La tutela dei
prodotti
agro-alimentari
di qualità:
prima e dopo i
Regolamenti (CEE)
2081/92 e 2082/92
1
Dott.ssa Alessandra Molinari
Perché una lezione
sui
Regolamenti (CEE)
2081/92 e 2082/92
?
2
Il 1° perché
I Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92
stabiliscono le regole comuni per
la tutela e la valorizzazione

delle Denominazioni d’Origine: DOP

delle Indicazioni Geografiche: IGP

ed attestazioni di specificità
dei prodotti agricoli e alimentari
•uno dei punti di forza del sistema
produttivo italiano
•grande potenziale di crescita e di
sviluppo dell’agricoltura italiana
…Si pensi che secondo i dati del VIII Rapporto Nomisma
le produzioni tipiche
•raggiungono una PLV superiore ai 3 miliardi di Euro,
•rappresentano il 7% della PLV totale dell’agricoltura
nazionale
3
•occupano 300.000 addetti
Il 2° perché
E’ noto inoltre come il concetto
di “tipicità” sia ampiamente
diffuso tra i consumatori
Ma attenzione spesso ad esso non equivale
UNA UNIVOCA CHIAVE INTERPRETATIVA
La confusione deriva dal fatto che al concetto di tipicità
vengono associati significati differenti:
•Origine geografica delimitata
CONCETTO
TIPICITA’
•Specifica qualità organolettica
•Produzione
e/o
trasformazione
tradizionale o artigianali
•Storia e cultura locale
ADDIRITTURA IN ALCUNI CASI IL CONSUMATORE
PERCEPISCE COME TIPICI  PRODOTTI DI NATURA
INDUSTRIALE SENZA ALCUN LEGAME E/O VINCOLI CON
IL TERRITORIO
A CHI VA IL “MERITO”?
ALLA POLITICA DEL MKTG  IN GRADO DI
TRASMETTERE VALORI ED ASPETTI RICONDUCIBILI ALLA
4
TRADIZIONE E ALLA QUALITA’ DEI PRODOTTI
Il 3° perché
La tipicità assume rilevanza anche
in considerazione degli allarmi
sulla sicurezza alimentare
verificatisi negli ultimi anni
Grazie soprattutto all’adozione di
un sistema in grado di assicurare
e garantire
 la TRACCIABILITA’
 la RINTRACCIABILITA’
dei processi,
PRIMA che la questione food safety
diventasse un problema per milioni di
consumatori e che la tracciabilità 5
diventasse uno degli obiettivi della Pac
Alla luce di questi 3
perché:
1. Punto di forza del sistema
produttivo italiano
2. Confusione circa il concetto di
tipicità tra i consumatori
3. Garanzia di sicurezza alimentare
diventa necessario fornire una
CHIARA e,per quanto possibile,
UNIVOCA identificazione del concetto
di tipicità
6
I Reg. CEE 2081/92
e 2082/92:
la normativa
comunitaria
7
Cenni storici sulla protezione legale
dei prodotti agro-alimentari
LA NASCITA DEL MARCHIO COLLETTIVO
La prima fonte di tutela giuridica di cui hanno beneficiato i
prodotti agro-alimentari di qualità è rappresentata dall’uso
di MARCHI COLLETTIVI nati dall’aggregazione di
produttori.
MARCHIO
COLLETTIVO
MARCHIO
INDUSTRIALE
Nasce nel 1911 a Washington a
seguito della revisione della
Convenzione di Parigi del 1883
sui diritti di proprietà industriale.
che
identifica
il
prodotto
fabbricato
o
messo
in
commercio dal suo titolare al
quale viene riservato per legge
l’utilizzo del marchio medesimo.
Perché APPARTIENE ALLE COLLETTIVITA’ pubbliche o
private (associazioni commerciali)
L’associazione utilizza il marchio attraverso i suoi
membri che sono legittimati ad usarlo SOLTANTO SE
osservano il regolamento del marchio collettivo
8
Cenni storici sulla protezione legale
dei prodotti agro-alimentari
COME FUNZIONA IL MARCHIO?
