UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2014/15 prof. Ciro CASCONE 11 ADOZIONE L’adozione è l’inserimento di un soggetto in una famiglia diversa da quella d’origine Forme di adozione: - Nazionale - Internazionale 2 Funzione dell’adozione Offrire una nuova famiglia a chi non ne ha una (per non averla mai avuta, ovvero per averla perduta) 3 Un po’ di storia… L’istituto dell’adozione, per come lo conosciamo oggi nella nostra legislazione, è una conquista molto recente … Il nostro diritto ha conosciuto fino a tempi abbastanza recenti un unico tipo di adozione ispirata all’esigenza tradizionale di assicurare la trasmissione del nome e del patrimonio, e dunque caratterizzata dalla netta preminenza dell’interesse dell’adottante. 4 Primo modello di adozione Nasce negli Stati Uniti d’America, a metà del XIX secolo: la finalità era quella di dare una risposta ad un problema sociale ormai dilagante, quello dei bambini privi di famiglia, orfani o abbandonati. Spesso i bambini venivano “affidati”, per le più svariate ragioni, da genitori o parenti ad altre persone perché li allevassero, e talvolta da ciò scaturivano controversie in ordine all’esercizio della potestà o comunque alla posizione del bambino, diviso tra due famiglie, che ne reclamavano, in qualche modo, il “possesso”. 5 Due principi contrastanti Da un lato quello, consolidato nel diritto comune anglosassone, della parental rights doctrine, che di regola vietava di trasferire ad altri i diritti connessi con la patria potestà senza il consenso del padre, e che considerava tale consenso sempre revocabile; dall’altro lato un principio nuovo, la best interests of the child doctrine, che dava invece la prevalenza all’interesse del minore. 6 Massachussets, 1851 Nasce la prima legge che disciplinò l’adozione in modo moderno, e che recepiva in pieno la dottrina del best interest of the child. Nel giro di alcuni anni molti stati americani seguirono l’esempio del Massachussets, dotandosi di legislazioni analoghe. Intervento del giudice americano Valutava in concreto, comparativamente, quali fossero le migliori condizioni di vita del minore, se con la famiglia biologica ovvero con chi l’aveva cresciuto. Nel secondo caso, pronunciava l’adozione 7 … e in Europa? Si andò molto a rilento su questa strada, accontendandocisi, più che altro, di regolarizzare, in qualche modo, il “rapporto di allevamento” conseguente all’accoglimento spontaneo/consensuale di un minore abbandonato In Italia il problema fu affrontato per la prima volta a seguito della guerra del 1915-18, prevedendosi l’estensione dell’istituto dell’adozione come disciplinato dal codice civile del 1865 – destinato cioè ai maggiorenni – a tutti i minori orfani di guerra, o comunque nati al di fuori del matrimonio nel periodo bellico 8 Codice civile del 1942 Accanto al tradizionale istituto dell’adozione di persone maggiorenni, fu estesa a tutti i minori l’adozione già precedentemente prevista per gli orfani di guerra, con una previsione in più, ossia l’attribuzione della patria potestà sul minore adottato in capo all’adottante. Era comunque mantenuto l’accento sugli aspetti patrimoniali della vicenda, prevedendosi, così, la revocabilità dell’adozione, sulla falsariga dell’indegnità alla successione, per sanzionare comportamenti scorretti dell’adottato o dell’adottante. 9 Istituto dell’affiliazione Tale rapporto si avvicinò a quello familiare soltanto sotto due aspetti: l’affiliato era soggetto alla patria potestà dell’affiliante e poteva acquistarne il cognome, mentre restava escluso dai diritti successori. L’affiliazione fu per molti anni lo strumento privilegiato per dare ai minori in situazione di abbandono una famiglia sostitutiva 10 Sviluppi successivi Legge 431/67 - adozione “speciale” Legge 184/83 - adozione legittimante 11 Effetto “legittimante” Collocare l’adottato nella stessa identica posizione di un figlio legittimo (nato all’interno el matrimonio) 12 Significa riconoscere che: Il connotato essenziale della paternità e della maternità non è dato tanto dal rapporto genetico fra genitori e figli, quanto dal rapporto sociale e affettivo che si instaura fra essi, grazie all’allevamento, alla cura e all’educazione che i genitori donano al loro bambino. Adozione come nuova nascita Recisione completa dei rapporti e legami con la famiglia d’origine 13 Lo stato di abbandono Mancanza di assistenza morale e materiale 14 Art. 8 legge 184/83 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. 