La tutela dei prodotti agro-alimentari di qualità: prima e dopo i Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 1 Dott.ssa Alessandra Molinari Perché una lezione sui Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 ? 2 Il 1° perché I Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 stabiliscono le regole comuni per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni d’Origine: DOP delle Indicazioni Geografiche: IGP ed attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari •uno dei punti di forza del sistema produttivo italiano •grande potenziale di crescita e di sviluppo dell’agricoltura italiana …Si pensi che secondo i dati del VIII Rapporto Nomisma le produzioni tipiche •raggiungono una PLV superiore ai 3 miliardi di Euro, •rappresentano il 7% della PLV totale dell’agricoltura nazionale 3 •occupano 300.000 addetti Il 2° perché E’ noto inoltre come il concetto di “tipicità” sia ampiamente diffuso tra i consumatori Ma attenzione spesso ad esso non equivale UNA UNIVOCA CHIAVE INTERPRETATIVA La confusione deriva dal fatto che al concetto di tipicità vengono associati significati differenti: •Origine geografica delimitata CONCETTO TIPICITA’ •Specifica qualità organolettica •Produzione e/o trasformazione tradizionale o artigianali •Storia e cultura locale ADDIRITTURA IN ALCUNI CASI IL CONSUMATORE PERCEPISCE COME TIPICI PRODOTTI DI NATURA INDUSTRIALE SENZA ALCUN LEGAME E/O VINCOLI CON IL TERRITORIO A CHI VA IL “MERITO”? ALLA POLITICA DEL MKTG IN GRADO DI TRASMETTERE VALORI ED ASPETTI RICONDUCIBILI ALLA 4 TRADIZIONE E ALLA QUALITA’ DEI PRODOTTI Il 3° perché La tipicità assume rilevanza anche in considerazione degli allarmi sulla sicurezza alimentare verificatisi negli ultimi anni Grazie soprattutto all’adozione di un sistema in grado di assicurare e garantire la TRACCIABILITA’ la RINTRACCIABILITA’ dei processi, PRIMA che la questione food safety diventasse un problema per milioni di consumatori e che la tracciabilità 5 diventasse uno degli obiettivi della Pac Alla luce di questi 3 perché: 1. Punto di forza del sistema produttivo italiano 2. Confusione circa il concetto di tipicità tra i consumatori 3. Garanzia di sicurezza alimentare diventa necessario fornire una CHIARA e,per quanto possibile, UNIVOCA identificazione del concetto di tipicità 6 I Reg. CEE 2081/92 e 2082/92: la normativa comunitaria 7 Cenni storici sulla protezione legale dei prodotti agro-alimentari LA NASCITA DEL MARCHIO COLLETTIVO La prima fonte di tutela giuridica di cui hanno beneficiato i prodotti agro-alimentari di qualità è rappresentata dall’uso di MARCHI COLLETTIVI nati dall’aggregazione di produttori. MARCHIO COLLETTIVO MARCHIO INDUSTRIALE Nasce nel 1911 a Washington a seguito della revisione della Convenzione di Parigi del 1883 sui diritti di proprietà industriale. che identifica il prodotto fabbricato o messo in commercio dal suo titolare al quale viene riservato per legge l’utilizzo del marchio medesimo. Perché APPARTIENE ALLE COLLETTIVITA’ pubbliche o private (associazioni commerciali) L’associazione utilizza il marchio attraverso i suoi membri che sono legittimati ad usarlo SOLTANTO SE osservano il regolamento del marchio collettivo 8 Cenni storici sulla protezione legale dei prodotti agro-alimentari COME FUNZIONA IL MARCHIO? La funzione del titolare del marchio è quella di garantire una definita caratteristica del prodotto (qualità, natura, origine) ai consumatori finali. Il successo del marchio NON DIPENDE dalla qualità del bene del singolo produttore MA dalla capacità del titolare del marchio di conquistare la fiducia del consumatore Il marchio collettivo ha successo se il suo titolare è in grado di garantire la qualità di quei beni da esso contraddistinti conquistando la fiducia del consumatore che è indotto ad acquistare il bene pur non conoscendo l’identità del singolo produttore. Perché l’attenzione al marchio? Perché inizialmente le DOP e IGP erano semplici marchi collettivi tutelati da norme nazionali, e solo SUCCESSIVAMENTE la necessità