LA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001
L’ESTENSIONE
DELLA
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI
ALL’ILLECITO COLPOSO:
LESIONI GRAVI E OMICIDIO COLPOSO DA
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
PROFESSIONALI
AI SENSI DELLA L. 123/07 E DEL D. LGS. 81/08
 PRINCIPI GENERALI DEL D. LGS. 231/2001 IN
TEMA DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI. SIGNIFICATO E CONSEGUENZE
DELLA ESTENSIONE AL COLPOSO DEL LAVORO
 QUALI ADEMPIMENTI IN UN CONTESTO DI
PMI. I MODELLI ORGANIZZATIVI. L’ORGANISMO
DI VIGILANZA
 AZIENDE E MODELLI ORGANIZZATIVI. IL
RUOLO DELLA PREVENZIONE
FONTI NORMATIVE
 LEGGE DELEGA N.300/2000: ratifica di
convenzioni internazionali e comunitarie finalizzate
a colpire la criminalità d’impresa
 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: istituisce
per la prima volta una forma di responsabilità diretta
della societas per condotte illecite commesse
all’interno dell’impresa che
a) non sono il risultato di un’iniziativa privata del
singolo
b) rientrano nell’ambito di una diffusa politica
aziendale
c) conseguono a decisioni di vertice dell’ente
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
SUI GENERIS
 implica l’applicazione di sanzioni
amministrative
 consegue da un reato
 viene accertata nell’ambito del processo
penale
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA
RESPONSABILITA’
Gli artt. 2 e 3 del Decreto richiamano due
garanzie fondamentali della responsabilità
penale
 principio di legalità
 successione di leggi nel tempo
PRINCIPIO DI LEGALITA’
“L’ente non può essere ritenuto
responsabile per un fatto costituente reato
se la sua responsabilità amministrativa in
relazione a quel reato e le relative sanzioni
non sono espressamente previste da una
legge entrata in vigore prima della
commissione del fatto ”
(art. 2)
PRINCIPIO DI LEGALITA’
NEL DECRETO 231/2001
l’ente non può essere ritenuto responsabile se non per un
fatto costituente reato ai sensi della legge penale
prima della commissione del fatto, la legge deve
espressamente prevedere la responsabilità amministrativa
dell’ente in relazione a quel reato
 tassatività delle ipotesi di responsabilità dell’ente
 irretroattività della disciplina relativa alla responsabilità
dell’ente, applicabile solo a condizione che il reato
presupposto sia commesso dopo la sua entrata in vigore
CASS. PEN. SEZ. II, 30.01.2006 n. 3615
Questione: applicabilità della responsabilità
ex d. lgs. 231/01 nei confronti di una società cui
sia contestata una fattispecie di
TRUFFA AI DANNI DELLO STATO PER
PERCEZIONE INDEBITA DI
FINANZIAMENTI RATEIZZATI
 concessione del mutuo anteriore all’entrata in
vigore del decreto 231
 percezione di alcune rate di mutuo successiva
al varo del decreto
DECISIVA L’INDIVIDUAZIONE DEL
TEMPUS COMMISSI DELICTI
Secondo la Cassazione la condotta incriminata
non è unitaria ma si fraziona nel tempo
REATO A CONSUMAZIONE PROLUNGATA
“ne discende che il momento consumativo
coincide con la cessazione dei pagamenti che
segna anche la fine dell’aggravamento del danno”
CONCLUSIONI
SE LA RISCOSSISONE DELL’ULTIMA RATA
DEL FINANAZIAMENTO INDEBITO E’
SUCCESSIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE
DELLA DISCIPLINA CHE FONDA LA
RESPONSABILITA’ DELL’ENTE LA SUA
APPLICAZIONE E’ LEGITTIMA IN
QUANTO RELATIVA A FATTI DI REATO
CHE SI CONSUMANO
SUCCESSIVAMENTE
SUCCESSIONE DI LEGGI
“L’ente non può essere ritenuto responsabile per un
fatto che secondo una legge posteriore non
costituisce più reato o in relazione al quale non è
più prevista la responsabilità amministrativa
dell’ente e, se vi è stata condanna, ne cessano
l’esecuzione e gli effetti giuridici” (art. 3, I comma)
“Se la legge del tempo in cui è stato commesso
l’illecito e le successive sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo
che sia intervenuta pronuncia irrevocabile”
(art. 3, II comma)
STESSA DISCIPLINA DI FAVORE PREVISTA
DALL’ART. 2 C.P. PER L’IMPUTATO
PERSONA FISICA
L’ENTE NON PUO’ ESSERE
ASSOGGETTATO A SANZIONE
AMMINISTRATIVA
 se l’illecito penale presupposto della sua
responsabilità non è più previsto dalla legge come
reato
 se per un fatto (che continui ad essere punito
come reato) la responsabilità dell’ente non è più
prevista dalla legge
REATI COMMESSI ALL’ESTERO (ART.4)
APPLICABILITA’ DELLA RESPONSABILITA’
EX D. LGS. 231/01
 l’Ente deve avere sede principale in Italia
 il reato presupposto soggiace alla legge penale
italiana ex artt. 7, 8, 9, 10 c.p.
