la scuola
Gelmini – Tremonti
(Brunetta)
Non solo grembiulini…
“Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate l’ignoranza”
Derek Bok (Presidente emerito dell’Università di Harvard)
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1 settembre 2008
DECRETO-LEGGE n. 137
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di
insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi
costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del
comportamento degli studenti nell’ambito della comunità scolastica, reintrodurre
la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare
la normativa regolamentare all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola
primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare
il valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione
primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di
specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto
2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
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Un passo indietro
È vero che la scuola italiana
è troppo costosa e funziona
male?
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Alcuni dati economici
“Se pensate che l’istruzione sia costosa,
provate l’ignoranza”
Derek Bok (Presidente emerito dell’Università di Harvard)
OCSE (OECD)
Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico
Rapporto sull’Educazione
Settembre 2008
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Spesa pubblica totale del paese
in relazione al PIL
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Dati 2005
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Spesa pubblica dedicata
all’istruzione
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Investimento in educazione in rapporto al PIL
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Dati 2005
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Spesa per il personale
in rapporto alla spesa per la scuola
8
6
% PIL
Dati 2005
media
OCSE
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2
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Ma i risultati della nostra scuola sono
tanto scadenti?
I risultati PISA OCSE 2007 confermano che in tali prove i nostri studenti
15enni mostrano competenze più basse degli studenti di molti altri paesi.
Non c’è da stupirsi di questi risultati se si considera che solo il 54% dei
genitori di tali alunni possiede un diploma (meno di noi solo Portogallo e
Turchia, ma la gran parte dei paesi più sviluppati viaggia su percentuali
dell’80-90%). Non c’è da stupirsi neppure del fatto che i risultati peggiori
si evidenziano in matematica e in scienze, vista la scarsa attenzione alle
tematiche scientifiche presente nel nostro paese e al basso numero di
laureati in tali discipline.
La ricerca mostra però che, depurando il dato dalle differenze
culturali dei genitori, i nostri studenti raggiungono risultati pari a
quelli di Francia e Germania e migliori di quelli di Svezia e Stati
Uniti.
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Ma i risultati della nostra scuola sono
tanto scadenti?
Il nostro sistema mostra poi anche dei pregi: infatti tutti i dati dimostrano che la
nostra scuola ha uno dei più piccoli tassi di variazione nei risultati scolastici e
che è il paese con in assoluto il minor tasso di variazione nei risultati all’interno
della stessa scuola. Il nostro sistema scolastico tende anche a favorire gli
studenti provenienti da ceti meno abbienti, che sono meno penalizzati che in
molti altri paesi.
I nostri punti deboli sono le differenze nei risultati che dipendono fortemente dalla
tipologia di scuola (la differenza fra i risultati dei liceali e quelli degli studenti dei
professionali è di oltre 100 punti) e dalla collocazione geografica, che vede i
risultati degli studenti delle regioni del nord in linea con quelli dei paesi più
avanzati, ma di ben 100 punti migliori di quelli del sud.
Altro punto debole è il numero molto basso di studenti che raggiungono risultati
eccellenti.
Preoccupa inoltre il peggioramento dei risultati dal 2000 al 2006.
Gli studenti della scuola statale ottengono risultati decisamente (di 30
punti) migliori di quelli della scuola privata.
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Ma i risultati della nostra scuola sono
tanto scadenti?
• Livello IV elementare
• Indagine PIRLS su 45 paesi: punteggio medio 500
• Risultato Italia: 551 (7° posto)
• Distribuzione
abbastanza
omogenea
fra
macroaree geografiche (tutte sopra la media)
le
• Paese con differenza minore fra maschi e femmine
• Miglioramento significativo vs 2001, sia nella
capacità di ricevere informazioni e trarne deduzioni,
sia nella capacità di integrare, interpretare, valutare
informazioni e concetti
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E quindi?
Perché la decretazione
d’urgenza?
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Decreto Brunetta e DPEF
Il 6 agosto 2008 viene convertito in legge il
decreto 112 del 25 giugno 2008 (noto come
Decreto Brunetta). In esso, in accordo con il
Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria (DPEF), è previsto un risparmio di
8 miliardi nel sistema istruzione.
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COME SI FANNO A
RISPARMIARE 8 MILIARDI
DI EURO IN TRE ANNI?