di estendere la protezione del marchio ha portato al riconoscimento giuridico al di fuori dell’originario Stato di registrazione 9 Cenni storici sulla protezione legale dei prodotti agro-alimentari Le Convenzioni Internazionali La 1° Convenzione Internazionale concernente prodotti agro-alimentari da sottoporre a tutela si è svolta a LISBONA nel 1958 Attualmente vigente nella versione adottata a STOCCOLMA nel 1967 Consente ad ogni Stato aderente ala convenzione di far valere le regole in essa contenute al fine di tutelare le proprie denominazioni di origine all’interno degli altri Stati che fanno parte della stessa convenzione La TUTELA a cui la convenzione si riferisce È soltanto ed unicamente quella accordata dalla normativa dello Stato di provenienza del prodotto La tutela negli altri Stati vale soltanto se il prodotto risulta protetto nel 1° Stato 10 Cenni storici sulla protezione legale dei prodotti agro-alimentari Le Convenzioni Internazionali E’ importante inoltre menzionare: •CONVENZIONE DI STRESA 1951 riguardante i formaggi ratificata in Italia con il DPR del 18/11/1953 N. 1099 •ACCORDO TRIPS approvato a Marrakech nel 1994 riguardante la proprietà industriale e le DOP introdotto in Italia con il DL del 19/03/1996 N. 198 Nonostante queste convenzioni abbiano permesso di rafforzare la tutela delle indicazioni nei vari Stati membri le CONTESTAZIONI circa la protezione giuridiche delle stesse hanno continuato a verificarsi Da qui l’ ESIGENZA di introdurre in sede comunitaria una normativa UNIFORME Al fine di assicurare una tutela omogenea delle DOP e IGP 11 Reg. CEE 2081/92 Concerne la tutela delle denominazioni d’origine DOP indicazioni geografiche IGP dei prodotti agricoli ed alimentari 12 DOP Secondo l’Art.2 par. 2 del regolamento si intende per DOP “il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata”. Per tale specifica dunque si richiede uno stretto legame ESSENZIALMENTE o ESCLUSIVAMENTE con l’area di origine 13 IGP Secondo l’Art.2 par. 2 del regolamento si intende per IGP “il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata”. 14 Dove sta la differenza? La differenza tra DOP e IGP risiede nella 2° definizione: Mentre per l’IGP è sufficiente che una sola fase della produzione sia strettamente legata all’ambiente La DOP si applica a quei prodotti il cui intero ciclo produttivo – dalla produzione della materia prima al prodotto finito – è localizzato all’interno di uno specifico areale e non è riproducibile al di fuori di questo 15 Chi è tutelato? Il PRODUTTORE la proprietà collettiva di tali DOP e IGP non è confinata a quel gruppo di produttori che presenta inizialmente la domanda MA E’ ESTENDIBILE a tutti coloro che producono il prodotto rispettando le prescrizioni del relativo disciplinare La proprietà di prodotto DOP e IGP è limitata al NOME e NON INCLUDE IL PRODOTTO il produttore ha la facoltà di vietare l’utilizzo del nome a coloro che producono lo stesso prodotto al di fuori dell’area geografica definita e che non rispettano le regole Perché questo? A fronte del rapporto tra Comunità e prodotti protetti da denominazioni provenienti da Paesi terzi, l’UE si è dichiarata più volte impotente di fronte alla diffusione in commercio di produzioni contrassegnate da denominazioni non veritiere realizzate in Paesi terzi ESEMPIO Parmigiano Reggiano combatte da anni contro imitazioni diffuse nel Nord America, Canada e Sud America 16 Chi è tutelato? Il CONSUMATORE grazie al volere dei Regolamenti di mettere in evidenza le caratteristiche de prodotti è tutelato contro qualsiasi pratica sleale o contraffazione. E’ noto come Un ELEVATO GRADO DI ASIMMETRIA caratterizza il mercato dei prodotti alimentari circa la qualità dei prodotti ivi commercializzati Il consumatore non disponendo di tutte le informazioni necessarie per distinguere ed acquistare il prodotto meglio rispondente alle proprie aspettative ADOTTA COMPORTAMENTI DI AUTODIFESA Ripetitività acquisti Fedeltà marchio/punto vendita Propensione a non acquistare prodotti poco