Conferimento Operazione con cui un soggetto (conferente) apporta in una società (conferitaria) beni o diritti ricevendo in cambio azioni o quote rappresentative del capitale sociale della conferitaria. A seguito dell’apporto, il conferente diviene socio della conferitaria, che aumenta quindi il suo patrimonio netto. 1 Conferimento Oggetto dell’apporto può essere qualsiasi bene o diritto al quale le parti attribuiscono valore economico (salvo le limitazioni riguardanti le società di capitali), quindi anche un’azienda. Il conferente può essere un qualsiasi soggetto giuridico. Conferitaria può essere solo una società. 2 Conferimento Il quadro normativo va costruito sulla base di quanto disposto dal CC - sui conferimenti in natura (artt. 2342 e 2343 per le Spa; artt. 2464 e 2465 per le Srl) - sui trasferimenti d’azienda (artt. 2557-2560) - sulla limitazione del diritto d’opzione quando il conferimento è a fronte di un aumento di capitale sociale (art. 2441 commi 4 e 6 per le Spa; art. 2481 bis per le Srl) 3 Conferimento Oggetto normale del conferimento è il denaro (bene dotato della massima fungibilità e verificabilità). L’apporto di beni in natura deve essere liberato all’atto stesso della sottoscrizione del capitale. Nelle Spa non può essere conferita la prestazione d’opera. 4 Conferimento in Spa I beni in natura apportati nelle Spa devono essere valutati da un perito nominato dal Tribunale. La valutazione del perito va sottoposta a revisione da parte degli amministratori. Essi, qualora ravvisino fondati motivi, devono procedere alla riduzione del capitale sociale, quando il valore dei beni apportati è inferiore di oltre un quinto a quallo imputato a capitale. 5 Conferimento in Srl Nelle Srl possono esser apportate anche le prestazioni d’opera o di servizi a favore della Società; al socio è fatto obbligo di presentare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti. I beni in natura apportati devono essere assoggettati alla stima di un esperto nominato dalle parti. 6 Perizia di stima del conferimento Nella procedura di conferimento in natura assume rilievo centrale la stima dei beni conferiti ad opera del perito nominato dal Tribunale (Spa) o dalle parti (Srl). Scopo della stima è stabilire il valore massimo di iscrizione attribuibile ai beni conferiti nel patrimonio della conferitaria, e quindi del corrispondente aumento di capitale proprio (sociale ed eventualmente fondo sovrapprezzo). 7 Contenuto della perizia di stima del conferimento La perizia deve contenere - la descrizione dei beni conferiti - i criteri di valutazione - l’attestazione che il valore (“effettivo”) dei beni è almeno pari a quello ad essi attribuibile ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovraprezzo. 8 Revisione della stima del conferimento I criteri di valutazione non sono indicati dalla legge, possono e devono quindi essere desunti dalla dottrina economico-aziendale e dalla buona pratica professionale. Le parti possono assegnare ai beni conferiti un valore inferiore a quello massimo determinato nella stima peritale. Il valore corrente dei beni conferiti non può essere inferiore al valore attribuito al 9 corrispondente aumento di capitale. Revisione della stima del conferimento La revisione da parte degli amministratori della Spa non è un controllo tecnico della stima, ma un suo adeguamento alle modifiche intervenute tra la data della perizia e quella del trasferimento dei beni alla conferitaria. Gli amministratori perciò non sono liberi di scegliere criteri di valutazione diversi da quelli già applicati dal perito ufficiale. 10 Effetti della revisione della stima del conferimento Qualora il valore del conferimento venga ridotto rispetto a quello della stima, il conferente può 1.versare il conguaglio in denaro, mantenendo la quota già concordata di partecipazione; 2. può recedere dalla società, ottenendo la restituzione di quanto già trasferito; 3. può accettare una quota di partecipazione alla società minore di quella già concordata. 11 Effetti della revisione della stima del conferimento Nel caso 1 il capitale proprio della conferitaria rimane inalterato. Nei casi 2 e 3 il capitale proprio della conferitaria dovrà essere ridotto proporzionalmente. 