DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
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- Regolazione economica = come i pubblici poteri
regolano i comportamenti delle imprese nei settori
un tempo riservati ai monopoli;
- Servizi pubblici;
- Restrizioni alla possibilità che operatori economici
entrino nei mercati;
- Imprese pubbliche e private = diversi strumenti
giuridici e organizzativi.
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Promozione e salvaguardia della concorrenza =
principio dell’azione pubblica in campo economico.
Art. 119 TFUE: economia di mercato aperta e in
libera concorrenza.
Principio di libera concorrenza = in caso di contrasto
fra principi = criterio di proporzionalità risolve i
conflitti fra i principi.
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Principio di concorrenza = principio di procedura.
Principio di procedura = concerne la modalità dell’azione e
non gli scopi dell’azione.
Art. 119 TFUE = principio di concorrenza.
Art. 106 TFUE = deroghe al principio di concorrenza per
conseguire scopi di interesse generale. Il principio di
concorrenza non deve ostacolare l’adempimento degli
obiettivi delle imprese incaricate della gestione dei servizi di
interesse economico generale.
Bilanciamento tra principio di concorrenza e promozione della
salute, della sicurezza, della dignità delle persone, della tutela
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Aspetti allocativi = assumere le decisioni su come destinare le
risorse a disposizione;
Aspetti gestionali = come applicare le decisioni relative alla
destinazione delle risorse a disposizione.
Decisioni su cosa produrre e a quali condizioni offrire il
prodotto (decisioni allocative) possono essere eseguite o con
imprese pubbliche o con imprese private (decisioni
gestionali).
Come seguire le decisioni allocative = decisioni gestionali.
Servizi pubblici gestiti da imprese private = efficienza delle
modalità per produrre servizi.
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Decisioni allocative = natura economica;
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Decisioni gestionali = natura tecnico-giuridica.
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Azioni dei pubblici poteri nell’economia = interferenza?
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Economia di concorrenza = ordine spontaneo; assenza di una
volontà esterna che comanda.
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Economia di mercato = decisioni decentrate.
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Economia in mano allo Stato = decisioni accentrate.
ECONOMIA APERTA DI MERCATO. PROBLEMI
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1) Mercato spontaneo = fattore anticoncorrenziale (cartelli,
monopoli ecc.);
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2) Finalità che sono fuori dalla logica del mercato.
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Interventi dei poteri pubblici:
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a) leggi che correggono le disfunzioni del mercato (si
conservano i vantaggi che il mercato offre) ;
b) leggi che affidano alla gestione a mezzo di imprese scelte a
gara i servizi pubblici economici locali.
Interventi dei pubblici poteri per realizzare scopi estranei al
mercato.
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Finalità che una comunità vuole realizzare e che il
mercato non è assolutamente in grado di soddisfare.
Poteri pubblici = fornitori di servizi pubblici.
Non necessariamente i servizi pubblici sono prodotti
attraverso imprese pubbliche.
Servizi pubblici locali = imprese indipendenti dai
poteri pubblici: 1) profitto rende più efficiente
l’impresa privata; 2) maggiore efficienza = maggiore
beneficio per la collettività che fruisce di un servizio.
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Intervento pubblico = mutano i modi di intervento dei poteri
pubblici nell’economia.
Ruolo del potere pubblico = promuovere le condizioni della
competizione economica fra operatori privati.
1) Divieto di azioni che distorcono la concorrenza (divieto di
aiuti pubblici ad alcune imprese a discapito di altre);
2) Azioni che promuovano la concorrenza.
Regolazione economica = no intervento economico diretto dei
poteri pubblici nell’economia (produzione di beni e servizi).
Regolazione economica = regole per indurre gli operatori
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Regolazione economica = mercato regolato =
mercato è in grado di offrire i beni che la comunità
chiede.
Intervento diretto = il mercato non assicura le
prestazioni necessarie per la collettività (attività
economica rientra nella sfera pubblica).
Esempi di regolazione economica = apertura dei
mercati (ex monopoli legali): oggi elettricità, gas,
telecomunicazioni, trasporto ferroviario.
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Servizio pubblico assunto in regime di riserva.
Servizio prestato attraverso soggetti terzi = regime di monopolio = titolari
di diritti esclusivi.
Diritto dell’Unione europea:
Art. 106, comma 2 TFUE «Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono
sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di
concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti
all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro
affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura
contraria agli interessi dell’Unione»
Diritto interno art. 43 Cost. = regime di riserva (vantaggi per la collettività).
