I principi fondamentali
della Costituzione
L'art. 1 della Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica democratica.
La parola “democrazia” deriva dal greco e significa letteralmente “governo
del popolo”. Ciò vuol dire che i cittadini partecipano alla gestione del potere
attraverso i propri rappresentanti.
L’articolo aggiunge che la repubblica è "fondata sul lavoro". Si è voluto con
ciò ribadire che il benessere e la vita stessa dello Stato nascono
essenzialmente dal lavoro dei cittadini. Il lavoro viene considerato come
diritto-dovere riconosciuto a ciascuno.
L’art. 2 afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo sia come singolo sia in quanto membro di organizzazioni sociali.
La seconda parte dell’articolo prevede anche l’adempimento di doveri di
solidarietà politica (es.: osservare le leggi, eleggere i propri rappresentanti),
economica (es.: pagare i tributi), sociale (es.: impegnarsi in forme di
assistenza morale e materiale).
L’art. 3 enuncia il principio di uguaglianza.
Il primo comma dell’articolo fa riferimento all’uguaglianza formale ed
afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di
sesso, razza, religione, ecc.
Il secondo comma, invece, basandosi sul fatto che non tutti partono da
uguali condizioni, afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli che limitano l’uguaglianza dei cittadini. Tale principio viene
indicato con l’espressione “uguaglianza sostanziale”.
L’art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro nel senso che lo Stato si
impegna a creare le condizioni per il raggiungimento della piena
occupazione.
Il lavoro viene considerato anche un dovere perché in tal modo ciascuno
contribuisce al progresso della collettività.
L’art. 5 riconosce l’unità e l’indivisibilità dello Stato ma, tenendo conto delle
profonde differenze esistenti tra le diverse zone del Paese, introduce il
principio del decentramento del potere in quanto attraverso le autonomie
locali (Regioni, Province e Comuni) lo Stato può realizzare meglio gli
interessi dei cittadini.
L’art. 6 afferma che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche presenti
nel Paese.
Gli artt. 7 e 8 regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e tra lo
Stato e le altre confessioni religiose.
Si afferma che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ma, data la
diffusione della religione cattolica nel nostro Paese, i rapporti tra Stato e
Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi stipulati nel 1929 e
formati da un Trattato ed un Concordato. Il Concordato fu modificato nel
1984.
La libertà religiosa è inoltre estesa a tutte le confessioni diverse da quella
cattolica.
L’art. 9 afferma che lo Stato promuove lo sviluppo della cultura e della
ricerca e la tutela del paesaggio che deve essere inteso in senso ampio come
tutela dell’ambiente.
L’art. 10 stabilisce che l’Italia, in quanto membro della comunità
internazionale, si conforma alle norme di diritto internazionale. Esse si
applicano, quindi, all’ordinamento giuridico italiano.
L’art. 11, dopo aver affermato che l’Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali, aggiunge che, per garantire la pace e la giustizia
tra le nazioni, lo Stato può limitare la propria sovranità uniformandosi alle
decisioni di istituzioni sovranazionali (es.: ONU).
I principi fondamentali si chiudono con l’art. 12 che descrive il tricolore
come simbolo ideale dell’identità nazionale.
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