FISCALITA’ LOCALE E
LEGGE DI STABILITA’ 2013
Dr Lucio Catania
Segretario comunale
Esperto in tributi locali
TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU
ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA
LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), comma 527:
Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi
per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi
fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.
Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture
patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'Economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti
interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti
della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in
essere.
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), comma
528:
Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527, iscritti
in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999,
esaurite le attività di competenza, l'agente della
riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore,
anche in via telematica, con le modalità stabilite dal
decreto di cui allo stesso comma 527.
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
L’aggio dell’agente della riscossione non rileva ai fini
dell’individuazione delle posizioni da annullare
automaticamente.
L’ambito oggettivo della sanatoria include:
 Tributi erariali
 Tributi locali
 Multe stradali
 Contributi previdenziali
 Somme di qualsiasi natura
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
Non essendoci alcun riferimento specifico, anche le
cartelle oggetto di impugnazione, dovrebbero
rientrare nella procedura di annullamento.
Secondo un’interpretazione de “Il Sole24Ore”, le
cartelle derivanti dalle iscrizioni a ruolo provvisorie,
in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, non rientrano tra quelle soggette ad
annullamento in quanto il credito da considerare è
quello accertato.
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
Quello che rileva ai fini dell’annullamento è il fatto
che si tratti di cartelle non pagate alla data di
entrata in vigore della norma.
Lo stato di morosità dovrà verificarsi dopo sei mesi
dalla data di entrata in vigore della norma e,
quindi, a fine giugno 2013.
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
L’annullamento opera di ufficio, senza la necessità di
un’istanza del debitore.
Per verificare se la cartella rientra tra quelle da
annullare automaticamente occorre verificare se il
ruolo è stato reso esecutivo sino al 31 dicembre
1999.
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
Per i ruoli sottoscritti fino al 31 dicembre 1999 e non
riscossi, gli agenti della riscossione sono liberati da
qualsiasi responsabilità amministrativa e contabile,
salvo, ovviamente, il caso di dolo.
Per queste partite, infatti, non si applica la disciplina
sulla inesigibilità dei ruoli.
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
Normalmente l’agente della riscossione per potere
attestare l’inesigibilità di un ruolo deve dimostrare:
 Di avere notificato la cartella entro 9 mesi dalla
consegna del ruolo
 Di avere tentato le azioni esecutive su tutti i beni
del contribuente risultati dall’anagrafetributaria
 Di avere eseguito le attività cautelari ed esecutive
indicate dal creditore.
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
Normalmente se la società di riscossione non ha
adempiuto a tali obblighi resta debitrice nei
confronti dell’Ente creditore.
In forza della legge di stabilità 2013, dette
procedure non trovano applicazione nei riguardi
dei ruoli formati prima del 1999.
LA LEGGE DI STABILITA’ ed IL
CONDONO DELLE MINI-CARTELLE
Per le somme maggiori a 2.000 euro, l’agente di
riscossione deve darne notizia all’ente creditore,
anche per via telematica.
Il legislatore non ha previsto un termine preciso per
tale adempimento e nemmeno ha previsto una
formale comunicazione al debitore.
La riscossione dei tributi locali
La riscossione dei tributi locali era gestita da Equitalia, al
1 gennaio 2012, in oltre 6.100 Comuni (il 75% del totale)
d’Italia.
Il decreto sviluppo, d.l. n. 70/2011, prevedeva che dal
1° gennaio 2012 Equitalia
e le società dalla stessa
partecipate dovessero cessare l’attività di accertamento,
liquidazione e riscossione dei tributi locali.
Il decreto “salva Italia”
La proroga degli affidamenti
Con l’art. 10, comma 13-octies della L. 214/2011, il
termine era già stato spostato in avanti al 31
dicembre 2012.
La proroga degli affidamenti
Il CdM, con proprio decreto del 4 ottobre 2012, ha
ulteriormente prorogato tale termine al
30 giugno 2013.
La proroga nelle intenzioni del Governo intende creare le
condizioni per una “prossima riforma”, con una formula
che preannuncia nuovi interventi per chiarire il quadro.
Il decreto “salva Italia”
La proroga degli affidamenti
Il comma 13-novies del decreto “salva Italia” prevede
che siano prorogati alla stessa data del 31
dicembre 2012 anche i termini previsti dall’articolo
3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. n. 203/2005,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2005
per gli altri affidamenti concessori del servizio di
accertamento, liquidazione e riscossione.
La proroga degli affidamenti
Il termine, previsto per i contratti in corso tra gli Enti
Locali ed i concessionari della riscossione al 1
ottobre 2006, sarebbe spirato il 31 dicembre
2010, ma prima il D.L. n. 225/2010 (cd “decreto
milleproroghe”), convertito in L. n. 10/2011, lo
aveva rinviato al 31 marzo 2011 e poi, su espressa
previsione della stessa legge, il D.P.C.M. del 25
marzo 2011 lo aveva ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2011.
La proroga degli affidamenti
I concessionari del servizio di riscossione, quindi,
potranno continuare ad espletare il servizio fino
alla scadenza di legge, sulla base delle vecchie
convenzioni stipulate prima del 1° ottobre 2006.
Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti
La proroga del decreto sviluppo bis, addirittura
VIETAVA espressamente, fino a metà dell’anno
prossimo, nuovi affidamenti.
Dovevano, quindi, essere confermate le gestioni
attuali senza ritocchi ai contratti
Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti
Ma, il 2 novembre scorso, durante l’esame dell’art. 3
del decreto sugli enti locali, con il parere negativo
del Governo, in Commissione bilancio alla Camera,
è passato un emendamento che consente ai Comuni
ed agli Enti locali di revocare a Equitalia e alle
società partecipate la gestione della riscossione dei
tributi.
Obbligo di rinnovo dei vecchi affidamenti
Secondo fonti della stessa Equitalia, la perdita per i
Comuni, in termini di minor riscossione, se
abbandonassero l'agenzia statale, sarebbe
valutabile in alcune centinaia di milioni, senza
contare i costi di struttura (dal software alle sedi
locali) e senza contare che attualmente ben 1.500
dipendenti di Equitalia (su 8.000) fanno riscossione
per gli enti locali.
Il decreto “salva Italia”
La proroga degli affidamenti
I Comuni e le Province già da tempo possono
avvalersi della facoltà di gestire direttamente la
riscossione delle loro entrate (sia spontanea che
coattiva). Nel caso in cui l’affidamento del servizio
sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza
pubblica, andranno rispettate le normali scadenze
contrattuali, così come previste nel bando di gara.
I ruoli ancora non riscossi
Rimane, però ,aperta la questione del passaggio di
consegne dei ruoli già attivati da Equitalia e che
non saranno ancora riscossi al 30 giugno 2013 (o
che non lo erano al momento del nuovo
affidamento).
