Azioni, obbligazioni
e strumenti
finanziari
Lorenzo Benatti
Parma, 21 ottobre 2011
Cosa sono le azioni?
• Documenti che rappresentano la partecipazione dei soci e
che ne agevolano il trasferimento tendenzialmente libero.
Sono titoli di credito?
• Parti del capitale
• Quote di partecipazione:
– di identico ammontare (il capitale è diviso in un
preordinato di parti),
– che attribuiscono identici diritti,
– indivisibili,
– distinte ed autonome anche quando fanno capo ad una
stessa persona (ogni socio non è titolare di un’unica
quota di partecipazione, ma di tante frazioni di capitale
quante sono le azioni possedute).
Le azioni sono di identico valore
(2348, 1°c.)
• Ossia una frazione del capitale. Il valore nominale va
indicato nell’A.C. ed è legato all’ammontare del capitale
sociale, può variare solo modificando quest’ultimo nell’A.C.
• Non è detto che abbiano un valore nominale (non è
consentito emettere contemporaneamente azioni con o
senza valore nominale). Se le azioni sono emesse senza
indicazione del valore nominale, lo statuto deve indicare
solo il capitale sottoscritto ed il numero della azioni
emesse. Le disposizioni che fanno riferimento al valore
nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro
numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
• Il valore dei conferimenti può non essere complessivamente
inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Può
essere superiore. La differenza è sovrapprezzo.
• Valore nominale ≠ valore reale ≠ valore di mercato.
• Le azioni sono indivisibili (ipotesi comproprietà – v. art.
2347 rappresentante comune).
Art. 2346, 4° comma
• «A ciascun socio è assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sociale
sottoscritta e per una valore non superiore a
quello del suo conferimento. L’atto costitutivo
può prevedere una diversa assegnazione delle
azioni».
Diritti degli azionisti (1)
• Diritti indipendenti dal numero di azioni
possedute;
• diritti che competono solo se si possiede una
determinata percentuale del capitale sociale;
• diritti che spettano ad ogni azionista in
proporzione al numero delle azioni possedute.
Diritti degli azionisti (2)
• Diritti amministrativi: voto in assemblea,
intervento in assemblea, impugnativa delibere
assembleari, diritto esame alcuni libri sociali;
• diritti patrimoniali: utili, quota liquidazione;
• diritti complessi: opzione, recesso.
Le azioni attribuiscono identici
diritti
Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti
(2348, 1° c.):
– uguaglianza relativa: possono essere costituite
categorie di azioni fornite di diritti diversi
(2348, 2° c.);
– uguaglianza oggettiva e non soggettiva: uguali
sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i
diritti di cui ciascun azionista globalmente
dispone.
Categorie di azioni (2348, 2°c)
• Azioni ordinarie,
• NO azioni a voto plurimo (art. 2341, 4° c.),
• azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato
(limitato a particolari argomenti; subordinato al verificarsi
di particolari condizioni non meramente potestative) per
un max del 50% capitale (art. 2341, 2° c.),
• «lo statuto della società che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla
quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il
diritto di voto sia limitato ad una misura massima o
disporne scaglionamenti» (art. 2351, 3° c.).
• azioni privilegiate, con o senza limiti al diritto di voto (art.
2350, 1°c.),
• azioni correlate ai risultati di un determinato settore (art.
2350, 2° e 3° c.).
Azioni di risparmio (art. 145-147 TUF)
•
•
•
•
•
Hanno una storia tormentata che inizia nel 1974,
possono essere emesse solo dalle società quotate,
possono essere emesse al portatore,
non godono del diritto di voto,
devono godere di particolari privilegi di natura
patrimoniale
Altre azioni
• Azioni a favore di prestatori di lavoro:
– attribuite gratuitamente (art. 2349),
– a pagamento con esclusione del diritto di
opzione (art. 2441, 8° c. e 134, 3° c. TUF)
• azioni di godimento (art. 2353).
Organizzazione di categoria
• Tutte le categorie di azioni speciali:
– assemblea speciale (art. 2376).
• Azioni di risparmio (art. 146-147 TUF):
– assemblea speciale,
– rappresentante comune.
