IL COMMERCIO ELETTRONICO
INDIRETTO
Dott. Enrico La Rosa
Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia
5 Marzo 2015
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
Ai fini iva si applica una disciplina particolare per le "vendite
a distanza", per tali intendendosi le vendite in base a
cataloghi, per corrispondenza e simili, comprese le vendite
a domicilio e quindi anche quelle riconducibili al c.d.
"commercio elettronico indiretto".
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
Nell’ambito delle vendite nei confronti di consumatori
finali italiani, l'art. 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n.
633/1972 esonera dall'obbligo di fatturazione le
vendite per corrispondenza e a domicilio salvo,
naturalmente, che la stessa sia richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
Peraltro, per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, le
predette vendite non sono soggette nemmeno
all'obbligo di certificazione mediante scontrino e
ricevuta fiscale.
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
Il venditore ha di fatto il solo obbligo di annotare, entro il
giorno non festivo successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, i corrispettivi giornalieri delle vendite nel
“registro dei corrispettivi”, (articolo 24 del Dpr n. 633/1972).
Commercio elettronico indiretto
Le vendite a distanza
Attenzione:
questo esonero vale solo per le cessioni di beni a
distanza verso consumatori finali e mai per le
prestazioni di servizi.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, se da un
lato
rappresenta
certamente
un’agevolazione,
dall’altro può rivelarsi un handicap in caso di merce
resa dal cliente.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
Nel caso di reso di merce, infatti, ove non sia stata
emessa la fattura di vendita il venditore, è abilitato a
rettificare in meno l’Iva dovuta solo se è possibile
individuare il collegamento tra la vendita originaria e la
successiva restituzione della merce.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
A tal fine, secondo quanto specificato nella Risoluzione
274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate, il
verificatore deve essere in grado, dalla documentazione in
possesso del venditore, di individuare gli elementi necessari
a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal
documento probante l'acquisto originario.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
Elementi quali: le generalità del soggetto acquirente;
l'ammontare del prezzo rimborsato; il "codice" dell'articolo
oggetto di restituzione e il "codice di reso" (quest'ultimo
deve essere riportato su ogni documento emesso per
certificare il rimborso).
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
Inoltre, mediante la corretta tenuta delle scritture ausiliarie
di magazzino, in sede di verifica fiscale, deve essere
possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è
stato oggetto di restituzione.
Commercio elettronico indiretto.
Il reso di merce.
La risoluzione non lo dice è, però, ragionevole ritenere che
tutta la procedura sopra indicata possa essere espletata
anche nel caso di imprese non tenute alla contabilità di
magazzino.
Commercio elettronico indiretto
Il reso di merce
Ove, dunque, sia stata emessa fattura di
vendita, l’impresa venditrice è abilitata a
recuperare l’Iva addebitata semplicemente
mediante emissione di nota di variazione in
diminuzione, secondo quanto previsto
dall’art. 26 del Dpr 633/1972.
Commercio elettronico indiretto
Per tutto il resto, al commercio elettronico indiretto, si
applicano le regole iva ordinarie delle cessioni di beni
interne, delle esportazione e delle cessioni in ambito
comunitario.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
Per la facilità con cui il commercio elettronico in
generale si trova ad avere a che fare con soggetti
stranieri, merita qualche parola la particolare disciplina
che in ambito europeo, ai fini della tassazione indiretta,
soggiacciono le transazioni di commercio elettronico
diretto verso i consumatori finali.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
Nel caso di vendite nei confronti di consumatori finali
residenti in altri paesi Ue (B2C), si applica un regime
speciale per la territorialità applicabile alle vendite a
distanza (artt. 40, comma 3 e comma 4 , del DL
331/1993).
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
Tale regime prevede che le vendite sono imponibili in
Italia (tassazione all’origine) a seconda se il cedente
italiano, sia nell’anno precedente, sia in quello in corso, ha
effettuato, nello stato membro di destinazione della
cessione comunitaria, vendite a distanza di ammontare
globale inferiore ad una determinata soglia.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
Finché si rimane al disotto della soglia, quindi,
l’operazione è imponibile in Italia e il venditore sarà
soggetto a tutta la normativa italiana in materia d’iva
(aliquote,
non
obbligatorietà
annotazione sui corrispettivi etc.. ).
di
fatturazione,
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
Tali soglie (in inglese thresholds), per lo più comprese
tra un massimo di € 100.000,00 ed un minimo di €
35.000,00, sono definite dalla disciplina interna di
ciascuno dei 28 Stati membri potenziali destinatari dei
beni.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
La tabella, continuamente aggiornata, può essere
reperita accedendo a:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/tra
ders/vat_community/index_en.htm
Territorialità C.E. Indiretto.
