Legislazione
Aspetti normativi del sistema di erogazione dei servizi sanitari e
sociosanitari, con particolare riferimento all’assistenza residenziale
e semiresidenziale a disabili gravi e ad anziani non autosufficienti.
INDICE:
• Articolo 32 della Costituzione
• Legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale
•Principi fondamentali del sistema sanitario
• Aziendalizzazione del sistema sanitario
Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99
• Strumenti di programmazione sanitaria
• Livelli essenziali di assistenza
D.PC.M. 29 novembre 2001 e s.m. e i.
• Soggetti erogatori
• Integrazione sociosanitaria
L’art. 32 Cost. nel sancire la tutela della
salute come
“ diritto fondamentale dell’individuo e
interesse della collettività”,
di fatto
obbliga lo Stato a promuovere ogni
opportuna iniziativa alla migliore tutela in
termini di generalità e di globalità.
I tre grandi pilastri normativi:
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

Legge 23.12.1978, n. 833, che istituisce il
Servizio Sanitario Nazionale
Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 di
riordino della disciplina in materia sanitaria
Decreto legislativo 19.6.1999, n. 229
recante norme per la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale
Il Servizio Sanitario Nazionale
E’ il complesso delle funzioni, delle strutture, dei
servizi e delle attività destinate alla
promozione, al mantenimento ed al recupero
della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione senza distinzione alcuna e secondo
modalità che assicurino l’eguaglianza dei
cittadini verso il servizio.
Principi fondamentali del SSN
responsabilità pubblica della tutela della salute


universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari

globalità di copertura in base alle necessità
assistenziali
finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale


“portabilità” dei diritti in tutto il territorio nazionale

reciprocità di assistenza con le altre regioni.
L’aziendalizzazione dei soggetti
erogatori dei servizi del SSN …



L’azienda è divenuta la forma di gestione tipizzata dei
soggetti erogatori pubblici del sistema sanitario.
Le USL e le aziende ospedaliere si sono trasformate in
aziende pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale,
con organizzazione e funzionamento disciplinati da un atto
aziendale di diritto privato, ma in realtà sono rimaste enti
pubblici, che svolgono servizi pubblici.
Esse dunque hanno una gestione economico-finanziaria e
patrimoniale basata sullo schema aziendalistico, informata
a:
CRITERI DI EFFICIENZA , EFFICACIA ED
ECONOMICITA’
Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99


Le aziende sanitarie locali hanno il
compito di assicurare livelli di assistenza
sanitaria uniformi in un contesto territoriale
ben definito dalle rispettive Regioni.
Le aziende ospedaliere erogano
prestazioni specialistiche, ospedaliere e di
riabilitazione non in un ambito territoriale di
riferimento e di utenza predeterminata.
LE RISORSE …


Le ASL dipendono quasi totalmente dal
fondo regionale sanitario. Esse vengono
assegnate dalla Regione in base a parametri
quali ad es. la popolazione residente, i
tassi di anzianità e di mortalità.
I deficit eventuali delle aziende sanitarie
rimangono a carico della Regione che può
reperire risorse nel proprio bilancio
attraverso misure di fiscalità sia generale
che specificatamente sanitaria (es.
maggiorazione ticket ecc.)
Legislazione
Strumenti di programmazione sanitaria


I livelli minimi di assistenza, che devono
essere garantiti a tutti i cittadini
uniformemente su tutto il territorio, sono fissati
dal Piano Sanitario Nazionale (PSN),
adottato dal governo sulla base anche delle
proposte delle regioni, in relazione alle
esigenze territoriali.
Ogni regione adotta il Piano Sanitario
regionale (PSR), che rappresenta il piano
strategico degli interventi per gli obiettivi di
salute e per il funzionamento dei servizi, in
conformità di quanto stabilito con il PSN.
Livelli essenziali di assistenza
D.PC.M. 29 novembre 2001 e s.m. e i.



Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e
di lavoro: tutte le attività di prevenzione rivolte alle
collettività ed ai singoli
Assistenza distrettuale: le attività e i servizi sanitari
e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio
Assistenza ospedaliera: garantisce il ricovero in
ospedale per la diagnosi e la cura delle malattie che
richiedono interventi d'urgenza o emergenza, e
delle malattie acute che non possono essere
affrontate in ambulatorio o a domicilio.
Soggetti erogatori

Le prestazioni erogabili sono fornite sia da strutture
pubbliche che da soggetti privati e privati senza scopo
di lucro. La normativa prevede una articolata
relazione tra soggetti erogatori privati e Servizio
sanitario che individua i propri elementi costitutivi:
nell’ autorizzazione
nell’accreditamento istituzionale
negli accordi contrattuali

La relativa disciplina è di competenza
legislativa regionale
AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni costituiscono il requisito di base per l’apertura
e l’esercizio delle attività sanitarie o sociosanitarie e vengono
concesse solo laddove sussistano standard minimi di sicurezza
e qualità delle prestazioni.
Le autorizzazioni si applicano:
alla costruzione di nuove strutture
all’adattamento di quelle già esistenti e alla loro diversa
utilizzazione
all’ampliamento o alla trasformazione e al trasferimento in altra
sede di strutture già autorizzate.
ACCTEDITAMENTO
L’accreditamento istituzionale costituisce il
presupposto per l’esercizio di attività
sanitarie per conto del Servizio sanitario
nazionale
è rilasciato dalla regione al quelle strutture
preventivamente autorizzate che
garantiscono requisiti di qualificazione,
funzionalità rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e verifica
positiva dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti.
ACCORDI CONTRATTUALI
Gli accordi contrattuali consentono alle
strutture, preventivamente autorizzate ed
oggetto di accreditamento istituzionale,
l’esercizio di attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale.
La stipula di tali accordi attribuisce ai
soggetti potenziali erogatori per conto del
Servizio sanitario nazionale la qualifica di
concessionari del pubblico servizio sanitario.
L’integrazione sociosanitaria


Attività rivolte a persone che presentano bisogni di
salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di
protezione sociale.
La “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” (legge
328/2000) in particolare, si è posta il problema del
raccordo tra distretto sanitario e zona sociale,
imponendo, sul piano organizzativo, la creazione di
ambiti adeguati, attraverso il coordinamento o la
coincidenza delle due articolazioni territoriali, così da
favorire una reale integrazione socio-sanitaria.
L’integrazione sociosanitaria


Il compito di garantire l’integrazione sociosanitaria
è attribuito al distretto sanitario, articolazione
organizzativa dell’A.S.L.
I Comuni afferenti al distretto sanitario
predispongono d’intesa con l’Azienda sanitaria
locale il Piano di zona che è un documento
programmatico con il quale vengono definite le
politiche sociali e socio-sanitarie individuando gli
obiettivi strategici, gli strumenti realizzativi e le
risorse da investire.
….. in Campania?
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

Con legge regionale 22 aprile 2003, n. 8, sono stati disciplinati la
realizzazione, l’ organizzazione ed il funzionamento di strutture
socio-sanitarie pubbliche e private per disabili ed anziani non
autosufficienti (RSA e Centri Diurni).
Con deliberazione n. 2006/2004 la Regione ha definito criteri per
l’accesso, la fruizione e l’organizzazione delle suddette strutture.
Con D.G.R.C. n. 1267 del 16/07/09 e successivo
decreto
commissariale n. 6 del 4 febbraio 2010 sono state stabilite le
tariffe relative all’erogazione di assistenza residenziale e
semiresidenziale.
Secondo quanto previsto dal DPCM 29 novembre 2001 relativo ai
Livelli essenziali di assistenza, tale tipologia di attività prevede
percentuali di spesa a carico del servizio sanitario e dei comuni o
dell'utente.
Diarie
giornaliere
per
le
prestazioni
sociosanitarie erogate dalle strutture residenziali
e
semiresidenziali
per
i
cittadini
non
autosufficienti anziani, disabili e affetti da
demenze:
RSA per anziani:
• per alto livello assistenziale:
• per medio livello assistenziale:
RSA per demenze
RSA per disabili:
• per alto livello assistenziale:
• per medio livello assistenziale:
Centro diurno per anziani:
Centro diurno per demenze:
Centro diurno per disabili:
euro
104,7
90,9
105,09
115,06
92,01
57,60
62,55
69,51
Secondo quanto previsto dal DPCM 29.11.2001 sui
Livelli Essenziali di Assistenza per tale tipologia di
attività sanitaria, le percentuali di spesa a carico del
Comune (o dell'utente) sono le seguenti:
Servizi semiresidenziali:
•30% per disabili gravi;
•50% per anziani non autosufficienti;
Servizi residenziali:
•30% per disabili gravi; 60% per disabili privi di
sostegno familiare;
•50% per anziani non autosufficienti.
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