noti ma preferisce prodotti costosi e con più diffusa reputazione pagando sovrapprezzo contro l’incertezza qualitativa SUPERATA CON UNA MAGGIORE TRASPARENZA DI MERCATO Intervento di Istituzioni/Organismi in grado di assicurare le qualità dei beni presenti sul mercato All’interno del regolamento in fase di registrazione si richiede di indicare l’organismo di controllo incaricato di effettuare gli accertamenti del caso 17 Chi è tutelato? Il MONDO RURALE rappresentando l’opportunità di ANCORARE, ACCRESCERE e SALVAGUARDARE il proprio valore aggiunto, specialmente in quelle zone montane ed isolate come alcune isole della penisola Il mantenimento del tessuto produttivo delle produzioni tipiche fondato da piccole e medie imprese Costituisce un presupposto necessario per una politica di sviluppo di aree svantaggiate come quelle rurali 18 Campo di applicazione Possono essere oggetto di protezione del Reg. tutti i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana e i prodotti alimentari e agricoli elencati nell’Allegato I e II NON SI APPLICA AI PRODOTTI DEL SETTORE VITIVINICOLI, per i quali esiste una normativa distinta Il campo di applicazione originario ha subito poi alcune modifiche perché impediva ai produttori di aceto di vino la possibilità di tutelare i propri prodotti REG. 692/2003 viene inserito, subito dopo il presente divieto, la seguente frase “fatta eccezione per gli aceti di vino” Il nuovo testo inoltre esclude le H2O minerali, per le quali la registrazione ha creato ≠ problemi, soprattutto in merito ai casi omonimia per acque ≠ o in presenza di nomi di fantasia non previsti dal Reg. Direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15/07/80 19 Il disciplinare L’articolo 4 del Regolamento prevede che “per beneficiare di una DOP o di un’IGP, i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare, che prevede: Che il nome del prodotto agricolo o alimentare per il quale si richiede la specificità, che deve comprendere il riferimento ad un’area geografica specifica. E’ previsto comunque che il nome del prodotto non corrisponda esattamente all’area di produzione dello stesso, che potrà essere più ampia o ristretta rispetto la denominazione scelta. la descrizione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche del prodotto. la specificazione dell’area geografica all’interno della quale il prodotto è ottenuto. Si ricorda: x le DOP: zona vocata per quel prodotto x le IGP: Il riferimento all’area è meno vincolante e si può fondare sulla tradizione. l’attestazione della correlazione tra il territorio e il prodotto, per la quale sono necessari: - riferimenti bibliografici, - analisi fisico-chimiche e sensoriali - e tutto ciò che può provare tale legame. Requisito che pone maggiori difficoltà sia in fase di presentazione della domanda che in fase di valutazione comunitaria, a causa della carenza delle argomentazioni presentate sulla materia. la descrizione del metodo di produzione e nel caso in cui la domanda di registrazione riguardi un animale, la descrizione deve anche specificare la razza, il tipo di allevamento, l’alimentazione, etc; mentre per un prodotto trasformato devono essere specificate le materie prime ed i processi di fabbricazione e per i prodotti vegetali occorre elencare le varietà, le date di semina, di raccolta e i metodi di raccolta. l’organismo di controllo incaricato di effettuare le verifiche del rispetto del disciplinare di produzione le modalità con cui sono indicate le informazioni sul prodotto ed eventualmente il tipo di confezione, sempre nel rispetto della 20 normativa nazionale e comunitaria. Il disciplinare …..e con il Reg. 692/2003 Descrizione elementi relativi al condizionamento, quando questo ha luogo nella zona geografica delimitata la modifica è scaturita da numerose cause esposte alla Corte di Giustizia riguardanti le ultime fasi della trasformazione soggette a sfruttamento da parte di operatori estranei alla filiera ESEMPIO Consorzio Prosciutto Parma Consorzio Tutela Grana Padano rispettivamente