Facoltà di Ingegneria
Corso di Cultura europea
Anno Accademico
2006 / 2007
10a lezione
La politica per la concorrenza
La politica della concorrenza è essenziale alla realizzazione del mercato
unico, la cui ragione d'essere è permettere alle imprese di competere a
parità di condizioni sui mercati di tutti gli Stati membri.
La politica europea della concorrenza permette di evitare che eventuali
intese e pratiche anticoncorrenziali messe in atto da imprenditori o autorità
nazionali ostacolino il sano gioco della concorrenza (intese e pratiche
concordate).
Essa è volta ad impedire che una o più imprese sfruttino indebitamente il
loro potere economico a discapito di imprese minori (abuso di posizione
dominante).
Inoltre, la politica europea di concorrenza deve impedire che i governi
degli Stati membri falsino le regole del gioco della concorrenza (aiuti di
Stato e imprese pubbliche).
2
Obiettivi della politica per la concorrenza
I principali obiettivi della politica comunitaria per la concorrenza sono:

assicurare la concorrenzialità delle imprese, dei prodotti e dei servizi
dell'Europa sul mercato interno e su quello mondiale, garantendo che le
imprese possano competere alle stesse condizioni sui mercati di tutti gli
Stati membri;

creare un contesto economico e politico favorevole alla crescita ed
all’ammodernamento del tessuto imprenditoriale, mettendo le imprese
europee in condizione di affrontare la concorrenza internazionale;

promuovere l'efficienza economica, favorendo un clima propizio
all'innovazione e al progresso tecnologico;

tutelare gli interessi dei consumatori europei, consentendo loro di
procurarsi beni e servizi alle migliori condizioni di qualità e prezzo.
3
Motivi a favore di una politica
comunitaria per la concorrenza


Politiche “protezionistiche” degli Stati membri (prima dell’apertura delle frontiere al
commercio intracomunitario):

prezzi mantenuti artificialmente elevati, in modo da consentire ad imprese inefficienti di
sopravvivere (in danno dei consumatori);

sussidi statali per sostenere imprese in passivo (in danno dei contribuenti).
Benefici connessi all’apertura delle frontiere al commercio ed alla concorrenza
intracomunitaria:


le imprese possono adottare metodi di produzione più efficienti e realizzare economie di
scala, a beneficio sia della qualità dei beni e dei servizi prodotti che del loro costo di
produzione;
i consumatori possono disporre di un’ampia scelta di prodotti provenienti dagli altri Stati
membri (esenti da dazi doganali) ed indirizzare i propri acquisti verso prodotti di migliore
qualità, a parità di prezzo.
4
… segue

Reazioni “negative” delle imprese che tentano di sopravvivere alla pressione
concorrenziale creando un monopolio di mercato, attraverso:


un’intesa: accordo tra imprese, che rimangono indipendenti, finalizzato alla
limitazione delle pratiche concorrenziali attraverso determinate strategie di mercato;
una concentrazione di imprese che, rinunciando alla propria indipendenza, si
raggruppano sotto una direzione economica attraverso l’integrazione del capitale e
del management aziendale. Le concentrazioni determinano profondi cambiamenti
strutturali nell’organizzazione delle imprese coinvolte e sono ammissibili quando
non eccedono determinati limiti (v. infra).
Le intese sono estremamente negative dal momento che:
─
tendono a conservare lo status quo e, quindi, anche le imprese poco competitive;
─
pongono al sicuro le imprese coinvolte, isolandole dalle pressioni concorrenziali che
le spingerebbero verso soluzioni più efficienti, quali: investimenti per concepire
nuovi prodotti, razionalizzazione dei processi della produzione e della distribuzione,
nuove strategie di promozione, ecc.
5
… segue