 nei confronti dell’Ente non deve procedere lo
Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto
REATI COMMESSI IN ITALIA DA IMPRESE
AVENTI SEDE ALL’ESTERO
“L’obbligatorietà della legge italiana non si ferma
davanti alle multinazionali”
Trib. Milano – Ufficio del GIP – 27 aprile 2004
In assenza di apposita previsione, ha concluso per
l’applicabilità della disciplina di cui al decreto
231/01 all’impresa straniera operante in Italia, che è
tenuta al rispetto della legge italiana, a prescindere
dalla natura penale o amministrativa
della responsabilità ivi prevista
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART.1)
Rispondono:
 enti privati forniti di personalità giuridica
 società
 associazioni anche non riconosciute
 enti pubblici economici che agiscano iure
privatorum
Non rispondono:
 Stato ed enti pubblici territoriali
 enti pubblici non economici
 imprenditore individuale
ENTE RESPONSABILE IN CASO DI
HOLDING
Questione: ipotizzabilità di una responsabilità non della
singola società nell’esercizio della cui attività è stato posto
l’illecito, ma della società capogruppo
TRIB. MILANO, 22.04.2004
Sì in presenza delle seguenti CONDIZIONI
 holding con funzione imprenditoriale corrispondente a
quella di direzione strategica e finanziaria presente in ogni
impresa
 illecito commesso nell’interesse dell’intero
raggruppamento
DECISIVA L’INDIVIDUAZIONE DEL
MODELLO DI RAGGRUPPAMENTO
SOCIETARIO ADOTTATO
a) HOLDING “PURA”
mera attività di gestione
delle partecipazioni azionarie nelle società del proprio
gruppo
b) HOLDING “OPERANTE”
direzione e
coordinamento dell’attività di produzione e scambio
delle società controllate e /o collegate, ovvero
esercizio indiretto dell’attività d’impresa
SOLO NEL MODELLO SUB b) SI RICONOSCE LA
RESPONSABILITA’ DELLA CAPOGRUPPO
CONCLUSIONE
“Nell’ambito di un gruppo di società,
l’attività corruttiva posta in essere
dall’amministratore della controllante, al fine
di ottenere l’aggiudicazione o il rinnovo di
un appalto di servizi in favore di una
controllata, implica la responsabilità
amministrativa della controllante ex art. 5
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in quanto
preordinata al soddisfacimento dell’interesse
di gruppo”.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA
 commissione di uno dei reati presupposto
contemplati dal Decreto
 nell’interesse o a vantaggio dell’Ente
 da parte di esponenti aziendali, soggetti apicali
o sottoposti all’altrui direzione
 colpevolezza dell’Ente
CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO
ARTT. da 24 a 25 OCTIES
 REATI CONTRO LA P.A.
 REATI SOCIETARI
 FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO
E IN VALORI DI BOLLO
 DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI
EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO
 DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’
INDIVIDUALE
 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
 ABUSI DI MERCATO
 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI
MEDIANTE FRODE
 REATI INFORMATICI
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E REIMPIEGO
 REATI TRANSNAZIONALI
REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (art. 316 bis c.p.)
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO
STATO (art. 316 ter c.p.)
TRUFFA (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI
EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 bis c.p.)
CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)
CORRUZIONE (artt. 318, 319, 319 ter, 320 c.p.) e ISTIGAZIONE ALLA
CORRUZIONE (art. 322 c.p.)
PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE, ISTIGAZIONE ALLA
CORRUSIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITA’
EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E
DI STATI MEMBRI (art. 322 bis c.p.)
REATI SOCIETARI
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, anche IN DANNO DELLA
SOCIETA’, DEI SOCI O DEI CREDITORI (artt. 2621 e 2622 c.c.)
FALSO IN PROSPETTO (art. 2623 c.c.)
FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI
DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE (art. 2624 c.c.)
IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625, comma 2, c.c.)
INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626)
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE
(art. 2627 c.c.)
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O SULLE QUOTE
SOCIALI O DELLA SOCIETA’ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art.
REATI SOCIETARI
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI
(art. 2629 bis c.c.)
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art.
2629c.c.)
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI
(art. 2629 bis c.c.)
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)
INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE
DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)
ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (art. 2634 c.c.)
AGGIOTAGGIO (art. 2636 c.c.)
OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE
ABUSI DI MERCATO
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
(art. 184 D. Lgs. n. 58/98 – TUF)
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
(art. 185 D.Lgs. n. 58/98 – TUF)
UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A
SCOPO DI RICICLAGGIO DI PROVENTI DI
ATTIVITA’ CRIMINOSE
RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)
RICICLAGGIO (art. 648 bis c.p.)
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI
PROVENIENZA ILLECITA (art. 648 ter c.p.)
DELITTI COLPOSI IN VIOLAZIONE
DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE
E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO
OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)
LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME
(art. 590, comma 3, c.p.)
Ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 applicabile ai fatti
commessi a partire dall’entrata in vigore della L. 123/07
ovvero
dal 25 agosto 2007
REATO COMMESSO
NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO
DELL’ENTE
 INTERESSE
proiezione finalistica della condotta
 VANTAGGIO
risultato concretamente conseguito
CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE
ALTERNATIVI
ART. 5, COMMA 2
ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
PER REATI COMMESSI DALL’AGENTE NELL’
INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO O DI UN TERZO
 situazione di manifesta estraneità dell’ente al
fatto di reato
 irrilevante l’accidentale vantaggio che l’ente
abbia tratto dalla condotta illecita
ART. 5, COMMA 1
RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
qualora
IL REATO SIA COMMESSO
a) “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonché da persone che esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo degli stessi”
(c.d. SOGGETTI APICALI)
b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (c.d. SOTTOPOSTI)
AUTORI MATERIALI DEL REATO
PRESUPPOSTO
 AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI,
DIRIGENTI, PREPOSTI E DIRETTORI DI
STABILIMENTO
 DIRIGENTI DI FATTO
 DIPENDENTI, COLLABORATORI ESTERNI CHE
OPERANO A QUALSIASI TITOLO NELLE AREE A
RISCHIO REATO SOTTO IL CONTROLLO E LA
VIGILANZA DEGLI APICI
COLPA DI ORGANIZZAZIONE
CRITERIO SOGGETTIVO DI IMPUTAZIONE
L’ENTE E’ RESPONSABILE
SE IL REATO E’ IL RISULTATO
 dell’inosservanza degli obblighi di direzione e di
vigilanza
 di una carenza a livello di regolamentazione
interna o della violazione di adeguate regole di
diligenza autoimposte e volte a prevenire il rischio
da reato
 di scelte di politica aziendale
TECNICHE DI ACCERTAMENTO DELLA
COLPEVOLEZZA

ILLECITI REALIZZATI DA SOGGETTI IN
POSIZIONE APICALE
I requisiti oggettivi e soggettivi a cui l’art. 5 collega
la responsabilità dell’Ente fondano una
PRESUNZIONE RELATIVA
superabile, con effetti liberatori, attraverso la prova
di circostanze idonee a circoscrivere
l’affermazione di responsabilità in capo alla
persona fisica che ha agito
PROVA LIBERATORIA
EX ART. 6, I COMMA
“l’ente non risponde se prova che:
a)
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima
della commissione del fatto , modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei
modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente
i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell’organismo di cui alla lettera b)”.