l’affettatura e la grattugia dei propri prodotti al di fuori dell’area di produzione 21 Procedura di registrazione La domanda di registrazione viene inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica Se la domanda è giustificata: viene trasmessa alla Commissione (Art.5) entro un termine di 6 mesi la Commissione esamina la domanda e al termine informa lo Stato membro delle proprie conclusioni: se OK la Comunità pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la domanda di registrazione in caso di assenza di giustificata opposizione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione la denominazione viene iscritta nel registro conservato dalla Commissione “Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette” (Art.6/7) 22 Reg. CEE 2082/92 Protegge le ATTESTAZIONI DI SPECIFICITA’, ovvero quei prodotti che pur non avendo alcun legame con una determinata area geografica, sono da considerarsi tipici in virtù della modalità di produzione. La specificità consiste nella caratteristica o nell’insieme delle caratteristiche che distinguono chiaramente un prodotto agricolo da altri prodotti simili o appartenenti alla medesima categoria ESEMPIO I formaggi con denominazione tipica, prodotti cioè nel territorio nazionale secondo usi costanti Le cui caratteristiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione 23 Concetto di tipicità Presenza di una correlazione tra ambiente e prodotto TIPICITA’ Elemento necessario ed inscindibile Origine geografica materie prime Può trattarsi di: Collocazione dell’intero processo produttivo o di una singola fase ESISTONO ≠ GRADI DI SPECIFICITA’: •DIFFERENTI LIVELLI DI FILIERA: ES. materie prime, produzione, trasformazione, elaborazione,conservazione •DIVERSE COMPONENTI CHE COMPLETANO UN PRODOTTO: ES. circoscrizione dell’area di produzione, caratteristiche estrinseche, input di produzione (caratteristiche intrinseche) 24 La tipicità di un prodotto può essere dunque di ≠ gradi Risultante di un MIX DI FATTORI che trovano riferimento e valore nel disciplinare Può essere: • MONOATTRIBUTO Si lega esclusivamente alle materie prime oppure alla fase di trasformazione della filiera •PLURIATTRIBUTO Entrambi queste fasi insieme ad altri aspetti ATTENZIONE: NON E’ DETTO CHE AI MASSIMI LIVELLI DI TIPICITA’ MASSIMO POTENZIALE ECONOMICO E DI MERCATO E’ evidente infatti che ai prodotti tipici siano associati costi e vincoli di natura economica! C’E’ DUNQUE CORRELAZIONE TRA VINCOLI DI TIPICITA’ E COSTI DI PRODUZIONE In + c’è da dire che questi sistemi non dipendono solo da variabili economiche, ma anche da ELEMENTI E RELAZIONI ESTERNE 25 L’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria Quadro normativo antecedente i Reg. 2081/92 e 2082/92 A differenza della Francia, che già prima del 1992 disponeva di una completa legislazione delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, IL PANORAMA NORMATVO ITALIANO si presentava alla stessa data CARENTE di una legislazione organica disponendo piuttosto di singole leggi finalizzate alla tutela di denominazioni di particolari prodotti: FORMAGGI,VINI e SALUMI Al contrario in Europa esistevano già due diversi orientamenti normativi: Nel Sud-Europa e Francia: già codificate specifiche norme di produzione formalizzate in decreti a livello nazionale Nel Nord-Europa e Germania il sistema legislativo prevedeva un semplice ricorso di chi avesse prova di esistenza di concorrenza sleale 26 L’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria Gli organismi Nonostante l’assenza di una legislazione, in Italia alcuni prodotti, specialmente del settore caseario e delle carni lavorate, sono stati tutelati e valorizzati grazie all’azione privata di produttori che hanno creato assetti organizzativi riconosciuti dal consumatore e garanti delle caratteristiche del prodotto E’ il caso dei CONSORZI DI TUTELA: formatisi come organismi associativi privati, hanno sviluppato il proprio campo di azione in ≠ direzioni: dall’assistenza tecnica fino alla diffusione commerciale