L’ATTO DI APPELLO PENALE
NOZIONI DI BASE E TECNICHE DI
REDAZIONE DEI MOTIVI
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NOZIONE DI
IMPUGNAZIONE
L’impugnazione è il rimedio attribuito
alle parti per rimuovere uno
svantaggio nascente da una
decisione del giudice
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I MEZZI DI IMPUGNAZIONE SONO TIPICI
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L’INTERESSE
Per impugnare occorre l’esistenza di
un interesse concreto, diretto e
personale, da parte di chi si avvale
dell’impugnazione (art. 568 co.4, c.p.p.)
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L’interesse ad impugnare sussiste tutte le
volte in cui la modifica richiesta della
decisione del Giudice produce un effetto
pratico (non meramente astratto) più
vantaggioso per la parte legittimata
all’impugnazione
Il DIFETTO DI INTERESSE determina
l’inammissibilità dell’impugnazione (art. 591,
lettera a, c.p.p.)
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RINUNCIABILITA’
DELL’IMPUGNAZIONE
In un processo di parti, è naturale che esse
possano rinunciare al gravame azionato.
In tal caso l’impugnazione viene dichiarata
inammissibile (art. 591, lettera d, c.p.p.)
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LE SPECIE
Le impugnazioni si distinguono in:
 ORDINARIE
 STRAORDINARIE
A
CRITICA LIBERA
 A CRITICA VINCOLATA
 AZIONI DI ANNULLAMENTO (O
QUERELAE NULLITATIS)
 MEZZI DI GRAVAME
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LE IMPUGNAZIONI ORDINARIE
Si indirizzano contro un provvedimento non
ancora divenuto irrevocabile, e quindi devono
essere proposte entro un termine perentorio
decorrente dall’emanazione o meglio dalla
conoscibilità del provvedimento stesso. Esse sono:
 APPELLO
 RICORSO
ORDINARIO PER CASSAZIONE
 RIESAME
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LE IMPUGNAZIONI
STRAORDINARIE
Si indirizzano contro un provvedimento divenuto
irrevocabile, e loro proposizione può anche non
essere sottoposta ad un termine. Esse sono:
 RICORSO
STRAORDINARIO PER CASSAZIONE
 REVISIONE
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LE IMPUGNAZIONI A CRITICA LIBERA
Sono le impugnazioni che possono essere fondate
sulla deduzione di qualsiasi vizio, di diritto o di fatto,
di procedura o di merito, del provvedimento
impugnato. Esse sono:
 APPELLO
 RIESAME
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LE IMPUGNAZIONI A CRITICA
VINCOLATA
Devono essere fondate sulla deduzione dei vizi
indicati dalla legge. Esse sono:
 RICORSO
ORDINARIO E
STRAORDINARIO PER CASSAZIONE
 REVISIONE
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AZIONI DI ANNULLAMENTO (O QUERELAE
NULLITATIS)
Il giudizio di impugnazione si concentra sulla
sussistenza del vizio in procedendo o in iudicando
dedotto dall’impugnante. Accertato tale vizio, il
Giudice dell’impugnazione annulla il provvedimento
impugnato.
A questo primo giudizio (c.d. rescindente) può
seguirne un altro (c.d. rescissorio) destinato alla
pronuncia di un provvedimento che prenda il posto
di quello annullato.
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MEZZI DI GRAVAME
Devolvono in tutto o in parte l’oggetto del giudizio
precedente al Giudice dell’impugnazione.
Quest’ultimo controlla l’operato del primo Giudice
e, se vi ravvisa un errore, pronuncia un nuovo
provvedimento che sostituisce immediatamente
quello impugnato.
Le impugnazioni previste dal nostro codice di
procedura penale presentano, commisti, i caratteri
dell’azione di annullamento dei mezzi di gravame.
Quelli dell’azione di annullamento prevalgono nel
ricorso ordinario per Cassazione, quelli del mezzo
di gravame prevalgono nell’appello e nel riesame.
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Forma atto di appello
Appello:
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Si propone ex art. 581 c.p.p.
con atto scritto a pena di inammissibilità
che deve contenere:
La dichiarazione
di impugnazione
I Motivi posti a
fondamento
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La dichiarazione di impugnazione
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Art. 581 c.p.p.

