Gli ordini di protezione
Artt. 342bis e 342ter c.c.
L’articolo 342bis prevede che quando la condotta
del coniuge o di altro convivente è causa di
grave pregiudizio all’integrità fisica o morale
ovvero alla libertà dell’altro coniuge o
convivente, il giudice (T.O.), su istanza di parte,
può adottare con decreto uno o più dei
provvedimenti di cui all’articolo 342ter.
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Provvedimenti
Consistono essenzialmente nell’ingiunzione al coniuge, o al
convivente violento, di
- cessare la condotta pregiudizievole e, contestualmente,
- di allontanarsi dalla casa familiare, con ulteriore prescrizione,
ove occorra,
- di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati
dall’istante, ed in particolare
- al luogo di lavoro,
- al domicilio della famiglia di origine, ovvero
- al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed
- in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli.
2
Segue…
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra:
-
l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di
mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come
fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri
soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonchè
-
il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi
che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, rimangono privi di mezzi
adeguati, fissando modalità e termini di versamento.
Il provvedimento ha una durata limitata: massimo un anno, eventualmente
rinnovabile per il tempo «strettamente necessario» ed in presenza di
«gravi motivi».
La violazione dell’OdP è punita con la reclusione fino a 3 anni
Se vi sono figli minori, coordinamento con artt. 330-333 c.c. (competenza
del TM)
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Convivente qualsiasi…
La normativa in questione si applica anche nel caso
in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta
da altro componente del nucleo familiare diverso
dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti
di altro componente del nucleo familiare diverso
dal coniuge o dal convivente.
In tal modo, viene preso in considerazione dalla
legge ogni comportamento violento tenuto
all’interno della famiglia, non solo dal coniuge nei
confronti dell’altro, ma da qualsiasi componente
4
nei confronti di tutti gli altri.
Condotta violenta
La norma non specifica, in termini di tipicità, il
contenuto della condotta violenta, limitandosi a
richiamare, come unico criterio di valutazione, il
pregiudizio, di natura grave, che ne possa
derivare per l’integrità fisica o morale, o per la
libertà dei conviventi familiari.
Solo in presenza di detto pregiudizio, collegato
causalmente e derivante dalla condotta del
coniuge o convivente, potrà adottarsi un
provvedimento contro quest’ultimo.
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Gestire il conflitto familiare
L’intervento giudiziario, attraverso l’ordine di
allontanamento, prova a “gestire” e
“contenere” una situazione di crisi
familiare…
Provvedimento temporaneo, non di carattere
risolutivo bensì passaggio tra un “prima” e un
“dopo”
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Tutela penale
Misura prevista dall’art. 282bis c.p.p., con cui il giudice
prescrive all’imputato:
• Lasciare immediatamente la casa familiare e non accedervi senza
autorizzazione
• Non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla p.o.
• Provvedere al pagamento di assegno a favore delle persone conviventi
Misura applicabile per ampia gamma di reati: 570, 571, 600,
600bis, 600ter, 600quater, 601, 602, 609bis ss., 582, 612bis
Misura prevista ex art. 384bis: allontanamento d’urgenza dalla
casa familiare da parte della PG
Ammonimento del questore in caso di stalking, e da recenti
interventi legislativi (d.l. 93/13) anche a fatti previsti dagli
artt. 581 e 582 c.p. commessi nell’ambito di violenza
domestica (anche in assenza di istanza della p.o.)
7
Il minore all’interno della propria famiglia
• La responsabilità genitoriale: diritti e obblighi.
• Un po’ di storia: dal diritto romano alla rivoluzione
francese, codice civile Italia unitaria(1865),
codice del 1942… la soggezione alla potestà del
padre quale forma di dipendenza economica
• Terminologia : autoritè parentale in Francia,
elterliche Sorge (cura parentale) in Germania,
parental rights nei paesi di common law, potestà
(patria o parentale) poi trasformata in
responsabilità genitoriale in Italia
8
Responsabilità genitoriale
Nella legislazione europea da tempo si parla di “responsabilità
genitoriali” definite come “insieme di poteri e di doveri diretti
ad assicurare il benessere morale e materiale del fanciullo,
specialmente mediante la cura della sua persona, il
mantenimento delle relazioni personali con lui, la garanzia
della sua educazione, il suo allevamento, la rappresentanza
legale e l’amministrazione dei suoi beni” (Raccomandazione
84 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa)
Altrove (art. 2, n. 7 regolamento CE 2201/2003 ), la «responsabilità
genitoriale» viene così definita: “i diritti e doveri di cui è
investita una persona fisica o giuridica in virtù di una
decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore
riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine
comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto
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di visita”.
