Il risarcimento del danno da vacanza rovinata nell’ordinamento della Corte di Giustizia CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE - Sentenza del 12 marzo 2002, C - 168/00. Sig.na Leitner c. TUI Deutschland GmbH & Co. KG MASSIMA: L’art 5 della Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. SOGGETTI: Sig.na Leitner Ricostruzione grafica dei fatti: 4 luglio – 18 luglio 1997 20 luglio 1998 La sig.na Leitner accusa sintomi di intossicazione da salmonella. Richiesta di risarcimento danni al tour operator TUI. Richiesta dell’interpretazione dell’art 5 della Direttiva del Consiglio alla Corte di Giustizia CE. Il giudice di primo grado riconosce il risarcimento dei soli danni fisici. 12 marzo 2002 Il giudice di secondo grado si pronuncia a favore dell’attore. Articolo 5 della Direttiva del Consiglio del 13 giugno 1990, 90/314/CEE. Il giudice di secondo grado ritenne che l’applicazione dell’art.5 della direttiva avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione del caso. Art.5 Direttiva 90/314/CEE 2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi (..). (..). Per quanto riguarda i danni relativi all’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole. SENTENZA 16 LUGLIO 1998, CAUSA C335/96, SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED Il giudice di secondo grado cita la sentenza 16 luglio 1998, causa C-335/96, Silhouette International Schmied in cui la corte dichiarò che anche se una direttiva, in quanto tale, NON può creare obblighi a carico di un singolo, un giudice nazionale nell’applicare il diritto nazionale è tenuto ad interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce della lettera (cioè del contenuto) e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito. GIUDIZIO DELLA CORTE Il Giudice della Corte di Giustizia CE ha deliberato in base alle seguenti considerazioni: • Adottare misure necessarie affinché l’organizzatore di viaggi risarcisca i danni arrecati al consumatore (primo comma art.5 direttiva) • Offrire una tutela ai consumatori per i quali il risarcimento del danno per il mancato godimento della vacanza ha un’importanza particolare • Eliminare le divergenze tra le normative dei Paesi membri in materia di viaggi “tutto compreso” al fine di attuare un processo di armonizzazione LA NOZIONE DI DANNO NELLA DIRETTIVA 90/314 • • • • La direttiva utilizza più volte, in modo generico, il termine “danno” L’utilizzo generico di tale termine induce ad interpretare che la direttiva ha voluto comprendere tutti i tipi di danno (quindi anche i danni morali) che presentano un nesso con l’inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto Inoltre nel quarto comma dell’art.5, e SOLO in questo, compare una disposizione specifica per una determinata categoria di danni, cioè i “danni diversi da quelli corporali” Tale riferimento porta alla conclusione che la nozione di “danno” fatta propria dalla direttiva si riferisce sia ai danni corporali che ai danni non corporali. LA DECISIONE DEL GIUDICE La Corte di Giustizia CE interpreta l’art.5 della Direttiva del Consiglio 90/314 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”. A fronte di questa interpretazione il giudice di secondo grado si esprime a favore dell’attore, la Sig.na Leitner.