La funzione del titolare del marchio è quella di garantire
una definita caratteristica del prodotto (qualità, natura,
origine) ai consumatori finali.
Il successo del marchio NON DIPENDE dalla qualità del bene
del singolo produttore
MA
dalla capacità del titolare del marchio di conquistare la fiducia
del consumatore
Il marchio collettivo ha successo
se il suo titolare è in grado di garantire la qualità di quei beni
da esso contraddistinti  conquistando la fiducia del
consumatore che è indotto ad acquistare il bene pur non
conoscendo l’identità del singolo produttore.
Perché l’attenzione al marchio?
Perché inizialmente le DOP e IGP erano semplici marchi
collettivi tutelati da norme nazionali,
e solo SUCCESSIVAMENTE la necessità di estendere la
protezione del marchio ha portato al riconoscimento giuridico
al di fuori dell’originario Stato di registrazione
9
Cenni storici sulla protezione legale
dei prodotti agro-alimentari
Le Convenzioni Internazionali
La 1° Convenzione Internazionale concernente prodotti
agro-alimentari da sottoporre a tutela si è svolta a
LISBONA nel 1958
 Attualmente vigente nella versione adottata a
STOCCOLMA nel 1967
Consente ad ogni Stato aderente ala
convenzione di far valere le regole in essa
contenute al fine di tutelare le proprie
denominazioni di origine all’interno degli altri
Stati che fanno parte della stessa
convenzione
La
TUTELA
a cui la
convenzione si
riferisce
È soltanto ed unicamente
quella
accordata
dalla
normativa dello Stato di
provenienza del prodotto
La tutela negli altri Stati vale
soltanto se
il prodotto risulta protetto nel 1° Stato
10
Cenni storici sulla protezione legale
dei prodotti agro-alimentari
Le Convenzioni Internazionali
E’ importante inoltre menzionare:
•CONVENZIONE DI STRESA 1951
 riguardante i formaggi
ratificata in Italia con il DPR del 18/11/1953 N. 1099
•ACCORDO TRIPS approvato a Marrakech nel 1994
 riguardante la proprietà industriale e le DOP
introdotto in Italia con il DL del 19/03/1996 N. 198
Nonostante queste convenzioni abbiano permesso di
rafforzare la tutela delle indicazioni nei vari Stati membri
le CONTESTAZIONI circa la protezione giuridiche
delle stesse hanno continuato a verificarsi
Da qui l’ ESIGENZA di introdurre in sede
comunitaria una normativa UNIFORME
 Al fine di assicurare una tutela omogenea delle
DOP e IGP
11
Reg. CEE 2081/92
Concerne la tutela delle
 denominazioni d’origine DOP
 indicazioni geografiche IGP
dei prodotti agricoli ed alimentari
12
DOP
Secondo l’Art.2 par. 2 del regolamento si intende
per DOP “il nome di una regione, di un luogo
determinato o in casi eccezionali di un Paese che
serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare:
 originario di tale regione, di tale luogo determinato o
di tale Paese e
 la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute
essenzialmente o esclusivamente all’ambiente
geografico comprensivo dei fattori naturali e umani
e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione
avvengano nell’area geografica delimitata”.
Per tale specifica dunque si richiede uno
stretto legame
ESSENZIALMENTE o
ESCLUSIVAMENTE con l’area di origine
13
IGP
Secondo l’Art.2 par. 2 del regolamento si intende
per IGP “il nome di una regione, di un luogo
determinato o in casi eccezionali di un Paese che
serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare:
 originario di tale regione, di tale luogo determinato o
di tale Paese e
 di cui una determinata qualità, la reputazione o
un’altra caratteristica possa essere attribuita
all’origine geografica e la cui produzione e/o
trasformazione e/o elaborazione avvengano
nell’area geografica determinata”.
14
Dove sta la differenza?
La differenza tra DOP e IGP risiede
nella 2° definizione:
Mentre per l’IGP è sufficiente che
una sola fase della produzione
sia
strettamente
legata
all’ambiente
La DOP si applica a quei prodotti il
cui intero ciclo produttivo – dalla
produzione della materia prima al
prodotto finito – è localizzato
all’interno di uno specifico areale e
non è riproducibile al di fuori di
questo
15
Chi è tutelato?