L’atto di appello redatto in forma scritta, deve
contenere a pena di inammissibilità:
 Il provvedimento impugnato
 Il giudice che lo ha pronunciato
 La data
 I capi o i punti della decisione
 Le richieste dell’impugnante
 I motivi
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


Il provvedimento impugnato
Il giudice che lo ha pronunciato
La data
Serviranno al fine di individuare l’oggetto
del giudizio di appello
n.d.r. Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione l’omessa
o errata indicazione degli elementi richiesti non ha
rilievo di per sé, ma solo in quanto può determinare
incertezza nell’individuazione dell’atto.
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I capi o i punti della decisione a cui
si riferisce l’impugnazione
CAPO

Per capo deve intendersi la parte della
decisione concernente ciascun reato
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PUNTO

Per punto si deve intendere ciascuna
statuizione, in fatto o in diritto, avente una
propria autonomia nell’ambito di un capo
Accertamento responsabilità
1. Accertamento del fatto
2. Attribuzione di esso
all’imputato
3. Qualificazione giuridica
4. Inesistenza delle cause di
giustificazione
5. Colpevolezza
Determinazione della pena
Concessione dei benefici
Accertamento circostanze
attenuanti e aggravanti e loro
comparazione
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Le richieste dell’impugnante

Costituiscono il Petitum del gravame, il
contenuto della decisione che dovrebbe essere
adottata secondo le aspettative dell’impugnante
Poiché l’atto di impugnazione va letto nel suo complesso, in
applicazione del favor impugnationis,
sono ammissibili
anche le richieste, che posso desumersi implicitamente dai
motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la
richiesta formulata
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
I motivi con l’indicazione specifica delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta.
Per evitare la sanzione di inammissibilità è
necessario che:
1
Il gravame deve essere proposto con
specifico riferimento a quelle che sono state
le emergenze di fatto del processo di primo
grado ovvero le valutazioni di diritto
contenute nella sentenza
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L’atto di appello deve contestare con specifiche
argomentazioni tali valutazioni di fatto e di
diritto
Non può limitarsi a ripetere argomentazioni
già disattese
Ovvero a ricostruire i fatti senza indicare le
fonti probatorie da cui si deduce tale diversa
ricostruzione
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In caso di genericità dei relativi motivi conseguirà
l’INAMMISSIBILITA’ DELL’IMPUGNAZIONE
(art. 581, comma 1 lett. c) c.p.p.)
(art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.)

E’ generico, con conseguente inammissibilità
dell’atto di appello, il motivo che si limiti ad una
generica indicazione dell’articolo di legge
asseritamente
violato
senza
esplicitare
chiaramente la censura mossa, e che non illustri le
ragioni dell’asserita erronea valutazione delle prove.
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Mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art 581 cpp
Compreso quello della specificità dei motivi
Rende l’atto di appello inidoneo ad introdurre il nuovo
grado di giudizio
In tale ipotesi si è in presenza di una causa di
inammissibilità originaria del gravame
Essa impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art.
129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità
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Un appello originariamente inammissibile
preclude persino la declaratoria di
prescrizione
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L’atto di impugnazione deve a pena di
inammissibilità essere firmato dall’impugnante
(art. 613, comma 1 c.p.p.)
La sottoscrizione della nomina del difensore
per il giudizio di appello, fatta dall’imputato in
calce all’atto di appello e autenticata dal
difensore, vale anche come impugnazione
personale dell’imputato, dato che con la
sottoscrizione questi ha fatto proprio il
contenuto dell’atto
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Motivi Nuovi di Appello
Fino a 15 gg prima dell’udienza possono essere
presentati motivi nuovi nella cancelleria del giudice di
Appello nel numero di copie necessarie per tutte le
parti
L’impugnante presenta l’appello personalmente o
tramite un incaricato alla cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato (cosiddetto giudice
a quo)
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L’eventuale inammissibilità dei motivi principali
si estende anche ai motivi nuovi
Con i motivi nuovi non possono essere appellati:
 Né reati non oggetto dell’impugnazione principale;
Né altri punti della decisione non oggetto del
gravame principale.
Quindi ne consegue che sono inammissibili i motivi nuovi
aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio se
l’impugnazione della sentenza abbia ad oggetto esclusivamente
il punto relativo alla responsabilità.