Cessioni a clienti Ue consumatori finali.
Nel caso invece che il fatturato nello stato membro di
destinazione della cessione comunitaria superi la soglia
come
precedentemente
cambierà
l’applicazione
individuata,
del
criterio
immediatamente
territoriale
l’operazione sarà imponibile in quello stesso stato.
e
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
Il cedente sarà, quindi, tenuto a nominare un proprio
rappresentante fiscale, ovvero ad identificarsi direttamente
ai fini dell’assolvimento dell’iva.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
Si capisce quindi come questo possa diventare un ostacolo
insormontabile per alcune imprese da valutare bene già in
fase di start up.
Fondamentale, anche, il costante monitoraggio delle soglie
che possono variare ad ogni periodo d’imposta.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
Anche qualora la suddetta soglia non fosse stata superata
il cedente può comunque optare per l’applicazione
dell’imposta
nell’altro
stato
membro
dandone
comunicazione all’amministrazione finanziaria italiana.
Tale opzione ha effetto fino a quando non viene revocata
e, in ogni caso, vale per almeno 3 anni.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
La stessa opera dal 1° gennaio dell’anno in corso, se
esercitata in sede di dichiarazione Iva (VO10) annuale
relativa all’anno precedente, oppure dal momento in cui
viene esercitata nel caso di inizio dell’attività. La revoca
(VO11) va comunicata all’Agenzia delle Entrate nell’ambito
della dichiarazione annuale e ha effetto dall’anno in corso.
Tabella riepilogativa della soglia fissata dai singoli Stati membri per
l’applicazione del regime speciale delle vendite a distanza effettuate nei
confronti dei soggetti residenti nei loro territori.
MARZO 2014
PAESE
SOGLIA DI ESONERO
PAESE
SOGLIE DI ESONERO
Belgio
35.000 €
Austria
35.000 €
Danimarca
37.508 €
Finlandia
35.000 €
Francia
100.000 €
Repubblica Ceca
41.510 €
Germania
100.000 €
Estonia
35.000 €
Gran Bretagna
84.541 €
Cipro
35.000 €
Grecia
35.000 €
Lettonia
35.000 €
Irlanda
35.000 €
Lituania
36.203 €
Lussemburgo
100.000 €
Ungheria
35.000 €
Portogallo
35.000 €
Malta
35.000 €
Spagna
35.000 €
Polonia
38.307 €
Italia
35.000 €
Slovenia
35.000 €
Olanda
100.000 €
Slovacchia
35.000 €
Romania
26.419 €
Svezia
35.935 €
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue consumatori finali
E’ chiaro come una soglia più alta sia indice di una politica
più tesa a voler facilitare l’ingresso sul mercato interno di
operatori comunitari e viceversa in caso di soglie più basse.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
Nel caso in cui, invece, l’acquirente, residente in un altro
stato membro, sia un soggetto passivo iva (B2B), siamo,
ovviamente
di
fronte
a
«normali»
operazioni
intracomunitarie, disciplinata dagli artt. 41 e seguenti del Dl
331/1993, con tutti gli obblighi e le difficoltà connesse
(imponibilità a destino e reverse charge in capo al
committente, compilazione degli Intrastat..).
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
Il cedente, iscritto al Vies, entro il 15 del mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei prodotti, emetterà
fattura, senza applicazione dell’Iva, indicandovi il proprio
numero identificativo Iva e quello del cliente estero.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
Sulla fattura bisognerà fare attenzione ad apporre la
dicitura in italiano:
“Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera
a), del DL 331/1993–inversione contabile”.
L’operazione sarà, inoltre, oggetto di comunicazione
attraverso il modello Intrastat.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
La fattura deve essere emessa all’atto della consegna o
spedizione dei beni. Se anteriormente alla consegna o
spedizione dei beni, viene incassato il corrispettivo, la
fattura deve essere emessa entro le ore 24 del giorno
in cui è stato incassato il corrispettivo.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti Ue soggetti passivi B2B
Se, dunque, il pagamento della fornitura viene
eseguito all’atto della compilazione dell’ordine,
mediante carta di credito o Paypal, è necessario
emettere fattura immediata.
Territorialità C.E. Indiretto
Cessioni a clienti extra Ue
Per le cessioni nei confronti di clienti extracomunitari,
indipendentemente dalla soggettività passiva o meno
di questi, si tratterà di esportazione e quindi di
operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
633 del 1972.
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