Corso Biennale di preparazione all’esame di Stato
di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
Sabato, 7 dicembre 2013
ore 9.00 – 13.00
Sede Verona: presso ODCEC di Verona – Via Tezone n° 5 - VERONA
Interventi di
dott. Stefano Tonelato
avv. Alberto Zorzi
Argomento assegnato:
“Periti e consulenti tecnici nel processo civile.
Iscrizione all’Albo CTU: esempio di redazione di una perizia
Lo svolgimento ed il ruolo di consulente di parte nella CTU”
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Ogni volta che il giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un
esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni tecnico scientifiche, può richiedere l'intervento di un esperto (art. 61 e ss.. del codice di
procedura civile).
Consulente
tecnico
Attività del
consulente
Art. 61. (Consulente tecnico)
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu'
consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei
consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone
iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di
attuazione al presente codice.
Art. 62. (Attività del consulente)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal
giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i
chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e
degli artt. 441 e 463.
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Consulente tecnico d'ufficio
Obbligo di
assumere
l'incarico e
ricusazione del
consulente
Responsabilità
del consulente
Art. 63.cpc
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di
prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre
un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato
dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha
nominato.
Art. 64.cpc
Responsabilità del consulente
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale
relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è
punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a €
10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale (sospensione
dall’esercizio ella professione). In ogni caso è dovuto il
risarcimento dei danni causati alle parti.
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Consulente tecnico d'ufficio
Art. 51 cpc- Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione (1), o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne
ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza
come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono
gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi;
quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
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processo civile
processo penale
Art. 220. cpp Oggetto della perizia.
1. La perizia è ammessa quando
occorre svolgere indagini o acquisire
dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche,
scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini
dell'esecuzione della pena o della
misura di sicurezza, non sono
ammesse perizie per stabilire
l'abitualità o la professionalità nel
reato, la tendenza a delinquere, il
carattere
e
la
personalità
dell'imputato e in genere le qualità
psichiche indipendenti da cause
patologiche.
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processo civile
Art. 191.cpc
(Nomina del consulente tecnico)
I.
Nei casi previsti dagli articoli 61
e seguenti il giudice istruttore,
con
ordinanza
ai
sensi
dell’articolo
183,
settimo
comma, o con altra successiva
ordinanza,
nomina
un
consulente, formula i quesiti e
fissa l’udienza nella quale il
consulente deve comparire.
II. Possono essere nominati più
consulenti soltanto in caso di
grave necessità o quando la
legge
espressamente
lo
dispone.
processo penale
Art. 221. cpp - Nomina del perito.
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo
tra gli iscritti negli appositi albi o tra
persone
fornite
di
particolare
competenza nella specifica disciplina.
Quando la perizia è dichiarata nulla, il
giudice cura, ove possibile, che il nuovo
incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della
perizia a più persone quando le indagini
e le valutazioni risultano di notevole
complessità ovvero richiedono distinte
conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo
ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di
astensione previsti dall'articolo 36.
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processo penale
Art. 222. cpp
Incapacità e incompatibilità del perito.
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di
nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è
affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai
pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso
dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza
personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone
o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è
chiamato a prestare ufficio di testimone o di
interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello
stesso procedimento o in un procedimento
connesso.
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Processo civile
Art. 192. cpc
Astensione e ricusazione del consulente
L'ordinanza è notificata al consulente
tecnico a cura del cancelliere, con invito
a comparire all'udienza fissata dal
giudice.
Il consulente che non ritiene di
accettare l'incarico o quello che,
obbligato a prestare il suo ufficio,
intende astenersi, deve farne denuncia
o istanza al giudice che l'ha nominato
almeno tre giorni prima dell'udienza di
comparizione; nello stesso termine le
parti debbono proporre le loro istanze
di ricusazione, depositando nella
cancelleria
ricorso
al
giudice
istruttore. Questi
provvede
con
ordinanza non impugnabile.
