ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Giornata di studio
Frascati
08 Giugno 2006
Laboratori Nazionali di Frascati
La direttiva cantieri e l’attività degli organi ispettivi
1. Norme di carattere generale a tutela dell'incolumità dei lavoratori.
(art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana)
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività .....
(art. 35 della Costituzione della Repubblica Italiana)
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
(art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana)
L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto
con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà e dignità umana.
(Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
art. 437 c.p.)
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li
danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal
fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da
tre a dieci anni.
(Omissione colposa di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul
lavoro. art. 451 c.p.)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da £.
200.000 a £. 1.000.000.
(Omicidio colposo. art. 589 c.p.)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con la
violazione delle norme sulla disciplina ..... per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel
caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di
lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma
la pena non può superare gli anni 12.
(Lesioni personali colpose. art. 590 c.p.)
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a £. 600.000. Se la
lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della
multa da £. 240.000 a £. 1.200.0000.; se è gravissima, della reclusione
da tre mesi a due anni o della multa da £. 600.000 a £. 2.400.000. Se i
fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con la violazione
delle norme sulla disciplina ..... per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi
o della multa da £. 480.000 a £. £. 1.200.000. ; e la pena per lesioni
gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da £.
1.200.000 a £. 2.400.000. Nel caso di lesioni di più persone si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non
può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della
persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale.
(Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. art. 2050 c.c.)
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto
al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno.
(Tutela delle condizioni di lavoro. art. 2087 c.c.)
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
2. Norme specifiche a tutela dell'incolumità dei lavoratori.
D.P.R. 27/04/55 n. 547: Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro
D.P.R. 07/01/56 n. 164: Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle
costruzioni
D.P.R. 19/03/56 n. 303: Norme generali per l'igiene del lavoro
D.P.R. 20/03/56 n. 320: Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro sotterraneo
D.P.R. 20/03/56 n. 321: Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nei cassoni ad aria compressa
D.P.R. 20/03/56 n. 322: Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione
D.P.R. 20/03/56 n. 323: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli
impianti telefonici
D.L.vo 15/08/91 n. 277: Attuazione della direttiva n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.
83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge
30/07/1990, n. 212 (piombo, rumore e amianto).
D.L.vo 19/09/94 n. 626:
e s.m.i..
Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n.
89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, N. 90/270/CEE, N.
90/394/CEE, e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della salute
e sicurezza sul lavoro.
D.L.vo 14/08/96 n. 494:
D.L.vo 19/11/99 n. 528: Attuazione della direttiva n. 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili.
D.P.R. 24/07/1996 n. 459: Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
D.L.vo 04/08/1999 n.359: Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso
di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
I soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e di
quelle a tutela dell'igiene del lavoro.
dal 1955 al 1994
•
•
•
•
•
1) DATORI DI LAVORO
2) DIRIGENTI
3) PREPOSTI
4) LAVORATORI
5) COSTRUTTORI
COMMERCIANTI
NOLEGGIATORI INSTALLATORI DI
IMPIANTI,
MACCHINE
E
APPARECCHIATURE
I soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e di
quelle a tutela dell'igiene del lavoro.
dal 1994 al 1996
•
•
•
•
•
1) DATORI DI LAVORO
2) DIRIGENTI
3) PREPOSTI
4) LAVORATORI
5) PROGETTISTI DI LUOGHI E/O POSTI DI
LAVORO E DI IMPIANTI, MACCHINE E
APPARECCHIATURE
• 5) COSTRUTTORI
COMMERCIANTI
NOLEGGIATORI INSTALLATORI DI IMPIANTI,
MACCHINE E APPARECCHIATURE
I soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche e di quelle a
tutela dell'igiene del lavoro.
dal 1996 (per i cantieri temporanei e mobili ove si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile)
•
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•
1)
COMMITTENTI
2)
RESPONSABILE DEI LAVORI
3)
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
4)
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
5)
DATORI DI LAVORO
6)
DIRIGENTI
7)
PREPOSTI
8)
LAVORATORI
9)
LAVORATORI AUTONOMI
10) PROGETTISTI DI LUOGHI E/O POSTI DI LAVORO E DI
IMPIANTI, MACCHINE E APPARECCHIATURE
11) COSTRUTTORI
COMMERCIANTI
NOLEGGIATORI
INSTALLATORI DI IMPIANTI, MACCHINE E APPARECCHIATURE
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
(art. 4 D.P.R.
547/55)
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate nell'art. 1 (attività alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o ad essi equiparati ex art. 2), devono, nell'ambito delle
rispettive competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a
loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione,
negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui
non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza
ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
(art. 5 D.P.R.
547/55)
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti sono tenuti a rendere edotti i
lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui
sono chiamati a prestare la loro opera. L'obbligo di cui al precedente comma
non si stende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il
lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di
lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzature di sua proprietà per
l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi
devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 5 D.Lvo. 277/91)
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate nell'art. 1 (attività a rischio chimico,
fisico e biologico alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati), nell'ambito delle rispettive competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonchè i loro rappresentanti dei rischi specifici all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei
lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative,
volte anche a salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei
registri di cui all'articolo 4 comma 1 lett. q) [registri dei livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti, di cartelle
sanitarie e di rischio], e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati, nonchè indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi
di emergenza o di guasti;
c)
permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di
sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e)
provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di protezione;
f)
dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonchè l'u so
appropriato dei mezzi individuale e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano che vi siano le condizioni
per adempiere alle norme e disposizioni aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
procedimenti produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed
i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla
presenza di agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese incaricate sono destinate
a prestare la loro opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali,
al riguardo.
Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a
qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui all'articolo 1 [con esposizione a rischio
chimico, fisico e biologico] assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla
natura dei rischi risultanti dall'esposizione di quest'ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi II, III, IV [agenti chimici, fisici
e batteriologici].
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1 [con
esposizione a rischio chimico, fisico e biologico], nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di
cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'articolo 4 [misure generali di tutela nelle attività in cui vi sia
pericolo per esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici) e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui
sono esposti i lavoratori.
Obblighi del datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
(art. 4 comma 1 D.Lvo.
626/94)
Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3
e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, deve
valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari.
(art. 4 comma 2 D.Lvo. 626/94)
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,
nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della
valutazione di cui alla lett. a), nonchè delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
(art. 4 comma 5 D.Lvo. 626/94)
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le
attività indicate nell'art. 1), nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano
le misure necessarie per la sicurezza e la salute di lavoratori, e in particolare:
a÷q)
- omissis -;
(art. 4 comma 7 D.Lvo. 626/94)
La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
(Appalto - Nozione. art. 1655 c.c.)
• L'appalto è il contratto col quale una parte
assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio ,
il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro.
(Imprenditore. art. 2082 c.c.- Libro V - Titolo II - Capo I Sezione I)
• E'
imprenditore
chi
esercita
professionalmente una attività economica
organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o servizi.
(Contratti d'opera art. 2222 c.c.- Libro V - Titolo III Capo I)
• Quando una persona si obbliga a compiere
verso un corrispettivo un'opera o un
servizio con lavoro prevalentemente proprio
e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente.....
Contratto di appalto o contratto d'opera
(art. 7 D.Lvo.
626/94)
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A., l'idoneità tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2), lett. b). Tale
obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività lavorativa delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Direttiva Cantieri: campo di applicazione
ex art. 1 com. 1 e art. 2 com. 1 lett. a D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
• Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
• Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso
denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco è riportato all'allegato I
Dirett. Cantieri: elenco dei lavori edile o di genio civile
Tabella I allegata al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
• Elenco
dei
lavori
edili
o
di
genio
civile
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le
linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere
stradali,
ferroviarie,
idrauliche,
marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili
o di ingegnerai civile, le opere di bonifica, sistemazione
forestale
e
di
sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di ingegneria civile gli scavi, il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione dei lavori edili o di ingegneria
civile.
Direttiva Cantieri: il committente – definizione
ex art. 2 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
• committente: il soggetto per conto del quale
l'intera
opera
viene
realizzata,
indipendentemente
da
eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.
• Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente è il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto.
Direttiva Cantieri: il responsabile dei lavori – definiz.
ex art. 2 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
• responsabile dei lavori: soggetto che può
essere incaricato dal committente ai fini della
progettazione o della esecuzione o del
controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso
di appalto di opera pubblica, il responsabile
dei lavori è il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'articolo 7 della
legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive
modifiche.
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento –
art. 8 DPR 554/99)
– parte 1/5 –
• 1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:
• a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini
preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica,
economica ed amministrativa degli interventi;
• b) ÷ c) …omissis…..
• d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo
17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento
degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione
dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative
procedure;
• e) …omissis…..
• f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo
ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute
nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza;
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento –
art. 8 DPR 554/99)
– parte 2/5 –
• g)÷ m) …omissis…..
• n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle
segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
• o) ÷ t) …omissis…..
• u) trasmette agli organi competenti della amministrazione
aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi
dal cantiere o di risoluzione del contratto;
• v) ÷ x) …omissis…..
• y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino
i presupposti;
• z) …omissis…..
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento –
art. 8 DPR 554/99)
– parte 3/5 –
• 2. Il responsabile del procedimento assume il
ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto
delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori
sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella
struttura organizzativa della amministrazione
aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il
committente, non intenda adempiere direttamente
agli obblighi dalle stesse norme previsti. La
designazione deve contenere l’indicazione degli
adempimenti di legge oggetto dell’incarico.
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento –
art. 8 DPR 554/99)
– parte 4/5 –
• 3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello
svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori:
• a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla
legge;
• b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere contemporaneamente o successivamente;
• c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori;
• d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di
coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo
predisposti dal coordinatore per la progettazione;
• e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano
indicati nel cartello di cantiere;
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento –
art. 8 DPR 554/99)
– parte 5/5 –
• f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di
appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale
piano generale di sicurezza;
• g) trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente
nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione
alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle
stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all’organico medio
annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui
desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale
dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in
ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
• 4 ÷ 7. …omissis…..
Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compiti
ex art. 3 comma 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 1 –
• Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n.
626/1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel
progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compiti
ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 2 –
• Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase di progettazione dell'opera, valuta
- il piano di sicurezza e di coordinamento;
- il fascicolo contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e protezione dai rischi
cui
sono
esposti
i
lavoratori
Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compiti
ex art. 3 comma 3 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 3 –
• Nei cantieri in cui è prevista la presenza di
più imprese, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico
di progettazione, designa il coordinatore per
la progettazione, in ognuno dei seguenti casi:
a)nei cantieri la cui entità presunta è pari o
superiore a 200 uomini-giorno;
b)nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell'Allegato II.
Direttiva Cantieri: elenco lavori con rischi particolari
ex ALLEGATO II al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 4 –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza
superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività' o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità' di linee elettriche in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compiti
ex art. 3 comma 4 e 4 bis D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 5 –
• Nei casi di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima di affidare i
lavori,
designa
il
coordinatore
per
l'esecuzione dei lavori, che deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'art.10.
• 4-bis) La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia
affidata a una o più imprese.
Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compiti
ex art. 3 commi 5 e 6 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 6 –
• Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori.
• Il committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
tali nominativi devono essere indicati nel cartello di
cantiere.
Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compiti
ex art. 3 coma 7 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 7 –
• Il committente o il responsabile dei
lavori può sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente se in
possesso dei requisiti di cui all'art.10, i
soggetti designati in attuazione dei
commi terzo e quarto (coordinatori della
progettazione ed esecuzione dei lavori).
Direttiva Cantieri: committ. e respons. lavori – compiti
ex art. 3 coma 8 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 8 –
•
a)
b)
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
Commercio, Industria e Artigianato;
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAL) e alle
Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo
stipulato
dalle
organizzazione
sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.
Direttiva Cantieri: coordinat. della progettaz. – definiz.
ex art. 2 com. 1 e art. 4 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
• coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione
dell'opera,
di
seguito
denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei seguenti compiti;
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art.12 comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E.