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Per la determinazione del Giudice competente a
decidere dell’impugnazione si dovrà fare riferimento:
D.lgs. 274/00
art.596 c.p.p.
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Pertanto:
Per le sentenze rese dal
tribunale
• Competenza Corte di
Appello
Per le sentenze rese dalla
Corte di Assise
• Competenza Corte di
Assise di Appello
Per le sentenze
rese dal Giudice
di Pace
Per le sentenze
rese dal GIP
• Competente il Tribunale in composizione
monocratica
• Competenza Corte d’Appello se si tratta
di reati di competenza del Tribunale
• Competenza Corte d’Assise d’Appello se
si tratta di reati di competenza della
Corte d’assise
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Soggetti Appellanti
Proposizione appello da parte dell’imputato personalmente
Ai sensi dell’art. 571 c.p.p.: L’imputato può proporre appello
personalmente oltre che tramite il proprio o i propri difensori
Una volta che
l’impugnazione sia stata
proposta da uno
qualsiasi dei soggetti
legittimati, imputato o
suo difensore, e sia
intervenuta una
qualche decisione, il
diritto si consuma
L’appello può anche essere
proposto per mezzo di un
procuratore speciale, che
l’imputato può nominare
ancor prima che il
provvedimento da
impugnarsi sia stato emesso
(art. 571, co. 1, cpp)
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L’impugnazione spettante all’imputato può essere
proposta nel suo interesse a titolo di sostituzione
processuale, quindi senza bisogno di procura speciale
Dal difensore che lo
assisteva al momento
del deposito del
provvedimento
impugnabile
O
Dal difensore che
l’imputato ha
nominato ai fini della
proposizione
dell’impuganzione
(art. 571, co. 3, cpp)
Dal tutore
dell’imputato
soggetto a tutela o
del curatore speciale
dell’imputato che sia
incapace di intendere
e di volere e privo di
tutore
(art. 571, co. 2, cpp)
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Quando il dies a quo del termine per
impugnare è diverso per l’imputato e il suo
difensore, entrambi possono valersi del
termine che scade per ultimo
(art. 585, co. 3, c.p.p.)
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APPELLO IMPUTATO DETENUTO
Detenuto presso Casa Circondariale
(art. 123, co. 1, cpp)
Il soggetto predetto ha la facoltà di presentare appello
mediante una dichiarazione ricevuta dal Direttore della Casa
Circondariale
Le suddette dichiarazioni sono
iscritte in apposito registro delle
impugnazioni e trasmesse
immediatamente all’Autorità
competente.
Hanno efficacia come se ricevute
direttamente dall’A.G.
Per il controllo della tempestività
delle impugnazioni presentate dal
detenuto al direttore del carcere
si deve avere riguardo alla data di
deposito delle stesse presso
l’ufficio matricola
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APPELLO IMPUTATO IN STATO DI ARRESTI DOMICILIARI
(ART. 123, CO. 2, CPP)
L’imputato ha la facoltà di presentare appello con atto
ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria il quale ne
cura l’immediata trasmissione all’autorità competente
A tali casi sono assimilabili anche quelli di detenzione
domiciliare e di custodia in luogo di cura ai sensi
dell’art. 286 c.p.p.
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Appello del difensore di imputato
contumace
Il difensore dell’imputato contumace può proporre
appello liberamente con gli stessi poteri del difensore
di qualsiasi altro imputato.
(La Legge n° 479 del 1999 ha soppresso la previsione dello specifico
mandato.)
Però l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o
di ufficio, nell’interesse dall’imputato contumace,
preclude a quest’ultimo una volta che sia intervenuta la
relativa decisione, la possibilità di ottenere la
restituzione nel termine per proporre a sua volta
impugnazione
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Appello del difensore di imputato
latitante o evaso
L’art. 165, co. 3, c.p.p. ha riconosciuto la difensore del
latitante o dell’evaso la rappresentanza ad ogni effetto
di legge del proprio assistito
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Appello dell’imputato per i soli interessi
civili
L’art. 574, co. 1, c.p.p. prevede che :
L’imputato può anche limitarsi a proporre appello
avverso i soli capi della sentenza che riguardano la sua
condanna al risarcimento dei danni e cioè alle sole
statuizioni emesse a favore della parte civile, SENZA
CHE
CONTESTUALMENTE
sia
proposta
impugnazione, dinanzi al giudice di appello, per quanto
attiene alla condanna penale.
