Parere in merito alla congruità
del curriculum scientifico o professionale
dei titolari di contratti di insegnamento
da parte del Nucleo di Valutazione
(art. 23, co. 1, L. 240/10)
Riunione del 6 Dicembre 2013
Università degli Studi di Verona
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Fonti normative
- nazionali
•
Art. 2, co. 1, lett. r), L. 240/2010,
•
Art. 23, co. 1, L. 240/2010 (Contratti per attività di insegnamento), Le
Attribuzione al nucleo di valutazione della
funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g),
del presente articolo, nonchè della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai
dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei
contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, [...];
università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca
di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o
oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti
di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o
professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero
titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non
inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei
competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente
con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti
richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con
enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei
professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
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Fonti normative
– di Ateneo
•
Art. 23, co. 3, Statuto di Ateneo (Nucleo di Valutazione),
•
c) Verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti
di insegnamento di cui all’art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
•
Art. 5, Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad
esperti e studiosi esterni ai sensi dell’art. 23 L. 240/2010,
•
1. Nei limiti dei fondi assegnati , le strutture didattiche conferiscono direttamente gli incarichi con
delibera motivata, previa verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale
dell’esperto prescelto da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi di quanto disposto dall’art.
2, comma 1, lettera r) della Legge 240/2010. In relazione a specifiche categorie
professionali ed alla peculiarità delle attività formative da svolgere, il NdV può
predeterminare i requisiti di qualificazione e professionali necessari in base ai quali può
ritenersi valutata positivamente la congruità del curriculum scientifico professionale.
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Linee comuni adottate da alcuni Atenei
(Bologna, Cagliari, Ferrara, Palermo, Sassari, Siena, Torino)
•
1) Valutazione EX ANTE dei CV da parte del NdV;
•
2) Individuazione di specifici “Criteri per la valutazione della congruità del curriculum
scientifico o professionale dei titolari di contratto di insegnamento”, successivamente
approvati da SA e dal CdA, che definiscano categorie predefinite per le quali non è necessario
effettuare una valutazione dettagliata del singolo CV, creando un’implicita congruità per le
seguenti categorie di docenza e professionali (es.: docenti cessati, dipendenti di enti in
convenzione, dipendenti delle aziende del SSN in convenzione, professionisti o esperti del mondo
del lavoro, ...), lasciando a tale verifica solo i casi che esulano da tali tipologie;
•
Ciascuna Struttura didattica potrà verificare i requisiti richiesti per la coerenza dei curricula ai
Criteri predefiniti e invierà al NdV solo i casi dubbi o quelli che non rientrano nelle categorie
sopradescritte, operando una puntuale verifica delle loro congruità.
•
3) Individuazione di una tempistica adeguata, rispetto l’inizio delle attività didattiche, per la
pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale da parte del NdV
(es.1, entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e
non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre; es. 2, stabilire un termine
minimo di 30 giorni fra l’invio delle richieste di parere al Nucleo da parte del Dipartimento
interessato, corredato della documentazione completa, e l’inizio dell’attività didattica prevista in
contratto, ...). Superata tale tempistica vige il silenzio-assenso per il NdV;
•
4) Sollecitare le Strutture didattiche affinché richiedano ai candidati la redazione di CV in formato
europeo, al fine rendere uniformi e più esaustive le informazioni necessarie alla valutazione.
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Punti di discussione
•
1) Individuazione di specifici “Criteri per la valutazione della congruità del curriculum
scientifico o professionale dei titolari di contratto di insegnamento” ed individuazione della
tipologia di docenti soggetti a tali Criteri;
•
2) Definizione della procedura di approvazione ex ante dei contratti prima dell’invio al NdV
(es:. strutture interessate – Dipartimenti, Direzione Personale etc. - , tempistica, forma dei CV e
ed eventuali documenti correlati, etc.);
•
3) Modalità di espressione del parere da parte del NdV (es: tempistica, forma, comparazione con
l’opinione degli studenti se docenti già contrattualizzati in Ateneo, etc.);
•
4) ....
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Estratti di
«Criteri per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o
professionale dei titolari di contratto di insegnamento»
Università degli studi di Cagliari
Punti di discussione
Università degli Studi di Verona
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6
Università degli studi di Ferrara
Punti di discussione
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7
Università degli studi di Siena
Punti di discussione
Università degli Studi di Verona
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Segue
8
Università degli studi di Siena
Punti di discussione
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9
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