LA CONVENZIONE SUL PAESAGGIO
(Firenze, 20 Ottobre 2000)
Prof. Giovanni Cordini
La Convenzione è un documento adottato dal Consiglio d’ Europa
in data 19 luglio 2000*
E’ stata firmata da ventisette Stati
La Convenzione è aperta alla firma degli altri Stati europei (art. 13)
**
E’ stata ratificata da dieci Stati che con tale acquisizione nell’
ordinamento interno si sono impegnati a realizzare gli obbiettivi
illustrati negli artt. 5 e 6, non precludendo l’applicazione di
disposizioni più restrittive che sono o saranno in vigore nei singoli
ordinamenti interni (art. 12).
L’ Italia, che ha firmato a Firenze il 20.10.2000, ha ratificato la
Convenzione con L. del 09.01.2006 n. 14.
La natura facoltativa dell’adesione prevede inoltre che:
Senza derogare alle disposizioni della Convenzione, ogni
Parte la applica in armonia con le proprie politiche (art. 4)
Ogni parte inoltre può;
a) Designare il territorio sul quale verrà applicata la
Convenzione ed in qualsiasi momento successivo estendere
l’applicazione a qualsiasi altro territorio (art. 15);
b) Proporre emendamenti alla Convenzione (17);
c) Ritirare la dichiarazione di designazione del territorio
precedentemente fatta (15)
.
OBBIETTIVI
Riconosciuto che:
il Paesaggio costituisce una risorsa economica, sociale e
culturale;
la popolazione, nell’auspicio di godere di un paesaggio di
qualità, può svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
Ci si prefigge di:
Promuovere politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione
dei paesaggi europei nell’ intento di pervenire ad uno sviluppo
sostenibile;
Organizzare la cooperazione europea in questo campo
constatato che la qualità e la diversità dei paesaggi europei
costituiscono una risorsa comune.
Con tali finalità gli obbiettivi si applicano a tutto il territorio delle
Parti, in quanto riguardano gli spazi naturali, rurali, urbani e
periurbani, salvo diversa designazione (art. 15)
DEFINIZIONI
Paesaggio - parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro
interrelazioni;
Politica del paesaggio - strategie e orientamenti che consentano l'adozione
di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il
paesaggio;
Obiettivo di qualità paesaggistica - formulazione delle aspirazioni delle
popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro
ambiente di vita;
Salvaguardia - conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o
caratteristici di un paesaggio, derivanti dalla sua configurazione naturale
e/o dal tipo d'intervento umano;
Gestione - orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai
processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
Pianificazione - azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al
ripristino o alla creazione di paesaggi.
PROVVEDIMENTI GENERALI (art. 5)
Riconoscere giuridicamente il paesaggio come componente essenziale;
Stabilire ed attuare politiche volte alla protezione, gestione e
pianificazione dei paesaggi;
Avviare procedure di partecipazione del pubblico e di tutti i soggetti
coinvolti nella definizione e realizzazione delle politiche di genere;
Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio ed in
genereale in tutte quelle che possono avere un’incidenza diretta sul
paesaggio.
CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE (art. 10)
I comitati di esperti, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del
Consiglio di Europa del controllo dell’applicazione della Convenzione.
Sulla base dei rapporti di applicazione propongono al Comitato dei
Ministri i criteri e il regolamento per l’assegnazione del Premio del
Paesaggio.
PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA (art. 11)
Assegnato allo Stato Parte (collettività locali e regionali e ai loro