2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare. 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10. 15 Concetto di ABBANDONO Non va inteso soltanto in senso letterale, come derelictio del minore (tipici i casi di abbandono di neonato, o mancato riconoscimento alla nascita); esso ricomprende, altresì, tutte quelle, variegate ed ulteriori, situazioni in cui non vi è distacco/allontanamento fisico del minore da parte del nucleo familiare naturale, ma sussiste, comunque, una assenza o privazione delle cure minime necessarie per crescere (e crescere bene). 16 Vi rientrano… sia la carenza o comunque la riduzione di prestazioni dovute, attraverso comportamenti omissivi (il non fare o il non dare al piccolo ciò di cui ha bisogno) sia, soprattutto, quei comportamenti commissivi di tipo negativo, contrari all’interesse del minore, come maltrattamenti, abusi, etc. 17 Assistenza morale e materiale Non è utile, né opportuno, scindere l’aspetto morale da quello materiale Non è possibile stabilire preventivamente il quantum di assistenza materiale e morale necessario e sufficiente ad escludere lo stato di abbandono di un minore 18 Varie fasi di sviluppo della giurisprudenza in tema di abbandono I fase: la nozione di abbandono è stata prevalentemente elaborata nei confronti di minori già fuori dalla famiglia (ricoverati in istituti) Vengono prese in considerazione condotte omissive 19 II fase Sono state affrontate situazioni di emarginazione sociale, malattia mentale, tossicodipendenza, con minori ancora presenti in famiglia Vengono considerate non solo condotte omissive, ma anche l’incapacità genitoriale, carente di cure materiali e morali minime, a prescindere da una espressa volontà abbandonica 20 III fase La terza fase comprende le decisioni che riguardano condotte violente dei genitori nei confronti dei figli conviventi (maltrattamenti e abusi sessuali) nonché violenze psichiche manifestantesi in comportamenti iperprotettivi dovuti a disturbi di personalità dei genitori, con conseguenti irreversibili danni per il minore (ad es., la c.d. ipercuria) 21 …segue È questa la fase di massima espansione della nozione di abbandono, in cui si è affermato che la convivenza col genitore non esclude affatto la situazione di abbandono, e quindi la dichiarazione di adottabilità 22 IV fase Si tende a restringere il concetto di mancata assistenza morale e materiale, dando maggiore rilevanza non solo alle condizioni soggettive dei genitori ma anche alla cerchia parentale ed alla sua disponibilità ad occuparsi del bambino. È il principio del vincolo di sangue, ormai superato, che torna in scena! 23 I parenti La situazione di abbandono non sussiste nelle ipotesi in cui il minore riceva assistenza morale e materiale dai parenti "tenuti a provvedervi", ai sensi dell'art. 8 della legge adozioni. Chi sono? I parenti tenuti a provvedere all’assistenza dei minori di cui all’articolo 8 citato sono identificabili nei parenti entro il quarto grado. È questo il massimo grado di parentela, infatti, preso in considerazione della legge in questione, anche ad altri fini 24 Ed infatti: sono i soli parenti che possono accogliere in casa un minore senza essere tenuti a darne segnalazione al pubblico ministero (art. 9); la loro presenza, alla morte dei genitori, esclude che si possa dichiarare l’immediata adottabilità dei minori (art. 11); ad essi spetta l’avviso di convocazione nel procedimento per adottabilità (art. 12). 25 La disponibilità manifestata dai parenti non deve essere meramente verbale o, comunque, ritenuta inaffidabile, perché contrastata da condotte incompatibili con essa o non accompagnata da comportamenti oggettivamente validi e controllabili, tendenti a elidere i presupposti dell’accertata situazione di abbandono 26 Procedimento di adottabilità La segnalazione: Art. 9 legge 184/83 Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio Il PM, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale per i minorenni di dichiarare l’adottabilità dei minori che risultino in situazione di abbandono, specificandone i motivi. 