Il Fondo Centrale di Garanzia
Sabrina Ricco
Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale
Bolzano, 28 aprile 2015
Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del
rischio di credito, operativo presso il Ministero dello sviluppo
economico, a sostegno delle PMI.
Il Fondo sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie
imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte
di finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari
finanziari.
L’impresa che ottiene l’intervento del Fondo di Garanzia non
riceve un contributo in denaro ma la concreta possibilità di far
fronte al proprio fabbisogno finanziario.
2
Il sistema
Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100,
lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a
favore delle piccole e medie imprese”
Raggruppamento
Temporaneo
Impresa
Convenzione per la
gestione del Fondo
Garanzia di ultima
istanza dello Stato
Mandataria
BdM-MCC
Mandanti
Artigiancassa
MPS Capital Services
Mediocredito Italiano
Istituto Centrale
Banche Popolari
3
Fondo di garanzia per le PMI
Attenuazione del
rischio di credito,
con riduzione
dell’assorbimento di
capitale per i
soggetti finanziatori
sulla quota garantita/
controgarantita
Gli attori del sistema
Consiglio di gestione
12(*)
società
di leasing
e factoring
Soggetti operanti con
la garanzia diretta
4
122(*)
confidi e «altri
fondi di garanzia»
290(*)
banche
*Con riferimento alle operazioni accolte nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2014
Soggetti operanti con
la controgaranzia
Le caratteristiche (1/3)
5
Ammissibilità alla
garanzia per
qualunque operazione
finanziaria
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività
di impresa può accedere all’intervento del Fondo (liquidità, pagamento
fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.)
Intersettorialità
Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori
economici. L’intervento è particolarmente efficace nel sostenere le imprese in
fase di start up.
Ponderazione zero
L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello
Stato, ciò significa che le banche e i confidi applicano «attenuazione del
rischio di credito».
Escutibilità a prima
richiesta
La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a
prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri
fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata,
irrevocabile.
Cumulabilità con
altre agevolazioni
pubbliche
E’ possibile cumulare l’intervento della garanzia del Fondo con altre
agevolazioni pubbliche nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata
dall’Unione Europea.
Procedure snelle
La presentazione e la gestione delle domande di ammissione al Fondo di
Garanzia avviene tramite una procedura on line che consente tempi di
istruttoria estremamente contenuti.
Le caratteristiche (2/3)
Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo è pari a zero.
La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai
soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del
patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di
praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate.
La garanzia di
ultima istanza
dello stato
Essa agisce:

nel caso di garanzia diretta;

nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta
sul patrimonio del garante.
Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in
forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su “fondo rischi” da
Confidi o altro Fondo di Garanzia.
6
Le caratteristiche (3/3)
Garanzia
diretta
 E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari
(art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate
(queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio)
 Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e
copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare
dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
 Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio
nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in
Toscana, e per le operazioni pari o inferiori a 100 mila euro, in Abruzzo.
Controgaranzia
 E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di
garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
 Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello
risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual
caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle
somme da questi versate a titolo definitivo.
Cogaranzia
7
 Ha la finalità di realizzare un’azione sinergica tra la garanzia del
Fondo e quella dei Confidi, consentendo a questi ultimi di incrementare
l’effetto del loro intervento a tutto vantaggio della PMI garantita in
termini di possibilità e di costo di accesso al credito.
La Garanzia diretta
Modalità operative
Soggetti richiedenti e soggetti beneficiari
Soggetti richiedenti
Possono richiedere la Garanzia Diretta:
 le Banche, anche in qualità di capofila di
pool di banche;
 gli Intermediari vigilati;
 le SFIS;
 le SGR e le Società di gestione
armonizzate per le sole operazioni sul
capitale di rischio.
Per presentare operazioni a valere sul
Fondo, i soggetti richiedenti devono essere
accreditati mediante richiesta scritta al Gestore
ovvero richiesta di credenziali per l’utilizzo della
procedura
telematica,
inviando
la
documentazione
prevista
dalle
vigenti
Disposizioni Operative.
