UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA
Corso di Laurea in
Servizio Sociale
Diritto privato e di famiglia
A.A. 2015/16
prof. Ciro CASCONE
11
ADOZIONE
L’adozione è l’inserimento di
un soggetto in una famiglia
diversa da quella d’origine
Forme di adozione:
- Nazionale
- Internazionale
2
Funzione dell’adozione
Offrire una nuova famiglia a chi
non ne ha una (per non averla mai
avuta, ovvero per averla perduta)
3
Un po’ di storia…
L’istituto dell’adozione, per come lo
conosciamo oggi nella nostra legislazione, è
una conquista molto recente …
Il nostro diritto ha conosciuto fino a tempi
abbastanza recenti un unico tipo di adozione
ispirata all’esigenza tradizionale di assicurare
la trasmissione del nome e del patrimonio, e
dunque caratterizzata dalla netta preminenza
dell’interesse dell’adottante.
4
Primo modello di adozione
Nasce negli Stati Uniti d’America, a metà del XIX
secolo: la finalità era quella di dare una risposta ad
un problema sociale ormai dilagante, quello dei
bambini privi di famiglia, orfani o abbandonati.
Spesso i bambini venivano “affidati”, per le più
svariate ragioni, da genitori o parenti ad altre
persone perché li allevassero, e talvolta da ciò
scaturivano controversie in ordine all’esercizio della
potestà o comunque alla posizione del bambino,
diviso tra due famiglie, che ne reclamavano, in
qualche modo, il “possesso”.
5
Due principi contrastanti
Da un lato quello, consolidato nel diritto comune
anglosassone, della parental rights doctrine, che
di regola vietava di trasferire ad altri i diritti
connessi con la patria potestà senza il consenso
del padre, e che considerava tale consenso
sempre revocabile;
dall’altro lato un principio nuovo, la best interests of
the child doctrine, che dava invece la prevalenza
all’interesse del minore.
6
Massachussets, 1851
Nasce la prima legge che disciplinò l’adozione in modo
moderno, e che recepiva in pieno la dottrina del
best interest of the child.
Nel giro di alcuni anni molti stati americani seguirono
l’esempio del Massachussets, dotandosi di
legislazioni analoghe.
Intervento del giudice americano
Valutava in concreto, comparativamente, quali fossero
le migliori condizioni di vita del minore, se con la
famiglia biologica ovvero con chi l’aveva cresciuto.
Nel secondo caso, pronunciava l’adozione
7
… e in Europa?
Si andò molto a rilento su questa strada,
accontendandocisi, più che altro, di regolarizzare,
in qualche modo, il “rapporto di allevamento”
conseguente all’accoglimento
spontaneo/consensuale di un minore abbandonato
In Italia il problema fu affrontato per la prima volta a
seguito della guerra del 1915-18, prevedendosi
l’estensione dell’istituto dell’adozione come
disciplinato dal codice civile del 1865 – destinato
cioè ai maggiorenni – a tutti i minori orfani di
guerra, o comunque nati al di fuori del matrimonio
nel periodo bellico
8
Codice civile del 1942
Accanto al tradizionale istituto dell’adozione di persone
maggiorenni, fu estesa a tutti i minori l’adozione già
precedentemente prevista per gli orfani di guerra,
con una previsione in più, ossia l’attribuzione della
patria potestà sul minore adottato in capo
all’adottante.
Era comunque mantenuto l’accento sugli aspetti
patrimoniali della vicenda, prevedendosi, così, la
revocabilità
dell’adozione,
sulla
falsariga
dell’indegnità alla successione, per sanzionare
comportamenti scorretti dell’adottato o dell’adottante.
9
Istituto dell’affiliazione
Tale rapporto si avvicinò a quello familiare
soltanto sotto due aspetti: l’affiliato era
soggetto alla patria potestà dell’affiliante e
poteva acquistarne il cognome, mentre
restava escluso dai diritti successori.
L’affiliazione fu per molti anni lo strumento
privilegiato per dare ai minori in situazione di
abbandono una famiglia sostitutiva
10
Sviluppi successivi
Legge 431/67 - adozione “speciale”
Legge 184/83 - adozione legittimante
11
Effetto “legittimante”
Collocare l’adottato nella stessa
identica posizione di un figlio
legittimo (nato all’interno el
matrimonio)
12
Significa riconoscere che:
Il connotato essenziale della paternità e della
