CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
SCUOLA FORENSE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
L’atto di citazione
Docente: Avv. Riccardo Conte
ART. 163 COD. PROC. CIV.
PRIMO COMMA
La domanda si propone mediante citazione
a comparire a udienza fissa
ARTT. 414 E 447 BIS COD. PROC. CIV.
Art. 414 c.p.c.
In materia di lavoro la domanda si propone con ricorso
Art. 447 bis c.p.c.
Le controversie in materia di locazione e di comodato
di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono
disciplinate dagli artt. 414 …
Parallelo citazione e ricorso
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è
proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o
il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o
convenuto è una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la
denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio
che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore
intende valersi e in particolare dei documenti che offre in
comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della
procura, qualora questa sia stata già rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito
al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166,
ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei
termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
La domanda si propone con ricorso, il quale deve
contenere:
1. l'indicazione del giudice;
2. il nome, il cognome, nonché la residenza o il
domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui
ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto;
se ricorrente o convenuto è una persona giuridica,
un'associazione non riconosciuta o un comitato, il
ricorso deve indicare la denominazione o ditta
nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si fonda la domanda con le relative
conclusioni;
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui
il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei
documenti che si offrono in comunicazione
Art. 125 cod. proc. civ.
 Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il
ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto
debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente , oppure dal
difensore che indica il proprio codice fiscale. Il
difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il
proprio numero di fax.
Art. 415 cod. proc. civ.
 Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice
competente insieme con i documenti in esso indicati.
 Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso,
fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le
parti sono tenute a comparire personalmente.
 Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di
discussione non devono decorrere più di sessanta
giorni.
 Il ricorso unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a
cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di
Art. 426 c.p.c.
 Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle
forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti
dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui
all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le
parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione
degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e
documenti in cancelleria.
 Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma
degli articoli che precedono
Art. 645, 1° comma c.p.c.
(opposizione a decreto ingiuntivo)
 L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario
al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto
con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi
di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale
giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al
cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del
decreto
Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro
e “assimilate” quanto al rito
 L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie
soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione,
essa può impedire comunque che il decreto divenga
definitivo, non già se notificata alla controparte entro
il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se,
entro tale termine, venga altresì depositata in
cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà
ordinare d'ufficio la conversione del rito, disponendo
la notifica del proprio provvedimento all'opposto, ove
contumace, senza necessità che l'opponente richieda
l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di
Vocatio in ius ed editio actionis
 «Scopo della vocatio in ius è quello di
instaurare il contraddittorio col convenuto
onde metterlo in condizione di potersi
difendere; scopo dell’editio actionis è quello di
precisare al convenuto ciò che si chiede contro
di lui per consentirgli di difendersi sul merito
ed inoltre quello di offrire al giudice gli
elementi per il giudizio» (Mandrioli, Dir. proc.
civ., vol. II, Torino, 2012, pag. 26)
Destinatari dell’atto di citazione
E’ un atto doppiamente
recettizio: è indirizzato al
giudice ed al convenuto (o ai
convenuti)
Art. 164, commi 1 - 3 c.p.c. - VIZI DELL’ATTO DI CITAZIONE
Vizi afferenti la vocatio in ius
 La citazione è nulla se è omesso o risulta
assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei
numeri 1) e 2) dell'art. 163, se manca l'indicazione della
data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato
un termine a comparire inferiore a quello stabilito
dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal
n. 7) dell'art. 163.
 Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il
giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del
primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione
entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli
Vizi della vocatio in ius
 L'erroneità di taluna delle indicazioni richieste dall'art.
163 comma 3 n. 2 c.p.c. riguardo alle persone dell'attore
o del convenuto e dell'appellante o dell'appellato, può
determinare la nullità sostanziale della "vocatio in ius",
solo quando in conseguenza di essa si verifichi una
situazione di incertezza assoluta sull'identità della
parte, sicché risulti impossibile individuare quali siano
i soggetti del processo (Cass. 14 gennaio 1998, n. 272, in
Giur. It., 1998, 2045)
Art. 164, commi 1 - 3 c.p.c. - VIZI DELL’ATTO DI CITAZIONE
Vizi afferenti l’editio actionis
 La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3)
dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di
cui al n. 4) dello stesso articolo.
 Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma
precedente, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito,
per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze
maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione.
 Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa
Vizi della vocatio in ius  sanatoria ex tunc
Vizi dell’editio actionis  sanatoria ex nunc
 L'art. 164 c.p.c. prevede al co. 1, talune nullità riguardanti la vocatio in jus, costituite
dall'omissione o assoluta incertezza di taluno dei requisiti stabiliti nell'art. 163, comma 3,
nn. 1 e 2, dalla mancanza della data dell'udienza di prima comparizione,
dall'assegnazione di un termine per comparire inferiore a quello stabilito dalla legge,
dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7.

L'art. 164, co. 2, stabilisce che in tali casi la citazione è nulla e se il convenuto non si
costituisce in giudizio il Giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la
rinnovazione entro un termine perentorio: questa sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione,
diversamente da quanto dispone il cit. art., comma 5, a proposito delle nullità derivanti
dall'omissione o dalla assoluta incertezza del requisito stabilito dall'art. 163, n. 3, ovvero
dalla mancanza dell'esposizione dei fatti (art. 163, n. 4), nullità in relazione alle quali il
Giudice deve fissare all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il
convenuto si è costituito, per integrare la domanda,ferme restando le decadenze
maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o integrazione.
(Cass., 1° luglio 2008, n. 17951)
Vizi della vocatio in ius  sanatoria ex tunc
Vizi dell’editio actionis  sanatoria ex nunc
 «… operando la disciplina dettata dal nuovo testo
dell'art. 164 c.p.c., (…), una distinzione quanto
alle conseguenze della costituzione del
convenuto , poiché mentre i vizi afferenti alla
vocatio in jus sono sanati con effetto ex tunc,
quelli relativi alla editio actionis sono sanati con
effetto ex nunc - ove nell'atto di appello manchi
l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione, la relativa nullità è sanata, con
effetto sin dalla notificazione dello stesso atto di
appello, dalla costituzione del convenuto, la
Ipotesi di vocatio in ius
con nullità radicale
 L'erroneità di taluna delle indicazioni richieste dall'art.
163 comma 3 n. 2 c.p.c. riguardo alle persone dell'attore
o del convenuto e dell'appellante o dell'appellato, può
determinare la nullità sostanziale della "vocatio in ius",
solo quando in conseguenza di essa si verifichi una
situazione di incertezza assoluta sull'identità della
parte, sicché risulti impossibile individuare quali siano
i soggetti del processo (Cass. 14 gennaio 1998, n. 272, in
Giur. It., 1998, 2045)
Ipotesi di vocatio in ius con nullità radicale
 Secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza,
denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza
pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato
contumace, risulti deceduto al momento della
proposizione della domanda introduttiva. Ed invero
l'esistenza attuale delle parti costituisce presupposto
necessario della vocatio in ius, così che il fatto
oggettivo della inesistenza del soggetto evocato in
giudizio impedisce l'instaurarsi del rapporto
contenzioso (Cass. 13 mar. 2003, n. 3726)
Disciplina degli artt. 286 e 303 c.p.c.
 Il decreto ingiuntivo emanato nei confronti di persona
defunta al momento della pronuncia, nonché, per essa,
nei confronti degli eredi collettivamente ed
impersonalmente, è giuridicamente inesistente
 (Cass. 12 agosto 1992, n. 9526, Giur. It., 1993, I, 1, 944;
Giust. Civ., 1993, I, 1250);
Incorporazione società
 La notificazione della citazione ad una società estinta a
seguito di fusione per incorporazione determina una
nullità rilevabile d'ufficio, che, se non sanata dalla
costituzione in giudizio della società incorporante,
comporta l'inesistenza della sentenza (fattispecie
anteriore alla modifica dell'art. 2504-bis c.c. ad opera
del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) [S.U. 17 sett. 2010 n.