dei prodotti. ESEMPI 1. CONSORZIO DEL REGGIANO (CFPR) FORMAGGIO PARMIGIANO Nato nel 1934 per volontà di tutti i produttori delle zone d’origine come consorzio volontario di tutela Da allora Consorzio e Parmigiano Reggiano sono diventati un binomio inscindibile 2. CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA Nato nel 1963 sempre su iniziativa dei produttori 27 L’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria Quadro legislativo successivo all’emanazione dei Reg. 2081/92 e 2082/92 Dopo l’approvazione dei Reg. 2081/92 e 2082/92 l’Italia è dovuta intervenire in materia di vigilanza e controllo sui prodotti DOP e IGP e attestazioni di specificità per dare attuazione alle norme in essi contenute. Art.10 stabilisce infatti che gli Stati membri provvedano entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento a costituire strutture di controllo aventi il compito di garantire che le tipicità rispondano ai requisiti del disciplinare • DM 3/11/1995 affida le funzioni di controllo e vigilanza all’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi e prevede che le attività di controllo siano svolte da organismi esterni, pubblici o privati, compresi gli stessi Consorzi • DM 18/12/1997 viene riconosciuta al Ministero delle Politiche Agricole l’autorità nazionale per il coordinamento delle attività di controllo e vigilanza Ma soprattutto stabilisce che l’attività di controllo venga svolta da autorità pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con DM si tagliano fuori i consorzi! 28 Ribadito con Legge 128 del 24/04/1998 L’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria Non solo … la ri-definizione del ruolo dei Consorzi Con l’entrata in vigore dei reg. comunitari si è reso necessario RIDEFINIRE il ruolo dei Consorzi o Istituzioni chiave del successo delle produzioni tipiche italiane. COMPITO NON SEMPLICE Intervenire senza penalizzare eccessivamente il loro campo di azione e limitare Garantendo contemporaneamente il rispetto delle disposizioni comunitarie La politica della CE infatti, nonostante fosse finalizzata alla tutela dei prodotti tipici, rischiava di SMINUIRE il ruolo dei Consorzi INDEBOLIRE TESSUTO PICCOLE/MEDIE IMPRESE sulle quali si basa la produzione DOP e IGP. Per questo motivo i primi decreti emessi appaiono come un tentativo di mantenere inalterate le funzioni dei Consorzi 29 Con la Legge Comunitaria 526 del 1999 si stabiliscono come materie di competenza dei Consorzi i seguenti aspetti: TUTELA PROMOZIONE VALORIZZAZIONE INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE Obiettivo principale affidare la gestione del consorzio ai SOGGETTI CHE DIRETTAMENTE PRODUCONO E OTTENGONO il prodotto del quale è riconosciuta la denominazione 30 Le tipicità alimentari nazionali Su un totale comunitario di 610 prodotti tipici il paniere italiano delle DOP e IGP si compone di 123 prodotti agro-alimentari, dei quali: 79 registrati a marchio DOP 43 a marchio IGP e 1 attestazione di specificità (dati aggiornati al 12 Maggio 2003, fonte Coldiretti – Vademecum per le domande di registrazione delle Denominazioni d’origine e Indicazioni geografiche protette nell’albo comunitario) TIPOLOGIA PRODOTTI ITALIA TOTALE UE Carni fresche 2 92 Prodotti a base di carne 26 61 Altri prodotti animali - 17 Formaggi 30 149 Grassi ed oli di oliva 25 72 Ortofrutticoli e cereali 35 138 Prodotti della panetteria 2 12 Altri prodotti (aceti balsamici, sidri, miele) 2 11 Oli essenziali 1 3 Pesci e molluschi - 6 Fieno - 1 Birre;acque minerali;gomme e resine - 48 Totale prodotti 123 610 31 ITALIA in linea con le denominazioni europee prevalenza prodotti settore caseario ed ortofrutticoli Seguono in UE le carni fresche con 92 registrazioni, mentre in Italia questo comparto presenta solo 2 IGP L’Italia e l’UE si riallineano nelle registrazioni delle preparazioni a base di carne (61 comunitarie, 26 nazionali) e con gli oli di oliva (72 UE e 25 made in Italy) All’interno dell’UE appare un netto divario tra Nord Europa [Finlandia, Belgio, Danimarca, Irlanda, paesi