9
Soggetti beneficiari
Tutte le PMI rientranti nei parametri
dimensionali di cui al Decreto MAP del 18
aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
238 del 12 ottobre 2005, ed alla
Raccomandazione
della
Commissione
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003:
 valutate
economicamente
finanziariamente sane;
e
 appartenenti a qualsiasi settore ad
eccezione
di
alcuni
settori
tradizionalmente
esclusi
dalla
UE
specificati nelle Disposizioni Operative
 situate sul territorio nazionale.
Non sono ammesse le operazioni a favore di
soggetti beneficiari finali per i quali sia
pervenuta comunicazione di avvio delle
procedure di recupero, di richiesta di
attivazione o di richiesta di prolungamento
relativa ad altre operazioni già garantite.
Operazioni finanziarie ammissibili
Sulla base delle Disposizioni Operative le operazioni ammissibili sono classificate in:
a) Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
b) Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi;
c) Operazioni sul capitale di rischio;
d) Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo
bancario di qualsiasi durata;
e) Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione
straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
f) Altre Operazioni finanziarie.
Tra le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e tra le Altre operazioni finanziarie, rientrano
anche i finanziamenti a M/L Termine e i Prestiti Partecipativi, a fronte di investimenti, per i quali
la Garanzia è concessa secondo il Regolamento CE n. 800/2008. In tutti gli altri casi la Garanzia
è concessa secondo il regime de minimis.
In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di
ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto
richiedente.
10
Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una
scadenza stabilita e certa. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili solo se hanno
una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione.
Caratteristiche della garanzia diretta: percentuali di
copertura e importo massimo garantito
Garanzia diretta
IMPRESE
OPERAZIONI
Imprese Mezzogiorno
Femminili Area di crisi
Autotrasporto
Riserve PON e Poin
Sisma Abruzzo Sisma
Emilia
Altre imprese
Start up innovative e
incubatori di impresa
Quota di copertura / Importo massimo garantito
80%
€ 2,5 mln
non ammissibile
80%
€ 2,5 mln
80%
30%
€ 1,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio
50%
Altra operazione finanziaria
80%
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a
36 mesi
Consolidamento passività a breve su stessa
banca/gruppo bancario
11
80%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
80%
€ 2,5 mln
non ammissibile
80%
€ 2,5 mln
30%
€ 1,5 mln
80%
€ 2,5 mln
€ 2,5 mln
non ammissibile
80%
€ 2,5 mln
50%
€ 2,5 mln
€ 1,5 mln
80%
80%
€ 2,5 mln
60%
€ 1,5 mln
€ 2,5 mln
€ 2,5 mln
non ammissibile
80%
€ 2,5 mln
Attivazione della Garanzia diretta
12
Procedure di attivazione della Garanzia Diretta (1/3)
La Garanzia Diretta è escutibile dai soggetti richiedenti:
 in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali
 qualora il soggetto richiedente (Confidi o altro Fondo) risulti inadempiente nel termine di
120 giorni dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di quest’ultimo delle
procedure di recupero (a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il
Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e,
proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al
soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali).
13
Procedure di attivazione della Garanzia Diretta (2/3)
Avvio delle procedure di
recupero del credito
• Inadempimento del Soggetto Beneficiario
• Intimazione del pagamento
I soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite
raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto
beneficiario finale inadempiente, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per
rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Contestualmente, i soggetti richiedenti
comunicano al Gestore-MCC, mediante portale FDG, l’avvio delle procedure di recupero.
