VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE DI UN PARCO
EOLICO
Giugno 2012
Gse: marzo 2012 elettrico (stime)
Potenza Efficiente Lorda (MW) 2008
Idraulica
17.623
Eolica
3.538
Solare
432
Geotermica
711
Bioenergie
1.555
Totale FER
23.859
Produzione Lorda (GWh)
2008
Idraulica
41.623
Eolica
4.861
Solare
193
Geotermica
5.520
Bioenergie
5.966
Totale FER
58.164
Consumo Interno Lordo (GWh) 353.560
FER/CIL %
16

2009
17.721
4.898
1.144
737
2.019
26.519
2009
49.137
6.543
676
5.342
7.557
69.255
333.296
21
Bioenergie: Biomasse Solide, Biogas e Bioliquidi
2010
17.876
5.814
3.470
772
2.352
30.284
2010
51.117
9.126
1.906
5.376
9.440
76.964
342.933
22
2011
17.950
6.860
12.750
772
3.020
41.352
20111
46.350
10.140
10.730
5.650
11.320
84.190
344.152
24
 A marzo 2012 ci sono 6.860 MW di eolico installati.
 Secondo ANEV, L’OBIETTIVO EOLICO ITALIANO E’
DI CIRCA 16.000 MW PER 27 TWh di energia elettrica
prodotta al 2020 (pari all’ 8.5% dell’energia elettrica
italiana)
 OCCUPAZIONE TERRITORIO: 0.0008 %
 OCCUPAZIONE: 66.000 ADDETTI
• I Cambiamenti climatici (che ci sono sempre stati da
quando 10.000 anni fa è stata inventata l’agricoltura)
inducono ad un modello di sviluppo sostenibile basato
sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
• Il “Protocollo di Kyoto” (2008 -2012) e il “Pacchetto
clima – energia” (2020) sono strumenti legislativi e
vincolanti.
• Le fonti rinnovabili: eolico, solare, idroelettrico,
geotermico, biomasse, mareale, ondoso.
• Tuttavia, un fatto che spesso è TRASCURATO ed è invece di
FONDAMENTALE importanza è che le FER permettono di
AUMENTARE LA INDIPENDENZA ENERGETICA.

Dal punto di vista tecnico la correlazione tra aumento della concentrazione di CO2
equivalente (che quindi tiene conto della somma di tutti i gas serra in atmosfera e non
solo della CO2) è legata ad un aumento della temperatura (media) da un modello
matematico di tipo statistico e quindi probabilistico.Riporto una tabella tratta proprio dal
famoso “Rapporto Stern”.
Concentrazione gas serra (ppm)
450
500
550
650
750

2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C
78 18 3
1
0 0
96 44 11
3
1
0
99 69 24
7
2
1
100 94 58 24
9 4
100 99 82 47
22 9
Questo significa, ad esempio, che la probabilità di avere un aumento di 2 °C con una
concentrazione di CO2eq nell’ atmosfera di 450 ppm è del 78%, con 500 ppm è invece del
96%.Il valore attuale (2011) è : 387 ppm. incremento di CO2 è di 2 ppm/anno .
 IL PROTOCOLLO DI KYOTO (ANCHE PDK), COP 3, 1997, IN
VIGORE DAL 2005, PREVEDE L’IMPEGNO DEI PAESI
INDUSTRIALIZZATI A RIDURRE DEL 5.2% (RISPETTO AL
1990), COME MEDIA DAL 2008 AL 2012, LE EMISSIONI
MONDIALI DI GHG. L’OBIETTIVO DELL’ITALIA E’ DEL -6.5%
(forse raggiungibile “grazie” alla crisi economico – finanziaria
mondiale).
 Italia feb. 2012: -4.8 %.
 SI TRATTA SOLO DI POCO PIU’ DI UN VALORE “SIMBOLICO”
IN QUANTO PER LIMITARE L’AUMENTO DI TEMPERATURA
a 2 °C (AL 2030), “VALORE LIMITE” PER EVITARE L’
IRREVERSIBILITA’, OCCORREREBBE UNA RIDUZIONE
DELL’ORDINE DEL 50% DEI GHG (IPCC).