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Termini per l’appello
L’art.585 c.p.p. disciplina i termini per l’impugnazione e
si applica certamente all’appello.
Hanno natura perentoria (art. 585, co. 5, cpp) stabiliti a pena
di decadenza
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Al loro mancato rispetto consegue la declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice di
secondo grado che potrà sia
Emettere ordinanza
anche d’ufficio ai sensi
dell’art. 591, co. 2, cpp,
senza preventiva
citazione delle parti
Emettere ordinanza in
seguito alla
celebrazione del
procedimento
all’udienza pubblica o
camerale, ove ad
esempio, sollecitatovi
dalle conclusioni del
Procuratore Generale
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L’art. 585 c.p.p., prevede termini diversi secondo i
seguenti parametri:
15 giorni
(art. 585, lett. a) cpp)
Per i motivi emessi in seguito
a procedimento in camera di
consiglio.
In tal caso i termini decorrono dalla
notificazione
o
comunicazione
dell’avviso
di
deposito
del
provvedimento emesso in seguito a
procedimento in camera di consiglio
Nel caso previsto dall’art.
544, co. 1, c.p.p., per le
sentenze la cui motivazione
sia stata letta in udienza
insieme con il dispositivo.
In tal caso i termini decorrono
dalla lettura del provvedimento in
udienza, per tutte le parti che
debbono considerarsi presenti nel
giudizio,
anche
se
non
materialmente presenti alla lettura
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30 giorni
(art. 585 lett. b) c.p.p.)
Quando la sentenza
risulta deposita
successivamente al
dispositivo ma nei 15
gg previsti dalla legge
(art. 544, co. 2, c.p.p.)
Il termine di 30 gg per
proporre appello inizia a
decorrere dalla scadenza del
termine previsto per il
deposito della motivazione,
anche se materialmente tale
deposito sia avvenuto prima
del termine
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n.d.r.
Allorché la sentenza pronunciata ex art. 544, co. 2, cpp,
sia stata depositata entro il 15° giorno dalla data della
pronuncia,opera una forma di presunzione legale di
conoscenza nei confronti delle parti interessate, di
guisa che il termine di 30 gg previsto dall’art. 585 lett.
b) cpp per proporre l’impugnazione comincia a
decorrere dalla scadenza del 15° giorno dalla data
predetta, non essendo dovuta la notificazione
dell’avviso di deposito da parte della cancelleria
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Il termine è sempre di 30 gg anche nel caso in cui il
giudice abbia depositato la sentenza in ritardo rispetto
all’ordinario termine di legge senza che nel dispositivo
avesse assunto altro termine più lungo
In tali casi il termine decorre, però, non dal
deposito del provvedimento bensì dalla
notifica o comunicazione dell’avviso di
avvenuto deposito
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45 giorni
(art. 585 lett. c) c.p.p.)
Nell’ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia
fissato nel dispositivo letto a conclusione del
procedimento un termine per il deposito della
motivazione più lungo di quello ordinario
n.d.r.
La
mancanza
dell’indicazione
del
termine
concretamente stabilito per il deposito della motivazione
non rende il richiamo normativo improduttivo di effetti sul
termine per impugnare.
L’art. 544, co. 3, c.p.p. indica comunque il termine massimo
di 90 gg.
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Per le impugnazioni delle sentenze emesse a seguito di
giudizio abbreviato valgono i termini delle
sentenze dibattimentali
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Provvedimenti appellabili
Il P.M. e l’imputato possono appellare contro le
sentenze di condanna, salvo quanto previsto da:
Art. 443, co. 3, c.p.p.
Nell’ambito
del
giudizio
abbreviato il PM non può
proporre appello contro le
sentenze di condanna, salvo
che si tratti di sentenza che
modifichi il titolo di reato.
(es. tratto a giudizio per
tentato omicidio, l’imputato
viene condannato per lesioni
gravi)
Art. 448, co. 2, c.p.p.
Nell’ambito del patteggiamento
in caso di dissenso, il PM può
proporre appello; negli altri casi
la sentenza è inappellabile
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Per il PM e l’imputato non sono appellabili:

Le sentenze di condanna alla sola pena
dell’ammenda (art. 593, co. 3, cpp)
 La
sentenza di non luogo a procedere emessa in
udienza preliminare (art. 428 cpp)
 La
sentenza di proscioglimento predibattimentale
emanata ai sensi dell’art. 469 cpp.
