Provincia di Reggio Emilia
LO SPORTELLO UNICO PER
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
D.L. n. 112/2008 convertito nella
Legge n. 133/2008
Monica Lombini - Carlo Apponi
Reggio Emilia 11 giugno 2009
LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
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SUAP: art. 38, l. 133/08
Per garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’art. 41
(L’iniziativa economica privata è libera) della Costituzione, l’avvio di
attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è
tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o
dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
Le disposizioni dell’art. 38 della l. n. 133/2008 attengono ai livelli
essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e
sociali ed omogenee condizioni per l’efficienza del mercato e la
concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi
dell’art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettere:
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, e
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane
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SUAP: art. 38, l. 133/08
Il Comitato per la semplificazione di cui alla l. n. 80/2006 (che svolge
attività di indirizzo e di guida strategica delle politiche di semplificazione
e di qualità della regolazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro da lui delegato. Possono essere invitati a
partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della discussione,
altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e
delle associazioni di categoria) predispone:
• un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale
partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a
diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni
pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto
di “iniziativa economica privata libera” attraverso gli strumenti di
semplificazione di cui all’art. 38 della l. 133/2008.
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SUAP: art. 38, l. 133/08
Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, c. 2, della l. n. 400/1988,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive
in base ai seguenti principi e criteri:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti
privati (Agenzia per le imprese) e dall’art. 9 del d.l. n. 7/2007, convertito
dalla l. n. 40/2007 (Comunicazione unica); lo sportello unico costituisce
l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una
risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni
comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 14-quater , c. 3, della l. n. 241/1990;
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SUAP: art. 38, l. 133/08
PUNTI DI ACCESSO PER L’IMPRENDITORE (art. 38, c. 3, lett. a))
Registro Imprese (RI)
accesso per la
comunicazione unica
CRITICITA’:
IMPRENDITORE
Lo Sportello Unico
(SUAP) costituisce
l’unico punto di accesso
DIFFICOLTA’ DI
COORDINAMENTO
TRA LE
STRUTTURE
Agenzia per le
Imprese (API)
istruttoria e rilascio
della dichiarazione di
conformità
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SUAP: art. 38, l. 133/08
a.bis) viene assicurato, anche attraverso
apposite misure telematiche, il collegamento
tra le attività relative alla costituzione
dell’impresa di cui alla comunicazione unica
disciplinata dall’art. 9 del d.l. n. 7/2007,
convertito dalla l. n. 40/2007 e le attività
relative alla attività produttiva di cui alla
precedente lettera a).
7
SUAP: art. 38, l. 133/08
MISURE TELEMATICHE (art. 38, c. 3, lett. a) bis)
IMPRENDITORE
REGISTRO
IMPRESE (RI)
SPORTELLO UNICO
(SUAP)
CRITICITA’:
MANCANZA
DEI MEZZI
NECESSARI
PER
L’UTILIZZO
DELLA
TELEMATICA
AGENZIA PER LE
IMPRESE (API)
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SUAP: art. 38, l. 133/08
c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il
trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di
impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati
(«Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito
positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformità che costituisce titolo autorizzatorio per
l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti
che comportino attività discrezionale da parte
dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
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SUAP: art. 38, l. 133/08
AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c))
Lo Sportello Unico (SUAP) può
affidare l’istruttoria alla
Attesta la
sussistenza dei
requisiti previsti
dalla normativa per
la realizzazione, la
trasformazione, il
trasferimento e la
cessazione
dell’esercizio
dell’attività di
impresa
AGENZIA PER LE IMPRESE
(Soggetto privato accreditato)
I procedimenti
comportano attività
discrezionali da
parte della P.A.?
SI
Svolgimento di attività
istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico
NO
A
CRITICITA’:
POSSIBILITA’ DI
VALUTARE
DOCUMENTAZIONE
DEL COMUNE
CRITICITA’:
DEFINIRE LE
MODALITA’ DI
ACCREDITAMENTO
(Regolamento: art. 38, c. 4)
CRITICITA’:
INDIVIDUARE I
PROCEDIMENTI
DISCREZIONALI O
DEFINIRE LA
DISCREZIONALITA’
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SUAP: art. 38, l. 133/08
AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c))
A
SI
Istruttoria
con esito
positivo?