 TUTTAVIA E’ UN PRIMO IMPORTANTE PASSO POLITICO.
 Il “Pacchetto clima – energia”, meglio conosciuto come
“20 – 20 – 20” al 2020 .
 Il pacchetto “ clima - energia” prevede che i Paese dell’
l’Ue abbia al 2020 una riduzione dei GHG del 20% un
aumento della efficienza energetica del 20% ed un
aumento delle fonti rinnovabili “primarie” (non solo
elettrico) del 20% rispetto ai valori del 2005 e un
aumento del 10% dei biocarburanti nei trasporti.
L’Italia ha invece un target di diminuzione del 13% di
GHG nei settori non inclusi nell’emissioni trading
(ETS) un + 17% di rinnovabili ed un 20% di efficienza
energetica rispetto al 2005.
 L’ EOLICO è una delle fonti rinnovabili più promettenti ed
è fondamentale per raggiungere gli obiettivi vincolanti.
 Tuttavia, anche per le FER, vi sono forme di “Sindrome
NIMBY” (Not In My Back Yard) e quindi vi è un attacco
all’eolico a causa di un possibile impatto, principalmente
PAESAGGISTICO.
 L’Italia ha un paesaggio particolarmente bello e variegato.
 Tuttavia OCCORRE avere FONTI ENERGETICHE e quindi
occorre sviluppare quelle presenti come EOLICO e
SOLARE (oltre le misure di Efficienza Energetica).
 Spesso, tuttavia, le forme di protesta sono
STRUMENTALI e/o IDEOLOGIZZATE.
 Altre volte invece hanno una loro VALIDITA’.
 LE FER in generale e l’eolico in particolare occorrono
per uno “SVILUPPO SOSTENIBILE”.
 Evitare dunque di posizionare i parchi eolici in aree di
pregio paesaggistico dovrebbe essere una elementare
cautela del progettista.
 Fare altresì attenzione che l’ “IMPATTO PERCEPITO” è
in genere “DIVERSO” dall’ “IMPATTO REALE” che può
esser estimato mediante simulazioni Cad.
 Gli associati ANEV, ad esempio, devono seguire un
decalogo di “BUON EOLICO”.
 Quindi, in genere, è bene considerare l’ “IMPATTO
PERCEPITO” rispetto a quello valutato.
 Vi sono test psicologici di orientamento COGNITIVO
per valutare l’ Impatto Percepito dalla popolazione.
 Esclusione delle aree di particolare pregio paesaggistico.
 Frequentazione del paesaggio ed analisi delle specificità





territoriali.
Valutazione degli impatti visivi dai punti di interesse con
fotosimulazioni.
Scelta del tipo di sostegno al fine di minimizzare l’impatto
visivo.
Scelta dell’aerogeneratore anche sulla base dell’altezza dello
stesso.
Individuazione delle migliori soluzioni cromatiche
possibili.
Dismissione totale a fine del ciclo di vita e ripristino della
situazione ex ante.
 Dunque l’EOLICO sembra far PERCEPIRE un IMPATTO sul
PAESAGGIO e questo ci introduce alla Valutazione di Impatto
Ambientale.
 Alla luce della DIRETTIVA 85/337/ CEE (articolo 3)
Possiamo dire che la procedura di VIA VALUTA
PREVENTIVAMENTE gli EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI di
un PROGETTO sull’ AMBIENTE e più specificatamente su:
1) UOMO, FLORA E FAUNA
2) MATRICI AMBIENTALI E PAESAGGIO
3) BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE
4) INTERAZIONI TRA I PUNTI PRECEDENTI
ps: per “,matrici ambientali” qui si intende suolo, acqua, aria e
clima
 C’è sicuramente da dire che il “paesaggio” nella nostra
epoca ha assunto un VALORE che prima non aveva; e
questo proprio in virtù del fatto che nel “tecnocene” il
paesaggio è divenuto un “bene raro”.
