FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013 Dr Lucio Catania Segretario comunale Esperto in tributi locali TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), comma 527: Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere. LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), comma 528: Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 527. LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE L’aggio dell’agente della riscossione non rileva ai fini dell’individuazione delle posizioni da annullare automaticamente. L’ambito oggettivo della sanatoria include: Tributi erariali Tributi locali Multe stradali Contributi previdenziali Somme di qualsiasi natura LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE Non essendoci alcun riferimento specifico, anche le cartelle oggetto di impugnazione, dovrebbero rientrare nella procedura di annullamento. Secondo un’interpretazione de “Il Sole24Ore”, le cartelle derivanti dalle iscrizioni a ruolo provvisorie, in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, non rientrano tra quelle soggette ad annullamento in quanto il credito da considerare è quello accertato. LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE Quello che rileva ai fini dell’annullamento è il fatto che si tratti di cartelle non pagate alla data di entrata in vigore della norma. Lo stato di morosità dovrà verificarsi dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma e, quindi, a fine giugno 2013. LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE L’annullamento opera di ufficio, senza la necessità di un’istanza del debitore. Per verificare se la cartella rientra tra quelle da annullare automaticamente occorre verificare se il ruolo è stato reso esecutivo sino al 31 dicembre 1999. LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE Per i ruoli sottoscritti fino al 31 dicembre 1999 e non riscossi, gli agenti della riscossione sono liberati da qualsiasi responsabilità amministrativa e contabile, salvo, ovviamente, il caso di dolo. Per queste partite, infatti, non si applica la disciplina sulla inesigibilità dei ruoli. LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE Normalmente l’agente della riscossione per potere attestare l’inesigibilità di un ruolo deve dimostrare: Di avere notificato la cartella entro 9 mesi dalla consegna del ruolo Di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni del contribuente risultati dall’anagrafetributaria Di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive indicate dal creditore. LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE Normalmente se la società di riscossione non ha adempiuto a tali obblighi resta debitrice nei confronti dell’Ente creditore. In forza della legge di stabilità 2013, dette procedure non trovano applicazione nei riguardi dei ruoli formati prima del 1999. LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL CONDONO DELLE MINI-CARTELLE Per le somme maggiori a 2.000 euro, l’agente di riscossione deve darne notizia all’ente creditore, anche per via telematica. Il legislatore non ha previsto un termine preciso per tale adempimento e nemmeno ha previsto una formale comunicazione al debitore. La riscossione dei tributi locali La riscossione dei tributi locali era gestita da Equitalia, al 1 gennaio 2012, in oltre 6.100 Comuni (il 75% del totale) d’Italia. Il decreto sviluppo, d.l. n. 70/2011, prevedeva che dal 1° gennaio 2012 Equitalia e le società dalla stessa partecipate dovessero cessare l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali. Il decreto “salva Italia” La proroga degli affidamenti Con l’art. 10, comma 13-octies della L. 214/2011, il termine era già stato spostato in avanti al 31 dicembre 2012. La proroga degli affidamenti Il CdM, con proprio decreto del 4 ottobre 2012, ha ulteriormente prorogato tale termine al 30 giugno 2013. La proroga nelle intenzioni del Governo intende creare le condizioni per una “prossima riforma”, con una formula che preannuncia nuovi interventi per chiarire il quadro. Il decreto “salva Italia” La proroga degli affidamenti Il comma 13-novies del decreto “salva Italia” prevede che siano prorogati alla stessa data del 31 dicembre 2012 anche i termini previsti dall’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005 per gli altri affidamenti concessori del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione. La proroga degli affidamenti Il termine, previsto per i contratti in corso tra gli Enti Locali ed i concessionari della riscossione al 1 ottobre 2006, sarebbe spirato il 31 dicembre 2010, ma prima il D.L. n. 225/2010 (cd “decreto milleproroghe”), convertito in L. n. 10/2011, lo aveva rinviato al 31 marzo 2011 e poi, su espressa previsione della stessa legge, il D.P.C.M. del 25 marzo 2011 lo aveva ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011. La proroga degli affidamenti I concessionari del servizio di riscossione, quindi, potranno continuare ad espletare il servizio fino alla scadenza di legge, sulla base delle vecchie convenzioni stipulate prima del 1° ottobre 2006. Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti La proroga del decreto sviluppo bis, addirittura VIETAVA espressamente, fino a metà dell’anno prossimo, nuovi affidamenti. Dovevano, quindi, essere confermate le gestioni attuali senza ritocchi ai contratti Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti Ma, il 2 novembre scorso, durante l’esame dell’art. 3 del decreto sugli enti locali, con il parere negativo del Governo, in Commissione bilancio alla Camera, è passato un emendamento che consente ai Comuni ed agli Enti locali di revocare a Equitalia e alle società partecipate la gestione della riscossione dei tributi. Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti Secondo fonti della stessa Equitalia, la perdita per i Comuni, in termini di minor riscossione, se abbandonassero l'agenzia statale, sarebbe valutabile in alcune centinaia di milioni, senza contare i costi di struttura (dal software alle sedi locali) e senza contare che attualmente ben 1.500 dipendenti di Equitalia (su 8.000) fanno riscossione per gli enti locali. Il decreto “salva Italia” La proroga degli affidamenti I Comuni e le Province già da tempo possono avvalersi della facoltà di gestire direttamente la riscossione delle loro entrate (sia spontanea che coattiva). Nel caso in cui l’affidamento del servizio sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica, andranno rispettate le normali scadenze contrattuali, così come previste nel bando di gara. I ruoli ancora non riscossi Rimane, però ,aperta la questione del passaggio di consegne dei ruoli già attivati da Equitalia e che non saranno ancora riscossi al 30 giugno 2013 (o che non lo erano al momento del nuovo affidamento). I Comuni vorrebbero lasciare in carico all'agente nazionale fino al traguardo dell'incasso delle somme. Il decreto “salva Italia” La proroga degli affidamenti Nelle more della cessazione degli affidamenti, l’Agente della riscossione e gli ex concessionari debbano continuare ad operare per incrementare i risultati della gestione. A supporto di tale tesi c’è l’ulteriore proroga delle inesigibilità dei ruoli, che l’art. 29, comma 4, del D.L. n. 216/2011 porta al 31 dicembre 2013. L’art. 23 del D.L. n. 98/2011 che aveva già concesso un ulteriore anno di tempo per la presentazione delle domande di non esigibilità dei ruoli consegnati al concessionario-esattore dagli Enti Locali fino al 30 settembre 2009. In forza della nuova proroga per i ruoli consegnati entro il 2010, l’Agente della riscossione avrà tempo fino 31 dicembre 2013 per consegnare al Comune le domande d’inesigibilità. Il decreto “salva Italia” La proroga degli affidamenti PROROGA DELLA INESIGIBILITA’ DEI RUOLI Il termine triennale entro il quale gli uffici comunali potranno verificare le domande d’inesigibilità, per eventuali contestazioni da formulare all’esattore, di conseguenza inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2014. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRE POSSIBILITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Gestione diretta Tramite società iscritte all’albo ministeriale Tramite una società in house ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE L’ANCI ritiene la decisione di gestire direttamente le attività in questione sia quella da preferire e, comunque, da valutare in prima istanza. Il Comune attraverso la gestione diretta o la costituzione di società in house mantiene, infatti, un controllo diretto e costante di un’attività divenuta strategica. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE La gestione diretta è, ovviamente, la scelta più logica e razionale per quanto riguarda la riscossione volontaria (per la parte rispetto alla quale continua a sussistere la possibilità di una scelta discrezionale), mentre presenta evidenti criticità per ciò che attiene alla riscossione coattiva. Tranne che per le entrate (vedi IMU sperimentale) per le quali il legislatore ha imposto uno specifico strumento, per la riscossione ordinaria gli Enti possono, tramite una semplice norma regolamentare, utilizzare un conto corrente di tesoreria. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA L’internalizzazione del servizio di riscossione volontaria, quindi, escluderebbe la necessità di ricorrere a gare d’appalto. L’esternalizzazione della riscossione spontanea si configura, invece, come un insieme di attività di supporto piuttosto che come un reale affidamento a terzi di una funzione pubblica. Secondo parte della dottrina tale caratteriste non autorizzerebbero il ricorso a criteri di remunerazione ad aggio. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA In effetti, il “decreto sviluppo” sembrava sancire che la riscossione spontanea non potesse che essere gestita direttamente dai Comuni. Di questo avviso si era detto anche il Ministero delle Finanze rispondendo ad un Comune che aveva chiesto indicazioni sull’interpretazione da dare all’art. 7, comma 2, lettera gg-quater del D.L. n. 70/2011. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA Il Mef aveva escluso che dal 1° gennaio 2012 la riscossione spontanea potesse essere affidata ai concessionari. La norma sanciva che da tale data i Comuni “effettuano” la riscossione spontanea, doveva essere interpretata nel senso che questa attività poteva essere svolta solo dagli Enti Locali direttamente o, al massimo, poteva essere affidata ad una società in house, interamente partecipata dallo stesso Comune. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA Ma un emendamento alla manovra Monti, ha modificato in maniera sostanziale la riforma della riscossione contenuta nel D.L. n. 70/2011, cassando dall’art. 7, comma 2, lettera gg-quater, ogni riferimento alla riscossione spontanea dei tributi. La nuova formulazione stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2012, i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell’ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, e delle disposizioni DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA Il nuovo art. 7, comma 2, del decreto sviluppo del maggio 2011, quindi, consente agli Enti Locali la possibilità di affidare all’esterno la riscossione spontanea, mentre obbliga Comuni e Province ad organizzarsi per gestire il servizio di riscossione coattiva quando questa verrà sottratta ad Equitalia S.p.A. ed alle società da essa partecipate. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE – L’albo ministeriale Per la riscossione coattiva è valutabile l’affidamento ad una delle società private, iscritte all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che possono espletare il servizio. L’albo, istituito presso il Ministero delle Finanze, viene revisionato periodicamente. L’iscrizione avviene attraverso la presentazione di un’apposita istanza da parte dei soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 11 settembre 2000. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE – L’albo ministeriale Il Tar Toscana (sentenza n. 1329/2012) ha ritenuto che limitare un bando di gara per la riscossione delle contravvenzioni stradali alle società iscritte all’Albo ministeriale non fosse spropositato. un requisito eccessivo e ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE – L’albo ministeriale Tra i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo, occorrono le seguenti misure minime di capitale interamente versato per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività: a) 1 milione di euro nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; con un numero di Comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti; b) 5 milioni di euro nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; c) 10 milioni di euro nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE – L’albo ministeriale La Corte di Giustizia Europea, però, ha bocciato la normativa italiana, considerando il limite del capitale di 10 mln, sproporzionato rispetto alle finalità. Secondo i giudici di Lussemburgo una soglia così elevata non può essere considerata l’unica modalità per dimostrare la serietà e la solvibilità dei concessionari. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 10 MAGGIO 2012 (Cause riunite da C-357/10 a C-359/10) Anci Riscossioni L’Anci Riscossioni ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del partner privato che, in via esclusiva e per la durata di 3 anni, ai fini della partecipazione alle selezioni pubbliche avviate dai Comuni o da altri enti pubblici locali per la scelta dei soggetti cui affidare le attività di riscossione, accertamento e liquidazione dei tributi e delle altre entrate e dei servizi ad esse connessi. Tale soggetto è stato individuato nel gruppo Engineering in cordata con Poste Tributi. Anci Riscossioni In sede di esame del decreto salva-enti (dl 174/2012) i relatori Sarro-Pegorer hanno presentato un emendamento di 5 pagine che costituiva una vera e propria riforma del settore della riscossione dei tributi locali, prevedendo due strade: Affidamento diretto ad un consorzio Anci-Equitalia Gestione diretta Anci Riscossioni La cessazione dell’attività di Equitalia e delle società dalla stessa partecipate è stata dovuta all’applicazione dei principi comunitari sulla concorrenza nelle attività con rilievo economico e, quindi, neanche Anci Riscossioni potrà essere affidataria diretta del servizio di riscossione dei tributi locali. Anci Riscossioni Il partner tecnico ricercato da Anci Riscossioni dovrà: Essere iscritto all’Albo ministeriale dei soggetti abilitati; Non deve versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa; Avere un valore della produzione annuale superiore a €10.000.000,00 (diecimilioni) per il triennio 20092011; Avere un numero di dipendenti superiore a 30 Anci Riscossioni Ad oggi la graduatoria approntata in base alle offerte tecniche vede in prima posizione il gruppo Engineering, in cordata con Poste Tributi. Gara unica regionale La Regione Emilia Romagna sta approntando un sistema di individuazione, tramite procedura ad evidenza pubblica, dell’aggiudicatario del servizio su base regionale. Altre Regioni potrebbero seguire la stessa strada: Toscana, Lazio e Piemonte. La gestione diretta L’alternativa al ruolo è l’ingiunzione di pagamento regolamentata dal REGIO DECRETO N. 639 del 1910 (e, per quanto compatibile dal Dpr 602/1973). In tale contesto sembra restare centrale la figura dell’ UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE L’Ufficiale della riscossione L’Ufficiale deve curare la fase esecutiva della riscossione: Pignoramenti Vendite Etc. Deve, quindi, assolvere al compiti degli ufficiali giudiziari. L’ufficiale della riscossione La figura dell’ufficiale della riscossione è stata definita dal D.P.R. n. 602/1973 e dal D.Lgs. n. 112/1999 ed è stata posta al centro del nuovo sistema di riscossione coattiva in base a ruolo che punta decisamente alla espropriazione di beni. L’ufficiale della riscossione ha una specifica attribuzione di natura pubblica, svolge, nella procedura privilegiata della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell’ordinario procedimento esecutivo, regolato dal codice di procedura civile, sono svolte dall’ufficiale giudiziario. L’Ufficiale della riscossione Le norme per l’idoneità alle funzioni dell’Ufficiale esattoriale erano contenute nella legge n. 56/1951, poi modificate dal regolamento di attuazione della legge n. 146/1998. Il regolamento, emanato con D.P.R. n. 402/2000, stabilisce che gli esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione sono indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate. L’Ufficiale della riscossione I requisiti per l’ammissione all’esame sono: a) età non inferiore ai diciotto anni; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito al temine di un corso quinquennale di studi; c) cittadinanza italiana; d) idoneità psico-fisica all’esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione; e) aver ottemperato alle norme sul servizio di leva; f) godimento dei diritti politici. L’Ufficiale della riscossione L’esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio interdisciplinare. Ai soggetti risultati idonei, a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 402/2000, il prefetto rilascerà il patentino di abilitazione. I responsabili della riscossione svolgeranno le funzioni relative alla gestione coattiva, fino alla vendita dei beni, attribuita dal decreto ai segretari comunali. L’Ufficiale della riscossione In mancanza di tale figura si corre il rischio di vanificare l’attività di recupero. Ma solo pochi Comuni hanno al proprio interno l’Ufficiale della riscossione e l’unica selezione bandita nel corso dell’ultimo decennio si è conclusa solo dopo cinque anni. L’Ufficiale della riscossione In base al Dpr 402/2000 ad avviare la procedura per l'abilitazione dovrebbe essere il direttore dell'agenzia delle Entrate, che è anche presidente di Equitalia, determinando così un potenziale conflitto di interessi. L’Ufficiale della riscossione Bisogna allora uscire da questa situazione di impasse, magari attribuendo all'Anci il compito di organizzare gli esami di abilitazione anche su base regionale. Altrimenti la strada dell'esternalizzazione sembra l'unica via d'uscita, anche se comporta l'indizione di migliaia di gare con una tempistica non breve e un potenziale contenzioso che ne potrebbe derivare. La gestione associata All’art. 118 della Costituzione si rifanno anche i principi individuati per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali (art. 19 della legge sulla spending review) Il legislatore nazionale ha ritenuto non adeguato il mero livello comunale, per i Comuni polvere o piccoli (sotto i 5 mila abitanti, o 3 mila per enti appartenuti o appartenenti alla Comunità montana) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. La gestione associata Tra le funzioni fondamentali individuate nell’art. 19 del D.L. n. 95/2012 abbiamo: a) Organizzazione generale dell’ammi-nistrazione, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE f) L’organizzazione e la gestione di servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI La gestione associata Delle funzioni fondamentali elencate, tre dovranno essere esercitate in forma associata entro il 1° gennaio 2013; le altre, entro il 1° gennaio 2014. Vi è un contenuto allungamento dei termini previsti nel previgente art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010 e già una volta differiti, anch’essi di nove mesi, dall’art. 29, comma 11, del cit. decreto-legge mille proroghe. Unioni