NO
Viene
rilasciata
all’imprenditore
la
Dichiarazione di conformità che costituisce
titolo
autorizzatorio
per
l’esercizio
dell’attività
Copia della Dichiarazione di conformità va
consegnata al SUAP, agli enti competenti per i
controlli (Asl, Arpa ecc.), agli enti certificatori
(art. 30, d.l. n. 112/2008)
DINIEGO
CRITICITA’:
EVITARE
SOVRAPPOSIZIONI
SUAP: art. 38, l. 133/08
d) i comuni che non hanno istituito lo
sportello unico, ovvero il cui sportello
unico non risponde ai requisiti di cui alla
lettera a), esercitano le funzioni relative
allo sportello unico, delegandole alle
camere di commercio le quali mettono a
disposizione il portale «impresa.gov» che
assume
la
denominazione
di
«impresainungiorno»;
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SUAP: art. 38, l. 133/08
ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO (art. 38, c. 3, lett. d))
START
CRITICITA’:
NO
DEFINIRE BENE I
COMPITI DELL’ANCI
E DELLE CCIAA E LE
SPECIFICHE DEL
PORTALE
I Comuni non hanno
istituito il SUAP o non
risponde ai requisiti di
cui alla lettera a)?
SI
OK
Delegano le funzioni del SUAP alle CCIAA le
quali mettono a disposizione il portale
“impresa.gov” che assume la denominazione di
“impresainungiorno”, prevedendo forme di
gestione congiunta con l’ANCI
SUAP: art. 38, l. 133/08
b) le disposizioni si applicano sia per
l’espletamento delle procedure e
delle formalità per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva del
Consiglio e del Parlamento europeo
del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per
la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi;
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SUAP: art. 38, l. 133/08
Direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva servizi)
Gli Stati membri provvedono (entro il 28/12/2009) affinché i prestatori e/o i
destinatari possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i
punti di contatto denominati sportelli unici:
a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività
di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad
ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le
domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad
organismi o ordini ovvero associazioni professionali (art. 6);
b) le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle attività di
servizi (art. 6);
c) agevolmente prendere conoscenza delle informazioni necessarie allo
svolgimento della loro attività (art. 7);
d) con facilità, a distanza e per via elettronica, le procedure e le formalità
relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio (art. 8).
15
SUAP: art. 38, l. 133/08
e) l’attività di impresa può essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attività allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta
che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In
caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14quinquies della l. n. 241/1990 e s. m.;
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 38, l. 133/08
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le altre amministrazioni per
pronunciarsi
sulle
questioni
di
loro
competenza,
l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il
procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il
caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali
danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 38, c. 4, l. 133/08
Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’art. 17, c. 2, della
legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa e
previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo n. 281/1997, e successive modificazioni, sono
stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dell’Agenzie
per le Imprese, le forme di vigilanza sui soggetti stessi,
eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema
camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche
informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è
sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati,
secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
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LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 3, c. 4, l. 133/08
L’accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione è finalizzato a garantire la
competenza di questi Operatori e quindi il valore e la credibilità dei risultati delle valutazioni di
conformità da essi effettuate.
Tale accreditamento si è affermato, soprattutto, grazie all’esplosione dell’approccio sistemico alla
qualità (certificazioni ISO 9000), ma ha accompagnato efficacemente anche lo sviluppo delle altre
forme di valutazione della conformità (certificazioni di prodotto e personale, ispezioni).
L’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione in Italia è svolta da
SINCERT - Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione,
Associazione privata senza fini di lucro fondata nel 1991.
Ad oggi SINCERT ha reso operativi i seguenti schemi di accreditamento:
• Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9000 e affini) (SGQ)
• Certificazioni di sistemi di gestione ambientale (SGA)
• Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR)
• Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SSI)
• Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM)
• Certificazioni di prodotti (PRD)
• Certificazioni di personale (PRS)
• Ispezioni (ISP)
• Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP)
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La Comunicazione Unica:
art. 9, L. 40/2007
20
Comunicazione Unica: art. 9, L. 40/2007
Agenzia
Entrate
Comunicazione tra
Enti (PEC o altri sistemi a norma)
Impresa,
Intermediario,
Cittadino
Registro Imprese
INPS
Rete P.A.
Internet
INAIL
Ricevute Enti
(via PEC)
Ricevuta per
avvio attività
(via PEC)
21
I requisiti per l’impresa
Stazione di
lavoro
Pacchetti
gratuiti di
modulistica
informatica
Smart-card/CNS/CIE
Internet
Sistema di pagamento
imposte/diritti: Carta di credito o
Internet banking
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Il funzionamento della PEC
PEC è una speciale posta elettronica, funzionante
su strumenti tradizionali come MS Outlook o
Mozilla, in più:
• Il Provider del servizio deve essere iscritto al
registro del CNIPA
• Ogni messaggio è accompagnato da ricevute che
garantiscono le consegne
• Il messaggio è mantenuto integro dalla firma
digitale del Provider
• La data e ora di invio e ricezione sono garantite
dalla marcatura temporale
23
LO SPORTELLO
UNICO NELLA
REGIONE SARDEGNA:
L.R. 3/2008
24
IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA
Ambito di applicazione
Il procedimento si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi
alle attività economiche produttive di beni e servizi e a tutti i
procedimenti
amministrativi
inerenti
la
realizzazione,
l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la
rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi”
rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di
un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali,
di somministrazione, le attività economiche svolte in forma
artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico
ricettive e l'edilizia, compresa l'edilizia ad uso residenziale.