Per “ data inadempimento ” si intende:
 per le operazioni di durata pari o < 18 mesi senza PDA la data di
risoluzione o revoca
Inadempimento
del soggetto
Beneficiario
 per le operazioni di durata pari o < 18 mesi con PDA ovvero > 18 mesi
la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente)
 per le procedure concorsuali la data di ammissione del soggetto
beneficiario finale alle procedure concorsuali
• in caso di Fallimento: data della sentenza del Tribunale
• in caso di Concordato preventivo: data del decreto del Tribunale
• in caso di Altre procedure concorsuali: data di ammissione
14

per le operazioni di fideiussione la data di escussione della fideiussione
Procedure di attivazione della Garanzia Diretta (3/3)
Per avvio delle procedure di recupero si intende l’invio di un’intimazione di pagamento
Intimazione di pagamento per essere valida agli effetti dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia del fondo,
deve avere ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate
scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati
Non è considerata valida ai fini della garanzia del Fondo, la diffida di pagamento nella quale viene intimato di
pagare le sole rate rimaste insolute oltre interessi, pur preannunciando la stessa, in casa di riscontro negativo,
l’avvio delle azioni legali di recupero
Nel caso di più intimazioni di pagamento costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di
pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata
15
Avvio delle
procedure
di recupero
 operazioni di durata pari o < 18 mesi revoca o risoluzione contenente l’intimazione al
pagamento
 operazioni di durata > 18 mesi nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito
del decreto ingiuntivo
 procedure concorsuali nel deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto
equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa
comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di
credito, nel caso di concordato preventivo)
Termini
 operazioni di durata pari o < 18 mesi senza PDA, a pena di inefficacia l’avvio delle
procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre 3 mesi successivi alla scadenza e
deve esserne data comunicazione al Gestore-MCC entro 2 mesi dalla data di avvio delle
procedure di recupero
 Operazioni di durata > 18 mesi ovvero pari o < 18 mesi con PDA, a pena di inefficacia,
l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire inviando comunicazione al soggetto
beneficiario finale inadempiente entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento
Attivazione della Garanzia Diretta
La richiesta di attivazione del Fondo può essere richiesta al Gestore-MCC, mediante portale
FDG:
16

trascorsi 60 gg dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il
pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti beneficiari finali

sono improcedibili le richieste presentate prima del suddetto termine

a pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata entro 120 gg dalla
data di avvio delle procedure di recupero
Documentazione da allegare
 copia della delibera di concessione del finanziamento o dell’operazione di locazione finanziaria e/o copia dell’atto
di stipula o perfezionamento;
 (operazioni > 18 mesi) copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
 (> 18 mesi ovvero pari o < 18 mesi con PDA) copia dell’atto di erogazione (verbale di consegna) e copia del
piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze
 dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
• data dell’inadempimento;
• data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione sugli atti intrapresi e sulle eventuali
somme recuperate;
• l’ammontare dell’esposizione, rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero,
comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali o di
mora; nel caso di procedure concorsuali va considerato l’importo dell’atto di procedura;
 copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero
 copia dell’Allegato 4 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, con
allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore
 documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito di credito del soggetto beneficiario
finale:
• ultimi due bilanci approvati ovvero ultime due dichiarazioni fiscali e prospetti contabili
 documentazione relativa ad altri dati dichiarati in fase di domanda - parametri dimensionali, investimenti
 copia della documentazione inerente le eventuali garanzie acquisite
 per le operazioni di locazione finanziaria, atto d’obbligo, debitamente sottoscritto, con cui il soggetto richiedente
si impegna a retrocedere al Fondo, in misura corrispondente alla percentuale garantita, l’importo ricavato dalla
vendita del bene oggetto della locazione finanziaria.