Con l’apertura delle frontiere gli Stati membri hanno dovuto rinunciare ai
classici metodi di protezione commerciale delle imprese (dazi doganali,
restrizioni quantitative alle importazioni, ostacoli tecnici al libero scambio,
ecc.) ma fanno sempre più ricorso a misure “discriminatorie”, attraverso:

gli aiuti di Stato, utilizzati come strumenti di politica economica:
─
giustificabili e necessari nella misura in cui rientrano nell’ambito della politica
regionale o sociale di uno Stato membro;
─
estremamente negativi se mantengono artificialmente in vita settori economici
che hanno difficoltà di ordine strutturale, per gli alti costi sociali ad essi associati,
e se portano a similari tentativi di imitazione da parte degli altri Stati membri,
obbligati a loro volta a proteggere un determinato settore economico.

le imprese pubbliche o parastatali, utilizzate come strumenti di politica economica
e sociale per i seguenti fini:
─
indirizzare gli investimenti verso determinati settori economici o regioni;
─
gestire servizi pubblici che non creano profitti (o sono, addirittura, in perdita
sebbene essenziali per la società civile);
─
proteggere attività economiche considerate strategiche;
─
sostenere attività rappresentative della bandiera nazionale sui mercati
internazionali;
─
dare occupazione a persone che non ne trovano nel settore privato.
6
QUINDI:

le intese (in linea di principio),

le concentrazioni (in alcuni casi),

gli aiuti di Stato di natura protezionistica e

i privilegi riservati alle imprese pubbliche
SONO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE.
7
Gli “articoli” della
politica per la concorrenza
L’art. 3 del Trattato CE (Principi della Comunità) prevede l’istituzione di «un
regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
interno».
La politica comunitaria per la concorrenza è disciplinata dai seguenti articoli
del TCE:

art. 81: gli accordi e le pratiche concordate

art. 82: l’abuso della posizione dominante

art. 87: regole relative agli aiuti di Stato
Gli artt. 81, 82 e 87 sono applicati alle imprese private.

art. 86: regole relative alle imprese pubbliche
8
L’articolo 81 TCE:
gli accordi e le pratiche concordate
L’art. 81, par. 1, del Trattato CE dichiara che sono «incompatibili con
il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate
che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri o che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della
concorrenza all’interno del mercato comune».
Tuttavia, secondo il par. 3 dello stesso art. 81, la Commissione può
dichiarare le disposizioni del par. 1 inapplicabili a condizione che gli
accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche
concordate contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico.
9
Segue Art. 81:
definizione degli accordi e delle pratiche concordate
Si definisce “accordo” l’intesa fra imprese volta a limitare o ad eliminare la
concorrenza fra le imprese partecipanti, al fine di aumentare i prezzi e i profitti
delle stesse, senza produrre vantaggi compensativi oggettivi. Nella pratica,
tali accordi hanno generalmente per oggetto la fissazione di prezzi, la
limitazione della produzione, la ripartizione di mercati, clienti o territori, la
manipolazione di gare d'appalto o una combinazione di questi obiettivi. Le
intese ledono gli interessi dei consumatori e della società in genere, poiché le
imprese aderenti applicano prezzi superiori a quelli altrimenti praticati in un
mercato operante in regime di reale concorrenza.
La “pratica concordata” si situa invece a un livello inferiore, poiché implica
un coordinamento tra imprese che non si spinge fino alla conclusione di un
accordo propriamente detto. Una pratica concordata può consistere in contatti
diretti od indiretti tra imprese, aventi per finalità o risultato di influenzare il loro
comportamento sul mercato o di rendere nota ai concorrenti la linea di
condotta che queste intendono seguire in futuro.
10
Segue Art. 81:
la notificazione e l’autorizzazione a procedere
Per poter giudicare della loro compatibilità o meno con il buon funzionamento
del mercato comune la Commissione richiede la notifica degli accordi (che
deve essere trasmessa per iscritto tramite un modulo ufficiale) ad eccezione di
quelli che godono di una «esenzione».
Una volta trasmessa la notifica si possono verificare tre casi:
1.
2.
3.
la Commissione ritiene che l’accordo, la decisione o la pratica non viola l’art. 81,
par. 1, e quindi pubblica un’autorizzazione a procedere;
la Commissione ritiene che l’accordo, la decisione o la pratica viola l’art. 81, par.
1, ma che, in base al par. 3, sono soddisfatte le condizioni per l’esenzione e
quindi pubblica una deroga individuale;
la Commissione ritiene che non sono soddisfatte le condizioni per l’esenzione e
quindi invia alle imprese interessate una comunicazione di ricorso.
11
Segue Art. 81:
la regola «de minimis»
Gli accordi di importanza minore non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 81, dal
momento che non influenzano in modo determinante il regime di libera concorrenza all’interno
del mercato comune o gli scambi commerciali tra gli Stati membri.
La regola «de minimis» esonera alcune categorie di imprese (le PMI) dall’obbligo di
notificazione degli accordi di importanza minore e quindi consente loro di stipulare:

un accordo “orizzontale” (1), quando la quota di mercato detenuta dalle imprese coinvolte non
eccede il 5% totale delle merci o dei servizi interessati nel mercato comune;

un accordo “verticale” (2), quando la quota di mercato detenuta dalle imprese coinvolte non
eccede il 10% totale delle merci o dei servizi interessati nel mercato comune.
Le imprese esonerate dall’obbligo di notifica sono le cd. «PMI»: piccole e medie imprese
caratterizzate dal requisito dell’indipendenza, il cui giro d’affari annuale ovvero il totale di bilancio
non eccedono, rispettivamente, 40 e 27 milioni di euro e che occupano al massimo 250
dipendenti.
1) Per accordi orizzontali si intendono quegli accordi tra concorrenti effettivi o potenziali - ovvero tra imprese - che
operano allo stesso livello della catena produttiva o distributiva.
2) Per accordi verticali si intendono gli accordi o le pratiche concordate tra due o più imprese, ciascuna operante, ai fini
dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione.
12
Segue Art. 81:
gli accordi ammissibili
Non sono mai considerati restrittivi per il regime di libera concorrenza
e non devono, quindi, essere notificati alla Commissione gli accordi
che hanno per oggetto forme di cooperazione autorizzata, come:









la preparazione di statistiche e modelli;
gli studi comparati su imprese, settori economici o mercati;
l’analisi di garanzie finanziarie comuni;
l’esecuzione comune dei contratti;
i progetti in materia di ricerca e sviluppo;
l’utilizzo comune dei mezzi di produzione, stoccaggio e trasporto;
la vendita in comune, l’esecuzione comune degli ordini;
i servizi di manutenzione e post-vendita;
la pubblicità in comune.
13
Segue Art. 81:
l’esenzione per alcune categorie di accordi
I regolamenti d’esenzione per categoria sono strumenti utilizzati dalla
Commissione per esonerare alcune categorie di accordi simili i cui benefici
superano gli effetti distorsivi della concorrenza.

I gruppo: gli accordi di cooperazione, tra cui:
- accordi di specializzazione produttiva;
- accordi di ricerca e sviluppo di prodotti o processi produttivi.

II gruppo: gli accordi relativi alla distribuzione, tra cui:
- accordi di distribuzione esclusiva, tra un fornitore ed un commerciante certificato;
- accordi di distribuzione e di assistenza per le autovetture;
- accordi di acquisto esclusivo.

III gruppo: i diritti di proprietà industriale, tra cui:
- accordi per il rilascio di brevetti;
- accordi di franchising;
- accordi per la registrazione del know-how;
- accordi relativi al trasferimento di tecnologia.
14
Segue Art. 81:
gli accordi proibiti
Casi caratteristici di accordi incompatibili con il mercato comune:

La ripartizione dei mercati, in base ai quali i partecipanti si impegnano a rispettare i reciproci
mercati nazionali, attraverso il sistema della fissazione delle quote di fornitura sul totale delle
vendite delle parti accordate.
L’effetto è di ostacolare il commercio intracomunitario dal momento che le imprese rinunciano ad
una politica di vendita indipendente per avere, in cambio, la possibilità di applicare una politica
dei prezzi sottratta alla concorrenza dei loro soci.