Processo penale
Art. 223. cpp
Astensione e ricusazione del perito.
1. Quando esiste un motivo di astensione, il
perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei
casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di
quello previsto dal comma 1 lettera h) del
medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di
ricusazione può essere presentata fino a che
non siano esaurite le formalità di
conferimento dell'incarico e, quando si tratti
di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti
successivamente, prima che il perito abbia
dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di
ricusazione decide, con ordinanza, il giudice
che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme
sulla ricusazione del giudice
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Le perizie nel processo penale
Capo VI - Perizia
Provvedimenti
del giudice
Art. 224 cpp. Provvedimenti del giudice.
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con
ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la
sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini,
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la
comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli
opportuni provvedimenti per la comparizione delle
persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli
altri provvedimenti che si rendono necessari per
l'esecuzione delle operazioni peritali.
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Le perizie nel processo penale
Art. 224-bis cpp. Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà
personale.
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della
reclusione nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario
compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone
viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre
all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 224, l’ordinanza di cui al comma 1 contiene a pena di nullità:
a) le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla;
b) l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;
c) l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile
per la prova dei fatti;
d) l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia;
e) l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento
coattivo ai sensi del comma 6;
f) l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento.
3. L’ordinanza di cui al comma 1 è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre
giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono
mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono
provocare sofferenze di non lieve entità.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di
risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il
giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo,
rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di
coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 132, comma 2.
7. L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.
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Le perizie nel processo penale
Capo VI - Perizia
Art. 225 cpp. Nomina del consulente tecnico.
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private
Nomina del
hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in
consulente
numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei
tecnico di parte periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla
legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di
farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova
nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere
a), b), c), d).
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Processo civile
Art. 193.cpc
(Giuramento del consulente)
All'udienza di comparizione il giudice
istruttore ricorda al consulente
l'importanza delle funzioni che è
chiamato ad adempiere, e ne riceve il
giuramento di bene e fedelmente
adempiere le funzioni affidategli al
solo scopo di fare conoscere ai giudici
la verità.
Processo penale
Art. 226. cpp –
Conferimento dell'incarico.
1. Il giudice, accertate le generalità del
perito, gli chiede se si trova in una delle
condizioni previste dagli articoli 222 e 223,
lo avverte degli obblighi e delle
responsabilità previste dalla legge penale e
lo invita a rendere la seguente
dichiarazione:
«consapevole
della
responsabilità morale e giuridica che
assumo nello svolgimento dell'incarico, mi
impegno ad adempiere al mio ufficio senza
altro scopo che quello di far conoscere la
verità e a mantenere il segreto su tutte le
operazioni peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il
perito, i consulenti tecnici, il pubblico
ministero e i difensori presenti.
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Processo civile
Art. 194.cpc
(Attività del consulente)
Il consulente tecnico assiste alle udienze
alle quali è invitato dal giudice
istruttore; compie, anche fuori della
circoscrizione giudiziaria, le indagini di
cui all'articolo 62, da sé solo o insieme
col giudice secondo che questi dispone.
Può essere autorizzato a domandare
chiarimenti alle parti, ad assumere
informazioni da terzi e a eseguire piante,
calchi e rilievi.
Anche quando il giudice dispone che il
consulente compia indagini da sé solo, le
parti possono intervenire alle operazioni
in persona e a mezzo dei propri
consulenti tecnici e dei difensori, e
possono presentare al consulente, per
iscritto o a voce, osservazioni e istanze.
Processo penale
Art. 228 cpp. Attività del perito.
1. Il perito procede alle operazioni necessarie
per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere
autorizzato dal giudice a prendere visione degli
atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle
parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad
assistere all'esame delle parti e all'assunzione di
prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia
per lo svolgimento di attività materiali non
implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico,
il perito richieda notizie all'imputato, alla
persona offesa o ad altre persone, gli elementi
in tal modo acquisiti possono essere utilizzati
solo ai fini dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono
senza la presenza del giudice e sorgono
questioni relative ai poteri del perito e ai limiti
dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice,
senza che ciò importi sospensione delle
operazioni stesse.
