LA CONVENZIONE SUL PAESAGGIO (Firenze, 20 Ottobre 2000) Prof. Giovanni Cordini La Convenzione è un documento adottato dal Consiglio d’ Europa in data 19 luglio 2000* E’ stata firmata da ventisette Stati La Convenzione è aperta alla firma degli altri Stati europei (art. 13) ** E’ stata ratificata da dieci Stati che con tale acquisizione nell’ ordinamento interno si sono impegnati a realizzare gli obbiettivi illustrati negli artt. 5 e 6, non precludendo l’applicazione di disposizioni più restrittive che sono o saranno in vigore nei singoli ordinamenti interni (art. 12). L’ Italia, che ha firmato a Firenze il 20.10.2000, ha ratificato la Convenzione con L. del 09.01.2006 n. 14. La natura facoltativa dell’adesione prevede inoltre che: Senza derogare alle disposizioni della Convenzione, ogni Parte la applica in armonia con le proprie politiche (art. 4) Ogni parte inoltre può; a) Designare il territorio sul quale verrà applicata la Convenzione ed in qualsiasi momento successivo estendere l’applicazione a qualsiasi altro territorio (art. 15); b) Proporre emendamenti alla Convenzione (17); c) Ritirare la dichiarazione di designazione del territorio precedentemente fatta (15) . OBBIETTIVI Riconosciuto che: il Paesaggio costituisce una risorsa economica, sociale e culturale; la popolazione, nell’auspicio di godere di un paesaggio di qualità, può svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione; Ci si prefigge di: Promuovere politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi europei nell’ intento di pervenire ad uno sviluppo sostenibile; Organizzare la cooperazione europea in questo campo constatato che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune. Con tali finalità gli obbiettivi si applicano a tutto il territorio delle Parti, in quanto riguardano gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, salvo diversa designazione (art. 15) DEFINIZIONI Paesaggio - parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; Politica del paesaggio - strategie e orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio; Obiettivo di qualità paesaggistica - formulazione delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; Salvaguardia - conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, derivanti dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano; Gestione - orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; Pianificazione - azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. PROVVEDIMENTI GENERALI (art. 5) Riconoscere giuridicamente il paesaggio come componente essenziale; Stabilire ed attuare politiche volte alla protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi; Avviare procedure di partecipazione del pubblico e di tutti i soggetti coinvolti nella definizione e realizzazione delle politiche di genere; Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio ed in genereale in tutte quelle che possono avere un’incidenza diretta sul paesaggio. CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE (art. 10) I comitati di esperti, sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa del controllo dell’applicazione della Convenzione. Sulla base dei rapporti di applicazione propongono al Comitato dei Ministri i criteri e il regolamento per l’assegnazione del Premio del Paesaggio. PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA (art. 11) Assegnato allo Stato Parte (collettività locali e regionali e ai loro consorzi) che abbia attuato politiche o preso provvedimenti per la salvaguardia, gestione e/o pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino un’efficacia durevole e che possano in tal modo servire da modello per le altre collettività territoriali europee. Articolo 6. Misure specifiche A) SENSIBILIZZAZIONE DI CITTADINI E PUBBLICI POTERI B) FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL PAESAGGIO C) INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA OBBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA OGNI PARTE SI IMPEGNA A STABILIRE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA RIGUARDANTI I PAESAGGI INDIVIDUATI E VALUTATI, PREVIA CONSULTAZIONE PUBBLICA, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5.C. D) APPLICAZIONE PER ATTUARE LE POLITICHE DEL PAESAGGIO, OGNI PARTE SI IMPEGNA AD ATTIVARE GLI STRUMENTI DI INTERVENTO VOLTI ALLA SALVAGUARDIA, ALLA GESTIONE E/O ALLA PIANIFICAZIONE DEI PAESAGGI. CAPITOLO III. COOPERAZIONE EUROPEA ARTICOLO 7. POLITICHE E PROGRAMMI INTERNAZIONALI LE PARTI SI IMPEGNANO A COOPERARE PERCHÈ VENGA TENUTO CONTO DELLA DIMENSIONE PAESAGGISTICA NELLE LORO POLITICHE E PROGRAMMI INTERNAZIONALI E A RACCOMANDARE, SE DEL CASO, CHE VI VENGANO INCLUSE LE CONSIDERAZIONI RELATIVE AL PAESAGGIO. CAPITOLO III. COOPERAZIONE EUROPEA ARTICOLO 8. ASSISTENZA RECIPROCA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI LE PARTI SI IMPEGNANO A COOPERARE PER: PRESTARSI RECIPROCAMENTE ASSISTENZA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO E SCIENTIFICO, TRAMITE LA RACCOLTA E LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E DI LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI PAESAGGIO; FAVORIRE GLI SCAMBI DI SPECIALISTI DEL PAESAGGIO, SEGNATAMENTE PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE; Articolo 9. Paesaggi transfrontalieri SCAMBIARSI INFORMAZIONI SU TUTTE LE QUESTIONI TRATTATE NELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE. LE PARTI SI IMPEGNANO AD INCORAGGIARE LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA A LIVELLO LOCALE E REGIONALE, RICORRENDO, SE NECESSARIO, ALL'ELABORAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNI DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO. BIODIVERSITA’ MASTER IN “DIRITTO E GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” - gruppo n.5 BIODIVERSITA’ L’INSIEME DI TUTTE LE FORME DI VITA, ANIMALI E VEGETALI, GENETICAMENTE DISSIMILI PRESENTI SULLA TERRA E DEGLI ECOSISTEMI AD ESSI CORRELATI ECOSISTEMA L’INSIEME DI TUTTI GLI ESSERI VIVENTI IN UN DETERMINATO AMBIENTE FISICO E DELLE INTERRELAZIONI CHE INTERCORRONO TRA I DIVERSI ELEMENTI CHE LO COSTITUISCONO IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITA’ LA VITA SULLA TERRA, COMPRESA QUELLA UMANA, E’ POSSIBILE GRAZIE AI COSIDDETTI “SERVIZI” FORNITI DAGLI ECOSISTEMI CHE CONSERVANO UN CERTO LIVELLO DI FUNZIONALITA’ I SERVIZI ECOSISTEMICI SERVIZI DI PRODUZIONE SERVIZI DI REGOLAZIONE SERVIZI DI MANTENIMENTO SERVIZI CULTURALI DIRETTIVA HABITAT E NATURA 2000 DIRETTIVA “HABITAT” DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA N. 43 DEL 21 MAGGIO 1992 PROVVEDIMENTO NORMATIVO SPECIFICAMENTE DESTINATO ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI, SEMINATURALI E DELLA FLORA E FAUNA SELVATICA HABITAT SEMINATURALE • AREA CON SITUAZIONE DI BIDIVERSITÀ NONOSTANTE L’INTERVENTO UMANO • PASCOLI, BOSCHI UTILIZZATI, AREE DI AGRICOLTURA TRADIZIONALE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE AREE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI INDIVIDUAZIONE E TUTELA DELLE STESSE = SCOPO DELLA DIRETTIVA “HABITAT” CHE INTRODUCE LE PRIME E RICHIAMA LE SECONDE GIA’ PREVISTE DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE MECCANISMO ARTICOALTO IN 3 PASSAGGI CON INTERVENTO DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE EUROPEA PROCEDURA PER L’IPOTESI DI MANCATO INSERIMENTO DI SITO NELL’ELENCO NAZIONALE COMPITO DEGLI STATI MEMBRI ADOZIONE DI MISURE IDONEE ALLA TUTELA DEGLI HABITAT (PRIORITA’ PER MANTENIMENTO O RIPRISTINO) POSSIBILITA’ DI INTERVENTO DELL’UNIONE CON FORME DI COFINAZIAMENTO RELAZIONI PERIODICHE DEGLI STATI MEMBRI – RELAZIONE GLOBALE DI SINTESI DELLA COMMISSIONE