 Il valore del paesaggio ci fa rapportare all’ “estetica del
paesaggio”.
 Naturalmente l’estetica del paesaggio è per sua natura
fondata sul ruolo di un “soggetto” che percepisce il
paesaggio .
 E’ quindi fondamentale entrare nella PSICOLOGIA
PERCETTIVA dell’ individuo per apprezzare la BASE
ANTROPOLOGICA COMUNE di percezione del
paesaggio.
 Naturalmente, un corretto processo valutativo di un
elemento artificiale (parco eolico) in un contesto
naturale è di tipo razionale ad esempio evitare di porlo
in un contesto artistico, ma poi subentrano anche
elementi puramente emotivi di cui bisogna tenere
comunque conto.
 Si tenga conto che poi il paesaggio ha una forte
DIMENSIONE STORICA che si integra con il SENSO
DI APPARTENENZA AD UNA TERRA di un POPOLO.
 Parimenti occorre tenere conto di una “alienazione
urbana” che, come detto, finisce per VALORIZZARE il
“paesaggio” quanto mai declinato nella sua accezione
“naturale”.
 La questione generale della integrazione di un parco
eolico (“on – shore” e “off – shore”) si inserisce nella
più generale trattazione della distinzione tra
“
ed “
”.
 Infatti, la specie umana, si è evoluta nell’ ambiente per
milioni di anni e quindi si è quasi perfettamente
integrata con esso.E’ l’ evoluzione genetica.
 L’ “evoluzione” culturale invece, o memetica, è di soli
10.000 anni e coincide oltretutto con la nascita
dell’Agricoltura-
 Questo rapporto di tempi (indicativi), 1.000.000
(datazione primi ominidi) / 10.000 (periodo di
sviluppo culturale) = 100, ci “dice” che l’evoluzione
genetica è circa
più potente di quella
memetica.
 Ecco perché ci sono tante resistenze al cambiamento
tecnologico.
 Occorre dunque cercare di procedere sulla via di una
integrazione tra “naturale” ed “artificiale” (vedi, ad
esempio, G. Vatinno, Il Transumanesimo, Armando
Editore, Roma 2010).
 Come fare però nel concreto questa INTEGRAZIONE?
 L’elemento “nuovo”, cioè il manufatto tecnologico, è un
portato “memetico” e dunque dovremo agire sul livello
memetico e non genetico.
 Quindi occorrerà un lavoro di INFORMAZIONE,
SPIEGAZIONE, CONDIVISIONE del PROGETTO con
la POPOLAZIONE.
 Per raggiungere questo cambiamento occorre un
DIALOGO PREVENTIVO con la popolazione sul cui
territorio si deve installare il manufatto tecnologico.
 In alcuni studi (vedi ad esempio, Vatinno et al. “Sviluppo
sostenibile e processi di partecipazione.Figure professionali
per la gestione dei conflitti socio-ambientali”, ISFOL 2007).
Vengono presentate delle vere e proprie “metodologie” per
rapportarsi alla popolazione.
 Queste metodologie individuano delle figure professionali
di riferimento che possono condurre un’opera di
informazione, mediazione e sorveglianza dei lavori.
 Tale metodologia nasce più specificatamente per
l’insediamento di infrastrutture strategiche (“Grandi
Opere”), ma è anche utilizzabile per un campo eolico.
 Occorre spiegare alla popolazione, con chiarezza ed
onestà, i VANTAGGI E GLI SVANTAGGI
dell’insediamento.
 Occorre, inoltre, SPIEGARE BENE l’ITER
autorizzativo e le possibilità per la popolazione di
interagire con il progetto non solo per via “politica” ma
anche nei termini “amministrativi” previsti dalla
LEGGE durante la procedura di VIA.