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Il PM e l’imputato possono proporre appello solo
contro le sentenze di condanna del Giudice di Pace
che applicano una pena diversa da quella pecuniaria
ovvero che infliggono le pene
Della
permanenza
domiciliare
Del lavoro di
pubblica utilità
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L’imputato solo in un caso potrà proporre appello
contro la sentenza di condanna alla pena pecuniaria
(artt. 36, 37 Dlgs 274/’00)

Se impugna il capo della condanna, sia pure generica,
al risarcimento del danno
E’ inammissibile, invece, l’appello del PM avverso la
sentenza di assoluzione del Giudice di Pace, posto
che l’unico mezzo di impugnazione avverso la
predetta sentenza è il ricorso in Cassazione
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Sentenze di proscioglimento
L’art. 593, co. 2, cpp, dopo la Legge n° 46/2006, c.d.
Pecorella, stabiliva l’inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento sia da parte del PM, sia da parte
dell’imputato.
Dopo l’intervento della C.
Tale
comma
è
stato
dichiarato costituzionalmente
illegittimo:
 Sent. C. Cost. 26/2007
 Sent. C. Cost. 320/2007
 Sent. C. Cost. 85/2008
Cost.
- L’imputato e il PM possono
impugnare le sentenze di
proscioglimento emanate a
seguito di dibattimento
Il PM potrà appellare contro
le
sentenze
di
proscioglimento emesse a
seguito di giudizio abbreviato
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Per l’imputato permane l’inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento emesse all’esito del
giudizio abbreviato
La sentenza della C. Cost. n. 274/2009 ha tuttavia stabilito
che:
L’imputato potrà proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento, all’esito del giudizio abbreviato, per difetto
di imputabilità, derivanti da vizio totale di mente
L’inappellabilità non preclude, ovviamente, la
possibilità di proporre ricorso per cassazione
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Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
emesse su richiesta di decreto penale di condanna
Unica impugnazione esperibile avverso la
relativa sentenza del G.i.p. è il ricorso per
Cassazione
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All’imputato resta inibita la possibilità di proporre
appello avverso le sentenze di proscioglimento per
delitto solo quando l’assoluzione sia:

Perché il fatto non sussiste
 Per
non aver commesso il fatto
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
La sentenza dichiarativa di estinzione del
reato per intervenuta prescrizione è sempre
appellabile
(anche quando l’imputato non abbia
rinunciato alla prescrizione)
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Le ordinanze dibattimentali
(che non integrino un atto abnorme o
riguardino la libertà personale)
A pena di inammissibilità devono essere
impugnate con la sentenza
(art. 586 c.p.p.)
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L’Appello
Appello incidentale
(art. 595 c.p.p.)
Richiesta di appello
principale
Soggetti legittimati
Imputato
PM
Avverso sentenze di
condanna o
proscioglimento
In camera
di
consiglio
Il Giudice
In pubblica
udienza
Proponibile dalla
parte che non ha
presentato
l’impugnazione
Inefficace in caso
di inammissibilità
(o rinuncia)
dell’appello
principale
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SEGUE
Procede al giudizio di appello
basato su:
Risultanze probatorie di
primo grado
(art. 602 c.p.p.)
Rinnovazione dibattimentale
(art. 603 c.p.p.)
SENTENZA
Art. 605 cpp
CONFERMA
Art. 605 c.p.p.
RIFORMA
Art. 604 c.p.p.
ANNULLAMENTO
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Se dalla traccia non risulta rilasciata
precedentemente, è necessario aggiungere in
calce all’atto di appello la nomina a difensore,
contenente esplicita procura ad interporre
impugnazione
E’ buona norma gradare i motivi in via
subordinata, indicandoli ordinatamente dal più
favorevole al meno favorevole per l’imputato.
Ciascun motivo dovrà poi essere svolto tanto
menzionando le circostanze di fatto, quanto i
riferimenti di diritto che si assumono a
fondamento delle successive richieste
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MOTIVI DI APPELLO: formule
esemplificative. abstract: Avv. P.NestaIN VIA PRELIMINARE
1. Si chiede che il Giudice adito dichiari di non
doversi procedere per l'estinzione del
reato.