I Comuni vorrebbero lasciare in carico all'agente
nazionale fino al traguardo dell'incasso delle
somme.
Il decreto “salva Italia”
La proroga degli affidamenti
Nelle more della cessazione degli affidamenti, l’Agente della
riscossione e gli ex concessionari debbano continuare ad operare
per incrementare i risultati della gestione.
A supporto di tale tesi c’è l’ulteriore proroga delle inesigibilità dei
ruoli, che l’art. 29, comma 4, del D.L. n. 216/2011 porta al 31
dicembre 2013.
L’art. 23 del D.L. n. 98/2011 che aveva già concesso un ulteriore anno
di tempo per la presentazione delle domande di non esigibilità dei
ruoli consegnati al concessionario-esattore dagli Enti Locali fino al
30 settembre 2009.
In forza della nuova proroga per i ruoli consegnati entro il 2010,
l’Agente della riscossione avrà tempo fino 31 dicembre 2013 per
consegnare al Comune le domande d’inesigibilità.
Il decreto “salva Italia”
La proroga degli affidamenti
PROROGA DELLA INESIGIBILITA’ DEI RUOLI
Il termine triennale entro il quale gli uffici comunali
potranno verificare le domande d’inesigibilità, per
eventuali contestazioni da formulare all’esattore, di
conseguenza inizierà a decorrere dal 1° gennaio
2014.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
TRE POSSIBILITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:

Gestione diretta

Tramite società iscritte all’albo ministeriale

Tramite una società in house
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
L’ANCI ritiene la decisione di gestire direttamente le
attività in questione sia quella da preferire e,
comunque, da valutare in prima istanza.
Il Comune attraverso la gestione diretta o la
costituzione di società in house mantiene, infatti, un
controllo diretto e costante di un’attività divenuta
strategica.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE


La gestione diretta è, ovviamente, la scelta più logica e
razionale per quanto riguarda la riscossione volontaria
(per la parte rispetto alla quale continua a sussistere la
possibilità di una scelta discrezionale), mentre presenta
evidenti criticità per ciò che attiene alla riscossione
coattiva.
Tranne che per le entrate (vedi IMU sperimentale) per
le quali il legislatore ha imposto uno specifico
strumento, per la riscossione ordinaria gli Enti possono,
tramite una semplice norma regolamentare, utilizzare
un conto corrente di tesoreria.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
SPONTANEA
L’internalizzazione del servizio di riscossione
volontaria, quindi, escluderebbe la necessità di
ricorrere a gare d’appalto.
L’esternalizzazione della riscossione spontanea si
configura, invece, come un insieme di attività di
supporto piuttosto che come un reale affidamento a
terzi di una funzione pubblica.
Secondo parte della dottrina tale caratteriste non
autorizzerebbero il ricorso a criteri di
remunerazione ad aggio.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
SPONTANEA
In effetti, il “decreto sviluppo” sembrava sancire che
la riscossione spontanea non potesse che essere
gestita direttamente dai Comuni.
Di questo avviso si era detto anche il Ministero delle
Finanze rispondendo ad un Comune che aveva
chiesto indicazioni sull’interpretazione da dare
all’art. 7, comma 2, lettera gg-quater del D.L. n.
70/2011.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
SPONTANEA
Il Mef aveva escluso che dal 1° gennaio 2012 la
riscossione spontanea potesse essere affidata ai
concessionari.
La norma sanciva che da tale data i Comuni
“effettuano” la riscossione spontanea, doveva
essere interpretata nel senso che questa attività
poteva essere svolta solo dagli Enti Locali
direttamente o, al massimo, poteva essere affidata
ad una società in house, interamente partecipata
dallo stesso Comune.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
SPONTANEA
Ma un emendamento alla manovra Monti, ha modificato in maniera
sostanziale la riforma della riscossione contenuta nel D.L. n.
70/2011, cassando dall’art. 7, comma 2, lettera gg-quater, ogni
riferimento alla riscossione spontanea dei tributi.
La nuova formulazione stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre
2012, i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie
entrate, anche tributarie sulla base dell’ingiunzione, che costituisce
titolo esecutivo, e delle disposizioni DPR n. 602/1973, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle
condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di
iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
SPONTANEA
Il nuovo art. 7, comma 2, del decreto sviluppo del
maggio 2011, quindi, consente agli Enti Locali la
possibilità di affidare all’esterno la riscossione
spontanea, mentre obbliga Comuni e Province ad
organizzarsi per gestire il servizio di riscossione
coattiva quando questa verrà sottratta ad Equitalia
S.p.A. ed alle società da essa partecipate.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE –
L’albo ministeriale
Per la riscossione coattiva è valutabile l’affidamento
ad una delle società private, iscritte all’albo di cui
all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che possono
espletare il servizio.
L’albo, istituito presso il Ministero delle Finanze, viene
revisionato periodicamente. L’iscrizione avviene
attraverso la presentazione di un’apposita istanza
da parte dei soggetti che sono in possesso dei
requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 289 del 11 settembre 2000.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE –
L’albo ministeriale
Il Tar Toscana (sentenza n. 1329/2012) ha ritenuto
che limitare un bando di gara per la riscossione delle
contravvenzioni stradali alle società iscritte all’Albo
ministeriale non fosse
spropositato.
un requisito eccessivo e
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE –
L’albo ministeriale
Tra i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo, occorrono le
seguenti misure minime di capitale interamente versato per
l'effettuazione,
anche
disgiuntamente,
delle
attività:
a) 1 milione di euro nei Comuni con popolazione fino a 10.000
abitanti; con un numero di Comuni contemporaneamente gestiti
che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000
abitanti;
b) 5 milioni di euro nei Comuni con popolazione fino a 200.000
abitanti;
c) 10 milioni di euro nelle Province e nei Comuni con
popolazione superiore a 200.000 abitanti.
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE –
L’albo ministeriale
La Corte di Giustizia Europea, però, ha bocciato la
normativa italiana, considerando il limite del capitale
di 10 mln, sproporzionato rispetto alle finalità.
Secondo i giudici di Lussemburgo una soglia così
elevata non può essere considerata l’unica modalità
per dimostrare la serietà e la solvibilità dei
concessionari.
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 10 MAGGIO 2012
(Cause riunite da C-357/10 a C-359/10)
Anci Riscossioni
L’Anci Riscossioni ha indetto una procedura ad
evidenza pubblica per l’individuazione del partner
privato che, in via esclusiva e per la durata di 3
anni, ai fini della partecipazione alle selezioni
pubbliche avviate dai Comuni o da altri enti
pubblici locali per la scelta dei soggetti cui affidare
le attività di riscossione, accertamento e
liquidazione dei tributi e delle altre entrate e dei
servizi ad esse connessi. Tale soggetto è stato
individuato nel gruppo Engineering in cordata con
Poste Tributi.