consorzi) che abbia attuato politiche o preso provvedimenti per la
salvaguardia, gestione e/o pianificazione sostenibile dei loro paesaggi
che dimostrino un’efficacia durevole e che possano in tal modo servire
da modello per le altre collettività territoriali europee.
Articolo 6. Misure specifiche
A) SENSIBILIZZAZIONE DI CITTADINI E
PUBBLICI POTERI
B) FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AL
RISPETTO DEL PAESAGGIO
C) INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DELLE
MISURE DI SALVAGUARDIA
OBBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA
OGNI PARTE SI IMPEGNA A STABILIRE DEGLI
OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA
RIGUARDANTI I PAESAGGI INDIVIDUATI E VALUTATI,
PREVIA CONSULTAZIONE PUBBLICA,
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5.C.
D) APPLICAZIONE
PER ATTUARE LE POLITICHE DEL PAESAGGIO, OGNI
PARTE SI IMPEGNA AD ATTIVARE GLI STRUMENTI DI
INTERVENTO VOLTI ALLA SALVAGUARDIA, ALLA
GESTIONE E/O ALLA PIANIFICAZIONE DEI
PAESAGGI.
CAPITOLO III. COOPERAZIONE EUROPEA
ARTICOLO 7. POLITICHE E PROGRAMMI
INTERNAZIONALI
LE PARTI SI IMPEGNANO A COOPERARE PERCHÈ
VENGA TENUTO CONTO DELLA DIMENSIONE
PAESAGGISTICA NELLE LORO POLITICHE E
PROGRAMMI INTERNAZIONALI E A
RACCOMANDARE, SE DEL CASO, CHE VI VENGANO
INCLUSE LE CONSIDERAZIONI RELATIVE AL
PAESAGGIO.
CAPITOLO III. COOPERAZIONE EUROPEA
ARTICOLO 8. ASSISTENZA RECIPROCA E SCAMBIO DI
INFORMAZIONI
LE PARTI SI IMPEGNANO A COOPERARE PER:
PRESTARSI RECIPROCAMENTE ASSISTENZA, DAL PUNTO DI
VISTA TECNICO E SCIENTIFICO, TRAMITE LA RACCOLTA E LO
SCAMBIO DI ESPERIENZE E DI LAVORI DI RICERCA IN MATERIA
DI PAESAGGIO;
 FAVORIRE GLI SCAMBI DI SPECIALISTI DEL PAESAGGIO,
SEGNATAMENTE PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE;
Articolo 9. Paesaggi transfrontalieri
SCAMBIARSI INFORMAZIONI SU TUTTE LE
QUESTIONI TRATTATE NELLE DISPOSIZIONI
DELLA CONVENZIONE.
LE PARTI SI IMPEGNANO AD INCORAGGIARE LA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA A
LIVELLO LOCALE E REGIONALE, RICORRENDO,
SE NECESSARIO, ALL'ELABORAZIONE E ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNI DI
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO.
BIODIVERSITA’
MASTER IN “DIRITTO E GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” - gruppo n.5
BIODIVERSITA’
L’INSIEME DI TUTTE LE FORME DI VITA, ANIMALI E VEGETALI,
GENETICAMENTE DISSIMILI PRESENTI SULLA TERRA E DEGLI
ECOSISTEMI AD ESSI CORRELATI
ECOSISTEMA
L’INSIEME DI TUTTI GLI ESSERI VIVENTI IN UN DETERMINATO
AMBIENTE FISICO E DELLE INTERRELAZIONI CHE
INTERCORRONO TRA I DIVERSI ELEMENTI CHE LO
COSTITUISCONO
IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITA’
LA VITA SULLA TERRA, COMPRESA QUELLA
UMANA, E’ POSSIBILE GRAZIE AI
COSIDDETTI “SERVIZI” FORNITI DAGLI
ECOSISTEMI CHE CONSERVANO UN
CERTO LIVELLO DI FUNZIONALITA’
I SERVIZI ECOSISTEMICI
 SERVIZI DI PRODUZIONE
 SERVIZI DI REGOLAZIONE
 SERVIZI DI MANTENIMENTO
SERVIZI CULTURALI
DIRETTIVA HABITAT E NATURA 2000
DIRETTIVA “HABITAT”
 DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA N. 43 DEL 21 MAGGIO 1992
 PROVVEDIMENTO NORMATIVO
SPECIFICAMENTE DESTINATO ALLA
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT
NATURALI, SEMINATURALI E DELLA
FLORA E FAUNA SELVATICA
HABITAT SEMINATURALE
• AREA CON SITUAZIONE DI
BIDIVERSITÀ NONOSTANTE
L’INTERVENTO UMANO
• PASCOLI, BOSCHI UTILIZZATI,
AREE DI AGRICOLTURA
TRADIZIONALE
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
 AREE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DEGLI
STATI MEMBRI
 INDIVIDUAZIONE E TUTELA DELLE STESSE
= SCOPO DELLA DIRETTIVA “HABITAT”
 CHE INTRODUCE LE PRIME E RICHIAMA LE
SECONDE GIA’ PREVISTE
DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI
CONSERVAZIONE