12 Stima del conferimento La stima è prevista dal CC - a motivo della particolare natura del corrispettivo dell’apporto (quote di capitale della conferitaria) - per garantire che al capitale sottoscritto dal conferente ed a lui attribuito corrispondano beni di adeguato valore 13 Stima del conferimento Occorre chiedersi quali metodi di determinazione del capitale economico siano più rispondenti alle finalità che la legge assegna alla stima peritale del conferimento d’azienda. Infatti, pur non essendo più esplicitamente prevista, la valutazione analitica dei beni conferiti rimane necessaria, ai fini della loro iscrizione nella contabilità della conferitaria. 14 Stima del conferimento Il valore di stima rappresenta il valore massimo attribuibile al conferimento: se si ritenesse applicabile solo la valutazione analitica dei beni apportati (metodo patrimoniale semplice o complesso) si avrebbero casi di aziende con basso valore patrimoniale, ma con valore di scambio potenziale (su base reddituale) assai elevato, che non potrebbero essere oggetto di conferimento. 15 Stima del conferimento Con le modifiche apportate di recente alle norme in materia risulta pienamente rispondente alla ratio legis la valutazione del conferimento di azienda basata sulla nozione di capitale economico anziché quella basata sui valori di realizzo diretto dei singoli beni (ritenuta coerente con la normativa previgente). 16 Stima del conferimento La dottrina aziendalistica e buona parte di quella giuridica indicano la congiunta considerazione degli aspetti patrimoniali e di quelli economici come valido orientamento alla stima dell’azienda conferita. 17 Stima del conferimento Si suggerisce perciò di attribuire due distinti valori alla stessa combinazione produttiva - un primo valore derivante dall’applicazione del metodo reddituale o finanziario più idoneo al caso in esame - un secondo valore derivante dall’applicazione del metodo patrimoniale - la differenza tra i due valori sarà attribuita al bene patrimoniale intangibile avviamento. 18 Stima del conferimento Si è discusso se nella determinazione del capitale economico (primo valore della procedura di stima) - si debbano considerare gli effetti dell’integrazione dell’azienda apportata nella conferitaria - oppure si debba procedere sulla base dell’ipotesi di autonomo funzionamento della conferita (stand alone). 19 Stima del conferimento La valutazione stand alone è ritenuta soluzione coerente con lo scopo della stima, cioè la delimitazione del valore attribuibile all’aumento di capitale la cui contropartita è l’azienda oggetto del conferimento. Una diversa soluzione avrebbe l’effetto di attribuire all’avviamento un valore basato su elementi estranei a tale azienda (si avrebbe un valore potenziale di capitale economico). 20 Stima della conferitaria Il conferimento può avvenire - in una società di nuova costituzione (in corrispondenza della formazione del capitale) - in una società preesistente (in corrispondenza di un aumento del capitale). In questo secondo caso anche alla conferitaria deve essere attribuito un valore. 21 Stima della conferitaria Scopo della valutazione della conferitaria è la garanzia che i “vecchi soci”, esclusi dal diritto d’opzione in presenza di un aumento di capitale in natura, vedano non modificati i loro diritti patrimoniali a seguito dell’ingresso di “nuovi soci”. Con il conferimento devono mantenersi i rapporti patrimoniali preesistenti, individuati dal rapporto tra i valori effettivi delle aziende prima del conferimento. 22 Stima della conferitaria Al conferente devono essere attribuite quote di capitale sociale tali da non diminuire i diritti dei vecchi soci: perciò l’aumento di capitale proprio normalmente è composta da - aumento di capitale sociale - sovrapprezzo d’emissione in modo da ottenere l’effetto previsto. 23 Stima della conferitaria Es. Il capitale sociale della conferitaria è composto da 4.500 azioni di v.n. 2 valore effettivo assoluto relativo conferitaria conferente totale 36.000 60% 24.000 40% 60.000 100% I vecchi soci con capitale sociale di 9.000 hanno diritti su un valore effettivo di 36.000, pari al 60% del valore del capitale dopo il conferimento. 