Anci Riscossioni
In sede di esame del decreto salva-enti (dl
174/2012) i relatori Sarro-Pegorer hanno
presentato un emendamento di 5 pagine che
costituiva una vera e propria riforma del settore
della riscossione dei tributi locali, prevedendo due
strade:
 Affidamento diretto ad un consorzio Anci-Equitalia
 Gestione diretta
Anci Riscossioni
La cessazione dell’attività di Equitalia e delle società
dalla stessa partecipate è stata dovuta
all’applicazione dei principi comunitari sulla
concorrenza nelle attività con rilievo economico e,
quindi, neanche Anci Riscossioni potrà essere
affidataria diretta del servizio di riscossione dei
tributi locali.
Anci Riscossioni
Il partner tecnico ricercato da Anci Riscossioni dovrà:
 Essere iscritto all’Albo ministeriale dei soggetti abilitati;
 Non deve versare in alcuna delle cause di esclusione a
contrarre con la pubblica amministrazione e/o con
soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;
 Avere un valore della produzione annuale superiore a
€10.000.000,00 (diecimilioni) per il triennio 20092011;
 Avere un numero di dipendenti superiore a 30
Anci Riscossioni
Ad oggi la graduatoria approntata in base alle
offerte tecniche vede in prima posizione il gruppo
Engineering, in cordata con Poste Tributi.
Gara unica regionale
La Regione Emilia Romagna sta approntando un
sistema di individuazione, tramite procedura ad
evidenza pubblica,
dell’aggiudicatario
del
servizio su base regionale.
Altre Regioni potrebbero seguire la stessa strada:
Toscana, Lazio e Piemonte.
La gestione diretta
L’alternativa al ruolo è l’ingiunzione di pagamento
regolamentata dal REGIO DECRETO N. 639 del
1910 (e, per quanto compatibile dal Dpr
602/1973).
In tale contesto sembra restare centrale la figura dell’
UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE
L’Ufficiale della riscossione
L’Ufficiale deve curare la fase esecutiva della
riscossione:
 Pignoramenti
 Vendite
 Etc.
Deve, quindi, assolvere al compiti degli ufficiali
giudiziari.
L’ufficiale della riscossione
La figura dell’ufficiale della riscossione è stata definita dal
D.P.R. n. 602/1973 e dal D.Lgs. n. 112/1999 ed è stata posta
al centro del nuovo sistema di riscossione coattiva in base a
ruolo che punta decisamente alla espropriazione di beni.
L’ufficiale della riscossione ha una specifica attribuzione di
natura pubblica, svolge, nella procedura privilegiata della
riscossione dei tributi, le medesime funzioni che,
nell’ordinario procedimento esecutivo, regolato dal codice
di procedura civile, sono svolte dall’ufficiale giudiziario.
L’Ufficiale della riscossione
Le norme per l’idoneità alle funzioni dell’Ufficiale
esattoriale erano contenute nella legge n. 56/1951,
poi modificate dal regolamento di attuazione della
legge n. 146/1998.
Il regolamento, emanato con D.P.R. n. 402/2000,
stabilisce che gli esami per conseguire l’abilitazione
all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione
sono indetti con cadenza biennale con decreto del
direttore generale del Dipartimento delle entrate.
L’Ufficiale della riscossione
I requisiti per l’ammissione all’esame sono:
a) età non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
conseguito al temine di un corso quinquennale di studi;
c) cittadinanza italiana;
d) idoneità psico-fisica all’esercizio delle funzioni di
ufficiale di riscossione;
e) aver ottemperato alle norme sul servizio di leva;
f) godimento dei diritti politici.
L’Ufficiale della riscossione
L’esame consiste in una prova attitudinale ed un
colloquio interdisciplinare.
Ai soggetti risultati idonei, a norma dell’art. 9 del
D.P.R. n. 402/2000, il prefetto rilascerà il patentino
di abilitazione.
I responsabili della riscossione svolgeranno le funzioni
relative alla gestione coattiva, fino alla vendita dei
beni, attribuita dal decreto ai segretari comunali.
L’Ufficiale della riscossione
In mancanza di tale figura si corre il rischio di
vanificare l’attività di recupero.
Ma solo pochi Comuni hanno al proprio interno
l’Ufficiale della riscossione e l’unica selezione
bandita nel corso dell’ultimo decennio si è conclusa
solo dopo cinque anni.
L’Ufficiale della riscossione
In base al Dpr 402/2000 ad avviare la procedura
per l'abilitazione dovrebbe essere il direttore
dell'agenzia delle Entrate, che è anche presidente
di Equitalia, determinando così un potenziale
conflitto di interessi.
L’Ufficiale della riscossione
Bisogna allora uscire da questa situazione di impasse,
magari attribuendo all'Anci il compito di
organizzare gli esami di abilitazione anche su base
regionale.
Altrimenti
la
strada
dell'esternalizzazione sembra l'unica via d'uscita,
anche se comporta l'indizione di migliaia di gare
con una tempistica non breve e un potenziale
contenzioso che ne potrebbe derivare.
La gestione associata
All’art. 118 della Costituzione si rifanno anche i
principi individuati per l’esercizio associato di funzioni
e servizi comunali (art. 19 della legge sulla spending
review)
Il legislatore nazionale ha ritenuto non adeguato il
mero livello comunale, per i Comuni polvere o piccoli
(sotto i 5 mila abitanti, o 3 mila per enti appartenuti o
appartenenti alla Comunità montana) per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali.
La gestione associata
Tra le funzioni fondamentali individuate nell’art. 19
del D.L. n. 95/2012 abbiamo:
a)
Organizzazione generale dell’ammi-nistrazione,
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
f) L’organizzazione e la gestione di servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI
La gestione associata
Delle funzioni fondamentali elencate, tre dovranno
essere esercitate in forma associata entro il 1°
gennaio 2013; le altre, entro il 1° gennaio 2014.
Vi è un contenuto allungamento dei termini previsti nel previgente art. 14,
comma 31, del d.l. n. 78 del 2010 e già una volta differiti, anch’essi di
nove mesi, dall’art. 29, comma 11, del cit. decreto-legge mille proroghe.
Unioni speciali
Art. 16 del D.L. 138/2011, così come convertito dalla L.
148/2011, e modificato dal D.L. 95/2012, convertito, con
modificazioni, dalla L. 135/2012
I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono
esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi
pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente
mediante un'unione di Comuni cui si applica, in deroga
all'articolo 32, commi 3 e 6, del D. Lgs. n. 267/2000, e
successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.
