I MEZZI DI PAGAMENTO
Classe II - IGEA
Economia aziendale
Marcello Carvisiglia – 2013
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I titoli di credito
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il
diritto ad una determinata prestazione.
Attestano l'esistenza di un diritto
(“incorporano un diritto”)
CARTTERISTICHE
Assicurano al legittimo possessore la
possibilità di far valere il diritto che
“incorporano”
Consentono il trasferimento di tale diritto
da un soggetto ad un altro
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I titoli di credito
Tipologie
Propriamente
detti
Di massa
Rappresentativi
di merci
Cambiali e
assegni
Titoli del debito
Pubblico, azioni e
obbligazioni
Polizza di carico
Fede di deposito
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I titoli di credito
Norme di
circolazione
Al portatore
Il trasferimento avviene
con la consegna del
titolo
All'ordine
Nominativi
Il trasferimento avviene
mediante “girata”
Il trasferimento avviene
mediante annotazione
sul titolo e sul registro
dell'emittente
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La cambiale
DEFINIZIONE:
Titolo di credito letterale, all'ordine, formale, astratto, autonomo ed esecutivo dal
quale risulta la promessa o l'ordine incondizionato di pagare o far pagare una
somma di denaro a favore del legittimo possessore, nel luogo e alla scadenza
indicati.
Letterale: i diritti in essa incorporati devono risultare esclusivamente
dalle espressioni letterali contenute nel titolo
All'ordine: è trasferibile da un soggetto ad un altro mediante un
ordine scritto (girata) posto sul retro del titolo
Formale: la legge prevede espressamente i requisiti che deve
possedere (in mancanza dei quali il titolo non vale come cambiale)
CARATTERISITCHE
Astratto: perché dalla cambiale non risulta la natura del rapporto
sottostante
Autonomo: perché ha vita indipendentemente dalle circostanze per
cui è stato emesso e da ogni altro fatto successivo
Esecutivo: in caso di mancato pagamento alla scadenza, il
possessore del titolo può dar corso ad un'azione rapida ed efficace
prevista dalla legge contro i beni del debitore (azione esecutiva)
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La cambiale pagherò
È una promessa incondizionata di pagamento di pagare una determinata somma nel
luogo e alla scadenza indicati a favore di un altro soggetto
Denominazione di pagherò inserita nel contesto del titolo e espresso
nella lingua in cui è redatto
La promessa incondizionata di pagare una somma determinata
L'importo in cifre e in lettere
L'indicazione della scadenza alla quale l'emittente dovrà pagare
REQUISITI
Il luogo di pagamento
La data e il luogo di emissione
Il nome del beneficiario
La firma autografa dell'emittente
L'indicazione della data e del luogo di nascita ovvero del codice
fiscale dell'emittente
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Esempio di pagherò
12‰ del valore
del pagherò
N.B: Il bollo non costituisce un requisito essenziale della cambiale, ma un effetto
cambiario non regolarmente bollato perde la qualità di titolo esecutivo.
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La cambiale Tratta
È un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato dato da un soggetto (traente)
ad un altro soggetto (trattario) di pagare alla scadenza indicata un determinata somma a
favore di un terzo soggetto (beneficiario).
TRAENTE: è colui il quale compila e
sottoscrive la tratta, impartendo l'ordine di
pagamento
SOGGETTI
COINVOLTI
TRATTARIO: è colui il quale riceve l'ordine
di pagamento.
BENEFICIARIO: il soggetto a favore del
quale la tratta viene emessa
Da un punto di vista operativo, la tratta è uno strumento molto comodo per gestire i
rapporti di più soggetti economici che tra loro hanno rapporti commerciali.
Da un punto di vista legale, va notato che la tratta ha valore solo se il trattario accetta
l'ordine di pagamento del traente, apponendo la propria firma.
