NUTRIRE IL MONDO, TUTELARE LA QUALITA’ 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Il divieto d’inganno e i limiti ai diritti consolidati in Europa e nel mondo Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Inganno e diritto alimentare: possibili declinazioni Origine geografica del prodotto e dei suoi ingredienti Indicazioni nutrizionali o sulla salute Tecniche di marketing del prodotto alimentare (e.g. advergame) Etichettatura Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Le declinazioni del divieto di inganno legato al concetto di origine geografica Indicazione geografica come pura indicazione di provenienza (indicazione geografica semplice) Inganno: errore sulla materiale provenienza geografica del prodotto Origine geografica come indice di qualità dei prodotti (come tipicamente avviene per i prodotti agro-alimentari) Varie tipologie di inganno: errore sulle caratteristiche qualitative associate alla provenienza errore sulla supposta esistenza di controlli anche in presenza di informazioni geografiche veritiere errore sul rispetto di determinati standard e tecniche produttive anche in presenza di informazioni geografiche vere il divieto di evocazione della denominazione per prodotti comparabili (le espressioni “tipo, maniera, metodo”) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Milieu géographique Collegamento fra le caratteristiche obiettive del prodotto contraddistinto dalla denominazione e l’ambiente geografico di cui esso è originario Collegamento tecnologico-produttivo: le caratteristiche oggettive del prodotto sono collegate all’ambiente geografico di cui esso è originario (fatturi naturali e umani che influenzano le caratteristiche del prodotto); il pubblico si aspetta una qualità superiore se il prodotto è fabbricato in una certa zona Limitato, nella sostanza, al solo settore agro-alimentare Relativo nel tempo: l’evoluzione tecnologica potrebbe consentire di replicare in altri luoghi, condizioni climatiche e ambientali originariamente tipiche di una sola regione Collegamento reputazionale: al nome geografico è legata la “reputazione” di un prodotto, a prescindere dall’esistenza di caratteristiche oggettive del medesimo influenzate dall’ambiente (es: Giurì 64/2003, presentazione di prodotti come provenienti da società svizzera, ampia casistica nella giurisprudenza dell’AGCM) Collegamento storico-culturale che condiziona la presentazione del prodotto, il fenomeno del [country] sounding Milieu a): primo livello Milieu b): secondo livello o “milieu attenuato” (VANZETTI-DI CATALDO) Attenzione: Corte di Giustizia Ce, 4 maggio 1999, in cause C-108 e C-109, Chiemsee Non è possibile registrare come marchi i nomi geografici nei casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente o potenzialmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta (il nome geografico incide positivamente sulla scelta dei consumatori, anche in assenza di un pregio specifico) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Tipologia di diritto Milieu Natura dell’errore inganno CUP e Accordo di Madrid Nessuno Materiale errore sulla provenienza del prodotto Accordo di Lisbona Primo livello Errore sulla qualità di cui al milieu + protezione estesa sino alla evocazione non ingannevole (protezione contro agganciamento parassitario) TRIPs Secondo livello Errore di cui alla qualità di cui al milieu DOP comunitarie (reg. 519/2006 + Reg. 1234/07) Primo livello Errore di cui alla qualità di cui al milieu + Protezione estesa sino alla evocazione non ingannevole IGP comunitarie (reg. 510/06 + 110/08) Secondo livello Errore di cui alla qualità di cui al milieu + protezione estesa sino alla evocazione non ingannevole DOP Nazionali (artt. 28 e 30 CPI) Primo livello Errore sulla qualità di cui al milieu + protezione estesa sino alla evocazione non ingannevole IGP (Nazionali) Secondo Livello Errore sulla qualità di cui al milieu + protezione estesa sino alla evocazione non ingannevole STG (Reg. 59/2006) "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona Errore sul metodo di produzione Marchi collettivi Garanzia di qualità in base al disciplinare registrato Errore sulla origine geografica dei prodotti come garantita dal regolamento d’uso Marchi individuali Sussistenza distintiva Errore sul messaggio comunicato dal marchio (non solo provenienza