maternità non è dato tanto dal rapporto
genetico fra genitori e figli, quanto dal rapporto
sociale e affettivo che si instaura fra essi, grazie
all’allevamento, alla cura e all’educazione che i
genitori donano al loro bambino.
Adozione come nuova nascita
Recisione completa dei rapporti e legami con
la famiglia d’origine
13
Lo stato di abbandono
Mancanza di assistenza
morale e materiale
14
Art. 8 legge 184/83
1.
Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata
la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché
la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di
carattere transitorio.
2.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero
siano in affidamento familiare.
3.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui
al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4.
Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con
l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al
comma 2 dell'articolo 10.
15
Concetto di ABBANDONO
Non va inteso soltanto in senso letterale, come
derelictio del minore (tipici i casi di abbandono di
neonato, o mancato riconoscimento alla nascita);
esso ricomprende, altresì, tutte quelle, variegate ed
ulteriori,
situazioni
in
cui
non
vi
è
distacco/allontanamento fisico del minore da parte
del nucleo familiare naturale, ma sussiste,
comunque, una assenza o privazione delle cure
minime necessarie per crescere (e crescere
bene).
16
Vi rientrano…
sia la carenza o comunque la riduzione di
prestazioni
dovute,
attraverso
comportamenti omissivi (il non fare o il non
dare al piccolo ciò di cui ha bisogno)
sia,
soprattutto,
quei
comportamenti
commissivi di tipo negativo, contrari
all’interesse
del
minore,
come
maltrattamenti, abusi, etc.
17
Assistenza morale e materiale
Non è utile, né opportuno, scindere
l’aspetto morale da quello materiale
Non è possibile stabilire
preventivamente il quantum di
assistenza materiale e morale
necessario e sufficiente ad escludere
lo stato di abbandono di un minore
18
Varie fasi di sviluppo della
giurisprudenza in tema di abbandono
I fase: la nozione di abbandono è stata
prevalentemente elaborata nei confronti di
minori già fuori dalla famiglia (ricoverati in
istituti)
Vengono prese in considerazione condotte
omissive
19
II fase
Sono state affrontate situazioni di
emarginazione sociale, malattia mentale,
tossicodipendenza, con minori ancora
presenti in famiglia
Vengono considerate non solo condotte
omissive, ma anche l’incapacità genitoriale,
carente di cure materiali e morali minime, a
prescindere da una espressa volontà
abbandonica
20
III fase
La terza fase comprende le decisioni che
riguardano condotte violente dei genitori nei
confronti dei figli conviventi (maltrattamenti e
abusi sessuali)
nonché violenze psichiche manifestantesi in
comportamenti iperprotettivi dovuti a disturbi
di personalità dei genitori, con conseguenti
irreversibili danni per il minore (ad es., la c.d.
ipercuria)
21
…segue
È questa la fase di massima espansione
della nozione di abbandono, in cui si è
affermato che la convivenza col genitore
non esclude affatto la situazione di
abbandono, e quindi la dichiarazione di
adottabilità
22
IV fase
Si tende a restringere il concetto di
mancata assistenza morale e materiale,
dando maggiore rilevanza non solo alle
condizioni soggettive dei genitori ma
anche alla cerchia parentale ed alla sua
disponibilità ad occuparsi del bambino.
È il principio del vincolo di sangue, ormai
superato, che torna in scena!
23
I parenti
La situazione di abbandono non sussiste nelle
ipotesi in cui il minore riceva assistenza morale
e materiale dai parenti "tenuti a provvedervi",
ai sensi dell'art. 8 della legge adozioni.
Chi sono?
I parenti tenuti a provvedere all’assistenza dei
minori di cui all’articolo 8 citato sono
identificabili nei parenti entro il quarto grado.
È questo il massimo grado di parentela, infatti,
preso in considerazione della legge in
questione, anche ad altri fini
24
Ed infatti:
sono i soli parenti che possono
accogliere in casa un minore senza essere
tenuti a darne segnalazione al pubblico
ministero (art. 9);