L’art. 64 della legge n. 133 prevede la riduzione
di 87.400 posti per il personale docente e di
44.500 posti per il personale ATA.
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Art. 64 Legge 133 06/08/2008
Art. 64 Legge 133 06/08/2008
Art. 64 Legge 133 06/08/2008
Art. 64 Legge 133 06/08/2008
Art. 64 Legge 133 06/08/2008
COME SI FANNO A
GIUSTIFICARE 132.000
TAGLI DI ORGANICO?
A questo punto entra in gioco il
Ministro della Pubblica Istruzione
MARIASTELLA GELMINI
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Decreto-Legge n. 137
del 1 settembre 2008
Art. 1. - Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, …, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell’ambito delle aree … . Iniziative analoghe sono
avviate nella scuola dell’infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale,
definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo
studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria
e speciale.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
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Art. 2.
Valutazione del comportamento degli
studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, …, in sede di scrutinio
intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori
della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato
per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi
28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al
finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in
sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive
dei medesimi …;
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Art. 2.
Valutazione del comportamento degli
studenti
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto
numerico espresso in decimi .
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo
del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri
per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al
voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del
presente articolo.
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Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli
studenti
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e
illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione
raggiunto dall’alunno.
1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta
all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite
nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
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Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico
degli studenti
3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe
successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli
studenti che hanno ottenuto con decisione assunta a maggioranza
dal consiglio di classe un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline.
4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, è abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli studenti tenendo conto anche
dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli
alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del
presente articolo.
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Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto
che le istituzioni scolastiche della scuola primaria
costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e
funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla
domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del temposcuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico
dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
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Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui
all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica
degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del
presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta
verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2
del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via
transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle
istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese
disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1,
resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in
ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire
dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo
scolastico.
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Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di
testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato
il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di
eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente
disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze,
l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i
successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei
competenti organi scolastici, concernenti l’adozione dei libri di testo
siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di graduatorie ad
esaurimento)
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e
607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno
frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
(SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati
nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda,
nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai
titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione
spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo
corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle
classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso
77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti
nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi
quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione
relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è
disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
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Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della
formazione primaria
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all’insegnamento, nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a
seconda dell’indirizzo prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che
hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della
formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in
vigore del presente decreto.
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Art. 7.
Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole scuole universitarie di
specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare
tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo,
che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per
l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro
la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente
successiva al concorso espletato.».
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Art. 7-bis.
Provvedimenti per la sicurezza delle scuole
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo
non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno
delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque
maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai
finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986
n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4,
della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i
quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio
2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere,
ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i
contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla
regione territorialmente competente.
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Art. 7-bis.
Provvedimenti per la sicurezza delle scuole
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le
relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di
opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla
mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la
sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della
pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi
dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale
riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4
commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti
possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le
medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due
anni dall‘’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilità di
eseguire le opere.
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Art. 7-bis.
Provvedimenti per la sicurezza delle scuole
5. Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che
definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in
sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che
presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica.
Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati
d’intesa con la predetta Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti
destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al
comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse
disponibili, d’intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la
predetta Conferenza unificata.
7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa
verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
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Art. 8.
Norme finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Ma il Decreto non è
sufficiente:
gli 8 articoli del Decreto da soli non
bastano a delineare le modalità
operative dei tagli e dei risparmi e a
delineare il “progetto” di scuola
che si profila per il futuro.
È necessario…
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…un Piano programmatico.
Per raggiungere l’obiettivo i ministri
Tremonti e Gelmini hanno
predisposto un Piano
programmatico. Per la realizzazione
del piano saranno pubblicati una
serie di regolamenti che andranno a
modificare:
gli ordinamenti scolastici, i quadri
orario, la rete scolastica e i criteri di
formazione delle classi.
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Modifiche agli
ordinamenti scolastici e
ai quadri orario
Indicazioni nazionali e Indicazioni per il
curricolo
Le Indicazioni nazionali della Moratti relative alla
scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo grado saranno “opportunamente
armonizzate” con le Indicazioni per il curricolo di
Fioroni. I relativi piani di studio, le discipline e i carichi
orario saranno riesaminati ed “essenzializzati”.
