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Aspetti fiscali dell’internazionalizzazione
delle imprese
Dott.ssa Rosita Natta
Principali riflessi fiscali da considerare
STUTTURA DEL BUSINESS
(presenza diretta vs distributori/agenti indipendenti)
LUOGO E MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI
(branch vs subsidiary)
RIPARTIZIONE DEI MARGINI
(Transfer price)
EVENTUALE DOPPIA IMPOSIZIONE
(Rimedi – es. convenzioni)
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Come operare all’estero
Possibilità di operare all’estero:
 con
presenza
stabile
organizzazione/filiale)
all’estero
(stabile
 Sede fissa di lavoro
 Persona che sottoscrive contratti per l’azienda

senza presenza stabile all’estero
 ufficio di rappresentanza (attività promozionale, di
pubblicità, di informazione, di ricerca di mercato,…)
 agenti/distributori indipendenti (rischio imprenditoriale
deve essere proprio dell’agente)
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Branch o subsidiary?
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Costituzione società di diritto estero
(subsidiary)
Profili generali:
 E’ una entità legale distinta e separata dalla società madre italiana
 E’ soggetta al diritto dello Stato estero (governance, capitale,
contabilità, ecc.)
 Il reddito prodotto dall’impresa estera è soggetto alla potestà
impositiva esclusiva dello Stato estero (salvo deroghe speciali)
 Se istituita in uno Stato coperto da Convenzione contro le doppie
imposizioni con l’Italia, si applicano le norme convenzionali (anti
doppia tassazione, ritenute ridotte su royalty, dividendi, interessi,
ecc.)
 Ai fini della residenza fiscale è soggetta al test della esterovestizione ex
art. 73, co. 5-bis, Tuir
 E’ soggetta alla applicazione delle CFC Rules (artt. 167 e 168 del Tuir)
in caso di Stato incluso nella black list o produce passive income
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Costituzione società di diritto estero
(subsidiary)
Principali opportunità della società di diritto estero
 Può consentire di lavorare in joint venture con altri partners
 Può consentire di separare le responsabilità per le attività svolte
dall’impresa estera (se gode della responsabilità limitata)
 Può consentire di assoggettare i redditi prodotti dall’impresa alla sola
tassazione dello Stato estero (salvo applicazione norme anti abuso –
i.e. Cfc)
 Può consentire di beneficare di ritenute ridotte (o esenzione) per
pagamenti di flussi finanziari: interessi, dividendi, royalty
Principali limiti della società di diritto estero
 Non consente (se non con “consolidato fiscale mondiale”) di dedurre
dal reddito della società madre le perdite dell’impresa estera
 Ha i costi di gestione di una entità legale
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Costituzione stabile organizzazione
all’estero (branch)
Profili generali:
 La stabile organizzazione (o branch) è una nozione prettamente
fiscale che consente allo Stato ove l’impresa viene svolta di
assoggettare a tassazione i redditi prodotti da un soggetto non
residente
 L’entità legale è sempre la società di diritto italiano, unico soggetto di
diritto: la stabile organizzazione (branch) è il suo braccio operativo nel
territorio estero
 Lo Stato estero assoggetta ad imposte il reddito prodotto dalla
branch
Tale reddito è tassato anche in Italia ove è riconosciuto
un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (con certe
limitazioni).
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Costituzione stabile organizzazione
all’estero (branch)
Principali aspetti civilistici e contabili della branch estera:
 Sede secondaria con rappresentanza stabile della società:
adempimenti al Registro imprese (art. 2197, c.c.) e indicazione nella
Relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.)
 Unicità del bilancio rilevante verso i terzi: consolidamento diretto
sulla società dei dati dell’impresa estera
 Presso la società italiana: necessità di contabilità separata (o
sezionale) della branch per la determinazione dell’imponibile estero
(art. 14, co. 5, DPR 600/1973)
 Presso la branch estera: adeguamento alle disposizioni locali (registri
contabili, valuta, lingua, ecc.)
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Costituzione stabile organizzazione
all’estero (branch)
Fiscalità della branch estera
IRES