la loro presenza, alla morte dei genitori,
esclude che si possa dichiarare l’immediata
adottabilità dei minori (art. 11);

ad essi spetta l’avviso di convocazione
nel procedimento per adottabilità (art. 12).

25
La disponibilità manifestata dai
parenti
non deve essere meramente
verbale/formale o, comunque, ritenuta
inaffidabile, perché contrastata da
condotte incompatibili con essa o non
accompagnata da comportamenti
oggettivamente validi e controllabili,
tendenti a elidere i presupposti
dell’accertata situazione di abbandono
26
Procedimento di adottabilità
La segnalazione: Art. 9 legge 184/83
Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica
situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli
esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire
al più presto al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono
di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio
Il PM, assunte le necessarie informazioni, chiede al
tribunale per i minorenni di dichiarare l’adottabilità
dei minori che risultino in situazione di abbandono,
specificandone i motivi.
27
Controllo sugli istituti
Il PMM deve monitorare la situazione
dei minori collocati in istituti o
comunità, al fine di accertare se
vengano a trovarsi in stato di
abbandono
28
Attività del TM
Art. 10 legge 184/83
 Attiva indagini urgenti tramite i locali servizi sociali o
l’autorità di PS
 Avvisa i genitori e parenti, invitandoli a nominare un
difensore

Può adottare provvedimenti provvisori, tra cui,
normalmente, il collocamento temporaneo presso una
famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione
della responsabilita’ dei genitori sul minore, la nomina
di un tutore provvisorio e di un curatore speciale.
Assistenza legale obbligatoria
•
Per i genitori e gli altri parenti
•
Per il minore (nomina curatore speciale)
29
… art. 12
Convocazione dei genitori e dei parenti,
a cui il TM può imporre prescrizioni
idonee a garantire l’assistenza e
l’educazione del minore, che saranno
verificate nel tempo, al fine di valutare
la possibilità di un eventuale recupero
30
Definizione del procedimento
Esaurite le indagini, il TM dichiara, con
sentenza, lo stato di adottabilità se:
a. i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli
articoli 12 e 13 non si sono presentati senza
giustificato motivo;
b. l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha
dimostrato il persistere della mancanza di
assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
c. le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12
sono rimaste inadempiute per responsabilità dei
genitori.
31
…se le indagini effettuate escludono
l’abbandono
Il TM dichiara, con sentenza, non
luogo a provvedere (NLP).
Si applicano gli artt. 330-333 c.c.
32
Impugnazione


La sentenza del TM può essere
impugnata davanti alla Corte d’Appello
– sez. minorenni, dal PM e dalle altre
parti.
Contro la sentenza della Corte
d’Appello è ammesso ricorso per
cassazione.
33
Dichiarazione immediata di
adottabilità
Art.11 legge 184/83
 Quando i genitori sono morti
e non vi sono altri parenti
 Quando il minore non è stato
riconosciuto alla nascita
34
Sospensione della procedura


Quando viene richiesta da persona che
afferma essere il genitore di un minore non
riconosciuto, chiedendo termine per
effettuare il riconoscimento (max 2 mesi)
Quando il genitore è infrasedicenne, in tal
caso il procedimento è rinviato, d’ufficio,
sino al compimento del 16° anno (o
comunque fino al riconoscimento, se
effettuato prima)
35
Casi di cessazione dello stato di
adottabilità
Adozione
 Raggiungimento maggiore età
 Revoca da parte del TM (ma solo
prima che sia disposto
l’affidamento preadottivo)