speciali Art. 16 del D.L. 138/2011, così come convertito dalla L. 148/2011, e modificato dal D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di Comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. Unioni speciali Alle Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è affidata la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei Comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell‘Unione. Unioni speciali L’adesione di Comuni con oltre 1000 abitanti a questo tipo di associazioni non è più prevista, anzi sembra implicitamente esclusa: la disciplina speciale dell’Unione è una deroga esplicita al TUEL, accessibile solo ai Comuni fino a 1000 abitanti. Tuttavia (art. 19, comma 4, d.l. n. 95 del 2012) i Comuni fino a 5000 abitanti che siano già parte di un’Unione devono optare, «ove ne ricorrano i presupposti», per la disciplina di cui all’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, o per l’unione speciale di cui all’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011. Le Unioni speciali Le Regioni conservano (art. 19, comma 5, d.l. n. 95 del 2012) il potere di variare la soglia demografica delle Unioni speciali. I Comuni devono formulare le loro proposte di Unioni speciali entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.l. n. 95 (avvenuta il 7 luglio, giorno successivo alla pubblicazione), altrimenti la Regione provvederà unilateralmente, comunque entro il 31 dicembre 2013. L’aggio della riscossione Gli aggi sulla riscossione dei tributi locali, sottratti all’Agente nazionale della riscossione, sono liberi. L’aggio della riscossione L’ART. 52, comma 5, del D.LGS. 446/1997 prevede che l’affidamento NON DEVE COMPORTARE ONERI AGGIUNTIVI PER IL CONTRIBUENTE L’aggio della riscossione L’aggio sulla riscossione riconosciuto ad Equitalia è fissato dalla legge (art. 17 del D.Lgs. 112/1999) ed ora pari al 9% (dal 1 gennaio 2013 8%, con possibile ulteriore riduzione al 4%) delle somme iscritte a ruolo, di cui 4,65% a carico del debitore e 4,35% a carico del Comune, ma solo se cartella è pagata nei 60 giorni dalla notifica. Oltre questa data l’aggio è interamente a carico del contribuente. L’aggio della riscossione La generalità dei Comuni ha inteso questa nel senso che per il contribuente ONERE RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE < ONERE CARTELLA DI PAGAMENTO L’aggio della riscossione Molti Comuni hanno posto parte dell’aggio a carico del contribuente, prevedendo anche, nel caso di pagamento oltre il 60° giorno INTERAMENTE a carico del contribuente l’aggio sia L’aggio della riscossione CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 3413 DEL 12 GIUGNO 2012 Il divieto di aggravio economico NON è riferito alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, MA alla procedura fiscale gestita direttamente dall’Amministrazione L’aggio della riscossione PERTANTO: ONERE RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE, GESTITA DA TERZI O SOCIETA’ IN HOUSE < ONERE RISCOSSIONE GESTITA DIRETTAMENTE DA COMUNE L’aggio della riscossione In genere le società private parlano di richieste assolutamente in linea con il mercato, ma le norme devono prevenire casi patologici. Al Comune di Taranto sono stati richiesti aggi vicini al 48% per le attività di recupero dell’evasione dei tributi locali. L’aggio della riscossione La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sentenza n. 84 del 25.09.2012) si è spinta ad annullare una cartella di pagamento, nella quale veniva calcolato un aggio di circa € 8.000. Secondo i giudici tributari l’aggio non può avere carattere punitivo, in aggiunta alle sanzioni ed agli interessi. All’Agente della riscossione veniva contestato il fatto di non avere fornito prova della concreta ed effettiva attività per la quale chiedeva un compenso così elevato. Il riordino della riscossione RIORDINO CON T. U. DELLA RISCOSSIONE CORRETTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE FINANZE ALLA CAMERA ALLA DELEGA FISCALE, regole pubblicistiche, che vincolino gli affidamenti ai principi di Competitività, Certezza Trasparenza ed impongano alle società private l'adozione di un codice deontologico, da definire con un decreto del ministero dell'Economia. Il riordino della riscossione Gli obiettivi: Disciplinare rigidamente il rapporto di servizio fra Comune e società di riscossione Aumentare le responsabilità dei privati che raccolgono i tributi per conto degli Enti Locali, e che in un quadro pubblicistico potrebbero essere chiamati anche a rispondere dell'eventuale danno erariale e a rifondere le entrate della Pubblica amministrazione che sono mancate all'appello a causa di un loro dolo o colpa grave. Riforma delle regole sui versamenti. La legge di conversione dell'ultimo decreto fiscale (legge 44/2012) aveva accorciato i tempi dei versamenti, imponendo di aprire conti ad hoc su cui depositare le somme e di riversarle entro i primi 10 giorni del mese successivo alla riscossione effettiva (e non più entro tre mesi). Oggi si torna a parlare del versamento immediato dei tributi nei conti di tesoreria dei Comuni. L‘Associazione nazionale dei concessionari (Anacap) non è contraria , purché si fissi per legge anche l'obbligo per il tesoriere di stornare contestualmente i loro compensi. Le innovazioni sugli strumenti di riscossione coattiva: le ganasce fiscali I tecnici di amministrazione finanziaria ed enti locali hanno poi già aperto il confronto sugli altri nodi creati dal decreto sviluppo del 2011. In commissione Finanze al Senato si è già lavorato al superamento della norma che in pratica blocca le ganasce fiscali per debiti sotto i 2mila euro, e che ha fermato le azioni esecutive per la quasi totalità del fisco locale. LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL’EVASIONE LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO L’istituto della partecipazione dei Comuni al procedimento di accertamento nasce nel 1973 con l’obiettivo di perseguire, attraverso la repressione dell’evasione, gli obiettivi di perequazione e di giustizia fiscale costituzionale. posti a base del dettato LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO In passato la possibilità per i Comuni di incrementare gli elementi di accertamento in possesso dell’Amministrazione finanziaria con ulteriori dati e notizie sui contribuenti residenti nel proprio territorio è stata poco praticata, così divenendo oggetto di tacita disapplicazione anche da parte degli uffici finanziari. LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO L'articolo 44 del D.P.R. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevedeva che i Comuni partecipassero all'accertamento dei redditi delle persone fisiche. GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO Con il d.l. n. 203/2005 la partecipazione all’attività di accertamento viene estesa a tutti i tributi erariali, diretti ed indiretti, e, quindi, non più limitata a singole imposte. GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO INTRODUZIONE QUOTA PREMIALE La quota premiale assegnata ai Comuni è stata, in sede di prima applicazione, stabilita nella misura del 30% delle maggiori somme relative ai tributi riscossi in via definitiva, nel 2010 è stata elevata al 33%, per raggiungere, poi, il 50% nel 2011, anche relativamente alle somme non definitivamente riscosse. GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO Con l’art. 2, comma 10, del D.Lgs. N. 23/2011, sulla riforma federalista municipale, per rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione degli Enti Locali all'attività di accertamento tributario, assicura al Comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto ed il 50% della quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d. l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n 248/2005, e successive modificazioni. GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO La quota del 50% è attribuita ai Comuni, in via provvisoria, anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. E’ questa la seconda, importante, innovazione della legge. L’attribuzione non è più condizionata alla definitività delle somme riscosse, ma può avvenire anche in via provvisoria. GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO Con il maxiemendamento approvato in sede di conversione del D.L. n. 138/2011, cd decreto sviluppo, con il comma 12bis, per gli anni 2012, 2013 e 2014 la quota di partecipazione dei Comuni è stata elevata al 100% delle maggiori somme riscosse. Gli incentivi ai Comuni in SICILIA Il problema che si pone per gli Enti Locali della Sicilia riguarda l’effettiva disponibilità che ha lo Stato delle entrate erariali riscosse nel territorio siciliano, alla luce delle previsioni dello Statuto. Gli incentivi ai Comuni in SICILIA Tale disponibilità può essere considerata in contrasto con le norme statutarie ed in particolare con l’art. 36, primo comma (“Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima”) e dall’art.2, primo comma, delle norme di attuazione in materia finanziaria. Gli incentivi ai Comuni in SICILIA Alla Regione siciliana spettano, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Gli incentivi ai Comuni in SICILIA La Corte Costituzionale (sentenza n. 152/2011), esaminando le disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere” , ha sancito l’illegittimità della legge nella parte in cui stabiliva che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d’imposta fossero riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restassero acquisite all’erario, anche con riferimento a crediti d’imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana. Gli incentivi ai Comuni in SICILIA La stessa Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 241 /2012 (depositata il 31 ottobre scorso) ha bocciato la riserva del 100% del gettito in favore dello Stato previsto dalla “manovra-bis”, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del dl n. 138/2011, con riferimento alla regione siciliana. Gli incentivi ai Comuni in SICILIA Si tratta del recupero delle somme derivanti dai condoni ex lege n. 289/2002 e delle relative sanzioni per le somme non pagate. La Regione siciliana ha denunciato alla Consulta il contrasto di tali norme con l'articolo 36 dello statuto speciale e con l'articolo 2 del dpr n. 1074/1965. Affinché venga meno la compartecipazione della Regione Sicilia, sono fissate tre condizioni: il carattere tributario dell'entrata erariale, la sua «novità» e la specificità di destinazione del gettito. Secondo la Corte costituzionale, nel caso delle somme del condono ricorre solo la prima. Non vi sono i presupposti, quindi, per derogare alla regola ordinaria della ripartizione del gettito. Gli incentivi ai Comuni in SICILIA Le somme riscosse con la partecipazione dei Comuni, non hanno il requisito della “novità” ma hanno quello della destinazione del loro gettito, prevista da un’apposita legge, ma a vantaggio degli Enti Locali e non dello Stato. Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE Nell’accordo siglato tra Anci Sicilia ed Agenzia delle entrate, è intervenuta la Regione prevedendo che l’incentivo ai Comuni potesse essere concesso, ma nella misura del 33% delle maggiori somme riscosse. La Regione si impegna a versare direttamente nelle casse dei Comuni i proventi dell’azione di contrasto all’evasione posta in essere con il loro contributo. GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI Già l’art. 1, comma 2, D.L. 203/2005 demandava a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la determinazione: delle modalità tecniche di accesso alle banche dati delle modalità di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali, relative ai contribuenti in essi residenti delle modalità di partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale. GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI Il decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007 individuava gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’agenzia delle Entrate, definendo la tipologia e le modalità di trasmissione delle informazioni. GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI Il D.L. n. 78/2010, art. 18, comma 5, lett. b) prevedeva che dovesse essere un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro 45 giorni, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, a stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo. I comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI Con il medesimo provvedimento dovevano essere individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo, potendosi prevedere anche una graduale in relazione ai diversi tributi. applicazione GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI MATERIE INDIVIDUATE CON IL PROVVEDIMENTO DEL 2007: Commercio e professioni Urbanistica e territorio Patrimonio immobiliare Residenze fittizie all’estero Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva MATERIE INDIVIDUATE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO DEL 27 FEBBRAIO 2012: Individuazione di ulteriori fabbricati