27 Controllo sugli istituti Il PMM deve monitorare la situazione dei minori collocati in istituti o comunità, al fine di accertare se vengano a trovarsi in stato di abbandono 28 Attività del TM Art. 10 legge 184/83 Attiva indagini urgenti tramite i locali servizi sociali o l’autorità di PS Avvisa i genitori e parenti, invitandoli a nominare un difensore Può adottare provvedimenti provvisori, tra cui, normalmente, il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilita’ dei genitori sul minore, la nomina di un tutore provvisorio. Assistenza legale obbligatoria • Per i genitori e gli altri parenti • Per il minore (nomina curatore speciale) 29 … art. 12 Convocazione dei genitori e dei parenti, a cui il TM può imporre prescrizioni idonee a garantire l’assistenza e l’educazione del minore, che saranno verificate nel tempo, al fine di valutare la possibilità di un eventuale recupero 30 Definizione del procedimento Esaurite le indagini, il TM dichiara, con sentenza, lo stato di adottabilità se: a. i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; b. l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c. le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori. 31 …se le indagini effettuate escludono l’abbandono Il TM dichiara, con sentenza, non luogo a provvedere (NLP). Si applicano gli artt. 330-333 c.c. 32 Impugnazione La sentenza del TM può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello – sez. minorenni, dal PM e dalle altre parti. Contro la sentenza della Corte d’Appello è ammesso ricorso per cassazione. 33 Dichiarazione immediata di adottabilità Art.11 legge 184/83 Quando i genitori sono morti e non vi sono altri parenti Quando il minore non è stato riconosciuto alla nascita 34 Sospensione della procedura Quando viene richiesta da persona che afferma essere il genitore di un minore non riconosciuto, chiedendo termine per effettuare il riconoscimento (max 2 mesi) Quando il genitore è infrasedicenne, in tal caso il procedimento è rinviato, d’ufficio, sino al compimento del 16° anno (o comunque fino al riconoscimento, se effettuato prima) 35 Casi di cessazione dello stato di adottabilità Adozione Raggiungimento maggiore età Revoca da parte del TM (ma solo prima che sia disposto l’affidamento preadottivo) 36 Affidamento preadottivo Una volta dichiarato lo stato di adottabilità, il TM colloca il minore presso una coppia scelta tra quelle che hanno presentato domanda (c.d. abbinamento) Il TM sceglie la coppia che ritiene maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore 37 Il TM deve prima sentire… Il PM Gli ascendenti dei richiedenti Il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche meno se capace di discernimento 38 Requisiti per adottare Coniugi conviventi da almeno 3 anni Affettivamente idonei e capaci di educare Differenza d’età adottanti-adottando: almeno 18 anni e max 45 anni (derogabile…) 39 Domanda La coppia aspirante deve presentare domanda a TM del luogo di residenza (anche + domande ad altri tribunali) La domanda decade dopo 3 anni Il TM accerta i requisiti della coppia, disponendo indagine psico-sociale tramite i servizi territoriali 40 …in particolare Il TM deve accertare: la capacità di educare il minore la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore 41 Precedenza alle domande… Di coloro che chiedono l’adozione di bambini di età superiore a 5 anni, o portatori di handicap 42 Diritti della coppia aspirante In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento . 43 Affidamento provvisorio Normalmente, dopo aver dichiarato l’adottabilità, il TM può già disporre il collocamento provvisorio del minore in idonea famiglia (scelta secondo i criteri di cui sopra) Divenuta definitiva l’adottabilità, il TM dispone l’affidamento preadottivo, solitamente alla stessa coppia che ha avuto l’affidamento provvisorio 44 Affidamento a rischio giuridico È quell’affidamento provvisorio disposto prima che sia diventata definitiva la sentenza di adottabilità. Il rischio consiste nel fatto che … può essere revocata la dichiarazione di adottabilità 45 Vigilanza sull’affidamento Il TM vigila sull’affido, anche attraverso il GT ed i servizi sociali e consultoriali Può disporre interventi di sostegno psicosociale 46 Revoca L’affidamento preadottivo può essere revocato, quando si manifestano difficoltà di convivenza, che non appaiano superabili 47 Adozione definitiva Dopo un anno di affidamento preadottivo, il TM può pronunciare, con sentenza, l’adozione definitiva 48 Effetti dell’adozione Acquisizione dello status di figlio legittimo (nato all’interno del matrimonio) degli adottanti Cessazione di ogni rapporto verso la famiglia d’origine, eccetto i divieti matrimoniali 49 Informazioni Il minore adottato è informato di tale sua situazione dai genitori adottivi, nei modi e tempi che essi ritengono opportuni Notizie sui genitori biologici Ai genitori adottivi, per gravi motivi (sanitari) All’adottato, dopo i 25 anni (anche dopo i 18, per gravi motivi di salute) 50 Autorizzazione del TM Deve valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente Non autorizzabile se la madre ha chiesto alla nascita di non essere nominata, ma la Corte Cost. – sent. 278/13 – ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare la madre su richiesta del figlio ai fini d una eventuale revoca di tale dichiarazione Autorizzazione non necessaria : richiesta da parte dell’ufficiale di stato civile, al fine di verificare la sussistenza 51 Adozione in casi particolari L’articolo 44 della legge 184/83 – come novellato dall’articolo 25 della legge 149/01 – prevede che si possa far luogo ad adozione di minori anche al di fuori dei casi di cui all’articolo 7 (ossia, delle fattispecie di abbandono morale e materiale) 52 Caratteristiche necessita del consenso delle parti coinvolte; non viene eliminato il rapporto tra il minore e la famiglia d’origine; la pronuncia di adozione, conseguentemente, non produce effetti legittimanti, ma viene a crearsi un rapporto personale solo tra adottante ed adottato (e non anche tra minore adottato e famiglia dell’adottante); infine, a questa forma di adozione possono accedere non soltanto coppie coniugate, ma anche persone singole (secondo alcuni anche coppie non coniugate), prescindendosi, altresì, dai limiti di età 53 richiesti per l’adozione legittimante. Le ragioni La giusta scelta di fondo a favore di un’unica adozione, quella legittimante, sarebbe stata troppo rigida se non si fossero prese in considerazione anche delle <uscite di sicurezza> per alcuni casi che non potevano portare all’adozione legittimante ma che esigevano egualmente, nell’interesse del minore, che si potessero instaurare vincoli giuridici significativi tra il ragazzo e chi di lui stabilmente si occupa 54 Le ipotesi previste Minore orfano di genitori, che può essere adottato da parenti entro il sesto grado, ovvero anche da persone estranee alla cerchia familiare, con le quali sussista, però, un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla perdita dei genitori. Minore figlio del coniuge dell’adottante. Si presume, in questo caso, che l’adottante già svolga, di fatto, le funzioni genitoriali, o comunque che vi sia convivenza con il minore. Minore orfano di genitori che sia portatore di handicap. Minore per il quale vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. 55 Problemi interpretativi Ultima ipotesi - diverse soluzioni interpretative: Impossibilità di fatto Impossibilità in senso giuridico 56 Impossibilità in senso giuridico Impossibilità in senso soggettivo Minore già collocato presso nucleo familiare (o persona singola), per cui appare pregiudizievole per lui affidamento preadottivo presso altra famiglia. Abbandono sopravvenuto Abbandono verificatosi durante la fase di affidamento familiare del minore, quando sia particolarmente intenso il legame con gli affidatari. Anche in questo caso, vi è impossibilità soggettiva di disporre l’affidamento preadottivo. Impossibilità in senso oggettivo 57 Adozione mite o aperta Forma di adozione molto discussa (e discutibile), di creazione giurisprudenziale, principalmente ad opera del TM Bari 58 … in che consiste Questa forma di adozione si rivolge a quelle situazioni in cui manca, o non è possibile dichiarare, uno stato di abbandono, e vengono magari fronteggiate con l’affidamento eterofamiliare, che si trasforma, con il tempo, in affidamento a tempo indeterminato. 