geografica, ma anche qualità, pregio, esistenza di controlli) della capacità Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Statuto di non decettività del marchio decadenza (art. 14 c. 2 c.p.i.) nullità del marchio ingannevole (art. 14 c. 1 b c.p.i.) divieto che dalla cessione e dalla licenza del marchio derivi inganno (art. 23 c. 4 c.p.i.) divieto di uso ingannevole (art. 21 c. 2 c.p.i.) Compatibilità dell’uso del marchio con il messaggio che il marchio comunica Se l’elemento geografico contenuto nel marchio comunica un messaggio di provenienza geografica/radicamento al territorio, il titolare è vincolato a usare il marchio solo su prodotti e servizi compatibili con questo messaggio Se l’elemento contenuto nel marchio associa la qualità all’origine geografica, il titolare è vincolato a usare il marchio solo su prodotti e servizi compatibili con questo messaggio (es: Comm. Ricorsi, 3 luglio 1985, che ha accolto la limitazione del richiedente ai sensi del vecchio art. 31 reg. m. di limitare la registrazione del marchi "I grandi di Spagna" ai "liquori di qualità selezionata fabbricati in Spagna) La regola vale anche anche ove il marchio sia utilizzato per prodotti non affini (esempio: le operazioni di merchandising) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano I diritti consolidati: cosa sono e perché il divieto di inganno può renderli vulnerabili I marchi geografici validamente registrati in vigore della disciplina precedente alla riforma del 1992 I marchi geografici registrati in buona fede e preesistenti alla registrazione di DOP e/o IGP I marchi, la cui componente geografica è di fantasia e/o priva di milieu I marchi geografici usati dall’imprenditore ai fini di indicazione dell’origine geografica, anche in assenza di milieu, per prodotti con reale collegamento territoriale I marchi geografici che, seppur non di fantasia, hanno acquisito un secondary meaning I marchi la cui componente geografica non è percepita come tale (toponimo sconosciuto) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Rapporti tra DOP e MARCHIO Marchio notorio registrato PRIMA della DOP Divieto di registrare la DOP Marchio registrato prima della DOP Coesistenza Domanda di registrazione del marchio posteriore alla domanda di registrazione della DOP Divieto di registrare il marchio La DOP continua a prevalere sul marchio anche se si volgarizza La DOP continua ad essere tutelata anche se perde il milieu Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano La tutela contro l’evocazione: Corte di Giustizia UE, sentenza “Cambozola”: 4 marzo 1999 - Sentenza della Corte nella causa C-87/97 La denominazione "Gorgonzola" è protetta da convenzioni internazionali e dal 1996 dal diritto comunitario Dal 1983 un formaggio a pasta molle, fabbricato in Germania, viene venduto in Austria con il marchio "Cambozola” (marchio anteriore alla DOP registrata a livello comunitario) Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ha chiesto allo Handelsgericht di Vienna di vietare in Austria la distribuzione di siffatto formaggio con la detta denominazione. Il giudice austriaco interroga la Corte di giustizia sulla contrarietà della richiesta rispetto alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci. Secondo la Corte il diritto comunitario garantisce la tutela delle denominazioni di origine nei confronti di qualunque "evocazione". La nozione di evocazione ricomprende l'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto contenga una parte di una denominazione protetta, comporti lo stesso numero di sillabe e a causa di tale somiglianza la reazione del consumatore al nome del prodotto si focalizzi sull'immagine di riferimento relativa alla merce che fruisce della denominazione protetta. La Corte conclude quindi che il termine "Cambozola", utilizzato per un formaggio, può costituire un'evocazione della denominazione "Gorgonzola”, ma rimette la valutazione del deposito in buona fede al giudice nazionale. Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Corte di Giustizia UE, sentenza “Parmesan” 26 febbraio 2008, in C132/05 Possibile frammentazione della Comunità tra Sttai un cui un certo nome è percepito dal pubblico come indicazione di provenienza e sttai in cui lo stesso è generico Dop tutelata non solo nella forma precisa per cui è stato registrato, ma la tutela si estende alla semplice evocazione della DOP la denominazione “Parmesan” non può essere considerata un nome a carattere generico, anche se in alcuni Stati è così percepita gli organi di controllo su cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima. Pertanto, nel caso in oggetto, il controllo sul disciplinare nell’uso della DOP “Parmigiano Reggiano” non compete alle autorità di controllo tedesche. Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Esempi di marchi individuali (dotati di capacità distintiva) ritenuti ingannevoli in base alla giurisprudenza nazionale Marchio Bella di Cerignola seguita dall’indicazione “olive in salamoia D.O.C.” (inganno: rispetto di standard e disciplinari: Trib. Foggia, 25 ottobre 2012) Marchi Galletto Amburghese Vallespluga e Galletto Amburghese Casalingo per prodotti avicoli non provenienti dalla zona di Amburgo: App. Milano, 9 marzo 1990 (“occorre che il carattere fantastico della denominazione risulti chiaro”; nullità per decettività estesa alla parte figurativa – lo scudetto rosso) Marchi contenenti • le indicazioni geografiche Imperia e Oneglia per contraddistinguere olio di oliva provenienze da località diverse, anche straniere (Trib. Torino, 9 dicembre 2004) • Bavaria per birra prodotta in Olanda e non in Baviera (Trib. Torino, 30 novembre 2006) • Burro Dolominti + diciture per latte e derivati prodotti a Roma: (Trib. Vicenza, 22 luglio 1993) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Esempi di marchi individuali (dotati di capacità distintiva) ritenuti ingannevoli in base alla giurisprudenza internazionale Marchio tridimensionale Achaye Almaftoul Laaraichi registrato in lettere arabe in tonalità bianche, oro e verde per il tè: l'uso di lettere arabe e una calligrafia in oro su uno sfondo verde (colore utilizzato nelle bandiere algerine e marocchine) rischia di indurre in errore il pubblico sulla provenienza geografica del tè (cioè Maghreb), mentre è stato prodotto e realizzato in Cina (Tribunal d'instance de Paris 7 novembre 2014, RG No. 13/07520) Marchio Aoste excellence, registrato per il prosciutto, dichiarato nullo, in quanto violazione della denominazione d'origine protetta Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP. La semplice evocazione del nome geografico (Aoste) è stata ritenuta sufficiente a integrare la violazione della DOP, anche in assenza di rischio di confusione (Cour de Cassation, Commercial District, 31 gennaio 2006, No. 0413676) Marchio Mamiella Tres Oscos ritenuto in violazione della DOP “Queso Tetilla”: imitazione della forma ciconica del formaggio e inganno aumentato dall’utilizzo della parola “mamiella”: (AP Alicante –Spagna- (Sezione 8º), 31 ottobre 2013 (protezione accordata anche in assenza del rischio di confusione) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Esempi di marchi individuali (dotati di capacità distintiva) ritenuti ingannevoli in base alla giurisprudenza internazionale Marchi Lambrusco Antico Casato e Lambrusco Emilia Canottieri: marchio ritenuto ingannevole per falsa indicazione geografica, in quanto evocativa della provenienza italiana, segnatamente dell’Emilia Romagna (Tribunal Supremo, 6/10/2014) (IGP) TERNERA GALLEGA protetto contro il marchio Terga, Ternera de Galicia (AP La Coruña, 13/5/2002) (DOP) JAMÓN DE HUELVA protetta contro l’utilizzo della denominazione sociale Origin Jabugo, S.L. (A.P. Huelva, 8/02/2006) DOP Ribera del Duero protetta contro l’adozione del marchio DURIUS ALTO DUERO per vini (Tribunal Supremo, 5/5/2009) DOP Grana Padano protetto contro l’adozione del marchio Grana Biraghi (T. di Primo Grado, 12/09/2007, in causa T- 291/03), riforma della commissione di ricorso Uami che aveva ritenuto generica la denominazione Himalaya-salt, marchio valido se il sale proviene dalle zone dell’Himalaya (OLG Hamm GRUR-RR 2011, 72, f) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Esempi di marchi individuali (dotati di capacità distintiva) ritenuti non ingannevoli Marchio Aliparma per contraddistinguere generi alimentari nè prodotti nè confezionati nel parmese: Trib. Piacenza, 11 maggio 2004 (irrilevanza di un milieu di secondo livello basato sulla notorietà della zona) Marchio Capri per sigarette americane (Trib. Roma, 2 marzo 1993, marchio di fantasia, essendo notoria l’assenza di coltivazioni di tabacco sull’isola) Marchio