Cos’è la responsabilità genitoriale
Potere
di
prendere
decisioni
che
coinvolgono la vita del figlio, in ogni
momento ed in ogni suo aspetto, dai più
importanti a quelli più apparentemente
banali: prendere decisioni al posto suo!
In teoria, ma non solo…
Il genitore ha il potere di costringere il figlio
a fare ciò che non vuole fare, e a non
fare ciò che egli vorrebbe fare…
10
Compito dei genitori
… sono responsabili dello sviluppo della personalità del
figlio ed in quanto tali hanno il dovere di garantire e
promuovere i diritti di personalità del figlio, guidandolo
all’esercizio libero e responsabile dei medesimi sino
alla piena autonomia.
L’esercizio della responsabilità genitoriale deve
essere finalizzato allo sviluppo della personalità del
figlio minore e quindi a garantire e promuovere i
diritti di personalità di quest’ultimo.
11
Art. 316 c.c.
Vecchia formulazione: ll figlio è soggetto alla responsabilità
dei genitori….
Nuova formulazione: Entrambi i genitori hanno la
responsabilità genitoriale che è esercitata di comune
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni
naturali e delle aspirazioni del figlio.
Resta un potere, ma non forte come prima, l’unico nel nostro
ordinamento che vedeva un soggetto sottoposto ad un altro.
La responsabilità educativa è inevitabilmente correlata ad una
posizione di potere ed autorità
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316
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei
genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili
nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il
giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel
singolo caso ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale
su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è
fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad
entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila
sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
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Natura della responsabilità
Tale potere non si atteggia come diritto soggettivo del
genitore nei confronti del minore.
Il diritto soggettivo è infatti il potere di agire per il
soddisfacimento del proprio interesse, protetto
dall’ordinamento giuridico.
Il potere/dovere (responsabilità) in questione invece non è
attribuito al genitore nell’interesse proprio, ma per
realizzare l’interesse dei figlio (nel caso specifico, i diritti
della personalità dello stesso).
La compressione del diritto soggettivo del minore in cui si
sostanzia tale responsabilità può essere giustificata solo
dalla necessità di salvaguardare altri suoi diritti ritenuti 14
prevalenti.
315bis c.c.
• Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato,
istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni
naturali e delle sue aspirazioni.
• Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi con i parenti.
• Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e
anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha
diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le
procedure che lo riguardano.
• Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in
relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e
15
al proprio reddito, al mantenimento della famiglia
finché convive con essa
I doveri del figlio
Art. 315 bis c.c. (rispettare i genitori e contribuire al
mantenimento della famiglia finchè vi convive)
Art. 318 c.c. (non abbandonare la casa dei genitori)
Si tratta di doveri non correlati in alcun modo alla
soggezione alla responsabilità, quanto piuttosto
– almeno il primo – allo status di figlio (permane,
infatti, anche dopo la maggiore età)
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I diritti dei genitori
La posizione di responsabilità – di potere/dovere – ossia
la responsabilità, assume nei confronti dei terzi la
consistenza di un diritto
I doveri
Mantenere, istruire, educare, e assistere moralmente i
figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni
naturali e aspirazioni (art.147 – 315bis c.c.)
Doveri valevoli per ogni rapporto di filiazione
17
…in particolare
Obbligo di mantenimento: comprende tutto ciò che
appare necessario per dare al figlio una qualità di
vita “adeguata”; non cessa automaticamente con la
maggiore età
Diritto agli alimenti (art. 433 c.c.), qualora ci si trovi in
stato di bisogno (per tutta la vita)
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Nuova configurazione
Nella legislazione vigente la responsabilità genitoriale ha
perso quel carattere autoritativo che la avvicinava al
potere, poiché essa assomma, all’aspetto
rappresentativo, quello educativo, di cura e promozione
del minore, nel rispetto della sua personalità, per cui
potremmo definirla come “quell’insieme di poteri-doveri
finalizzati alla crescita spirituale e fisica del figlio”
La dottrina moderna non parla più di potere ma di munus
(funzione), una sorta di “ufficio di diritto privato”,
concetto che indica l’attribuzione di un potere ad un
soggetto per la cura di interessi altrui
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Riassumendo:
La responsabilità genitoriale è una situazione
giuridica complessa che si atteggia come dovere
e responsabilità nei confronti del minore e come
diritto nei confronti dei terzi, ivi compresa la P.A.,
e fra gli stessi genitori, in caso di conflitto.