260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori
di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a),
della legge 5 agosto 1978, n.457.
Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – definiz.
ex art. 2 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
• coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal
datore di lavoro dell'impresa esecutrice
incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'art.5.
Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compiti
ex art. 5 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 1/5 –
• Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
provvede
a:
a) verificare, tramite opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 12, e la
corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;
Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compiti
ex art. 5 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 2/5 –
• b) verificare l'idoneità del piano operativo di
sicurezza,
da
considerare
come
piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone
la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano
di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi
i
sicurezza;
Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compiti
ex art. 5 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 3/5 –
• c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi
i
lavoratori
autonomi,
la
cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
• d) verificare l'attuazione di quanto previsto
negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere;
Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compiti
ex art. 5 com. 1 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 4/5
• e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
dell’art. 7 (obblighi dei lavoratori autonomi), dell’art. 8
(misure generali di tutela) e dell’art. 9 (obblighi del
datore di lavoro), e alle prescrizioni del piano di cui
all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla ASL territoriale
competente e alla DPL.
Direttiva Cantieri: coordinat. della esecuz. – compiti
ex art. 5 com. 1 e 1 bis D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
- parte 5/5
• f) sospendere in caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
• 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis
(subentro di altre imprese dopo l’affidamento dei
lavori previsto ad una sola impresa), il coordinatore
per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e
coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
(Sicurezza nei cantieri – art. 127 DPR 554/99
•1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente
normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità
che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le
stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente
i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.
•2. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:
a) l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle
disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
b) l’adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in
relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione
ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in
materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
f) l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1-bis della
Legge.
Misure generali du tutela (art. 8 D.Lvo 494/96)
I datori di lavoro durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure
generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lvo 626/94 e curano, ciascuno
per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità ;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle
condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento
o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima della messa in servizio e il
controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare
i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito
dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materiali o
sostane pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
Obblighi dei datori di lavoro (art. 9 D.Lvo 494/96)
I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV (e di cui appresso):
1) i luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme
di cui al Titolo II del D.Lvo 626/94;
2) i posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono soddisfare
alle disposizioni previste dalla legislazione vigente ed a quelle indicate nelle
Sezioni I e II (e di cui appresso);
2.1) Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali:
2.1.1) Porte di emergenza: - omissis -;
2.1.2) Areazione: - omissis -;
2.1.3) Illuminazione naturale e artificiale: - omissis -;
2.1.4) Pavimenti, pareti e soffitti dei locali: - omissis -;
2.1.5) Finestre e lucernari dei locali: - omissis -;
2.1.6) Porte e portoni: - omissis -;
2.1.7) Vie di circolazione: - omissis -;
2.1.8) Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili: omissis -;
2.2) Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali:
2.2.1) Caduta di oggetti: - omissis -;
2.2.2) Lavori di demolizione: - omissis -;
2.2.3) Paratoie e cassoni: - omissis -;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
d) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, lett. f-ter).
L’accetazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 e la redazione del P.O.S. costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle norme previste
dall'articolo 4, commi 1,2 e 7 e dell'art. 7, commi 1 lett. b), del D.Lvo. 626/94.
Attività di polizia amministrativa: ha carattere preventivo ed è svolta, con
limitazioni alla libera attività degli individui, a tutela di
cose ed interessi superiori relativi a determinati settori
dell'attività sociale; essa risulta frazionata in tante
separate attività, ognuna delle quali corrisponde ad un
determinato settore della Pubblica Amministrazione;
trova la sua disciplina in leggi o regolamenti, nonchè in
norme collocate nella legislazione amministrativa
relativa alle diverse materie.
Attività di polizia giudiziaria: è quella volta a reprimere le violazioni della legge
penale già avvenute e ad impedirne gli ulteriori effetti;
ha per finalità la scoperta dei reati e l'assicurazione dei
responsabili alla giustizia; è posta alle dipendenze della
Autorità Giudiziaria ed è disciplinata dal codice di
procedura penale.
4.
L'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed i soggetti legittimati.