24 Stima della conferitaria Se al conferente venissero attribuite azioni per un importo pari al valore del conferimento si verificherebbe la seguente situazione Partecipazioni nella soc. B Valore assoluto Vecchi soci Nuovi soci totale 9.000 24.000 33.000 Valore relativo 27,3% 72,7% 100% 25 Stima della conferitaria Al conferente devono essere attribuite tante azioni che rappresentino il 40% del capitale sociale totale dopo il conferimento; la differenza tra valore attribuito al conferimento e aumento di capitale sociale costituisce sovrapprezzo azioni. 26 Stima della conferitaria Capitale sociale totale = 9.000 * 100 / 60 = 15.000 Aumento di capitale sociale = 15.000 – 9.000 = 6.000 Azioni da attribuire al conferente = 6.000 / 2 = 3.000 Valore dell’apporto = 24.000 Prezzo di 1 azione = 24.000 / 3.000 = 8 Sovraprezzo 1 azione = 8 – 2 = 6 Aumento capitale sociale = 6.000 Sovraprezzo azioni = 18.000 27 Stima della conferitaria In questo modo dopo l’aumento di capitale con sovraprezzo si presenta la seguente situazione Partecipazioni nella soc. B Valore assoluto Vecchi soci Nuovi soci totale 9.000 6.000 15.000 Valore relativo 60% 40% 100% I rapporti tra gruppi di soci sono identici a quelli esistenti prima dell’apporto. 28 Aspetti contabili per il soggetto conferente per la società conferitaria 29 Aspetti contabili per il soggetto conferente I momenti rilevanti sono due: - quello della redazione della perizia di stima; - quello dell’effettivo trasferimento dei beni. Nel primo deve essere rilevata la consistenza patrimoniale, alla data della perizia, del complesso di beni (azienda o ramo) oggetto di conferimento. Nel secondo deve essere rilevato il trasferimento del complesso di beni (azienda o ramo) oggetto di conferimento. 30 Aspetti contabili per il soggetto conferente Al fine di fornire al perito i dati necessari alla stima occorre predisporre una situazione contabile aggiornata alla data stabilita, limitatamente ai beni da conferire. Occorre quindi effettuare, preferibilmente in via extra-contabile, tutti gli assestamenti necessari per ottenere i valori contabili aggiornati all’epoca della stima. 31 Aspetti contabili per il soggetto conferente Al trasferimento occorrere anzitutto rilevare, nella contabilità generale, le scritture di assestamento relative ai beni da trasferire, riferite a questa data. Possono verificarsi (anche in relazione al lasso di tempo intercorrente tra la data di stima e quella di trasferimento) due situazioni : - il valore dei beni tra le due epoche non è variato - il valore dei beni tra le due epoche è variato. 32 Valore dei beni tra le due epoche invariato Dopo gli assestamenti, il conferente rileverà: - la sottoscrizione della partecipazione nella conferitaria al valore di stima (o al diverso valore concordato) - il trasferimento alla conferitaria delle attività e delle passività conferite, stornando i loro valori contabili; - la plusv/minusvalenza eventualmente derivante dalla differenza tra valore della partecipazione e saldo delle attività e passività cedute. 33 Soc. A Situazione patrimoniale dopo gli assestamenti alla data della perizia di stima Valori contabili parziali totali Immobili - Fondo ammortamento immobili 1.800 500 1.300 Impianti - Fondo ammortamento impianti 900 200 700 Crediti vs. clienti 600 Rimanenze 500 Totale attività 3.100 Debiti 1.000 Totale passività 1.000 Patrimonio netto 2.100 34 Es. L’apporto della soc. A nella soc. B viene valutato 4.500, per cui si determina una plusvalenza di 2.400. Valori contabili (all stima) Valori correnti (alla stima) Plus/Minus valenze Immobili 1.300 1.600 + 300 Impianti 700 600 -100 Crediti vs. clienti 600 600 - Rimanenze 500 700 + 200 Avviamento - 2.000 + 2.000 Totale attività 3.100 5.500 + 2.400 Debiti 1.000 1.000 - Totale passività 1.000 1.000 - Patrimonio netto 2.100 4.500 + 2.400 35 Dare Partecipazioni Soc. B Avere 4.500 Soc. B c/conferimento 4.500 Per sottoscrizione capitale soc. B Fondo ammortamento immobili 500 Fondo ammortamento impianti 200 Debiti 1.000 Soc. B c/conferimento 4.500 Immobili 1.800 Impianti 900 Crediti vs. clienti 600 Rimanenze 500 Plusvalenze 2.400 Per conferimento attività e passività alla soc. B 36 Valore dei beni tra le due epoche variato Il valore contabile dei beni alla data dell’effettivo trasferimento può essere > del valore alla data della stima < del valore alla data della stima. Nel primo caso la differenza darà luogo al pagamento di un conguaglio in denaro da parte della società conferitaria. Nel secondo caso sarà il soggetto conferente a dover liberare con un conguaglio in denaro la quota di capitale rimasta scoperta. 