RECEPIMENTO DA PARTE DELL’ITALIA DIRETTIVA “HABITAT” ATTUATA CON D.P.R. n. 357 DELL’ 8 SETTEMBRE 1957 ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI “TN” E “BZ” DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI HABITAT DA INSERIRSI NEGLI ELENCHI “INIZIALI” DESIGNAZIONE DEL SITO QUALE “ZSC” DA PARTE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE SITUAZIONE COMUNITARIA E INTERNAZIONALE LE AREE PROTETTE POSSONO DERIVARE IL PROPRIO REGIME GIURIDICO DA: ATTI INTERNAZIONALI LEGISLAZIONE INTERNA Direttiva Habitat Rete Natura 2000 La Rete NATURA 2000 è una rete ecologica europea coerente di zone naturali protette istituita dalla direttiva 92/43/CEE (HABITAT) per garantire la CONSERVAZIONE della diversità biologica e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat, mantenendoli in uno stato di conservazione sufficiente COMPOSIZIONE Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici. E’ da sottolineare che ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette specificatamente destinate alla tutela speciale delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi delle disposizioni della direttiva in esame COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA 2000 •METODOLOGIA COMUNE per tutti gli stati membri per individuare, proporre, designare i Siti di importanza comunitaria (SIC), basata principalmente su basi scientifiche. • CRITERI CHIARI (nell’allegato III alla direttiva stessa) per definire la lista dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencate negli allegati I e II. COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA 2000 In particolare gli allegati • I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) • II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui convservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o specie “prioritari” che rischiano di scomparire COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA 2000 1. Ogni Stato membro definisce gli habitat e le specie animali e vegetali ed individua i pSIC 2. Trasmette formalmente alla Commissione Europea su scheda standard completa di cartografia 3. La Commissione Europea istituisce una lista ufficiale di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per regione biogeografica 4. Entro un termine massimo di sei anni lo stato membro interessato designa il sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) COSTRUZIONE DELLA RETE NATURA 2000 • Avvio di una procedura di concertazione tra lo stato membro e la commissione se un sito non sia stato inserito nell’elenco nazionale • Qualora la concertazione non porti ad un risultato soddisfacente la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria MISURE DI CONSERVAZIONE ZPS e ZSC • Adottare le necessarie misure di conservazione e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali • Adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione SIC • Fino alla adozione delle liste ufficiali i siti devono comunque essere tutelati • Possibili procedure di infrazione contro lo stato membro da parte della CE MISURE DI CONSERVAZIONE • Nel caso che nel sito si vogliano realizzare nuove opere, piani o progetti è obbligatorio realizzare una Valutazione d’Incidenza di tali azioni rispetto alle opere di conservazione prefissate. • Qualora sia impossibile non arrecare un danno, lo Stato membro deve adottare misure di compensazione del danno ed informarne la Commissione MISURE DI CONSERVAZIONE GESTIONE •Adozione nei singoli siti di norme di gestione adattati alle realtà locali, alle esigenze della popolazione e di specie ed habitat •Predisposizione di piani di gestione di un sito o gruppi di siti TUTELA DELLE SPECIE Adozione di provvedimenti per la rigorosa tutela delle SPECIE ANIMALI nella loro area di ripartizione naturale e delle SPECIE VEGETALI elencati