ECONOMIA DI MERCATO E POTERI
AMMINISTRATIVI
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Economia di mercato:
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1) attività economiche (produzione di beni e servizi);
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2) attività che condizionano lo svolgimento delle attività economiche
(evitare che le imprese danneggino la collettività):
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Attività precauzionali = prevenire i danni.
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Attività precauzionali:
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A) Autorizzazioni preventive = esercizio di un’attività subordinata ad
un’autorizzazione amministrativa = divieto salvo permesso.
B) Autorizzazioni che condizionano l’accesso ai mercati in base a
valutazioni circa la relazione ottimale tra domanda e offerta =
autorizzazioni conformano i mercati.
SEMPLIFICAZIONE, LIBERALIZZAZIONE,
DEREGOLAMENTAZIONE
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Semplificazione = alleggerimento delle procedure amministrative
(eliminazione di passaggi, agevolazione degli adempimenti dei privati
mediante l’obbligo gravante sulle amministrazioni pubbliche di fornire
informazioni e assistenza, riduzioni della autorizzazioni, eliminazione dei
controlli preventivi ecc.).
Liberalizzazione = apertura dei mercati alla libera concorrenza;
eliminazione delle barriere che limitano l’accesso, riservando l’attività
economica ad un numero limitato di imprese o ad un’impresa soltanto.
Deregolamentazione = soppressione delle regole sostanziali cui è
subordinato lo svolgimento delle attività economiche.
RAGIONI DELLA SEMPLIFICAZIONE
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Autorizzazioni a scopo di controllo preventivo =
proporzionate al rischio cui sono esposti gli interessi
tutelati dal regime autorizzatorio.
Riduzione degli adempimenti amministrativi = rilancio
dell'economia.
Semplificazione = deterrente della responsabilità.
Divieto salvo permesso = meccanismo di prevenzione
specifica del rischio di inosservanza delle regole.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E MERCATO
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Economia di concorrenza = mercati aperti e imprese esposte
alla concorrenza di potenziali nuovi entranti.
Gradi differenti di concorrenza.
Problemi per una concorrenza effettiva = costi di avvio di
un’attività economica sono elevati. Difficoltà a recuperare i
costi nel caso in cui l’attività economica non abbia un corso
positivo.
Es. = infrastrutture costose non convertibili in altri impieghi. I
costi non recuperabili fungono da barriera per l’ingresso di
altre imprese.
PRINCIPIO DELL’ECONOMIA DI MERCATO IN
LIBERA CONCORRENZA
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Art. 3, comma 3 TUE: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera
per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico».
Art. 119, comma 1 TFUE «Ai fini enunciati all’art. 3 del trattato sull’Unione
europea, l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende, alle
condizioni previste dai trattati, l’adozione di una politica economica che è
fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati
membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni,
condotta conformemente al principio di un’economia aperta e in libera
PRINCIPIO DELL’ECONOMIA DI MERCATO IN
LIBERA CONCORRENZA
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- Indifferenza del diritto dell'Unione europea nei
confronti della natura privata o pubblica delle
imprese.
- Svolgimento dell'attività economica = concorrenza.
Art. 345 TFUE: “I trattati lasciano del tutto
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli
Stati membri”.
Per gli scopi non conseguibili dall'economia di
mercato = principio di concorrenza.
L’ECONOMIA DI MERCATO IN LIBERA
CONCORRENZA
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1) posizione giuridica soggettiva = libertà delle imprese sul
mercato interno = non discriminazione in base alla
nazionalità.
2) fiducia nell'efficienza del sistema economico di mercato.
Divieto di adozione di misure che ledono o compromettono il
diritto delle imprese di altri Stati di svolgere la propria attività
in ogni area del mercato interno europeo = condizioni di
eguaglianza fra le imprese degli Stati europei a prescindere
dal luogo di stabilimento.
Principio di non discriminazione in base alla nazionalità:
libertà di stabilimento (art. 49 TFUE); libertà di prestazione dei
servizi (art. 56 TFUE).
DIVIETO DI AIUTI AGLI STATI.
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Art. 107 TFUE:
“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili
con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino la
concorrenza”.
Mercato = entità impersonale = efficienza e profitti.
Stati = interessi non economici che hanno bisogno della
politica.
GLI SCOPI PERSEGUITI DAGLI STATI CHE NON SONO
REALIZZABILI MEDIANTE L'AZIONE DEI MERCATI..
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Art. 106, comma 2 TFUE: “Le imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in
particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui
l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea
di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo
sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in
misura contraria agli interessi dell'Unione”.
Servizi di interesse economico generale = promozione della
coesione sociale e territoriale (art. 14 TFUE).