 Il ruolo della COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA
(CEE) ISTITUITA CON IL “TRATTATO DI ROMA”
DEL 25.3.1957 tra i SEI STATI FONDATORI (tra cui L’
ITALIA) è stato sicuramente PROPULSIVO per
TRASFERIRE LA NORMATIVA AMBIENTALE
EUROPEA; TUTTAVIA SI NOTI CHE NEL TRATTATO
ISTITUTIVO NON SI FA RIFERIMENTO AI TEMI
AMBIENTALI SE NON FORSE PER L’ ART. 36 SULLA
PROTEZIONE DELLA SALUTE DI UOMINI,
ANIMALI E CONSERVAZIONE DEI VEGETALI (oltre
che dei BENI CULTURALI).
 In linea puramente qualitativa possiamo dire che la VIA riguarda
singoli PROGETTI, mentre la VAS riguarda PIANI e
PROGRAMMI.
 E’ interessante porsi il problema del rapporto tra “Sviluppo
sostenibile”, inteso come equo patto intergenerazionale sullo
sfruttamento delle risorse naturali e la VIA.
 L’articolo 4 del DLGS 152/2006 al terzo comma stabilisce che la
VIA E LA VAS devono “ASSICURARE CHE L’ATTIVITA’
ANTROPICA SIA COMPATIBILE CON LE CONDIZIONI PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE” definito come uno “SVILUPPO
CAPACE DI SOSTENERE I PROPRI BISOGNI SENZA
COMPROMETTERE LA POSSIBILITA’ DELLE
GENERAZIONI FUTURE DI SOSTENERE I PROPRI” (GRO
HARLEM BRUNDTLAND)
 Alla luce della DIRETTIVA 85/337/ CEE (articolo 3)
Possiamo dire che la procedura di VIA VALUTA
PREVENTIVAMENTE gli EFFETTI DIRETTI ED
INDIRETTI di un PROGETTO sull’ AMBIENTE e più
specificatamente su:
1) UOMO, FLORA E FAUNA
2) MATRICI AMBIENTALI E PAESAGGIO
3) BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE
4) INTERAZIONI TRA I PUNTI PRECEDENTI
ps: per “,matrici ambientali” qui si intende suolo, acqua,
aria e clima
 La DIRETTIVA 85/337/CEE contiene DUE ALLEGATI
 L’ALLEGATO I E’ UN ELENCO DI TIPOLOGIE
PROGETTUALI NECESSARIAMENTE SOGGETTE A
VIA
 L’ALLEGATO II CONTIENE UN ELENCO DI
TIPOLOGIE CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE
A VIA A DISCREZIONALITA’ DELLO STATO
MEMBRO. LA DIRETTIVA CHIEDE AGLI STATI DI
INDIVIDUARE UNA PROCEDURA ALL’UOPO PER
DECIDERE.
 Quindi da un punto di vista strettamente giuridico
nella VIA il rapporto tra “autorità competente” e
“proponente” è di tipo AUTORIZZATIVO mentre
nella VAS il rapporto tra “autorità competente” ed
“autorità” che propone il piano o programma è di tipo
CONSULTIVO.
 Si noti che la VIA dal punto di vista puramente teorico
è una PROCEDURA PREVENTIVA che però lascia
aperta la possibilità di INTERVENIRE anche EX –
POST, in una accezione più generale che sembra
indicata dal DLGS 4/2008, cioè DOPO la realizzazione
del PROGETTO quando sia accaduta una
VARIAZIONE significativa OPPURE, quando ci siano
cambiamenti di funzionamento oppure si debba
DISMETTERE un’opera industriale.
 Tipica, in questo senso, la vicende degli inceneritori
con recupero energetico (Termovalorizzatori).
 Ma quali sono i PROGETTI che DEVONO necessariamente essere
sottoposti alla procedura di VIA?
 I PROGETTI sono quelli CONTENUTI negli ALLEGATI I E II della
DIRETTIVA 85/337/CEE che sono recepiti negli ALLEGATI II e III
(rispettivamente STATO e REGIONI) alla PARTE SECONDA del
DLGS 152/2006 (art. 6 comma 6).
 Sono ESCLUSI con Decreto Interministeriale (Difesa ed Ambiente)
quei progetti che hanno rilevanza per la DIFESA nazionale ed ALTRE
tipologia, come quelli conseguenti ad uno “STATO di EMERGENZA”.