36
Affidamento preadottivo
Una volta dichiarato lo stato di
adottabilità, il TM colloca il minore
presso una coppia scelta tra quelle che
hanno presentato domanda (c.d.
abbinamento)
Il TM sceglie la coppia che ritiene
maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore
37
Il TM deve prima sentire…



Il PM
Gli ascendenti dei richiedenti
Il minore che abbia compiuto 12
anni, o anche meno se capace di
discernimento
38
Requisiti per adottare



Coniugi, che siano conviventi da almeno 3
anni
Affettivamente idonei e capaci di educare
Differenza d’età adottanti-adottando:
almeno 18 anni e max 45 anni
(derogabile…)
39
Domanda



La coppia aspirante deve presentare
domanda a TM del luogo di residenza
(anche + domande ad altri tribunali)
La domanda decade dopo 3 anni
Il TM accerta i requisiti della coppia,
disponendo indagine psico-sociale
tramite i servizi territoriali
40
…in particolare
Il TM deve accertare:



la capacità di educare il minore
la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare dei
richiedenti
i motivi per i quali questi ultimi
desiderano adottare il minore
41
Precedenza alle domande…
Di coloro che chiedono
l’adozione di bambini di età
superiore a 5 anni, o portatori di
handicap
42
Diritti della coppia aspirante
In ogni momento a coloro
che intendono adottare
devono essere fornite, se
richieste, notizie sullo stato
del procedimento .
43
Affidamento provvisorio
Normalmente, dopo aver dichiarato
l’adottabilità, il TM può già disporre il
collocamento provvisorio del minore in
idonea famiglia (scelta secondo i criteri di
cui sopra)
Divenuta definitiva l’adottabilità, il TM
dispone l’affidamento preadottivo,
solitamente alla stessa coppia che ha
avuto l’affidamento provvisorio
44
Affidamento a rischio giuridico
È quell’affidamento provvisorio
disposto prima che sia diventata
definitiva la sentenza di
adottabilità.
Il rischio consiste nel fatto che …
può essere revocata la
dichiarazione di adottabilità
45
Vigilanza sull’affidamento
Il TM vigila sull’affido, anche
attraverso il GT ed i servizi sociali e
consultoriali
Può disporre interventi di sostegno
psicosociale
46
Revoca
L’affidamento preadottivo può
essere revocato, quando si
manifestano difficoltà di
convivenza, che non appaiano
superabili
47
Adozione definitiva
Dopo un anno di affidamento
preadottivo, il TM può
pronunciare, con sentenza,
l’adozione definitiva
48
Effetti dell’adozione
Acquisizione dello status di figlio
legittimo, ossia nato all’interno del
matrimonio, degli adottanti
 Cessazione di ogni rapporto verso
la famiglia d’origine, eccetto i
divieti matrimoniali

49
Informazioni
Il minore adottato è informato di tale sua
situazione dai genitori adottivi, nei modi e
tempi che essi ritengono opportuni
Notizie sui genitori biologici


Ai genitori adottivi, per gravi motivi (sanitari)
All’adottato, dopo i 25 anni (anche dopo i
18, per gravi motivi di salute)
50
Autorizzazione del TM
Deve valutare che l'accesso alle notizie di cui al
comma 5 non comporti grave turbamento
all'equilibrio psico-fisico del richiedente
Non autorizzabile se la madre ha chiesto alla
nascita di non essere nominata, ma la Corte Cost.
– sent. 278/13 – ha dichiarato incostituzionale tale
disposizione nella parte in cui non prevede la
possibilità di interpellare la madre su richiesta del
figlio ai fini d una eventuale revoca di tale
dichiarazione
Autorizzazione non necessaria : richiesta da parte
dell’ufficiale di stato civile, al fine di verificare la sussistenza
51
Adozione in casi particolari
L’articolo 44 della legge 184/83 – come
novellato dall’articolo 25 della legge
149/01 – prevede che si possa far
luogo ad adozione di minori anche al di
fuori dei casi di cui all’articolo 7 (ossia,
delle fattispecie di abbandono morale e
materiale)
52
Caratteristiche