Il PRODUTTORE  la proprietà collettiva di tali DOP e
IGP non è confinata a quel gruppo di produttori che
presenta inizialmente la domanda
MA E’ ESTENDIBILE a tutti coloro che producono il prodotto
rispettando le prescrizioni del relativo disciplinare
La proprietà di prodotto DOP e IGP è limitata al NOME e
NON INCLUDE IL PRODOTTO
 il produttore ha la facoltà di vietare l’utilizzo del nome a
coloro che producono lo stesso prodotto al di fuori
dell’area geografica definita e che non rispettano le
regole
Perché questo?
 A fronte del rapporto tra Comunità e prodotti
protetti da denominazioni provenienti da Paesi terzi, l’UE
si è dichiarata più volte impotente di fronte alla diffusione
in commercio di produzioni contrassegnate da
denominazioni non veritiere realizzate in Paesi terzi
ESEMPIO
Parmigiano Reggiano combatte da anni contro imitazioni
diffuse nel Nord America, Canada e Sud America
16
Chi è tutelato?
Il CONSUMATORE  grazie al volere dei Regolamenti
di mettere in evidenza le caratteristiche de prodotti è
tutelato contro qualsiasi pratica sleale o contraffazione.
E’ noto come
Un ELEVATO GRADO DI ASIMMETRIA caratterizza il
mercato dei prodotti alimentari circa la qualità dei prodotti
ivi commercializzati
 Il consumatore non disponendo di tutte le informazioni
necessarie per distinguere ed acquistare il prodotto
meglio rispondente alle proprie aspettative
ADOTTA COMPORTAMENTI DI AUTODIFESA
 Ripetitività acquisti
 Fedeltà marchio/punto vendita
 Propensione a non acquistare prodotti poco noti ma
preferisce prodotti costosi e con più diffusa reputazione
 pagando sovrapprezzo contro l’incertezza qualitativa
SUPERATA CON UNA MAGGIORE TRASPARENZA DI
MERCATO
Intervento di Istituzioni/Organismi in grado di assicurare le
qualità dei beni presenti sul mercato
All’interno del regolamento in fase di registrazione si richiede
di indicare l’organismo di controllo incaricato di effettuare
gli accertamenti del caso
17
Chi è tutelato?
Il
MONDO RURALE
 rappresentando
l’opportunità di ANCORARE, ACCRESCERE e
SALVAGUARDARE il proprio valore aggiunto,
specialmente in quelle zone montane ed isolate
come alcune isole della penisola
Il mantenimento del tessuto produttivo delle
produzioni tipiche
fondato da piccole e medie imprese
Costituisce un presupposto necessario per una
politica di sviluppo di aree svantaggiate come
quelle rurali
18
Campo di applicazione
 Possono essere oggetto di protezione del Reg. tutti
i prodotti agricoli destinati all’alimentazione umana
e i prodotti alimentari e agricoli elencati nell’Allegato
I e II
 NON SI APPLICA AI PRODOTTI DEL SETTORE
VITIVINICOLI, per i quali esiste una normativa
distinta
 Il campo di applicazione originario ha subito poi
alcune modifiche perché impediva ai produttori di
aceto di vino la possibilità di tutelare i propri
prodotti  REG. 692/2003  viene inserito, subito
dopo il presente divieto, la seguente frase
“fatta eccezione per gli aceti di vino”
 Il nuovo testo inoltre esclude le H2O minerali, per le
quali la registrazione ha creato ≠ problemi,
soprattutto in merito ai casi omonimia per acque ≠ o
in presenza di nomi di fantasia non previsti dal Reg.
 Direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15/07/80
19
Il disciplinare
L’articolo 4 del Regolamento prevede che “per beneficiare di una DOP
o di un’IGP, i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare,
che prevede:







Che il nome del prodotto agricolo o alimentare per il quale si
richiede la specificità, che deve comprendere il riferimento ad
un’area geografica specifica. E’ previsto comunque che il nome del
prodotto non corrisponda esattamente all’area di produzione dello
stesso, che potrà essere più ampia o ristretta rispetto la
denominazione scelta.
la descrizione delle materie prime e delle principali caratteristiche
fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche del prodotto.
la specificazione dell’area geografica all’interno della quale il
prodotto è ottenuto.