17
Sono improcedibili e decadono d’ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal
soggetto richiedente entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del Gestore-MCC
Cause di inefficacia della garanzia diretta
 NON si verifica la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione
relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di
cui all’allegato 1.
 qualora l’intimazione di pagamento non contenga la richiesta dell’ammontare
dell’esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e
dagli interessi maturati
 mancato rispetto dei termini:
• richiesta di attivazione presentata oltre 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di
recupero;
• mancata trasmissione al Gestore-MCC della documentazione richiesta entro 3 mesi
dalla ricezione;
• risoluzione o revoca deliberata oltre 3 mesi dalla scadenza dell’operazione (operazioni
di durata pari o < 18 mesi senza PDA);
• risoluzione o revoca non comunicata al Gestore-MCC entro 2 mesi dalla data di avvio
delle procedure (operazioni di durata pari o < 18 mesi senza PDA);
18
• per le operazioni di durata > 18 mesi e per le operazioni pari o < 18 mesi con PDA,
qualora l’intimazione di pagamento non venga inviata al soggetto beneficiario entro 12
mesi dall’inadempimento.
La Controgaranzia
Modalità operative
Tipologie di intervento e Soggetti richiedenti
Anche nel caso di controgaranzia l’intervento del Fondo è limitato alle operazioni
finanziarie di nuova concessione ed erogazione.
La richiesta di ammissione deve essere presentata previa delibera di concessione della
garanzia da parte del confidi.
La delibera del confidi non può precedere di più di 6 mesi la richiesta di ammissione al Fondo.
Controgaranzia a prima richiesta a condizione che la garanzia dei Confidi abbia caratteristiche
identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia diretta. Le convenzioni confidi
stipulate con le banche devono far esplicito riferimento alla normativa del Fondo.
La controgaranzia a prima richiesta, in caso di default del confidi, può essere escussa anche
dalla banca garantita.
Controgaranzia sussidiaria è escutibile, salvo acconto, solo dopo la conclusione delle
procedure di recupero
20
Tipologie di intervento e Soggetti richiedenti
Soggetti richiedenti
Soggetti beneficiari
 Confidi;
Tutte le PMI rientranti nei parametri
dimensionali di cui al Decreto MAP del 18
aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla
Raccomandazione della Commissione
Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003:
 Altri Fondi di garanzia gestiti da
Banche, o Intermediari ex artt. 106 e
107 del TUB.
Per presentare operazioni sul Fondo, i
soggetti
richiedenti
devono essere
accreditati mediante richiesta scritta al
Gestore ovvero richiesta di credenziali
per l’utilizzo della procedura telematica,
inviando la documentazione prevista dalle
Disposizioni operative.
 valutate
economicamente
finanziariamente sane;
 appartenenti a qualsiasi settore ad
eccezione
di
alcuni
settori
tradizionalmente esclusi dalla UE
specificati nelle Disposizioni Operative
 situate sul territorio nazionale.
21
e
Caratteristiche della controgaranzia: percentuali di
copertura e importo massimo garantito
Controgaranzia
IMPRESE
OPERAZIONI
Imprese Mezzogiorno
Femminili Area di crisi
Autotrasporto
Riserve PON e Poin
Sisma Abruzzo Sisma
Emilia
Altre imprese
Start up innovative e
incubatori di impresa
Quota di copertura / Importo massimo garantito
22
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione 80% di 80%
€ 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a
80% di 80%
36 mesi
Consolidamento passività a breve su stessa
60% di 60%
banca/gruppo bancario
€ 2,5 mln
€ 1,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio
80% di 60%
€ 2,5 mln
Altra operazione finanziaria
80% di 80%
€ 1,5 mln
90% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
90% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
non ammissibile
90% di 80%
€ 2,5 mln
60% di 60%
€ 1,5 mln
80% di 80%
€ 2,5 mln
non ammissibile
90% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 60%
€ 2,5 mln
90% di 80%
€ 2,5 mln
80% di 80%
€ 1,5 mln
non ammissibile
80% di 80%
80% di 80%
€ 2,5 mln
€ 2,5 mln
non ammissibile
80% di 80%
€ 2,5 mln
Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta”
23
Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” (1/4)
La Controgaranzia “a prima richiesta”
beneficiari finali, a richiesta:
è escutibile, in caso di inadempimento dei soggetti
 dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia ammessi all’intervento del Fondo che hanno già
pagato la quota ovvero, quelli che hanno assunto l’impegno a pagare la quota da essi
garantita
 dei soggetti finanziatori, qualora il soggetto richiedente risulti inadempiente nel termine di
120 giorni dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di quest’ultimo delle
procedure di recupero (a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il
Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e,
proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al
soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali).