Non assoggettamento a ritenuta fiscale dei pagamenti per cd. “passive
incomes” (royalty, interessi) fra branch e società madre
Si applicano nei rapporti società madre – branch estera i principi del Transfer
price (principio di libera concorrenza e valore normale delle transazioni)
Il risultato della branch estera concorre alla formazione del reddito imponibile
Ires della società italiana
Ri-espressione del risultato della branch estera secondo le disposizioni del Tuir
Eliminazione della doppia tassazione secondo sistema del “credito per
imposte estere” ex art. 165, Tuir: limite all’imposta netta assolta in Italia e
possibile non recupero dell’imposta assolta all’estero (rimedio ex co. 6:
metodo del riporto in avanti e all’indietro per 8 anni)
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Costituzione stabile organizzazione
all’estero (branch)
Fiscalità della branch estera
IRAP
 Applicazione art. 12, D.Lgs. 446/1997 (Decreto Irap)
La quota di “valore della produzione” attribuito alla branch estera non è
soggetto a tassazione Irap (corrisponde ad una regione con aliquota zero)
La quota “esente” è determinata in proporzione alle remunerazione del
personale dipendente e assimilato utilizzato presso la branch estera,
rispetto al totale dell’intera società
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Branch vs Subsidiary
Subsidiary
Pro
Branch
Pro
-
Semplificazione societaria
No capitale minimo iniziale
No ritenute su “passive incomes”
Consolidamento della
perdita
estera con reddito della società
italiana
Contro
-
-
No limite responsabilità
Tassazione Ires del reddito estero
in Italia
Limiti al recupero dell’imposta
assolta all’estero
Gestione contabile separata presso
la contabilità della società italiana
Costituzione di joint ventures
Limite della responsabilità
Assoggettamento a tassazione
del reddito estero solo nello
Stato estero
Contro
-
Costi societari e di governance
Assoggettamento
a
test
esterovestizione e Cfc rules
Non
consolidamento
della
perdita estera
Ritenute su passive incomes
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Come determinare i prezzi di
trasferimento?
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TRANSFER PRICING
PRINCIPIO FONDAMENTALE
In caso di transazioni che coinvolgono più Stati
effettuate tra imprese associate o tra casa madre
italiana e branch, l’UTILE TOTALE deve essere ripartito
tra le varie entità in modo equo, in base a funzioni e
rischi assunti dalle singole società.
Occorre quindi allocare l’utile in modo congruo, in
modo da rispettare la potestà impositiva dei singoli
Stati evitando erosioni di basi imponibili.
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TRANSFER PRICING
I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
contemplati dall’OCSE si suddividono in:

“Traditional Transaction Methods”: si valuta il prezzo o i
margini lordi applicati alle transazioni infragruppo rispetto
a quelli applicati in transazioni comparabili fra imprese
indipendenti;

“Transactional Profit Methods”: si esaminano e
confrontano i profitti netti conseguiti dalle imprese
associate con i profitti netti conseguiti da imprese
indipendenti in transazioni comparabili.
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TRANSFER PRICING
Fanno parte dei Traditional Transaction Methods:
 il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncotrolled
Price)
 il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method)
 il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method)
Fanno parte dei Transactional Profit Methods:
 il metodo della ripartizione dell’utile (Profit Split Method)
 il metodo basato sul margine netto della transazione
(Transactional Net Margin)
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TRANSFER PRICING
L’iter da seguire per scegliere il metodo più adeguato è il seguente:

Qualora siano reperibili i prezzi di beni e servizi simili a quelli in verifica si
consiglia l’utilizzo del CUP;

Se non è possibile utilizzare il CUP ma sono reperibili informazioni sui
margini lordi di imprese che svolgono funzioni analoghe si raccomanda
l’utilizzo del Resale Price Method o del Cost Plus Method;

Se i metodi precedenti non sono applicabili, ma sono reperibili i margini
netti realizzati da imprese comparabili, è consigliato l’utilizzo del
Transactional Net Margin Method;

Nei casi in cui nessuno dei predetti metodi sia applicabile, allora si
consiglia l’uso del Profit Split Method.
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TRANSFER PRICING
L’analisi di comparabilità rappresenta il
dell’applicazione del principio di libera concorrenza.
In linea generale, tiene conto di:

Funzioni

Rischi

Beni utilizzati (materiali/immateriali)
“cuore”
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TRANSFER PRICING
In Italia, per i contribuenti che detengono apposita documentazione idonea a
consentire all’Amministrazione Finanziaria il riscontro della conformità al
valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (provvedimento Direttore
Agenzia delle Entrate prot. 2010/137654)
NO SANZIONI
in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
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Come risolvere eventuali
fenomeni di doppia imposizione?
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Fenomeno della doppia imposizione
Regola di carattere consuetudinario internazionale: ciascuno Stato è
sovrano al proprio interno.
In ambito tributario:
 la comunità degli Stati non individua e riconosce un ente superiore a
cui sia attribuita la potestà impositiva originaria;
 il territorio di uno Stato è il luogo ove si esplica la potestà di
imposizione dello Stato medesimo, con il potere di accertare e
riscuotere i tributi secondo la normativa interna ed escludendo la
potestà di altri Stati.
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Fenomeno della doppia imposizione
Soluzioni
Quale norma applicare
IMPOSIZIONE?
per evitare DOPPIA
I rimedi possono consistere nell’applicazione del:
diritto interno (es. credito d’imposta per
imposte pagate all’estero)
2. diritto comunitario (direttive CEE)
3. diritto convenzionale (convenzioni bilaterali
contro le doppie imposizioni )
1.
Non è possibile generalizzare, la fattispecie va
risolta di volta in volta in relazione al caso concreto
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Fenomeno della doppia imposizione
Soluzioni
DIRITTO INTERNO
Principio generale
i soggetti residenti in Italia sono tassati in Italia sulla base dei
redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle)
Riconoscimento in Italia di un credito d’imposta per le
imposte sul reddito pagate all’estero (con limitazioni).
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Fenomeno della doppia imposizione
Soluzioni
CONVENZIONI INTERNAZIONALI





Fonti del diritto a carattere sovranazionale consistenti in accordi bilaterali
(a volte multilaterali) tra Stati sovrani.
Caratterizzato dalla parità di soggetti che ne sono ispiratori e destinatari.
Norme originate a livello sovra statale e basate sul reciproco scambio di
consenso tra Stati, ognuno dei quali rinuncia, in parte alla propria
autonomia e sovranità.
Oggetto: convenzioni, trattati e patti che si propongono di comporre a
livello internazionale, i conflitti (doppie imposizioni) tra le potestà
normative nazionali.
Campo di applicazione: non istituiscono un’imposizione sovra nazionale,
ma sono finalizzate a limitare le imposizioni nazionali e sono quindi prive
di rilevanza qualora una fattispecie si esaurisca esclusivamente all’interno
di un singolo Stato.
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Fenomeno della doppia imposizione
Soluzioni
CONVENZIONI INTERNAZIONALI






In Italia hanno valore di legge ordinaria, dopo essere state recepite
secondo l’iter normativamente previsto (es. scambio ratifiche).
Con tale accordo gli Stati mirano a ripartire le loro sfere di sovranità in
quanto concordano criteri per definire, in ipotesi di reddito
transnazionale, quale sia lo Stato che ha potestà impositiva.
Uno dei due Stati deve rinunciare, in tutto ovvero in parte, alla propria
potestà impositiva. Scelte di politica legislativa tributaria volta alla
ripartizione dei tributi.
GENERALMENTE Il contribuente versa comunque tutte le imposte,
ciò che cambia è la ripartizione dei tributi tra uno Stato e l’altro
Tendenziale prevalenza della convenzione rispetto alle leggi ordinarie
dello Stato.
TUTTAVIA (deroga in positivo) art. 169 TUIR: le disposizioni TUIR si
applicano ANCHE IN DEROGA ALLA CONVENZIONE, se più favorevoli.
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Come gestire il personale
nell’internazionalizzazione
dell’impresa?
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GESTIONE DEL PERSONALE NEL PROCESSO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Strutture contrattuali: Distacco / trasferimento / trasferta

Trasferta: temporanea assegnazione ad una diversa unità produttiva
(business trip)

Trasferimento: modifica definitiva del luogo di prestazione lavorativa
(permanent transfer)

Distacco: si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente il lavoratore a disposizione di un altro
soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa
(secondment/assignment – short term / long term)
Valutare aspetti amministrativi, previdenziali e fiscali.
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PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI
Grazie per l’attenzione
Rosita Natta
E-mail: [email protected]
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Twitter: @studio_pirola
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Corrispondenti:
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Doc. STUDIO PIROLA