 ILLECITI REALIZATI DA SOTTOPOSTI
ART. 7, I COMMA
“l’ente è responsabile se la commissione del reato
è stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione o di vigilanza”
CIRCOSTANZA CHE DOVRA’ PROVARE IL
PM SENZA CHE POSSA IPOTIZZARSI
ALCUNA PRESUNZIONE DI RIFERIBILITA’
DEL REATO ALL’ENTE
PROVA LIBERATORIA
EX ART. 7, II COMMA
“In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza se l’ente,
prima della commissione del reato, ha
adottato ed efficacemente attuato un
modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi”
sintetizzando in un formula unitaria …
FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA’
DELL’ENTE
è
La realizzazione di un reato da cui emerge, salvo prova
contraria, un fatto illecito di natura amministrativa
addebitabile all’Ente e consistente nella mancata
predisposizione di strumenti di prevenzione
– SCUDI PROTETTIVI –
potenzialmente idonei a ridurre il rischio di
realizzazione dei reati più strettamente legati alle
dinamiche di gestione di imprese in forma collettiva
SCUDO PROTETTIVO
DI
FONDAMENTALE IMPORTANZA
E’ IL
MODELLO ORGANIZZATIVO
DI CUI AGLI ARTT. 6
e 7 D. LGS. 231/01
N.B. LA SUA MANCATA ADOZIONE RENDE
QUASI INEVITABILE PER L’ENTE
L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
PREVISTE DAL DECRETO
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
 CHE COS’E’ ? Un complesso documento organizzativo di
codificazione di procedure interne che, sulla base di concrete
modalità di attuazione dei fatti gestionali dell’ente, è in grado di
prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali viene
predisposto
 E’ OBBLIGATORIO ? La sua adozione è FACOLTATIVA,
ma è strumento organizzativo irrinunciabile attesa la funzione
riconosciutagli dalla legge
 QUALE FUNZIONE ? Esclusione o attenuazione della
responsabilità dell’Ente per i reati presupposto commessi da
dirigenti e personale, sempre che il giudice accerti sia l’astratta
idoneità preventiva del modello che l’effettività delle modalità
concrete con cui esso è reso operativo all’interno dell’Ente.
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
NEI CONFRONTI DELL’ENTE
NON VIENE ESCLUSA
 DA UN MODELLO GIA’ ASTRATTAMENTE
INIDONEO, ANCHE SE SCRUPOLOSAMENTE
ATTUATO
NE’
 DA UN MODELLO DI PER SE’ ALL’ALTEZZA,
MA LASCIATO DI FATTO SULLA CARTA
IMPIANTO SANZIONATORIO
STRUTTURA BIPOLARE
SANZIONI PECUNIARIE (art. 10)
 vengono sempre irrogate
 nel quantum sono determinate in un numero di quote
(ciascuna di importo variabile da € 258 ad € 1549)
non inferiore a 100 e non superiore a 1000
SANZIONI INTERDITTIVE (art. 13)
 sono applicate solo in relazione a taluni reati (ad es. non
sono previste per i reati societari)
 in via temporanea o definitiva
COMMISURAZIONE SANZIONI PECUNIARIE
EX ART. 11
NUMERO DELLE QUOTE
 gravità del fatto
 responsabilità dell’Ente
 attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze
 adozione di misure idonee a prevenire la commissione di
ulteriori illeciti
IMPORTO DI CIASCUNA QUOTA
 condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente
 casi di importo fisso pari ad € 103 (reato nel prevalente
interesse dell’agente e da cui l’ente non ha tratto vantaggio,
particolare tenuità del danno patrimoniale)
CATALOGO DELLA SANZIONI
INTERDITTIVE
Interdizione dall’esercizio dell’attività
Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
Divieto di contrattare con la PA
Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi o revoca di quelli già concessi
 Divieto di pubblicizzare beni o servizi
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
EX ART. 13
IL GIUDICE PUO’ APPLICARE UNA
SANZIONE INTERDITTIVA
SOLO SE
 l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità dal
reato la cui commissione, se addebitabile a dei
sottoposti, sia stata determinata o agevolata da
gravi carenze organizzative
(e cioè dalle concrete condizioni in cui l’Ente ha
consentito ai sottoposti di agire)
oppure
 vi è reiterazione degli illeciti
DURATA
 TEMPORANEA
da 3 mesi a 2 anni
 DEFINITIVA
facoltativa nei casi di cui all’art. 16, I e II
(condanna per almeno 3 volte nei 7 anni precedenti, da
sola o congiuntamente al profitto di rilevante entità)
obbligatoria ex art. 16, III
(stabile utilizzo dell’Ente allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati)
SCELTA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA
EX ART. 14
CRITERI PER INDIVIDUARNE TIPO E DURATA
gravità del fatto
 responsabilità dell’Ente
 attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze
 adozione di misure idonee a prevenire la
commissione di ulteriori illeciti
l’idoneità della sanzione a prevenire condotte
analoghe
Con possibilità di applicarne più congiuntamente
APPLICAZIONE IN VIA CAUTELARE
EX ART. 45
NELLE MORE DEL GIUDIZIO PER
L’ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
PRESUPPOSTI
 gravi indizi sulla responsabilità dell’Ente
 fondati e specifici elementi di pericolo concreto
per la commissione di illeciti della stessa indole di
quello per il quale si procede
LA GIURISPRUDENZA …
CASS. PEN. SEZ. II, 26.02.2007, N. 10500
STRETTO COLLEGAMENTO TRA CAUTELE
APPLICABILI IN VIA PROVVISORIA E SANZIONI
IRROGABILI IN VIA DEFINITIVA
“Le sanzioni interdittive, la cui applicazione può essere
anticipata in via cautelare, sono le stesse irrogabili
all’esito del giudizio di merito e, correlativamente a
quanto accade per l’irrogazione della sanzione interdittiva
con la sentenza di condanna, presuppongono la
ricorrenza (anche) dei presupposti di cui all’art. 13 del
decreto”
E cioè …
 reiterazione degli illeciti o, in alternativa, l’aver
tratto dal reato un profitto di rilevante entità
 gravità indiziaria della responsabilità dell’Ente
per un reato rispetto al quale il tipo di sanzione
interdittiva da applicare in via cautelare rientri tra
quelle espressamente previste come irrogabili in
via definitiva all’esito del giudizio di merito
 verifica di uno dei due modelli di imputazione di
cui agli artt. 6 e 7 (per cui, se si tratta di reato
commesso da sottoposti all’altrui direzione,
occorre accertare l’esistenza di gravi carenze
organizzative)
CASO CONCRETO
In applicazione di tali principi la Corte di
cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza
del Tribunale del Riesame con la quale era stata
ritenuta legittima l’applicazione, in via cautelare,
dell’interdizione dall’esercizio dell’attività,
sebbene tale sanzione, seppur prevista in via
generale nel catalogo di cui all’art. 9 del decreto,
non è espressamente contemplata tra quelle che
possono essere irrogate in via definitiva ai sensi
del l’art. 24, III comma, in relazione all’ipotizzato
reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.