Diritto di voto
• «Ogni azione attribuisce il diritto di voto» (art.
2351, 1° c.);
• ma categorie speciali di azioni.
• Numerose limitazioni.
• Possibilità voto divergente.
Diritti sulle azioni (art. 2352)
• Si tratta di pegno usufrutto e sequestro.
• Diritto
di
voto:
creditore
pignoratizio,
usufruttuario, salvo diverso accordo, e nel
sequestro custode.
• Diritto di opzione: socio.
• Altri diritti amministrativi:
– sia al creditore pignoratizio o usufruttuario sia
al socio, salvo diverso accordo;
– nel sequestro al custode, salvo diversa
previsione del giudice.
Trasferimento azioni (1)
• La partecipazione è rappresentata da azioni. Sono titoli di
credito?
• E’ anche possibile che le azioni non siano emesse: effetti
dall’iscrizione nel libro dei soci (art. 2355, 1° c.). Il
trasferimento resta assoggettato alla disciplina della cessione
del contratto.
• Quando sono emesse le azioni
– devono indicare i dati specificati dall’art. 2354, 3° c.,
– devono essere sottoscritte dagli amministratori anche
mediante riproduzione meccanica della firma (art. 2354,
4° c.),
• I titoli azionari possono essere titoli semplici o multipli. I
certificati multipli possono essere divisi o accorpati a
richiesta del titolare.
Trasferimento azioni (2)
• I titoli azionari sono accompagnati da numerosi
talloncini detti cedole, che consentono di esercitare i
diritti che maturano durante la vita della società,
senza esibire il titolo (staccati dall’azione sono a loro
volta titoli di credito solitamente al portatore).
• Quando sono emesse le azioni possono essere:
– al portatore (solo se interamente liberate), si
trasferiscono con la consegna del titolo; solo le
azioni di risparmio e quelle delle SICAV possono
essere al portatore, tutte le altre casi in base al
R.D. 1148/1941 devono essere nominative;
– Nominative …
Trasferimento azioni (3)
– nominative, il nome del titolare è scritto sul titolo e nel
libro soci; le azioni si trasferiscono attraverso il transfert
(doppia annotazione) o girata piena autenticata; la legge di
circolazione dei titoli nominativi prevede che la serie
continua di girate consente l’iscrizione nel libro soci, che è
presupposto per l’esercizio dei diritti; nelle spa il giratorio
acquisisce la legittimazione all’esercizio di tutti i diritti
sociali, indipendentemente dall’iscrizione nel libro soci. La
società deve comunque aggiornare il libro soci, l’iscrizione
nel quale non è condizione di legittimazione.
• Le azioni possono essere dematerializzate ed il trasferimento
delle azioni può avvenire anche attraverso un sistema
accentrato affidato ad una società specializzata. Tale modalità
è obbligatoria per le società quotate e diffuse tra il pubblico in
modo rilevante (art. 180 s tuf). Il trasferimento avviene
attraverso registrazioni contabili (art. 2354, 6° e 7°c.). Le altre
società possono optare per la dematerializzazione delle azioni
prevedendolo nello statuto. La scrittura contabile equivale alla
girata. Il depositario rilascia una certificazione al socio per
esercitare i diritti.
Limiti circolazione azioni (1)
• Limiti legali
– azioni liberate con conferimenti in natura,
– azioni con prestazioni accessorie.
• Limiti convenzionali
– clausole statutarie (efficacia reale, ossia inefficacia
nei confronti della società e diritto di riscatto nei
confronti dei terzi)
• clausole di prelazione (e prelazione impropria),
• clausole di gradimento (mero o non mero), la
clausola di mero gradimento è efficace solo se
prevede un obbligo di riacquisto ovvero attribuisca
il diritto di recesso (valore determinato ai sensi
dell’art. 1437-ter c.c.)
• clausole di riscatto,
Limiti circolazione azioni (2)
– clausole statutarie (segue):
• nel caso le azioni siano nominative:
– clausole che sottopongono il trasferimento a determinate
condizioni,
– divieto di trasferire per un periodo massimo di cinque
anni;
• altre clausole;
Le clausole devono risultare dal titolo (art. 2355 bis, 4° c.).