MECCANISMO ARTICOALTO IN 3 PASSAGGI
CON INTERVENTO DEGLI STATI MEMBRI E
DELLA COMMISSIONE EUROPEA

PROCEDURA PER L’IPOTESI DI MANCATO
INSERIMENTO DI SITO NELL’ELENCO
NAZIONALE
COMPITO DEGLI STATI MEMBRI

ADOZIONE DI MISURE IDONEE ALLA TUTELA
DEGLI HABITAT (PRIORITA’ PER
MANTENIMENTO O RIPRISTINO)

POSSIBILITA’ DI INTERVENTO DELL’UNIONE
CON FORME DI COFINAZIAMENTO

RELAZIONI PERIODICHE DEGLI STATI
MEMBRI – RELAZIONE GLOBALE DI SINTESI
DELLA COMMISSIONE
RECEPIMENTO DA PARTE DELL’ITALIA

DIRETTIVA “HABITAT” ATTUATA CON D.P.R. n.
357 DELL’ 8 SETTEMBRE 1957

ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI E ALLE
PROVINCE AUTONOME DI “TN” E “BZ”
DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI HABITAT DA
INSERIRSI NEGLI ELENCHI “INIZIALI”

DESIGNAZIONE DEL SITO QUALE “ZSC” DA
PARTE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
SITUAZIONE COMUNITARIA E
INTERNAZIONALE
LE AREE PROTETTE POSSONO DERIVARE IL
PROPRIO REGIME GIURIDICO DA:
 ATTI INTERNAZIONALI
 LEGISLAZIONE INTERNA
Direttiva Habitat
Rete Natura 2000
La Rete NATURA 2000 è una rete ecologica
europea coerente di zone naturali protette
istituita dalla direttiva 92/43/CEE (HABITAT)
per garantire la CONSERVAZIONE della
diversità biologica e la sopravvivenza a lungo
termine
delle
specie
e
degli
habitat,
mantenendoli in uno stato di conservazione
sufficiente
COMPOSIZIONE
Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate
dagli stati membri ai sensi della direttiva
79/409/CEE (direttiva Uccelli) concernente la
conservazione degli uccelli selvatici.
E’ da sottolineare che ha posto le basi per la
creazione di una prima rete europea di aree
protette specificatamente destinate alla tutela
speciale delle specie minacciate di uccelli e dei
loro habitat
 Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
designate ai sensi delle disposizioni della
direttiva in esame
COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA
2000
•METODOLOGIA COMUNE per tutti gli stati
membri per individuare, proporre, designare i
Siti di importanza comunitaria (SIC), basata
principalmente su basi scientifiche.
• CRITERI
CHIARI
(nell’allegato
III
alla
direttiva stessa) per definire la lista dei Siti di
Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla
base della presenza degli habitat e delle specie
animali e vegetali elencate negli allegati I e II.
COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA
2000
In particolare gli allegati
• I (tipi di habitat naturali di interesse
comunitario)
• II (specie animali e vegetali di interesse
comunitario)
forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di
specie la cui convservazione richiede la
designazione di zone speciali di conservazione.
Alcuni di essi sono definiti come tipi di
habitat o specie “prioritari” che rischiano di
scomparire
COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA
2000
1. Ogni Stato membro definisce gli habitat e le
specie animali e vegetali ed individua i pSIC
2. Trasmette
formalmente
alla
Commissione
Europea su scheda standard completa di
cartografia
3. La Commissione Europea istituisce una lista
ufficiale di Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) per regione biogeografica
4. Entro un termine massimo di sei anni lo stato
membro interessato designa il sito come Zona
Speciale di Conservazione (ZSC)
COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA
2000
• Avvio di una procedura di concertazione
tra lo stato membro e la commissione se
un sito non sia stato inserito nell’elenco
nazionale
• Qualora la concertazione non porti ad un
risultato soddisfacente la Commissione
può proporre al Consiglio di selezionare
il sito come sito di importanza
comunitaria
MISURE DI CONSERVAZIONE
ZPS e ZSC
• Adottare
le
necessarie
misure
di
conservazione e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali
• Adottare le opportune misure per evitare il
degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie nonché la perturbazione
SIC
• Fino alla adozione delle liste ufficiali i siti
devono comunque essere tutelati
• Possibili procedure di infrazione contro lo
stato membro da parte della CE
MISURE DI CONSERVAZIONE
• Nel caso che nel sito si vogliano realizzare
nuove opere, piani o progetti è obbligatorio
realizzare una Valutazione d’Incidenza di
tali
azioni
rispetto
alle
opere
di
conservazione prefissate.
• Qualora sia impossibile non arrecare un
danno, lo Stato membro deve adottare
misure di compensazione del danno ed
informarne la Commissione
MISURE DI CONSERVAZIONE
GESTIONE
•Adozione nei singoli siti di norme di
gestione adattati alle realtà locali, alle
esigenze della popolazione e di specie ed
habitat
•Predisposizione di piani di gestione di un
sito o gruppi di siti
TUTELA DELLE SPECIE
Adozione di provvedimenti per la rigorosa
tutela delle SPECIE ANIMALI nella loro
area di ripartizione naturale e delle SPECIE
VEGETALI elencati nell’allegato IV
Divieto di cattura, uccisione, taglio,
distruzione, commercio ecc.
Concessione di deroghe relazionandole alla
Commissione europea
Prelievo nell’ambiente naturale degli esemplari
delle specie della FAUNA e FLORA
SELVATICHE elencate in allegato V
PARCHI E AREE PROTETTE
SITUAZIONE COMUNITARIA E
INTERNAZIONALE
UNIONE EUROPEA
DIRETTIVA HABITAT
PROGRAMMA NATURA 2000