CASS. PEN. SEZ. VI, 23.06.2006, N. 32626
VALUTAZIONE DEL PERICULUM IN MORA
La valutazione della sussistenza del pericolo concreto di
reiterazione di illeciti della stessa indole richiede l’esame
di due elementi:
 modalità e circostanze del fatto
circostanza di carattere oggettivo che può risultare
dalla gravità dell’illecito e dalla entità del profitto
 personalità dell’Ente
circostanza di natura soggettiva per il cui accertamento
devono considerarsi la politica di impresa attuata negli
anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e
soprattutto lo stato di organizzazione dell’Ente.
CASO CONCRETO
La Corte ha precisato che, nell’ipotesi di
responsabilità derivante da condotte poste in
essere dai dirigenti dell’Ente,
la sostituzione o l’estromissione degli
amministratori coinvolti possono portare a
escludere la sussistenza del ‘periculum’,
purché ciò rappresenti il sintomo del fatto che
l’ente inizia a muoversi verso un diverso tipo di
organizzazione, orientata nel senso della
prevenzione dei reati … …
… ed ha aggiunto un’ultima precisazione in ordine
alla nozione di
PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA’
“Il giudizio circa la sussistenza del profitto di
rilevante entità non discende automaticamente
dalla considerazione del valore del contratto o del
fatturato ottenuto a seguito del reato,
in quanto nella sua nozione rientra
non solo il profitto inteso come utile netto,
ma qualsiasi vantaggio, anche non immediato,
comunque conseguito attraverso la realizzazione
dell’illecito”
Gravi le possibili conseguenze dell’applicazione di
misure cautelari …
… a titolo esemplificativo
SE LA MISURA DEL
DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PA
VIENE APPLICATA GIA’ IN FASE DI
INDAGINI PRELIMINARI
IN FUNZIONE CAUTELARE
ALLA SOCIETA’ SARA’
PRECLUSA LA POSSIBILITA’
DI PARTECIPARE A GARE PER
L’AGGIUDICAZIONE DI PUBBLICI APPALTI
ALTRE MISURE E SANZIONI
 SEQUESTRO PREVENTIVO delle cose di cui è
consentita la confisca, senza che vengano accertati i
presupposti richiesti per l’applicazione delle sanzioni
interdittive (art. 53)
 SEQUESTRO CONSERVATIVO dei beni, delle
somme o cose dovute all’Ente (art. 54)
 CONFISCA sempre obbligatoria del prezzo e del
profitto del reato, eseguibile anche per equivalente su
beni, denaro ed altre utilità prive di un rapporto diretto
con il reato (art. 19)
 PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (art. 18)
SANZIONE PECUNIARIA RIDOTTA
EX ART. 12
Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
a) l’Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha
eliminato le conseguenze dannose o pericolose
del reato o si è adoperato efficacemente in tal
senso
b) l’Ente ha provveduto all’adozione ed
all’attuazione di un modello organizzativo
idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi
RIDUZIONE MAGGIORE SE CONCORRONO
ENTRAMBE LE CONDIZIONI
SANZIONE INTERDITTIVA ESCLUSA
EX ART. 17
Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
a) l’Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato o si è adoperato efficacemente in tal senso;
b) l’Ente ha eliminato le carenze organizzative che
hanno determinato il reato mediante l’adozione e
l’attuazione di un modello organizzativo;
c) L’Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito
ai fini della confisca.
TALI CIRCOSTANZE DEBBONO CONCORRERE
RESPONSABILITA’ EX DECRETO 231/2001
E
REATI COLPOSI
ART. 9 LEGGE 3 agosto 2007, n. 123
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E
SALUTE SUL LAVORO
ESTENSIONE DELL’AMBITO DEI REATI
IN DIPENDENZA DEI QUALI PUO’ SCATTARE
LA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
AGLI ARTT. 589 E 590, III COMMA C.P.
ART. 300 D. LGS. 81/2008
Dopo pochi mesi dalla sua introduzione, l’
ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001
(OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE
GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON
VIOLAZIONE
DELLE
NORME
ANTINFORTUNISTICHE
E
SULLA
TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE
SUL LAVORO)
viene modificato dall’art. 300 del T.U. della
sicurezza sul lavoro, con graduazione della
risposta sanzionatoria in relazione a tre ipotesi
1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del
codice penale, commesso con violazione dell’art.
55, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, si applica una
sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo, si applicano le sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno”.
2. In relazione al delitto di cui all’articolo
589 del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro si applica una
sanzione pecuniaria in misura non
inferiore a 250 quote e non superiore a 500
quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui
al precedente periodo, si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a
tre mesi e non superiore ad un anno”.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo
590, terzo comma, del codice penale,
commesso con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria
in misura non superiore a 250 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui
al precedente periodo, si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a
sei mesi”.