COSTITUZIONE ITALIANA
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Art. 41 Cost.: libertà di iniziativa economica privata.
Limiti dell'iniziativa economica privata = (non può svolgersi in modi
contrari alla) sicurezza, libertà, dignità umana. La libertà di iniziativa
economica non può essere in contrasto con l'utilità sociale.
Limitazione dell'autonomia negoziale dell'imprenditore (leggi sui
rapporti di lavoro, prescrizioni per ridurre l'inquinamento).
Art. 41 Cost = ha effetti economici ma non ha un oggetto
economico:
La Costituzione non introduce un sistema di organizzazione
economica diverso da quello fondato sulla libertà di intrapresa
economica (privata, capitalistica).
COSTITUZIONE ITALIANA
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Art. 41, comma 3 Cost.: legge può stabilire programmi e controlli
per l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività economica, pubblica
e privata = non introduce un criterio di organizzazione che contrasta
con la libertà di iniziativa economica privata.
Programmi e controllo = influenzano il calcolo di convenienza degli
operatori economici.
Non vi sono ordini imperativi che tolgono alle imprese la libertà di
assumere autonome decisioni sul se e come investire in attività
produttive.
COSTITUZIONE ITALIANA
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Art. 41 Cost.: libertà di iniziativa economica privata.
Art. 43 Cost = aree economiche rette da criteri di organizzazione
economica diversi dall'economia di mercato.
Art. 43 Cost.: riserva pubblica di attività economiche oggetto di
monopolio, riguardanti fonti di energia, prestazioni di pubblici servizi
essenziali.
Riserva disposta con legge e per fini di utilità generale.
Riserva:
1) situazioni di monopolio = esigenza economica di correggere le
disfunzioni imputate al monopolio;
2) fonti di energia = controllo pubblico su risorse strategiche per una
nazione. Contrasto con UE che ha imposto la soppressione dei monopoli
legali su energia elettrica e gas naturale.
3) Servizi pubblici essenziali = fornire i servizi a un prezzo inferiore al costo
per assicurare l'accesso al servizio.
COSTITUZIONE ITALIANA
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Riserva pubblica = esclusione della libera iniziativa economica
privata.
Riserva = chiusura dei mercati.
Ciò non comporta che nei mercati riservati operino solamente
soggetti pubblici. I privati possono essere presenti solo come
concessionari o gestori = titolo che fa dei privati strumenti dei
pubblici poteri.
Attività delle imprese private in regime di concessione non
rientra nella libera iniziativa economica privata dell'art. 41
Cost.
COSTITUZIONE ITALIANA
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Riserva di servizi pubblici essenziali = tipo di bisogno.
Beni primari = bisogni ai quali i pubblici poteri ritengono opportuno
provvedere perché tali bisogni non sarebbero adeguatamente
soddisfatti se fossero lasciati al mercato libero.
Diritto europeo: attività economiche sottoposte al regime ordinario
(libera concorrenza) e attività in regime derogatorio, giustificato
dagli scopi specifici, perseguiti in modo legittimo dagli Stati.
Problema di rapporto tra l'art. 43 Cost. e il diritto europeo.
Settori come energia elettrica, gas, telecomunicazioni, trasporti
sono stai liberalizzati = regime di regolazione economica.
Diritto UE = armonizzazione per il mercato interno.
L'ATTIVITA' ECONOMICA PUBBLICA NEI SETTORI NON
SOTTOSPOSTI A RISERVA
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Principio dell'economia aperta di mercato = art. 119 TFUE.
Art. 345 TFUE = proprietà può essere pubblica o privata.
Proprietà pubblica = fattore distorsivo della concorrenza.
Distorsione della concorrenza:
1) Leggi che prevedono vantaggi competitivi alle imprese pubbliche;
2) rapporto particolare fra Stato e imprese pubbliche (imprese
favorite nei contratti).
Diritto dell'Unione europea = divieto di di misure di favore per le
imprese in mano pubblica (art. 106 TFUE).
Principio europeo di economica di mercato = parità di chances per
le imprese sia pubbliche sia private
L'ATTIVITA' ECONOMICA PUBBLICA NEI SETTORI NON
SOTTOSPOSTI A RISERVA
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Poteri pubblici che assumono la responsabilità di svolgere alcune
attività economica (servizi pubblici).
Poteri pubblici decidono qualità, quantità dei servizi e le condizioni
di prezzo con cui i servizi sono offerti.
Poteri pubblici = decisioni allocative.
Attività operativa (gestionale) può essere esercitata anche da
imprese private.
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