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Scuola dell’infanzia
Nella scuola dell’infanzia le attività
potranno svolgersi anche
esclusivamente al mattino e con
un solo docente per sezione.
I risparmi derivanti dall’attuazione di
tale modello permetteranno di aprire
nuove sezioni ed estendere il servizio. I
bambini di età compresa tra 2 e 3 anni
potranno iscriversi in anticipo o
frequentare le “sezioni primavera”.
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Scuola primaria
Nella scuola primaria “va privilegiata ai sensi del
decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, l’attivazione
di classi affidate ad un unico docente e
funzionanti per un orario di 24 ore settimanali”. I
risparmi derivanti dall’attuazione di tale modello
potranno “ridurre l’incidenza degli altri interventi”.
Tenuto conto delle richieste dei genitori e del numero
di insegnanti assegnati le scuole potranno offrire le
organizzazioni previste dalla riforma Moratti: 27 ore
settimanali oppure 27 ore + 3 ore opzionali
facoltative con l’introduzione del “maestro
prevalente”. Potrà esserci un’estensione delle ore di
lezione pari ad un massimo di 10 ore settimanali
comprensive della mensa.
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E l’inglese?
Vi ricordate le tre i?
L’insegnamento della lingua inglese sarà
affidato ad un insegnante di classe
opportunamente specializzato.
Transitoriamente potranno essere utilizzati
fino all’a.s. 2010/2011 insegnanti specialisti
esterni alla classe.
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Scuola secondaria
di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado l’orario
obbligatorio delle lezioni sarà di 29 ore settimanali (ora
32) così come previsto dalla riforma Moratti. Per le
classi a tempo prolungato saranno previste 36 ore
settimanali senza compresenze e con l’obbligo di
svolgimento di attività pomeridiane per almeno tre
giorni a settimana.
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Piani di studio e quadri orario
per i licei
I piani di studio relativi al sistema dei licei della Moratti artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, scienze umane - con l’esclusione del liceo
economico e di quello tecnologico abrogati da Fioroni,
saranno riesaminati per razionalizzarne l’impianto in
termini di massima semplificazione. Saranno rivisti i
quadri orario previsti dalla riforma Moratti. Il carico
orario non potrà superare le 32 ore settimanali per i licei
artistici e i licei coreutici e musicali, mentre non potrà
superare le 30 ore settimanali per tutti gli altri.
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Piani di studio e quadri orario per gli
istituti tecnici e professionali
I piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali
saranno razionalizzati e semplificati.
Il numero di indirizzi dell’istruzione tecnica sarà
ridotto. Per il settore economico gli indirizzi saranno:
amministrazione-finanza-marketing e turismo. Per
quello tecnologico: meccanica-meccatronica-energia,
logistica-trasporti, elettrotecnica-elettronica, informaticatelecomunicazioni, grafica-comunicazione, chimicabiologia,
tessile-abbigliamento-moda,
agricolturaagroindustria, costruzioni-ambiente-territorio.
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Piani di studio e quadri orario per gli
istituti tecnici e professionali
L’istruzione professionale confluirà in quella tecnica
per quanto riguarda gli indirizzi comuni. Per tutti gli altri
indirizzi sarà finalizzata al conseguimento del diploma.
Gli istituti professionali continueranno a rilasciare
qualifiche triennali fino a quando competerà
esclusivamente alle Regioni rilasciare tali titoli.
Per tutti gli istituti tecnici e professionali il carico orario
non potrà superare le 32 ore settimanali.
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Modifiche alla rete
scolastica e ai criteri
per la formazione delle
classi
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Rete scolastica
Il piano di riorganizzazione della rete scolastica prevede la
chiusura di circa 4.200 plessi scolastici che hanno meno di
50 alunni. 700 istituzioni scolastiche che hanno meno di 300
alunni e 1.900 istituzioni scolastiche che hanno tra i 300 e i
500 alunni, ma non sono istituti comprensivi o superiori
oppure non sono situate in territori montani o nelle piccole
isole, verranno accorpate in modo tale che il numero
complessivo degli alunni sia compreso tra 500 e 900, oppure
in deroga, se istituti comprensivi o superiori situati in territori
montani o nelle piccole isole, in modo tale che il numero
complessivo di alunni sia compreso tra 300 e 500. Le Regioni
e gli Enti Locali dovranno programmare interventi di supporto
per quanto riguarda sia i trasporti che l’edilizia scolastica.