NOVITA’
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
ANCHE IN DIPENDENZA DI
DELITTI COLPOSI
amplia notevolmente per
SOCIETA’ ASSOCIAZIONI ED ENTI
il rischio di essere sottoposti all’applicazione
delle misure cautelari e sanzionatorie previste
dal D. lgs. 231/01 … …
… … e ciò perchè
I DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI
COLPOSE
puniscono
CONDOTTE LESIVE INVOLONTARIE
consistenti in
VIOLAZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTI,
ORDINI O DISCIPLINE
oltre che di
NORME CAUTELARI DI ORDINARIA
DILIGENZA, PRUDENZA E PERIZIA … …
… ovvero
FATTI
DI FACILE VERIFICAZIONE
NELL’AMBITO DI
ORGANIZZAIONI COLLETTIVE
PIU’ O MENO COMPLESSE
OMICIDIO COLPOSO ex art. 589 c.p.
si configura quando
taluno cagiona involontariamente la morte di una
persona per effetto di una condotta consistente
nella violazione di norme precauzionali non scritte
di diligenza, prudenza e perizia, ovvero
nell’inosservanza di misure cautelari prescritte da
leggi, regolamenti, ordini o discipline
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE ex 589, II COMMA
per l’ipotesi in cui l’evento morte sia conseguenza della
violazione della normativa per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
LA CONDOTTA COLPOSA PUO’ ESSERE
sia ATTIVA che OMISSIVA …
… ma per la configurabilità dell’
OMICIDIO MEDIANTE OMISSIONE
è necessario che sussista in capo al soggetto
chiamato a rispondere del reato un particolare
obbligo giuridico di impedire l’evento morte: è
questo il caso dell’imprenditore datore di lavoro,
o del soggetto da questi delegato, tenuto per
legge alla eliminazione di ogni situazione di
pericolo per l’integrità e la salute psico-fisica dei
propri lavoratori.
LESIONI COLPOSE ex art. 590 c.p.
punisce
Il fatto di chi cagiona colposamente in altri una
malattia nel corpo o nella mente.
E’ sufficiente qualsiasi condotta idonea a
cagionare una qualsiasi alterazione,
anatomica o funzionale
dell’organismo, ancorché localizzata e
non influente sulle condizioni
organiche generali.
LESIONE GRAVE se dal fatto deriva
 una malattia che metta in pericolo la vita della persona
offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle
ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni
 l’indebolimento permanente di un senso o di un organo
LESIONE GRAVISSIMA se il fatto produce
 una malattia certamente o probabilmente insanabile
 la perdita di un senso
 la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto
inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella
 la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
SANZIONI
SOLUZIONI DRASTICHE
 SANZIONE PECUNIARIA
 SANZIONI INTERDITTIVE
ampio ventaglio di divieti, ivi compresa
l’interdizione dall’esercizio dell’attività, che
potranno colpire l’Ente per un periodo che va da un
minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno
fino ad incidere sulla sopravvivenza stessa
dell’impresa
I POSSIBILI AUTORI DEL REATO
PRESUPPOSTO
TUTTI I SOGGETTI DAI QUALI DIPENDE
L’ATTUAZIONE DELLE
NORME IN MATERIA DI IGIENE E
SICUREZZA SUL LAVORO
 datore di lavoro strettamente inteso (legale
rappresentante nelle PMI)
 soggetto individuato come tale ai sensi del D. Lgs.
626/94 (es. membro del CdA munito di delega)
 direttore di stabilimento per effetto di specifica procura
 dirigente e/o preposto con funzioni di coordinamento e
controllo sulle maestranze
APPLICABILITA’ DELLA NOZIONE DI
INTERESSE O VANTAGGIO
PROBLEMATICA L’EFFETTIVA CAPACITA’
DI QUESTI CRITERI DI IMPUTAZIONE
idonei a ricondurre all’Ente illeciti dolosi
commessi nel suo ambito
A FUNGERE DA
INDICI DI COLLEGAMENTO
TRA ENTE ED ILLECITI COLPOSI
PER
ILLECITI COLPOSI
realizzati in violazione di norme che devono
presiedere allo svolgimento dell’attività d’impresa,
un’affermazione di responsabilità a carico dell’ente
richiede un
COLLEGAMENTO
TRA
ATTIVITA’ D’IMPRESA
(in cui il fatto colposo si inserisce)
E INTERESSE/VANTAGGIO DELLA SOCIETA’
Nonostante il testo normativo risultante dal
combinato disposto dell’
art. 5, I comma, del D. Lgs. 231/2001
“L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio”
con l’art. 9 della L. 123/2007
che ha introdotto la responsabilità degli Enti anche
per i delitti
“di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.”
senza adattare i criteri di imputazione del reato
alla natura delle fattispecie colpose … …
INTERPRETAZIONE RAGIONEVOLE
sembra quella che consente di poter ritenere
COMMESSE NELL’INTERESSE O
A VANTAGGIO DELL’ENTE
le violazione della normativa antinfortunistica
e/o quella sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro, ma
NON L’EVENTO DI MORTE O LESIONI
che sia eventualmente conseguito alla condotta
in violazione di regole cautelari
SISTEMATICHE VIOLAZIONI DI NORME
CAUTELARI TOLLERATE O ADDIRUTTURA
RICONDUCIBILI AI VERTICI AZIENDALI
potranno ritenersi nell’interesse o a vantaggio
dell’Ente in quanto implichino un
CONTENIMENTO DEI COSTI AZIENDALI
Lo stesso criterio potrebbe rilevare qualora la
mancata osservanza da parte dei sottoposti
corrisponda ad una inadeguata organizzazione di
preposti addetti al controllo ed alla vigilanza
ART. 300 D.LGS. N. 81/2008
In materia di sicurezza sul lavoro
In sintesi
Vengono MODIFICATE LE SANZIONI previste
dall’art. 25 septies nei termini che seguono
 per il delitto di cui all’art. 589 c.p., commesso in
violazione dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs.
attuativo della L. 123/07 (omessa valutazione dei
rischi nelle aziende a rischio), si applica una
sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote,
nonché le sanzioni interdittive per una durata non
inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno
 in relazione al delitto di cui all’art. 589 c.p.,
commesso con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro, sia applica una sanzione
pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore
a 500, nonché sanzioni interdittive sempre da 3 mesi
ad 1 anno;
 in relazione al delitto di cui all’art. 590 c.p.
commesso con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della
salute sul lavoro, sia applica una sanzione
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e le
sanzioni interdittive per una durata non superiore a
6 mesi.