Unioni speciali
Alle Unioni di Comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti è affidata la titolarità della potestà
impositiva sui tributi locali dei Comuni associati nonché
quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da
essi esercitate per mezzo dell‘Unione.
Unioni speciali
L’adesione di Comuni con oltre 1000 abitanti a questo tipo di
associazioni non è più prevista, anzi sembra implicitamente
esclusa: la disciplina speciale dell’Unione è una deroga
esplicita al TUEL, accessibile solo ai Comuni fino a 1000
abitanti.
Tuttavia (art. 19, comma 4, d.l. n. 95 del 2012) i Comuni fino a
5000 abitanti che siano già parte di un’Unione devono optare,
«ove ne ricorrano i presupposti», per la disciplina di cui all’art.
14 del d.l. n. 78 del 2010, o per l’unione speciale di cui
all’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011.
Le Unioni speciali
Le Regioni conservano (art. 19, comma 5, d.l. n. 95
del 2012) il potere di variare la soglia demografica
delle Unioni speciali.
I Comuni devono formulare le loro proposte di Unioni
speciali entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.l. n.
95 (avvenuta il 7 luglio, giorno successivo alla
pubblicazione), altrimenti la Regione provvederà
unilateralmente, comunque entro il 31 dicembre 2013.
L’aggio della riscossione
Gli aggi sulla riscossione dei tributi
locali, sottratti all’Agente nazionale
della riscossione, sono liberi.
L’aggio della riscossione
L’ART. 52, comma 5, del D.LGS. 446/1997
prevede che l’affidamento
NON DEVE COMPORTARE ONERI AGGIUNTIVI PER IL
CONTRIBUENTE
L’aggio della riscossione
L’aggio sulla riscossione riconosciuto ad Equitalia è
fissato dalla legge (art. 17 del D.Lgs. 112/1999) ed
ora pari al 9% (dal 1 gennaio 2013 8%, con
possibile ulteriore riduzione al 4%) delle somme
iscritte a ruolo, di cui 4,65% a carico del debitore e
4,35% a carico del Comune, ma solo se cartella è
pagata nei 60 giorni dalla notifica. Oltre questa
data l’aggio è interamente a carico del contribuente.
L’aggio della riscossione
La generalità dei Comuni ha inteso questa nel senso
che per il contribuente
ONERE RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE
FISCALE
<
ONERE CARTELLA DI PAGAMENTO
L’aggio della riscossione
Molti Comuni hanno posto parte dell’aggio a carico
del contribuente, prevedendo anche, nel caso di
pagamento
oltre
il
60°
giorno
INTERAMENTE a carico del contribuente
l’aggio
sia
L’aggio della riscossione
CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 3413 DEL 12
GIUGNO 2012
Il divieto di aggravio economico NON è riferito alla
concorrente procedura di riscossione mediante ruolo
ed ai suoi costi, MA alla procedura fiscale gestita
direttamente dall’Amministrazione
L’aggio della riscossione
PERTANTO:
ONERE RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE
FISCALE, GESTITA DA TERZI O SOCIETA’ IN HOUSE
<
ONERE RISCOSSIONE GESTITA DIRETTAMENTE DA
COMUNE
L’aggio della riscossione
In genere le società private parlano di richieste
assolutamente in linea con il mercato, ma le norme
devono prevenire casi patologici.
Al Comune di Taranto sono stati richiesti aggi vicini al
48% per le attività di recupero dell’evasione dei
tributi locali.
L’aggio della riscossione
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (sentenza
n. 84 del 25.09.2012) si è spinta ad annullare una
cartella di pagamento, nella quale veniva calcolato un
aggio di circa € 8.000.
Secondo i giudici tributari l’aggio non può avere
carattere punitivo, in aggiunta alle sanzioni ed agli
interessi.
All’Agente della riscossione veniva contestato il fatto di
non avere fornito prova della concreta ed effettiva
attività per la quale chiedeva un compenso così
elevato.
Il riordino della riscossione
RIORDINO CON T. U. DELLA RISCOSSIONE
CORRETTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
FINANZE ALLA CAMERA ALLA DELEGA FISCALE,
regole pubblicistiche, che vincolino gli affidamenti ai
principi di
 Competitività,
 Certezza
 Trasparenza
ed impongano alle società private l'adozione di un codice
deontologico, da definire con un decreto del ministero
dell'Economia.
Il riordino della riscossione
Gli obiettivi:
 Disciplinare rigidamente il rapporto di servizio fra
Comune e società di riscossione
 Aumentare
le responsabilità dei privati che
raccolgono i tributi per conto degli Enti Locali, e che in
un quadro pubblicistico potrebbero essere chiamati
anche a rispondere dell'eventuale danno erariale e a
rifondere le entrate della Pubblica amministrazione
che sono mancate all'appello a causa di un loro dolo
o colpa grave.
Riforma delle regole sui versamenti.
La legge di conversione dell'ultimo decreto fiscale (legge 44/2012)
aveva accorciato i tempi dei versamenti, imponendo di aprire conti ad
hoc su cui depositare le somme e di riversarle entro i primi 10 giorni
del mese successivo alla riscossione effettiva (e non più entro tre mesi).
Oggi si torna a parlare del versamento immediato dei tributi nei conti
di tesoreria dei Comuni.
L‘Associazione nazionale dei concessionari (Anacap) non è contraria ,
purché si fissi per legge anche l'obbligo per il tesoriere di stornare
contestualmente i loro compensi.
Le innovazioni sugli strumenti di riscossione coattiva: le
ganasce fiscali
I tecnici di amministrazione finanziaria ed enti locali
hanno poi già aperto il confronto sugli altri nodi
creati dal decreto sviluppo del 2011.
In commissione Finanze al Senato si è già lavorato al
superamento della norma che in pratica blocca le
ganasce fiscali per debiti sotto i 2mila euro, e che
ha fermato le azioni esecutive per la quasi totalità
del fisco locale.
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
ALLA LOTTA ALL’EVASIONE
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
L’istituto
della
partecipazione
dei
Comuni
al
procedimento di accertamento nasce nel 1973 con
l’obiettivo di perseguire, attraverso la repressione
dell’evasione, gli obiettivi di perequazione e di
giustizia
fiscale
costituzionale.
posti
a
base
del
dettato
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
In passato la possibilità per i Comuni di incrementare
gli
elementi
di
accertamento
in
possesso
dell’Amministrazione finanziaria con ulteriori dati e
notizie sui contribuenti residenti nel proprio territorio è
stata poco praticata, così divenendo oggetto di tacita
disapplicazione anche da parte degli uffici finanziari.
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
L'articolo 44 del D.P.R. 600 del 1973
(Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi)
prevedeva che i Comuni partecipassero
all'accertamento dei redditi delle persone
fisiche.
GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Con il d.l. n. 203/2005 la partecipazione all’attività
di accertamento viene estesa a tutti i tributi erariali,
diretti ed indiretti, e, quindi, non più limitata a singole
imposte.
GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
INTRODUZIONE QUOTA PREMIALE
La quota premiale assegnata ai Comuni è stata, in
sede di prima applicazione, stabilita nella misura del
30% delle maggiori somme relative ai tributi riscossi
in via definitiva, nel 2010 è stata elevata al 33%,
per raggiungere, poi, il 50% nel 2011, anche
relativamente alle somme non definitivamente riscosse.
GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Con l’art. 2, comma 10, del D.Lgs. N. 23/2011, sulla
riforma federalista municipale, per rafforzare la
capacità di gestione delle entrate comunali e di
incentivare la partecipazione degli Enti Locali all'attività
di accertamento tributario, assicura al Comune interessato
il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli
immobili finora non dichiarati in catasto ed il 50% della
quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del d. l. n. 203/2005,
convertito, con modificazioni, dalla l. n 248/2005, e
successive modificazioni.
GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
La quota del 50% è attribuita ai Comuni, in via
provvisoria, anche in relazione alle somme
riscosse a titolo non definitivo.

E’ questa la seconda, importante, innovazione della
legge. L’attribuzione non è più condizionata alla
definitività delle somme riscosse, ma può avvenire
anche in via provvisoria.
GLI INCENTIVI AI COMUNI PER FAVORIRNE LA
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Con il maxiemendamento approvato in sede di
conversione del D.L. n. 138/2011, cd decreto
sviluppo, con il comma 12bis, per gli anni 2012, 2013
e 2014 la quota di partecipazione dei Comuni è
stata elevata al 100% delle maggiori somme
riscosse.
Gli incentivi ai Comuni in SICILIA
Il problema che si pone per gli Enti Locali della Sicilia
riguarda l’effettiva disponibilità che ha lo Stato delle
entrate erariali riscosse nel territorio siciliano, alla luce
delle previsioni dello Statuto.
Gli incentivi ai Comuni in SICILIA
Tale disponibilità può essere considerata in contrasto
con le norme statutarie ed in particolare con l’art. 36,
primo comma (“Al fabbisogno finanziario della
Regione si provvede con i redditi patrimoniali della
Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla
medesima”) e dall’art.2, primo comma, delle norme
di attuazione in materia finanziaria.
Gli incentivi ai Comuni in SICILIA
Alla Regione siciliana spettano, oltre le entrate
tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le
entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo
territorio, dirette o indirette, comunque denominate,
ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui
gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura
di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle
leggi medesime.
Gli incentivi ai Comuni in SICILIA
La Corte Costituzionale (sentenza n. 152/2011),
esaminando le disposizioni urgenti tributarie e finanziarie
in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti
“caroselli” e “cartiere” , ha sancito l’illegittimità della
legge nella parte in cui stabiliva che le entrate derivanti
dal recupero dei crediti d’imposta fossero riversate
all’entrata del bilancio dello Stato e restassero acquisite
all’erario, anche con riferimento a crediti d’imposta
inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel
territorio della Regione siciliana.
Gli incentivi ai Comuni in SICILIA
La stessa Corte Costituzionale, con la recentissima
sentenza n. 241 /2012 (depositata il 31 ottobre
scorso) ha bocciato la riserva del 100% del gettito
in favore dello Stato previsto dalla “manovra-bis”,
dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo
2, commi 5-bis e 5-ter del dl n. 138/2011, con
riferimento alla regione siciliana.
Gli incentivi ai Comuni in SICILIA
Si tratta del recupero delle somme derivanti dai condoni ex lege n.
289/2002 e delle relative sanzioni per le somme non pagate.
La Regione siciliana ha denunciato alla Consulta il contrasto di tali
norme con l'articolo 36 dello statuto speciale e con l'articolo 2 del
dpr n. 1074/1965.
Affinché venga meno la compartecipazione della Regione Sicilia, sono
fissate tre condizioni: il carattere tributario dell'entrata erariale, la
sua «novità» e la specificità di destinazione del gettito. Secondo la
Corte costituzionale, nel caso delle somme del condono ricorre solo
la prima. Non vi sono i presupposti, quindi, per derogare alla
regola ordinaria della ripartizione del gettito.
Gli incentivi ai Comuni in SICILIA
Le somme riscosse con la partecipazione dei Comuni,
non hanno il requisito della “novità” ma hanno quello
della destinazione del loro gettito, prevista da
un’apposita legge, ma a vantaggio degli Enti Locali e
non dello Stato.
Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE
ENTRATE E REGIONE
Nell’accordo siglato tra Anci Sicilia ed Agenzia delle
entrate, è intervenuta la Regione prevedendo che
l’incentivo ai Comuni potesse essere concesso, ma
nella misura del 33% delle maggiori somme
riscosse.
La Regione si impegna a versare direttamente nelle
casse dei Comuni i proventi dell’azione di contrasto
all’evasione posta in essere con il loro contributo.
GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI
Già l’art. 1, comma 2, D.L. 203/2005 demandava a un
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
la determinazione:
 delle modalità tecniche di accesso alle banche dati
 delle modalità di trasmissione ai Comuni, anche in via
telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali,
relative ai contribuenti in essi residenti
 delle
modalità di partecipazione dei Comuni
all’accertamento fiscale.
GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI
Il decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
3 dicembre 2007 individuava gli ambiti di
intervento rilevanti per le attività istituzionali dei
Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’agenzia
delle Entrate, definendo la tipologia e le modalità
di trasmissione delle informazioni.
GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI
Il D.L. n. 78/2010, art. 18, comma 5, lett. b) prevedeva che dovesse
essere un nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro 45 giorni, d'intesa con l'INPS e la Conferenza
unificata, a stabilire le modalità tecniche di accesso alle banche dati e
di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle
della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo.
I comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai
comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali,
pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati
utilizzate.
GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI
Con il medesimo provvedimento dovevano essere
individuate le ulteriori materie per le quali i comuni
partecipano all'accertamento fiscale e contributivo,
potendosi
prevedere
anche
una
graduale in relazione ai diversi tributi.
applicazione
GLI AMBITI DI INTERVENTO DEI COMUNI
MATERIE INDIVIDUATE CON IL PROVVEDIMENTO DEL 2007:





Commercio e professioni
Urbanistica e territorio
Patrimonio immobiliare
Residenze fittizie all’estero
Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva
MATERIE INDIVIDUATE CON IL NUOVO PROVVEDIMENTO DEL 27
FEBBRAIO 2012:


Individuazione di ulteriori fabbricati non iscritti in catasto
Contrasto al lavoro sommerso
LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
L’articolo 44 del Dpr 600/1973 disponeva:
I comuni partecipano all’accertamento dei redditi
delle
persone
fisiche
…
avvalendosi
della
collaborazione del consiglio tributario se istituito.