Per cui:
la responsabilità genitoriale intesa come
potere/dovere–responsabilità
essendo
finalizzata a garantire lo sviluppo del figlio come
persona deve essere esercitata nell’interesse
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preminente del minore.
Inoltre…
La responsabilità genitoriale, intesa
come espressione del diritto (verso
i terzi ed i pubblici poteri) dei
genitori ad allevare il figlio ed a
garantirne lo sviluppo come
persona, incontra dei limiti ove non
assicuri
il
soddisfacimento
dell’interesse
preminente
del
minore.
21
L’esercizio in concreto della responsabilità
genitoriale può riguardare:
1)
questioni di particolare rilevanza relative alla salute o
alla educazione o alla vita del figlio, quali, a titolo
meramente esemplificativo:
 prestare il consenso per trasfusioni di sangue o decidere un
intervento chirurgico;
 praticare le vaccinazioni;
 sottoporre il figlio a psicoterapia;
 fissare la sua dimora e residenza;
 iscriverlo a una scuola privata o pubblica;
 battezzarlo;
 praticare circoncisione etc.
22
Segue…
2)
questioni non di particolare rilevanza ma
influenti sulla vita e crescita del minore, quali:
- scelta delle attività sportive;
- delle attività extrascolastiche;
- delle frequentazioni,
scelte dei genitori naturalmente rapportate all’età
dei figli minori.
3)
questioni di ordinaria amministrazione,
attinenti quindi all’accudimento e alla cura
quotidiana del minore.
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Due aspetti contenutistici della
responsabilità
1) quello relativo alla rappresentanza del minore
con
riferimento
alla
sfera
patrimoniale,
all’amministrazione dei suoi beni ed all’usufrutto
legale sugli stessi;
2) quello relativo al mantenimento, all’accudimento
materiale, all’educazione, all’istruzione ed alle
relazioni affettive ed alla rappresentanza del
minore con riferimento alla sfera non
patrimoniale.
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Interventi sulla responsabilità
Ablativi
Limitativi
Sospensivi
Il provvedimento ablativo, incidendo sulla
titolarità, opera su entrambi i contenuti.
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Decadenza dalla responsabilità
Ogni decisione rimane preclusa al genitore
dichiarato decaduto.
Non sopravvive nemmeno un mero potere di
controllo o di vigilanza.
Rimangono però i doveri, ma strettamente
limitati all’obbligo di mantenimento con la
somministrazione dei mezzi necessari al
tutore o all’altro genitore.
26
Limitazione
Il provvedimento limitativo incide invece sui
contenuti sub 2, e sulla rappresentanza del
minore con riferimento alla sfera non
patrimoniale e cioè sanitaria, educativa,
scolastica, amministrativa.
27
Art. 334 c.c.
Rimozione dei genitori
dall’amministrazione del
patrimonio del minore (quando è
male amministrato).
Se entrambi i genitori sono rimossi,
l’amministrazione è affidata ad un
curatore
28
Distinzione tra titolarità ed esercizio
Chi esercita la responsabilità,
ovviamente ne è sempre titolare;
chi ne è titolare non necessariamente
la esercita.
Art. 317 c.c.: la responsabilità comune non
cessa quando in caso di separazione,
divorzio annullamento del matrimonio i
figli vengono affidati ad un solo genitore,
29
con effetti solo sull’esercizio
…
Vi sono dunque situazioni in cui
titolarità ed esercizio coesistono,
ed altre in cui titolarità ed
esercizio sono scissi, ed altre
ancora in cui non v’è né titolarità,
né esercizio.
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Genitori sposati e conviventi
Gli articoli 147, 316 e 320 c.c. riconoscono identica
dignità alla posizione di padre e di madre,
costruendo in termini di diarchia il loro rapporto:
essi sono contitolari della responsabilità (316 co.1)
la esercitano ambedue di comune accordo (316
comma 2 e 320 comma 1)
Art. 317 c.c.: impedimento di uno dei genitori
31
Genitori non sposati e conviventi
Titolarità
ed
esercizio
spettano
congiuntamente ad entrambi secondo
le disposizioni dell’art. 316 c.c. e
dell’art. 320 1° comma c.c.