(I casi sono quelli di morte dell'imputato, prescrizione del reato,
amnistia, remissione della querela, oblazione, perdono giudiziale
ex art. 150 c.p. e ss.: tale motivo può anche essere trattato
subordinatamente agli altri motivi di merito, ove si
ritenga maggiormente favorevole e probabile per
l'imputato una sentenza di assoluzione.
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SEGUE – MOTIVI DI APPELLO IN VIA PRELIMINARE
2.
Si chiede che il Giudice adito dichiari di non
doversi procedere perché l'azione penale non
doveva essere iniziata o non doveva essere
proseguita
(I casi sono quelli di mancanza della querela, dell'autorizzazione o
della richiesta:
Talvolta la dichiarazione di improcedibilità può essere conseguenza di
una derubricazione del reato che comporta la sussunzione del
fatto in una fattispecie di un reato diversa e non più procedibile
d'ufficio;
tale motivo può anche essere trattato subordinatamente agli altri
motivi di merito, ove si ritenga maggiormente favorevole e
probabile per l'imputato una sentenza di assoluzione.)
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SEGUE – MOTIVI DI APPELLO IN VIA PRELIMINARE
3.
La sentenza impugnata deve ritenersi nulla
relativamente ai capi […..]
(tale particolare richiesta, relativa alla declaratoria di nullità della
sentenza gravata, è prevista all'art. 604 c.p.p., commi 1, 3, 4 e 7.
L'atto di appello può anche contenere l'impugnazione di
ordinanze rese durante il dibattimento in primo grado
[art. 586 c.p.p.])
4.
Il Giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato
perché il fatto non è (più) previsto dalla legge
come reato
(formula utilizzata in caso di abolitio criminis [art. 2 c.p.], questo
motivo può anche essere trattato subordinatamente agli altri
motivi di merito)
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IN VIA PRINCIPALE GRADATA
5.
Il Giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché
il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
(formula utilizzata in caso manchi la prova della sussistenza di un
elemento oggettivo del reato [condotta, nesso di causalità, evento],
essa presenta un maggiore vantaggio per l'imputato in quanto ha
efficacia anche come giudicato per le eventuali richieste in sede civile
[art. 652 c.p.p.])
6.
Il Giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché
il fatto non costituisce reato
(formula utilizzata in caso manchi la prova della sussistenza di un
elemento soggettivo [art. 43 e ss. c.p.] ovvero nel caso in cui sia
provata l’esistenza di una causa di giustificazione [art. 50 e ss. c.p.])
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SEGUE – MOTIVI DI APPELLO IN VIA PRINCIPALE GRADATA
7.
Il Giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti di
cui all'art…(oppure avrebbe dovuto riconoscere la
prevalenza delle attenuanti di cui all'art…, o, ancora,
avrebbe dovuto esperire il giudizio di bilanciamento
delle attenuanti ex art. 69 c.p.)
(formula utilizzata nel caso in cui non si sia tenuto conto di una
circostanza attenuante, generica o speciale, o nel caso in cui tale
circostanza non sia stata giudicata prevalente [o in alcuni casi
anche equivalente] rispetto ad altra circostanza aggravante)
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SEGUE – MOTIVI DI APPELLO IN VIA PRINCIPALE GRADATA
8.
Il Giudice avrebbe dovuto irrogare una pena
diversa, contenendola entro il limite di…
(formula sempre utilizzabile, in estremo subordine, ove il giudice
abbia irrogato una sanzione diversa dal minimo edittale, con un
diverso giudizio di valutazione da esperirsi ex art. 133 c.p.)
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ALTRI MOTIVI DI APPELLO
Il Giudice avrebbe dovuto:
9.
dichiarare la non punibilità dell'imputato per incapacità di intendere
e di volere (art. 85 e ss. c.p.) o dichiararlo non punibile per altro
motivo (artt. 308, 309, 384, 387, 463, 598, 599, 649 c.p.)