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Processo civile
Art. 92. disp.att.c.p.c.
Questioni sorte durante le indagini del
consulente
Se, durante le indagini che il consulente
tecnico compie da sé solo, sorgono
questioni sui suoi poteri o sui limiti
dell'incarico conferitogli, il consulente
deve informarne il giudice, salvo che la
parte interessata vi provveda con
ricorso.
Il ricorso della parte non sospende le
indagini del consulente.
Il giudice, sentite le parti, dà i
provvedimenti opportuni.
Processo penale
Art. 228 cpp. Attività del perito.
1. Il perito procede alle operazioni necessarie
per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere
autorizzato dal giudice a prendere visione degli
atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle
parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad
assistere all'esame delle parti e all'assunzione di
prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia
per lo svolgimento di attività materiali non
implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico,
il perito richieda notizie all'imputato, alla
persona offesa o ad altre persone, gli elementi
in tal modo acquisiti possono essere utilizzati
solo ai fini dell'accertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono
senza la presenza del giudice e sorgono
questioni relative ai poteri del perito e ai limiti
dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice,
senza che ciò importi sospensione delle
operazioni stesse.
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Processo civile
Art. 195.cpc
Processo verbale e relazione
Delle indagini del consulente si forma processo
verbale, quando sono compiute con l’intervento
del giudice istruttore, ma questi può anche
disporre che il consulente rediga relazione
scritta.
Se le indagini sono compiute senza l'intervento del
giudice, il consulente deve farne relazione, nella
quale inserisce anche le osservazioni e le istanze
delle parti.
La relazione deve essere trasmessa dal consulente
alle parti costituite nel termine stabilito dal
giudice con ordinanza resa all’udienza di cui
all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il
giudice fissa il termine entro il quale le parti
devono trasmettere al consulente le proprie
osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore
alla successiva udienza, entro il quale il consulente
deve depositare in cancelleria la relazione, le
osservazioni delle parti e una sintetica valutazione
sulle stesse.
Processo penale
Art. 227.cpp - Relazione peritale.
1. Concluse le formalità di conferimento
dell'incarico, il perito procede immediatamente ai
necessari accertamenti e risponde ai quesiti con
parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non
ritiene di poter dare immediata risposta, può
chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il
giudice provvede alla sostituzione del perito;
altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni,
nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai
quesiti e dispone perché ne venga data
comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di
particolare complessità, il termine può essere
prorogato dal giudice, su richiesta motivata del
perito, anche più volte per periodi non superiori a
trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta
ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i
sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note
scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di
essere autorizzato a presentare, nel termine
stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
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Processo civile
Art. 196.cpc
Rinnovazione delle indagini
e sostituzione del
consulente
Il giudice ha sempre la
facoltà di disporre la
rinnovazione delle indagini
e, per gravi motivi, la
sostituzione del consulente
tecnico.
Processo penale
Art. 231.cpp
Sostituzione del perito.
1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il
proprio parere nel termine fissato o se la richiesta
di proroga non è accolta ovvero se svolge
negligentemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con
ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo
o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non
imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa
all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a
comparire per discolparsi, può essere condannato
dal giudice al pagamento a favore della cassa delle
ammende di una somma da euro 154 a euro
1.549.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la
dichiarazione di astensione o di ricusazione.
5.
Il
perito
sostituito
deve
mettere
immediatamente a disposizione del giudice la
documentazione e i risultati delle operazioni
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peritali già compiute.
Le perizie nel processo penale
Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni
peritali.
Comunicazioni
relative ai
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui
lavori
inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare
atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni
peritali il perito dà comunicazione senza formalità
alle parti presenti.
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Le perizie nel processo penale
Art. 232 cpp. Liquidazione del compenso al
perito.