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
L’art. 11, al comma 8, del decreto “salva Italia”, (D.L.
N. 201/2011) abroga
il riferimento al consiglio tributario dall’art. 44 del
D.P.R. n. 600/1973
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
D. LGS. N. 600/1973, ARTICOLO 44, COMMA 2
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei
comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni fiscali
dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia
delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di
accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma
e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di
domicilio fiscale dei soggetti passivi nonché ai relativi
consigli tributari
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
COMMA 3
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il
consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio
tributario segnalano all‘Agenzia delle entrate qualsiasi
integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2,
indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni
idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed
elementi rilevanti, provati da idonea documentazione,
possono essere segnalati dal comune anche nel caso di
omissione della dichiarazione
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
COMMA 4
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo
comma, ed il consiglio tributario comunicano entro
sessanta giorni da quello del ricevimento della
segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
COMMA 8
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e
quarto comma ed il consiglio tributario possono
PUO’ richiedere dati e notizie alle amministrazioni
ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere
gratuitamente
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
L’Art. 11, comma 9, inoltre, cancella
i commi 2, 2bis e 3 dell’art. 18 del decreto legge n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122/2010
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella
segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS,
di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate
dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e
contributivi: a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti
sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio
tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario
e' adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione; b) i Comuni con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano gia'
costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi
dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva
istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione,
unitamente allo statuto del consorzio, e' adottata dai rispettivi Consigli
comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione. 3
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
2 bis - Gli adempimenti organizzativi di cui al comma
2 sono svolti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
3. In occasione della loro prima seduta, successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme
di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini
dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19.
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
L’Art. 11, comma 10, infine, abroga
l’art. 1, comma 12-quater del d.l. n. 138/2011,
convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011
MANOVRA MONTI
ABROGAZIONE CONSIGLIO TRIBUTARIO
Legge n. 148/2011, art. 1, comma 12-quater
Le disposizioni di cui al comma 12 e 12-bis
(INNALZAMENTO DELLA QUOTA DEI COMUNI AL
100% PER GLI ANNI 2012, 2013 e 2014) non
trovano applicazione in caso di mancata istituzione
entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni,
dei consigli tributari.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
L’innalzamento al 100% delle somme spettanti agli
Enti Locali che partecipano all’attività accertativa, per
gli anni 2012, 2013 e 2014, è, quindi, applicabile
indistintamente a tutti i Comuni
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO
Il compito di effettuare le segnalazioni qualificate non
attiene esclusivamente all’ufficio tributi dell’Ente, ma è
un’attività che deve essere espletata anche da altre
strutture
organizzative
del
municipale, ufficio tecnico, etc.).
Comune
(polizia
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO
UFFICIO COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
CONTRASTO EVASIONE
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO
I Comuni di più grande dimensione possono attivare
un ufficio di collaborazione istituzionale per il
contrasto
all’evasione
(U.c.i.c.e)
che
funga
da
interfaccia tra i vari Settori dell’Amministrazione
Comunale e gli altri Enti Istituzionali interlocutori al
fine di assicurare una proficua collaborazione.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO
La
costituzione
dell’U.c.i.c.e.
non
è,
comunque,
obbligatoria potendo le stesse funzioni e le stesse
attività essere svolte da personale assegnato ad una
struttura organizzativa già presente nell’Ente.
La Polizia Municipale
Attività istituzionali
Rilevanza fiscale
Vigilanza stradale
(violazioni c.d.s. etc.)
Possesso o proprietà di autovetture di
lusso (accertamento sintetico)
Accertamenti su immigrazioni,
emigrazioni e cambi di domicilio
Residenze fittizie all’estero
Verifiche su mercati ambulanti
e pubblicità
Riscontro sulla presenza del
registratore di cassa (evasore totale)
Frodi in commercio
Evasore totale/paratotale
tassazione proventi illeciti
Controllo dei prezzi
(esposizione cartelli di vendita etc.)
Ipotesi di ricavi in nero
(dichiarazione di percentuale di ricarico
inferiore a quella riscontrata)
La Polizia Municipale
Attività istituzionali
Accertamenti sulle licenze
amministrative
Rilevanza fiscale
Riscontro sui lavoratori irregolari
(evasione ritenute)
Riscontro tra l’attività oggetto di licenza e quella
effettivamente esercitata (rilevanza studi di settore)
Accertamenti sul rilascio di licenze
e autorizzazioni amministrative
Enti no profit che svolgono attività commerciale
(ristoranti, piscine, palestre etc.)
Abusivismo edilizio
Incrementi patrimoniali/indici di capacità
contributiva (accertamento sintetico)
Controllo dichiarazioni legge
antiterrorismo (D.L. n. 59/1978)
Raffronto, attraverso SIATEL, dei contratti di locazione
dichiarati. Accertamento di redditi fondiari (IRPEF) ed
evasione imposta di registro (locazioni in nero).