 Tuttavia, sempre il medesimo DLGS 152/2006 sembra dare alle
REGIONI e alle PROVINCE AUTONOME un POTERE NORMATIVO
per SOTTOPORRE A VIA ANCHE PROGETTI NON
ESPLICITAMENTE CONTENUTI NEGLI ALLEGATI
SUMMENZIONATI (COME, DEL RESTO, RIBADITO DALLA CORTE
DI GIUSTIZIA EUROPEA)
 Come detto, gli ALLEGATI II E III, PARTE SECONDA, del
DLGS 152/2006 definiscono rispettivamente i PROGETTI
di competenza STATALE e delle REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO.
 A puro titolo esemplificativo riportiamo il caso di
IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA e di
ELETTRODOTTI
 Sono soggette a VIA STATALE “CENTRALI TERMICHE ED
ALTRI IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA
TERMICA DI ALMENO 300 MW”.
 Sono soggetti a VIA REGIONALE “IMPIANTI TERMICI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,
VAPORE ED ACQUA CALDA CON POTENZA TERMICA
SUPERIORE A 150 MW”-






L’ Allegato II della direttiva Europea delega agli Stati membri la decisione se sottoporre o
no a procedura di VIA le “piccole opere”.
A sua volta lo Stato italiano con l’Atto di indirizzo D.P.R. 12.4.1996 l’Italia ha
DELEGATO le Regioni e le Provincie Autonome a disciplinare i contenuti e la
procedura di VIA per le opere dell’Allegato II. Si possono avere due casi: opere da
assoggettare a VIA regionale (Allegato A) ed opere da assoggettare a verifica di
esclusione (allegato B).
Dopo il D.P.R. 12.4.1996 le Regioni e le Province autonome dovevano legiferare, ma non
l’hanno fatto.
Solo la Puglia ha sancito che fino 60kW di potenza non è necessaria la VIA. La Regione
Toscana, (L.R. n. 39 del 24 febbraio 2005), ha assoggettato l’installazione di impianti
eolici di potenza da 5 kW a 50 kW a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
La Regione Campania, (Delibera di Giunta n° 1955 del 30 novembre 2006), ha sancito
che per impianti eolici di potenza fino a 1 MW si richieda al Comune interessato il titolo
abilitativo ai fini urbanistici e si trasmettano alla Regione una relazione tecnica
dell’intervento e data di inizio esercizio.
Si noti che ddl sviluppo 1441 – ter 2008 ha assegnato allo Stato la competenza della
procedura di Via per l’eolico offshore.
 Seguendo il DLGS 152/2006 SI EVINCE CHE LE FASI








DELLA VIA SONO:
1) VERIFICA DI ASSOGGETTTABILITA’ (“SCREENING”)
2) DEFINIZIONE CONTENUTI STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE (S.I.A.)
3) PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO
4) SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI
5) VALUTAZIONE DELLA S.I.A. E DELLE
CONSULTAZIONI
6) DECISIONE
7) INFORMAZIONE SULLA DECISIONE
8) MONITORAGGIO
 Si noti come il DLGS 152/2006 (ART. 5 LETT. B) indichi la VIA come
“PROCESSO” e NON come “PROCEDIMENTO”.
 CIO’ SIGNIFICA CHE LA VIA NON E’ UN UNICO PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO, MA SI CONFIGURI COME UNA “ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA COMPLESSA”.
 In effetti, gli 8 punti precedenti si possono inquadrare in 3 FASI:
 I)
E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL S.I.A.;
PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.
 2)
:
PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO E INFORMAZIONE
SULLA DECISIONE
 3)
CHE PUO’ ESITARE CON DECISIONI
SANZIONATORIE O CORRETTIVE).
 Come detto, SOLO i PROGETTI di cui all’ ALLEGATO
1 della DIRETTIVA 85/33/CEE DEVONO essere
NECESSARIAMENTE eseguire la VIA mentre quello
dell’ALLEGATO II sono a DISCREZIONE dello STATO
membro. Quindi è necessaria per tale Tipologia una
fase di SCREENING O ASSOGGETTABILITA’.
