Le Impugnazioni
in generale
Università di Pisa,
26 Novembre 2013
I termini per impugnare:
Termini Brevi (art. 325 c.p.c.)
Il codice di procedura stabilisce termini perentori entro cui,
a pena di decadenza, devono essere proposti i mezzi di
impugnazione:
- Trenta giorni per proporre appello, revocazione e
opposizione di terzo revocatoria
- Sessanta giorni per proporre ricorso per Cassazione.
Il mancato rispetto di tali termini potrà essere rilevato dal
giudice anche d’ufficio e produrrà l’effetto
dell’inammissibilità dell’impugnazione.
Decorrenza dei termini brevi
I termini brevi per impugnare decorrono dalla data di
perfezionamento della notifica della sentenza.
Quando la parte si è costituita a mezzo di difensore tecnico, la
notificazione della sentenza deve essere effettuata al
procuratore costituito nel domicilio eletto.
Se la notifica è fatta alla parte personalmente, essa è inidonea
a produrre l’effetto della decorrenza del termine
Eccezioni alla decorrenza dei termini brevi (art. 326 c.p.c.)
L’art. 326 c.p.c. fissa alcune eccezioni alla regola generale della
decorrenza dei termini per l’impugnazione:
a. Nei casi di revocazione straordinaria di cui all’art. 395
numeri 1, 2, 3 e 6 c.p.c., il termine decorre dal giorno in cui è
stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato
recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza
che accerta il dolo del giudice;
b. Nei casi di revocazione proposta dal Pubblico Ministero di
cui all’art. 397 c.p.c., il termine decorre dal momento in cui il
Pubblico Ministero ha avuto conoscenza della sentenza;
c. Nel caso di opposizione di terzo revocatoria di cui all’art.
404 comma 2 c.p.c., il termine decorre dal giorno in cui il terzo
ha scoperto il dolo o la collusione delle parti in suo danno.
Termine Lungo (art. 327 c.p.c.)
Chi vi abbia interesse può scegliere se notificare la sentenza
alla propria controparte, facendo dunque decorrere i già
analizzati termini brevi, oppure non notificarla.
Che cosa accade se la sentenza non è stata notificata alla
parte?
L’art. 327 c.p.c. prevede un termine lungo di decadenza
dell’impugnazione, pari a sei mesi decorrenti dalla
pubblicazione della sentenza (la pubblicazione avviene
mediante il semplice deposito in cancelleria).
Il termine lungo si applica anche nel caso in cui la notifica vi
sia stata, ma sia risultata nulla.
La parte contumace
La parte contumace può impugnare anche dopo il decorso del
termine lungo di sei mesi, se riesce a dimostrare una delle
seguenti circostanze:
Mancata conoscenza del processo per nullità della citazione
o della notifica della stessa;
Nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292
c.p.c., ovvero di particolari atti processuali che, data la loro
rilevanza, devono essere notificati alla parte contumace, così
da consentire alla stessa una determinazione consapevole circa
la propria mancata partecipazione al processo.
La controparte può tuttavia provare che, nonostante tali
circostanze, il contumace era effettivamente a conoscenza del
processo.
Interruzione e sospensione dei termini
I termini per proporre impugnazione possono essere
interessati da vicende interruttive o sospensive.
- Se la parte muore o perde la capacità, il termine breve
si interrompe e riprenderà a decorrere dal giorno in cui sia
rinnovata la notificazione della sentenza, che nei confronti
degli eredi potrà anche essere fatta collettivamente e
impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto.
- Se gli stessi casi di cui sopra si verificano dopo sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza, il termine lungo è
prorogato di sei mesi. La regola ha perso rilevanza pratica
a seguito della l. 69/09.
Interruzione e sospensione dei termini (segue)
-
In caso di ricorso per Cassazione, il termine per
impugnare può essere sospeso ove sia stata proposta
revocazione della sentenza. Esso è altresì sospeso in caso
di regolamento facoltativo di competenza;
-
Se i termini scadono durante la sospensione feriale, essi
rimangono sospesi e riprendono a decorrere dopo tale
periodo.
Acquiescenza
La possibilità di impugnare la sentenza viene meno, nel caso
in cui la parte abbia fatto acquiescenza, ovvero abbia
tenuto un comportamento univoco incompatibile con
la successiva impugnazione.
Acquiescenza
Tacita
Espressa
Acquiescenza
Totale
Parziale
Soccombenza
Anche in sede di impugnazioni vale il presupposto
processuale dell’interesse ad agire: per proporre un mezzo
di impugnazione occorre avere interesse ad impugnare.
L’interesse ad impugnare si valuta in base al concetto di
soccombenza: è soccombente nel processo chi non
abbia ottenuto l’accoglimento delle proprie conclusioni.
La soccombenza può essere reciproca, nel caso in cui
ciascuna delle parti abbia viste parzialmente respinte le
conclusioni rispettivamente formulate.
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Seminario 7 – Le impugnazioni in generale – Parte II