L'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza del lavoro si articola sostanzialmente in:
a-
attività di prevenzione;
b-
attività di vigilanza e prevenzione;
c-
attività di indagine sugli infortuni.
L'attività di prevenzione è sostanzialmente un'attività di polizia amministrativa ed è svolta dalle diverse PP.AA. (ISPESL,
VV.F., A.USL, M.I.C.A., Min. Sanità, Min. Int. ecc.) allorquando le stesse, per quanto di ciascuna competenza, sono
interessate al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle attività lavorative.
L'attività di vigilanza è sostanzialmente quella che viene eseguita nei diversi luoghi di lavoro per accertare il rispetto delle
norme di sicurezza e di igiene nonchè del permanere dei requisiti che hanno consentito alle PP.AA. competenti di rilasciare
i N.O. di esercizio.
L'attività di vigilanza è imprescindibile da quella di prevenzione in quanto la prima è il "mezzo" e la seconda il "fine".
L'attività di indagine degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è quella espletata per la ricerca delle cause e
delle responsabilità che hanno consentito il verificarsi di tali sinistri.
(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. art. 57 c.p.p.)
Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono Ufficiali di polizia
giudiziaria: .........omissis..... Sono agenti di polizia giudiziaria:
....omissis........ Sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni,
le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste dall'art. 55 c.p.p..
(Ispettori del lavoro - art. 8 D.P.R. 19/03/55 n. 520)
Gli Ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati , e
secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai
regolamenti, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Gli Ispettori hanno
facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della
notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano
soggetti alla loro vigilanza, nonchè i dormitori e i refettori annessi agli
stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali
annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od
indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non
abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere
violazioni di legge. ... omissis.-.
- il personale di vigilanza delle A.U.S.L. e dei P.M.P.: ex L.23/12/78 n. 833.
(Organizzazione servizi di prevenzione-art.10 L.23/12/78 N. 833)
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all’unità sanitaria
locale sono attribuiti, con decorrenza 01/01/80, i compiti attualmente
svolti dall’Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e
di controllo sullo stato di salute dei lavoratori .... -omissis-... spetta al
Prefetto stabilire su proposta del Presidente della Regione, quali
addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonchè ai presidi
ed ai P.M.P. assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzione ispettive e di
controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma
precedente è esteso il potere di accesso attribuito agli ispettori del
lavoro dall’art. 8 del D.P.R. 19/03/55 n. 520... omissis....-.
(Prescrizione - art. 20 D.Lvo 19/12/94 n. 758)
Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di
vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.
55 del c.p.p., impartisce al contravventore un'apposita prescrizione,
fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del
contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento. In nessun caso può superare i sei mesi. Tuttavia,
quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore
determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può
essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un
tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che
è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Copia della
prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale
dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. Con
la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a
far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori
durante il lavoro. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire
al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai
sensi dell'art. 347 del c.p.p.
\
(Obbligo di riferire la notizia di reato - art. 347 c.p.p.)
Acquisita la notizia di reato la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce
al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli
altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le
attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (rif. art.
357 c.p.p. e art. 10 att. c.p.p.). Comunica inoltre quando è possibile le
generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della
persona nei cui confronti vengono svolte indagini, della persona offesa e
di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti . Qualora siano stati compiuti atti per i quali è
prevista la presenza del difensore della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al
più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le
disposizioni di legge che prevedono tempi particolari. ...-Omissis-...
quando sussistano motivi d'urgenza, la comunicazione della notizia di
reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione
orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la
documentazione previste dai commi 1 e 2. Con la comunicazione, la
polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia di
reato (rif. art. 221 coord.).