Le clausole statutarie limitative del trasferimento delle azioni
possono essere introdotte anche per il caso di trasferimento
mortis causa.
Le clausole statutarie limitative della circolazione possono
essere introdotte o rimosse nel corso della vita della società
con delibera dell’assemblea straordinaria. Ma in tal caso, se
lo statuto non dispone diversamente, è riconosciuto diritto di
recesso ai soci non hanno concorso all’approvazione della
delibera (art. 2437, 2° c., lett. b).
– patti parasociali (efficacia obbligatoria)
• sindacati di blocco.
Obbligazioni
• Sono titoli di credito di massa (frazioni
standardizzata di un’unica operazione economica)
rappresentativi di un debito della società, più
precisamente di un mutuo.
• Possono essere emessi dalle s.p.a. Nelle s.r.l.
possono invece essere emessi titoli di debito.
Caratteristiche obbligazioni
• Il diritto al rimborso del capitale può essere
subordinato rispetto al pagamento di altri
creditori della società, ma non può dipendere
dall’andamento economico della società, né può
essere escluso o soppresso.
• Solo i tempi di pagamento e l’ammontare degli
interessi possono variare in dipendenza di
parametri oggettivi anche relativi all’andamento
economico della società (art. 2411).
• Devono contenere le indicazioni stabilite dall’art.
2414.
Tipi obbligazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
obbligazioni a premio,
obbligazioni partecipanti,
obbligazioni indicizzate,
obbligazioni in valuta estera,
obbligazioni convertibili in azioni,
obbligazioni con warrant,
obbligazioni subordinate.
Solo per le convertibili è stata dettata una
disciplina speciale.
Limite emissione obbligazioni (1)
• Possono essere emesse per una somma
complessiva non eccedente il doppio del capitale
sociale (sottoscritto), della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto di tale
valore (art. 2412, 1° c.).
• Non è detto che si tratti dell’ultimo bilancio
d’esercizio, potrebbe essere anche un bilancio
intermedio, purché approvato.
• Attenzione: al computo del limite concorrono gli
importi relativi alle garanzie comunque prestate
dalla società per obbligazioni emesse da altre
società anche estere (art. 2412, 4° c.)
Limite emissione obbligazioni (2)
• Il limite può essere superato nei seguenti casi:
– le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale, i quali a loro volta, se
trasferiscono le obbligazioni, rispondono della solvenza della
società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali;
– le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore
(di bilancio) di questi. La garanzia è richiesta solo per
l’eccedenza rispetto al limite generale (art. 2412, 3° c.);
– ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia
nazionale e la società è autorizzata con provvedimento
dell’autorità governativa a superare il limite generale (art.
2412, 6° c.).
• Il limite non si applica
– alle obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati (art. 2412, 5° c.),
– alle obbligazioni emesse dalle banche (art. 12 Tub).
Permanenza limite (art. 2413)
• La società che ha emesso obbligazioni non può
ridurre volontariamente il capitale o distribuire
riserve se il limite non risulta più rispettato per le
obbligazioni in circolazione.
• E’ consentita la riduzione obbligatoria del
capitale (art. 2446 e 2447) e la copertura di
perdite con le riserve, ma in tali casi non possono
distribuirsi utili finché non venga ripristinato il
rispetto del limite.
Emissione obbligazioni
• Se la legge o lo statuto non prevedono
diversamente l’emissione delle obbligazioni è
deliberata dagli amministratori (art. 2410). La
delibera deve però risultare da atto pubblico ed
essa è soggetta al controllo di legalità sostanziale
da parte del notaio di cui all’art. 2436.
• Il prezzo di emissione può essere inferiore al
valore nominale, salvo che per le obbligazioni
convertibili.
Circolazione obbligazioni e libro
• Possono essere nominative o al portatore.
• Trova
applicazione
la
disciplina
della
dematerializzazione.
