UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Corso di laurea specialistica interfacoltà in Editoria e
Comunicazione Multimediale
IL DIRITTO DI ACCESSO E LA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA
Relatore:
Prof. ssa Giulia Avanzini
Tesi di laurea di:
Stefania Rizzi
A. A. 2005/2006
Trasparenza e accesso
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi rappresenta
uno dei principali strumenti attraverso i quali può essere
raggiunta una maggiore trasparenza amministrativa
Trasparenza + amministrazione
Apertura, visibilità, comunicazione,
partecipazione del cittadino, ecc.
“La casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro” (F. Turati, 1908)
Legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
trasparenza e pubblicità
vengono elevate a
principi cardine
dell’attività
amministrativa ed il
segreto assume il ruolo
di eccezione
riformata nel 2005
per risolvere i
problemi emersi nei
“primi quindici”
anni di applicazione
Definizioni essenziali
“Diritto di accesso”
Diritto di prendere visione e
di estrarre copia di
documenti amministrativi da
parte dei soggetti
“interessati”
Principio generale
dell’attività amministrativa
volto a favorire la
partecipazione, l’imparzialità
e la trasparenza
tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al
documento al quale è richiesto l'accesso
Incongruenza di base
La precisione di tale definizione:
vincola il margine di
valutazione
dell’amministrazione di
fronte ad una richiesta di
accesso
restringe la cerchia dei
soggetti legittimati ad
accedere – non può accedere
chi vanti una generica
pretesa di controllo
dell’attività amministrativa
L’azione amministrativa risulta trasparente solo nei
confronti di chi vanti un particolare interesse,
funzionale ad una situazione giuridicamente tutelata
Il documento amministrativo
• “ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti… detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse…
definizione ampia, affinchè non possano essere
apportate limitazioni all’accesso basate sulla natura
dei documenti richiesti
•…atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento
• …atti concernenti attività di pubblico interesse,
“indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della
loro disciplina sostanziale”
Ambito di applicazione
Concetto ribadito anche in riferimento ai soggetti “passivi” del
diritto di accesso
pubbliche amministrazioni, aziende autonome e speciali, enti
pubblici e gestori di pubblici servizi, autorità di garanzia e di
vigilanza
tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario
Non rileva la natura né del soggetto agente, né del regime
dell’attività posta in essere e dei conseguenti atti: pubblica o
privata che sia, se finalizzata alla cura dell’interesse pubblico, è
assoggettata alle regole della trasparenza e dell’accessibilità
Modalità di esercizio
Richiesta motivata rivolta
all’amministrazione che ha formato
o detiene stabilmente il documento
L’amministrazione può:
• accogliere l’istanza
• differire, limitare o negare l’accesso
Obbligo di motivazione,
poiché il segreto rappresenta
l’eccezione
I limiti al diritto di accesso
Eccezioni volte a proteggere alcuni interessi, pubblici o
privati, considerati dallo stesso legislatore di rilevanza
ancora maggiore rispetto al pur importante interesse alla
trasparenza
La legge n. 241/90 individua vari livelli di limitazione:
segreto di Stato
esclusione tassativa, ad es.
procedimenti selettivi, per
i documenti contenenti
informazioni di carattere
psico-attitudinale di terzi
procedimenti tributari
attività diretta
all'emanazione di atti
normativi, amministrativi
generali, ecc.
Ulteriori casi di esclusione
Con regolamento, il Governo può prevedere casi di
sottrazione all'accesso per tutelare:
• sicurezza, difesa, sovranità nazionale e continuità e correttezza
delle relazioni internazionali;
• processi di formazione, determinazione ed attuazione della politica
monetaria e valutaria;
• ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;
• attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
• vita privata o riservatezza di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni
La tutela della riservatezza
Ogni individuo ha il diritto di mantenere il controllo
sulle informazioni che lo riguardano e di opporsi a
qualsiasi flusso o utilizzo non desiderato di esse
In Italia il diritto alla riservatezza riceve una “adeguata” tutela
solo dalla metà degli anni ‘90
Legge n. 675/96
Difende la riservatezza
anche dalle possibili minacce
derivanti dal dispiegarsi del
principio di trasparenza
VS.
Legge n. 241/90
Difende la trasparenza,
l’accesso e la circolazione
delle informazioni
Il “Codice della Privacy”
2005
Modifiche alla legge 7 agosto 1990,
n. 241
Tentativo di “armonizzare” la disciplina del diritto di accesso
con le norme dettate dal Codice della Privacy
2003
D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Testo unico in materia di protezione dei dati
personali
Riunisce in un unico contesto le diverse norme fino ad allora
esistenti in materia
Il “controinteressato”
Il “titolare” del diritto alla riservatezza viene qualificato come
“controinteressato”
“tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base
alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza”
parte necessaria del procedimento di accesso
può presentare memorie scritte e documenti che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare
Richiami reciproci tra le discipline
Diverse soluzioni del “contrasto” a seconda dei tipi di dati
coinvolti nel documento:
dati personali, in generale
prevale l’accesso quando
la conoscenza del documento risulta necessaria per la cura
o difesa degli interessi giuridici del richiedente
dati sensibili o giudiziari
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale
accesso consentito nei
limiti in cui sia
“strettamente
indispensabile”
Richiami reciproci tra le discipline
dati “supersensibili”
dati personali idonei a
rivelare lo stato di
salute e la vita
sessuale
dati psico-attitudinali
(procedimenti selettivi)
accesso consentito solo se la
situazione che si intende tutelare
con la richiesta di accesso sia di
rango almeno pari ai diritti del
controinteressato, ovvero consista
in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà
fondamentale ed inviolabile
accesso tassativamente
escluso
Un difficile compito
Emerge un quadro complesso che attribuisce
all’amministrazione un delicato compito di valutazione
incertezza e minori
garanzie per il
cittadino ?
soluzioni efficaci
attente alle peculiarità
del caso specifico ?
ricerca di compromessi
• personale competente in materia
• Ufficio per la Privacy
Un futuro “trasparente”…
Nonostante alcuni problemi ancora aperti…
si preferisce condividere la visione ottimistica mostrata dal
Garante per la privacy lo scorso luglio:
“È iniziata una nuova e più trasparente stagione nel
rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino,
in cui anche l’interazione tra riservatezza e
trasparenza troverà il suo equilibrio con maggiori
garanzie per tutti”.
F. Pizzetti
Presidente Autorità garante per la privacy
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