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Scadenza delle cambiali
A vista: l'effetto è pagabile alla presentazione al debitore (per legge la
presentazione deve avvenire entro un anno dalla data di emissione)
A certo tempo vista (per la tratta): la scadenza cade al termine di un certo
tempo conteggiato dalla data di accettazione da parte del trattario (ad esempio
“a 30 giorni vista” vuol dire a 30 giorni dalla data di accettazione)
A certo tempo data: la scadenza cade al termine di un certo tempo
conteggiato dalla data di emissione della cambiale (es.: “a 60 giorni data” cioè
a 60 gg dalla data di emissione)
A giorno fisso: la cambiale scade in un giorno prefissato (es.: il 15 luglio, il 20
aprile, ecc.)
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La circolazione delle cambiali
Essendo un titolo all'ordine, la cambiale può circolare mediante girata. Con la
girata, il girante obbliga il debitore a pagare un altro soggetto, detto giratario
Propria: il girante
trasferisce al giratario la
proprietà della cambiale e
i diritti ad essa inerenti
Girata in pieno: “E per me pagate a…”
seguita da nome del giratario, luogo e data della
girata e firma del girante
Girata in bianco: effettuata dal girante tracciando la
propria firma sul retro della cambiale
GIRATE
Impropria: non trasferisce la
proprietà della cambiale, ma
attribuisce particolari incarichi
o diritti al nuovo possessore
del titolo
Girata per l'incasso: il girante incarica la banca
presso cui ha il c/c di riscuotere la cambiale alla
scadenza
Girata in garanzia: il girante offre la cambiale in
pegno al giratario a garanzia di un proprio debito
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L'avallo
Quando il beneficiario teme che l'obbligato cambiario non paghi la cambiale alla
scadenza, può chiedere che un altro soggetto ne garantisca il pagamento. Tale garanzia
prende il nome di avallo. La dichiarazione di avallo viene indicata sulla parte anteriore
del titolo con l'espressione “per avallo” seguita dal nome dell'avallato (obbligato
cambiario) e dalla firma dell'avallante (soggetto che garantisce il pagamento). L'avallante
può garantire sia l'obbligato cambiario principale sia uno degli obbligati di regresso.
Se non viene indicato il nome della persona per la quale si garantisce, l'avallo si intende
dato per l'emittente nel pagherò o per il traente nella tratta.
Emittente (pagherò)
AVALLANTE
garantisce il pagamento
Obbligato
principale
Trattario/accettante
(tratta)
AVALLATO
Giranti (pagherò)
Obbligato di
regresso
Traente e giranti
(tratta)
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Pagamento e protesto
PAGAMENTO
La cambiale deve essere pagata dall’emittente del pagherò, dal trattario-accettante
della tratta oppure dai loro eventuali avallanti. Il portatore della cambiale in scadenza
deve presentarla al pagamento nel giorno di scadenza o in uno dei due giorni feriali
successivi, nel luogo e all’indirizzo su essa indicato. Dopo aver pagato quanto dovuto, il
debitore ha diritto di ricevere la cambiale quietanzata, per conservarla come prova
dell'avvenuto pagamento. La quietanza viene data apponendo sul retro del titolo la
scritta “pagato” o “per quietanza”.
PROTESTO
Il protesto è la constatazione solenne, effettuata entro i due giorni successivi a quello
di scadenza del titolo di credito, con cui un pubblico ufficiale prende atto del
mancato pagamento di un titolo di credito.
L’atto di protesto viene redatto su un foglio che si attacca alla cambiale, sul quale
il pubblico ufficiale identifica il debitore riportando le sue eventuali dichiarazioni
(“sono senza fondi”, “provvederò in seguito”), oppure riferendo di non aver
rintracciato il debitore e dichiara di aver levato il protesto non avendo riscosso
l’importo della cambiale.
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Azioni in caso di mancato pagamento
Azione diretta
Il portatore di una
cambiale
insoluta può
scegliere:
Azione di
regresso
Contro i beni dell’obbligato principale
oppure contro quelli del suo eventuale
avallante
Contro i beni di uno qualsiasi degli obbligati
di regresso oppure contro quelli dei
loro eventuali avallanti
Per esercitare l’azione di regresso è necessario che il
mancato pagamento sia attestato con un atto di protesto
redatto da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario, ecc.)