Lo sportello unico delle attività produttive
Attività istituzionali
Rilascio licenze per l’esercizio
del commercio
Rilevanza fiscale
Riscontro sui lavoratori irregolari
(evasione ritenute)
Riscontro tra l’attività oggetto di licenza e
quella effettivamente esercitata
(rilevanza studi di settore)
Autorizzazioni agli stranieri per
l’esercizio dei mestieri girovaghi
Riscontro sulla presenza del registratore di cassa
(evasore totale)
Verifiche su autorizzazioni
per il commercio temporaneo
e permanente su suolo pubblico
Riscontro sulla presenza del registratore di cassa
(evasore totale)
Lo sportello unico delle attività produttive
Attività istituzionali
Pianificazione e programmazione
spazi pubblicitari
Rilevanza fiscale
Segnalazione di ipotesi di abusivismo
Controllo dei prezzi
Rilevazioni prezzi di mercato ed
eventuali ipotesi di prezzi fraudolenti
Esiti delle indagini esterne su prezzi
Verifica percentuale di ricarico applicata
(studi di settore)
Autorizzazioni per la concessione
di beni pubblici (dehors, chioschi)
Riscontro sulla presenza del misuratore fiscale
(evasore totale)
Il settore urbanistica e edilizia
Attività istituzionali
Rilevanza fiscale
Emissione dei provvedimenti di
sospensione lavori,
Evasione dei redditi fondiari
sospensione lottizzazione abusiva,
Imposte dirette ed IVA
redazione elenchi opere abusive
Elenchi D.I.A. in assenza di reddito
fondiario dichiarato attraverso SIATEL
Evasione dei redditi fondiari
Il settore servizi tributari
Attività istituzionali
Rilevanza fiscale
Avvisi di accertamento TARSU nei
confronti di soggetti occupanti gli
immobili
Evasione dei redditi fondiari
evasione imposta di registro
(locazioni in nero)
Avvisi di accertamento ICI
fabbricati pseudo rurali
Evasione dei redditi fondiari
evasione imposta di registro
(locazioni in nero)
Avvisi di accertamenti TOSAP
(occupazioni suolo pubblico abusive)
Verifica tramite SIATEL
della presenza della Partita IVA
(presunto evasore totale)
Avvisi di accertamento ICP
(affissioni pubblicitarie abusive)
Evasione imposizione sul reddito - IVA
Il settore servizi alla collettività
Attività istituzionali
Rilevanza fiscale
Autorizzazione apertura
Verifica rilascio Partita IVA
stabilimenti balneari
Verifica presenza del misuratore fiscale
Stabilimenti balneari abusivi
Evasore totale
Controllo congruità
Analisi dei prezzi al minuto
Verbali Commissione prezzi
delle percentuali di ricarico
studi di settore
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
Il Comune di Maranello (in cima alla classifica dei
premi distribuiti dal Ministero per la partecipazione
alla lotta all’evasione), non potendo permettersi
una task force specifica, ha affiancato le verifiche
sui tributi erariali a quelle condotte sulle entrate dei
tributi locali. Per esempio, quando effettuava una
verifica su una compravendita immobiliare ai fini Ici
e oggi Imu, si controlla anche il pagamento di Irpef,
registro e così via.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO – AGENZIA DELLE ENTRATE
L’U.c.i.c.e., o altra struttura organizzativa dell’Ente,
raccolte le segnalazioni qualificate provenienti dai
vari uffici e dai vari servizi, provvede a trasmetterle,
tramite S.i.a.t.e.l., in modalità web, nell’ambito del
quale è resa disponibile apposita funzionalità di
trasmissione, all’Agenzia delle entrate.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO – AGENZIA DEL TERRITORIO
Per la trasmissione delle segnalazioni qualificate
all’Agenzia del Territorio, i Comuni, invece, dovranno
utilizzare il “Portale dei Comuni”, riportando anche le
informazioni che consentono di identificare gli
immobili sotto il profilo catastale.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN
CONSIGLIO TRIBUTARIO – I.N.P.S.


ASSENZA
DEL
Per quanto riguarda l’Inps, le segnalazioni relative
all’accertamento di contributi previdenziali ed
assistenziali, vanno indirizzate direttamente
all’Istituto.
L’Inps ed il Comune dovranno, preventivamente,
stipulare una convenzione di cooperazione
informatica, in seguito alla quale l’Istituto metterà a
disposizione dell’Ente Locale una procedura
specifica per effettuare le segnalazioni.
LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
– GUARDIA DI FINANZA
In forza dell’accordo tra Agenzia delle entrate, Inps
ed Anci le segnalazioni qualificate dovranno ora
essere trasmesse alla Guardia di Finanza per quanto
riguarda
 soggetti
che svolgono attività commerciale o
professionali senza partita Iva,
 le attività commerciali svolte con la copertura di
finti circoli ricreativi,
 gli imprenditori edili che realizzano abusi edilizi,
 proprietari di immobili privi di contratti registrati,
 segnalazioni in merito alle locazioni in nero.
LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
– AGENZIA DELLE ENTRATE
Segnalazioni indirizzate all’Agenzia delle entrate:
 tutte le segnalazioni che riguardano fonti di
reddito non dichiarati,
 segnalazioni che hanno per oggetto le attività
professionali o commerciali diverse da
quelle indicate nella partita Iva,
 le omesse dichiarazioni Ici,
 le violazioni in materia di imposte sulla
gestione
integrata dei rifiuti.
LA TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE
– I.N.P.S.
All’Inps andranno trasmesse le segnalazioni relative ai
soggetti che effettuano attività edilizia o di
commercio ambulante (o su area pubblica) o
artigianale omettendo la denuncia contributiva
relativa all’impresa o la comunicazione unica ai fini
fiscali, amministrativi e previdenziali.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE IN ASSENZA DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO
A costituire oggetto imprescindibile di comunicazione
saranno, in ogni caso, il nome e cognome, il codice
fiscale o la partita Iva dei soggetti in relazione ai
quali sono rilevate le segnalazioni qualificate.
LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE
COSTITUITE
I Comuni, specie quelli di minori dimensioni, possono
conferire la gestione delle convenzioni di
cooperazione informatica con Agenzia delle entrate
a strutture intermedie, appositamente costituite,
anche attraverso l’Anci, finalizzate al supporto
dell’elaborazione dei dati riguardanti le proprie
entrate,
sulle
attività
di
partecipazione
all’accertamento fiscale e contributivo.
LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE
COSTITUITE
L’affidamento a tali strutture intermedie può avvenire
anche temporaneamente, sulla base di apposite
comunicazioni del Sindaco, da inoltrare all’Agenzia
delle entrate, alla quale deve, poi, pervenire pure la
comunicazione dell’eventuale disdetta da parte del
Comune.
LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE
COSTITUITE
A seguito di detta comunicazione, le strutture di
servizio assumeranno ogni responsabilità connessa al
trattamento dei dati su mandato dei Comuni
interessati, assicurando l’accesso agli operatori sulla
base degli stessi requisiti tecnici e di salvaguardia
della sicurezza previsti dalle convenzioni.
LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE
COSTITUITE


L’impiego di dette strutture di servizio, con gli
organismi diversi dall’Agenzia delle entrate, potrà
essere attivato previa valutazione degli stessi
organismi, sulla base di specifici atti e convenzioni.
Un gruppo di lavoro congiunto tra Agenzia delle
entrate, Anci ed Ifel dovrà provvedere ad istituire
una struttura di supporto per i Comuni (soprattutto
quelli fino a 40.000 abitanti) che non hanno le
risorse necessarie per avviare il meccanismo delle
segnalazioni.
LE STRUTTURE INTERMEDIE APPOSITAMENTE
COSTITUITE
La struttura avrà anche il compito di interporsi nel
rapporto tra controllore-eletto e controllato-elettore
che potrebbe inficiare l’attività di lotta all’evasione
nei Comuni più piccoli, dove i due soggetti sono spesso
molto vicini.
LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO
Il procedimento di partecipazione dei Comuni
all’attività di accertamento prevede il
verificarsi di tre fattispecie:
1. nessuna proposta avanzata dal Comune. In
tali
casi
l’ufficio
locale,
decorso
infruttuosamente il termine assegnato, si limita
a notificare l’avviso di accertamento originario.
LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO
2. invio di una proposta da parte del Comune,
accolta dall’ufficio dell’Agenzia. In tale ipotesi, la
proposta del Comune viene a integrare in aumento
l’attività accertativa dell’ufficio che la farà propria,
trasferendone le risultanze e i relativi elementi
probatori in un nuovo atto d’imposizione che sarà
notificato al contribuente
LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO
3. Invio di una proposta da parte del Comune,
considerata
non
assecondabile
dall’ufficio
finanziario. In ordine a tale ultima fattispecie,
l’eventuale mancata condivisione da parte
dell’ufficio della proposta comunale potrebbe
dipendere da rilevate carenze degli elementi
probatori forniti a sostegno dell’invocato aumento.
LA NON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO
L’art. 18 del D.L. n. 78/2010 sancisce l’obbligo,
e non la mera facoltà, del Comune di
partecipare all’attività di accertamento fiscale
e contributivo.
L’Ente Locale, quindi, deve fornire all’Agenzia
delle entrate ogni utile informazione adatta
ad accertare il reale reddito complessivo del
cittadino-contribuente.
LA NON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO
Qualora
il Comune decida di non attivarsi per
effettuare le segnalazioni qualificate, ha, comunque,
l’obbligo di rispondere alle richieste di informazioni
dell’Agenzia delle entrate ma in questo caso non
percepisce alcun incentivo per la sua attività
LA NON PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’ATTIVITA’ DI
ACCERTAMENTO
La legge non prevede espressamente delle sanzioni
per i Comuni che decidono di non diventare attori
nel processo di accertamento fiscale e contributivo,
ma la rinuncia a svolgere tale attività potrebbe,
comunque,
configurare
amministrativo-contabile.
una
responsabilità
I COMPENSI DEL PERSONALE COINVOLTO
La collaborazione nella lotta all’evasione ed
all’elusione fiscale e contributiva può essere un
obiettivo strategico dell’Ente e quindi essere
ricompresa all’interno del ciclo di gestione delle
performance.
Non sembra, invece, applicabile la destinazione di
una percentuale degli introiti al personale coinvolto,
in analogia a quanto avvenuto con gli accertamenti
ICI (art. 3, comma 57, Legge n. 662/1996)
I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNI AGENZIA DELLE ENTRATE
Tabella pubblicata su Italiaoggi del 23 luglio 2012 – Fonte: Corte dei Conti
I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE
In Emilia-Romagna, nel 2012, ci siano state 16.000
segnalazioni da parte dei Comuni, di cui 1.251
partite da quello di Bologna e 1.069 da quello di
Rimini.
Spunti investigativi che hanno portato l'Agenzia delle
entrate, a maggio 2012, a poter contare su un
maggiore imposta accertata pari a 28,7 milioni di
euro in Emilia Romagna.
I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE
Al Comune di Bologna, l’ultima settimana di ottobre
2012, dal Ministero dell'Interno sono arrivati i
362.000 euro del 'premio' per le segnalazioni
qualificate effettuate nel 2011, ha inviato
all'Agenzia delle entrate. L'importo, che è pari al
50% del maggior riscosso da parte del Fisco (ma
dal 2012 il premio sarà pari al 100%), vede
Bologna al primo posto tra i capoluoghi di
provincia d'Italia, seguita da Genova e Torino.
I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE
Il Comune più virtuoso nel 2011 è stato Maranello,
patria della Ferrari in provincia di Modena, dove si è
registrato il premio record da parte del Viminale:
399.000 euro, cifra che per la cittadina di 17.000
abitanti, ha un peso pari alle tariffe per l'asilo nido o
a tre volte il gettito annuo dell'imposta sulla
pubblicità.
I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE
I risultati dell’Emilia Romagna sono anche il frutto
delle intese con l’Agenzia delle entrate e dei corsi
organizzati da Anci ed Ifel.
Dall’elenco dei Comuni che hanno partecipato alla
lotta all’evasione manca, per il 2011, Milano, dove
l’intesa tra Comuni, Agenzia delle entrate ed Inps è
stata siglata solo a fine anno.
I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE
Grafico Ilsole24Ore
I RISULTATI DELLA COLLABORAZONE COMUNIAGENZIA DELLE ENTRATE
I due filoni più proficui seguiti dai Comuni sono stati
le verifiche sul patrimonio immobiliare e quello
dell’urbanistica.
In Emilia Romagna, le proprietà immobiliari hanno
totalizzato quasi 9.300 segnalazioni, il 57% del
totale, ma viene da lì solo il 19% della maggiore
imposta accertata, mentre l'urbanistica con il suo
20% di segnalazioni ha prodotto il 45% delle
emersioni.
Protocollo d’intesa
ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE ENTRATE E REGIONE
Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE
ENTRATE E REGIONE
In data 15 giugno 2012 è stato sottoscritto un
protocollo d’intesa tra Anci Sicilia, Agenzia delle
entrate e regione Sicilia per riconoscere ai Comuni,
nelle more dell’attuazione in Sicilia delle disposizioni
in materia di federalismo fiscale e municipale, gli
importi relativi alle maggiori somme riscosse, di cui
all’art. 18, commi 5, 7 e 9 del D.L. n.78/2010
(convertito in L. n. 122/2010), pari al 33%.
Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE
ENTRATE E REGIONE
La Regione siciliana ed Anci Sicilia si sono impegnati a
promuovere
presso
i
Comuni
siciliani
soluzioni
finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di lotta
all’evasione e nei processi relativi
Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE
ENTRATE E REGIONE
Anci Sicilia, Regione Siciliana e la Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle
rispettive competenze, individueranno le modalità,
gli strumenti e le soluzioni atti a favorire, nel più
breve tempo possibile, la concreta partecipazione
dei Comuni all’attività di accertamento.
Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE
ENTRATE E REGIONE
Il protocollo d’intesa attribuisce ad gruppo di lavoro il
compito di definire una check list di fatti, elementi
ed informazioni che possano servire a fornire una
SEGNALAZIONE
QUALIFICATA,
direttamente
utilizzabile per evidenziare comportamenti evasivi
o elusivi di tributi erariali.
Il gruppo di lavoro supporterà i Comuni nella ricerca
delle migliori soluzioni organizzative.
Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE
ENTRATE E REGIONE
L’Ufficio Formazione Comunicazione e Sviluppo della
Direzione regionale della Sicilia organizzerà, con
propri formatori e con esperti dell’Anci Sicilia, corsi
rivolti ai dipendenti dei Comuni, da tenersi su base
provinciale o interprovinciale.
Protocollo d’intesa ANCI SICILIA, AGENZIA DELLE
ENTRATE E REGIONE
I Comuni hanno già ricevuto una lettera di adesione
con la quale si chiede agli Enti Locali di aderire al
protocollo d’intesa.
Anci Sicilia, sentiti i Comuni siciliani, proporrà
annualmente programmi di recupero dell’evasione.
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Riscossione dei tributi locali e altre novità