necessita del consenso delle parti coinvolte;
non viene eliminato il rapporto tra il minore e la
famiglia d’origine;
la pronuncia di adozione, conseguentemente, non
produce effetti legittimanti, ma viene a crearsi un
rapporto personale solo tra adottante ed adottato
(e non anche tra minore adottato e famiglia
dell’adottante);
infine, a questa forma di adozione possono
accedere non soltanto coppie coniugate, ma anche
persone singole (secondo alcuni anche coppie non
coniugate), prescindendosi, altresì, dai limiti di età
53
richiesti per l’adozione legittimante.
Le ragioni
La giusta scelta di fondo a favore di un’unica
adozione, quella legittimante, sarebbe stata
troppo rigida se non si fossero prese in
considerazione anche delle <uscite di
sicurezza> per alcuni casi che non potevano
portare all’adozione legittimante ma che
esigevano egualmente, nell’interesse del
minore, che si potessero instaurare vincoli
giuridici significativi tra il ragazzo e chi di lui
stabilmente si occupa
54
Le ipotesi previste




Minore orfano di genitori, che può essere
adottato da parenti entro il sesto grado, ovvero
anche da persone estranee alla cerchia familiare,
con le quali sussista, però, un rapporto stabile e
duraturo, preesistente alla perdita dei genitori.
Minore figlio del coniuge dell’adottante. Si
presume, in questo caso, che l’adottante già
svolga, di fatto, le funzioni genitoriali, o comunque
che vi sia convivenza con il minore.
Minore orfano di genitori che sia portatore di
handicap.
Minore per il quale vi sia la constatata
impossibilità di affidamento preadottivo.
55
Problemi interpretativi
Ultima ipotesi - diverse soluzioni
interpretative:
 Impossibilità di fatto
 Impossibilità in senso giuridico
56
Impossibilità in senso giuridico
Impossibilità in senso soggettivo
Minore già collocato presso nucleo familiare (o persona
singola), per cui appare pregiudizievole per lui affidamento
preadottivo presso altra famiglia.
Abbandono sopravvenuto
Abbandono verificatosi durante la fase di affidamento familiare
del minore, quando sia particolarmente intenso il legame
con gli affidatari.
Anche in questo caso, vi è impossibilità soggettiva di disporre
l’affidamento preadottivo.
Impossibilità in senso oggettivo
57
Situazioni di “semiabbandono”…
situazioni in cui manca, o non è possibile dichiarare,
uno stato di abbandono, e vengono magari
fronteggiate con l’affidamento eterofamiliare, che
si trasforma, con il tempo, in affidamento a tempo
indeterminato.
Per cui , pur sussistendo una inidoneità
dell’ambiente familiare originario ad offrire
validi riferimenti educativi e di crescita del
minore, permane comunque un legame
affettivo che non consente l’interruzione
totale dei rapporti.
58
Adozione come genitorialità psicologica
Il superamento della legge del sangue è il primo passo per il
riconoscimento del valore della paternità-maternità spirituale, cioè di
quella forma di genitorialità che può garantire e fortificare la
genitorialità biologica, trascendendola. Senza la paternità-maternità
spirituale, la paternità-maternità biologica sarebbe ben poca cosa, ed
il legame potrebbe affievolirsi, perché non sostenuto da quelle
dimensioni di gratuità, squisitamente umane, che assicurano
l’assoluta, incondizionata, perpetua presa in carico di una persona da
parte di un’altra persona. E tutto nel lento e banale fluire della
quotidianità.
Perciò si può accogliere come figlio un bambino procreato da altri ed
essere accolti da lui come genitori. In questo caso avviene la
generazione, il reciproco riconoscimento e la reciproca presa in carico
tra genitori e figlio, e nasce una storia di famiglia, per sempre. La
scelta di adottare un bambino ha la stessa definitività e prevede lo
stesso profondo coinvolgimento della scelta di generarlo.