59 Situazioni di “semiabbandono”… …nelle quali, pur sussistendo una inidoneità dell’ambiente familiare originario ad offrire validi riferimenti educativi e di crescita del minore, permane comunque un legame affettivo che non consente l’interruzione totale dei rapporti. 60 Effetti Con l’adozione mite, la relazione interpersonale con la famiglia non viene interrotta del tutto, ma viene regolamentata secondo modalità indicate dallo stesso tribunale e cioè con incontri notevolmente dilazionati tra minore e famiglia di origine, per lo più in ambiente protetto. Anche il cognome del minore non cambia del tutto, perché quello dell’adottante si antepone a quello di origine, che però rimane. 61 Adozione come genitorialità psicologica Il superamento della legge del sangue è il primo passo per il riconoscimento del valore della paternità-maternità spirituale, cioè di quella forma di genitorialità che può garantire e fortificare la genitorialità biologica, trascendendola. Senza la paternità-maternità spirituale, la paternità-maternità biologica sarebbe ben poca cosa, ed il legame potrebbe affievolirsi, perché non sostenuto da quelle dimensioni di gratuità, squisitamente umane, che assicurano l’assoluta, incondizionata, perpetua presa in carico di una persona da parte di un’altra persona. E tutto nel lento e banale fluire della quotidianità. Perciò si può accogliere come figlio un bambino procreato da altri ed essere accolti da lui come genitori. In questo caso avviene la generazione, il reciproco riconoscimento e la reciproca presa in carico tra genitori e figlio, e nasce una storia di famiglia, per sempre. La scelta di adottare un bambino ha la stessa definitività e prevede lo stesso profondo coinvolgimento della scelta di generarlo. (Pedrocco Biancardi) 62 Diritto del minore ad avere una famiglia L’importanza di crescere in una famiglia, o quanto meno di essere educati attraverso un valido rapporto familiare, è tale che permette di considerare “propria famiglia” solo quella in cui si realizza con carattere di esclusività il “diritto del minore ad essere educato”. Questa non deve essere necessariamente la famiglia biologica. Difatti quando la famiglia biologica non può essere considerata dal minore la “propria famiglia”, in quanto o manca realmente del tutto o le sue carenze sono tali da dover considerare comunque il minore abbandonato, essa viene sostituita e, a tutti gli effetti, il minore viene inserito in una famiglia dove è considerato (e che deve considerarsi) nella “propria famiglia”. (Rossi Carleo) 63 Esiste il diritto ad essere adottati? 64 Adozione internazionale Si intende l’adozione di un minore straniero effettuata in un paese diverso da quello in cui risiedono i genitori Intercountry adoption 65 Origini Negli Stati Uniti d’America, nell’immediato dopoguerra, e riguardò bambini provenienti da paesi europei ed asiatici colpiti dal conflitto mondiale In Italia fattispecie non regolata dalla legge fino alla 184/83 66 Nell’assenza di regole… … operava il “fai da te” Meccanismi di “adozione privata” “Bambino su misura” 67 Legge 184/83 Competenza funzionale del TM Requisiti degli adottanti Idoneità all’adozione Rigida regolamentazione dell’ingresso di minori in Italia Dichiarazione di efficacia del provv.to straniero Applicabilità legge italiana al minore straniero abbandonato in Italia Possibilità di autorizzazione ministeriale per enti intermediari 68 Conv. ONU del 1989 Art. 21 Preminenza dell’interesse del minore Sussidiarietà rispetto all’adozione nel paese d’origine Garanzie giuridiche come adozione naz. Esclusione di ogni indebito profitto Necessità di accordi tra Stati 69 Conv. Aja 29.5.93 Obiettivi Stabilire garanzie per adozione internazionale Porre in essere un sistema di cooperazione tra Stati Assicurare il riconoscimento in tutti i Paesi aderenti delle adozioni realizzate in conformità alla convenzione Ratificata in Italia con la legge 476/98, che ha sostituito il titolo III della legge 184/83 (artt. 29-43) 70 Funzioni della CAI Commissione per le adozioni internazionali, istituita nel 2000 