REALIZZAZIONE “RETE” TRA AREE PROTETTE

ATTIVARE MONITORAGGIO CHE IMPEGNA GLI STATI
MEMBRI ALL’ATTUAZIONE CONCRETA DELLE
MISURE ADOTTATE.
CLASSIFICAZIONE CATEGORIALE
AREE A PROTEZIONE TENDENZIALMENTE INTEGRALE
–
PREVALE LA CONSERVAZIONE, CON SEVERE
LIMITAZIONI RIGUARDO LA “FRUIZIONE” DEI
BENI AMBIENTALI.
–
NON VIENE CONSENTITA NESSUNA ATTIVITÀ E
VIENE REGOLATA RIGOROSAMENTE LA STESSA
PRESENZA DELL’UOMO.
CLASSIFICAZIONE CATEGORIALE
AREE A PROTEZIONE SPECIFICA DI TIPO SETTORIALE
LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE RESTA PREMINENTE, PUR
CONSENTENDO LA FRUIZIONE DISTINTA PER SETTORI DI INTERESSE E
REGOLATA SECONDO L’ESIGENZA DI NON COMPROMETTERE LA
SALVAGUARDIA DELL’AREA.
ZONE SOGGETTE A VINCOLI E LE REGOLE DI GESTIONE SONO
INDIVIDUATE (E DEFINITE) IN FUNZIONE DELLA TUTELA
AMBIENTALE, ASSUNTA COME FINE E CRITERIO DOMINANTE.
CLASSIFICAZIONE CATEGORIALE
AREE PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
CONCORRENTE

COMPATIBILITÀ TRA SVILUPPO, USO DEL TERRITORIO,
INSEDIAMENTI TURISTICI E ATTIVITÀ RICREATIVE.

CONSENTITA LA PRESENZA DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E DI
ATTIVITÀ ECONOMICHE

INDIVIDUAZIONE E CREAZIONE DI “AREE CONTIGUE” A
QUELLE PROTETTE PER LA RICERCA DI UNA COMPATIBILITÀ
TRA PROTEZIONE E SVILUPPO E LORO COLLABORAZIONE
SITUAZIONE IN ITALIA
LEGGE n. 394/1991
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE NATURALI
PROTETTE
PARCHI NAZIONALI (n. 22)
PARCHI REGIONALI (n. 105)
RISERVE NATURALI STATALI
RISERVE NATURALI REGIONALI
AREE PROTETTE MARINE
(fonte V° agg.to EUAP al 2003)
INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI AREA A”PROTEZIONE AMBIENTALE
CONCORRENTE” in aggiunta a quella a “protezione integrale”
(PROMOZIONE DELLA VALORIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI
ATTIVITA’PRODUTTIVE COMPATIBILI)

DIVIETO DI EDIFICAZIONE NUOVE COSTRUZIONI

CONSERVAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DI TERRENI AGRICOLI

TUTELA DEL TERRITORIO

INCENTIVAZIONE DELL’INTEGRAZIONE TRA PRESENZA POPOLAZIONI
LOCALI E ATTIVITA’ COMPATIBILI NEL CONTESTO DI PROTEZIONE AMB.LE
PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE PROTETTE
 SPECIFICARE I TERRITORI OGGETTO DEL SISTEMA
 PROGRAMMARE L’ISTITUZIONE DI NUOVE AREE E
L’AMPLIAMENTO/MODIFICA DI QUELLE ESISTENTI
 DEFINIRE LE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
 PREVEDERE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ ISTITUITE DALLE
REGIONI CON FONDI PROPRI
 COSTITUZIONE DEL “COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE”
EVOLUZIONE:
I PROBLEMI DELLA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE:
EQUILIBRIO PRECARIO TRA CONSERVAZIONE E SVILUPPO
ACCESSO EFFETTIVO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE
DICOTOMIA TRA “FORMA E SOSTANZA” DELL’IMPEGNO PUBBLICO A
FAVORE DELL’AMBIENTE
TENDENZA VERSO UNA GESTIONE PUBBLICO-PRIVATO
LA LEGGE 426/98 “NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE” PREVEDE CHE LE
AREE PROTETTE MARINE POSSANO ESSERE AFFIDATE OLTRE CHE AL
PUBBLICO, ANCHE AD ISTITUZIONI SCENTIFICHE O ASSOCIAZIONI
Regioni biogeografiche
LA REGIONE BIOGEOGRAFICA RAPPRESENTA LA
SCHEMATIZZAZIONE SPAZIALE DELLA
DISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE
SPECIE RAGGRUPPATE PER UNIFORMITÀ DI
FATTORI STORICO-BIOLOGICI, GEOGRAFICI,
GEOLOGICI, CLIMATICI E BIOTICI IN GRADO
DI CONDIZIONARE LA DISTRIBUIONE
GEOGRAFICA DEGLI ESSERI VIVENTI
Tema collegato: migrazioni ambientali
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LA CONVENZIONE SUL PAESAGGIO