Provincia di Reggio Emilia LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 Monica Lombini - Carlo Apponi Reggio Emilia 11 giugno 2009 LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 2 SUAP: art. 38, l. 133/08 Per garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 (L’iniziativa economica privata è libera) della Costituzione, l’avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. Le disposizioni dell’art. 38 della l. n. 133/2008 attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l’efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettere: m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane 3 SUAP: art. 38, l. 133/08 Il Comitato per la semplificazione di cui alla l. n. 80/2006 (che svolge attività di indirizzo e di guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria) predispone: • un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l’esercizio del diritto di “iniziativa economica privata libera” attraverso gli strumenti di semplificazione di cui all’art. 38 della l. 133/2008. 4 SUAP: art. 38, l. 133/08 Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, c. 2, della l. n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive in base ai seguenti principi e criteri: a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati (Agenzia per le imprese) e dall’art. 9 del d.l. n. 7/2007, convertito dalla l. n. 40/2007 (Comunicazione unica); lo sportello unico costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all’articolo 14-quater , c. 3, della l. n. 241/1990; 5 SUAP: art. 38, l. 133/08 PUNTI DI ACCESSO PER L’IMPRENDITORE (art. 38, c. 3, lett. a)) Registro Imprese (RI) accesso per la comunicazione unica CRITICITA’: IMPRENDITORE Lo Sportello Unico (SUAP) costituisce l’unico punto di accesso DIFFICOLTA’ DI COORDINAMENTO TRA LE STRUTTURE Agenzia per le Imprese (API) istruttoria e rilascio della dichiarazione di conformità 6 SUAP: art. 38, l. 133/08 a.bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’art. 9 del d.l. n. 7/2007, convertito dalla l. n. 40/2007 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla precedente lettera a). 7 SUAP: art. 38, l. 133/08 MISURE TELEMATICHE (art. 38, c. 3, lett. a) bis) IMPRENDITORE REGISTRO IMPRESE (RI) SPORTELLO UNICO (SUAP) CRITICITA’: MANCANZA DEI MEZZI NECESSARI PER L’UTILIZZO DELLA TELEMATICA AGENZIA PER LE IMPRESE (API) 8 SUAP: art. 38, l. 133/08 c) l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell’Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; 9 SUAP: art. 38, l. 133/08 AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c)) Lo Sportello Unico (SUAP) può affidare l’istruttoria alla Attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa AGENZIA PER LE IMPRESE (Soggetto privato accreditato) I procedimenti comportano attività discrezionali da parte della P.A.? SI Svolgimento di attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico NO A CRITICITA’: POSSIBILITA’ DI VALUTARE DOCUMENTAZIONE DEL COMUNE CRITICITA’: DEFINIRE LE MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO (Regolamento: art. 38, c. 4) CRITICITA’: INDIVIDUARE I PROCEDIMENTI DISCREZIONALI O DEFINIRE LA DISCREZIONALITA’ 10 SUAP: art. 38, l. 133/08 AGENZIA PER LE IMPRESE (art. 38, c. 3, lett. c)) A SI Istruttoria con esito positivo? NO Viene rilasciata all’imprenditore la Dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività Copia della Dichiarazione di conformità va consegnata al SUAP, agli enti competenti per i controlli (Asl, Arpa ecc.), agli enti certificatori (art. 30, d.l. n. 112/2008) DINIEGO CRITICITA’: EVITARE SOVRAPPOSIZIONI SUAP: art. 38, l. 133/08 d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresainungiorno»; 12 SUAP: art. 38, l. 133/08 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO (art. 38, c. 3, lett. d)) START CRITICITA’: NO DEFINIRE BENE I COMPITI DELL’ANCI E DELLE CCIAA E LE SPECIFICHE DEL PORTALE I Comuni non hanno istituito il SUAP o non risponde ai requisiti di cui alla lettera a)? SI OK Delegano le funzioni del SUAP alle CCIAA le quali mettono a disposizione il portale “impresa.gov” che assume la denominazione di “impresainungiorno”, prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI SUAP: art. 38, l. 133/08 b) le disposizioni si applicano sia per l’espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; 14 SUAP: art. 38, l. 133/08 Direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva servizi) Gli Stati membri provvedono (entro il 28/12/2009) affinché i prestatori e/o i destinatari possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici: a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali (art. 6); b) le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle attività di servizi (art. 6); c) agevolmente prendere conoscenza delle informazioni necessarie allo svolgimento della loro attività (art. 7); d) con facilità, a distanza e per via elettronica, le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio (art. 8). 15 SUAP: art. 38, l. 133/08 e) l’attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell’intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14quinquies della l. n. 241/1990 e s. m.; 16 LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 38, l. 133/08 g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l’attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. 17 LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 38, c. 4, l. 133/08 Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’art. 17, c. 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa e previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dell’Agenzie per le Imprese, le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. 