Bassi, Svezia] con poche o nulle denominazioni Restanti Paesi contribuiscono fortemente al paniere delle tipicità 32 35 32 30 24 30 25 20 20 15 10 5 0 2 CARNI 1 1 OLIO DI OLIVA FORMAGGI DOP 6 3 ORTOFRUTTA E CEREALI 2 PREPARAZIONI A BASE DI CARNE IGP 2 ACETI (diversi dagli aceti divino) PANETTERIA ATTESTAZIONI SPECIFICITA' Da un punto di vista merceologico: Nel paniere delle tipicità DOP: EQUILIBRIO tra: •Formaggi 38% •Oli di oliva 30,4% •Preparazioni a base di carne 25,3% Nel paniere delle tipicità IGP: Maggior quota ortofrutta e cereali 74,4% Preparazioni a base di carne 14% 33 Localizzazione territoriale 19 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14 13 9 7 6 6 DOP 8 6 IGP 3 le Is o no ior og zz Me t Es t es Ov o ntr Ce rdNo rdNo Italia Settentrionale patrimonio di 36 DOP e IGP Mezzogiorno 26 Centro 15 Italia Insulare 14 • Italia Settentrionale più alta concentrazione di • DOP Nord Ovest • IGP Nord Est • Simili i panieri DOP e IGP di Centro e Italia Insulare • Le rimanenti 26 DOP e 5 IGP sono INTERREGIONALI la zona geografica di produzione interessa + comuni, province e regioni 34 Livello regionale La regione che offre il maggior numero di tipicità è l’Emilia Romagna con 24 prodotti a marchio registrato Seguono: Lombardia e Veneto 17 Toscana 14 Piemonte 12 Sicilia e Campania 11 Lazio 10 Ultima la Liguria con 1 sola DOP 35 I bacini territoriali I bacini territoriali di approvvigionamento per la produzione di preparati di carne DOP e IGP rappresentano un’ulteriore possibilità di guadagno per gli operatori di questo sistema agro-alimentare Ad eccezione, infatti, di alcuni salumi – CAPOCOLLO, PANCETTA , SOPRESSATA, SALSICCIA della CALABRIA – gli altri preparati possono usufruire di materie prime (coscie e carni fresche) di PROVENIENZA ESTERNA – ovvero da altre regioni ≠ da quella dove ha sede il marchio di origine. Quindi oltre ai prodotti tipici svolgono un ruolo fondamentale anche le tradizionali produzioni agroalimentari fornendo opportunità produttive in termini economici e in termini di sviluppo dei sistemi agro-alimentari locali LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA principali bacini territoriali contribuendo alla produzione di 18 e 17 prodotti tutelati 36 Il potere economico delle tipicità La Coldiretti stima nel 2004 per i soli DOP e IGP: valore al consumo di 7,7 mld € valore dell’export di 1,5 mld € Contribuiscono: Formaggi 4,3 mld Salumi e prosciutti 2,8 mld Ortofrutta 0,08 mld Oli di oliva 0,05 mld Altri 0,4 mld A questi valori si sommano quelli dei vini, dove l’Italia – secondo Coldiretti – rappresenta il 2° paese produttore di vino in Europa con 447 vini Docg, doc, Igt Pari al 60% della produzione nazionale di vino Fatturato 8 mld € Valore esportazione > 2,5 mld € Principale voce export agro-alimentare nazionale 37 Testi di riferimento • Coldiretti (2003), “Vademecum per le domande di registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette nell’albo comunitario” • Mancini M.C. (2003), “Le produzioni alimentari tipiche – L’impatto economico e organizzativo della normativa europea”, Ed. MUP Monte Università di Parma, Parma • Nomisma (2001), “VIII Rapporto Nomisma sull'Agricoltura Italiana - PRODOTTI TIPICI E SVILUPPO LOCALE Il ruolo delle produzioni di qualità nel futuro dell'agricoltura italiana, Editrice Il Sole 24 Ore, Milano •Istituto nazionale di economia Agraria (2004), “L’agricoltura italiana conta 2004”, INEA •Ventura A. (2003), “Atlante dei prodotti Dop e Igp dell’Emilia Romagna – Seconda edizione 2003”, Supplemento ad Agricoltura N.6 – giugno 2003, Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura, ambiente e Sviluppo Sostenibile • Giuseppe Zicari, “Gestione della sicurezza alimentare: le normative di riferimento e il sistema sanzionatorio: HACCP, produzioni biologiche, i marchi Dop ed Igp, ISO 9000, ISO 14100”: Napoli: Sistemi Editoriali, 2003 Siti web di riferimento • www.politicheagricole.it Link Prodotti di Qualità • www.ismea.it Link Naturalmente italiano 38