Decreto Sblocca Italia
D.L. n. 133 del 12.09.2014
Locazioni
Avv. Davide Braghini
Decreto Sblocca Italia
“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”
Novità per il diritto
immobiliare e le Locazioni
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Art. 18 : Liberalizzazione del mercato delle
grandi locazioni
Nuovo comma
all’ art. 79
della legge
27 luglio 1978,
n. 392
 «In deroga alle disposizioni del
comma primo, nei contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attività
alberghiera, per i quali sia pattuito
un canone annuo superiore ad
euro 150 mila, è facoltà delle parti
concordare contrattualmente
termini e condizioni in deroga
alle disposizioni della presente
legge. I contratti di cui al
periodo precedente devono essere
provati per iscritto.».
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Deroga art. 79 co.1
« Patti contrari alla legge»
«E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la
durata legale del contratto o ad attribuire al
locatore un canone maggiore rispetto a quello
previsto dagli articoli precedenti ovvero ad
attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le
disposizioni della presente legge.»
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Ambito di applicazione
Locazione di immobili:
non residenziali
anche destinati ad attività alberghiera
Canone annuo:
Superiore a 150,000 euro
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Cosa comporta?
Libertà di negoziazione delle clausole:
 durata inferiore a 6 o 9 anni (?)
 facoltà di recesso anticipato a favore di entrambe le parti
 formule di aggiornamento del canone (oltre ISTAT)
 rimodulazione della cauzione e delle garanzie
 disciplina degli oneri accessori
 rimodulazione delle indennità per finita locazione
 rimodulazione delle modalità di cessione della locazione
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Art. 19 : Esenzione da ogni imposta degli
accordi di riduzione dei canoni di locazione
Per la registrazione di un atto
che prevede esclusivamente
la riduzione di un canone di locazione
riguardante un contratto ancora in essere
è prevista
la totale esenzione
dalle imposte di registro e di bollo
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Art 21: Misure per l'incentivazione degli
investimenti in abitazioni in locazione
Incentivo Fiscale
per chi acquista immobili da destinare in locazione
a canone convenzionato
Deduzione IRPEF del 20% dal reddito complessivo
calcolato sul prezzo d’acquisto dell’immobile
n 8 quote annuali di pari importo.
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Concessione incentivo subordinata a:
 Compravendita avvenuta tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2017
 Immobile ceduto da imprese o cooperative edilizie di
costruzione o ristrutturazione immobiliare
 Immobile con destinazione d’uso residenziale
 Immobile che non di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9)
 Immobile con prestazioni energetiche A o B
 Canone di locazione convenzionato
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Condizioni della Locazione
Entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori,
l’Immobile deve essere locato per almeno otto anni,
con carattere continuativo, a canone convenzionato
(ex art. 2 co. 3 L. 431/1998, art. 18 DPR 380/2001 o art. 3 co. 114 L. 350/2003).
Il canone di locazione deve essere e
rimanere «agevolato» per tutti gli 8 anni.
Il diritto alla deduzione non viene meno se il contratto di
locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e
ne viene stipulato un altro entro un anno.
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