10.
ritenere il fatto ascrivibile ad una diversa fattispecie penale
(derubricazione) e per l'effetto:
a)
b)
c)
11.
applicare la pena diversa della …. (se si tratta di pena di specie diversa);
contenere la pena nella misura di….,
dichiarare di non doversi procedere perché l'azione penale non doveva
essere iniziata o non doveva essere proseguita (nel caso si tratti di reato
perseguibile a querela di parte)
ritenere il reato non consumato, bensì tentato, e applicare le
relative modifiche alla quantificazione della pena (art. 56 e ss.
c.p.);
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SEGUE – ALRI MOTIVI DI APPELLO
12.
riconoscere la continuazione (art. 81 cpv c.p.), o diminuire la
pena sulla base di una delle altre norme sul concorso di reati
(artt. 78 e ss., 81, 82, 83, 84, 15 c.p.);
13.
concedere la sospensione condizionale della pena (art. 163
c.p.) e la non menzione della condanna (art. 175 c.p.);
14.
sostituire la pena con una diversa prevista dalla L. 689/81
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Sulla base dei motivi svolti, si chiede che
l'Ill.mo Giudice adito, in riforma dell'impugnata
sentenza, voglia:
Annullare il provvedimento
oggetto di appello in quanto….
Assolvere l'imputato in quanto…
Dichiarare di non doversi
procedere in quanto ...
• Motivo di
appello nr.3
• Motivi di
appello
nr.4,5,6
• Motivi di
appello nr. 1, 2,
10-c
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SEGUE
Dichiarare la non punibilità
dell'imputato in quanto ...
Applicare la diversa pena della ...
• Motivo di
appello nr.9
• Motivi di
appello nr.10-a,
14
Contenere la pena irrogata nel
limite di ...
• Motivi di
appello nr. 8,
11,12
Concedere il beneficio della ....
• Motivo di
appello nr. 13
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Tipologia delle formule assolutorie
Per non aver commesso il fatto
Quando manca sul piano meramente materiale, ogni
rapporto tra attività dell’imputato e l’evento dannoso
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Perché il fatto non sussiste
Presuppone che nessuno degli elementi integrativi
della fattispecie criminoso contestata risulti provato
(ad esempio in tema di diffamazione, l’accertamento
dell’insussistenza di qualsiasi lesione alla reputazione
della persona offesa)
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Perché il fatto non costituisce reato
Allorché, sotto l’aspetto fenomenico sia accertata
la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato
MA nella condotta dell’imputato non si ravvisa
l’elemento soggettivo (della colpa o dolo)
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FORMULE ASSOLUTORIE ED ELENCO
DELLE PRINCIPALI RICHIESTE DIFENSIVE
Formule assolutorie:
1) Assoluzione perché il fatto non sussiste:
il giudice ritiene mancante la prova generica, cioè la prova che
quel determinato fatto-reato sia avvenuto (es. l'omicidio non è
mai avvenuto) o il fatto manca di un elemento oggettivo
essenziale (es. manca l'azione, il nesso di causalità etc.). (Nota: per
brevità ci si riferisce alla mancanza di prova, ma ai fini della
sentenza di assoluzione tale mancanza è equivalente alla
sussistenza della prova contraria ed anche alla contraddittorietà o
insufficienza della prova positiva, v. art. 530 cpp).
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Segue formule assolutorie
2) Assoluzione per non aver commesso il fatto:
il giudice ritiene sussistente la prova generica, ma mancante la
prova specifica, cioè la prova che l'imputato sia l'autore del
reato: il fatto è avvenuto ma non è provato che l'imputato lo
abbia commesso.
3) Assoluzione perché il fatto non costituisce reato:
il giudice ritiene l'insussistenza dell'elemento soggettivo del
reato (art. 43 e seguenti cp) o la presenza di una causa di
giustificazione (es. l'omicidio è avvenuto, l'imputato lo ha
commesso ma in assenza sia di dolo che di colpa; oppure:
l'imputato ha agito in stato di necessità o di legittima difesa).
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Segue formule assolutorie
4) Assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla
legge come reato:
formula adottata in caso di abolitio criminis.
5) Dichiarazione di non punibilità:
il giudice ritiene l'imputato incapace di intendere o di
volere (v. art. 85 e seguenti cp) o non punibile per un'altra
ragione (v. artt. 308, 309, 384, 387, 463, 598, 599, 649 cp).
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Segue formule assolutorie
6) Non doversi procedere per estinzione del reato:
il giudice dichiara l'estinzione del reato qualora sia intervenuta una
causa estintiva: la morte del reo (rectius: dell'imputato), la prescrizione
del reato, l'amnistia, la remissione della querela, l'oblazione, il perdono
giudiziale etc. (art. 150 e seguenti cp).