Gli accordi sulla fissazione dei prezzi, di acquisto o di vendita, o di altre condizioni della
transazione.

Le barriere all’entrata di nuovi concorrenti: limitazioni che si realizzano ad esempio quando i
rivenditori operanti in un dato mercato sono obbligati a vendere soltanto i prodotti del fornitore
con cui hanno concluso un contratto, con l’effetto di escludere altri fornitori dal mercato.

Gli accordi di vendita in comune, in base ai quali le imprese partecipanti si suddividono la
quantità totale dei prodotti in vendita a prezzi e condizioni uniformi.

Gli accordi di acquisto collettivo, in base ai quali le imprese partecipanti abusano della
propria capacità di acquisto in modo tale da influire sul prezzo praticato dal fornitore
(naturalmente a proprio vantaggio).
15
L’articolo 82 TCE:
l’abuso della posizione dominante
L’art. 82 del Trattato stabilisce che «è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella
misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento
abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su
una parte sostanziale di questo».

Da notare che:
Il dominio di un dato mercato NON può essere definito soltanto in base alla percentuale di quota di
mercato detenuta da un’impresa ma deve essere accertato alla luce della capacità dell’impresa di
esercitare un’influenza apprezzabile sul funzionamento del mercato, ostacolandone il regime
concorrenziale, e sul comportamento degli altri operatori presenti.
Si fa l’esempio di un’impresa di notevoli dimensioni, in grado di dominare il settore in cui opera per
l’influenza economica che esercita e che incorpora una dopo l’altra le imprese di minori dimensioni allo
scopo di ridurre la concorrenza del mercato.

L’art. 82 NON vieta l’acquisizione o l’esistenza di una posizione dominante ma solo un suo abuso.
Si ha abuso di posizione dominante quando l'impresa in questione si comporta in modo tale da incidere
sulla struttura o il grado di concorrenza del mercato, anche se il suo comportamento è favorito da una
disposizione del diritto nazionale.

La posizione dominante è riferibile al mercato comune o anche ad un suo segmento sostanziale.
La portata del mercato di riferimento da considerare ai fini dell'esame di un caso deve quindi essere
stabilita in funzione delle caratteristiche del prodotto, dei suoi prodotti di sostituzione, nonché della
percezione dei consumatori.
16
Segue art. 82:
le pratiche abusive
Sono abusive le seguenti pratiche:

imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita o altre
condizioni di transazione non eque;

limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
consumatori;

applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili
per prestazioni equivalenti;

subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri
contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Diversamente dall'articolo 81 del Trattato, l'articolo 82 NON contempla
deroghe individuali né esenzioni per categoria.
17
Segue art. 82:
esempi di pratiche abusive
Più in generale, l’impresa che occupa una posizione dominante può
abusare della propria influenza sul mercato in uno dei seguenti modi:

fissando i prezzi di vendita o “legando” prodotti e/o servizi con altri
prodotti e/o servizi;

imponendo ai propri clienti dei contratti di acquisto esclusivi per una
categoria di prodotti;

vendendo sotto costo per un certo periodo di tempo fino a che i
concorrenti sono costretti ad uscire dal mercato (pratica cd. del
predatory dumping);
18
Segue art. 82:
le concentrazioni di imprese
Dal sito dell’UE:
Si ha una concentrazione quando un'impresa acquisisce il controllo esclusivo su
un'altra impresa o su un'impresa che controllava congiuntamente con un'altra impresa,
o quando più imprese acquisiscono il controllo di un'impresa o ne costituiscono una
nuova.
Le concentrazioni si realizzano quando una o più imprese acquisiscono il controllo di
un’azienda modificando in tal modo la struttura delle imprese e del mercato nel quale
operano.
Le più frequenti forme di concentrazione sono:

la partecipazione di un’impresa al capitale sociale di una o più imprese;

l’acquisizione totale o parziale da parte di un’impresa degli attivi di altre aziende;

la fusione di due o più imprese giuridicamente indipendenti in una nuova società.
19
Segue art. 82:
virtù e difetti delle concentrazioni di imprese
Le concentrazioni di piccole e medie imprese in unità di maggiori
dimensioni sono non solo consentite ma anche auspicabili dal
momento che consentono di realizzare economie di scala, di
razionalizzare la produzione e la distribuzione, riducendone i costi, di
aumentare i profitti aziendali e di incoraggiare il progresso tecnologico.
Se, tuttavia, le concentrazioni eccedono determinati limiti, variabili da
settore a settore, possono dar luogo alla indesiderabile formazione di
monopoli, oligopoli o, comunque, restrizioni del regime di libera
concorrenza all’interno del mercato comune o degli scambi
commerciali tra gli Stati membri, in danno dei consumatori finali.
20
Segue art. 82:
paradosso
Il Trattato CE non richiede l’autorizzazione della Commissione per
un’operazione di concentrazione che può condurre alla creazione di
una posizione dominante.
Così:

se due o più imprese desiderano iniziare una semplice cooperazione
orizzontale sono sottoposte alla procedura di autorizzazione preventiva
per gli accordi prevista dall’art. 81 del Trattato;

ma se una di queste desidera acquisire il controllo di una o di tutte le
altre imprese partecipanti all’accordo, può farlo senza essere
sottoposta a alcun tipo di autorizzazione, perché l’art. 82 non ne
prevede.
21
Segue art. 82:
per rimediare al paradosso
Non avendo il Trattato CE contemplato alcuna disposizione in materia, inizialmente è
toccato alla Corte di giustizia colmare tale vuoto.
Nella sentenza "Continental Can" del 1973, la Corte ha stabilito che si può ravvisare un abuso di posizione
dominante qualora un'impresa, che già detenga una tale posizione, la rinforza acquisendo un'impresa
concorrente.
Nel 1987, nella causa "BAT-Philip Morris", si è spinta fino ad affermare che, in assenza di posizione dominante,
un'acquisizione avente un tale effetto può essere sanzionata in forza dell'articolo 81, in quanto elemento di un
accordo con effetti restrittivi sulla concorrenza.
Tale sistema consentiva tuttavia unicamente un controllo a posteriori e, dal 1973, la
Commissione ha proposto l'adozione di una regolamentazione formale.
Tale regolamentazione è stata emanata dal Consiglio solo nel 1989, attraverso il
Regolamento n. 4064/89 del 21 dicembre 1989.
Detto regolamento definisce la nozione di "posizione dominante" per cui "le operazioni
di concentrazione, che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che
una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in
una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato
comune".
22
Il Regolamento sul controllo preventivo delle
concentrazioni: la notifica obbligatoria
Il Regolamento sul controllo preventivo delle concentrazioni dispone la
notifica obbligatoria per le fusioni che coinvolgono imprese il cui giro d’affari
aggregato eccede i 2,5 miliardi di euro (soglia globale) e quelle il cui giro d’affari in
almeno tre Stati membri supera i 100 milioni di euro (soglia de minimis).
Le autorità nazionali conservano il proprio potere di ispezione e di autorizzazione
se i due terzi delle attività di ciascuna delle aziende interessate si svolgono in uno
Stato membro.
L’azione della Commissione, quindi, riguarda esclusivamente le concentrazioni che
hanno una dimensione comunitaria e interviene sulle pratiche anti-concorrenziali
soltanto se interessano gli scambi commerciali tra gli Stati membri.
Il 1° maggio 2004, in concomitanza con l'allargamento dell'Unione europea, è
entrato in vigore il nuovo regolamento sul controllo delle concentrazioni – il
Regolamento (CE) n. 139/2004 – che semplifica la procedura di notificazione e
d'indagine e incoraggia la partecipazione delle autorità nazionali garanti della
concorrenza.
23
L’articolo 87 TCE:
gli Aiuti di Stato
Le restrizioni alla concorrenza non sono determinate unicamente dalle
imprese, ma possono essere causate dagli Stati allorché accordano aiuti agli
operatori economici mediante fondi pubblici.
L'art. 87 del Trattato dichiara «incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza».