Si ricorda:
x le DOP: zona vocata per quel prodotto
x le IGP: Il riferimento all’area è meno vincolante e
si può fondare sulla tradizione.
l’attestazione della correlazione tra il territorio e il prodotto, per la
quale sono necessari:
- riferimenti bibliografici,
- analisi fisico-chimiche e sensoriali
- e tutto ciò che può provare tale legame.
 Requisito che pone maggiori difficoltà sia in fase di
presentazione della domanda che in fase di valutazione
comunitaria, a causa della carenza delle argomentazioni presentate
sulla materia.
la descrizione del metodo di produzione e nel caso in cui la
domanda di registrazione riguardi un animale, la descrizione deve
anche specificare la razza, il tipo di allevamento, l’alimentazione,
etc; mentre per un prodotto trasformato devono essere specificate
le materie prime ed i processi di fabbricazione e per i prodotti
vegetali occorre elencare le varietà, le date di semina, di raccolta e
i metodi di raccolta.
l’organismo di controllo incaricato di effettuare le verifiche del
rispetto del disciplinare di produzione
le modalità con cui sono indicate le informazioni sul prodotto ed
eventualmente il tipo di confezione, sempre nel rispetto della
20
normativa nazionale e comunitaria.
Il disciplinare
…..e con il Reg. 692/2003
 Descrizione elementi relativi al
condizionamento, quando questo ha
luogo nella zona geografica delimitata
 la modifica è scaturita da numerose
cause esposte alla Corte di Giustizia
riguardanti le ultime fasi della
trasformazione soggette a sfruttamento
da parte di operatori estranei alla filiera
ESEMPIO
 Consorzio Prosciutto Parma
 Consorzio Tutela Grana Padano
 rispettivamente l’affettatura e la
grattugia dei propri prodotti al di fuori
dell’area di produzione
21
Procedura di registrazione
La domanda di registrazione viene inviata allo Stato
membro sul cui territorio è situata l’area
geografica
Se la domanda è giustificata:
 viene trasmessa alla Commissione (Art.5)
 entro un termine di 6 mesi la Commissione
esamina la domanda e al termine informa lo
Stato membro delle proprie conclusioni:
 se OK la Comunità pubblica sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la
domanda di registrazione
 in caso di assenza di giustificata
opposizione entro 6 mesi dalla data di
pubblicazione la denominazione viene iscritta
nel registro conservato dalla Commissione
“Registro delle denominazioni d’origine protette
e delle indicazioni geografiche protette” (Art.6/7)
22
Reg. CEE 2082/92
Protegge le ATTESTAZIONI DI SPECIFICITA’,
ovvero quei prodotti che pur non avendo alcun
legame con una determinata area geografica,
sono da considerarsi tipici in virtù della modalità
di produzione.
La specificità consiste nella caratteristica o
nell’insieme delle caratteristiche che distinguono
chiaramente un prodotto agricolo da altri prodotti
simili o appartenenti alla medesima categoria
ESEMPIO
I formaggi con denominazione tipica, prodotti cioè
nel territorio nazionale secondo usi costanti
 Le cui caratteristiche derivano da particolari
metodi della tecnica di produzione
23
Concetto di tipicità
Presenza di una
correlazione tra
ambiente e prodotto
TIPICITA’
Elemento necessario
ed inscindibile
Origine geografica
materie prime
Può trattarsi di:
Collocazione
dell’intero processo
produttivo o di una
singola fase
ESISTONO
≠ GRADI DI SPECIFICITA’:
•DIFFERENTI LIVELLI DI FILIERA:
ES. materie prime, produzione, trasformazione,
elaborazione,conservazione
•DIVERSE COMPONENTI CHE COMPLETANO UN
PRODOTTO:
ES. circoscrizione dell’area di produzione, caratteristiche
estrinseche, input di produzione (caratteristiche
intrinseche)
24
La tipicità di un prodotto può essere dunque di ≠ gradi
 Risultante di un MIX DI FATTORI che trovano riferimento
e valore nel disciplinare
Può essere:
• MONOATTRIBUTO
Si lega esclusivamente alle materie prime oppure alla fase
di trasformazione della filiera
•PLURIATTRIBUTO
Entrambi queste fasi insieme ad altri aspetti
ATTENZIONE:
NON E’ DETTO CHE
AI MASSIMI LIVELLI DI TIPICITA’
MASSIMO POTENZIALE ECONOMICO E DI MERCATO
E’ evidente infatti che ai prodotti tipici siano associati costi e
vincoli di natura economica!