18 LO SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE: art. 3, c. 4, l. 133/08 L’accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione è finalizzato a garantire la competenza di questi Operatori e quindi il valore e la credibilità dei risultati delle valutazioni di conformità da essi effettuate. Tale accreditamento si è affermato, soprattutto, grazie all’esplosione dell’approccio sistemico alla qualità (certificazioni ISO 9000), ma ha accompagnato efficacemente anche lo sviluppo delle altre forme di valutazione della conformità (certificazioni di prodotto e personale, ispezioni). L’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione in Italia è svolta da SINCERT - Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione, Associazione privata senza fini di lucro fondata nel 1991. Ad oggi SINCERT ha reso operativi i seguenti schemi di accreditamento: • Certificazioni di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9000 e affini) (SGQ) • Certificazioni di sistemi di gestione ambientale (SGA) • Certificazioni di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR) • Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SSI) • Certificazioni di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM) • Certificazioni di prodotti (PRD) • Certificazioni di personale (PRS) • Ispezioni (ISP) • Dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP) 19 La Comunicazione Unica: art. 9, L. 40/2007 20 Comunicazione Unica: art. 9, L. 40/2007 Agenzia Entrate Comunicazione tra Enti (PEC o altri sistemi a norma) Impresa, Intermediario, Cittadino Registro Imprese INPS Rete P.A. Internet INAIL Ricevute Enti (via PEC) Ricevuta per avvio attività (via PEC) 21 I requisiti per l’impresa Stazione di lavoro Pacchetti gratuiti di modulistica informatica Smart-card/CNS/CIE Internet Sistema di pagamento imposte/diritti: Carta di credito o Internet banking 22 Il funzionamento della PEC PEC è una speciale posta elettronica, funzionante su strumenti tradizionali come MS Outlook o Mozilla, in più: • Il Provider del servizio deve essere iscritto al registro del CNIPA • Ogni messaggio è accompagnato da ricevute che garantiscono le consegne • Il messaggio è mantenuto integro dalla firma digitale del Provider • La data e ora di invio e ricezione sono garantite dalla marcatura temporale 23 LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE SARDEGNA: L.R. 3/2008 24 IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA Ambito di applicazione Il procedimento si applica a tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. Nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e l'edilizia, compresa l'edilizia ad uso residenziale. 25 IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA La presentazione della dichiarazione autocertificativa determina, in base ai presupposti disciplinati dalla presente legge, rispettivamente: a) l'immediato avvio dell'intervento; b) l'indizione di una conferenza di servizi prima dell'avvio dell'intervento. La dichiarazione autocertificativa, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, è resa con le seguenti modalità: a) dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, quando la verifica di conformità non comporta valutazioni discrezionali; b) da un ente tecnico accreditato quando la verifica in ordine a tale conformità comporta valutazioni discrezionali. 26 IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA Nei casi in cui la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali, la dichiarazione di conformità, o le parti di essa riferibili al campo tecnico in cui è prevista la discrezionalità, devono essere redatte da un ente tecnico accreditato. Sono enti tecnici accreditati soggetti e gli organismi pubblici o privati la cui qualifica di Ente tecnico accreditato è stata riconosciuta dagli Enti firmatari degli Accordi Multilaterali di Mutuo riconoscimento (MLA), stipulati nell'ambito delle organizzazioni EA (European Cooperation for Accreditation), IAF (International Accreditation Forum) ed ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). 27 IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA Immediato avvio dell’intervento Ti Ti+2gg Ti+7gg Trasmissione via telematica Uffici comunali ed Enti terzi Ti+15gg Eventuale richiesta integrazione documentazione Ti+20gg Eventuale riunione per chiarimenti sul progetto presentato AVVIO DELL’INTERVENTO Dichiarazione autocertificativa corredata di tutti i documenti da presentare in una delle seguenti modalità: 1. presentazione allo sportello di un Cd-rom o DVD, non riscrivibili, recante sul supporto la firma autografa dell'interessato e del tecnico progettista e la data, apposte tramite pennarello indelebile. 2. invio della documentazione firmata tramite firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata; 3. inserimento della documentazione firmata tramite firma digitale nel sito web regionale del SUAP. È ammessa la presentazione di non più di una copia cartacea dei soli elaborati di progetto per ognuno degli uffici o enti competenti per le verifiche istruttorie 28 IL SUAP NELLA REGIONE SARDEGNA Per impianti complessi (art. 1, co. 24, L. n. 3/2008), il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS), i termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990. 