UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Corso di laurea specialistica interfacoltà in Editoria e Comunicazione Multimediale IL DIRITTO DI ACCESSO E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA Relatore: Prof. ssa Giulia Avanzini Tesi di laurea di: Stefania Rizzi A. A. 2005/2006 Trasparenza e accesso Il diritto di accesso ai documenti amministrativi rappresenta uno dei principali strumenti attraverso i quali può essere raggiunta una maggiore trasparenza amministrativa Trasparenza + amministrazione Apertura, visibilità, comunicazione, partecipazione del cittadino, ecc. “La casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro” (F. Turati, 1908) Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” trasparenza e pubblicità vengono elevate a principi cardine dell’attività amministrativa ed il segreto assume il ruolo di eccezione riformata nel 2005 per risolvere i problemi emersi nei “primi quindici” anni di applicazione Definizioni essenziali “Diritto di accesso” Diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte dei soggetti “interessati” Principio generale dell’attività amministrativa volto a favorire la partecipazione, l’imparzialità e la trasparenza tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è richiesto l'accesso Incongruenza di base La precisione di tale definizione: vincola il margine di valutazione dell’amministrazione di fronte ad una richiesta di accesso restringe la cerchia dei soggetti legittimati ad accedere – non può accedere chi vanti una generica pretesa di controllo dell’attività amministrativa L’azione amministrativa risulta trasparente solo nei confronti di chi vanti un particolare interesse, funzionale ad una situazione giuridicamente tutelata Il documento amministrativo • “ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti… detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse… definizione ampia, affinchè non possano essere apportate limitazioni all’accesso basate sulla natura dei documenti richiesti •…atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento • …atti concernenti attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” Ambito di applicazione Concetto ribadito anche in riferimento ai soggetti “passivi” del diritto di accesso pubbliche amministrazioni, aziende autonome e speciali, enti pubblici e gestori di pubblici servizi, autorità di garanzia e di vigilanza tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario Non rileva la natura né del soggetto agente, né del regime dell’attività posta in essere e dei conseguenti atti: pubblica o privata che sia, se finalizzata alla cura dell’interesse pubblico, è assoggettata alle regole della trasparenza e dell’accessibilità Modalità di esercizio Richiesta motivata rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento L’amministrazione può: • accogliere l’istanza • differire, limitare o negare l’accesso Obbligo di motivazione, poiché il segreto rappresenta l’eccezione I limiti al diritto di accesso Eccezioni volte a proteggere alcuni interessi, pubblici o privati, considerati dallo stesso legislatore di rilevanza ancora maggiore rispetto al pur importante interesse alla trasparenza La legge n. 241/90 individua vari livelli di limitazione: segreto di Stato esclusione tassativa, ad es. procedimenti selettivi, per i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale di terzi procedimenti tributari attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, ecc. Ulteriori casi di esclusione Con regolamento, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso per tutelare: • sicurezza, difesa, sovranità nazionale e continuità e correttezza delle relazioni internazionali; • processi di formazione, determinazione ed attuazione della politica monetaria e valutaria; • ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità; • attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro; • vita privata o riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni La tutela della riservatezza Ogni individuo ha il diritto di mantenere il controllo sulle informazioni che lo riguardano e di opporsi a qualsiasi flusso o utilizzo non desiderato di esse In Italia il diritto alla riservatezza riceve una “adeguata” tutela solo dalla metà degli anni ‘90 Legge n. 675/96 Difende la riservatezza anche dalle possibili minacce derivanti dal dispiegarsi del principio di trasparenza VS. Legge n. 241/90 Difende la trasparenza, l’accesso e la circolazione delle informazioni Il “Codice della Privacy” 2005 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 Tentativo di “armonizzare” la disciplina del diritto di accesso con le norme dettate dal Codice della Privacy 2003 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Testo unico in materia di protezione dei dati personali Riunisce in un unico contesto le diverse norme fino ad allora esistenti in materia Il “controinteressato” Il “titolare” del diritto alla riservatezza viene qualificato come “controinteressato” “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” parte necessaria del procedimento di accesso può presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare Richiami reciproci tra le discipline Diverse soluzioni del “contrasto” a seconda dei tipi di dati coinvolti nel documento: dati personali, in generale prevale l’accesso quando la conoscenza del documento risulta necessaria per la cura o difesa degli interessi giuridici del richiedente dati sensibili o giudiziari idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale accesso consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” Richiami reciproci tra le discipline dati “supersensibili” dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dati psico-attitudinali (procedimenti selettivi) accesso consentito solo se la situazione che si intende tutelare con la richiesta di accesso sia di rango almeno pari ai diritti del controinteressato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile accesso tassativamente escluso Un difficile compito Emerge un quadro complesso che attribuisce all’amministrazione un delicato compito di valutazione incertezza e minori garanzie per il cittadino ? soluzioni efficaci attente alle peculiarità del caso specifico ? ricerca di compromessi • personale competente in materia • Ufficio per la Privacy Un futuro “trasparente”… Nonostante alcuni problemi ancora aperti… si preferisce condividere la visione ottimistica mostrata dal Garante per la privacy lo scorso luglio: “È iniziata una nuova e più trasparente stagione nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, in cui anche l’interazione tra riservatezza e trasparenza troverà il suo equilibrio con maggiori garanzie per tutti”. F. Pizzetti Presidente Autorità garante per la privacy