È considerato aiuto di Stato qualunque beneficio concesso dallo Stato, ovvero
mediante risorse statali, che:
conferisce un vantaggio economico al beneficiario;
è selettivo e favorisce soltanto talune imprese o talune produzioni;
rischia di falsare la concorrenza;
incide sugli scambi fra gli Stati membri.
24
Segue art. 87:
giustificazioni per gli aiuti di Stato
Gli argomenti addotti dai governi nazionali per giustificare gli
interventi nelle attività economiche sono per lo più riconducibili a
motivazioni di natura sociopolitica,
vale a dire
impedire la chiusura di imprese che attraversano momenti di
difficoltà per evitare un licenziamento collettivo, i cui effetti
negativi sul piano sociale e regionale sensibilizzano l’opinione
pubblica.
Ma non sempre è possibile (ed auspicabile) intervenire al fine di
assicurare artificialmente la sopravvivenza di un’impresa o di un
settore in declino.
25
Segue art. 87:
forma degli aiuti di Stato
Il divieto colpisce moltissime forme di aiuto, dirette o indirette, indipendentemente
dal tipo. In effetti, non importa quale sia la forma, la ragione o la finalità di un aiuto,
conta soltanto il suo impatto sulla concorrenza.
Di conseguenza, costituiscono aiuti di Stato non solo le prestazioni positive quali le
sovvenzioni, ma anche qualsiasi altra misura intesa a sollevare un'impresa degli
oneri finanziari che sono normalmente a suo carico.
La forma dei sussidi pubblici è dunque irrilevante e sono in ogni caso considerati
aiuti di Stato:




i finanziamenti a fondo perduto;
i vantaggi fiscali;
le garanzie;
la fornitura di merci o servizi a prezzo inferiore al prezzo di costo.
Tuttavia, secondo la regola de minimis gli aiuti inferiori ai 200.000 euro concessi in
un periodo di tre anni non sono sottoposti al regime degli aiuti di Stato (dal
momento che non incidono sugli scambi tra gli Stati membri).
26
Segue art. 87:
le eccezioni del par. 2…
È peraltro impossibile applicare un divieto assoluto degli aiuti di Stato. L'art. 2 del
Trattato assegna infatti all’Unione europea il compito di "promuovere uno sviluppo
armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità".
Ma poiché lo sviluppo economico è diverso da uno Stato membro all'altro e da
regione a regione, tale compito può richiedere l'intervento puntuale della pubblica
autorità.
L'art. 87 prevede pertanto, ai par. 2 e 3, una serie di eccezioni, compatibili con il
mercato comune:

gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano
accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri
eventi eccezionali;

gli aiuti concessi alle regioni tedesche che risentono della divisione della
Germania.
27
... e gli aiuti compatibili con il mercato comune
Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

gli aiuti destinati a agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse;

gli aiuti destinati a agevolare lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di
comune interesse europeo, oppure a porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;

gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella
Comunità in misura contraria all’interesse comune;

le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
28
Segue art. 87:
il ruolo della Commissione
È compito della Commissione vigilare affinché gli Stati membri non
concedano aiuti incompatibili con il mercato comune.
Richiamandosi all'articolo 88 del Trattato, il regolamento di procedura
relativo agli aiuti di Stato dispone che prima di poter dare esecuzione ad
un aiuto, questo deve essere notificato alla Commissione al fine della sua
autorizzazione.
L'obbligo di notificazione preliminare alla Commissione è mitigato dal
regolamento relativo degli aiuti di stato orizzontali, in forza del quale la
Commissione può stabilire mediante regolamento l'esonero da tale
obbligo per talune categorie di aiuti.
29
L’articolo 86 TCE:
le imprese pubbliche



Il settore “pubblico” è composto da:
imprese pubbliche;
imprese miste;
imprese e servizi gestiti da enti pubblici o per mezzo di partecipazioni statali.
I governi nazionali spesso utilizzano tali imprese come strumento principale per le
proprie politiche economiche dotandole, in cambio, di privilegi di varia natura e
garantendone una protezione particolare per mezzo dei monopoli di Stato.