19698]
 Art. 2504 bis c.c. post riforma: «La società che risulta
dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e
gli obblighi delle società partecipanti alla fusione,
Nullità citazione e nullità notificazione
La nullità dell’atto di citazione non va confusa con la
nullità della notificazione dell’atto di citazione.
Art. 291 c.p.c.: «Se il convenuto non si costituisce e il
giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella
notificazione della citazione fissa all'attore un termine
perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce
ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza
fissata a norma del comma precedente, il giudice
provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.
Nullità notificazione
 Art. 160 c.p.c.
«La notificazione è nulla se non sono osservate le
disposizioni circa la persona alla quale deve essere
consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla
persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione
degli articoli 156 e 157»
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
 Art. 101 c.p.c. «Il giudice, salvo che la legge disponga
altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se
la parte contro la quale è proposta non è stata
regolarmente citata e non è comparsa»
 Il concetto di inviolabilità del diritto di difesa viene
connesso intrinsecamente al principio fondamentale
del contraddittorio – ritenuto espressione del principio
di eguaglianza – affermandosi con costante richiamo al
combinato disposto degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c, che
«è un’elementare esigenza di giustizia dare a tutte le
parti l’occasione e la possibilità di difendersi prima
Mutatio libelli e emendatio libelli
 Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa
obiettivamente diversa da quella originaria,
introducendo nel processo un petitum diverso e più
ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni
giuridiche non prospettate prima e particolarmente su
un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo
che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si
spostino i termini della controversia, con l'effetto di
disorientare la difesa della controparte ed alterare il
regolare svolgimento del processo; si ha, invece,
semplice emendatio quando si incida sulla causa
petendi, in modo che risulti modificata soltanto
Mutatio libelli e emendatio libelli
 In tema di locazioni di immobili ad uso diverso da
abitazione e con riferimento all'ipotesi in cui, trasferita
l'azienda ubicata nell'immobile locato, venga ceduto
anche il relativo contratto di locazione, la
modificazione del titolo di responsabilità del cedente
ex art. 36 della l. 27 lug. 1978, n. 392, da solidale a
principale, in mancanza della prescritta
comunicazione dell'intervenuta cessione, mancanza
allegata dallo stesso cedente, non integra una
mutatio libelli, preclusa dalle norme processuali che
presidiano il regolare svolgimento del contraddittorio,
ma una mera emendatio libelli (Cass. 19 maggio 2011, n.
Mutatio libelli e emendatio libelli
 Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa
obiettivamente diversa da quella originaria,
introducendo nel processo un petitum diverso e più
ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni
giuridiche non prospettate prima e particolarmente su
un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo
che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si
spostino i termini della controversia, con l'effetto di
disorientare la difesa della controparte ed alterare il
regolare svolgimento del processo; si ha, invece,
semplice emendatio quando si incida sulla causa
petendi, in modo che risulti modificata soltanto
Mutatio libelli e emendatio libelli
 A fronte dell'originaria domanda di
annullamento di una donazione per dolo dei
donatari integra domanda nuova quella
successivamente avanzata con cui si sia
prospettata l'incapacità naturale dei donanti
(Cass. 9 gennaio 1993, n. 141, in Giur. It.,
1994, I, 1, 492)
Mutatio libelli e emendatio libelli
 Il dolo e la violenza, quale ragioni di annullamento
del contratto, configurano fatti diversi e fra loro
logicamente incompatibili; ne consegue che, nel
corso del giudizio di primo grado, promosso per far
valere una di dette cause d'annullamento, la
successiva invocazione dell'altra costituisce una
mutatio libelli, non consentita dagli artt. 183 e 184
c. p. c. (Cass. civ., 3 dicembre 1984, n. 6301)
Mutatio libelli e emendatio libelli
 «La domanda di ingiustificato arricchimento è
domanda diversa rispetto a quella di adempimento
contrattuale perché diversi sono i fatti giuridicamente
rilevanti, posti a fondamento della domanda e diverso è
il bene giuridico perseguito. Ne consegue che, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al
creditore opposto è consentita la sua proposizione,
soltanto se tale esigenza nasce dalle difese
dell'ingiunto-opponente contenute nell'atto di
opposizione a decreto ingiuntivo, e purché la relativa
domanda sia proposta – a pena di inammissibilità
rilevabile d'ufficio – nella comparsa di costituzione e
risposta della parte opposta» (Cass., S.U., 27 dicembre
Effetti sostanziali della citazione
 Innanzi tutto interruzione della prescrizione e
impedimento della decadenza.
