Atti con forza di legge e
regolamenti dell’Esecutivo
Giancarlo Rando - a.a. 2009-2010
Atti aventi forza di legge
La Costituzione prevede due casi in cui l’esercizio
(non la titolarità) della funzione legislativa spetta al
Governo:
1. decreti legislativi (art. 76 Cost.)
- una legge del Parlamento trasferisce al Governo l’esercizio
della funzione legislativa;
2. decreti legge (art. 77 Cost.)
- il Governo decide nei casi straordinari di necessità e urgenza,
salva successiva conversione in legge del Parlamento.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legislativi
Il procedimento previsto dall’art. 76 Cost. per i
decreti delegati si articola in due fasi nettamente
distinte:
a)
legge di delegazione
b)
decreto legislativo
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Atti aventi forza di legge
Decreti legislativi
a) legge di delegazione (art. 14, l. 400/1988)



legge ordinaria del Parlamento;
approvata con iter legislativo ordinario in
Assemblea (art. 72 c. 4° Cost.);
è sempre ammessa la revoca della delega da parte
del Parlamento.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legislativi
a) legge di delegazione
 Contenuti necessari (art 76 Cost.):
 oggetto
 principi e criteri direttivi
 limitazione temporale.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legislativi
b) decreto delegato (art. 14, l. 400/1988)
 fonte primaria del diritto;
 subordinato alla legge di delegazione, nei limiti di
quanto previsto dalla Costituzione;
 deliberato dal Consiglio dei ministri;
 emanato con dPR;
 emanato con la denominazione “decreto legislativo”;
preceduto da un preambolo.
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Atti aventi forza di legge
Testi unici
 Raccolgono e ordinano materiali legislativi anteriori,
collegati da omogeneità di materia, ma emanati in tempi
diversi.
 Rispondono non ad un’esigenza di nuova produzione
legislativa, ma di chiarificazione e organizzazione di
materiale già esistente.
 Classificazione:
a) testi unici meramente compilativi
b) testi unici innovativi.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legge (art. 77 Cost.)
 Presupposti:
casi straordinari di necessità e urgenza.
 Procedura:
1. emanazione del decreto legge;
2. approvazione della legge di conversione da parte
del Parlamento;
3. perdita di efficacia del decreto non convertito.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legge
1. Procedura di emanazione del decreto legge (art.
15, l. 400/1988)
a) deliberazione del Consiglio dei ministri;
b) emanazione con dPR;
c) pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
 entrata in vigore immediata del decreto (non c’è vacatio)
 decorrenza del termine di 60 giorni per la conversione
 conclusione della fase di formazione del decreto e inizio di
quella della conversione;
d) presentazione del decreto alle Camere.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legge
2. Legge di conversione
a) legge ordinaria del Parlamento;
b) per la sua approvazione le Camere, anche se
sciolte, devono riunirsi entro 5 giorni dalla
presentazione (art. 77 c. 2° Cost.);
c) si compone di un articolo: “è convertito in legge
il decreto
legge …”;
d) può comunque modificare il decreto.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legge
3. Perdita di efficacia del decreto non convertito
(art. 77 c. 3° Cost.):
 “I decreti perdono efficacia fin dall’inizio se non
sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro
pubblicazione”.
 Perdita di efficacia ex tunc (dall’origine)
“Le Camere possono regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legge
Reiterazione
Approvazione di un decreto legge identico o di
contenuto analogo a quello di un decreto decaduto
 prassi assai diffusa sino al 1996;
 dichiarata incostituzionale con la sent. n. 360 del 1996, a
meno che:
 il decreto reiterato non si basi su nuovi
presupposti
di necessità e urgenza
 le nuove disposizioni siano diverse da quelle
contenute nel decreto non reiterato.
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Atti aventi forza di legge
Decreti legge
Responsabilità del Governo per mancata conversione:
a) responsabilità politica ex art. 94 Cost.;
b) responsabilità ministeriale ex art. 96 Cost.;
c) responsabilità dei Ministri per danno erariale;
d) responsabilità civile dei ministri, quando il decreto
legge non convertito abbia determinato un danno
ingiusto (art. 2043 c.c.).
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Regolamenti governativi
 Fonte del diritto secondaria
 Fondamento costituzionale:
– sino al 2001 art. 87, c. 5, Cost.
– adesso anche art. 117, c. 6, Cost.
 Fondamento legislativo:
– preleggi: artt. 3 e 4
– art. 17 della l. 400 del 1988
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Regolamenti governativi e ministeriali
Fondamento legale
 Regolamenti del Governo: art. 17, l. 400/88
 Reg. dei Ministri o di autorità sottordinate
al Ministro: si fondano su singole leggi
ordinarie e non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti del
Governo (art. 17, c. 3, l. 400/88)
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Regolamenti governativi
Procedimento
 Proposta di uno o più Ministri
 Parere obbligatorio ma non vincolante del
Consiglio di Stato
 Delibera del Consiglio dei ministri
 Emanazione come d.P.R.
 Visto e registrazione Corte dei Conti
 Pubblicazione in G.U.
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Regolamenti ministeriali
Procedimento
 Emanazione da parte del Ministro come
D.M.
 Previo parere Consiglio di Stato
 Comunicazione al Presidente del Consiglio
(può sospenderli o provocare una
deliberazione del Consiglio dei Ministri)
 Controllo Corte dei Conti
 Pubblicazione in G.U.
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Regolamenti governativi
Tipologia
Art. 17, c. 1, l. 400/1988:




Esecuzione
Attuazione
Indipendenti
Organizzazione
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Regolamenti governativi
Regolamenti di esecuzione
 Norme che assicurano l’operatività della
legge e degli atti con forza di legge e, ora,
dei regolamenti comunitari
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Regolamenti governativi
Regolamenti d’attuazione
 Sono adottati per l’attuazione e l’integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi (non dei
decreti legge) recanti norme di principio
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Regolamenti governativi
Regolamenti indipendenti
 Sono emanati nelle materie in cui si ha una
lacuna non coperta dalla legge o da atti
aventi forza di legge e non è prevista una
riserva di legge
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Regolamenti governativi
Regolamenti di organizzazione
 Servono per dare la disciplina organizzativa
della P.A.
 Esiste in materia una riserva di legge
relativa cui si accompagna ora il c. 4-bis
dell’art. 17 l. 400/1988 che delegifica la
disciplina del settore
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Regolamenti governativi
Regolamenti delegati
 Scopo: delegificazione di materie non coperte da
riserva di legge assoluta
 La legge stabilisce “le norme generali regolatrici
della materia” e dispone l’abrogazione delle norme
legislative precedenti facendo decorrere l’effetto
abrogativo dalla data di entrata in vigore del
regolamento (c. 2, art. 17, l. 400/1988)
 In seguito la materia è disciplinata dal
regolamento
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