„problemi di concorrenza“ fissazione dei prezzi o della produzione „benefici economici“ condivisione dei rischi ripartizione dei mercati realizzare economie mantenere, ottenere o aumentare potere di mercato condivisione di know-how effetti di mercato negativi sui prezzi, la produzione, l‘innovazione o la varietà e la qualità dei prodotti di regola, in mercati oligopolistici più veloce introduzione di innovazioni sul mercato MERCATO OLIGOPOLISTICO prezzo monopolistico 85 (p_C) 85 (p_C) 100 (p_RC) 100 (p_RC) restrizione della concorrenza 60 130 ! concorrenza i cartelli non sono stabili (Scuola di Chicago)! divieto non serve! VISIONE STRATEGICA INTERAZIONE NEL TEMPO, REAZIONE AL COMPORTAMENTO ALTRUI p_RC= 10 p_C = 7 p<p_C= 5 (p_RC) (p_C) (p_- C) (p_C) (p_RC) (p_RC) A QUALI CONDIZIONI SI ARRIVA AL COMPORTAMENTO COORDINATO? INTERAZIONE FRA LE IMPRESE RIPETUTA NEL TEMPO MECCANISMI PUNITIVI CREDIBILI TRASPARENZA COME SI ARRIVA AL COMPORTAMENTO COORDINATO? prezzo ACCORDO ESPLICITO quantità quote di mercato ecc. SCAMBI DI INFORMAZIONI es., su prezzi attuali o futuri LEADER DI PREZZO REGOLE DI PREZZO GARANZIA DI PREZZO COMPORTAMENTO COORDINATO STABILE: fattori facilitanti Fattori legati alle imprese NUMERO LIMITATO DI IMPRESE TECNOLOGIE E STRUTTURE DEI COSTI SIMILI CAPACITÀ PRODUTTIVE SIMILI LEGAMI STRUTTURALI es., partecipazioni reciprche COMPORTAMENTO COORDINATO STABILE: fattori facilitanti Fattori di mercato BARRIERE ALL‘INGRESSO INELASTICITÀ DELLA DOMANDA PRODOTTI POCO DIFFERENZIATI POCA INNOVAZIONE ECC. COME FARE PER SCOPRIRLI ? INCORAGGIARE A „CONFESSARE“ c.d. programma di leniency pena ridotta pena non comminata politica della concorrenza: UE INTESE ORIZZONTALI Art. 81 Trattato Istitutivo della Comunità Europea Linee Direttrici Regolamenti di esenzione per categoria Ricerca e Sviluppo Specializzazione accordi che rientrano quasi sempre nel campo di applicazione dell‘art. 81, par.1 fissare i prezzi limitare la produzione LINEE DIRETTRICI ripartire i mercati o la clientela perché interferiscono direttamente con i risultati del processo concorrenziale --consumatori pagano prezzi più elevati oppure --non ottengono le qualità volute riduce la scelta di cui i consumatori dispongono CONSEGUENZA prezzi più elevati riduzione della produzione Valutazione in base all‘art.81, par.1 agli accordi di cooperazione orizzontale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza VIETATI analisi degli effetti degli accordi „natura stessa degli accordi“ fissare i prezzi limitare la produzione ripartire i mercati o la clientela non è sufficiente una limitazione della concorrenza fra le parti ma PREGIUDIZIO sul mercato ad un punto tale che ne derivino presumibilmente effetti negativi sul mercato in termini di -prezzi -produzione -innovazione -varietà e qualità dei prodotti o servizi offerti „modificare in misura significativa la concorrenza complessiva nel mercato“ art. 81.1 ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 81.3 ? benefici economici ? per la natura dell‘accordo NATURA DELL‘ACCORDO settore della cooperazione obiettivo della cooperazione relazioni contrattuali fra le parti grado di integrazione delle loro attività scopo dell‘analisi appurare la probabilità che le parti possano coordinare il loro comportamento nel mercato in termini di prezzi o di produzione ANALISI DEGLI EFFETTI DEGLI ACCORDI I posizione delle parti nei mercati interessati dalla cooperazione somma delle quote di mercato scopo dell‘analisi determinare se le parti possano, grazie alla cooperazione, mantenere, acquisire o rafforzare il loro potere di mercato ovvero se abbiano la capacità di causare effetti negativi sul mercato in relazione ai prezzi, alla produzione, all'innovazione o alla varietà o qualità delle merci e dei servizi. potere di mercato sufficiente a causare degli effetti restrittivi II grado di concentrazione del mercato numero dei concorrenti posizione INDICI Herfindahl-Hirschman („HH“) somma dei quadrati delle quote di mercato detenute dai concorrenti concentrazione bassa: max 1000 moderata: tra 1000 e 1800 elevata: oltre 1800 es. prima: 30%, 25%, 25%, 20% 900 + 625 + 625 + 400 = 2550 dopo: 30% + 25% cooperazione 3025 + 625 + 400 = 4050 III altri fattori stabilità delle quote di mercato nel tempo barriere all‘ingresso probabilità di altri ingressi potere di contrattazione degli acquirenti/fornitori natura dei prodotti IV FATTORI SPECIFICI se prevedibili delle ripercussioni sulla concorrenza in tema di innovazione quando tali ripercussioni non possono essere valutate in modo adeguato attraverso l‘esame dei mercati preesistenti art. 81.1 ? accordi che vi rientrano quasi sempre accordi che non vi rientrano quasi mai ALTRI: necessario un esame degli effetti degli accordi art. 81.3 ? benefici economici ? per la natura dell‘accordo Valutazione in base all‘art.81, par.3 „benefici economici“ migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico efficienze statiche o dinamiche combinazione e integrazione di varie competenze o risorse possono compensare gli effetti restrittivi della concorrenza efficienze documentate considerazioni ipotetiche o dichiarazioni generali non sono sufficienti non si tiene conto del risparmio dei costi da -riduzione produzione - ripartizione mercati - puro esercizio del potere di mercato „congrua parte dell‘utile dipende dall‘intensità riservata ai consumatori“ della concorrenza sul mercato rilevante economie di costi passate ai consumatori grazie ad una diminuzione die prezzi imprese stimolate a lanciare sul mercato nuovi prodotti il più rapidamente possibile „carattere indispensabile delle restrizioni“ esistono mezzi meno restrittivi per ottenere vantaggi comparabili? situazione di mercato durata dell‘accordo „ non eliminazione della concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi“ non esentabile, di regola, un accordo grazie al quale un‘impresa rafforzi o acquisti una posizione dominante Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) …… 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Art. 4. Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza 1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 2. … 3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta