I principi fondamentali della Costituzione L'art. 1 della Costituzione afferma che l'Italia è una Repubblica democratica. La parola “democrazia” deriva dal greco e significa letteralmente “governo del popolo”. Ciò vuol dire che i cittadini partecipano alla gestione del potere attraverso i propri rappresentanti. L’articolo aggiunge che la repubblica è "fondata sul lavoro". Si è voluto con ciò ribadire che il benessere e la vita stessa dello Stato nascono essenzialmente dal lavoro dei cittadini. Il lavoro viene considerato come diritto-dovere riconosciuto a ciascuno. L’art. 2 afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia in quanto membro di organizzazioni sociali. La seconda parte dell’articolo prevede anche l’adempimento di doveri di solidarietà politica (es.: osservare le leggi, eleggere i propri rappresentanti), economica (es.: pagare i tributi), sociale (es.: impegnarsi in forme di assistenza morale e materiale). L’art. 3 enuncia il principio di uguaglianza. Il primo comma dell’articolo fa riferimento all’uguaglianza formale ed afferma che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, religione, ecc. Il secondo comma, invece, basandosi sul fatto che non tutti partono da uguali condizioni, afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano l’uguaglianza dei cittadini. Tale principio viene indicato con l’espressione “uguaglianza sostanziale”. L’art. 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro nel senso che lo Stato si impegna a creare le condizioni per il raggiungimento della piena occupazione. Il lavoro viene considerato anche un dovere perché in tal modo ciascuno contribuisce al progresso della collettività. L’art. 5 riconosce l’unità e l’indivisibilità dello Stato ma, tenendo conto delle profonde differenze esistenti tra le diverse zone del Paese, introduce il principio del decentramento del potere in quanto attraverso le autonomie locali (Regioni, Province e Comuni) lo Stato può realizzare meglio gli interessi dei cittadini. L’art. 6 afferma che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche presenti nel Paese. Gli artt. 7 e 8 regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica e tra lo Stato e le altre confessioni religiose. Si afferma che lo Stato e la Chiesa sono indipendenti e sovrani ma, data la diffusione della religione cattolica nel nostro Paese, i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi stipulati nel 1929 e formati da un Trattato ed un Concordato. Il Concordato fu modificato nel 1984. La libertà religiosa è inoltre estesa a tutte le confessioni diverse da quella cattolica. L’art. 9 afferma che lo Stato promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca e la tutela del paesaggio che deve essere inteso in senso ampio come tutela dell’ambiente. L’art. 10 stabilisce che l’Italia, in quanto membro della comunità internazionale, si conforma alle norme di diritto internazionale. Esse si applicano, quindi, all’ordinamento giuridico italiano. L’art. 11, dopo aver affermato che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, aggiunge che, per garantire la pace e la giustizia tra le nazioni, lo Stato può limitare la propria sovranità uniformandosi alle decisioni di istituzioni sovranazionali (es.: ONU). I principi fondamentali si chiudono con l’art. 12 che descrive il tricolore come simbolo ideale dell’identità nazionale.