• Deve essere tenuto un apposito libro delle
obbligazioni,
nel
quale
vanno
annotati:
l’ammontare delle obbligazioni emesse, quello
della obbligazioni estinte, i dati dei titolari delle
obbligazioni nominative, i trasferimenti ed i
vincoli relativi a queste ultime.
Organizzazione obbligazionisti (1)
• L'assemblea degli obbligazionisti delibera (art. 2415):
– sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
– sulle modificazioni delle condizioni del prestito; secondo
l’interpretazione prevalente, è modificabile a maggioranza
qualsiasi modalità del prestito, purché la modifica sia giustificata
da una situazione oggettiva della società che la rende necessaria
nell'interesse degli obbligazionisti (ad esempio, riduzione del tasso
di interessi, rinuncia a parte delle garanzie, prolungamento della
durata del prestito o temporanea sospensione del pagamento degli
interessi). A maggioranza non si possono modificare i caratteri
strutturali di quel determinato prestito obbligazionario: non può
essere deliberata la soppressione del diritto al rimborso del
capitale, la conversione coattiva delle obbligazioni in azioni, o la
soppressione del diritto di conversione dei titoli obbligazionari
convertibili;
– sulle proposte di amministrazione controllata e di concordato
preventivo e fallimentare;
– sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela
dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
– sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.
Organizzazione obbligazionisti (2)
• All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le regole di
funzionamento dettate per l'assemblea straordinaria dei soci
(art. 2415, 3° comma), salvo alcune regole specifiche.
• Per le delibere di modificazione delle condizioni del prestito è
necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole
degli obbligazionisti che rappresentano la metà delle
obbligazioni emesse e non estinte.
• Il rappresentante comune degli obbligazionisti può essere
scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona
fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione di
servizi di investimento o ancora una società fiduciaria. La
nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (art.
2417, 3° c.).
• Il rappresentante comune ha diritto a un compenso fissato
dall'assemblea degli obbligazionisti (art. 2417, 3° c.).
Organizzazione obbligazionisti (3)
• Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non
superiore a tre anni ed è rieleggibile.
• Il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli
obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418). In
particolare: 1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti; 2) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio
delle obbligazioni, operazioni che sono nulle se svolte senza la sua
presenza o, in mancanza, di un notaio (art. 2420); 3) ha diritto di
assistere alle assemblee dei soci; 4) ha diritto di esaminare il libro
delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea dei soci e di ottenerne estratti (art.
2422, 2° comma); 5) ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.
• L'organizzazione di gruppo non priva il singolo obbligazionista del
potere di tutelare i propri diritti nei confronti della società. Sono
tuttavia precluse le azioni individuali che «siano incompatibili con le
deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415» (art. 2419).
Obbligazioni convertibili (1)
• Art. 2420 bis: obbligazioni convertibili in azioni
della stessa società di futura emissione
(procedimento diretto).
• Queste obbligazioni attribuiscono il diritto di
sottoscrivere azioni della stessa società, in base
ad un prefissato rapporto di cambio, utilizzando
come conferimento le somme già versate al
momento dell'acquisto delle obbligazioni
Obbligazioni convertibili (2)
• Le obbligazioni convertibili devono essere offerte
in opzione agli azionisti ed ai possessori di
obbligazioni convertibili precedentemente emesse
(art. 2441, 1° comma).
• La delibera di emissione non può essere adottata
se
il
capitale
sociale
precedentemente
sottoscritto non è stato integralmente versato.
• Le obbligazioni convertibili non possono essere
emesse per somma complessivamente inferiore al
loro valore nominale.
Obbligazioni convertibili (3)
• Sono soggette al limite di emissione delle obbligazioni.
• L'emissione di obbligazioni convertibili deve essere
deliberata dall'assemblea straordinaria.
• La stessa assemblea che delibera l'emissione delle
obbligazioni deve determinare il rapporto di cambio,
nonché il periodo e le modalità di conversione. Deve
inoltre contestualmente deliberare l'aumento del
capitale sociale, per un ammontare corrispondente al
valore nominale delle azioni da attribuire in
conversione.
• L'atto costitutivo o una successiva modifica dello stesso
possono attribuire agli amministratori la facoltà di
emettere obbligazioni convertibili, fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di
cinque anni (art. 2420-ter).