C’E’ DUNQUE CORRELAZIONE TRA
VINCOLI DI TIPICITA’ E COSTI DI PRODUZIONE
In + c’è da dire che questi sistemi non dipendono solo da
variabili economiche, ma anche da ELEMENTI E RELAZIONI
ESTERNE
25
L’adeguamento della
normativa nazionale a
quella comunitaria
Quadro normativo antecedente i
Reg. 2081/92 e 2082/92
A differenza della Francia, che già prima del 1992
disponeva di una completa legislazione delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari,
IL PANORAMA NORMATVO ITALIANO si presentava
alla stessa data CARENTE di una legislazione organica
 disponendo piuttosto di singole leggi finalizzate alla
tutela di denominazioni di particolari prodotti:
FORMAGGI,VINI e SALUMI
Al contrario in Europa esistevano già due diversi
orientamenti normativi:
 Nel Sud-Europa e Francia: già codificate
specifiche norme di produzione formalizzate in decreti a
livello nazionale
 Nel Nord-Europa e Germania il sistema
legislativo prevedeva un semplice ricorso di chi avesse
prova di esistenza di concorrenza sleale
26
L’adeguamento della normativa
nazionale a quella comunitaria
Gli organismi
Nonostante l’assenza di una legislazione, in Italia alcuni
prodotti, specialmente del settore caseario e delle carni
lavorate, sono stati tutelati e valorizzati grazie all’azione
privata di produttori  che hanno creato assetti
organizzativi riconosciuti dal consumatore e garanti delle
caratteristiche del prodotto
E’ il caso dei CONSORZI DI TUTELA: formatisi come
organismi associativi privati, hanno sviluppato il proprio
campo di azione in ≠ direzioni: dall’assistenza tecnica
fino alla diffusione commerciale dei prodotti.
ESEMPI
1.
CONSORZIO DEL
REGGIANO (CFPR)
FORMAGGIO
PARMIGIANO
Nato nel 1934 per volontà di tutti i produttori delle zone
d’origine come consorzio volontario di tutela
 Da allora Consorzio e Parmigiano Reggiano sono
diventati un binomio inscindibile
2. CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA
Nato nel 1963 sempre su iniziativa dei produttori
27
L’adeguamento della normativa
nazionale a quella comunitaria
Quadro legislativo successivo
all’emanazione dei Reg.
2081/92 e 2082/92
Dopo l’approvazione dei Reg. 2081/92 e 2082/92 l’Italia è
dovuta intervenire in materia di vigilanza e controllo sui
prodotti DOP e IGP e attestazioni di specificità per dare
attuazione alle norme in essi contenute.
Art.10  stabilisce infatti che gli Stati membri provvedano
entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento a
costituire strutture di controllo aventi il compito di garantire
che le tipicità rispondano ai requisiti del disciplinare
• DM 3/11/1995 affida le funzioni di controllo e vigilanza
all’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi e prevede che
le attività di controllo siano svolte da organismi esterni,
pubblici o privati, compresi gli stessi Consorzi
• DM 18/12/1997 viene riconosciuta al Ministero delle
Politiche Agricole l’autorità nazionale per il coordinamento
delle attività di controllo e vigilanza
Ma soprattutto stabilisce che l’attività di controllo venga
svolta da autorità pubbliche designate e da organismi privati
autorizzati con DM  si tagliano fuori i consorzi!