 Dal momento della PUBBLICAZIONE ci sono 45 giorni
per ricevere eventuali OSSERVAZIONI; entro altri 45
gg e quindi 90 gg dalla pubblicazione l’AUTORITA’
COMPETENTE DEVE TERMINARE LA PROCEDURA
DI SCREENING.
 Si NOTI che i TEMPI PER IMPUGNARE IL
PROVVEDIMENTO AVVERSO DECORRONO
SOSTANZIALMENTE DALLA PUBBLICAZIONE DA
PARTE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE SULLA G.U.
 SI NOTI ANCHE CHE SE LA DOCUMENTAZIONE
DEL PROPONENTE E’ FORMALMENTE
INCOMPLETA O ESSENZIALMENTE LACUNOSA
L’AUTORITA’ COMPETENTE PUO’ ASSOGGETTARE
IL PROGETTO AL PROCESSO DI VIA SENZA
RICHIEDERE ALTRE INTEGRAZIONI (PRINCIPIO DI
CAUTELA) .
 IN CASI PARTICOLARI SI PUO’ PROCEDERE AD UNA
INTEGRAZIONE PROCEDURALE DEL PROCESSO DI VIA
NELLA VAS ( ART. 10, COMMA 4 DLGS 152/2006)
DUNQUE DOPO
DALLA PUBBLICAZIONE UN
PROGETTO PUO’:
1) ESSERE ASSOGGETATO A VIA
2) NON ESSERE ASSOGGETTATO A VIA CON
PRESCRIZIONI
3) NON ESSERE ASSOGGETTATO A VIA SENZA
PRESCRIZIONI
4) ESSERE “SOSPESO” CON RESTITUZIONE DEGLI ATTI
AL PROPONENTE PER INCOMPLETEZZA DELLA
DOCUMENTAZIONE.
 La seconda fase della VIA, sempre però a DISCREZIONE DEL PROPONENTE,
è quella in cui il proponente presenta all’Autorità competente il PROGETTO
DEFINITIVO correlato di S.I.A. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE).
 Lo S.I.A. permette al PROPONENTE di aprire una FASE DI CONSULTAZIONE
con l’AUTORITA’ AMBIENTALE e le AMMINISTRAZIONI LOCALI per
definire al meglio lo studio stesso.
Il PROPONENTE DEVE PRODURRE:
 UN PROGETTO PRELIMINARE
 LO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
 Una relazione illustrativa preparatoria del S.I.A:
 Un elenco di tutti gli ATTI DI ASSENSO necessari per il PROGETTO.
 Di fatto, secondo l’art. 21, comma 2, DLGS 152/2006 che SOSTITUISCE l’art.
14-bis, comma 3, della LEGGE 241/1990 la FASE DI SCOPING SOSTITUISCE
ED INTEGRA LA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE.
 La “FASE CENTRALE” del PROCESSO DI VIA è
disciplinata dal DLGS 152/2006 (art. da 22 a 28).
 Il primo passo è la PUBBLICITA’ A MEZZO STAMPA
da parte del PROPONENTE.
 All’ ISTANZA sono collegati IL PROGETTO
DEFINITIVO, lo STUDIO DI IMPATTO
AMBIENTALE, LA SINTESI NON TECNICA e COPIA
dell’AVVISO a mezzo STAMPA.
 Inoltre, occorre DARE NOTIZIA ( SENZA PERO’ IL
PROGETTO DEFINITIVO E LA SIA) DEL PROGETTO
sul sito WEB dell’AUTORITA’ COMPETENTE.
 SEGUE poi la VERIFICA FORMALE DI
COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE
ENTRO 30 GG (termine, tuttavia, NON
PERENTORIO) dalla PRESENTAZIONE della
DOMANDA (EX ART. 23 COMMA 4 DLGS 152/2006)
con possibile RESTITUZIONE in caso di macroscopica
INCOMPLETEZZA (art. 23, comma 4, DLGS 152/2006),
senza precludere la procedura stessa.