QUALI ADEMPIMENTI IN UN
CONTESTO DI PMI. I MODELLI
ORGANIZZATIVI. L’ORGANISMO
DI VIGILANZA
GLI ADEMPIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEI
MODELLI ORGANIZZATIVI
a) definizione della lista dei reati configurabili in una data azienda
osservata, in virtù delle specificità della sua gestione e dei suoi
peculiari profili di rischio di reato;
b) mappatura dei processi aziendali, per articolare in fasi singolarmente
separabili, osservabili e controllabili la complessa gestione
dell’azienda;
c) selezione dei processi sensibili ai fini delle ipotesi di reato predefinite
e graduazione dei processi medesimi secondo una scala di priorità di
esposizione ai rischi in questione;
d) descrizione delle modalità di possibile commissione dei reati
ipotizzabili nell’ambito di ciascun processo, al fine di una maggiore
evidenziazione delle circostanze che necessitano di idonei presidi;
e) attribuzione di responsabilità univoche di manager aziendali in
ordine ai processi individuati;
f) progettazione, definizione e implementazione di un modello
organizzativo adeguato, costituito da un insieme di strumenti
integrati tra loro, quali protocolli, flussi informativi, supporti e
meccanismi di controllo: strumenti destinati a disciplinare i processi
sensibili in ordine alle finalità del d.lgs. n. 231/2001;
g) redazione di un codice etico composto da un sistema di valori e di
prescrizioni che vogliono permeare la cultura d’impresa, informando
i comportamenti individuali dei dipendenti e di stabili partners
dell’azienda (terzisti, subfornitori, consulenti) all’osservanza della
legalità e della correttezza amministrativa;
h) informazione a tutto il personale del contenuto del codice etico e del
modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati;
i) informazione al management e ai dipendenti, per quanto di loro
competenza, sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del
modello organizzativo;
j) previsione di modalità di informazione e di segnalazione, da parte del
personale, di criticità e di fatti rilevanti sul piano delle responsabilità di
reato;
k) definizione
di un sistema disciplinare atto a sanzionare i
comportamenti lesivi del codice etico e delle procedure previste dal
modello organizzativo;
l) costituzione di un apposito organismo di controllo, che vigili sul
corretto funzionamento del modello organizzativo e sulla sua
adeguatezza nel tempo.
LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO
ORGANIZZATIVO ADEGUATO
►L’adeguatezza è il criterio fondamentale per la
realizzazione del modello organizzativo richiesto
dal d.lgs. n. 231/2001.
►Adeguatezza e adattabilità nel tempo sono dunque i due
principali requisiti di progettazione e di correzione
del modello organizzativo in questione.
STRATEGIE→STRUTTURE→SISTEMI→STRUMENTI
VARIABILI DI COMPLESSITA’ DELL’AZIENDA
DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE
DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO
► l’esposizione specifica dell’azienda a potenziali rischi di reato
(imprese di costruzione, banche, aziende di servizi di pubblica
utilità, società destinatarie di finanziamenti pubblici);
►la dimensione dell’impresa in termini di numero di dipendenti,
estensione e dispersione nel territorio dei siti produttivi, volume
del fatturato ed entità del capitale investito;
►la complessità organizzativa in termini di ampiezza del portafoglio
di business gestiti, struttura manageriale, varietà di aree
geografiche anche all’estero, numerosità dei clienti e dei fornitori,
volumi produttivi;
►l’importanza raggiunta dalla dimensione finanziaria della gestione
aziendale, come finanziamenti attinti per dimensioni e tipologie,
impieghi realizzati in beni produttivi e investimenti in prodotti
finanziari, emissione di titoli, detenzione di partecipazioni e
possesso di titoli.
LA COMPOSIZIONE DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO
I principali elementi compositivi del sistema per il presidio dei
rischi di reato sono così individuabili:
►una mappa dei processi sensibili ai rischi di reato, individuati
nell’analisi e nella scomposizione della gestione aziendale;
►una struttura delle responsabilità degli organi aziendali ai vari
livelli in ordine ai processi sensibili definiti nella mappa sopra
precisata;
(segue)
►una serie di protocolli, ciascuno volto a descrivere e a prescrivere
le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali
nell’ambito dei processi individuati in fase di mappatura, sotto la
responsabilità degli organi aziendali ad essi preposti
formalmente;
►un codice di comportamento volto ad esplicitare i fondamentali
valori etici e comportamentali che devono informare gli obiettivi
aziendali e le decisioni ed azioni del management e del personale
a tutti i livelli, con estensione anche alle relazioni dei principali
partners esterni (consulenti, agenti, fornitori);
(segue)
►un sistema sanzionatorio che preveda adeguati provvedimenti a
carico del personale, in caso di commissione di illeciti e di
inosservanza al codice di comportamento;
►un organismo di vigilanza dedicato, con imparzialità ed
autonomia di poteri, all’attività di controllo sul funzionamento
sul funzionamento del modello organizzativo complessivamente
inteso;
►un sistema informativo atto ad alimentare flussi di informazioni
verso l’organismo di controllo da parte della struttura e di
trasmettere indicazioni e determinazioni dell’organismo verso i
diversi organi dell’azienda;
(segue)
►una dotazione di risorse, umane, tecnologiche, documentali,
adeguate per fornire il necessario sostegno all’attività
dell’organismo di vigilanza;
►il supporto di funzioni aziendali con professionalità specifiche,
utili a sostegno dell’organismo di vigilanza (internal auditing,
legale, controllo di gestione).