28
Ribadito con Legge 128 del 24/04/1998
L’adeguamento della normativa
nazionale a quella comunitaria
Non solo … la ri-definizione
del ruolo dei Consorzi
Con l’entrata in vigore dei reg. comunitari si è reso
necessario RIDEFINIRE il ruolo dei Consorzi o
Istituzioni  chiave del successo delle produzioni
tipiche italiane.
COMPITO NON SEMPLICE
Intervenire
senza
penalizzare
eccessivamente il loro campo di azione
e
limitare
Garantendo contemporaneamente il rispetto delle
disposizioni comunitarie
La politica della CE infatti, nonostante fosse finalizzata
alla tutela dei prodotti tipici, rischiava di SMINUIRE il
ruolo dei Consorzi  INDEBOLIRE TESSUTO
PICCOLE/MEDIE IMPRESE sulle quali si basa la
produzione DOP e IGP.
 Per questo motivo i primi decreti emessi appaiono
come un tentativo di mantenere inalterate le funzioni
dei Consorzi
29
Con la Legge Comunitaria 526 del 1999 si
stabiliscono come materie di competenza
dei Consorzi i seguenti aspetti:
 TUTELA
 PROMOZIONE
 VALORIZZAZIONE
 INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE
Obiettivo principale  affidare la gestione
del consorzio ai SOGGETTI CHE
DIRETTAMENTE PRODUCONO E
OTTENGONO il prodotto del quale è
riconosciuta la denominazione
30
Le tipicità alimentari nazionali
 Su un totale comunitario di 610 prodotti tipici il
paniere italiano delle DOP e IGP si compone di 123
prodotti agro-alimentari, dei quali:
 79 registrati a marchio DOP
 43 a marchio IGP
 e 1 attestazione di specificità
(dati aggiornati al 12 Maggio 2003, fonte Coldiretti – Vademecum per le
domande di registrazione delle Denominazioni d’origine e Indicazioni
geografiche protette nell’albo comunitario)
TIPOLOGIA PRODOTTI
ITALIA
TOTALE UE
Carni fresche
2
92
Prodotti a base di carne
26
61
Altri prodotti animali
-
17
Formaggi
30
149
Grassi ed oli di oliva
25
72
Ortofrutticoli e cereali
35
138
Prodotti della panetteria
2
12
Altri prodotti (aceti balsamici, sidri, miele)
2
11
Oli essenziali
1
3
Pesci e molluschi
-
6
Fieno
-
1
Birre;acque minerali;gomme e resine
-
48
Totale prodotti
123
610
31
 ITALIA in linea con le denominazioni europee 
prevalenza prodotti settore caseario ed
ortofrutticoli
 Seguono in UE le carni fresche con 92
registrazioni, mentre in Italia questo comparto
presenta solo 2 IGP
 L’Italia e l’UE si riallineano nelle registrazioni
delle preparazioni a base di carne (61
comunitarie, 26 nazionali) e con gli oli di oliva
(72 UE e 25 made in Italy)
 All’interno dell’UE appare un netto divario tra
 Nord Europa [Finlandia, Belgio, Danimarca,
Irlanda, paesi Bassi, Svezia] con poche o
nulle denominazioni
 Restanti Paesi  contribuiscono fortemente al
paniere delle tipicità
32
35
32
30
24
30
25
20
20
15
10
5
0
2
CARNI
1
1
OLIO DI OLIVA
FORMAGGI
DOP
6
3
ORTOFRUTTA E
CEREALI
2
PREPARAZIONI A
BASE DI CARNE
IGP
2
ACETI (diversi
dagli aceti divino)
PANETTERIA
ATTESTAZIONI SPECIFICITA'
Da un punto di vista merceologico:
 Nel paniere delle tipicità DOP:
EQUILIBRIO tra:
•Formaggi
38%
•Oli di oliva
30,4%
•Preparazioni a base di carne
25,3%
 Nel paniere delle tipicità IGP:
Maggior quota ortofrutta e cereali
74,4%
Preparazioni a base di carne
14%
33
Localizzazione territoriale
19
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14
13
9
7
6
6
DOP
8
6
IGP
3
le
Is o
no
ior
og
zz
Me
t
Es
t
es
Ov
o
ntr
Ce
rdNo
rdNo
Italia Settentrionale  patrimonio di 36 DOP e IGP