29 LO SPORTELLO UNICO NELLA REGIONE LOMBARDIA: L.R. 1/2007 30 IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA Ambito di applicazione La legge n. 1/2007 all’art. 5 (Semplificazione dei rapporti) dispone che i procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione (D.I.A.P.) resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti. 31 IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA Cronogramma integrazione documentazione (art. 6, LR n. 1/2007) Eventuale richiesta integrazione documentazione (entro 7 gg lavorativi: Td = Ti + 7 ggl) Decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata Ti Tp Td 7 ggl 7 ggl Presentazione Domanda al SUAP (Ti) Presentazione integrazione al SUAP (entro 7 gg lavorativi dal ricevimento della richiesta: Tp = Td + 7 ggl = Ta + 15 ggl). Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all’istanza 32 IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA Iter procedimentale Presentazione domanda al Suap (Ti) Il progetto contrasta con il PGT o con il PRG? Si Si applicano le procedure di cui all’art. 97 della l.r. n. 12/2005 (art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 con alcune integrazioni) No La documentazione è completa? No Si veda la Figura precedente Si A 33 IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA A No Il Suap adotta il provvedimento conclusivo entro: Td+10 ggl = Ti + 17 ggl (7+10) oppure nel caso di integrazione di documentazione nel termine massimo di: Tp + 7 ggl = Ti + 24 ggl (7+7+10) Sono coinvolte nel procedimento Amm. diverse da quella comunale? segue: Iter procedimentale Si Il Suap convoca la Conferenza di servizi entro: Tc = Td +7 ggl = Ti + 14 ggl (7+7) oppure nel caso di integrazione documentazione nel termine massimo di: di Tc = Tp + 7 ggl = Ti + 21 ggl (7+7+7) Decorsi 10 ggl senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti 34 IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA Conferenza di Servizi La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi dalla data di convocazione (Tc + 15 ggl) Qualora l'intervento sia soggetto a VIA o a VAS, i termini (7 + 15) decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole delle relative procedure I soggetti invitati non partecipano o non presentano osservazioni entro la data di svolgimento della CdS? Si No I pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO Decorsi 10 ggl dalla seduta della Conferenza di Servizi senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito Il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti 35 IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA d.g.r. 3 aprile 2007, n. 8/4502: Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della l.r. n. 1/2007, art. 5 Certificato di agibilità degli edifici destinati La procedura per l’acquisizione del certificato di agibilità degli edifici destinati ad accogliere attività economiche, di cui agli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 380/2001 ed ad accogliere attività economiche all’art. 28 della l.r. n. 12/2005, è sostituita da dichiarazione resa a firma congiunta del proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero del Legale Rappresentante dell’impresa, e del Direttore dei Lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà. La dichiarazione di cui sopra, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l’amministrazione comunale nel cui territorio insiste l’edificio oggetto della dichiarazione, costituisce titolo per l’immediata agibilità dello stesso. Denuncia di Inizio Attività (DIA edilizia) I procedimenti relativi alla Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 41 e 42 della l.r. n. 12/2005 sono avviati mediante presentazione di specifico modulo unificato allo sportello unico per le imprese comunale competente per territorio, o comunque all’ufficio dell’amministrazione comunale individuato come competente alla gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico suddetto, che provvede ad inviarne copia all’ASL e all’ARPA per i successivi controlli di competenza. Tale modulo sostituisce ogni modulo omologo precedentemente in uso presso le amministrazioni comunali Dichiarazione di inizio attività produttiva La dichiarazione di inizio attività produttiva di cui all’art. 3 (abolizione del nulla osta all’esercizio attività lavorative e depositi) della l.r. n. 8/2007 è resa sotto forma (DIAP) di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà e assolve anche l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 48 del d.P.R. n. 303/56 e all’art. 216 del T.U.LL.SS. - R.D. n. 1265 del 1934 e, unitamente alla relativa ricevuta di deposito presso l’amministrazione comunale nel cui territorio l’attività deve essere condotta, costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività Notifica dell’inizio dell’attività in campo La notifica prevista dall’art. 5 comma 2 della l.r. n. 8/2007 è resa mediante apposita modulistica approvata ai sensi del successivo punto 5, ad eccezione delle attività alimentare che ai sensi dei Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 sono soggette a riconoscimento. La notifica citata, nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di somministrazione, o nell’ambito della comunicazione di subingresso, o comunque nell’ambito di fatti modificativi dell’attività, deve pervenire alla competente ASL per il tramite dello Sportello Unico comunale o comunque dell’ufficio dell’amministrazione comunale individuato come competente alla gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico suddetto, e con il medesimo l’ASL deve rapportarsi per ogni comunicazione all’utente inerente il procedimento unico Comunicazione per l’iscrizione all’albo Il Direttore Generale competente in materia di Artigianato e Servizi, in attuazione dei criteri seguenti, formula indicazioni alle CPA per l’adozione di modalità imprese artigiane operative uniformi concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, l.r. 