Il risarcimento del danno da
vacanza rovinata nell’ordinamento
della Corte di Giustizia CE.
CORTE DI GIUSTIZIA CE - Sentenza del 12 marzo 2002, C - 168/00.
Sig.na Leitner c. TUI Deutschland GmbH & Co. KG
MASSIMA:
L’art 5 della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990,
90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, deve essere interpretato nel senso che il
consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale
derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione
delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto
compreso”.
SOGGETTI:
Sig.na Leitner
Ricostruzione grafica dei fatti:
4 luglio – 18 luglio 1997
20 luglio 1998
La sig.na Leitner accusa
sintomi di intossicazione da
salmonella.
Richiesta di risarcimento
danni al tour operator TUI.
Richiesta
dell’interpretazione dell’art 5
della Direttiva del Consiglio
alla Corte di Giustizia CE.
Il giudice di primo grado
riconosce il risarcimento dei
soli danni fisici.
12 marzo 2002
Il giudice di secondo grado si
pronuncia a favore dell’attore.
Articolo 5 della Direttiva del Consiglio
del 13 giugno 1990, 90/314/CEE.
Il giudice di secondo grado ritenne che l’applicazione dell’art.5 della
direttiva avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione del caso.
Art.5 Direttiva 90/314/CEE
2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva
esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché
l’organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che
l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di
un altro prestatore di servizi (..). (..). Per quanto riguarda i danni relativi
all’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato
conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Per
quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti
dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione che formano oggetto del
servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo
sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole.
SENTENZA 16 LUGLIO 1998, CAUSA C335/96, SILHOUETTE INTERNATIONAL
SCHMIED
Il giudice di secondo grado cita la sentenza 16
luglio 1998, causa C-335/96, Silhouette
International Schmied in cui la corte dichiarò
che anche se una direttiva, in quanto tale, NON
può creare obblighi a carico di un singolo, un
giudice nazionale nell’applicare il diritto
nazionale è tenuto ad interpretare le disposizioni
di diritto interno alla luce della lettera (cioè del
contenuto) e dello scopo della direttiva per
conseguire il risultato da questa perseguito.
GIUDIZIO DELLA CORTE
Il Giudice della Corte di Giustizia CE ha deliberato in base alle
seguenti considerazioni:
• Adottare misure necessarie affinché l’organizzatore di viaggi
risarcisca i danni arrecati al consumatore (primo comma art.5
direttiva)
• Offrire una tutela ai consumatori per i quali il risarcimento del danno
per il mancato godimento della vacanza ha un’importanza
particolare
• Eliminare le divergenze tra le normative dei Paesi membri in materia
di viaggi “tutto compreso” al fine di attuare un processo di
armonizzazione
LA NOZIONE DI DANNO NELLA
DIRETTIVA 90/314
•
•
•
•
La direttiva utilizza più volte, in modo generico, il termine “danno”
L’utilizzo generico di tale termine induce ad interpretare che la
direttiva ha voluto comprendere tutti i tipi di danno (quindi anche i
danni morali) che presentano un nesso con l’inadempimento o la
cattiva esecuzione del contratto
Inoltre nel quarto comma dell’art.5, e SOLO in questo, compare
una disposizione specifica per una determinata categoria di
danni, cioè i “danni diversi da quelli corporali”
Tale riferimento porta alla conclusione che la nozione di “danno”
fatta propria dalla direttiva si riferisce sia ai danni corporali che ai
danni non corporali.
LA DECISIONE DEL GIUDICE
La Corte di Giustizia CE interpreta l’art.5 della Direttiva
del Consiglio 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed
i circuiti “tutto compreso”, nel senso che il consumatore
ha diritto al risarcimento del danno morale derivante
dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle
prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto
compreso”.
A fronte di questa interpretazione il giudice di
secondo grado si esprime a favore dell’attore, la
Sig.na Leitner.
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