Corso RLS
Corso aggiornato al Digs. 81/2008 e smi e
agli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni
Accordo 21 dicembre 2011 — Linee interpretative 25
luglio 2012
e Circolare 7/2012 della Regione Lombardia in BURL
20.09.2012
Quanto costa in Italia ogni anno la
mancata prevenzione ?
circa 50 mld. Euro/Anno
Qual’è la % sul Pil della mancata
prevenzione ?
circa 4% del PIL
Costi mancata prevenzione
Oggi il D.Lgs. 81/2008 impone che "ogni lavoratore
deve prendersi cura della salute e sicurezza propria e di
quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro, su
cui ricadono gli effetti delle sue azioni ed omissioni,
conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro."
 Lo prescrive art. 20 D.Lgs. 81/2008 ma l'obbligo era
imposto da:
 Decreti precedenti (547/55 e 303/56 e D.Lgs. 626/94)
 Codice penale (1930) e Codice civile (1942)
 oltre che dalla ovvia civiltà dei comportamenti sociali

Perche siamo qui ?

E deve riguardare "tutti i rischi", con
particolare riferimento a rischi specifici
collegati alle diverse attivita produttive,
mansioni, gestione di emergenze,
situazioni anomale o impreviste, presenze
di portatori di handicap, visitatori
occasionali, ecc.
CIASCUN LAVORATORE
= diritto individuale ed
inalienabile
L'Evoluzione
storica della
normativa
sulla salute e
sulla sicurezza
sul lavoro (rif. Legislativi)
A quando risale la 1.a Legge italiana per
la tutela di Salute e Sicurezza sul lavoro ?

Fine 1800 ?

Primo decennio del 1900 ?

Periodo fascista (1923 -1943) ?

1945- 1960 ?

Decreto 626 del 1994

Legislazione
La prima normativa italiana per la tutela della
Salute e Sicurezza sul lavoro risale a prima
dell'Unita d'Italia (1859, Legge sulle Miniere Vittorio Emanuele II).
Alcune importanti risalgono a fine 1800:
Legge sulla assicurazione sugli Infortuni sul
lavoro(l'INAIL di allora) ma non valeva per tutti i
lavoratori, ma solo per alcuni settori industriali ad
alto rischio infortuni
>Altre Leggi su tutela lavoro donne e fanciulli.
All'inizio del 1900 alcuni decreti su attivita ad alto
rischio infortuni: Scavi, Lavori in
sotterraneo,Ferrovie, Esplosivi.
Legislazione italiana
         
fine 1800 e inizio 1900: prime norme settoriali
1930: Codice penale (art. 489 e 490)
1942 Codice civile (art. 2087 e 2050)
1948: Costituzione (art. 32, 41, altri)
1955: DPR 547 Prevenzione Infortuni
1956: DPR 303 Igiene del lavoro
1970: Legge 300 "Statuto dei lavoratori
1988: DPR 175 "Seveso" (oggi D.Lgs. 334/99)
1994: D.Lgs. 626 (oggi D.Lgs. 81/2008)
2008: D.Lgs. 81, il cosiddetto "Testo Unico"
Norme su salute e sicurezza sul
lavoro (principali)
Oggi, in Italia e in vigore ii D.Lgs. 81/2008, il
cosiddetto "Testo Unico" su salute e sicurezza sul
lavoro 9.4.2008:
 ha sostituito ii precedente D.Lgs. 626/1994
 è stato parzialmente aggiornato nel 2009
 è affiancato da altre Leggi (es. Tutela
maternità)
 e integrato da Decreti e Circolari attuative
 e integrato da "Accordi Stato-Regioni e altre
 disposizioni

Normativa generale
art. 41 - L'iniziativa privata economica e'
libera. Non puo' svolgersi in contrasto con
l'utilita' sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana.
 Art.32 - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo ed
interesse della collettivita‘ .Nessuno puo'
essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario, se non per disposizioni di legge.
Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro e cura
la formazione.

COSTITUZIONE
La tutela della salute e della sicurezza e
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettivita‘.
prevale sugli interessi economici di
impresa

(v. ultimo es. ILVA)
COSTITUZIONE






Nel 1930 fu approvato il Codice penale,
che pur modificato da allora, prevede
ancora oggi:
Art. 1: reati e pene (applicabilità e
soggetti)
artt. 437 e 451: prevenzione
disastri/infortuni
art. 589: omicidio colposo
art. 590: lesioni personali colpose
altri
CODICE PENALE
- Art. 589 c. p.: Omicidio colposo:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5
anni.
 Se il fatto è commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da 2 a 5 anni”.
 - Art. 590 c. p., 1 comma: Lesioni personali colpose:
“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione
personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o
con la multa fino a 300 euro”.