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Azioni cambiarie
Lo svolgimento delle azioni diretta e
di regresso si svolge in tre fasi:
Atto di precetto: Atto che contiene l’intimazione al
debitore di pagare l’importo dovuto, aumentato di spese e
interessi, entro un termine non inferiore ai 10 giorni
Pignoramento: Atto con cui l’ufficiale giudiziario individua i
beni del debitore ritenuti sufficienti a coprire il debito e
ingiunge allo stesso di non vendere né sottrarre tali beni
Vendita forzata: Vendita pubblica all’asta dei beni
pignorati eseguita in caso di mancato pagamento entro i
10 giorni successivi al pignoramento
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L’assegno bancario
L'assegno bancario è uno strumento di pagamento (da ricomprendersi fra i titoli
di credito) che consente al titolare di un conto corrente bancario il pagamento
di una somma ad un altro soggetto o a se stesso.
Denominazione di ASSEGNO BANCARIO
Ordine incondizionato di pagare una somma
determinata (come per la cambiale tratta)
REQUISITI
Nome della BANCA che deve pagare
Luogo di pagamento (sede, filiale o agenzia)
Data e luogo di EMISSIONE dell’assegno
FIRMA apposta dal traente
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L’assegno circolare
L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di
credito, a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso
di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i
recapiti comunque indicati dall'emittente
Il soggetto emittente DEVE essere una BANCA
PRESUPPOSTI
Tale banca DEVE avere l’autorizzazione ad emetterlo
I fondi devono essere preventivamente depositati
Denominazione di ASSEGNO CIRCOLARE
Promessa INCONDIZIONATA di PAGARE A VISTA la somma
REQUISITI
Indicazione del BENEFICIARIO
Data e luogo di EMISSIONE
FIRMA della banca emittente
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Le carte di debito e di credito
Si tratta di tessere con banda magnetica che possono essere:
• Bancomat: legato al conto corrente aperto presso la banca, può essere
usato per effettuare prelievi di contati presso filiali della propria banca o di
altre banche (ma questo può comportare commissioni sul prelievo)
• Carte prepagate: dette anche “borsellino elettronico”, funzionano su diversi
circuiti di pagamento e contengono un importo a scalare che può essere
utilizzato per acquisti successivi fino al suo esaurimento. Esistono usa e getta
e ricaricabili.
• Carte di credito: consentono di effettuare acquisti e prelevare denaro,
rimandando al mese successivo il pagamento dei beni e servizi acquistati.
Rispetto agli strumenti precedentemente descritti, la CdC non richiede che ci
sia disponibilità sul conto o nella carta stessa, poiché sarà l’istituto emittente
(VISA, Mastercard, American Express ecc.) a pagare. Il mese successivo,
tale istituto invierà l’estratto conto con le spese che verrà addebitato in conto
corrente.
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Altri strumenti di pagamento
• Conto corrente POSTALE: è un mezzo di pagamento rapido ed economico. Si utilizzano dei
moduli prestampati (spesso inviati da chi deve ricevere il pagamento) o in bianco che vanno
compilati a mano
• Vaglia postale: efficiente ed economico per trasferire somme di denaro in sicurezza da un
soggetto ad un altro. I suoi requisiti sono: Importo; Beneficiario; Ufficio Postale di emissione;
Data di emissione; Dati del mittente
• Bonifico: è lo strumento che i correntisti delle banche utilizzano per trasferire fondi ad altri
soggetti, anch’essi correntisti – ma non necessariamente della medesima banca. Con
l’armonizzazione dei regolamenti bancari, attualmente ciascun correntista è titolare di un
IBAN (Internationa Bank Account Number) composto da 27 cifre (le prime due indicano il
paese), mediante il quale effettuare e ricevere i bonifici.
• RI.BA.(ricevute bancarie): sono strumenti di riscossione utilizzati dalle aziende che inviano
le proprie partite da incassare (fatture ecc.) alla propria banca che contatterà il debitore (o la
sua banca) per ricevere la somma.
• MAV e RID: i primi sono riscossioni di somme periodiche, i secondi sono pagamenti che le
banche effettuano periodicamente per conto dei propri clienti (come la domiciliazione delle
utenze)
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