(Potere di “disposizione” - p.to 5.3 Circ. direttiva n. 53 Ass. Sanità Igiene Ambiente
(Regione Lazio) del 09/12/83)
Si ritiene che tale potere - cioè il potere di impartire, sulla base di un apprezzamento
discrezionale ed in difetto di prescrizioni di legge specifiche, disposizioni
immediatamente esecutive - rientri anch’esso nelle facoltà proprie degli operatori con
qualifica di U.P.G., benchè la dizione dell’art. 21 della L.n.833/78 non faccia
esplicito riferimento all’art. 10 del D.P.R. 520/55. Infatti l’art. 20 ultimo comma
stabilisce una nuova procedura per l’esercizio di detto potere, prevedendo
l’effettuazione di “disposizioni” esecutive anche sulla base di esigenze verificate
congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le
modalità previste dai contratti e accordi collettivi applicati nell’unità produttiva. E’
pacifico comunque che laddove tale procedura non possa essere applicata, l’ispettore
detenga in ogni caso il potere di “disporre” il provvedimento ritenuto idoneo a
completare il dettato normativo generico (norme in bianco) ai fini della sicurezza. In
caso di inosservanza da parte del datore di lavoro della disposizione legittimamente
impartita l’art. 650 c.p. prevede la denuncia dello stesso all’A.G. Avverso la
“disposizione” impartita viene stabilita dall’art. 21 della L.8833/78, commi 5 e 6, la
possibilità di ricorso. Infatti si tratta di veri e propri provvedimenti amministrativi, a
contenuto sostitutivo, i quali (a differenza della diffida) operano in funzione restrittiva
della sfera giuridica del privato nelle materie in cui manchi da parte del legislatore
una descrizione tipizzata della situazione antigiuridica e/o dei mezzi necessari per
farvi fronte. Di qui l’impugnabilità delle “disposizioni” sia in sede gerarchica (al
Presidente della Giunta Regionale) sia giurisdizionale (giustizia amministrativa). Si
ritiene della massima importanza, ai fini di una efficace attività di vigilanza in chiave
preventiva, il potenziamento degli interventi “dispositivi” da parte degli operatori dei
servizi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro con qualifica di U.P.G..
(Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza - art. 11 D.L.vo
19/12/78 n. 758)
L'art. 11 del D.P.R. 19/03/55 n. 520 è sostituito dal seguente: "Art.11 - Le
inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori
nell'esercizio delle loro funzioni, sono punite con la sanzione amministrativa
da £. 200.000÷£.1.000.000 quando per tali inosservanze non siano previste
sanzioni diverse da altre leggi. Si applica la pena dell'arresto sino ad un
mese o dell'ammenda sino a £. 800.000 se l'inosservanza riguarda
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o
igiene del lavoro.
(Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza - art. 22 D.L.vo
19/12/94 n. 758)
Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di
propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o
incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà
immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni
inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di
eliminare la contravvenzione. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo
di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni
entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comuniazione della
notizia di reato dal pubblico ministero.
(Verifica dell'adempimento - art. 21 D.L.vo 19/12/94 n. 758)
Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata
eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine
di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni
dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di
vigilanza comunica la pubblico ministero l'adempimento alla
prescrizione, nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma.
Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
(Sospensione del procedimento penale - art. 23 D.L.vo 19/12/94 n. 758)
Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del c.p.p.
fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
di cui all'art. 21, commi 2 e 3. Nel caso previsto dall'art. 22 comma 1, il
procedimento riprende il nuovo corso quando l'organo di vigilanza informa
il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e
comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo
di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie
determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine
l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una
prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal
comma 1. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce inoltre, l'assunzione delle prove con incidente
probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro
preventivo ai sensi degli art. 321 e segg. del c.p.p..
(Estinzione del reato - art. 24 D.L.vo 19/12/94 n. 758)
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione
impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento
previsto dall'art. 21 comma 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. L'adempimento in un tempo superiore
a quello indicato nella prescrizione, mache comunque risulta congruo a norma
dell'art. 20 comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
della contravvenzione con modalità diverse dall'organo di vigilanza, sono valutate ai
fini dell'applicazione dell'art. 162 bis del c.p.. In tal caso la somma da versare è
ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa.
(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative - art. 162/bis c.p.p.)
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura
del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente
alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione
commessa, oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione, il
contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo
dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa .... -omissis-.... quando permangono
conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione,
avuto riguardo alla gravità del fatto.... -omissis-..