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Formazione delle classi
La formazione delle classi dovrà rispettare nuovi criteri
e parametri. Saranno modificati i valori minimi e
massimi per la costituzione delle classi in modo da
incrementare nei prossimi tre anni di un’unità il
rapporto alunni/docenti e dello 0,4 il rapporto
alunni/classi. Le classi iniziali di ciclo saranno costituite
esclusivamente sulla base del numero di alunni iscritti,
procedendo solo successivamente all’assegnazione
degli alunni alle classi secondo le diverse scelte
espresse e nel limite dei posti disponibili.
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Riduzione del
personale docente e
ATA
In tutto 131.900 posti (87.400
docenti + 44.500 ATA).
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Riduzione del personale
docente e ATA
Nell’a.s. 2009/10 saranno tagliati 52.267
posti (42.100 docenti + 15.167 ATA).
Nell’a.s. 2010/11 40.767 posti (25.600
docenti + 15.167 ATA).
Nell’a.s. 2011/2012 33.866 posti (19.700
docenti + 14.166 ATA).
In tutto 131.900 posti (87.400
docenti + 44.500 ATA).
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Personale docente
L’organico di istituto sarà determinato nel rispetto delle
modifiche apportate: agli ordinamenti scolastici, ai
quadri orario, alla rete scolastica e ai criteri per la
formazione delle classi.
Saranno eliminate le compresenze in tutti gli ordini
di scuola.
Tutte le cattedre della scuola secondaria di primo e
secondo grado saranno ricondotte a 18 ore.
Il numero dei posti di sostegno non potrà essere
superiore a 94.000 così come previsto dalla Finanziaria
2008.
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Personale docente
L’art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 prevede il
taglio di 87.400 posti per innalzare di un’unità il rapporto
alunni/docenti: da 8,9 si passerà 9,9 studenti per
docente. Per questo ci saranno circa 800.000 alunni in
esubero.
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Scuola dell’infanzia
Per la scuola dell’infanzia non sono previsti tagli
specifici. La generalizzazione del servizio
dovrebbe
“autofinanziarsi”
attraverso
la
riduzione del personale docente e del tempo
scuola: “maestro unico” e attività solo al
mattino.
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Scuola primaria
L’innalzamento del rapporto alunni/classi dello 0,4, oltre
al sovraffollamento, produrrà la riduzione di 4.867 posti.
Si passerà da 18,69 a 19,09 alunni per classe. Ci
saranno 2.900 classi in meno, cioè circa 55.000 alunni
da ricollocare.
Per circa 100.000 classi su 138.000 l’orario settimanale
sarà ridotto mediamente di 3 ore, in questo modo
saranno tagliati 14.000 posti. Il mantenimento delle
classi a modulo o a tempo pieno dipenderà quindi
dal numero di classi attivate a 24 ore settimanali
con il “maestro unico”.
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Scuola primaria
L’insegnamento della lingua inglese sarà affidato solo
alle insegnanti specializzate, quindi verranno tagliati
tutti gli 11.200 posti delle insegnanti specialiste.
In tutto per la scuola primaria il taglio
sarà di 30.067 posti (13,5%).
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Scuola secondaria
di primo grado
L’innalzamento del rapporto alunni/classi dello 0,4, oltre
al sovraffollamento, produrrà la riduzione di 2.840 posti.
Si passerà da 20,97 a 21,37 alunni per classe. Ci
saranno 1.500 classi in meno, cioè circa 32.000 alunni
da ricollocare.
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Scuola secondaria
di primo grado
Per le 58.000 classi a tempo normale l’orario
settimanale sarà di 29 ore e quindi ridotto di 3
ore, 4 nei corsi bilingue, in questo modo saranno
tagliati 10.600 posti. L’orario settimanale delle
classi a tempo prolungato, 20.000 circa, passerà
a 36 ore settimanali senza compresenze, in
questo modo saranno tagliati 13.600 posti.
16.200 cattedre di lettere saranno ricondotte a 18
ore, in questo modo saranno tagliati 2.700 posti.
In tutto per la scuola secondaria di primo grado
il taglio sarà di 29.740 posti (20%).
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Scuola secondaria
di primo grado
In tutto per la scuola secondaria di
primo grado il taglio sarà di 29.740
posti (20%).