I diritti esclusivi di monopolio sono concessi per vari motivi:
fornire dei servizi di base a tutta la popolazione;
garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
evitare gli alti costi associati alla duplicazione delle reti di distribuzione.
Ciò vale, in particolare, per i servizi pubblici di base (acqua, energia), i servizi
postali, le telecomunicazioni, la diffusione radiotelevisiva (in parte), il trasporto
(aereo, marittimo e locale), le attività bancarie e quelle assicurative.
30
Segue art. 86:
obblighi delle imprese pubbliche, deroghe
L’art. 86 del Trattato CE stabilisce che le imprese pubbliche hanno gli
stessi obblighi delle imprese private, compresi quelli elencati nell’art. 7
(il divieto di prevedere trattamenti discriminanti per motivi di nazionalità) e
81-89 (regole relative alla concorrenza).
Tuttavia, lo stesso art. 86, al par. 2, permette di derogare, a talune
condizioni, alle norme generali del trattato. Le imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale sono infatti tenute
all'osservanza delle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di
tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro
affidata.
Spetta principalmente agli Stati membri definire quali siano i servizi
d'interesse economico generale, la cui prestazione rientra nell'interesse
generale, quali l'erogazione di energia, le telecomunicazioni, i servizi
postali, i servizi di trasporto, l'erogazione dell'acqua e la rimozione dei
rifiuti.
31
Ruolo della Commissione europea
La politica per la concorrenza rappresenta una
delle poche aree in cui la Commissione europea,
sotto il controllo della Corte di Giustizia, è dotata
di un potere ampio ed autonomo, superiore al
suo classico ruolo di iniziativa, che le consente
tra l’altro di intraprendere azioni dirette per
assicurare il rispetto delle regole comunitarie.
32
Poteri della Commissione europea
In base agli artt. 83 ed 85 (compiti assegnati) del TCE, la Commissione europea ha il potere di:

raccogliere tutte le informazioni di cui necessita presso i governi e le autorità competenti degli
Stati membri, le imprese e le associazioni d’imprese: la Commissione può, in qualsiasi momento,
avviare un’inchiesta generale domandando alle imprese interessate di fornire tutte le informazioni
necessarie all’applicazione degli artt. 81 e 82 TCE;

inviare funzionari autorizzati presso le sedi delle imprese interessate, al fine di raccogliere le
informazioni necessarie alla conduzione dell’inchiesta; se esiste il rischio che siano distrutte le
prove dell’infrazione, la Commissione ha inoltre la facoltà di effettuare un’ispezione a sorpresa;

nei casi urgenti, la Commissione ha il potere di agire immediatamente, adottando misure di
protezione (cd. “misure interinali”) per porre fine alle pratiche restrittive del regime concorrenziale;
se necessario, la Commissione ha anche la facoltà di imporre l’esecuzione di un’azione positiva da
parte delle imprese coinvolte, come ad es.: la fornitura di beni e/o servizi ad un cliente;

comminare una multa nella misura massima di 1 milione di euro ovvero il 10% del giro d’affari
totale realizzato da ciascuna delle imprese interessate nell’anno precedente l’accertamento
dell’infrazione, nel caso in cui i profitti da esse realizzati siano più alti delle cifre calcolate come
sopra.
La Corte di Giustizia ha il potere di controllare quanto disposto dalla Commissione ed ha la facoltà
di annullare o emendare tutte le sue decisioni formali (relazioni negative, decisioni che accordano o
rifiutano un’esenzione, ingiunzioni a porre fine a presunte infrazioni, ecc.) nonché di confermare,
ridurre, abrogare o aumentare le multe ed i pagamenti imposti dalla Commissione.
33
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Lezione 10 - Progetto Nord-Sud