LE FASI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI
PROTOCOLLI
►mappatura dei processi e delle attività aziendali;
►individuazione delle attività sensibili rispetto ai rischi di
commissione dei reati e loro graduazione in una scala di
esposizione al rischio;
►descrizione delle tipiche modalità di potenziale commissione
dei reati per le diverse attività sensibili;
►definizione delle corrette modalità operative in ordine a
detta attività di prevenzione;
(segue)
►individuazione dei soggetti che intervengono a presidio di tali attività,
nei ruoli auspicabilmente distinti sia di esecutori, sia di controllori,
ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo;
►indicazione dei responsabili delle attività o dei processi (nel caso di più
attività riunite sotto la giurisdizione di un comune responsabile),
secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione;
►individuazione di metodologie e di strumenti che assicurino un
adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia di linea (o
diretto), sia a distanza (o indiretto), essendo il primo tipo affidato
prevalentemente agli operatori specifici di una data attività ed al
preposto; il secondo tipo tipicamente dal management e
dall’organismo di vigilanza;
(segue)
►precisazione dei supporti informativi per il supporto e la
tracciabilità delle attività di monitoraggio e di controllo (schede,
memorie informatiche, tabulati cartacei, registri, modulistica,
rapporti, autorizzazioni, visti, autovalutazioni, test);
►strutturazione del reporting dell’attività di monitoraggio e controllo,
ai fini della comunicazione verso il management e l’organo di
vigilanza, per quanto di loro competenza, dei risultati di dette
attività e per la segnalazione di anomalie e di carenze.
I PROTOCOLLI: ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO
►monitoraggio e controllo di linea (o diretti), in quanto
esercitati in modo concomitante e contestuale ad un primo livello
dagli operatori che intervengono direttamente sul processo e
dal responsabile, in varie forme: presidio e osservazione diretta,
applicazione delle procedure e verifiche di conformità,
controlli automatici e informatici, visti e autorizzazioni,
controlli incrociati di più addetti, analisi e test;
(segue)
►controlli di secondo livello (o indiretti), esercitati dal management
per le proprie responsabilità di controllo e dell’organismo di
controllo appositamente previsto ai sensi del d.lgs. n. 231, per
l’espletamento della propria funzione di vigilanza autonoma,
professionale ed indipendente, a maggior tutela generale (erga omnes)
della prevenzione di commissione di illeciti in azienda.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Organismo di vigilanza i requisiti:
► INDIPENDENZA
►AUTONOMIA
► PROFESSIONALITA’
► CONTINUITA’
► IMPARZIALITA’
COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI
VIGILANZA
L’organo di vigilanza può essere unipersonale o collegiale.
Può essere composto sia da soggetti interni all’ente che da
soggetti esterni.
Nella scelta dei soggetti interni deve essere privilegiato il
requisito dell’indipendenza; preferenza per unità di staff quali
l’internal auditing.
L’ODV NELLE PMI
L’art. 6 comma 4 prevede che negli enti di piccole dimensioni i
compiti dell’ODV possano essere svolti dall’organo dirigente
FUNZIONI DELL’ODV
• All'ODV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:
• a) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei
documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari,
assumendo ogni necessaria iniziativa;
• b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni
del Modello, in relazione alla struttura ed all’attività dell’ente,
di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
• c) sull'opportunità di implementazione ed aggiornamento
delle procedure di controllo interno in linea con quanto
disposto dal Modello.
• L’ODV può realizzare le predette finalità attraverso
• l’attivazione di procedure di controllo;
• ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura
aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto
aziendale;
• attività di raccolta, elaborazione e conservazione delle
informazioni rilevanti in ordine al rispetto sia dei criteri relativi
ai requisiti di validità ed efficacia delle deleghe di funzioni, che
delle indicazioni contenute nel Documento di Valutazione del
Rischio da parte dei delegati alla sicurezza e dei preposti;
• l’attuazione di idonee iniziative per la diffusione della
conoscenza e della comprensione del Modello;
• predisposizione della documentazione organizzativa interna
necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente
istruzioni, procedure, chiarimenti o aggiornamenti;
• raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni
rilevanti per l’aggiornamento della lista di informazioni che
devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a
sua disposizione;
• coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso
apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle
aree a rischio;
• accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del
presente Modello e/o del D. Lgs. 231/2001 e proposta
dell'adozione delle misure più opportune;
• segnalazione agli organi competenti di eventuali carenze del
Modello e proposte di ogni modifica o miglioramento.
LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS.
231/2001
CONFINDUSTRIA
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E
PROTOCOLLI
L’art. 6, comma 2 del D. Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche
per la costruzione del modello di organizzazione.
In particolare:
a)Idoneità a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) Organismo di vigilanza con autonomi poteri di iniziativa e
controllo
LA FUNZIONE DELLE LINEE GUIDA DI
CONFINDUSTRIA
Art. 6, comma 3 D. Lgs. 231/2001:
I modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla
base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di
categoria e comunicati al Ministero della Giustizia
PROCESSO DI RISK MANAGEMENT
• 1. Mappatura processi “a rischio”
• 2. Elenco rischi potenziali (per processo)
• 3. Analisi del sistema di controllo preventivo esistente
(“protocolli”)
• 4. Valutazione dei rischi residui (non coperti dai controlli
preventivi)
• Rischio accettabile?