(Pedrocco Biancardi)
59
Diritto del minore ad avere una
famiglia
L’importanza di crescere in una famiglia, o quanto meno di
essere educati attraverso un valido rapporto familiare, è
tale che permette di considerare “propria famiglia” solo
quella in cui si realizza con carattere di esclusività il “diritto
del minore ad essere educato”. Questa non deve essere
necessariamente la famiglia biologica.
Difatti quando la famiglia biologica non può essere
considerata dal minore la “propria famiglia”, in quanto o
manca realmente del tutto o le sue carenze sono tali da
dover considerare comunque il minore abbandonato, essa
viene sostituita e, a tutti gli effetti, il minore viene inserito in
una famiglia dove è considerato (e che deve considerarsi)
nella “propria famiglia”.
(Rossi Carleo)
60
Esiste il diritto ad essere adottati?
61
Adozione internazionale
Si intende l’adozione di un minore
straniero effettuata in un paese
diverso da quello in cui risiedono i
genitori
Intercountry adoption
62
Origini
Negli Stati Uniti d’America, nell’immediato
dopoguerra, e riguardò bambini provenienti da
paesi europei ed asiatici colpiti dal conflitto
mondiale
In Italia fattispecie non regolata dalla
legge fino alla 184/83
63
Nell’assenza di regole…
… operava il “fai da te”
Meccanismi di “adozione privata”
“Bambino su misura”
64
Legge 184/83
Competenza funzionale del TM
Requisiti degli adottanti
Idoneità all’adozione
Rigida regolamentazione dell’ingresso di minori in
Italia
Dichiarazione di efficacia del provv.to straniero
Applicabilità legge italiana al minore straniero
abbandonato in Italia
Possibilità di autorizzazione ministeriale per enti
intermediari
65
Conv. ONU del 1989
Art. 21
 Preminenza dell’interesse del minore
 Sussidiarietà rispetto all’adozione nel paese d’origine
 Garanzie giuridiche come adozione naz.
 Esclusione di ogni indebito profitto
 Necessità di accordi tra Stati
66
Conv. Aja 29.5.93
Obiettivi
 Stabilire garanzie per adozione internazionale
 Porre in essere un sistema di cooperazione tra Stati
 Assicurare il riconoscimento in tutti i Paesi aderenti
delle adozioni realizzate in conformità alla
convenzione
 Ratificata in Italia con la legge 476/98, che ha
sostituito il titolo III della legge 184/83 (artt. 29-43)
67
Funzioni della CAI
Commissione per le adozioni internazionali,
istituita nel 2000
Autorizza ingresso e soggiorno del minore
straniero adottato
Certifica la conformità del provv. adottivo italiano
alle disposizioni della Conv.
Autorizza gli enti intermediari
Cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli
enti autorizzati
Rapporti con autorità centrali di altri paesi
68
Gli enti autorizzati
Intermediari necessari (sono obbligati ad
accettare l’incarico)
No fini di lucro
No pregiudiziali discriminazioni nei confronti
degli aspiranti all’adozione
69
Condizioni per adottare
Si applicano gli stessi requisiti di cui
all’art. 6 dettati per l’adozione
nazionale
+
Decreto di idoneità emesso dal TM
70
Eccezione
Art. 36 comma 4 legge 184/83:
L'adozione pronunciata dalla competente autorità di
un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che
dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di
avervi avuto la residenza da almeno due anni,
viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con
provvedimento del TM, purché conforme ai principi
della Convenzione.
Secondo alcune opinioni (e qualche pronuncia
giurisprudenziale) è applicabile anche a singles
(ma non coppie non coniugate) e al di fuori dei
limiti di età
71
Procedimento
Dichiarazione di disponibilità da
presentare al TM del luogo di residenza
da parte della coppia (sposata) che
aspira all’adozione, con richiesta di
essere dichiarati idonei
72
Primo vaglio del TM
Verifica della sussistenza dei requisiti (ex
art. 6)