Mezzogiorno 
26
Centro 
15
Italia Insulare 
14
• Italia Settentrionale  più alta concentrazione di
• DOP  Nord Ovest
• IGP  Nord Est
• Simili i panieri DOP e IGP di Centro e Italia Insulare
• Le rimanenti 26 DOP e 5 IGP sono INTERREGIONALI
 la zona geografica di produzione interessa +
comuni, province e regioni
34
Livello regionale
 La regione che offre il maggior
numero di tipicità è l’Emilia
Romagna con 24 prodotti a
marchio registrato
 Seguono:
 Lombardia e Veneto
17
 Toscana
14
 Piemonte
12
 Sicilia e Campania
11
 Lazio
10
 Ultima la Liguria con 1 sola DOP
35
I bacini territoriali
I bacini territoriali di approvvigionamento per la
produzione di preparati di carne DOP e IGP 
rappresentano un’ulteriore possibilità di guadagno
per gli operatori di questo sistema agro-alimentare
Ad eccezione, infatti, di alcuni salumi –
CAPOCOLLO, PANCETTA , SOPRESSATA,
SALSICCIA della CALABRIA – gli altri preparati
possono usufruire di materie prime (coscie e carni
fresche) di PROVENIENZA ESTERNA – ovvero da
altre regioni ≠ da quella dove ha sede il marchio di
origine.
Quindi oltre ai prodotti tipici svolgono un ruolo
fondamentale anche le tradizionali produzioni agroalimentari  fornendo opportunità produttive in
termini economici e in termini di sviluppo dei sistemi
agro-alimentari locali
LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA  principali
bacini territoriali contribuendo alla produzione di 18
e 17 prodotti tutelati
36
Il potere economico delle tipicità
La Coldiretti stima nel 2004 per i soli DOP e IGP:
 valore al consumo di 7,7 mld €
 valore dell’export di 1,5 mld €
Contribuiscono:
 Formaggi
4,3 mld
 Salumi e prosciutti
2,8 mld
 Ortofrutta
0,08 mld
 Oli di oliva
0,05 mld
 Altri
0,4 mld
A questi valori si sommano quelli dei vini, dove l’Italia –
secondo Coldiretti – rappresenta il 2° paese
produttore di vino in Europa con 447 vini Docg, doc,
Igt
 Pari al 60% della produzione nazionale di vino
 Fatturato 8 mld €
 Valore esportazione > 2,5 mld €
 Principale voce export agro-alimentare nazionale
37
Testi di riferimento
• Coldiretti
(2003), “Vademecum per le domande di
registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni
geografiche protette nell’albo comunitario”
• Mancini M.C. (2003), “Le produzioni alimentari tipiche –
L’impatto economico e organizzativo della normativa
europea”, Ed. MUP Monte Università di Parma, Parma
• Nomisma (2001), “VIII Rapporto Nomisma sull'Agricoltura
Italiana - PRODOTTI TIPICI E SVILUPPO LOCALE Il ruolo
delle produzioni di qualità nel futuro dell'agricoltura italiana,
Editrice Il Sole 24 Ore, Milano
•Istituto nazionale di economia Agraria (2004), “L’agricoltura
italiana conta 2004”, INEA
•Ventura A. (2003), “Atlante dei prodotti Dop e Igp dell’Emilia
Romagna – Seconda edizione 2003”, Supplemento ad
Agricoltura N.6 – giugno 2003, Regione Emilia Romagna,
Assessorato Agricoltura, ambiente e Sviluppo Sostenibile
• Giuseppe Zicari, “Gestione della sicurezza alimentare: le
normative di riferimento e il sistema sanzionatorio: HACCP,
produzioni biologiche, i marchi Dop ed Igp, ISO 9000, ISO
14100”: Napoli: Sistemi Editoriali, 2003
Siti web di riferimento
• www.politicheagricole.it
Link Prodotti di Qualità
• www.ismea.it
Link Naturalmente italiano
38
Scarica

La tutela dei prodotti agro-alimentari di qualità: prima e dopo i