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Scuola secondaria di
secondo grado
L’innalzamento del rapporto alunni/classi dello 0,4, oltre
al sovraffollamento, produrrà la riduzione di 5.093 posti.
Si passerà da 21,59 a 21,99 alunni per classe. Ci
saranno 2.400 classi in meno, cioè circa 52.000 alunni
da ricollocare.
Per 84.000 classi su 118.000 l’orario settimanale sarà
ridotto mediamente di 3 ore, in questo modo saranno
tagliati 14.000 posti.
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Scuola secondaria di
secondo grado
La riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore porterà alla
riduzione di 7.000 posti.
L’organico per le scuole serali sarà calcolato rispetto al
numero di studenti scrutinati al termine dell’anno
scolastico precedente, in questo modo saranno tagliati
1.500 posti.
In tutto per la scuola secondaria di secondo
grado il taglio sarà di 27.593 posti (12,5%).
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Personale ATA
Le modifiche apportate alla rete scolastica ridurranno
“sia il numero delle istituzioni scolastiche che quello
delle sezioni staccate, dei plessi e delle succursali, con
conseguente riduzione del fabbisogno di personale
ATA”. In tutto saranno tagliati 44.500 posti: 700 (6,5%)
DSGA, 10.452 (18,5%) assistenti amministrativi, 3.965
(20,5%) assistenti tecnici e 29.076 (17,8%) collaboratori
scolastici.
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Tabelle dei tagli
Scuola primaria
Personale docente
Innalzamento del rapporto alunni/classe dello
0,40 in 3 anni nella scuola elementare
A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 Totale
Determinazione organico scuola elementare con
il solo orario obbligatorio (24/27 ore settimanali)
Riduzione insegnanti specialisti lingua
inglese scuola primaria
Totale scuola elementare
2.281
1.293
1.293
4.867
10.000
4.000
4.000
3.900
3.300
11.200
16.281
9.193
4.593
30.067
14.000
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Tabelle dei tagli
Scuola secondaria primo grado
Personale docente
Innalzamento del rapporto alunni/classe dello
0,40 in 3 anni nella scuola media
Determinazione organico scuola media con
il solo orario obbligatorio (29 ore settimanali)
A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 Totale
1.332
754
2.840
3.000
13.300
10.600
3.000
11.200
11.354
6.754
29.740
10.300
Riduzione dell’organizzazione e dell’orario
del tempo prolungato nella scuola media
Totale scuola media
754
11.362
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Tabelle dei tagli
Scuola secondaria secondo grado
Personale docente
Innalzamento del rapporto alunni/classe dello
0,40 in 3 anni nella scuola superiore
A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012
2.387
Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella
riconduzione cattedre a 18 ore nella scuola sup.
2.000
Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore
di insegnamento nella scuola superiore
5.000
Revisione ordinamento scuola superiore
3.300
Razionalizzazione dell’organico dei corsi
serali e dei corsi per l’istruzione adulti
1.500
Totale scuola superiore
14.187
1.353
Totale
1.353
5.093
3.000
13.300
5.000
3.700
7.000
11.200
1.500
5.053
8.353
27.593
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Personale ATA
Personale ATA
A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012
DSGA
Totale
239
239
222
700
Assistenti amministrativi
3.562
3.562
3.328
10.452
Assistenti tecnici
1.351
1.351
1.263
3.965
Collaboratori scolastici
9.910
9.910
9.256
29.076
105
105
97
307
Altri profili
Totale personale ATA
15.167
15.167
14.166
44.500
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Tutti i dati riportati sono ricavati da
documenti ufficiali
DPEF – Documento di programmazione economica-finanziaria. Disponibile su:
http://www.governo.it/GovernoAzione/politiche_economiche/dpefopen.pdf
DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università. Disponibile su:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_gelmini/gelmini.pdf
http://www.parlamento.it/leggi/decreti/08137d.htm
Schema di piano programmatico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Disponibile su:
http://www.cislscuola.it/files/PianoProgr_25set_08.pdf
http://www.flcgil.it/content/download/61261/395151/version/1/file/Schema+di+piano+
programmatico+del+Ministero+dell%5C%27Istruzione%2C+dell%5C%27Universit%C
3%A0+e+della+Ricerca+di+concerto+con+il+Ministro+dell%5C%27Economia+e+dell
e+Finanze+in+attuazione+all%5C%27art.+64+della+L.+133-08.pdf
http://www.tuttoscuola.com/ts_news_361-1.pdf
http://www.alpebra.it/Cpds_venezia/Bacheca03/Schema_del_Piano_programmatico_
Gelmini-Tremonti.pdf
Rapporto OCSE, Education at a glance. www.oecd.org/edu/eag2008
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L’ultima novità
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
Art. 3. Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche rientranti nelle competenze delle Regioni e degli Enti
locali.