 Gli ONERI ISTRUTTORI (CHE RIGUARDANO
ANCHE IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO),
CHE SI CONFIGURANO COME UNA “
”
SONO A
E
SONO DETERMINATI DA UN DECRETO DEL
MINISTRO DELL’AMBIENTE DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E
DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
 L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA, “CONSULTAZIONE”, SI




INTENDE COME L’INSIEME DELLE FORME DI
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI E DEL PUBBLICO.
LA CONSULTAZIONE E’ PREVISTA (PARTE
DECONDA DEL DLGS 152/2006) IN 3 FORME:
1) SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA
AMBIENTALE
2)CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO
3)CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE
 Il PROPONENTE invia dunque l’ISTANZA completa
di ALLEGATI a TUTTI i SOGGETTI COMPETENTI
INTERESSATI e le AMMINISTRAZIONI rendono le
proprie DETERMINAZIONI entro 60 gg dalla
presentazione della ISTANZA DI VIA OVVERO
NELLA “CONFERENZA DEI SERVIZI” (qualora l’
Autorità competente l’abbia indetta; la sua durata,
salvo deroghe, è 90 gg) (ART. 25, COMMA 3, DLGS
152/2006).
 Gli ELABORATI possono essere MODIFICATI (entro
30 gg) dal PROPONENTE per TENERE CONTO
DELLE OSSERVAZIONI E DEI RILIEVI EMERSI
DALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA.
 Il tempo per tali modifiche è di 60 GG rinnovabili di
altri 60 GG.
 Inoltre, l’AUTORITA’ può richiedere una
INTEGRAZIONE documentale da esperire in 60 GG
più altri 60 a richiesta del proponente.
 Il procedimento deve essere CONCLUSO con
provvedimento motivato 150 giorni dopo la
presentazione(al netto di SOSPENSIONI ed
INTERRUZIONI); l’ Autorità competente può
prolungare di 60 gg (ART. 26, COMMA 1, DLGS
152/2006).
 In ogni caso, trascorsi 330 giorni dalla presentazione
del progetto, interviene il
 Il Processo di VIA si CONCLUDE con un “PROVVEDIMENTO
DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE”.
 A SEGUITO DEL DLGS 4/2008 tale PROVVEDIMENTO E’
“OBBLIGATORIO E VINCOLANTE” e quindi tale atto NON
RAPPRESENTA UN “PARERE” ma un
.
 IL PROVVEDIMENTO DI VIA E’ PUBBLICATO DAL
PROPONENTE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLO STATO
ITALIANO O SUL BOLLETTINO REGIONALE
(STRANAMENTE, NON E’ FISSATO UN LIMITE TEMPORALE).
 L’OPERA DEVE ESSERE REALIZZATA IN 5 ANNI ALTRIMENTI
VA REITERATO IL PROVVEDIMENTO.
 L’ attività di MONITORAGGIO è una delle novità
previste dal DLGS 152/2006 che NON E’ RICHIESTA
DALLA DIRETTIVA 85/337/CEE.
 La sua introduzione è DOVUTA AL FATTO CHE LA
VIA PUO’ SOSTITUIRE IN ALCUNI CASI L’AIA E/O
ALTRE AUTORIZZAZIONI CHE PREVEDEVANO IL
MONITORAGGIO STESSO.
 DUNQUE HA DUE FUNZIONI: 1) IMPEDIRE
VIOLAZIONI 2) VERIFICARE LA CONGRUITA’
DELLE PRESCRIZIONI.
 COME ABBIAMO VISTO I DLGS 152/2006 E DLGS 4/2008
DISCIPLINANO LA PROCEDURA DI VIA ORDINARIA.
 L’ART.1 DELLA LEGGE 21/12/2001, N. 443, DETTA “LEGGE
OBIETTIVO” O “LEGGE LUNARDI” PREVEDE CHE IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI INDIVIDUI “LE
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE E GLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI STRATEGICI…”.