ISPEZIONE
COMUNICAZIONE
al legale rappresntante
dell'Ente
PRESCRIZIONE
con termine < 6 mesi
COMUNICAZIONE
[notizia di reato]
all'Autor. Giudiziaria
RICHIESTADI PROROGA
per impossibilità adempimento
SOSPENSIONE
AZIONE PENALE
CONCESSIONEDI PROROGA
(non oltre 6 mesi)
RIATTIVAZIONEDELLA
AZIONE PENALE
PROCESSO PENALE
OBLAZIONEex art. 162 bis c.p.
VERIFICA
ADEMPIMENTO
Ammissione al pagamento
per via amministrativa
di 1/4 del massimo previsto
per la contravvenzione
COMUNICAZIONE ALP.M.
dell'adempimento + pagamento
entro 120 giorni
ARCHIVIAZIONEDEL
PROCEDIMENTO PENALE
INADEMPIMENTO
COMUNICAZIONE
all'inadempiente entro 90 gg.
COMUNICAZIONE
al P.M. entro 90 gg.
(Oggetto del sequestro preventivo - art. 321 c.p.p.)
Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri
reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne
dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede
il giudice per le indagini preliminari. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose
di cui è consentita la confisca. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del
pubblico mistero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti,
le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari
provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui
presenta richieste specifiche nonchè gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La
richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza,
attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal
pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al
sequestro procedono gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore
successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la
convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il
sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Il sequestro perde efficacia
se non sono osservati i termini previsti dal comma 3bis ovvero se il giudice non emette
l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale sono state sequestrate..
(Acquisizione delle notizie di reato - art. 330 c.p.p.)
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati
di propria iniziativa e ricevono notizie di reato presentate o trasmesse a
norma degli articoli seguenti. (rif. art. 10 e 127 att. c.p.p.).
(Contenuto della denuncia - art. 332 c.p.p.)
La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e
indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova
già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio
e quanto valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è
attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire
su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
(Referto - art. 334 c.p.p.)
Chi ha l'obbligo del referto (rif. art. 365, 384 c.p.) deve farlo pervenire
entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al
pubblico ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria del
luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro
mancanza , all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. Il referto
indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile,
le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro
valga ad identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre circostanze
dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le
circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti
che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro
assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto,
con la facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
(Direzione delle indagini preliminari - art. 327 c.p.p.)
Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
(Assicurazione delle fonti di prova - art. 348 c.p.p.)
Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia
giudiziaria
continua a svolgere le funzione indicate nell'art. 55
raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla
individuazione del colpevole. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra
l'altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonchè
alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle
persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei
fatti; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. Dopo
l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad
essa specificamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte le attività di
indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie
per accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi successivamente
emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a
conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.
(Ausiliari di P.G. art. 348 comma 4 c.p.p.)
La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del
pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche
competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono
rifiutare la propria opera.
(Oggetto e formalità del sequestro - art. 253 c.p.p.)
L’Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei
fatti. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è
stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto, o
il prezzo. Al sequestro procede personalmente l’Autorità Giudiziaria ovvero
un Ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato con lo stesso decreto. Copia del
decreto di sequestro è consegnata all’interessato se presente.
(Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro - art.
354 c.p.p.)
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non
venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Se vi è pericolo
che la cosa, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si
disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può
intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i
necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del
caso sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. (rif. art.
253 c.p.p. e art. 113 att. c.p.p.). Se ricorrono i presupposti previsti dal
comma 2 gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dall'ispezione personale.
(Convalida del sequestro e suo riesame - art. 355 c.p.p.)
Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro la polizia giudiziaria enuncia
nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso
senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico
ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito (rif. art. 229 coord.). Il
pubblico ministero nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato
convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la
restituzione delle cose sequestrate (rif. art. 263). Copia del decreto di
convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono
state sequestrate. Contro il decreto di convalida.... -omissis-..... possono
proporre ... - omissis-... richiesta di riesame, anche nel merito, a norma
dell'art. 324 (procedimento di riesame). La richiesta di riesame non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
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