«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche,
rientranti nelle competenze delle Regioni e degli Enti locali, devono
essere in ogni caso ultimati … già a decorrere dall’anno scolastico
2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno… Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, …, su proposta del Ministro
dell’economia …, di concerto con il Ministro dell’istruzione, …,
sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, diffida le Regioni e
gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti
gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire
il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete
scolastica.
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Discorso pronunciato da
Piero Calamandrei al III Congresso
dell’Associazione a difesa della scuola
nazionale (ADSN), Roma 11 febbraio 1950
[…] Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un
partito al potere, un partito dominante, il quale però
formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la
vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su
Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i
manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata
dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle
scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di
partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto
di essere imparziali. C’è una certa resistenza; in quelle
scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata.
Allora, il partito dominante segue un’altra strada (è tutta
un’ipotesi teorica, intendiamoci).
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Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle,
ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a
favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le
scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le
cure cominciano ad andare a queste scuole private.
Cure di denaro e di privilegi. […] E magari si danno dei
premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a
quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro
figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole
private. A “quelle” scuole private. Gli esami sono più
facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola
privata diventa una scuola privilegiata. Il partito
dominante, non potendo trasformare apertamente le
scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora
le scuole di Stato per dare la prevalenza alle
sue scuole private.
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Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto
che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta.
Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa cucina.
L’operazione si fa in tre modi: (1) ve l’ho già detto:
rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in
malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni.
(2) Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole
private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi
insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per
insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. (3) Dare
alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto.
Dare alle scuole private denaro pubblico!
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PERCHÉ NON RIUSCIRANNO A FERMARCI?
SEMPLICEMENTE PERCHÈ LA
SCUOLA È NOSTRA
La scuola è nostra sempre, ogni giorno.
La scuola è nostra quando ci autotassiamo per
pagarci quello che lo Stato non passa: la carta
igienica e i rotoloni per asciugarsi le mani, le
cartucce per le stampanti del laboratorio di
informatica, la carta per le fotocopie, i biglietti
dell’autobus per raggiungere i musei e le aule
didattiche...
La scuola è nostra quando organizziamo spettacoli
teatrali per raccogliere fondi.
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La scuola è nostra quando organizziamo le feste di
fine anno.
La scuola è nostra quando aiutiamo gli insegnanti a
organizzare i viaggi d’istruzione raccogliendo
preventivi, facendo le prenotazioni.
La scuola è nostra quando nelle assemblee di
classe ci confrontiamo sui contenuti didattici, sui
principi e sugli stili educativi.
La scuola è nostra quando organizziamo le
iniziative per consolidare le relazioni fra i bambini
della classe anche al di fuori della scuola.
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Potremmo continuare, l’elenco è senza fine.
Forse qualcuno ci crede stupide e stupidi, quando
parla di strumentalizzazioni: noi abbiamo capito
benissimo che i nostri figli finiranno la scuola
primaria con le loro maestre, con il tempo pieno, ma
non per questo ci sentiamo “tagliati fuori”.
Abbiamo assaporato che cosa vuole dire una buona
scuola, al passo con i tempi, una scuola in cui i
nostri figli vanno volentieri e che apre loro la mente,
che insegna loro a confrontarsi su tutto, a
comprendere e rispettare le diversità, a essere attivi,
propositivi, critici, una scuola in cui c’è il tempo per
essere guardati e ascoltati.
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Vogliamo che anche chi verrà dopo abbia queste
opportunità.
E capiamo anche che se “lassù” intendono
riformare la scuola in questo modo, a suon di
decreti di fine stagione nel nome dei tagli e del
risparmio, l’intero futuro scolastico dei nostri figli è
a rischio.
Il loro futuro è nelle nostre mani e noi lo
difenderemo con tutte le capacità e possibilità che
abbiamo.
I genitori dell’assemblea permanente delle XXI
Aprile, Bologna, 29/09/2008
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