„problemi di concorrenza“
fissazione dei prezzi
o della produzione
„benefici economici“
condivisione dei rischi
ripartizione
dei mercati
realizzare economie
mantenere, ottenere o
aumentare potere
di mercato
condivisione di know-how
effetti di mercato negativi
sui prezzi, la produzione,
l‘innovazione o la varietà
e la qualità dei prodotti
di regola, in mercati
oligopolistici
più veloce introduzione di
innovazioni sul mercato
MERCATO OLIGOPOLISTICO
prezzo
monopolistico
85 (p_C)
85 (p_C)
100 (p_RC)
100 (p_RC) restrizione della concorrenza
60
130 !
concorrenza
i cartelli non sono stabili (Scuola di Chicago)!
divieto non serve!
VISIONE STRATEGICA
INTERAZIONE NEL TEMPO,
REAZIONE AL COMPORTAMENTO ALTRUI
p_RC= 10
p_C = 7
p<p_C= 5
(p_RC)
(p_C)
(p_- C)
(p_C)
(p_RC)
(p_RC)
A QUALI CONDIZIONI
SI ARRIVA AL
COMPORTAMENTO
COORDINATO?
INTERAZIONE FRA LE IMPRESE
RIPETUTA NEL TEMPO
MECCANISMI
PUNITIVI CREDIBILI
TRASPARENZA
COME
SI ARRIVA AL
COMPORTAMENTO
COORDINATO?
prezzo
ACCORDO ESPLICITO quantità
quote di mercato
ecc.
SCAMBI DI INFORMAZIONI
es., su prezzi attuali
o futuri
LEADER DI PREZZO
REGOLE DI PREZZO
GARANZIA DI PREZZO
COMPORTAMENTO
COORDINATO
STABILE:
fattori facilitanti
Fattori legati alle imprese
NUMERO LIMITATO DI IMPRESE
TECNOLOGIE E STRUTTURE
DEI COSTI SIMILI
CAPACITÀ PRODUTTIVE SIMILI
LEGAMI STRUTTURALI
es., partecipazioni
reciprche
COMPORTAMENTO
COORDINATO
STABILE:
fattori facilitanti
Fattori di mercato
BARRIERE ALL‘INGRESSO
INELASTICITÀ DELLA DOMANDA
PRODOTTI POCO DIFFERENZIATI
POCA INNOVAZIONE
ECC.
COME FARE
PER SCOPRIRLI ?
INCORAGGIARE
A „CONFESSARE“
c.d. programma di leniency
pena ridotta
pena non comminata
politica della concorrenza: UE
INTESE
ORIZZONTALI
Art. 81 Trattato Istitutivo della
Comunità Europea
Linee Direttrici
Regolamenti di esenzione
per categoria
Ricerca e Sviluppo
Specializzazione
accordi che rientrano quasi
sempre nel campo di
applicazione dell‘art. 81, par.1
fissare i prezzi
limitare la produzione
LINEE DIRETTRICI
ripartire i mercati
o la clientela
perché interferiscono direttamente
con i risultati del processo concorrenziale
--consumatori pagano
prezzi più elevati oppure
--non ottengono le
qualità volute
riduce la scelta
di cui i consumatori
dispongono
CONSEGUENZA
prezzi più
elevati
riduzione
della produzione
Valutazione in base
all‘art.81, par.1
agli accordi di cooperazione
orizzontale che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza
VIETATI
analisi degli effetti
degli accordi
„natura stessa
degli accordi“
fissare i prezzi
limitare la produzione
ripartire i mercati o la clientela
non è sufficiente una
limitazione della concorrenza
fra le parti
ma PREGIUDIZIO
sul mercato ad un punto
tale che ne derivino
presumibilmente effetti
negativi sul mercato
in termini di
-prezzi
-produzione
-innovazione
-varietà e qualità
dei prodotti o servizi
offerti
„modificare in misura significativa
la concorrenza complessiva
nel mercato“
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
NATURA DELL‘ACCORDO
settore della
cooperazione
obiettivo della
cooperazione
relazioni
contrattuali
fra le parti
grado di integrazione
delle loro attività
scopo dell‘analisi
appurare la probabilità che le parti
possano coordinare il loro
comportamento nel mercato
in termini di prezzi
o di produzione
ANALISI DEGLI EFFETTI
DEGLI ACCORDI
I
posizione delle parti nei mercati
interessati dalla cooperazione
somma delle quote
di mercato
scopo dell‘analisi
determinare se le parti possano,
grazie alla cooperazione, mantenere,
acquisire o rafforzare il loro potere
di mercato
ovvero
se abbiano la capacità di causare
effetti negativi sul mercato in relazione
ai prezzi, alla produzione, all'innovazione
o alla varietà o qualità delle merci
e dei servizi.
potere di mercato sufficiente
a causare degli effetti restrittivi
II
grado di concentrazione
del mercato
numero
dei concorrenti
posizione
INDICI
Herfindahl-Hirschman („HH“)
somma dei quadrati delle quote
di mercato detenute dai concorrenti
concentrazione
bassa: max 1000
moderata: tra 1000 e
1800
elevata: oltre 1800
es.
prima: 30%, 25%, 25%, 20%
900 + 625 + 625 + 400 = 2550
dopo: 30% + 25% cooperazione
3025
+ 625 + 400 = 4050
III
altri fattori
stabilità delle quote di
mercato nel tempo
barriere all‘ingresso
probabilità di altri ingressi
potere di contrattazione degli
acquirenti/fornitori
natura dei prodotti
IV
FATTORI
SPECIFICI
se prevedibili delle ripercussioni
sulla concorrenza in tema di innovazione
quando tali ripercussioni non possono
essere valutate in modo adeguato
attraverso l‘esame dei mercati preesistenti
art. 81.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 81.3 ?
benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
Valutazione in base
all‘art.81, par.3
„benefici
economici“
migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico
efficienze statiche
o dinamiche
combinazione e integrazione
di varie competenze o risorse
possono compensare gli
effetti restrittivi della concorrenza
efficienze documentate
considerazioni ipotetiche
o dichiarazioni generali non
sono sufficienti
non si tiene conto del risparmio
dei costi da
-riduzione produzione
- ripartizione mercati
- puro esercizio del
potere di mercato
„congrua parte dell‘utile dipende dall‘intensità
riservata ai consumatori“ della concorrenza
sul mercato rilevante
economie di costi passate ai
consumatori grazie ad una
diminuzione die prezzi
imprese stimolate a lanciare
sul mercato nuovi prodotti il
più rapidamente possibile
„carattere indispensabile
delle restrizioni“
esistono mezzi meno restrittivi
per ottenere vantaggi comparabili?
situazione di mercato
durata dell‘accordo
„ non eliminazione
della concorrenza per una
parte sostanziale dei prodotti
di cui trattasi“
non esentabile, di regola, un accordo grazie
al quale un‘impresa rafforzi o acquisti una
posizione dominante
Art. 2.
Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese
nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso
attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali;
b) ……
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Art. 4.
Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o
categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni
di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i
consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare
alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare
con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della
distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque
consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al
presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale
del mercato.
2. …
3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui
all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta
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lezioni iii-iv