrerà provvedere ad una
riassunzione innanzi a tale giudice entro il termine di tre
mesi (translatio judicii).
Regolamento di competenza d’ufficio
In questo caso non c’è un’istanza di parte: il regolamento nasce dal
contrasto tra due giudici.
L’art. 45 prende in considerazione l’ipotesi del conflitto virtuale
negativo. Il primo giudice si è dichiarato incompetente. Se il
secondo giudice si ritiene a sua volta incompetente per
ragioni diverse dal territorio derogabile, non può a sua
volta dichiararsi incompetente perché ciò creerebbe un
contrasto di giudicati. Dovrà quindi chiedere d’ufficio il
regolamento.
Nel caso del territorio derogabile, invece, la stessa circostanza della
mancata proposizione del regolamento è di per sé sufficiente a
rendere competente il giudice.
Regolamento di competenza d’ufficio
La giurisprudenza ha operato un’estensione ed afferma che
l’art. 45 potrà applicarsi anche in caso di conflitto
positivo di competenza, ovvero quando due giudici si
ritengano entrambi competenti.
Il solo regolamento di competenza d’ufficio potrà essere
richiesto anche dal Giudice di Pace.
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Seminario 5 – La competenza