 «In materia di decadenza, ove l'atto tipico richiesto per
l'esercizio del potere sia un atto recettizio, ciò non
implica ex se che sia necessaria la ricezione per la
produzione di ogni effetto impeditivo della decadenza,
che, al contrario, di regola l'atto esiste già nella sua
compiutezza e assume una propria rilevanza giuridica
ai fini dell'impedimento della decadenza, mentre la
condizione di efficacia della ricezione costituisce, a tali
QUESITO
La Banca Popolare di Vattalapesca (in seguito,
per brevità, solo Banca) è creditrice nei confronti
della S.r.l. Zona in liq., con sede in Milano,
nonché della fideiubente Zona Tiziana, della
somma di € 75.000,00, per saldo debitore all’11
marzo 2010 del c/c 11111, oltre interessi. Tale
credito è certo, liquido ed esigibile giusta decr.
ing. del Trib. di Milano n. 0000 del 26 giugno
2011, notificato alla sig.ra Zona e alla società il 31
luglio 2011 e non opposto. In forza di tale decr.
ing. la Banca ha iscritto ipoteca giudiziale su un
appartamento di proprietà della sig.ra Zona, sito
nello stabile di via Carducci, 00, in Milano, che,
Azione revocatoria e fondo
patrimoniale
 «La costituzione del fondo patrimoniale -che è
atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i
coniugi, non sussistendo, neanche in tale ipotesi,
alcuna contropartita in favore dei costituenti
[situazione peraltro non ricorrente nella fattispecie]può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei
creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in
quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a
determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo
la garanzia generale spettante ai creditori sul
patrimonio dei costituenti» (Cass. 18 marzo 1994, n.
2604; conf. Cass. 2 settembre 1996 n. 8013). Anzi, in
Azione revocatoria e fondo patrimoniale
 «La costituzione del fondo patrimoniale, di cui all'art.
167 c.c., va inquadrata tra gli atti a titolo gratuito
ed è pertanto revocabile in costanza del requisito di
cui al successivo art. 2901, comma 1, n. 1, senza che
occorra la prova del presupposto della "scientia
fraudis" del terzo» (Trib. Milano 11 aprile 1985, in
Fallimento 1986, 537).
Azione revocatoria e fondo patrimoniale
 La costituzione di un fondo patrimoniale è un atto a
titolo gratuito, non soltanto nell'ipotesi in cui
provenga da un terzo o da uno solo dei coniugi, ma
anche quando provenga da entrambi i coniugi, non
sussistendo mai alcuna contropartita in favore del
costituente o dei costituenti. Tale atto è, dunque,
assoggettabile all'azione revocatoria, atteso che siffatta
azione è finalizzata a conservare la garanzia
patrimoniale e non vi è dubbio che la costituzione del
predetto fondo, rendendo i beni conferiti non
aggredibili dai creditori, se non a certe condizioni,
incida riduttivamente sulla garanzia generale spettante
Azione revocatoria e fondo patrimoniale
 Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche
quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo
gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei
confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria
ordinaria. Ne consegue che, avendo l'actio pauliana la
funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal
patrimonio del debitore, a determinare l'eventus
damni è sufficiente anche la mera variazione
qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la
costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile
(o di più beni immobili come nella specie) di proprietà
dei coniugi (o di uno dei coniugi come nella specie), in
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Mutatio libelli - Ordine degli Avvocati di Milano