25
IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA
La presentazione della dichiarazione autocertificativa determina, in
base ai presupposti disciplinati dalla presente legge, rispettivamente:
a) l'immediato avvio dell'intervento;
b) l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio
dell'intervento.
La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati
progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla
normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità:
a) dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito
di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando
la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali;
b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale
conformità comporta valutazioni discrezionali.
26
IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA
Nei casi in cui la verifica di conformità comporta
valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità,
o le parti di essa riferibili al campo tecnico in cui è prevista
la discrezionalità, devono essere redatte da un ente tecnico
accreditato.
Sono enti tecnici accreditati soggetti e gli organismi
pubblici o privati la cui qualifica di Ente tecnico
accreditato è stata riconosciuta dagli Enti firmatari degli
Accordi Multilaterali di Mutuo riconoscimento (MLA),
stipulati nell'ambito delle organizzazioni EA (European
Cooperation for Accreditation), IAF (International
Accreditation Forum) ed ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).
27
IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA
Immediato avvio dell’intervento
Ti
Ti+2gg
Ti+7gg
Trasmissione via telematica
Uffici comunali ed Enti terzi
Ti+15gg
Eventuale richiesta
integrazione
documentazione
Ti+20gg
Eventuale riunione
per chiarimenti sul
progetto presentato
AVVIO
DELL’INTERVENTO
Dichiarazione autocertificativa corredata di tutti i documenti da presentare in una delle seguenti modalità:
1. presentazione allo sportello di un Cd-rom o DVD, non riscrivibili, recante sul supporto la firma autografa
dell'interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite pennarello indelebile.
2. invio della documentazione firmata tramite firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata;
3. inserimento della documentazione firmata tramite firma digitale nel sito web regionale del SUAP.
È ammessa la presentazione di non più di una copia cartacea dei soli elaborati di progetto per ognuno degli uffici o enti
competenti per le verifiche istruttorie
28
IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA
Per impianti complessi (art. 1, co. 24, L. n. 3/2008), il SUAP trasmette
immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle
amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di
servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione
autocertificativa da parte dell'imprenditore.
La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici
giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in
caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della
conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si
intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei
soggetti invitati alla conferenza.
Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o
valutazione ambientale strategica (VAS), i termini sopra individuati decorrono dalla
comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure.
Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 della legge
n. 241 del 1990.
29
LO SPORTELLO
UNICO NELLA
REGIONE
LOMBARDIA:
L.R. 1/2007
30
IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA
Ambito di applicazione
La legge n. 1/2007 all’art. 5 (Semplificazione dei rapporti) dispone che i
procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione
e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione,
esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle
attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di
requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative
rientranti nella competenza legislativa regionale,
sono sostituiti
da una dichiarazione (D.I.A.P.) resa, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale
rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli
interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica
successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.
31
IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA
Cronogramma integrazione documentazione (art. 6, LR n. 1/2007)
Eventuale richiesta integrazione
documentazione (entro 7 gg lavorativi:
Td = Ti + 7 ggl)
Decorso tale termine la domanda si
intende correttamente presentata
Ti
Tp
Td
7
ggl
7
ggl
Presentazione Domanda
al SUAP (Ti)
Presentazione integrazione al SUAP
(entro 7 gg lavorativi dal ricevimento della
richiesta: Tp = Td + 7 ggl = Ta + 15 ggl).
Il mancato rispetto del termine equivale a
rinuncia all’istanza
32
IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA
Iter procedimentale
Presentazione
domanda al Suap (Ti)
Il progetto
contrasta con il
PGT o con il
PRG?
Si
Si applicano le procedure di cui
all’art. 97 della l.r. n. 12/2005
(art. 5 del d.P.R. n. 447/1998
con alcune integrazioni)
No
La
documentazione
è completa?