• NO: 5. Adeguamento Sistema di Controllo preventivo
(“protocolli”)
• SI: RISULTATO SISTEMA DI CONTROLLO in grado
di PREVENIRE I RISCHI
RISCHIO ACCETTABILE
SISTEMA DI PREVENZIONE TALE DA NON POTER
ESSERE AGGIRATO SE NON FRAUDOLENTEMENTE
Attività operative per la realizzazione di un
sistema di gestione del rischio
• i. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività
Output di fase: mappa aree aziendali a rischio
• ii. Analisi dei rischi potenziali
Output di fase: mappa documentata delle potenziali modalità
attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto
precedente
• iii. Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di
controlli preventivi
Output di fase: descrizione documentata del sistema dei controlli
preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del
sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari
CONTENUTO DEL SISTEMA DI
CONTROLLO PREVENTIVO
• Codice etico con riferimento ai reati considerati
• Sistema organizzativo con attribuzione di responsabilità, descrizione
delle linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e
previsione della contrapposizione di funzioni
• Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi), tra cui
separazione di compiti
• Poteri autorizzativi e di firma
• Sistema di controllo di gestione
• Comunicazione al personale e sua formazione
I PRINCIPI DI CONTROLLO
• “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata,
coerente e congrua”
• “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo” separazione di
funzioni
a) no attribuzione poteri illimitati ad un soggetto;
b) chiara definizione e conoscibilità all’interno
dell’organizzazione di poteri e responsabilità;
c) i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le
responsabilità organizzative assegnate al singolo;
• “Documentazione dei controlli”
IL CODICE ETICO:
CONTENUTI MINIMI
• L’ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti
vigenti in tutti i paesi in cui esso opera
• Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata,
autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua
• Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell’ente:
PA, pubblici dipendenti, interlocutori commerciali privati
SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE
PREVISIONE DI UN SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE
PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI
PER
I
SOGGETTI
SOTTOPOSTI
ALLA
DIREZIONE E VIGILANZA DEI SOGGETTI APICALI – ART. 7,
COMMA 4, LETT. B
INFORTUNI SUL LAVORO
Linee guida di Confindustria per
l’aggiornamento dei modelli organizzativi ex
D.Lgs 231/2001
(Fonte Il Sole 24 Ore 03.03.2008)
L’INTEGRAZIONE
► Il modello organizzativo potrà essere integrato con il sistema
degli adempimenti nascenti dagli obblighi imposti
dall’ordinamento (a partire dal D.lgs. 626/94) e, qualora presenti,
con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della
sicurezza sul lavoro.
LA MAPPATURA DEI RISCHI
► Effettuazione di una mappatura del rischio orientata secondo
le specificità dell’attività produttiva.
LE PROCEDURE DI PREVENZIONE
►Attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne
di prevenzione ai sensi dei principi ex D.Lgs. 231/2001 in
coerenza con la specificità dei rischi di violazione degli articoli
589 e 590 del Codice penale; sarà importante tenere conto di
tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della
sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell’allineamento a
quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, evitando inutili e costose
duplicazioni.
IL RACCORDO TRA I SOGGETTI
COINVOLTI
►Valutazione e individuazione dei raccordi tra i vari soggetti
coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs.
231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla
previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il
Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (o altro
soggetto equivalente) qualificabile come controllo tecnicooperativo o di primo grado, e l’Organismo di vigilanza
incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle
procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’adozione dei modelli organizzativi è facoltativa ma in
realtà a seguito della legge 123/07 vi è una forte indicazione
alla loro adozione anche nelle pmi.
I modelli organizzativi fungono da CRITERIO DI ESCLUSIONE
DELLA PUNIBILITA’ EX ARTT. 6 E 7;
L’adozione dei modelli organizzativi dopo la commissione del reato
è criterio di attenuazione delle conseguenze sanzionatorie ex art. 12 (sanzione
pecuniaria) e concorre a evitare l’appplicazione delle sanzioni
interditive.
IL CONTENUTO DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO
I modelli organizzativi dovranno essere predisposti tenendo
conto della peculiare tipologia di responsabilità (colposa) ex
legge 125/07, della specificità della normativa antinfortunistica
e della possibilità di delegare il contenuto di determinate
funzioni di controllo.
IL CONTENUTO DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO
a)
b)
c)
d)
prevedere che il Documento di Valutazione del Rischio adottato ai
sensi del d.lgs. n. 626/94 faccia parte integrante del Modello;
evidenziare come l’estensione dei reati presupposto anche alle
fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro comporti la necessità
di una precisa individuazione dei soggetti cui sono delegate le funzioni di
prevenire i reati in questione;
specificare che la creazione di specifici “garanti” dovrà
avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal d.lgs.
626/94;
Specificare che la delega di funzioni, per assumere piena
validità, deve rispettare i requisiti individuati dalla
giurisprudenza.
DELEGA DELLE FUNZIONI DI GARANTE:
I REQUISITI
a)
deve avere contenuto specifico e puntuale;
b)
deve avvenire sulla scorta di precise norme interne relative
all’organizzazione dell’impresa;
c)
il delegato deve essere munito di completa autonomia
decisionale nonché di adeguata idoneità tecnica;
d)
la delega deve avere forma scritta.
I POTERI DELL’ORGANO DI VIGILANZA
L’ODV dovrà essere dotato di specifici poteri informativi e di
inchiesta calibrati sulla normativa antinfortunistica.
L’ODV dovrà essere composto anche da soggetti con specifiche
competenze in materia di sicurezza sul lavoro (consulente
esterno per la sicurezza).
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà
svolgere funzione di supporto all’attività del ODV.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL
MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA
ANTINFORTUNISTICA
•Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 626/94
•Regole cautelari previste dalla normativa antinfortunistica
•Dotazioni di spesa-investimenti per l’adeguamento delle misure
antinfortunistiche
•Formazione-informazione del personale
•Adeguamento delle misure preventive agli sviluppi tecnicoscientifici
I MODELLI DI
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE IN MATERIA
DI SICUREZZA SUL
LAVORO ALLA LUCE
DELL’ART 30 D. LGS.
81/2008
LE CARATTERISTICHE DEI MO
1. Il modello di organizzazione deve assicurare un
sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli
obblighi giuridici relativi a:
a)
b)
c)
d)
Rispetto degli standard tecnico-strutturali dei luoghi e delle
attrezzature di lavoro;
Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle
misure prevenzionistiche;
Attività di natura organizzativa (emergenze, primo
soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche);
Attività di sorveglianza sanitaria
(segue)
…. ….
e) Attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) Attività di vigilanza sul rispetto di procedure ed istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) Acquisizione documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) Verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.
2. Previsione di idonei sistemi di recording delle attività
precedenti.
3. Previsione di un’articolazione di funzioni.
4. Previsione di un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare le violazioni del modello.
5. Idoneo sistema di controllo sull’attuazione e
l’aggiornamento del MO
Adeguatezza in sede di prima applicazione dei
modelli conformi alla Linee guida UNIINAIL (SGSL) o al British Standard OHSAS
18001:2007
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Presentazione Responsabilità Enti D. Lgs. 231/2001