Autorizza ingresso e soggiorno del minore straniero adottato Certifica la conformità del provv. adottivo italiano alle disposizioni della Conv. Autorizza gli enti intermediari Cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli enti autorizzati Rapporti con autorità centrali di altri paesi 71 Gli enti autorizzati Intermediari necessari (sono obbligati ad accettare l’incarico) No fini di lucro No pregiudiziali discriminazioni nei confronti degli aspiranti all’adozione 72 Condizioni per adottare Si applicano gli stessi requisiti di cui all’art. 6 dettati per l’adozione nazionale + Decreto di idoneità emesso dal TM 73 Eccezione Art. 36 comma 4 legge 184/83: L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del TM, purché conforme ai principi della Convenzione. Secondo alcune opinioni (e qualche pronuncia giurisprudenziale) è applicabile anche a singles (ma non coppie non coniugate) e al di fuori dei limiti di età 74 Procedimento Dichiarazione di disponibilità da presentare al TM del luogo di residenza da parte della coppia (sposata) che aspira all’adozione, con richiesta di essere dichiarati idonei 75 Primo vaglio del TM Verifica della sussistenza dei requisiti (ex art. 6) Se negativo: pronuncia immediata di inidoneità Se positivo: richiesta di indagine ai servizi degli enti locali 76 Indagine sociale Acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale (cfr. art. 15 Conv. Aja), sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione. CASISTICA 77 Ulteriore attività del TM Valuta la relazione inviata dal servizio Sente gli aspiranti all’adozione Pronuncia decreto motivato di idoneità (o inidoneità) Contenuto: attesta la sussistenza o insussistenza dei requisiti per adottare 78 Validità del decreto Va conferito l’incarico ad uno degli enti autorizzati entro un anno dall’emissione. Una volta conferito nei termini l’incarico, il decreto ha validità per tutta il periodo di svolgimento della procedura 79 Attività dell’ente autorizzato Prende contatti con l’autorità centrale del paese straniero, trasmettendo copia del decreto di idoneità e chiedendo che la coppia sia presa in considerazione ai fini di un possibile abbinamento 80 Condizioni per essere adottati (Conv. Aja) Minore dichiarato adottabile nel suo paese No possibilità di affidamento nel suo paese Consenso delle persone, istituzioni o autorità responsabili del minore Effetto legittimante dell’adozione 81 Ingresso del minore in Italia Autorizzazione della CAI, previa verifica che l’adozione corrisponde al superiore interesse del minore DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE Quando dagli atti non emerge la situazione di abbandono e il rispetto del principio di sussidiarietà Quando nel paese d’origine l’adozione non ha effetti legittimanti (tranne se i genitori naturali hanno espressamente consentito a tale effetto)82 Provv.ti successivi del TM Se l’adozione è stata già pronunciata nel paese d’origine, il TM verifica la sussistenza delle condizioni prescritte, e ordina la trascrizione nei registri dello stato civile Se il provvedimento pronunciato all’estero non è equiparabile ad una pronuncia di adozione, esso vale quale “affidamento preadottivo”. In tal caso il TM stabilisce la durata di detto affidamento (1 anno), e all’esito pronuncia l’adozione del minore 83 Paesi non aderenti alla Conv. Aja L’adozione può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla legge 184/83 84 Cioè: a) che sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione con effetti egittimanti; b) che gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della CAI e di un ente autorizzato; c) che siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d) che sia stata concessa l'autorizzazione all’ingresso dalla CAI 85 Ingressi irregolari di minori stranieri Ingressi tentati: rimpatrio alla frontiera – gli uffici di frontiera segnalano alla CAI Ingressi avvenuti: segnalazione obbligatoria al TM, che valuta la sussistenza dello stato di abbandono, e procede di conseguenza Minore straniero non accompagnato 86 Adozione senza intermediazione ente autorizzato Adozione a sensi dell’art. 44 comma 1 lett. a (aspiranti all’adozione parenti entro il VI grado del minore orfano) 87