32
Genitori sposati e non conviventi
(cd. separati di fatto)
Ovviamente restano contitolari
della responsabilità;
l’esercizio
ordinario
evidentemente compete al
genitore che è affidatario di
fatto del figlio.
33
Genitori non sposati e non conviventi
La titolarità compete ad entrambi
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Genitori sposati ma separati (o divorziati, o con
matrimonio annullato)
Artt. 337 bis e seguenti, che ha recepito i principi della
legge 54/06: affidamento condiviso
Se uno dei genitori è morto, o per altre cause non può
esercitare la responsabilità
L’esercizio si concentra in modo esclusivo sull’altro e così
pure la titolarità nel caso di morte e decadenza (ad es.,
il caso della straniera giunta in Italia con il figlio il cui
padre è rimasto all’estero).
35
Se un solo genitore
ha riconosciuto il figlio
Spetta a lui
esercizio;
titolarità
ed
tale caso ricorre anche quando
un
genitore
coniugato
riconosce il proprio figlio
naturale.
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Genitore/i minorenne/i sposato/i
Essi sono di diritto emancipati.
L’emancipazione fa cessare la responsabilità dei
genitori;
v’è da chiedersi se conferisca il libero esercizio
della responsabilità sui loro figli per quanto
riguarda i rapporti non patrimoniali;
deve ritenersi di si in quanto da un lato nel
procedimento ex art. 84 c.c. il TM ha già valutato
la sua maturità psico-fisica. E dall’altro lato l’art.
394 c.c. riguarda esclusivamente i rapporti37
patrimoniali.
Genitore/i infrasedicenne/i
In tal caso non v’è chi possa essere titolare ed
esercitare la responsabilità;
è applicabile l’art. 11 comma 3° della Legge
184/83: apertura procedura di adottabilità, e
sospensione fino al 16° anno o fino al
riconoscimento se avviene prima (su
autorizzazione del tribunale)
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Genitore minorenne ultrasedicenne non
sposato che ha riconosciuto il figlio
In tal caso il genitore minorenne è sicuramente
titolare della responsabilità;
ma in quanto incapace di agire non in grado di
esercitarla;
nel caso quindi in cui l’altro genitore sia
maggiorenne sarà applicabile il 1° comma
dell’art. 317 c.c.;
diversamente dovrà nominarsi un tutore a norma
dell’art. 343 c.c. (soluzione non condivisa da
tutti, anzi minoritaria)
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Nell’adozione in casi particolari
Con la sentenza di adozione in casi particolari il
genitore o i genitori adottivi acquistano titolarità ed
esercizio della responsabilità ( la responsabilità
sull’adottato ed il relativo esercizio) con la
conseguenza che i genitori biologici ne risultano per
l’effetto privati ( salvo il caso del genitore coniuge
dell’adottante).
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Titolarità ed esercizio
La distinzione fra titolarità ed esercizio della
responsabilità assume particolare rilievo perché
sulla stessa si fonda la distinzione fra
provvedimenti ablativi e provvedimenti solo
limitativi o sospensivi della responsabilità: i primi
incidono sulla titolarità, i secondi sul solo
esercizio.
L’individuazione dell’esercente la responsabilità è
utile anche al fine di stabilire chi sia legittimato a
prestare i consensi agli interventi dei servizi
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psico-sociali previsti dalla legge 184/83
Cessazione della responsabilità
 per raggiungimento della maggiore età da
parte del figlio;
 per emancipazione;
 per morte del genitore (se muore l’unico
genitore o se muoiono entrambi i genitori di
figlio minorenne si rende quindi necessaria
la nomina di tutore da parte del GT presso il
Tribunale Ordinario);
 per effetto di un provvedimento ablativo da
parte dell’autorità giudiziaria minorile
(decadenza dalla responsabilità).
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Effetti della decadenza
La dichiarazione di decadenza dalla responsabilità
non necessariamente tronca i legami affettivi ed i
rapporti tra minore e genitori; a tal fine occorre
specifica pronunzia di interruzione di rapporti.
Inoltre non determina il venir meno dell’obbligo in
capo al genitore di contribuire economicamente al
mantenimento del figlio.
I provvedimenti adottati ex art. 330 c.c. hanno la funzione di
impedire che i figli subiscano pregiudizi a causa della
condotta dei genitori ma non hanno alcuna valenza
liberatoria rispetto all’obbligo di provvedere al
mantenimento dei figli stessi.
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Ordini di protezione - Respons.genitoriale