Attenzione: le prescrizioni e le
sanzioni si
applicano anche a noi tutti nei
luoghi di vita !
Risponde di lesione od omicidio
Colposo il datore di lavoro,
Dirigente, preposto che abbia
(ad esempio) colposamente
esposto ii lavoratore ad agenti
nocivi in ambiente di lavoro.
artt. 589 c.p. e 590 c.p.
L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro
CODICE CIVILE
art. 2087: tutela delle condizioni
di lavoro
Art. 9- Tutela della salute e dell'integrita fisica
"I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l’applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica."
Statuto del Lavoratori
Legge 300/1970
Ogni lavoratore deve prendersi cura
della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro
OBBLIGHI GENERAL! DEL
LAVORATORE
(art. 20, comma 1 del D.Lgs.
81/2008)
II soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, ii soggetto che,
secondo ii tipo e l'assetto dell'organizzazione
nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’
organizzazione stessa o dell'unita produttiva,
in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa.
In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'
organo di vertice medesimo.
il DATORE DI LAVORO chi ?
(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/ 9
aprile 2008)
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del
D.Lgs. n. 165/2001, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall’ organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell’ ubicazione e dell’ ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l’ attività e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa.
Datore di Lavoro pubblico: chi è ?
(Art. 2 c. 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile
2008)
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’ attività lavorativa e vigilando
su di essa.
Tra le misure generali di tutela ora vi è
“l’informazione e formazione adeguate per
dirigenti e i preposti” (art. 15 c. 1 lett. o)
Il DIRIGENTE: chi è ?
(Art. 2 c. 1 lett. d) D.Lgs. 9 aprile
2008)
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
•
II datore di lavoro non puol delegare le
seguenti attività:
a)la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del DVR
(articolo 28);
b)la designazione del RSPP (responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi).
Obblighi NON delegabili datore di
lavoro - Art. 16
Art. 16. Delega di funzioni
•
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, e'
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a)
che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b)
che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c)
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d)
che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e)
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Obblighi delegabili datore di
lavoro - Art. 16
a)
nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo;
b)
designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
Obblighi datore di lavoro e
dirigente - Art. 18
d)
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, sentito ii responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e)
prendere le misure appropriate affinchè soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che ii
espongono ad un rischio grave e specifico;
I) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
Obblighi datore di lavoro e
dirigente - Art. 18
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41,
comunicare tempestivamente al medico competente la
cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino ii posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
Obblighi datore di lavoro e
dirigente - Art. 18
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36
e 37;
m)
astenersi, salvo eccezione debitamente
motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere al lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
n)
consentire al lavoratori di verificare,
mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e
di protezione della salute;
Obblighi datore di lavoro e
dirigente - Art. 18
o) consegnare tempestivamente al RLS su richiesta di
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del
DVR.
p) elaborare il DVR, anche su supporto informatico
consegnarne tempestivamente copia ai RLS;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
t) adottare le misure necessarie al fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione del luoghi di
lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e
immediato,
Obblighi datore di lavoro e
dirigente - Art. 18
z) aggiornare le misure di prevenzione in
relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della
salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL i
nominativi dei RLS.
bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza
prescritto giudizio di idoneità.
Obblighi datore di lavoro e
dirigente - Art. 18
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti dei poteri
conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di
iniziativa.
Il preposto ha gli obblighi previsti dall'art.
19.
Il preposto chi è?
a)
sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di SSL e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in
caso di persistenza della inosservanza, informare i loro
superiori diretti;
b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino
posto di lavoro o la zona pericolosa;
OBBLIGHI del PREPOSTO
(Art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008)
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione
di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali
venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione
OBBLIGHI del PREPOSTO
(Art. 19 D.Lgs. 9 aprile 2008)
RSPP - responsabile del servizio di prevenzione e
Protezione:
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi; art. 2,
comma 1, lettera f)
 ASPP «addetto al servizio di prevenzione e
protezione>:
persona in possesso delle capacita e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, facente parte del
servizio di cui alla lettera I); art. 2, comma 1, lettera
g)
RSPP E ASPP chi sono?
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. II servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attivita'aziendali;
Compiti del SPP
d) a proporre i programmi di informazione e
formazione dei Lavoratori ;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè
alla riunione periodica di cui all'art. 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'articolo 36.
2. I componenti del SPP sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al
presente decreto legislativo.
3. II SPP e' utilizzato dal datore di lavoro.
Compiti del SPP
"1. Il RLS e' istituito a livello territoriale o di
comparto,
aziendale e di sito produttivo.
2. In tutte le aziende, o unita produttive, e eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unita produttive che occupano
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è di norma eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno oppure è individuato
per più aziende nell'ambito territoriale o del
comparto produttivo secondo quanto previsto
dall'articolo 48.).".
RLS chi è?
4.
Nelle aziende o unità produttive con più
di 15 lavoratori il RLS e eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l’espletamento
delle funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
Compiti del RLS
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione
collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unita produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del
medico competente;
Attribuzioni del RLS
d) è consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle M.P.
f)
riceve le informazioni provenienti dai servizi
di vigilanza;
g)
riceve una formazione adeguata e,
comunque, non inferiore a quella prevista
dall'articolo 37;
Attribuzioni del RLS
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l’attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori; (art 9 Statuto Lavoratori — Legge 300)
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorita' competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
1) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attivita';
o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Attribuzioni del RLS
2.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facolta‘ riconosciutegli, anche
tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non
può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento
della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale
Attribuzioni del RLS
4. Il RLS riceve copia del documento DVR, su sua richiesta e per
l'espletamento della sua funzione
5. Il RLS dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per
l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del DUVRI
6. Il RLS e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale
relativamente alle informazioni contenute nel DVR e DUVRI, nonche
al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7.
L'esercizio delle funzioni di RLS per la sicurezza e'
incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP
Attribuzioni del RLS
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