L’ORDINAMENTO
COSTITUZIONALE DELLO STATO
Gli articoli della Costituzione dal 55 al 69 si occupano
della composizione del funzionamento del parlamento
e delle due Camere, della loro durata,delle elezioni dei
Deputati e dei Senatori che le compongono, degli
uffici di Presidenza e dei regolamenti.
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
IL PARLAMENTO
Il Parlamento della Repubblica italiana è l'organo costituzionale
titolare della funzione legislativa, ha una struttura bicamerale perfetta,
ovvero è composto da due Camere aventi funzioni identiche:
La Camera dei Deputati
E’ formata da 630 membri, che
vengono detti deputati; la carica di
deputato è sempre elettiva, con
suffragio universale e diretto, e ha
durata quinquennale, salvo il caso di
scioglimento anticipato delle camere.
Può diventare deputato qualsiasi
cittadino che nel giorno dell'elezioni
abbia compiuto i 25 anni.
Sede della Camera dei deputati è
Palazzo di Montecitorio
il Senato della Repubblica E’ composto da 315 senatori cui
vanno aggiunti i senatori a vita (ossia,
salvo rinuncia, gli ex Presidenti della
Repubblica e, su nomina del
Presidente della Repubblica, «cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario». La
carica di senatore è elettiva, con
durata
quinquennale
(salvo
scioglimenti anticipati eccezionali)
Sede del Senato è Palazzo Madama a
Roma.
Le due Camere si riuniscono separatamente. Nei casi previsti dalla
Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune:
per l'elezione del Presidente della Repubblica per la quale ai
parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni.
per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale
di nomina parlamentare
per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio
superiore della magistratura ;
per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione da parte del Presidente della
Repubblica
per la messa in stato di accusa dello stesso Presidente
della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato
alla Costituzione
per l'elezione di 45 cittadini fra i quali estrarre i giudici
aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente
della Repubblica
IL GOVERNO
Il Governo è un organo costituzionale complesso ed è l'espressione
della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che
hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dai Ministri dei vari DICASTERI (ministeri): affari esteri, affari
interni, economia e finanze, industria, commercio, sanità,
istruzione, ambiente, trasporti.
Il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della
Repubblica dopo le elezioni e dopo le consultazioni con le forze
politiche presenti in Parlamento. Egli propone i Ministri al
Presidente della Repubblica
I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro
dicasteri e, collegialmente, di quelli deliberati dal Consiglio dei
Ministri.
Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma
Il Governo può esercitare la funzione legislativa
quando:
il Parlamento stesso conferisce al Governo,
con un'apposita legge di delega, il compito di
provvedere ad emanare decreti legislativi
aventi forza di legge
emana autonomamente e sotto la sua
responsabilità, decreti-legge per fronteggiare
situazioni impreviste e che richiedono un
intervento legislativo immediato. In questo
caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni
successivi, di convertire in legge, anche con
modifiche, il decreto. In caso contrario, il
decreto legge decade.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità del nostro
paese. E’ eletto, a scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune. Può essere
eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che goda dei diritti
civili e abbia compiuto i 50 anni. Resta in carica 7 anni.
L’attuale Presidente della Repubblica Italiana è
Giorgio Napolitano
E’ stato eletto il 10 Maggio 2006. Il suo mandato
scadrà il 15 Maggio del 2013. E’ l’undicesimo
presidente e risiede a Roma presso il Palazzo del
Quirinale
Le funzioni del Presidente della Repubblica
Presidente della Repubblica:
•Comanda le forze armate
•Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri
•Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
•Nomina 5 membri della Corte Costituzionale.
•Può inviare messaggi alle camere.
•Può diminuire le pene.
•Può sciogliere le camere.
•Può promulgare le leggi
•Può rinviare le leggi al parlamento.
Enrico De Nicola: 1 gennaio 1948 - 12 maggio 1948
Luigi Einaudi : 12 maggio 1948 - 11 maggio 1955
Giovanni Gronchi : 11 maggio 1955 - 11 maggio 1962
Antonio Segni : 11 maggio 1962 - 6 dicembre 1964
Giuseppe Saragat : 29 dicembre 1964 - 29 dicembre 1971
Giovanni Leone : 29 dicembre 1971 - 15 giugno 1978
Alessandro Pertini : 15 giugno 1978 - 29 giugno 1985
Francesco Cossiga : 3 luglio 1985 - 28 aprile 1992
Oscar Luigi Scalfaro : 28 maggio 1992 - 15 maggio 1999
Carlo Azeglio Ciampi : 18 maggio 1999 - 15 maggio 2006
Giorgio Napolitano : 15 maggio 2006
La MAGISTRATURA è il terzo potere fondamentale dello STATO e si
definisce come l'insieme degli organi civili, penali e amministrativi
dello stato che svolgono la funzione giurisdizionale.
E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine di
tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello stato o da parte
di privati.
Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato
istituito un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura,
presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33
membri eletti ogni 4 anni.
I magistrati possono essere nominati
solo attraverso concorso, sono soggetti
soltanto alla legge e non possono essere
sollevati dal servizio senza il loro
consenso e neppure trasferiti in altra
sede.
MAGISTRATURA
MAGISTRATURA
ORDINARIA
CIVILE:
quando giudica
i rapporti privati
PENALE:
quando accerta
le responsabilità
di reati contro
la persona
e definisce la pena
MAGISTRATURA
SPECIALE
È destinata a risolvere
specifiche controversie
indicate dalla legge
AMMINISTRATIVA:
accerta e giudica
i rapporti in cui
è parte la Pubblica
Amministrazione
NON
AMMINISTRATIVA:
accerta e giudica
i comportamenti
in particolari ambiti
ad es. il tribunale militare
E’ composta da 15 giudici, nominati per 9 anni. Esamina ogni
legge per verificare che sia COSTITUZIONALE, ovvero
aderente ai principi della Costituzione; se fosse
anticostituzionale, la legge verrebbe subito abrogata, cioé
cancellata dalle leggi dello Stato.
Per intervenire, la Corte deve essere sollecitata da un giudice.
La Corte ha inoltre altri compiti: interviene con potere
decisionale nelle questioni che possono sorgere fra gli organi
dello Stato e fra lo Stato e le Regioni; decide la legittimità o
meno delle proposte di referendum; diventa giudice nel caso in
cui sia messo sotto accusa il Presidente della Repubblica.
Salone pompeiano dove la
Corte si riunisce in
Camera di consiglio
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