OVERBOOKING AEREO
PRESENTAZIONE DI : Chiarelli Sara,
Trovato Frine e Melograna Cinzia
Silvia.
OVERBOOKING AEREO
Regolamento CE n° 261/2004
Istituisce regole comuni in materia di compensazione
ed assistenza passeggeri nel caso di negato imbarco,
di cancellazione del volo e di ritardo prolungato
abrogando il regolamento CEE n° 295/91.
La pratica dell’overbooking è una prassi lecita
ed accettata che consiste nella vendita di
biglietti aerei in numero superiore a quello dei
posti realmente disponibili a bordo.
LA MASSIMA
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI
DEL 25 MARZO 2005
“La condotta della compagnia aerea, che
consapevolmente mette in atto la pratica
dell’overbooking, è qualificabile come dolo
eventuale o indiretto, la qual cosa consente la
risarcibilità anche dei danni imprevedibili. “
Dolo eventuale  il risultato della condotta non è
voluto in via diretta come conseguenza della propria
azione od omissione ma viene preveduto come una
delle sue possibili conseguenze (accettazione
consapevole del rischio del verificarsi dell’evento).
I FATTI
Il Signor Ciulli
È in possesso di un
tkt per il volo
Cagliari-Verona del
23 giugno 2004
delle 16.25 operato
da Meridiana.
Al momento del
check-in gli
viene rifiutato
l’imbarco causa
overbooking.
… I FATTI
Accettando la
riprotezione su un
volo per Forlì delle
17.40 egli perde
l’appuntamento di
lavoro
programmato.
I SOGGETTI
Il Sig. Ciulli cita in giudizio Meridiana SpA,
chiedendo il risarcimento del danno
esistenziale e del danno di perdita di chance
lavorativa.
DANNO ESISTENZIALE
Deriva dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività
non remunerative ma fonte di compiacimento o di
benessere per il danneggiato (spesso non risarcibili
non riferendosi a danni morali).
Il giudice valuta l’inadempimento doloso e prevede un
risarcimento di 200.00 € facendo riferimento all’art.
1226 c.c. come liquidazione del risarcimento in via
equitativa.
DANNO DA PERDITA DI CHANCE
LAVORATIVA
Consiste in un danno patrimoniale relativo alla perdita
di un vantaggio economico, o meglio alla possibilità
di conseguirlo secondo una valutazione ex ante.
Il giudice non ritiene raggiunta la prova che una
concreta e effettiva chance lavorativa sia andata
persa poiché non è possibile verificarla. La richiesta
viene respinta.
COMPESAZIONE PER IL MANCATO
IMBARCO
Art. 4 comma 2 : “ indipendentemente dalla scelta
effettuata dal passeggero nel caso previsto al
paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente
dopo aver negato l’imbarco una compensazione
minima, pari a 150 ecu per i voli sino a 3500 km.
Al signor Ciulli viene corrisposta la somma di 150.00 €
prevista dall’art. 4 comma 2, reg. (CE) n° 295/91 a
titolo di compensazione per il mancato imbarco.
OVERBOOKING E DOLO EVENTUALE
Al fine di ottenere il massimo grado di tutela previsto
dalla normativa il Giudice di pace utilizza 2 paradigmi
Artt. 1218 -1225
Codice Civile
Regolamento CE 295/91
art. 4 comma 2
Obbligazioni
contrattuali
Compensazione per
negato imbarco
INADEMPIMENTO DEL VETTORE ?
Il vettore è veramente inadempiente?
Se per inadempimento si intende l’inattuazione
dell’obbligazione , pare proprio di sì…
Quale risarcimento dunque?
Inadempimento
doloso
Inadempimento
colposo
Art.1225 Codice
Civile
Art. 1223 Codice
Civile
COLPA O DOLO?
Motivazioni della Sentenza
Il Giudice di pace del Tribunale di Cagliari sentenzia che
la citata Meridiana SpA ha agito con comportamento
doloso poiché essa accetta in fase precontrattuale la
possibilità del danno che arrecherà ai propri
passeggeri. Non si tratta quindi di inadempimento
colposo , escludendo infatti che la Compagnia Aerea
avesse agito prevedendo l’evento ma non curandosi
delle conseguenze.
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