23 gennaio 2007 n. 1, dandone comunicazione alle C.C.I.A.A.: Raccordo tra Registro Imprese e Albo Artigiani - Ai fini della semplificazione e normalizzazione degli adempimenti a carico dei cittadini interessati l’iscrizione al Registro Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane può avvenire attraverso un unico adempimento, fatta salva la facoltà di procedere distintamente e in tempi diversificati alle iscrizioni in questione nei limiti disposti dalle norme in vigore; Unificazione della modulistica - Previsione di un modulo unico e semplificato per renderne agevole la compilazione; Previsione di apposite istruzioni per la corretta compilazione della modulistica con la finalità di evitare comunicazioni non valide o inefficaci ai fini dell’iscrizione all’Albo; Funzioni delle CPA - Il superamento della funzione deliberativa in ordine all’iscrizione dovrà offrire alle CPA l’opportunità di un più efficace esercizio della funzione di tenuta dell’Albo attraverso le attività di verifica e controllo; Funzioni dei Comuni - Soppressa la c.d. istruttoria comunale nella fase di iscrizione all’Albo va garantito il necessario flusso di informazioni tra CPA e Comuni ai fini del monitoraggio locale degli andamenti delle attività economiche anche in vista dell’eventuale successivo coinvolgimento nella fase di controllo. 36 IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA d.g.r. 2 aprile 2008, n. 8/6919: Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 2° provvedimento DIAP La presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP), ha efficacia immediata e ne sostituisce, a secondo dei casi, la dichiarazione, la comunicazione o l’atto autorizzativo: a. apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/98 di un esercizio di vicinato; b. avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni di cui all’art. 16, d.lgs. n. 114/98; c. avvio di attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’art. 17, d.lgs. n. 114/98; d. avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all’art. 18, d.lgs. n. 114/98; e. avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 114/98; f. apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dall’art. 8, comma 4, della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30; g. apertura, modifica, dell’attività di Acconciatore ed Estetista - legge 17 agosto 2005, n. 174; legge 4 gennaio 1990, n. 1; legge 2 aprile 2007, n. 40 (art. 10); h. apertura, modifica, della attività di esecuzione di Tatuaggi e Piercing – D.Dirett. 27 aprile 2004, n. 6932 Direzione Generale Sanità “Linee Guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing”; i. apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di panificazione di cui al d.l. del 4 luglio 2006 n. 223, art. 4, convertito in legge dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248; j. attività di vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi, di cui all’art. 11, comma 1, della l.r. 23 giugno 1997, n. 24; k. apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio di cui al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4; Qualora le attività sopra elencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla DIAP è allegata la specifica scheda per la notifica ai fini della registrazione da parte della competente ASL in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004, ad eccezione del caso che l’attività svolta ai sensi dei medesimi regolamenti risulti soggetta a riconoscimento. Nel caso siano previsti requisiti igienico-sanitari per i locali in cui le attività sopraelencate sono svolte, nonché requisiti di sicurezza per le attrezzature/macchinari utilizzati, la DIAP assolve anche l’obbligo di dichiarare il rispetto dei requisiti medesimi. 37 IL SUAP NELLA REGIONE LOMBARDIA d.g.r. 3 dicembre 2008, n. 8/8547: Semplificazione amministrativa in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti per l’avvio di attività economiche - 3° provvedimento. Dichiarazione di Inizio La presentazione di dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) sostituisce le autorizzazioni e ha Attività Produttiva (DIAP) efficacia immediata con riferimento ai procedimenti amministrativi riguardanti: a) l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell’ambito di manifestazioni temporanee di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2003; b) l’attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, di cui al D.M. 9 maggio 1991 n. 185; Per le attività precedenti resta fermo il rispetto dei seguenti requisiti: igienico-sanitari per i locali o le aree in cui le attività sono svolte; previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare; previsti per la sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate. Inoltre: la DIAP assolve l’obbligo della notifica, ai fini della registrazione da parte della competente ASL, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 in materia di sicurezza alimentare; laddove lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1a), sia subordinato al rilascio delle licenze stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) – artt. 68 e 69 e 80 – tale rilascio deve essere indicato nella DIAP; le DIAP, anche in relazione a fattispecie di subingresso nelle medesime attività indicate o comunque nell’ambito di fatti modificativi dell’attività, sono presentate al Suap comunale il quale provvede ad inviarne copia alle altre amministrazioni coinvolte ed interessate nel procedimento, che con il medesimo Sportello Unico dovranno rapportarsi per ogni comunicazione all’utente inerente il procedimento unico oggetto di dichiarazione. 38