24
Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” (2/4)
Avvio delle procedure di
recupero del credito
• Inadempimento del Soggetto Beneficiario
• Intimazione del pagamento
I soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite
raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto
beneficiario finale inadempiente, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per
rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Contestualmente, i soggetti richiedenti
comunicano al Gestore-MCC, mediante portale FDG, l’avvio delle procedure di recupero.
Per “ data inadempimento ” si intende:
 pari o < 18 mesi senza PDA data di risoluzione o revoca
 pari o < 18 mesi con PDA ovvero > 18 mesi data della prima rata scaduta
e non pagata (anche parzialmente)
Inadempimento
del Soggetto
Beneficiario
 procedure concorsuali data di ammissione del soggetto beneficiario finale
alle procedure concorsuali
• fallimento data della sentenza del Tribunale
• concordato preventivo data del decreto del Tribunale
• altre procedure concorsuali data di ammissione
25

operazioni di fideiussione data di escussione della fideiussione stessa
Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” (3/4)
Per avvio delle procedure di recupero si intende l’invio di un’intimazione di pagamento
Intimazione di pagamento per essere valida agli effetti dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia del fondo,
deve avere ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate
scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati
Non è considerata valida ai fini dell’attivazione della garanzia del Fondo, la diffida di pagamento nella quale viene
intimato di pagare le sole rate rimaste insolute oltre interessi, pur preannunciando la stessa, in caso di riscontro
negativo, l’avvio delle azioni legali di recupero
 pari o < 18 mesi revoca o risoluzione contenente l’intimazione al pagamento
Avvio delle
procedure
di recupero
 > 18 mesi nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo
 procedure concorsuali nel deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto
equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa
comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di
credito, nel caso di concordato preventivo)
 pari o < 18 mesi senza PDA, a pena di inefficacia l’avvio delle procedure di recupero
deve avvenire entro e non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza e deve esserne data
comunicazione al Gestore-MCC entro 2 mesi dall’avvio delle procedure di recupero
Termini
26
 > 18 mesi ovvero pari o < 18 mesi con PDA, a pena di inefficacia, l’avvio delle
procedure di recupero deve avvenire inviando comunicazione al soggetto beneficiario
finale inadempiente entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento
Attivazione della controgaranzia “a prima richiesta” (4/4)
La richiesta di
attivazione del Fondo
può essere presentata
al Gestore-MCC
Versamento della
quota garantita
Dichiarazione di
impegno a pagare
27
A seguito del versamento dell’importo dovuto dal Soggetto
Richiedente al Soggetto Finanziatore;
NOVITA’: prima del versamento e a fronte di una
dichiarazione di impegno del Soggetto Richiedente a pagare
l’importo dovuto al Soggetto Finanziatore.