Liquidazione
del compenso
al perito
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto
del giudice che ha disposto la perizia, secondo le
norme delle leggi speciali.
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Sezione III: DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI
DEL CONSULENTE TECNICO
Partecipazione
all’udienza
esame
documenti
prodotti e non
prodotti
Art. 197. cpc
Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio
Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere
alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di
consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni
per mezzo dei difensori.
Art. 198. cpc
Esame contabile
Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore
può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la
conciliazione delle parti. Il consulente sente le parti e, previo consenso di
tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi
tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi
verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.
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Sezione III: DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI
DEL CONSULENTE TECNICO
Processo
verbale di
conciliazione
Titolo
esecutivo
Mancata
concliazione
Art. 199. cpc
Processo verbale di conciliazione
Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è
sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il
giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al
processo verbale.
Art. 200. cpc
Mancata conciliazione
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle
indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in
cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle
parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice
a norma dell'articolo 116 secondo comma
Art. 116. (Valutazione delle prove)
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga
altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma
dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in
generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
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Le perizie nel processo penale
dibattimento
Art. 508 cpp. Provvedimenti conseguenti all'ammissione
della perizia nel dibattimento.
1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una
perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e
deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento.
Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice
pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende
il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel
termine massimo di sessanta giorni.
2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del
collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è
esaminato a norma dell'articolo 501
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Le perizie nel processo penale
Art. 501 cpp. Esame dei periti e dei consulenti
tecnici.
Esame dei
periti e dei
consulenti
tecnici.
1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si
osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni,
in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni
caso facoltà di consultare documenti, note scritte
e pubblicazioni, che possono essere acquisite
anche di ufficio.
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Le perizie nel processo penale
Art. 502 cpp. Esame a domicilio di testimoni, periti e
consulenti tecnici.
Esame a
domicilio
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito
o di un consulente tecnico a comparire per legittimo
impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne
l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a
norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del
luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli
precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le
altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il
giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento
personale dell'imputato interessato all'esame.
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Il consulente tecnico di parte
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processo civile
Art. 201. cpc
(Consulente tecnico di parte)
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di
nomina del consulente, assegna alle
parti un termine entro il quale possono
nominare, con dichiarazione ricevuta
dal cancelliere, un loro consulente
tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad
assistere a norma dell'articolo 194 alle
operazioni del consulente del giudice,
partecipa all'udienza e alla camera di
consiglio ogni volta che vi interviene il
consulente del giudice, per chiarire e
svolgere, con l'autorizzazione del
presidente, le sue osservazioni sui
risultati delle indagini tecniche.
processo penale
Art. 230. c.p.p.
Attività dei consulenti tecnici.
1. I consulenti tecnici possono assistere al
conferimento dell'incarico al perito e
presentare al giudice richieste, osservazioni
e riserve, delle quali è fatta menzione nel
verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni
peritali, proponendo al perito specifiche
indagini e formulando osservazioni e riserve,
delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento
delle operazioni peritali, i consulenti tecnici
possono esaminare le relazioni e richiedere
al giudice di essere autorizzati a esaminare la
persona, la cosa e il luogo oggetto della
perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo
svolgimento della loro attività non può
ritardare l'esecuzione della perizia e il
compimento delle altre attività processuali
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Corso Biennale di preparazione all’esame di Stato
di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
Sabato, 7 dicembre 2013
ore 9.00 – 13.00
Sede Verona: presso ODCEC di Verona – Via Tezone n° 5 - VERONA
Intervento del dott. Stefano Tonelato
Membro della Commissione dell’ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Legali relativa
allo studio ed all’approfondimento delle procedure concorsuali.
Argomento assegnato:
“Periti e consulenti tecnici nel processo civile.
Iscrizione all’Albo CTU: esempio di redazione di una perizia
Lo svolgimento ed il ruolo di consulente di parte nella CTU”
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confronto civile e penale - studio commercialisti tonelato