No
Si veda la Figura
precedente
Si
A
33
IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA
A
No
Il Suap adotta il provvedimento conclusivo
entro:
Td+10 ggl = Ti + 17 ggl (7+10)
oppure nel caso di integrazione di
documentazione nel termine massimo di:
Tp + 7 ggl = Ti + 24 ggl (7+7+10)
Sono coinvolte
nel procedimento
Amm. diverse da
quella comunale?
segue: Iter procedimentale
Si
Il Suap convoca la Conferenza di servizi entro:
Tc = Td +7 ggl = Ti + 14 ggl (7+7)
oppure
nel
caso
di
integrazione
documentazione nel termine massimo di:
di
Tc = Tp + 7 ggl = Ti + 21 ggl (7+7+7)
Decorsi 10 ggl senza che sia stato emanato il provvedimento
conclusivo, lo stesso si intende acquisito
Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei
corrispettivi eventualmente dovuti
34
IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA
Conferenza di Servizi
La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici
giorni lavorativi dalla data di convocazione (Tc + 15 ggl)
Qualora l'intervento sia soggetto a VIA o a VAS, i termini (7 + 15) decorrono
dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure
I soggetti invitati non
partecipano o non
presentano osservazioni
entro la data di svolgimento
della CdS?
Si
No
I pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti
si intendono positivamente espressi, ferma restando la
responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla
conferenza
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO
Decorsi 10 ggl dalla seduta della Conferenza di Servizi senza che sia stato emanato il
provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito
Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti
35
IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA
d.g.r. 3 aprile 2007, n. 8/4502: Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della l.r. n. 1/2007, art. 5
Certificato di agibilità degli edifici destinati La procedura per l’acquisizione del certificato di agibilità degli edifici destinati ad accogliere attività economiche, di cui agli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 380/2001 ed
ad accogliere attività economiche
all’art. 28 della l.r. n. 12/2005, è sostituita da dichiarazione resa a firma congiunta del proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero del Legale Rappresentante
dell’impresa, e del Direttore dei Lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà. La dichiarazione di cui sopra, unitamente
alla relativa ricevuta di deposito presso l’amministrazione comunale nel cui territorio insiste l’edificio oggetto della dichiarazione, costituisce titolo per l’immediata
agibilità dello stesso.
Denuncia di Inizio Attività (DIA edilizia)
I procedimenti relativi alla Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 41 e 42 della l.r. n. 12/2005 sono avviati mediante presentazione di specifico modulo unificato
allo sportello unico per le imprese comunale competente per territorio, o comunque all’ufficio dell’amministrazione comunale individuato come competente alla
gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico suddetto, che provvede ad inviarne copia all’ASL e all’ARPA per i successivi controlli di competenza.
Tale modulo sostituisce ogni modulo omologo precedentemente in uso presso le amministrazioni comunali
Dichiarazione di inizio attività produttiva La dichiarazione di inizio attività produttiva di cui all’art. 3 (abolizione del nulla osta all’esercizio attività lavorative e depositi) della l.r. n. 8/2007 è resa sotto forma
(DIAP)
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà e assolve anche l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 48 del d.P.R. n. 303/56 e
all’art. 216 del T.U.LL.SS. - R.D. n. 1265 del 1934 e, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l’amministrazione comunale nel cui territorio l’attività deve
essere condotta, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività
Notifica dell’inizio dell’attività in campo La notifica prevista dall’art. 5 comma 2 della l.r. n. 8/2007 è resa mediante apposita modulistica approvata ai sensi del successivo punto 5, ad eccezione delle attività
alimentare
che ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 sono soggette a riconoscimento. La notifica citata, nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione amministrativa
all’esercizio dell’attività di somministrazione, o nell’ambito della comunicazione di subingresso, o comunque nell’ambito di fatti modificativi dell’attività, deve
pervenire alla competente ASL per il tramite dello Sportello Unico comunale o comunque dell’ufficio dell’amministrazione comunale individuato come competente
alla gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico suddetto, e con il medesimo l’ASL deve rapportarsi per ogni comunicazione all’utente inerente il
procedimento unico
Comunicazione per l’iscrizione all’albo Il Direttore Generale competente in materia di Artigianato e Servizi, in attuazione dei criteri seguenti, formula indicazioni alle CPA per l’adozione di modalità
imprese artigiane
operative uniformi concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, l.r. 23 gennaio 2007 n. 1, dandone comunicazione alle C.C.I.A.A.:
Raccordo tra Registro Imprese e Albo Artigiani - Ai fini della semplificazione e normalizzazione degli adempimenti a carico dei cittadini
interessati l’iscrizione al Registro Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane può avvenire attraverso un unico adempimento, fatta salva la
facoltà di procedere distintamente e in tempi diversificati alle iscrizioni in questione nei limiti disposti dalle norme in vigore;
Unificazione della modulistica - Previsione di un modulo unico e semplificato per renderne agevole la compilazione;
Previsione di apposite istruzioni per la corretta compilazione della modulistica con la finalità di evitare comunicazioni non valide o
inefficaci ai fini dell’iscrizione all’Albo;
Funzioni delle CPA - Il superamento della funzione deliberativa in ordine all’iscrizione dovrà offrire alle CPA l’opportunità di un più
efficace esercizio della funzione di tenuta dell’Albo attraverso le attività di verifica e controllo;
Funzioni dei Comuni - Soppressa la c.d. istruttoria comunale nella fase di iscrizione all’Albo va garantito il necessario flusso di
informazioni tra CPA e Comuni ai fini del monitoraggio locale degli andamenti delle attività economiche anche in vista dell’eventuale
successivo coinvolgimento nella fase di controllo.
36
IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA
d.g.r. 2 aprile 2008, n. 8/6919: Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di
procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 2° provvedimento
DIAP
La presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP), ha efficacia immediata e ne sostituisce, a secondo dei casi, la
dichiarazione, la comunicazione o l’atto autorizzativo:
a. apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgs.
n. 114/98 di un esercizio di vicinato;
b. avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni di cui all’art. 16, d.lgs. n. 114/98;
c. avvio di attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’art. 17, d.lgs. n. 114/98;
d. avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui
all’art. 18, d.lgs. n. 114/98;
e. avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori di cui all’art.
19 del d.lgs. n. 114/98;
f. apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dall’art. 8,
comma 4, della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30;
g. apertura, modifica, dell’attività di Acconciatore ed Estetista - legge 17 agosto 2005, n. 174; legge 4 gennaio 1990, n. 1;
legge 2 aprile 2007, n. 40 (art. 10);
h. apertura, modifica, della attività di esecuzione di Tatuaggi e Piercing – D.Dirett. 27 aprile 2004, n. 6932 Direzione
Generale Sanità “Linee Guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing”;
i.
apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di panificazione di cui al d.l. del 4 luglio 2006 n. 223, art. 4,
convertito in legge dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;
j.
attività di vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi, di cui all’art. 11, comma 1, della l.r. 23 giugno 1997, n. 24;
k. apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio di cui al d.lgs. 18
maggio 2001, n. 228, art. 4;
Qualora le attività sopra elencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla DIAP è
allegata la specifica scheda per la notifica ai fini della registrazione da parte della competente ASL in conformità a quanto previsto dai
Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004, ad eccezione del caso che l’attività svolta ai sensi dei medesimi regolamenti risulti soggetta
a riconoscimento.
Nel caso siano previsti requisiti igienico-sanitari per i locali in cui le attività sopraelencate sono svolte, nonché requisiti di sicurezza per
le attrezzature/macchinari utilizzati, la DIAP assolve anche l’obbligo di dichiarare il rispetto dei requisiti medesimi.
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IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA
d.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8/8547: Semplificazione amministrativa in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti per l’avvio di attività economiche - 3° provvedimento.
Dichiarazione
di
Inizio La presentazione di dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) sostituisce le autorizzazioni e ha
Attività Produttiva (DIAP)
efficacia immediata con riferimento ai procedimenti amministrativi riguardanti:
a) l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni
straordinarie di persone nell’ambito di manifestazioni temporanee di cui all’art. 12 della L.R. n.
30/2003;
b) l’attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte
fresco pastorizzato di alta qualità, di cui al D.M. 9 maggio 1991 n. 185;
Per le attività precedenti resta fermo il rispetto dei seguenti requisiti:

igienico-sanitari per i locali o le aree in cui le attività sono svolte;

previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare;

previsti per la sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
Inoltre:

la DIAP assolve l’obbligo della notifica, ai fini della registrazione da parte della competente ASL, in
conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 in materia di sicurezza
alimentare;

laddove lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1a), sia subordinato al rilascio delle
licenze stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) – artt. 68 e 69 e 80 – tale
rilascio deve essere indicato nella DIAP;

le DIAP, anche in relazione a fattispecie di subingresso nelle medesime attività indicate o comunque
nell’ambito di fatti modificativi dell’attività, sono presentate al Suap comunale il quale provvede ad
inviarne copia alle altre amministrazioni coinvolte ed interessate nel procedimento, che con il
medesimo Sportello Unico dovranno rapportarsi per ogni comunicazione all’utente inerente il
procedimento unico oggetto di dichiarazione.
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SUAP_RE_2009_A - SUAP - Sportello Unico per le attività