ORGANIZZAZIONE DEL
COMUNE E DISTINZIONE
TRA ATTI DI INDIRIZZO E
DI GESTIONE
Avv. Raffaele Montuori – dirigente
Comune d’Ischia
Scuola di Formazione Politica
Kosmopolis
Biblioteca Antoniana 20 dic 2014
1)- INQUADRAMENTO
DEL SISTEMA DELLE
AUTONOMIE LOCALI A PARTIRE DALLE DISPOSIZIONI
COSTITUZIONALI
Art. 5 Costituzione :
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e
del decentramento.
• Legge 142/90.
• Legge 241/90
• Partecipazione e accesso
Testo Unico Enti Locali
Lgs 267/00.
•
2)PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
COMUNE - CONCETTO DI AUTONOMIA
STATUTARIA E REGOLAMENTARE
Art. 89 - Fonti
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti,
in conformità allo statuto, l'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si
esercita, tenendo conto di quanto demandato alla
contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti
materie:
a) responsabilità giuridiche nell'espletamento delle
procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità
dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli
uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e
di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza
complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed
autonomia professionale
2)PRINCIPI
DI
ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
COMUNE
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella
definizione delle procedure per le assunzioni, fanno
riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la
parte non disciplinata dalla stessa, si applica la
procedura di reclutamento prevista dal DPR 487/94.
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal
presente testo unico, provvedono alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche,
nonché all'organizzazione e gestione del personale
nell'ambito della propria autonomia normativa ed
organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. ..
6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di
cui al comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai
soggetti preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro
3)
DISTINZIONE TRA
ATTI
DI
INDIRIZZO ED ATTI DI GESTIONE.
COMPETENZE
DI
CONSIGLIO
E
GIUNTA
le Competenze del Consiglio Comunale
Art. 42. Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di
controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
A) statuti dell'ente … criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;
B) programmi, piani finanziari, programmi triennali
e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione …;
C) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e
provincia, costituzione e modificazione di
forme associative;
Competenze del Consiglio Comunale
Art. 42. Attribuzioni dei consigli
d) istituzione, compiti e norme sul
funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti …;
Art. 42. Attribuzioni dei consigli
h) contrazione di mutui e aperture di credito
non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di
prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni
di immobili ed alla somministrazione e fornitura
di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative
permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché
nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento
e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui
al presente articolo non possono essere adottate
in via d'urgenza da altri organi del comune o della
provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza.
ART. 48. COMPETENZE
DELLE GIUNTE
La giunta collabora con il sindaco nel
governo del comune opera attraverso
deliberazioni collegiali. Nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della
giunta si tengono preferibilmente in un arco
temporale non coincidente con l’orario di lavoro
dei partecipanti.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle
funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo
statuto, del sindaco o del presidente della
provincia o degli organi di decentramento;
collabora con il sindaco e con il presidente della
provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del
consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di
impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio.
Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta
alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili
dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri di cui al presente articolo,
devono darne adeguata motivazione nel testo
della deliberazione.
4) Compiti dei Dirigenti
Art. 107. Funzioni e responsabilità della
dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e
dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si
uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e di controllo politico- amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo …
5) DELIBERAZIONI CONSILIARI E
DELLA GIUNTA COMUNALE
CAPO I - Controllo sugli atti
Art. 124. Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia
sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo
pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 5-bis,
legge n. 221 del 2012)
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del
comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
Art. 125. Comunicazione delle deliberazioni ai
capigruppo
1. Contestualmente all'affissione all'albo le
deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in
elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle forme
stabilite dallo statuto o dal regolamento.
Art. 134. Esecutività delle deliberazioni
1. (abrogato implicitamente dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001)
2. (abrogato implicitamente dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001)
3. Le deliberazioni non soggette a controllo
necessario o non sottoposte a controllo
eventuale diventano esecutive dopo il decimo
giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del
consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
Art. 182.
Fasi della spesa
Le fasi di gestione della spesa sono
l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
Art. 183. Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato
il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e
senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui
relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al
personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti,
interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge.
Art. 182.
Fasi della spesa
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I
provvedimenti relativi per i quali entro il termine
dell'esercizio non è stata assunta dall'ente
l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla
quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione
del risultato contabile di amministrazione di cui
all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è
riferita a procedure di gara bandite prima della fine
dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la
prenotazione si tramuta in impegno e conservano
validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già
adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese
sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con
la conclusione della fase della liquidazione.
Art. 182.
Fasi della spesa
5. Le spese in conto capitale si considerano
impegnate ove sono finanziate nei
seguenti modi:
A)con l'assunzione di mutui a specifica
destinazione si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare del
mutuo, contratto o già concesso, e del
relativo prefinanziamento accertato in
entrata;
B) con quota dell'avanzo di
amministrazione si considerano
impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare dell'avanzo di
amministrazione accertato;
C) con l'emissione di prestiti obbligazionari si
considerano impegnate in corrispondenza e
per l'ammontare del prestito sottoscritto;
c-bis) con aperture di credito si considerano
impegnate all’atto della stipula del contratto e
per l’ammontare dell’importo del progetto o
dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;
(lettera introdotta dall'art. 1-sexies della
legge n. 88 del 2005)
D) con entrate proprie si considerano
impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresì, impegnati gli
stanziamenti per spese correnti e per spese di
investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per
legge.
6. Possono essere assunti
impegni di spesa sugli esercizi
successivi, compresi nel bilancio
pluriennale nel limite delle previsioni
nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la
loro particolare natura hanno durata
superiore a quella del bilancio
pluriennale e per quelle determinate che
iniziano dopo il periodo considerato dal
bilancio pluriennale si tiene conto nella
formazione dei bilanci seguenti degli
impegni relativi, rispettivamente, al
periodo residuale ed al periodo
successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono
trasmessi in copia al servizio
finanziario dell'ente, nel termine e
con le modalità previste dal
regolamento di contabilità.
9. Il regolamento di contabilità
disciplina le modalità con le quali i
responsabili dei servizi assumono
atti di impegno. A tali atti, da
definire "determinazioni" e da
classificarsi con sistemi di raccolta
che individuano la cronologia degli
atti e l'ufficio di provenienza, si
applicano, in via preventiva, le
procedure di cui all'articolo 151,
comma 4.
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