non iscritti in catasto Contrasto al lavoro sommerso LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO L’articolo 44 del Dpr 600/1973 disponeva: I comuni partecipano all’accertamento dei redditi delle persone fisiche … avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito. MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO L’art. 11, al comma 8, del decreto “salva Italia”, (D.L. N. 201/2011) abroga il riferimento al consiglio tributario dall’art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO D. LGS. N. 600/1973, ARTICOLO 44, COMMA 2 L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni fiscali dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi nonché ai relativi consigli tributari MANOVRA MONTI ABROGAZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO COMMA 3 Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio tributario segnalano all‘Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO COMMA 4 Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, ed il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO COMMA 8 Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma ed il consiglio tributario possono PUO’ richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO L’Art. 11, comma 9, inoltre, cancella i commi 2, 2bis e 3 dell’art. 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO 2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi: a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione; b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e' adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. 3 MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO 2 bis - Gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO 3. In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19. MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO L’Art. 11, comma 10, infine, abroga l’art. 1, comma 12-quater del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 MANOVRA MONTI ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO Legge n. 148/2011, art. 1, comma 12-quater Le disposizioni di cui al comma 12 e 12-bis (INNALZAMENTO DELLA QUOTA DEI COMUNI AL 100% PER GLI ANNI 2012, 2013 e 2014) non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI L’innalzamento al 100% delle somme spettanti agli Enti Locali che partecipano all’attività accertativa, per gli anni 2012, 2013 e 2014, è, quindi, applicabile indistintamente a tutti i Comuni L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO Il compito di effettuare le segnalazioni qualificate non attiene esclusivamente all’ufficio tributi dell’Ente, ma è un’attività che deve essere espletata anche da altre strutture organizzative del municipale, ufficio tecnico, etc.). Comune (polizia L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO UFFICIO COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CONTRASTO EVASIONE L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO I Comuni di più grande dimensione possono attivare un ufficio di collaborazione istituzionale per il contrasto all’evasione (U.c.i.c.e) che funga da interfaccia tra i vari Settori dell’Amministrazione Comunale e gli altri Enti Istituzionali interlocutori al fine di assicurare una proficua collaborazione. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO La costituzione dell’U.c.i.c.e. non è, comunque, obbligatoria potendo le stesse funzioni e le stesse attività essere svolte da personale assegnato ad una struttura organizzativa già presente nell’Ente. La Polizia Municipale Attività istituzionali Rilevanza fiscale Vigilanza stradale (violazioni c.d.s. etc.) Possesso o proprietà di autovetture di lusso (accertamento sintetico) Accertamenti su immigrazioni, emigrazioni e cambi di domicilio Residenze fittizie all’estero Verifiche su mercati ambulanti e pubblicità Riscontro sulla presenza del registratore di cassa (evasore totale) Frodi in commercio Evasore totale/paratotale tassazione proventi illeciti Controllo dei prezzi (esposizione cartelli di vendita etc.) Ipotesi di ricavi in nero (dichiarazione di percentuale di ricarico inferiore a quella riscontrata) La Polizia Municipale Attività istituzionali Accertamenti sulle licenze amministrative Rilevanza fiscale Riscontro sui lavoratori irregolari (evasione ritenute) Riscontro tra l’attività oggetto di licenza e quella effettivamente esercitata (rilevanza studi di settore) Accertamenti sul rilascio di licenze e autorizzazioni amministrative Enti no profit che svolgono attività commerciale (ristoranti, piscine, palestre etc.) Abusivismo edilizio Incrementi patrimoniali/indici di capacità contributiva (accertamento sintetico) Controllo dichiarazioni legge antiterrorismo (D.L. n. 59/1978) Raffronto, attraverso SIATEL, dei contratti di locazione dichiarati. Accertamento di redditi fondiari (IRPEF) ed evasione imposta di registro (locazioni in nero). Lo sportello unico delle attività produttive Attività istituzionali Rilascio licenze per l’esercizio del commercio Rilevanza fiscale Riscontro sui lavoratori irregolari (evasione ritenute) Riscontro tra l’attività oggetto di licenza e quella effettivamente esercitata (rilevanza studi di settore) Autorizzazioni agli stranieri per l’esercizio dei mestieri girovaghi Riscontro sulla presenza del registratore di cassa (evasore totale) Verifiche su autorizzazioni per il commercio temporaneo e permanente su suolo pubblico Riscontro sulla presenza del registratore di cassa (evasore totale) Lo sportello unico delle attività produttive Attività istituzionali Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari Rilevanza fiscale Segnalazione di ipotesi di abusivismo Controllo dei prezzi Rilevazioni prezzi di mercato ed eventuali ipotesi di prezzi fraudolenti Esiti delle indagini esterne su prezzi Verifica percentuale di ricarico applicata (studi di settore) Autorizzazioni per la concessione di beni pubblici (dehors, chioschi) Riscontro sulla presenza del misuratore fiscale (evasore totale) Il settore urbanistica e edilizia Attività istituzionali Rilevanza fiscale Emissione dei provvedimenti di sospensione lavori, Evasione dei redditi fondiari sospensione lottizzazione abusiva, Imposte dirette ed IVA redazione elenchi opere abusive Elenchi D.I.A. in assenza di reddito fondiario dichiarato attraverso SIATEL Evasione dei redditi fondiari Il settore servizi tributari Attività istituzionali Rilevanza fiscale Avvisi di accertamento TARSU nei confronti di soggetti occupanti gli immobili Evasione dei redditi fondiari evasione imposta di registro (locazioni in nero) Avvisi di accertamento ICI fabbricati pseudo rurali Evasione dei redditi fondiari evasione imposta di registro (locazioni in nero) Avvisi di accertamenti TOSAP (occupazioni suolo pubblico abusive) Verifica tramite SIATEL della presenza della Partita IVA (presunto evasore totale) Avvisi di accertamento ICP (affissioni pubblicitarie abusive) Evasione imposizione sul reddito - IVA Il settore servizi alla collettività Attività istituzionali Rilevanza fiscale Autorizzazione apertura Verifica rilascio Partita IVA stabilimenti balneari Verifica presenza del misuratore fiscale Stabilimenti balneari abusivi Evasore totale Controllo congruità Analisi dei prezzi al minuto Verbali Commissione prezzi delle percentuali di ricarico studi di settore L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE Il Comune di Maranello (in cima alla classifica dei premi distribuiti dal Ministero per la partecipazione alla lotta all’evasione), non potendo permettersi una task force specifica, ha affiancato le verifiche sui tributi erariali a quelle condotte sulle entrate dei tributi locali. Per esempio, quando effettuava una verifica su una compravendita immobiliare ai fini Ici e oggi Imu, si controlla anche il pagamento di Irpef, registro e così via. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO – AGENZIA DELLE ENTRATE L’U.c.i.c.e., o altra struttura organizzativa dell’Ente, raccolte le segnalazioni qualificate provenienti dai vari uffici e dai vari servizi, provvede a trasmetterle, tramite S.i.a.t.e.l., in modalità web, nell’ambito del quale è resa disponibile apposita funzionalità di trasmissione, all’Agenzia delle entrate. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO – AGENZIA DEL TERRITORIO Per la trasmissione delle segnalazioni qualificate all’Agenzia del Territorio, i Comuni, invece, dovranno utilizzare il “Portale dei Comuni”, riportando anche le informazioni che consentono di identificare gli immobili sotto il profilo catastale. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN CONSIGLIO TRIBUTARIO – I.N.P.S. ASSENZA DEL Per quanto riguarda l’Inps, le segnalazioni relative all’accertamento di contributi previdenziali ed assistenziali, vanno indirizzate direttamente all’Istituto. L’Inps ed il Comune dovranno, preventivamente, stipulare una convenzione di cooperazione informatica, in seguito alla quale l’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Locale una procedura specifica per effettuare le segnalazioni. LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE – GUARDIA DI FINANZA In forza dell’accordo tra Agenzia delle entrate, Inps ed Anci le segnalazioni qualificate dovranno ora essere trasmesse alla Guardia di Finanza per quanto riguarda soggetti che svolgono attività commerciale o professionali senza partita Iva, le attività commerciali svolte con la copertura di finti circoli ricreativi, gli imprenditori edili che realizzano abusi edilizi, proprietari di immobili privi di contratti registrati, segnalazioni in merito alle locazioni in nero. LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE – AGENZIA DELLE ENTRATE Segnalazioni indirizzate all’Agenzia delle entrate: tutte le segnalazioni che riguardano fonti di reddito non dichiarati, segnalazioni che hanno per oggetto le attività professionali o commerciali diverse da quelle indicate nella partita Iva, le omesse dichiarazioni Ici, le violazioni in materia di imposte sulla gestione integrata dei rifiuti. LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE – I.N.P.S. All’Inps andranno trasmesse le segnalazioni relative ai soggetti che effettuano attività edilizia o di commercio ambulante (o su area pubblica) o artigianale omettendo la denuncia contributiva relativa all’impresa o la comunicazione unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali. L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO A costituire oggetto imprescindibile di comunicazione saranno, in ogni caso, il nome e cognome, il codice fiscale o la partita Iva dei soggetti in relazione ai quali sono rilevate le segnalazioni qualificate. LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE COSTITUITE I Comuni, specie quelli di minori dimensioni, possono conferire la gestione delle convenzioni di cooperazione informatica con Agenzia delle entrate a strutture intermedie, appositamente costituite, anche attraverso l’Anci, finalizzate al supporto dell’elaborazione dei dati riguardanti le proprie entrate, sulle attività di partecipazione all’accertamento fiscale e contributivo. LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE COSTITUITE L’affidamento a tali strutture intermedie può avvenire anche temporaneamente, sulla base di apposite comunicazioni del Sindaco, da inoltrare all’Agenzia delle entrate, alla quale deve, poi, pervenire pure la comunicazione dell’eventuale disdetta da parte del Comune. LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE COSTITUITE A seguito di detta comunicazione, le strutture di servizio assumeranno ogni responsabilità connessa al trattamento dei dati su mandato dei Comuni interessati, assicurando l’accesso agli operatori sulla base degli stessi requisiti tecnici e di salvaguardia della sicurezza previsti dalle convenzioni. LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE COSTITUITE L’impiego di dette strutture di servizio, con gli organismi diversi dall’Agenzia delle entrate, potrà essere attivato previa valutazione degli stessi organismi, sulla base di specifici atti e convenzioni. Un gruppo di lavoro congiunto tra Agenzia delle entrate, Anci ed Ifel dovrà provvedere ad istituire una struttura di supporto per i Comuni (soprattutto quelli fino a 40.000 abitanti) che non hanno le risorse necessarie per avviare il meccanismo delle segnalazioni. LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE COSTITUITE La struttura avrà anche il compito di interporsi nel rapporto tra controllore-eletto e controllato-elettore che potrebbe inficiare l’attività di lotta all’evasione nei Comuni più piccoli, dove i due soggetti sono spesso molto vicini. LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO Il procedimento di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento prevede il verificarsi di tre fattispecie: 1. nessuna proposta avanzata dal Comune. In tali casi l’ufficio locale, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si limita a notificare l’avviso di accertamento originario. LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 2. invio di una proposta da parte del Comune, accolta dall’ufficio dell’Agenzia. In tale ipotesi, la proposta del Comune viene a integrare in aumento l’attività accertativa dell’ufficio che la farà propria, trasferendone le risultanze e i relativi elementi probatori in un nuovo atto d’imposizione che sarà notificato al contribuente LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 3. Invio di una proposta da parte del Comune, considerata non assecondabile dall’ufficio finanziario. In ordine a tale ultima fattispecie, l’eventuale mancata condivisione da parte dell’ufficio della proposta comunale potrebbe dipendere da rilevate carenze degli elementi probatori forniti a sostegno dell’invocato aumento. LA NON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO L’art. 18 del D.L. n. 78/2010 sancisce l’obbligo, e non la mera facoltà, del Comune di partecipare all’attività di accertamento fiscale e contributivo. L’Ente Locale, quindi, deve fornire all’Agenzia delle entrate ogni utile informazione adatta ad accertare il reale reddito complessivo del cittadino-contribuente. LA NON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO Qualora il Comune decida di non attivarsi per effettuare le segnalazioni qualificate, ha, comunque, l’obbligo di rispondere alle richieste di informazioni dell’Agenzia delle entrate ma in questo caso non percepisce alcun incentivo per la sua attività LA NON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO La legge non prevede espressamente delle sanzioni per i Comuni che decidono di non diventare attori nel processo di accertamento fiscale e contributivo, ma la rinuncia a svolgere tale attività potrebbe, comunque, configurare amministrativo-contabile. una responsabilità I COMPENSI DEL PERSONALE COINVOLTO La collaborazione nella lotta all’evasione ed all’elusione fiscale e contributiva può essere un obiettivo strategico dell’Ente e quindi essere ricompresa all’interno del ciclo di gestione delle performance. Non sembra, invece, applicabile la destinazione di una percentuale degli introiti al personale coinvolto, in analogia a quanto avvenuto con gli accertamenti ICI (art. 3, comma 57, Legge n. 662/1996) I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNI AGENZIA DELLE ENTRATE Tabella pubblicata su Italiaoggi del 23 luglio 2012 – Fonte: Corte dei Conti I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE In Emilia-Romagna, nel 2012, ci siano state 16.000 segnalazioni da parte dei Comuni, di cui 1.251 partite da quello di Bologna e 1.069 da quello di Rimini. Spunti investigativi che hanno portato l'Agenzia delle entrate, a maggio 2012, a poter contare su un maggiore imposta accertata pari a 28,7 milioni di euro in Emilia Romagna. I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE Al Comune di Bologna, l’ultima settimana di ottobre 2012, dal Ministero dell'Interno sono arrivati i 362.000 euro del 'premio' per le segnalazioni qualificate effettuate nel 2011, ha inviato all'Agenzia delle entrate. L'importo, che è pari al 50% del maggior riscosso da parte del Fisco (ma dal 2012 il premio sarà pari al 100%), vede Bologna al primo posto tra i capoluoghi di provincia d'Italia, seguita da Genova e Torino. I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE Il Comune più virtuoso nel 2011 è stato Maranello, patria della Ferrari in provincia di Modena, dove si è registrato il premio record da parte del Viminale: 399.000 euro, cifra che per la cittadina di 17.000 abitanti, ha un peso pari alle tariffe per l'asilo nido o a tre volte il gettito annuo dell'imposta sulla pubblicità. I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE I risultati dell’Emilia Romagna sono anche il frutto delle intese con l’Agenzia delle entrate e dei corsi organizzati da Anci ed Ifel. Dall’elenco dei Comuni che hanno partecipato alla lotta all’evasione manca, per il 2011, Milano, dove l’intesa tra Comuni, Agenzia delle entrate ed Inps è stata siglata solo a fine anno. I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE Grafico Ilsole24Ore I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE I due filoni più proficui seguiti dai Comuni sono stati le verifiche sul patrimonio immobiliare e quello dell’urbanistica. In Emilia Romagna, le proprietà immobiliari hanno totalizzato quasi 9.300 segnalazioni, il 57% del totale, ma viene da lì solo il 19% della maggiore imposta accertata, mentre l'urbanistica con il suo 20% di segnalazioni ha prodotto il 45% delle emersioni. Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE In data 15 giugno 2012 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Anci Sicilia, Agenzia delle entrate e regione Sicilia per riconoscere ai Comuni, nelle more dell’attuazione in Sicilia delle disposizioni in materia di federalismo fiscale e municipale, gli importi relativi alle maggiori somme riscosse, di cui all’art. 18, commi 5, 7 e 9 del D.L. n.78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), pari al 33%. Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE La Regione siciliana ed Anci Sicilia si sono impegnati a promuovere presso i Comuni siciliani soluzioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di lotta all’evasione e nei processi relativi Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE Anci Sicilia, Regione Siciliana e la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle rispettive competenze, individueranno le modalità, gli strumenti e le soluzioni atti a favorire, nel più breve tempo possibile, la concreta partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento. Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE Il protocollo d’intesa attribuisce ad gruppo di lavoro il compito di definire una check list di fatti, elementi ed informazioni che possano servire a fornire una SEGNALAZIONE QUALIFICATA, direttamente utilizzabile per evidenziare comportamenti evasivi o elusivi di tributi erariali. Il gruppo di lavoro supporterà i Comuni nella ricerca delle migliori soluzioni organizzative. Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE L’Ufficio Formazione Comunicazione e Sviluppo della Direzione regionale della Sicilia organizzerà, con propri formatori e con esperti dell’Anci Sicilia, corsi rivolti ai dipendenti dei Comuni, da tenersi su base provinciale o interprovinciale. Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE I Comuni hanno già ricevuto una lettera di adesione con la quale si chiede agli Enti Locali di aderire al protocollo d’intesa. Anci Sicilia, sentiti i Comuni siciliani, proporrà annualmente programmi di recupero dell’evasione.