 INOLTRE, TALE LEGGE, DELEGA IL GOVERNO AD EMANARE
DECRETI LEGISLATIVI ATTI A RENDERE PIU’ CELERE LE
INFRASTRUTTURE E GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
INDIVIDUATI DAL DISPOSTO ART. 2 DELLA DIRETTIVA
85/337/CEE. E’ STATO EMANATO QUINDI IL DLGS 20 AGOSTO
2002, N. 190 CHE DISCIPLINA LA PROCEDURA DI VIA PER LE
COSIDDETTE “GRANDI OPERE”.Il DLGS 20 AGOSTO 2002 E’ POI
CONFLUITO NEL DLGS 12/4/2006, N, 163 NOTO COME “CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI…”.
 LA FONDAMENTALE DIFFERENZA TRA VIA E VAS E
CHE LA PRIMA SI RIFERISCE A “PROGETTI”
MENTRE LA SECONDA A “PIANI” E “PROGRAMMI”
SULL’AMBIENTE.
 E’ DISCIPLINATA DAL DLGS 4/2008 CHE INCIDE
SULLA PARTE SECONDA DEL DLGS 152/2006.
 LA VAS E’ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2001/42/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO
EUROPEO.
 LE FASI DELLA VAS SONO MOLTO SIMILI A





QUELLE DELLA VIA.
ALLA FINE DEL “PROCESSO” SI ADOTTA UN
PROVVEDIMENTO DI VERIFICA CHE PUO’ ESSERE:
1) ASSOGGETTAMENTO A VAS
2) NON ASSOGGETTAMENTO A VAS SENZ A
PRESCRIZIONI
3) NON ASSOGGETTAMENTO A VAS CON
PRESCRIZIONI.
SEGUE PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI
VERIFICA.
 NEL CASO DELLA VIA ANTERIORMENTE AL DLGS
4/2008 SI STABILIVA CHE I PROVVEDIMENTI
ADOTTATI SENZA VIA FOSSERO NULLI MENTRE
OGGI IL LEGISLATORE OPTA SOLO PER L’
“ANNULLABILITA’”.
 IN OGNI CASO IL DLGS 152/2006 NON PREVEDE
CHE LA REALIZZAZIONE DI UN’OPERA IN
MANCANZA DI VIA SIA UN REATO O UN ILLECITO
AMMINISTRATIVO.
 PER LA VAS NON ESISTE UN APPARATO
SANZIONATORIO.
 SEBBENE LA VAS VENGA CONSIDERATA “DI
COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO” (ART. 117
DELLA COSTITUZIONE) LA CONSULTA
(SENTENZA N. 398 DEL 1 DICEMBRE 2006) HA
RICONOSCIUTO LA LEGGITIMITA’
COSTITUZIONALE DEL POTERE LEGISLATIVO
REGIONALE IN TALE MATERIA.
 I “PIANI” E I “PROGRAMMI” SONO DEFINITI (DLGS
152/2006) “ATTI E PROVVEDIMENTI DI
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE”
PROPOSTI DAL PUBBLICO O DAL PRIVATO.
 L’EOLICO HA UNA GRANDE POTENZIALITA’ DI SVILUPPO,
ANCHE IN ITALIA;




e
al
(dati ANEV).
LE SUE PROBLEMATICHE MAGGIORI RIGUARDANO IL
PRESUNTO IMPATTO AMBIENTALE DECLINATO IN FORMA
PAESAGGISTICA.
L’EOLICO E’ INCENTIVATO CON IL MECCANISMO DEI
“CERTIFICATI VERDI”.
OCCORRE DIALOGARE CON LA POPOLAZIONE E
PRESENTARE PROGETTI CHE POSSANO SUPERARE LA
PROCEDURA DI VIA.
SE QUESTO SARA’ FATTO L’EOLICO SARA’ SEMPRE PIU’
UNA DELLE COMPONENTI DETERMINANTI DELLA “GREEN
ECONOMY” ANCHE IN ITALIA.
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Presentazione Vatinno