Se negativo: pronuncia immediata di
inidoneità
Se positivo: richiesta di indagine ai
servizi degli enti locali
73
Indagine sociale
Acquisizione di elementi sulla situazione
personale, familiare e sanitaria degli aspiranti
genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle
motivazioni che li determinano, sulla loro
attitudine a farsi carico di un'adozione
internazionale (cfr. art. 15 Conv. Aja), sulla
loro capacità di rispondere in modo adeguato
alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle
eventuali caratteristiche particolari dei minori
che essi sarebbero in grado di accogliere,
nonché acquisizione di ogni altro elemento utile
per la valutazione da parte del tribunale per i
minorenni della loro idoneità all'adozione.
CASISTICA
74
Ulteriore attività del TM
Valuta la relazione inviata dal servizio
Sente gli aspiranti all’adozione
Pronuncia decreto motivato di idoneità (o
inidoneità)
Contenuto: attesta la sussistenza o
insussistenza dei requisiti per adottare
75
Validità del decreto
Va conferito l’incarico ad uno degli enti
autorizzati entro un anno
dall’emissione.
Una volta conferito nei termini
l’incarico, il decreto ha validità per
tutta il periodo di svolgimento della
procedura
76
Attività dell’ente autorizzato
Prende contatti con l’autorità
centrale del paese straniero,
trasmettendo copia del decreto di
idoneità e chiedendo che la coppia
sia presa in considerazione ai fini di
un possibile abbinamento
77
Condizioni per essere adottati (Conv. Aja)
Minore dichiarato adottabile nel suo
paese
No possibilità di affidamento nel suo
paese
Consenso delle persone, istituzioni o
autorità responsabili del minore
Effetto legittimante dell’adozione
78
Ingresso del minore in Italia
Autorizzazione della CAI, previa verifica che
l’adozione corrisponde al superiore interesse
del minore
DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE
Quando dagli atti non emerge la situazione di
abbandono e il rispetto del principio di
sussidiarietà
Quando nel paese d’origine l’adozione non ha
effetti legittimanti (tranne se i genitori naturali
hanno espressamente consentito a tale effetto)79
Provv.ti successivi del TM
Se l’adozione è stata già pronunciata nel paese
d’origine, il TM verifica la sussistenza delle
condizioni prescritte, e ordina la trascrizione
nei registri dello stato civile
Se il provvedimento pronunciato all’estero non
è equiparabile ad una pronuncia di adozione,
esso vale quale “affidamento preadottivo”. In
tal caso il TM stabilisce la durata di detto
affidamento (1 anno), e all’esito pronuncia
l’adozione del minore
80
Paesi non aderenti alla Conv. Aja
L’adozione può avvenire solo con le
procedure e gli effetti previsti dalla
legge 184/83
81
Cioè:
a) che sia accertata la condizione di abbandono del
minore straniero o il consenso dei genitori naturali
ad una adozione con effetti egittimanti;
b) che gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di
idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure
adottive siano state effettuate con l'intervento della
CAI e di un ente autorizzato;
c) che siano state rispettate le indicazioni contenute
nel decreto di idoneità;
d) che sia stata concessa l'autorizzazione all’ingresso
dalla CAI
82
Ingressi irregolari di minori
stranieri
Ingressi tentati: rimpatrio alla frontiera – gli uffici di
frontiera segnalano alla CAI
Ingressi avvenuti: segnalazione obbligatoria al TM,
che valuta la sussistenza dello stato di abbandono,
e procede di conseguenza
Minore straniero non accompagnato
83
Adozione senza intermediazione ente
autorizzato
Adozione a sensi dell’art. 44 comma 1
lett. a
(aspiranti all’adozione parenti entro il VI
grado del minore orfano)
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ADOZIONE 2015 - Dipartimento di Sociologia