7) Non doversi procedere perché l'azione penale non doveva
essere iniziata o non deve essere proseguita:
il giudice dichiara improcedibile l'azione penale qualora constati il
difetto della necessaria condizione di procedibilità (querela, richiesta o
autorizzazione, art. 336 e seguenti cpp). (Nota: la dichiarazione di
improcedibilità è spesso conseguenza di una derubricazione da reato
procedibile d'ufficio a reato procedibile a querela, es.: il giudice,
derubricata l'estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
dichiara l'improcedibilità dell'azione per omessa proposizione di
querela).
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Altre richieste difensive:
a) Derubricazioni:
il giudice ritiene erronea l'originaria qualificazione giuridica del
fatto e riconosce l'imputato responsabile di un'ipotesi di reato
meno grave; la derubricazione può essere relativa agli aspetti
complessivi del reato (es. rapina derubricata in furto aggravato)
quanto ai suoi aspetti soggettivi (omicidio derubricato in
omicidio preterintenzionale); le derubricazioni possono aprire la
strada a dichiarazioni di estinzione del reato (ad esempio il
reato meno grave può rientrare tra quelli oggetto di amnistia o
può avere termini prescrizionali più brevi) o, come si è visto, a
dichiarazioni di improcedibilità o può consentire al condannato
di giovarsi di indulto, sanzioni sostitutive od altri benefici.
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Segue altre richieste difensive
b) Tentativo:
il giudice ritiene il reato (delitto) non consumato ed applica le
relative diminuzioni di pena ( art. 56 e ss. cp).
c) Sospensione condizionale e non menzione della
condanna: (artt. 163 e 175 cp).
d) Entità della pena:
il giudice, visti i canoni di cui all'art. 133 cp, ritiene di irrogare la
pena edittale minima (o la sola pena pecuniaria) o comunque
una pena mite.
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Segue altre richieste difensive
e) Continuazione (ed altre norme sul concorso dei reati):
il giudice ritiene i reati contestati all'imputato esecutivi di un
medesimo disegno criminoso ed applica la disciplina
sanzionatoria di cui all'art. 81 capoverso cp. (Nota: la
continuazione è il caso più ricorrente, nella pratica, di norma sul
concorso dei reati che incide sulla quantificazione della pena, ma
non bisogna trascurare di considerare le altre norme in materia
che sono foriere di benefici per il condannato: la norma sui limiti
degli aumenti di pena, art. 78 e seguenti, quella sul concorso
formale, art. 81 primo comma, le norme sul reato aberrante,
artt. 82 e 83, la norma sul reato complesso, art. 84, e il più
generale principio di specialità , art. 15; l'applicazione di queste
ultime disposizioni può portare il giudice, nel caso di concorso
apparente di norme, a ritenere l'imputato responsabile del solo
delitto ritenuto assorbente facendolo salvo da una ingiusta
moltiplicazione di sanzioni.
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Segue altre richieste difensive
f) Attenuanti: il giudice ritiene di applicare una o più
circostanze attenuanti, ritenute prevalenti od equivalenti
sulle eventuali aggravanti, ed opera le relative diminuzioni
di pena (Nota: si tenga sempre ben presente la norma circa
il concorso di circostanze, art. 69 cp, che consente un
libero giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti:
nulla impedisce al giudice di formulare un giudizio di
prevalenza o di equivalenza delle semplici attenuanti
generiche anche su aggravanti ad effetto speciale, con
evidenti benefici quanto alla pena e talvolta con
conseguenze rilevanti circa la prescrizione del reato, circa
la concessione della sospensione condizionale, l'applicabilità
di sanzioni sostitutive etc.).
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Segue altre richieste difensive
g) Sanzioni sostitutive:
il giudice ritiene di sostituire la pena detentiva con una
delle pena previste dalla legge 24.11.81, n. 689.
h) Richieste relative all'azione civile:
il giudice ritiene di non condannare l'imputato al
risarcimento del danno, di non concedere provvisionali
etc.
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Nota:
L'atto di appello può contenere anche
richieste di annullamento della sentenza o di
sue parti (art. 604 cpp), o l'impugnazione di
ordinanze emesse nel dibattimento (art. 586 cpp).
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