nell’allegato IV Divieto di cattura, uccisione, taglio, distruzione, commercio ecc. Concessione di deroghe relazionandole alla Commissione europea Prelievo nell’ambiente naturale degli esemplari delle specie della FAUNA e FLORA SELVATICHE elencate in allegato V PARCHI E AREE PROTETTE SITUAZIONE COMUNITARIA E INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA DIRETTIVA HABITAT PROGRAMMA NATURA 2000 REALIZZAZIONE “RETE” TRA AREE PROTETTE ATTIVARE MONITORAGGIO CHE IMPEGNA GLI STATI MEMBRI ALL’ATTUAZIONE CONCRETA DELLE MISURE ADOTTATE. CLASSIFICAZIONE CATEGORIALE AREE A PROTEZIONE TENDENZIALMENTE INTEGRALE – PREVALE LA CONSERVAZIONE, CON SEVERE LIMITAZIONI RIGUARDO LA “FRUIZIONE” DEI BENI AMBIENTALI. – NON VIENE CONSENTITA NESSUNA ATTIVITÀ E VIENE REGOLATA RIGOROSAMENTE LA STESSA PRESENZA DELL’UOMO. CLASSIFICAZIONE CATEGORIALE AREE A PROTEZIONE SPECIFICA DI TIPO SETTORIALE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE RESTA PREMINENTE, PUR CONSENTENDO LA FRUIZIONE DISTINTA PER SETTORI DI INTERESSE E REGOLATA SECONDO L’ESIGENZA DI NON COMPROMETTERE LA SALVAGUARDIA DELL’AREA. ZONE SOGGETTE A VINCOLI E LE REGOLE DI GESTIONE SONO INDIVIDUATE (E DEFINITE) IN FUNZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE, ASSUNTA COME FINE E CRITERIO DOMINANTE. CLASSIFICAZIONE CATEGORIALE AREE PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE CONCORRENTE COMPATIBILITÀ TRA SVILUPPO, USO DEL TERRITORIO, INSEDIAMENTI TURISTICI E ATTIVITÀ RICREATIVE. CONSENTITA LA PRESENZA DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E DI ATTIVITÀ ECONOMICHE INDIVIDUAZIONE E CREAZIONE DI “AREE CONTIGUE” A QUELLE PROTETTE PER LA RICERCA DI UNA COMPATIBILITÀ TRA PROTEZIONE E SVILUPPO E LORO COLLABORAZIONE SITUAZIONE IN ITALIA LEGGE n. 394/1991 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE PARCHI NAZIONALI (n. 22) PARCHI REGIONALI (n. 105) RISERVE NATURALI STATALI RISERVE NATURALI REGIONALI AREE PROTETTE MARINE (fonte V° agg.to EUAP al 2003) INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI AREA A”PROTEZIONE AMBIENTALE CONCORRENTE” in aggiunta a quella a “protezione integrale” (PROMOZIONE DELLA VALORIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA’PRODUTTIVE COMPATIBILI) DIVIETO DI EDIFICAZIONE NUOVE COSTRUZIONI CONSERVAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DI TERRENI AGRICOLI TUTELA DEL TERRITORIO INCENTIVAZIONE DELL’INTEGRAZIONE TRA PRESENZA POPOLAZIONI LOCALI E ATTIVITA’ COMPATIBILI NEL CONTESTO DI PROTEZIONE AMB.LE PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE PROTETTE SPECIFICARE I TERRITORI OGGETTO DEL SISTEMA PROGRAMMARE L’ISTITUZIONE DI NUOVE AREE E L’AMPLIAMENTO/MODIFICA DI QUELLE ESISTENTI DEFINIRE LE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE PREVEDERE CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ ISTITUITE DALLE REGIONI CON FONDI PROPRI COSTITUZIONE DEL “COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE” EVOLUZIONE: I PROBLEMI DELLA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE: EQUILIBRIO PRECARIO TRA CONSERVAZIONE E SVILUPPO ACCESSO EFFETTIVO ALL’INFORMAZIONE AMBIENTALE DICOTOMIA TRA “FORMA E SOSTANZA” DELL’IMPEGNO PUBBLICO A FAVORE DELL’AMBIENTE TENDENZA VERSO UNA GESTIONE PUBBLICO-PRIVATO LA LEGGE 426/98 “NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE” PREVEDE CHE LE AREE PROTETTE MARINE POSSANO ESSERE AFFIDATE OLTRE CHE AL PUBBLICO, ANCHE AD ISTITUZIONI SCENTIFICHE O ASSOCIAZIONI Regioni biogeografiche LA REGIONE BIOGEOGRAFICA RAPPRESENTA LA SCHEMATIZZAZIONE SPAZIALE DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI E DELLE SPECIE RAGGRUPPATE PER UNIFORMITÀ DI FATTORI STORICO-BIOLOGICI, GEOGRAFICI, GEOLOGICI, CLIMATICI E BIOTICI IN GRADO DI CONDIZIONARE LA DISTRIBUIONE GEOGRAFICA DEGLI ESSERI VIVENTI Tema collegato: migrazioni ambientali