37 Valore dei beni tra le due epoche variato Nelle scritture del trasferimento, oltre alle partite contabili già viste nel caso di assenza di variazione del valore dei beni, si aggiunge il conguaglio a credito o a debito verso la società conferitaria. 38 Es. L’apporto della soc. A nella soc. B viene definitivamente valutato 4.650, mentre il capitale sottoscritto era di 4.500; ne deriva un conguaglio a favore del conferente di 150. Valori contabili al trasferimento Valori correnti Plus/Minus al trasferimento valenze Immobili 1.300 1.600 + 300 Impianti 700 600 -100 Crediti vs. clienti 800 800 - Rimanenze 500 700 + 200 Avviamento - 2.000 + 2.000 Totale attività 3.300 5.700 + 2.400 Debiti 1.050 1.050 - Totale passività 1.050 1.050 - Patrimonio netto 2.250 4.650 + 2.400 39 Dare Partecipazioni Soc. B Avere 4.500 Soc. B c/conferimento 4.500 Per sottoscrizione capitale soc. B Fondo ammortamento immobili 500 Fondo ammortamento impianti 200 Debiti 1.050 Soc. B c/conferimento 4.500 Soc. B c/conguaglio 150 Immobili 1.800 Impianti 900 Crediti vs. clienti 800 Rimanenze 500 Plusvalenze Per conferimento attività e passività alla soc. B 2.400 40 Aspetti contabili per la società conferitaria Anche in questo caso due soni i momenti contabilmente rilevanti: - quello dell’aumento di capitale, alla sottoscrizione da parte del soggetto conferente; - quello dell’effettiva acquisizione dei beni ogggetto di conferimento. 41 Aumento di capitale della società conferitaria Abbiamo due diverse situazioni, a seconda che la conferitaria - sia una società di nuova costituzione - sia una società già operante. Nel primo caso l’aumento di capitale va tutto imputato a capitale sociale. Nel secondo caso può essere necessario imputare l’aumento di capitale - in parte a capitale sociale - in parte a svovraprezzo azioni (o quote). 42 Aspetti contabili per la società conferitaria La società conferitaria rileverà - le attività e le passività oggetto del conferimento al valore corrente - l’avviamento qualora il valore del capitale sia maggiore del saldo tra i valori correnti delle attività e delle passività acquisite con il conferimento. 43 Scritture contabili della società conferitaria Dare Soc. A c/conferimento Avere 4.500 Capitale sociale 4.500 Sottoscrizione capitale socile Immobili 1.600 Impianti 600 Crediti vs. clienti 600 Merci c/acquisti 700 Avviamento 2.000 Debiti 1.000 Soc. A c/conferimento 4.500 Per acquisto attività e passività della soc.. A 44 Aumento del capitale con sovraprezzo Quando il conferimento è rivolto ad una società già operante può essere necessario determinare l’aumento di capitale nelle due parti da imputare a capitale sociale ed a sovraprezzo. 45 Aumento del capitale con sovraprezzo Valore effettivo assoluto relativo conferitaria conferente totale 18.000 80% 4.500 20% 22.500 100% Il capitale sociale della conferitaria è composto da 3.000 azioni di v.n. 2 46 Aumento del capitale con sovraprezzo Capitale sociale totale = 6.000 * 100 / 80 = 7.500 Aumento di capitale sociale = 7.500 – 6.000 = 1.500 Azioni da attribuire al conferente = 1.500 / 2 = 750 Valore dell’apporto = 4.500 Prezzo di 1 azione = 4.500 / 750 = 6 Sovraprezzo 1 azione = 6 – 2 = 4 Aumento capitale sociale = 1.500 Sovraprezzo azioni = 3.000 47 Scritture contabili della società conferitaria Dare Soc. A c/conferimento Avere 4.500 Capitale sociale 1.500 Sovraprezzo azioni 3.000 Sottoscrizione capitale sociale Immobili 1.600 Impianti 600 Crediti vs. clienti 600 Merci c/acquisti 700 Avviamento 2.000 Debiti 1.000 Soc. A c/conferimento 4.500 Per acquisto attività e passività della soc.. A 48 Aumento di capitale con sovraprezzo Situazione dopo il conferimento della soc. A nella soc. B. Partecipazioni nella soc. B Valore assoluto Vecchi soci Nuovi soci totale 6.000 1.500 7.500 Valore relativo 80% 20% 100% I rapporti tra vecchi e nuovi soci sono identici al rapporto tra i valori effettivi delle due aziende prima del conferimento. 49