Obbligazioni convertibili (4)
• In caso di aumento gratuito del capitale o di riduzione
dello stesso per perdite, il rapporto di cambio è
automaticamente modificato in proporzione alla misura
dell'aumento o della riduzione del capitale (art. 2420-bis,
5° c.).
• La società non può deliberare la riduzione reale del
capitale sociale, la fusione con altra società, la scissione o
la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo
concernenti la ripartizione degli utili, fin quando non
siano scaduti i termini fissati per la conversione. Il divieto
non ha però carattere assoluto. Può essere infatti
superato dalla società concedendo agli obbligazionisti la
facoltà di conversione anticipata.
• Ai possessori di obbligazioni convertibili, che non si
avvalgono della conversione anticipata, devono essere
assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima
della fusione o della scissione, salvo che la modifica dei
loro diritti non sia stata approvata dall'assemblea degli
obbligazionisti.
Conversione indiretta
• Non è specificamente disciplinato il procedimento
indiretto di emissione, che si ha quando le
obbligazioni emesse da una determinata società sono
convertibili in azioni di altra società (azioni già
emesse e detenute nel portafoglio della società che
lancia il prestito oppure azioni di futura emissione).
• La dottrina è divisa sulla possibilità di applicare per
analogia al procedimento indiretto la disciplina
dettata dall'art. 2420-bis.
• Problemi analoghi si pongono per le obbligazioni con
warrant o con diritto di opzione su azioni.
Strumenti finanziari partecipativi (1)
• E’ una figura ibrida: sono forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso
il diritto di voto in assemblea – art. 2346, 6° c..
• Sono più vicini alle azioni o alle obbligazioni?
• L’art. 2411, 3° c., prevede che la disciplina delle
obbligazioni è applicabile per quanto compatibile
anche agli strumenti finanziari partecipativi.
• Sicuramente non sono imputabili a capitale, gli
apporti ad essi relativi non sono soggetti alla
disciplina dei conferimenti.
Strumenti finanziari partecipativi (2)
• E’ una categoria residuale: comprende gli strumenti
finanziari emessi dalla società non altrimenti
qualificati e disciplinati dalla legge.
• Gli strumenti finanziari possono condizionare il
rimborso del capitale all’andamento della gestione,
o escluderlo del tutto. E’ possibile anche che gli
strumenti
finanziari
prevedano
il
diritto
incondizionato al rimborso del capitale alla
scadenza, ma in più attribuiscono a titolari diritti
amministrativi, come il voto su specifiche materie.
Strumenti finanziari partecipativi (3)
• Sono previste situazioni particolari in cui possono
essere emessi s.f.p.:
– a fronte di apporti di opera o servizi (art.
2346, 6° c.),
– a favore dei dipendenti (art. 2349, 2° c.),
– per partecipare ad uno specifico affare cui è
stato destinato un patrimonio separato (art.
2447-ter, lett. e).
Disciplina degli s.f.p. (1)
• S.f.p. art. 2346: dispongono di diritti patrimoniali
e anche amministrativi da stabilire ad opera dello
statuto.
• S.f.p. art. 2349: possono essere previste norme
particolari riguardo all’esercizio dei diritti
attribuiti.
• E’ escluso il diritto di voto in assemblea. Ma può
essere loro attribuito su specifici argomenti e può
essere attribuito il potere di nominare un sindaco
(art. 2351, 5° c.).
Disciplina degli s.f.p. (2)
• Per il resto è lasciato ampio spazio all’autonomia
statutaria.
• Il richiamo della disciplina delle obbligazioni
implica che:
1. la società non può emettere s.f.p. con obbligo
di rimborso del capitale per una somma che,
unitamente alla somma raccolta mediante
obbligazioni, eccede i limiti fissati dall’art.
2412;
2. deve essere costituita un’organizzazione di
categoria del titolare degli strumenti
finanziari
partecipativi,
composta
dall’assemblea e dal rappresentante comune.
Azioni, obbligazioni
e strumenti
finanziari
Lorenzo Benatti
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rappresentante comune degli obbligazionisti