A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del fondo deve
pervenire
al
Gestore-MCC,
mediante
portale
FDG,
successivamente all’avvio delle procedure di recupero del credito
e, comunque, entro 3 mesi dalla data della dichiarazione di
impegno a pagare o dalla data del versamento al soggetto
finanziatore
Documentazione da allegare
 delibera di concessione della garanzia da parte del soggetto richiedente
 delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore
 contratto di finanziamento
 atto di erogazione
 piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze
 dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
• data dell’inadempimento
• data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazione sugli atti intrapresi e sulle eventuali
somme recuperate
• somma dovuta dai Confidi o dagli Altri fondi di garanzia a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori
• data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei Confidi o dagli Altri Fondi di
garanzia
• la data del versamento e l’importo versato dal parte del soggetto richiedente
 copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero
 atto d’obbligo in originale
 copia dell’Allegato 4 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, con
allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore
 documentazione contabile: ultimi due bilanci approvati ovvero ultime due dichiarazioni fiscali e prospetti contabili
 documentazione relativa ad altri dati dichiarati in fase di domanda di ammissione (parametri dimensionali,
investimenti
 copia della lettera di escussione del soggetto finanziatore al soggetto richiedente
 copia della dichiarazione di impegno del soggetto richiedente a pagare l’importo dovuto al soggetto finanziatore
28
Sono improcedibili e decadono d’ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal soggetto richiedente
entro 3 mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del Gestore-MCC
Attivazione della controgaranzia “sussidiaria”
29
Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” (1/2)
A pena di inefficacia, le procedure di recupero del credito devono essere avviate dal soggetto finanziatore
entro 18 mesi dalla data dell’inadempimento del debitore
 pari o < 18 mesi data della risoluzione o revoca;
Data di
inadempimento
 > 18 mesi data della prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente;
 operazioni di fideiussione data di escussione della fideiussione stessa.
 pari o < 18 mesi revoca o risoluzione contenente l’intimazione al
pagamento;
Avvio delle
procedure
 > 18 mesi nell’invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del
decreto ingiuntivo;
 procedure concorsuali nel deposito dell’istanza di ammissione allo stato
passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di
altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario
Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato
preventivo).
La comunicazione dell’avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare al Gestore-MCC, a
pena di inefficacia, entro 3 mesi dall’avvio delle procedure stesse
30
Attivazione della controgaranzia “sussidiaria” (2/2)
La Controgaranzia sussidiaria può essere attivata solo a titolo di acconto, su espressa richiesta e
previo avvio delle procedure di recupero del credito, in misura non superiore all’80% della somma
già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori e, in ogni
caso, in misura non superiore all’80% dell’importo massimo garantito.
La richiesta di attivazione del fondo per la liquidazione della perdita definitiva deve pervenire al
Gestore-MCC dopo la conclusione delle procedure di recupero o l’accertata irrecuperabilità del
credito ed il versamento a titolo definitivo della quota dovuta dal soggetto richiedente al soggetto
finanziatore.
In caso di conguaglio a favore del Fondo la differenza tra la somma ricevuta in acconto dal
soggetto richiedente e la quota della perdita a carico del fondo deve essere versata al fondo entro
1 mese dalla data di comunicazione dell’esito della richiesta di liquidazione della perdita.
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Cause di inefficacia della controgaranzia
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Cause di inefficacia della controgaranzia
 NON si verifica la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione
relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di
cui all’allegato 2
 Mancato rispetto dei termini
• richiesta di attivazione presentata oltre 3 mesi dalla data del versamento ovvero dalla
data della dichiarazione di impegno;
• mancata trasmissione al Gestore-MCC della documentazione richiesta entro 3 mesi
dalla ricezione;
• risoluzione o revoca deliberata oltre 3 mesi dalla scadenza dell’operazione (pari o < 18
mesi senza PDA);
• risoluzione o revoca non comunicata al Gestore-MCC entro 2 mesi dall’avvio delle
procedure di recupero (pari o < 18 mesi senza PDA);
• nel solo caso di Controgaranzia a prima richiesta, per le operazioni di durata > 18 mesi
e per le operazioni pari o < 18 mesi con PDA, qualora l’intimazione di pagamento non
venga inviata al soggetto beneficiario finale entro 12 mesi dall’inadempimento.
Controgaranzi
a sussidiaria
“Franchigia”
Superiore a 36 mesi
Non superiore a 36 mesi
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Inadempimento nei 12 mesi successivi
all’erogazione del primo 25% o alla data di
delibera del Consiglio se successiva
Inadempimento nei 6 mesi successivi
all’erogazione del primo 25% o alla data di
delibera del Consiglio se successiva
Il sito www.fondidigaranzia.it
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