F.lli Parmigiani (denominazione indicativa di un cognome, non c’è evocazione della DOP): Trib. Milano, 10 gennaio 2007 Marchio Pamacotto per prosciutti ottenuti da maiali non allevati nel parmensen (Cass. 26 marzo 2004, n. 6080, individuazione della figura del consumatore medio individuato in astratto senza il ricorso a dati misurabili con strumenti scientifici quali un'indagine demoscopia. Marchio Versailles per cioccolato ritenuto adozione fantastica (Cour d'appel Paris, 9 marzo 2005) DOP Idiazabal non proteggibile contro marchi Etxegarate e Etxegarai in quanto non confondibili, nonostante il supposto look-alike per l’utilizzo dei medesimi colori (AP Vizcaya, 19 April 2011) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano La prospettiva USA General elements for a Section 43(a) Lanham Act claim: False or misleading statement of fact; Statements may either be false, or, although true, likely to deceive or mislead consumers. Opinions or “puffery” are often not actionable. Made in a commercial advertisement; Fact specific, but it must have an influence in consumer’s choice (i.e. something stated inside packaging likely will not suffice). The statement was material in that it deceived or had the capacity to deceive; If shown that the statement was false, not misleading, courts often presume materiality. If statement is true but likely to deceive, plaintiff may need to show, through surveys or research, that consumers were or could be deceived. Product is distributed in interstate commerce; and Plaintiff has been or is likely to be competitively or commercially harmed. Although the statute provides standing for “any person,” courts had typically found that the statute only protects competitors or those commercially injured. In 2014 the U.S. Supreme Court established a new test, providing standing to anyone who has suffered an injury to a commercial interest in sales or business reputation. This broadened standing beyond direct competitors, but still denies standing to consumers. Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano La prospettiva USA (segue) In re Save Venice New York, Inc. 259 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2001) – The Court upheld the PTO's denial of a trademark for the phrases "The Venice Collection," and "Save Venice, Inc." for goods that did not originate from Venice, Italy. The PTO found, and the court agreed, that the trademark was primarily geographically deceptively misdescriptive. The sought after trademarks were used to signify a geographic location, yet, the goods did not stem from this location. For this reason, the PTO reasoned that the public would mistakenly believe the goods were actually from Venice, when in fact they were not. In re Spirits International, N.V., 563 F. 3d 1347 (Fed. Cir. 2009) – Trademark applicant challenged the PTO's denial of a trademark "Moskovskaya" for vodka. Translated into English, the phrase meant "of or from Moscow." Despite this proposed mark, the vodka was not manufactured, produced, or sold in Moscow. Because it believed consumer would incorrectly believe that the vodka had ties to Moscow, the PTO denied the trademark. The Court ultimately held that the PTO had relied on an incorrect test when examining this issue and remanded; however, the case illustrates how geographic trademarks may be viewed under U.S. law. Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Trib. Voghera, 15 febbraio 2000 – Marchio La Versa : valido un marchio costituito da un toponimo Il marchio La Versa, pur racchiudendo un toponimo, è stato ritenuto diritto consolidato non avendo ricevuto dalla data del suo deposito sino all’entrata in vigore della legge del 1992 un rifiuto da parte dell’Ufficio (oggi UIBM) Anche il marchio costituito esclusivamente da una denominazione geografica può ritenersi valido, se ha acquisito un secondary meaning, e quindi all’indicazione della provenienza imprenditoriale si è sostituita la percezione della provenienza imprenditoriale Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Cass. 21023 e 21472 del 2013: il caso “Budweiser” (Aneuser Bush v. Budweiser Budwar): decettivo un marchio costituito da un toponimo non più esistente Precedente accertato: giudicato (Cass. 13168/2002) che ha il legittimo preuso di AB in Italia; L’assenza di protegibbilità di budweis e budweiser come denominazioni geografiche per assenza di milieu Ciononostante, accertata violazione dello statuto di non decettività da parte di AB per adozione di un nome descrittivo di una provenienza geografica, anche se riferito ad un nome di una città non più esistente Esiste realmente la percezione del consumatore circa l’esistenza di una città di nome Budweis e dell’esistenza di una specifica produzione di birra pregiata ? Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Il caso Profumo Dell’Elba / Acqua Dell’Elba, Trib. Milano, 16 marzo 2011 (nello stesso senso Trib. Firenze, 19 maggio 2009, Acqua di Bolgheri) Mancanza del milieu in quanto il richiamo geografico non incide sulle caratteristiche intrinseche del prodotto, neppure a livello di esistenza di una tradizione imprenditoriale locale Tuttavia: richiamo volontario del titolare al luogo, anche nella campagna pubblicitaria: “detti marchi e l’apparato promozionale costruito interno ad essi risultano del tutto idonei a stabilire una diretta ed inequivoca provenienza dei prodotti in questione dal territorio e dalla vegetazione propria dell’isola” … “tanto è vero che ove tali prodotti non fossero effettivamente caratterizzati da tali elementi di collegamento a tale località geografica – né come sostenuto dalle stesse reclamanti ad alcuna presunta tradizione di profumeria locale – potrebbe fondatamente prospettarsi un profilo di ingannevolezza dei marchi in questione” (art. 14, lett. b. c.p.i.). Ci si domanda: questo principio é applicabile ai marchi del settore agroalimentare o è sempre necessaria l’esistenza del milieu?; se il milieu (anche di secondo livello si perde) il marchio non è più idoneo a trasmettere il messaggio di collegamento territoriale? Valutazione della complessiva comunicazione commerciale Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano I segni propri di nomi geografici senza milieu o addirittura sconosciuti: nomi per definizione non ingannevoli e davvero consolidati? App. Cagliari, 17 marzo 2007, Perda Rubia (colore delle rocce da cui provengono le uve per la produzione di un vino sardo): marchio forte e non ingannevole in quanto non legato al milieu Trib. Torino, 3 febbraio 2012: Pajana per vino barolo non prodotto in terre facenti parte della Cascina Pajana: per parlare di decettività è necessario che “la denominazione controversa sia in grado di attribuire al prodotto caratteristiche peculiari e di particolare pregio che potrebbe vantare solo se provenisse effettivamente dalla zona evocata dal marchio”, il che implica la notorietà del toponimo Amaro Montenegro: l’uso quasi secolare di tale marchio per prodotti notoriamente italiani e l’assenza di qualsiasi riferimento al “Montenegro” sulle confezioni fanno escludere che questo marchio abbia qualsiasi indicazione di provenienza ed abbia carattere ingannevole (Giurì dec. n. 58/1998) Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano I segni propri di nomi geografici senza milieu o addirittura sconosciuti: nomi per definizione non ingannevoli? Togo (marchio Barilla) per biscotti: La commissione di ricorso non ravvisa alcun inganno del pubblico: non vi è alcuna percezione del pubblico rispetto al riferimento del nome geografico. Anzi, la percezione del pubblico potrebbe persino cogliere un altro valore semantico nel segno: verbo inglese “to go” (Prima Commissione di Ricorso del 21 novembre 2001 marchio Togo R 475/2000-1) Trib. Bologna, 10 febbraio 2010, Bresaola De Baita: il consumatore si rende conto che la produzione su larga scala non può avvenire in isolate baite di montagna Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano Conclusioni Valorizzare il criterio della percezione del pubblico, riconoscendo l’inganno ove l’errore verta sul messaggio che il marchio dovrebbe veicolare Indagine in concreto e non basata su principi teorici Valutazione della capacità dell’inganno, in concreto, di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta Valutazione complesso della comunicazione commerciale nel suo Considerare il consumatore medio anche con specifico riferimento alla zona geografica interessata Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano GRAZIE monica.riva@clifforchance .com Nutrire il mondo, tutelare la qualità 20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano